Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio Presidente rel.
2) dott. Pasquale Russolillo Giudice
3) dott.ssa Paola Beatrice Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2730 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "modifica delle condizioni di separazione", vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], rapp. e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Russo
ricorrente
E
- C.F. ato ad Avellino (SA) il 3.7.1988, rapp. e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Cosimo Baio
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.5.2025; in data 18.10.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Sul fatto
Con ricorso depositato l'11.10.2024, ha esposto di essere stata sposata con Parte_1 [...]
, dal quale si era separata con omologa emessa dal tribunale di Avellino in data 5 gennaio CP_1
2021; che dal matrimonio erano nati -19.3.2012- e -14.4.2015; che con la separazione Per_1 Per_2
era stato stabilito che il padre avrebbe dovuto versare euro 350,00 di mantenimento per i figli ed euro
350,00 per la locazione dell'abitazione poiché la casa familiare -un'ampia tenuta nella quale vivevano anche i nonni del marito- non le era stata assegnata, peraltro su sua richiesta, in considerazione del fatto che il nonno dell'ex marito rendeva impossibile la convivenza nella casa.
A seguito del decesso dell'anziano nonno, chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni di separazione e “l'assegnazione della ex casa familiare sita in Contrada Macchia 2 Sant'Eustachio di
Montoro (AV) per andarci a vivere assieme ai figli e per i figli ossia si chiede quindi la revisione
ossia la modifica di quella parte della separazione consensuale che assegna alla stessa, per i figli,
l'ulteriore quota di 350,00 euro per il canone di locazione per l'abitazione, parte che – con il suddetto
ricorso – si chiede di modificare con l'assegnazione della ex casa familiare alla stessa per i figli in
luogo del pagamento del canone di fitto summenzionato e si chiede altresì di modificare il “contributo
per i figli” da euro 350,00 ad euro 500,00”.
Si costituiva il quale deduceva l'assenza di giustificati motivi che avrebbero legittimato CP_1
la modifica dei provvedimenti resi in sede di separazione, non potendo il decesso del nonno essere considerato quel fatto sopravvenuto idoneo a modificare la situazione pregressa, poiché le condizioni di separazione erano state il frutto di un accordo congiunto intercorso tra le parti. Né il desiderio del figlio di ritornare nella casa familiare poteva rappresentare un giustificato Per_1
motivo visto che l'allontanamento era intervenuto oltre tre anni prima dall'introduzione del presente giudizio, su base volontaria e in assenza di pregiudizi di natura psicologica.
Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni domanda, ivi compresa la richiesta di aumento della contribuzione, sulla scorta del fatto che era sempre stato puntuale nei versamenti.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 20 dicembre 2024.
In data 5.3.2024 veniva disposta l'audizione di e all'udienza del 14.5.2025 la causa veniva Per_1
riservata in decisione.
Sulla casa familiare
La parte ricorrente richiede l'assegnazione della casa ove attualmente abita l'ex marito assumendo che la stessa sia da intendersi ancora quale casa familiare.
Riferisce infatti che, sia pure in maniera concordata, avesse deciso di allontanarsi dalla casa familiare
-consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai figli-poiché la permanenza abitativa con i nonni dell'ex marito avrebbe determinato una situazione di intollerabilità e stress non sopportabile.
Questo appare evidente e sostanzialmente non contestato dalle parti.
Anche ascoltato all'udienza del 20 dicembre 2024 ha confermato quanto riferito da CP_1
(“Effettivamente il rapporto con mio nonno non è mai stato idilliaco tra di loro;
Parte_1
ricordo di un episodio in cui lei venne a prendere i bambini a casa mia e mio nonno la vide in
macchina e si avvicinò; lui camminava con le stampelle e una parola tira l'altra, effettivamente colpì
la macchina con le stampelle”).
