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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3985, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. G. Grimaldi), Parte_1
e
(Avv. V. Zotti), Controparte_1 nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva il figlio (il 02.10.2018), riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dello stesso).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., il quale ha espresso parere favorevole all'istanza in data 05.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti, personali ed economici del minore (nato da una relazione tra i suoi Persona_2 genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Il minore va collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarlo.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono al bambino di mantenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti è equo e consente al minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
Nulla va previsto sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione depositata telematicamente il 30.07.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 18.11.2025.
IL GIU D ICE ESTENSO RE
DOT T.SS A VAL ERIA GU ARAGNELL A
IL PRESID EN TE
DOT T. Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3985, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. G. Grimaldi), Parte_1
e
(Avv. V. Zotti), Controparte_1 nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva il figlio (il 02.10.2018), riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dello stesso).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., il quale ha espresso parere favorevole all'istanza in data 05.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti, personali ed economici del minore (nato da una relazione tra i suoi Persona_2 genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Il minore va collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarlo.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono al bambino di mantenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti è equo e consente al minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
Nulla va previsto sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione depositata telematicamente il 30.07.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 18.11.2025.
IL GIU D ICE ESTENSO RE
DOT T.SS A VAL ERIA GU ARAGNELL A
IL PRESID EN TE
DOT T. Controparte_2