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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
LS (RA), con il patrocinio dell'avv. LUCA LIPPI BRUNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola, via Orsini n. 11 e C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
LS (RA), via Del Corso n. 7, con il patrocinio dell'avv. LUCA LIPPI BRUNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola, via Orsini n. 11
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 04.03.2025. In data 05.07.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 28.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Parte_2 coniugi, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite. In data 28.12.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 22.03.2024 dando atto di aver raggiunto un Parte_2 accordo con l'attrice e di aver pertanto concordato le condizioni di separazione e formulando altresì contestualmente domanda riconvenzionale di divorzio congiunto ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.. Il convenuto chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo impegno di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito e fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) I coniugi dichiarano che il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Casola LS (RA), Via Del Corso n. 7, mentre la sig.ra si è già trasferita in Castel Parte_1
Bolognese (RA Via Rondanini n. 14, ove è residente.
3) Al momento del trasferimento, la sig.ra ha portato con sé solo i beni di uso strettamente Pt_1 personale mentre i beni mobili di arredo dell'immobile di Casola LS sono in parte in proprietà esclusiva della SIa in parte in proprietà esclusiva del SI ed in parte in Pt_1 Pt_2 comproprietà tra i coniugi.
4) Il SI si impegna, per sé e per i propri eredi, a corrispondere, come sta già Parte_2 corrispondendo a partire dal mese di marzo 2024 alla banca mutuataria l'intero rateo del mutuo di acquisto dell'immobile di Via Del Corso n. 7 a Casola LS, tenendo così indenne la SIa di ogni onere ad esso connesso. Le Parti si accorderanno per chiudere quanto prima il c/c Pt_1 comune.
5) L'automobile targata EY670KY rimarrà in proprietà di . Parte_2
6) I coniugi, con la sottoscrizione personale del presente atto e del successivo atto di conferma della SIa dichiarano di essere, come in effetti sono, entrambi economicamente autosufficienti e Pt_1 quindi nulla è dovuto l'uno all'altro e viceversa, a titolo di mantenimento.
7) Si chiede che il Tribunale voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dozza (BO) di procedere, in relazione al matrimonio annotato nell'anno 2020, Parte I, atto N.4, all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge. Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Il sig. chiedeva altresì, una volta decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei Pt_2 coniugi innanzi al giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, di pronunciare sentenza di divorzio alle seguenti condizioni concordate con parte attrice:
“1. in ragione e a definizione e saldo dei rapporti derivanti dal matrimonio la SIa , Parte_1 promette di trasferire entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima sentenza di divorzio al SI che promette di accettare, la propria quota di comproprietà del 50% Parte_2
pagina 2 di 7 dell'abitazione coniugale e di tutto quanto pervenuto alle parti e in virtù Parte_2 Parte_1 di atto di compravendita del 12.1.2021 Rep.
1.316 raccolta n.
1.221 a rogito Dott. , Persona_1
Notaio in Adria (RO), trascritto a Ravenna il 18.1.2021 al R.Gen. 794/795 e R.Part. 557/558 e registrato ad Adria il 18.1.2021 al n. 149 Serie 1T. In particolare la promessa di trasferimento ha ad oggetto la quota del 50% del diritto di piena proprietà del seguente bene immobile, facente parte del fabbricato sito in Casola LS, alla via del Corso n 7, e precisamente abitazione sviluppantesi sui PT e P1 dotata di pro servizi in fabbricato staccato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 18, particella 25, sub 1, via Del Corso 7, piano T1, categoria A3, classe 1, vani 9, superficie catastale mq. 213, r.c. euro 581,01. Il tutto come meglio rappresentato graficamente nella planimetria depositata in catasto e allegata “sub a” all'atto di compravendita sopracitato che il resistente dichiara di ben conoscere, l'area di pertinenza sottostante e circostante il fabbricato e censita al Catasto Terreni al foglio 18, particella 25. di Ha 0.15.35, ente urbano, e il terreno di pertinenza senza sovrastanti fabbricati della superficie catastale complessiva di mq. 24.961, censito nel Catasto Terreni di detto comune al foglio 18, particella 23, di Ha 0.06.00, bosco alto, classe U, r.d. euro 0,37, e r.a. euro 0,06; al foglio 18, particella 26, di Ha 0.25.00, seminativo, classe 4, r.d. euro 9,68 e r.a. euro 13,56; al foglio 18, particella 31, di Ha 0.19.550, incolt. prod., classe U, r.d. euro 1,21, r.a. euro 0,40; al foglio 18, particella 196, di Ha 1.40.75, seminativo, classe 4, r.d. euro 54,52, r.a euro 76,33; al foglio 18, particella 198, di Ha 0.56.40, seminativo arboreo, classe 3, r.d. euro 21,85, r.a. euro 29,13; al foglio 19, particella 159, di Ha 0.01.96, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,05. Il tutto in un solo corpo confinante con particelle 193, 17, 149, 181, 252, 179, 177 e 146 del foglio 18 e particelle 59,60 e 39 del foglio 19, salvo altri. Anche ai fini della trascrizione, i coniugi si impegnano e si obbligano a formalizzare quanto sopra convenuto mediante atto notarile, da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio. Il trasferimento verrà fatto ed accettato con gli accessori e le pertinenze dell'immobile, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti e gli obblighi derivanti dal sopra citato atto di vendita del 12.1.2021. Le spese di rogito e di quant'altro necessario e diretto al trasferimento immobiliare saranno a carico del solo SI . Parte_2
La parti precisano che il presente impegno al trasferimento è sottoposto alla condizione risolutiva espressa che entro 10 giorni prima della data entro la quale il Tribunale fisserà il termine per le parti di confermare e/o modificare le domande congiunte di divorzio il SI si sia accollato Parte_2 per intero il mutuo allora esistente sul bene con modalità pienamente liberatoria per Parte_1 rispetto a qualsiasi obbligo verso l'istituto bancario mutuante, anche come garante e/o fideiussore et similia, con o senza beneficio di preventiva escussione e non vi siano pendenze per ratei o interessi con l'istituto bancario stesso oppure abbia ottenuto un impegno scritto di accollo Parte_2 liberatorio con le suindicate medesime caratteristiche, degli obblighi di da parte della Parte_1 banca medesima da effettuarsi entro la data di rogito.
2. Confermare che i coniugi hanno diviso tra di loro tutti i beni in comunione tra loro, ivi compresi gli arredi ed i beni mobili della casa familiare, e che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad pagina 3 di 7 ogni pretesa, azione od eccezione, ad esclusione dei diritti ed obblighi nascenti da questo atto ancora non eseguiti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Nella medesima data, depositava memoria in cui chiedeva l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni congiunte di separazione concordate con il marito e si associava alla proposizione della domanda riconvenzionale di divorzio congiunto, alle condizioni sopra riportate. Con decreto emesso in data 03.04.2024, il Giudice relatore delegato, stante l'espressa richiesta delle parti, disponeva che l'udienza già fissata in data 24.04.2024 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione cartolare depositate in data 22.04.2024, le parti davano atto, impregiudicati gli altri accordi, di aver deciso di anticipare la decorrenza dell'impegno a trasferire la quota di comproprietà di entro sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza di Parte_3 Parte_2 separazione consensuale e non, come precedentemente precisato, dalla pronuncia di quella di divorzio, e chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo impegno di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito e fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) I coniugi dichiarano che il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Casola LS (RA), Via Del Corso n. 7, mentre la sig.ra si è già trasferita in Castel Parte_1
Bolognese (RA Via Rondanini n. 14, ove è residente.
3) Al momento del trasferimento, la sig.ra ha portato con sé solo i beni di uso strettamente Pt_1 personale mentre i beni mobili di arredo dell'immobile di Casola LS sono in parte in proprietà esclusiva della SIa in parte in proprietà esclusiva del SI ed in parte in Pt_1 Pt_2 comproprietà tra i coniugi.
4) Il SI si impegna, per sé e per i propri eredi, a corrispondere, come sta già Parte_2 corrispondendo a partire dal mese di marzo 2024 alla banca mutuataria l'intero rateo del mutuo di acquisto dell'immobile di Via Del Corso n. 7 a Casola LS, tenendo così indenne la SIa di ogni onere ad esso connesso. Le Parti si accorderanno per chiudere quanto prima il c/c Pt_1 comune.
5) in ragione e a definizione e saldo dei loro rapporti derivanti dal matrimonio la SIa Pt_1
, promette di trasferire entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione al
[...] SI , che promette di accettare, la propria quota di comproprietà del 50% Parte_2 dell'abitazione coniugale e di tutto quanto pervenuto alle parti e in virtù Parte_2 Parte_1 di atto di compravendita del 12.1.2021 Rep.
1.316 raccolta n.
1.221 a rogito Dott. , Persona_1
Notaio in Adria (RO), trascritto a Ravenna il 18.1.2021 al R.Gen. 794/795 e R.Part. 557/558 e registrato ad Adria il 18.1.2021 al n. 149 Serie 1T 6) In particolare la promessa di trasferimento, per il quale le parti chiederanno l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, e da ogni altra tassa, ex art. 19 L. 6.3.1987, n. 74, ha ad oggetto la quota del 50% del diritto di piena proprietà del seguente bene immobile, facente parte del fabbricato sito in Casola LS, alla via del Corso n 7, e precisamente: abitazione sviluppantesi sui PT e P1 dotata di pro servizi in fabbricato staccato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al pagina 4 di 7 foglio 18, particella 25, sub 1, via Del Corso 7, piano T1, categoria A3, classe 1, vani 9, superficie catastale mq. 213, r.c. euro 581,01. Il tutto come meglio rappresentato graficamente nella planimetria depositata in catasto e allegata “sub a” all'atto di compravendita sopracitato che Parte_2 dichiara di ben conoscere, l'area di pertinenza sottostante e circostante il fabbricato e censita al Catasto Terreni al foglio 18, particella 25. di Ha 0.15.35, ente urbano, e il terreno di pertinenza senza sovrastanti fabbricati della superficie catastale complessiva di mq. 24.961, censito nel Catasto Terreni di detto comune al foglio 18, particella 23, di Ha 0.06.00, bosco alto, classe U, r.d. euro 0,37, e r.a. euro 0,06; al foglio 18, particella 26, di Ha 0.25.00, seminativo, classe 4, r.d. euro 9,68 e r.a. euro 13,56; al foglio 18, particella 31, di Ha 0.19.550, incolt. prod., classe U, r.d. euro 1,21, r.a. euro 0,40; al foglio 18, particella 196, di Ha 1.40.75, seminativo, classe 4, r.d. euro 54,52, r.a euro 76,33; al foglio 18, particella 198, di Ha 0.56.40, seminativo arboreo, classe 3, r.d. euro 21,85, r.a. euro 29,13; al foglio 19, particella 159, di Ha 0.01.96, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,05. Il tutto in un solo corpo confinante con particelle 193, 17, 149, 181, 252, 179, 177 e 146 del foglio 18 e particelle 59,60 e 39 del foglio 19, salvo altri.
7) Anche ai fini della trascrizione, i coniugi si impegnano e si obbligano a formalizzare quanto sopra convenuto mediante atto notarile, da stipularsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
8) Il trasferimento verrà fatto ed accettato con gli accessori e le pertinenze dell'immobile, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti e gli obblighi derivanti dal sopra citato atto di compravendita del 12.1.2021.
9) Le spese di rogito e di quant'altro necessario e diretto al trasferimento immobiliare saranno a carico del solo SI . Parte_2
10) La parti precisano che il presente impegno al trasferimento è sottoposto alla condizione risolutiva espressa che entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione il SI Parte_2 si sia accollato per intero il mutuo allora esistente sul bene con modalità pienamente liberatoria per rispetto a qualsiasi obbligo verso l'istituto bancario mutuante, anche come garante e/o Parte_1 fideiussore et similia, con o senza beneficio di preventiva escussione e non vi siano pendenze per ratei o interessi con l'istituto bancario stesso oppure abbia ottenuto un impegno scritto di Parte_2 accollo liberatorio con le suindicate medesime caratteristiche, degli obblighi di da Parte_1 parte della banca medesima da effettuarsi entro la data di rogito. 11) L'automobile targata EY670KY rimarrà in proprietà di . Parte_2
12) I coniugi, con la sottoscrizione personale del presente atto, dichiarano di essere, come in effetti sono, entrambi economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto l'uno all'altro e viceversa, a titolo di mantenimento.