La situazione di disagio e di conflittualità è stata confermata anche dal minore , oggi di 13 Per_1
anni, il quale, ascoltato all'udienza del 5 Marzo 2025 ha dichiarato di ricordare di come i suoi bisnonni fossero dispettosi con la madre (“Ricordo che ero piccolo ma una scena mi è rimasta impressa;
c'era la mia bisnonna che urlava;
era vicino ai cavalli e a un certo punto con l'ombrello ha cominciato a
picchiare mia madre;
ricordo che le tirò una bastonata e papà la fermò.. Ricordo alcuni dispettucci
che facevano come per esempio quello di accendere il fuoco quando mia mamma non voleva perché
le foglie bruciavano e i fumi andavano addosso ai panni”).
Questo Tribunale è chiamato, tuttavia, a decidere se la casa in questione sì è ancora da considerarsi casa coniugale.
Per casa familiare si intende l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come
persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità
all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno
stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di
allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore
e l'abitazione (esclusa, nella specie, la sussistenza di questo legame, atteso che la figlia della coppia
viveva ininterrottamente, da più di quattro anni, in un'altra casa, e quindi in un diverso
contesto familiare, ben lontana da abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della
abitazione condivisa coi genitori”) (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2025, n.13138).
In tal senso la richiesta non può essere accolta, per una serie di considerazioni.
E' vero che la convivenza tra e i nonni dell'ex marito non fosse né tranquilla né Parte_1
pacifica.
Ciononostante, la stessa ha acconsentito ad una separazione consensuale stabilita con omologa, nella quale lei rinunciava alla grande abitazione, evidentemente comparando l'interesse dei figli ad avere larghi spazi abitativi -comprensivi anche di animali ed ampio giardino- e la difficoltà nella convivenza con gli anziani nonni di . CP_1
Non consta, tuttavia, agli atti del giudizio una situazione di coartazione e/o di violenza morale della ricorrente al momento della sottoscrizione della omologa;
la stessa ha scelto liberamente di allontanarsi dalla casa familiare ritenendo che i dispetti e la difficoltà della convivenza fossero deleteri per la sana crescita dei bambini.
In tal modo, tuttavia, ha consapevolmente assunto la decisione di interrompere il legame dei bambini con la casa familiare, nel senso che la casa paterna -certamente più grande, invitante, comoda- non può più ritenersi casa coniugale.
A questo milita, tra l'altro, la considerazione per cui sono trascorsi quattro anni dall'allontanamento della ricorrente dall'abitazione, con la conseguenza che, in assenza di una disponibilità di
[...]
ad acconsentire al ritorno della ex moglie negli stessi spazi abitativi, non può accogliersi la CP_1
richiesta della ricorrente.
Sul mantenimento ai minori
La ricorrente ha inoltre richiesto l'aumento della contribuzione in favore dei figli da euro 350,00 ad euro 500,00 mensili assumendo che la mancata elargizione da parte di delle spese CP_1
straordinarie rende indispensabile l'aumento della contribuzione ordinaria.
Anche questa richiesta non può essere accolta.
assume quale fatto sopravvenuto che dovrebbe giustificare l'aumento della Parte_1
contribuzione il mancato adempimento dell'ex marito in ordine alle spese straordinarie.
Questo, tuttavia, non è un motivo che può determinare l'aumento dell'assegno in favore dei minori poiché si tratta di un inadempimento che può e deve trovare ristoro giuridico nelle appropriate sedi giudiziarie: l'inadempimento non può legittimare la modifica della statuizione sostanziale poiché
quest'ultima può essere modificata alla luce di oggettive situazioni sopravvenute.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha evidenziato che la somma di € 350,00 sia insufficiente, ma ha riferito che se il pagasse anche le spese straordinarie non vi sarebbero problemi. CP_1 In tal senso, la richiesta non trova conforto giuridico, dovendo la agire per l'ottenimento Parte_1
delle spese straordinarie.
Non avendo pertanto evidenziato ragioni sopravvenute anche detta richiesta va rigettata.
4.Sulle spese di lite.
La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzate da e conferma integralmente le statuizioni Parte_1
rese in sede di separazione come omologate con provvedimento del 5.1.2021;
2) COMPENSA le spese;
Così deciso in Avellino, 22.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio