Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata notificata correttamente, sia all'indirizzo estero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia successivamente all'indirizzo italiano. La notifica è stata completata mediante affissione all'albo del Comune di Milano, conformemente alla normativa vigente, dato l'esito negativo delle precedenti notifiche.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto impositivo

    Poiché il ricorso è stato respinto per infondatezza dei motivi relativi alla notifica, anche la richiesta di rimborso, basata sulla presunta illegittimità dell'atto, viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 11
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo