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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 24.1.2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8293 /2023 R.G.L., avente ad oggetto “Carta Docenti”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. SPATARO SALVATORE MARCO;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. RICCOBENE ALESSIO Controparte_1
MARIO;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Premessa
Con ricorso depositato il 27.7.2023 ha adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Catania deducendo:
- di avere lavorato come docente alle dipendenze della Pubblica Amministrazione Scolastica, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato (come da documentazione allegata al presente ricorso) senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che ciò creava un'ingiustificata discrepanza tra docenti di ruolo e a tempo determinato;
- che secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente la posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, e segnatamente delle pronunce in tema, ella aveva diritto al riconoscimento del diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
- che la VI sezione della Corte di Giustizia Europea si era infatti pronunciata riconoscendo a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- che la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato, da tanto discendendo l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario:
Ha quindi concluso chiedendo:
“- ritenere e dichiarare il diritto del docente ad usufruire della Carta del Docente, Parte_1 di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per l'anno di servizio di insegnamento 2022/2023 svolto a tempo determinato alle dipendenze del , come Controparte_1
indicato in ricorso;
per l'effetto,
- condannare il a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1
economico, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità che sarà individuata da Codesto Tribunale, quantificato per il ricorrente nella complessiva somma di euro
500,00;
in subordine
- condannare il a corrispondere al ricorrente l'equivalente Controparte_1
monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Con comparsa del 12.1.2024 il resistente si costituiva in giudizio eccependo per i crediti CP_1
anteriori al quinquennio la loro prescrizione ex art. 2948 c.c.. e contestando nel merito la fondatezza della domanda ex adverso formulata chiedendone il rigetto. Sostituita l'udienza di discussione del 24.1.2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo
127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente di cui alle citate note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta e decisa con la presente sentenza.
**********************
2.Merito
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento non potendosi riconoscere al ricorrente la Carta
Docenti1 richiesta.
Preliminarmente vanno richiamate le argomentazioni e motivazioni di alcune pronunce espresse in materia dall'Ufficio (cfr. Trib. di Catania, sez. lav. n.3798/2022; cfr. Trib. Catania sez. Lav.
n.3929/2022) che a mente dell'art. 118 disp. di attuaz. testualmente si riportano.
“Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi Controparte_3 citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e Controparte_3 giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza….».………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Controparte_3 Persona_3
C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri come del resto ribadito dalla Corte costituzionale, che a partire dalle sentenze 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Del resto anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
La giurisprudenza in materia si è arricchita con la sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Dalla pronuncia degli ermellini che pur non si sono pronunciati sulla durata minima che deve rivestire la prestazione lavorativa, per potere accedere alla carta docente, in quanto non rilevante rispetto al caso pendente in primo grado, ad avviso della scrivente possono comunque ricavarsi delle coordinate ermeneutiche utili ai fini dell'indagine sulla comparabilità del lavoro prestato dal docente a tempo determinato con quello svolto dall'insegnante di ruolo.
Ed invero, a lume del principio cristallizzato all'art. 3 della nostra , solo quando i CP_4
precari svolgono una prestazione lavorativa pienamente sovrapponile a quella dei docenti di ruolo dovranno consequenzialmente ricevere analogo trattamento: “Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.” ( par.
7.4. della sentenza).
Tale piena sovrapponibilità può rilevarsi solo quando abbiano prestato attività didattica annuale che si realizza o per gli incaricati di supplenze annuali o per chi abbia prestato l'attività lavorativa fino al termine delle attività didattiche.
La Corte di Cassazione ha inteso valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo evidenziando la connessione temporale tra la misura di sostegno, e la didattica calibrandola in ragione della misura annua e per l'anno scolastico ( cfr. par.
5.3. della pronuncia).
Al paragrafo 6 e 7 la Cassazione così statuisce: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un
«lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.”
Ciò posto l'applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche conduce, alla luce della documentazione prodotta, ad un rigetto della domanda.
Ed invero per l'anno scolastico 2022/2023 in ragione della non annualità dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente la stessa non può equipararsi a quella resa dal docente a tempo indeterminato.
La sentenza di questo ufficio allegata in ricorso e resa nei confronti del ricorrente a cui è stata riconosciuto la spettanza della carta docenti per gli anni antecedenti a quello oggetto del ricorso, si fonda sull'utilizzo di un criterio, ai fini della equiparabilità della prestazione resa dai docenti con contratto a termine e quelli a tempo indeterminato, la cui validità è stata, successivamente rispetto alla pronuncia allegata, espressamente esclusa dalla Casazione:
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.”
Ciò posto avendo il ricorrente svolto l'attività di docenza per incarichi saltuari e comunque fino al
15 giugno 2023, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Spese
Le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così definitivamente statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 05/02/2024
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il CP_2 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_2