Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966.
n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonche' la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale".
All'articolo 5, terzo comma, sono sostituite le parole:
"180 giorni", con le altre: "270 giorni".
E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966.
n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonche' la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale".
All'articolo 5, terzo comma, sono sostituite le parole:
"180 giorni", con le altre: "270 giorni".