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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 224/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/
Oggi 05/02/2025 ad ore 17.27 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SILVESTRI SANDRO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell' e decide la causa mediante deposito della seguente sentenza. CP_1
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 R.G. N. 224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Strada Vaciglio Sud n. 1141, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Silvestri;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21;
RESISTENTE CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 370 2023 00013333 45 000 dell'importo di € 29.958,66, formato il 24 novembre 2023 da e notificato il 08/01/2024, concernente i contributi della Gestione Commercianti del CP_3
periodo 1/2016 - 12/2022, chiedendo di dichiararne la nullità in ragione della “erronea” ed “illegittima” iscrizione della medesima nella “Gestione Commercianti”.
In particolare, parte opponente ha dedotto che:
1) ella rivestirebbe la qualità di socia accomandataria della Società “G. & G. DI FRANCESCO
IT GIUVA S.A.S.”, con sede in Viale Michelangelo n. 175; CP_2
pagina 2 di 7 2) la società sarebbe esercente solo ed esclusivamente attività di locazione degli immobili di cui è proprietaria;
3) all'interno della suddetta società ella non avrebbe mai svolto di fatto alcuna attività lavorativa, con carattere di abitualità e prevalenza, né mai si sarebbe occupata della amministrazione;
4) nel periodo 2016-2022 avrebbe lavorato a Modena, ove risiede, dapprima come casalinga e poi come dipendente.
Considerata la mancata costituzione in giudizio dell' , ritenuta la regolarità della notifica, ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 13.01.2025, parte attrice, considerato l'avvenuto passaggio in giudicato, in data 03.12.2024, della Sentenza del Tribunale di Modena n.
517/2024, pubblicata in data 03.06.2024, pronunciata tra le stesse parti e concernente l'accertamento del medesimo oggetto del presente giudizio, con esito favorevole per la ricorrente, in via ulteriore ha chiesto di: “condannare l' ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al risarcimento dei danni CP_1 provocati a , con la reiterata formazione di «AVVISO DI ADDEBITO» per l'«iscrizione Parte_1
d'ufficio» della medesima, quale socio accomandatario di Società esercente soltanto l'attività di locazione di immobili di propria proprietà, nella “Gestione Commercianti” per il periodo “DAL
01/2016 AL 12/2022”, nonostante che l'opponente non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, con carattere di abitualità e prevalenza, a , in tale Società [ma abbia lavorato, in tale periodo, solo CP_2
a Modena alle dipendenze di terzi (doc. 13)] e mai si sia occupata dell'amministrazione della Società, operata esclusivamente dall'altro socio accomandatario – fratello dell'opponente − CP_4
[docc. 17; 18; 19, pag. 2; 20, pag. 1; 21, pag. 2; 22, pag. 1; 23, pag. 2; 24, pag.2; 26, pag. 2; 28, pag.
2; 29, pag. 2; 30, pag. 2; 31, pag. 2; 32, pag. 2; 33, pag. 2; 34, pag. 2; 50]”.
Occorre premettere che l'opposizione all'avviso di addebito dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto deve avvenire secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare tali fatti. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_1 CP_2
pagina 3 di 7 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010,
Cass. n. 12108/2010).
Nel merito, si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. la sentenza sopra menzionata, resa inter partes.
L'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 stabilisce: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La Cassazione ha chiarito che:
1) l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203,
Legge n. 662/1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (Cass. n. 11804/2R01G2);
2) la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 3835/2016);
3) grava sull'istituto previdenziale l'onere di provare la partecipazione del socio al lavoro aziendale
(Cass. n. 3835/2016, Cass. S.U. n. 3240/2010).
Con specifico riferimento al tematica oggetto di causa, la Suprema Corte ha statuito che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di pagina 4 di 7 immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. n. 10426/2018, Cass. n. 19273/2018). In tal senso la prevalente giurisprudenza di merito: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma
203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” (Trib. Milano sez. lav., 06/06/2019,
n. 1181; Trib. Imperia, sez. lav., 31/12/2018 n. 118).
