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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 554/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047479115000 ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4753/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e il rimborso dell'importo versato, oltre agli interessi.
Resistente/Appellato: AdER chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese legali. Agenzia Entrate chiede , in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, che lo stesso venga respinto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della piena e assoluta legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, ricorre
contro
ER e Agenzia Entrate avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativa alla cartella di pagamento n.
0682022000628136700 che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto così come gli atti prodromici.
Sottolinea che nel periodo dell'asserita notifica (1.11.2023) era già residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE dal 12.4.2017 ed era altresì privo di domicilio in Italia per la notifica degli atti tributari.
La notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo estero risultante dalla regolare iscrizione all'AIRE.
La mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti precedenti rende illegittima l'intimazione di pagamento.
Chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e il rimborso dell'importo versato, oltre agli interessi.
Agenzia delle Entrate - Riscossione contesta il ricorso, sostenendo che la cartella è stata notificata correttamente all'indirizzo estero del ricorrente e che, secondo la giurisprudenza consolidata, un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnato se non per vizi propri.
Inoltre, le eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e a fatti antecedenti rispetto alla consegna del ruolo riguardano esclusivamente l'ente impositore e non l'ente di riscossione.
Chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese legali, allegando documentazione a supporto della propria posizione.
Si costituisce Agenzia Entrate DP1 Milano sostenendo che la cartella di pagamento è stata notificata correttamente e che il credito tributario è ormai definitivo, non essendo stato impugnato nei termini previsti. Pertanto, il ricorso è inammissibile
Assume inoltre la legittimità della pretesa tributaria che nel caso di specie non richiedeva alcuna comunicazione di irregolarità.
Chiede , in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, che lo stesso venga respinto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della piena e assoluta legittimità dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio. Nell'udienza del 15/10/2025 a seguito di discussione la Corte rinvia all'udienza del 17/12/2025 per verifiche sulla documentazione allegata da ER.
All'udienza del 17/12/2025 la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e la documentazione prodotta ritiene di dover respingere il ricorso.
In base al disposto dell'art. 60, 4° comma, D.P.R. 600/73 “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)”.
Secondo l'Art. 60 primo comma lettera e): “ quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
".
Dall'esame degli atti risulta che la cartella di pagamento è stata notificata correttamente. Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, la documentazione depositata dall'Agenzia della Riscossione (ADER) dimostra che la ricevuta di ritorno della raccomandata estera si riferisce alla cartella indicata nell'intimazione. In particolare, a pagina 10 dell'allegato 1 alle controdeduzioni di ADER, nella riproduzione della ricevuta di ritorno, è indicato, nel riquadro sottostante la data, il numero della cartella
(6820220006281367) cui la raccomandata si riferisce.
ADER ha poi successivamente tentato la notifica all'ultimo indirizzo del contribuente noto in Italia.
Risulta pertanto in atti che l'Agente della Riscossione ha cercato di notificare la cartella sia all'indirizzo svizzero che a quello italiano del Signor Ricorrente_1.
Non avendo rinvenuto il contribuente in alcuno degli indirizzi noti, la notificazione è stata completata, conformemente alla normativa vigente, mediante affissione all'albo del Comune di Milano.
Un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnato se non per vizi propri. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 700,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e euro 300,00 a favore dell'Agenzia della Riscossione, e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso. Spese di giudizio euro 1.000 (mille/00).
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 554/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047479115000 ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4753/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e il rimborso dell'importo versato, oltre agli interessi.
Resistente/Appellato: AdER chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese legali. Agenzia Entrate chiede , in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, che lo stesso venga respinto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della piena e assoluta legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, ricorre
contro
ER e Agenzia Entrate avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativa alla cartella di pagamento n.
0682022000628136700 che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto così come gli atti prodromici.
Sottolinea che nel periodo dell'asserita notifica (1.11.2023) era già residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE dal 12.4.2017 ed era altresì privo di domicilio in Italia per la notifica degli atti tributari.
La notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo estero risultante dalla regolare iscrizione all'AIRE.
La mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti precedenti rende illegittima l'intimazione di pagamento.
Chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e il rimborso dell'importo versato, oltre agli interessi.
Agenzia delle Entrate - Riscossione contesta il ricorso, sostenendo che la cartella è stata notificata correttamente all'indirizzo estero del ricorrente e che, secondo la giurisprudenza consolidata, un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnato se non per vizi propri.
Inoltre, le eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e a fatti antecedenti rispetto alla consegna del ruolo riguardano esclusivamente l'ente impositore e non l'ente di riscossione.
Chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese legali, allegando documentazione a supporto della propria posizione.
Si costituisce Agenzia Entrate DP1 Milano sostenendo che la cartella di pagamento è stata notificata correttamente e che il credito tributario è ormai definitivo, non essendo stato impugnato nei termini previsti. Pertanto, il ricorso è inammissibile
Assume inoltre la legittimità della pretesa tributaria che nel caso di specie non richiedeva alcuna comunicazione di irregolarità.
Chiede , in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, che lo stesso venga respinto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della piena e assoluta legittimità dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio. Nell'udienza del 15/10/2025 a seguito di discussione la Corte rinvia all'udienza del 17/12/2025 per verifiche sulla documentazione allegata da ER.
All'udienza del 17/12/2025 la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e la documentazione prodotta ritiene di dover respingere il ricorso.
In base al disposto dell'art. 60, 4° comma, D.P.R. 600/73 “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)”.
Secondo l'Art. 60 primo comma lettera e): “ quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
".
Dall'esame degli atti risulta che la cartella di pagamento è stata notificata correttamente. Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, la documentazione depositata dall'Agenzia della Riscossione (ADER) dimostra che la ricevuta di ritorno della raccomandata estera si riferisce alla cartella indicata nell'intimazione. In particolare, a pagina 10 dell'allegato 1 alle controdeduzioni di ADER, nella riproduzione della ricevuta di ritorno, è indicato, nel riquadro sottostante la data, il numero della cartella
(6820220006281367) cui la raccomandata si riferisce.
ADER ha poi successivamente tentato la notifica all'ultimo indirizzo del contribuente noto in Italia.
Risulta pertanto in atti che l'Agente della Riscossione ha cercato di notificare la cartella sia all'indirizzo svizzero che a quello italiano del Signor Ricorrente_1.
Non avendo rinvenuto il contribuente in alcuno degli indirizzi noti, la notificazione è stata completata, conformemente alla normativa vigente, mediante affissione all'albo del Comune di Milano.
Un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnato se non per vizi propri. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 700,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e euro 300,00 a favore dell'Agenzia della Riscossione, e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso. Spese di giudizio euro 1.000 (mille/00).