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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 28.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 755 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1
(SU), in vico I Santu Domini n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Logudoro n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni
PRUNEDDU e dell'Avv. Claudia ATZERI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. CO
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo per le CP_2
denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico
che risulterà in corso di causa con la decorrenza di legge.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o con la decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge da
distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Affinché il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' CO
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato come operaio edile dal 01.11.1992 al 29.06.1993,
impegnato per circa 3 ore al giorno, nella movimentazione manuale di pesanti
pagina 2 carichi, quali sacchi di cemento del peso di 50 kg, mattoni, blocchetti, confezioni di pianelle, pietre, puntelli in ferro da 25/30 kg per il sostegno dei solai, putrelle,
posa in opera dei travetti di cemento del peso variabile tra i 30 e 60 kg a seconda della lunghezza, elementi di ponteggio del peso di 20/40 kg, travi di legno, rotoli di guaina impermeabilizzante e trasporto di cemento e sabbia con la carriola carica per un peso di 50/60 kg con sovraccarico della colonna;
− di avere, di media per 2 ore al giorno, mantenuto prolungatamente una postura piegata della colonna, durante la realizzazione dei massetti per i pavimenti, la posa in opera delle pianelle, dei marmi, oltre che per eseguire il taglio delle pianelle, delle tegole, delle lastre di marmo e delle pietre e durante la realizzazione dei muretti a secco;
− di essere stato esposto per 4 ore al giorno alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio generate dagli strumenti di lavoro utilizzati quali motopicco, mola smeriglio, trapano, sega circolare per tagliare le tavole di legno,
vibratore per il cemento dotato di motore a scoppio e miscelatore elettrico;
− di svolgere dal 01.07.1993 a tutt'oggi l'attività di pescatore, obbligato a ogni battuta di pesca a tenere per circa 4/5 h al giorno la schiena piegata in avanti sia per rilasciare manualmente le reti da pesca in mare, che per il successivo recupero delle stesse, esposto a movimenti ripetuti e sforzi degli arti superiori nella fase di tiraggio in barca delle reti e delle nasse;
− di essere stato sempre esposto a condizioni climatiche di freddo-umido,
oltre che alle intemperie, e soprattutto nei mesi da novembre ad aprile/maggio e di sottoporre costantemente gli arti superiori a basse temperature, essendo a contatto con l'acqua;
pagina 3 − di avere, il 16.12.2015, subito un infortunio sul lavoro alla spalla dx ed alla colonna, cui è conseguito un periodo di I.T.T. di 86 giorni, definito dall' senza postumi permanenti;
CP_2
− di avere contratto, nell'esercizio della propria attività, lesioni alla colonna, alle spalle e una S.T.C. di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta, da intendersi qui integralmente trascritta, per le quali il 29.06.2021 aveva presentato all' plurime domande d'indennizzo, CP_2
ma queste e le opposizioni non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione dei testi e , sentiti nell'udienza del Testimone_1 Tes_2
11.07.2023, i quali, colleghi del ricorrente fin dall'inizio della sua carriera lavorativa, hanno dichiarato di avere visto svolgere le mansioni Parte_1
descritte in ricorso, secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 11.11.2024, ha ritenuto che
è affetto da tendinopatia del sovraspinato dx con rottura a tutto Parte_1
pagina 4 spessore, tendinopatia del sottoscapolare dx, tendinopatia del sovraspinato e
sottoscapolare sn in quadro di artrosi acromionclaveare bilaterale, sindrome del
tunnel carpale di grado medio a dx e lieve a sn, discopatia erniaria
intraforaminale bilaterale L3-L4 e L4-L5 con radicolopatia L5-S1 bilaterale.
Gli elementi emersi dalla disamina medico-legale del caso consentono di
affermare nel caso in esame l'origine lavorativa delle patologie denunciate, a
fronte della documentata esposizione a rischi specifici non occasionali.
Ai fini del computo del danno biologico la discopatia erniaria intraforaminale
bilaterale L3- L4 e L4-L5 con radicolopatia L5-S1 bilaterale è quantificabile
nella misura del 6% (cfr. voce tabellare 213-Ernia discale del tratto lombare con
disturbi trofico-sensitivi persistenti), la tendinopatia bilaterale di spalla dx>sn
nella misura del 6% (cfr. voce tabellare 227-Esiti di lesione delle strutture
muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive
del danno derivante dalla limitazione funzionale) e la sindrome del tunnel carpale
bilaterale dx>sn nella misura del 3% [cfr. voce tabellare 163-Esiti neurologici di
sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione
funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità].
Il danno biologico complessivo è valutabile nella misura del 14% con decorrenza
dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni dei sanitari di parte ricorrente ai quali il Consulente ha puntualmente così replicato, parzialmente rettificando le conclusioni rassegnate: “Per quanto concerne la quantificazione
del danno biologico relativa alla patologia di spalla parte ricorrente, stimando
complessivamente nel 15% la patologia (14% per la sola spalla dx), formula una
pagina 5 proposta sproporzionata a fronte del quadro clinico-strumentale in capo al
e della sua capacità di svolgere ancora le mansioni correlate Pt_1
all'attività lavorativa di pescatore. Tale proposta valutativa appare peraltro
molto distante da quella indicata nel certificato per opposizione dell'8.03.2022
nel quale il dott. stimava la “tendinopatia bilaterale del Persona_2
sovraspinoso” nella misura del 4%.
Ricordiamo preliminarmente a noi stessi che oggetto dell'attuale valutazione è
unicamente la tendinopatia (cfr. certificazione medica di malattia professionale
Modello 5 SS bis dell'11.06.2021), dovendosi escludere le restanti alterazioni
anatomiche indicate dalla dott.ssa Atzeri quali la capsulite adesiva. Si fa altresì
presente che in occasione dell'attuale accertamento medico-legale si obiettivava a
livello della spalla dx “motilità attiva delle spalle limitata di circa 1/2 su tutti i
piani a dx su base antalgica, ai gradi estremi a sn. Test di Jobe positivo a dx …”.
Il quadro clinico-obiettivo, considerato alla luce del riscontro strumentale alla
risonanza magnetica di quadro di “modesta tendinosi del sovraspinoso con ampia
fissurazione, pressocché a tutto spessore, del suo profilo sul solo versante
articolare anteriore” e “fenomeni tendinosici del tendine del muscolo
sottoscapolare”, indicativo di una tendinopatia sostanzialmente limitata al
sovraspinato con incompleta interruzione della continuità solo sul versante
anteriore consente di incrementare la valutazione attraverso l'attribuzione di un
ulteriore punto percentuale, portando dal 6% al 7% la quantificazione
complessiva del danno a carico delle spalle.
Con riferimento invece alla patologia lombare si ritiene congrua la
quantificazione del danno già formulata da questo CTU nella misura del 6%,
come peraltro precedentemente indicato dal dott. in sede di Persona_2
pagina 6 opposizione, a fronte del quadro strumentale descrittivo di una discopatia limitata
ai livelli L3-L5 e L4-L5 e della moderata limitazione funzionale rilevata in
occasione dell'accertamento peritale.
Per quanto concerne invece il chiarimento formulato da parte resistente circa le
modalità di accertamento dell'esposizione a specifici rischi lavorativi, si specifica
che questo CTU ha basato il giudizio sull'estratto contributivo che attesta CP_4
lo svolgimento da parte del di attività lavorativa come operaio Pt_1
dipendente nel periodo dal 1992 al 2015 e quindi come autonomo dall'anno 2016,
sulla descrizione della giornata lavorativa tipo da parte del e sulle Pt_1
testimonianze raccolte in occasione dell'udienza dell'11 luglio 2023 probative
dell'esposizione del ricorrente a mansioni non occasionali associate al rischio
biomeccanico a carico degli arti superiori e della colonna lombare.
In conclusione, si confermano le considerazioni già formulate in tema di
sussistenza del nesso causale tra esposizione lavorativa e patologie denunciate
che si quantificano nel modo seguente: tendinopatia bilaterale di spalla dx>sn
7%; discopatia erniaria intraforaminale bilaterale L3- L4 e L4-L5 6%; sindrome
del tunnel carpale bilaterale dx>sn 3%.
Il danno biologico è quindi stimabile nella misura complessiva del 15% (quindici
per cento)”.
I rilievi della Difesa di parte ricorrente, pertanto, sono inconferenti in quanto, in ogni caso, a prescindere da questione di novità di patologie e di qualificazione delle stesse patologie, il Consulente dell'Ufficio ha condotto le operazioni peritali attraverso l'esame obiettivo svolto all'atto della visita, dando compiutamente conto degli esiti complessivi della stessa.
pagina 7 In definitiva, non deve essere disposta alcuna chiamata a chiarimenti del C.T.U.,
essendo più che esaustivi gli accertamenti medico-legali espletati.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 15% dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
15% dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2021.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico complessivo del 15% dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2021;
2. condanna l' CO
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le
pagina 8 decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del CO
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 4.974,75 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
Claudia ATZERI, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del CO
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 9