Nella specie, la pretesa dell si fonda esclusivamente sulla qualifica di socio della Controparte_5 ricorrente, elemento che non può fondare, di per sé, l'iscrizione alla gestione commercianti. Non vi è prova dell'attività lavorativa svolta dall'attrice nel periodo 2016 - 2022. Nessuna evidenza comprova l'espletamento, da parte di di compiti amministrativi ed esecutivi, con impegno quotidiano Parte_1
e continuativo all'interno della società “G.&G. di Francesco Benito Giuva S.a.s.” Peraltro, la documentazione in atti attesta che la ricorrente risiede in Modena - e non a (sede della società) - CP_2
, ove ha sempre svolto la propria attività lavorativa, abituale e prevalente, ove ha continuativamente prestato, prima, lavoro domestico (doc. 4) per provvedere, negli anni 2005 - 2018, alla cura, alla formazione e all'istruzione dei propri 4 figli, e, dopo, negli anni 2019 - 2022, lavoro subordinato alle dipendenze di terzi (doc. 13).
Si osserva, infine, che per pacifica giurisprudenza la società che esercita un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà, limitandosi a percepire i relativi canoni di locazione (come prospettato dall'attrice), non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (cfr. Cass. n. 3145/2013; Cass. n. 17643/2016). Principio ribadito anche recentemente: “in pagina 5 di 7 tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (Cass. n. 27376/2016).
La documentazione fiscale versata in atti comprova che la società in esame svolge esclusivamente l'attività di locazione degli immobili di proprietà (cfr. doc.ti 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 36).
Da qui l'insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione commercianti.
Non costituendosi nell'odierno giudizio, peraltro, l' non ha assolto l'onere della prova sul CP_1
medesimo gravante.
Per tutte le ragioni esposte, deve essere dichiarata illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00), e si determina in € 4.630,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., non ravvisandosi dolo o colpa grave nel comportamento processuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Annulla l'avviso di addebito n. 370 2023 00013333 45 000;
pagina 6 di 7 2) Dichiara insussistente l'obbligo contributivo incorporato nell'avviso di addebito di cui al capo
1);
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 complessiva somma di € 4.843,00, di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 4.800, per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Modena, 5 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 224/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/
Oggi 05/02/2025 ad ore 17.27 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SILVESTRI SANDRO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell' e decide la causa mediante deposito della seguente sentenza. CP_1
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 R.G. N. 224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Strada Vaciglio Sud n. 1141, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Silvestri;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21;
RESISTENTE CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 370 2023 00013333 45 000 dell'importo di € 29.958,66, formato il 24 novembre 2023 da e notificato il 08/01/2024, concernente i contributi della Gestione Commercianti del CP_3
periodo 1/2016 - 12/2022, chiedendo di dichiararne la nullità in ragione della “erronea” ed “illegittima” iscrizione della medesima nella “Gestione Commercianti”.
In particolare, parte opponente ha dedotto che:
1) ella rivestirebbe la qualità di socia accomandataria della Società “G. & G. DI FRANCESCO
IT GIUVA S.A.S.”, con sede in Viale Michelangelo n. 175; CP_2
pagina 2 di 7 2) la società sarebbe esercente solo ed esclusivamente attività di locazione degli immobili di cui è proprietaria;
3) all'interno della suddetta società ella non avrebbe mai svolto di fatto alcuna attività lavorativa, con carattere di abitualità e prevalenza, né mai si sarebbe occupata della amministrazione;
4) nel periodo 2016-2022 avrebbe lavorato a Modena, ove risiede, dapprima come casalinga e poi come dipendente.
Considerata la mancata costituzione in giudizio dell' , ritenuta la regolarità della notifica, ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 13.01.2025, parte attrice, considerato l'avvenuto passaggio in giudicato, in data 03.12.2024, della Sentenza del Tribunale di Modena n.
517/2024, pubblicata in data 03.06.2024, pronunciata tra le stesse parti e concernente l'accertamento del medesimo oggetto del presente giudizio, con esito favorevole per la ricorrente, in via ulteriore ha chiesto di: “condannare l' ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al risarcimento dei danni CP_1 provocati a , con la reiterata formazione di «AVVISO DI ADDEBITO» per l'«iscrizione Parte_1
d'ufficio» della medesima, quale socio accomandatario di Società esercente soltanto l'attività di locazione di immobili di propria proprietà, nella “Gestione Commercianti” per il periodo “DAL
01/2016 AL 12/2022”, nonostante che l'opponente non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, con carattere di abitualità e prevalenza, a , in tale Società [ma abbia lavorato, in tale periodo, solo CP_2
a Modena alle dipendenze di terzi (doc. 13)] e mai si sia occupata dell'amministrazione della Società, operata esclusivamente dall'altro socio accomandatario – fratello dell'opponente − CP_4
[docc. 17; 18; 19, pag. 2; 20, pag. 1; 21, pag. 2; 22, pag. 1; 23, pag. 2; 24, pag.2; 26, pag. 2; 28, pag.
2; 29, pag. 2; 30, pag. 2; 31, pag. 2; 32, pag. 2; 33, pag. 2; 34, pag. 2; 50]”.
Occorre premettere che l'opposizione all'avviso di addebito dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto deve avvenire secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare tali fatti. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_1 CP_2
pagina 3 di 7 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010,
Cass. n. 12108/2010).
Nel merito, si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. la sentenza sopra menzionata, resa inter partes.
L'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 stabilisce: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La Cassazione ha chiarito che:
1) l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203,
Legge n. 662/1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (Cass. n. 11804/2R01G2);
2) la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 3835/2016);
3) grava sull'istituto previdenziale l'onere di provare la partecipazione del socio al lavoro aziendale
(Cass. n. 3835/2016, Cass. S.U. n. 3240/2010).
Con specifico riferimento al tematica oggetto di causa, la Suprema Corte ha statuito che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di pagina 4 di 7 immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. n. 10426/2018, Cass. n. 19273/2018). In tal senso la prevalente giurisprudenza di merito: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma
203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” (Trib. Milano sez. lav., 06/06/2019,
n. 1181; Trib. Imperia, sez. lav., 31/12/2018 n. 118).
Nella specie, la pretesa dell si fonda esclusivamente sulla qualifica di socio della Controparte_5 ricorrente, elemento che non può fondare, di per sé, l'iscrizione alla gestione commercianti. Non vi è prova dell'attività lavorativa svolta dall'attrice nel periodo 2016 - 2022. Nessuna evidenza comprova l'espletamento, da parte di di compiti amministrativi ed esecutivi, con impegno quotidiano Parte_1
e continuativo all'interno della società “G.&G. di Francesco Benito Giuva S.a.s.” Peraltro, la documentazione in atti attesta che la ricorrente risiede in Modena - e non a (sede della società) - CP_2
, ove ha sempre svolto la propria attività lavorativa, abituale e prevalente, ove ha continuativamente prestato, prima, lavoro domestico (doc. 4) per provvedere, negli anni 2005 - 2018, alla cura, alla formazione e all'istruzione dei propri 4 figli, e, dopo, negli anni 2019 - 2022, lavoro subordinato alle dipendenze di terzi (doc. 13).
Si osserva, infine, che per pacifica giurisprudenza la società che esercita un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà, limitandosi a percepire i relativi canoni di locazione (come prospettato dall'attrice), non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (cfr. Cass. n. 3145/2013; Cass. n. 17643/2016). Principio ribadito anche recentemente: “in pagina 5 di 7 tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (Cass. n. 27376/2016).
La documentazione fiscale versata in atti comprova che la società in esame svolge esclusivamente l'attività di locazione degli immobili di proprietà (cfr. doc.ti 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 36).
Da qui l'insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione commercianti.
Non costituendosi nell'odierno giudizio, peraltro, l' non ha assolto l'onere della prova sul CP_1
medesimo gravante.
Per tutte le ragioni esposte, deve essere dichiarata illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00), e si determina in € 4.630,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., non ravvisandosi dolo o colpa grave nel comportamento processuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Annulla l'avviso di addebito n. 370 2023 00013333 45 000;
pagina 6 di 7 2) Dichiara insussistente l'obbligo contributivo incorporato nell'avviso di addebito di cui al capo
1);
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 complessiva somma di € 4.843,00, di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 4.800, per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Modena, 5 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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