13) Si chiede che il Tribunale voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dozza (BO) di procedere, in relazione al matrimonio celebrato il 8.8.2020 annotato nell'anno 2020, Parte I, atto N.4, all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
14) Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Le parti insistevano inoltre nella domanda riconvenzionale di divorzio congiunto chiedendo al Tribunale, una volta decorso il termine di legge, previa fissazione di udienza, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, di pronunciare sentenza di pagina 5 di 7 scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. le parti sono e si riconoscono autonome economicamente e pertanto le stesse rinunciano reciprocamente a chiedere l'uno verso l'altra, e viceversa, assegno di divorzio.
2. Confermare che i coniugi hanno diviso tra di loro tutti i beni in comunione tra loro, ivi compresi gli arredi ed i beni mobili della casa familiare, e che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, azione od eccezione, ad esclusione dei diritti ed obblighi nascenti da questo atto ancora non eseguiti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Con ordinanza emessa in data 02.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 04.07.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda di separazione dei coniugi. In data 18.09.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 843/2024 con cui prendeva atto delle condizioni di separazione da loro concordate e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rinviando il procedimento all'udienza del 26.03.2025 innanzi al medesimo e disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 04.03.2025, le parti depositavano le note scritte con in allegato dichiarazioni debitamente sottoscritte dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano alla comparizione personale Pt_2 Pt_1 all'udienza, confermavano che la separazione si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato per l'esame della domanda di separazione svoltasi in modalità cartolare e la propria volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2024. Con ordinanza emessa in data 29.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08.08.2020 a Dozza (BO) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 4, parte I, serie/ufficio 1, dell'anno 2020. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento, divenuto cumulativo ex artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale congiunta di divorzio, sentenza di separazione personale tra le parti in data 18.09.2024 e, come risulta dall'annotazione contenuta nell'estratto per riassunto di matrimonio prodotta agli atti, la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale in modalità cartolare per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge pagina 6 di 7 consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato all'udienza svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e trasfusi nelle condizioni formulate nelle note di trattazione scritta in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti patrimoniali. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
27.04.1967, e nato a Bologna il 05.06.1962, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 4, p. I, serie/ufficio 1, dell'anno 2020;
- PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate tra le parti nelle note di trattazione scritta del 24.04.2024, riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dozza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 31.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
LS (RA), con il patrocinio dell'avv. LUCA LIPPI BRUNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola, via Orsini n. 11 e C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
LS (RA), via Del Corso n. 7, con il patrocinio dell'avv. LUCA LIPPI BRUNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola, via Orsini n. 11
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 04.03.2025. In data 05.07.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 28.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Parte_2 coniugi, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite. In data 28.12.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 22.03.2024 dando atto di aver raggiunto un Parte_2 accordo con l'attrice e di aver pertanto concordato le condizioni di separazione e formulando altresì contestualmente domanda riconvenzionale di divorzio congiunto ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.. Il convenuto chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo impegno di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito e fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) I coniugi dichiarano che il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Casola LS (RA), Via Del Corso n. 7, mentre la sig.ra si è già trasferita in Castel Parte_1
Bolognese (RA Via Rondanini n. 14, ove è residente.
3) Al momento del trasferimento, la sig.ra ha portato con sé solo i beni di uso strettamente Pt_1 personale mentre i beni mobili di arredo dell'immobile di Casola LS sono in parte in proprietà esclusiva della SIa in parte in proprietà esclusiva del SI ed in parte in Pt_1 Pt_2 comproprietà tra i coniugi.
4) Il SI si impegna, per sé e per i propri eredi, a corrispondere, come sta già Parte_2 corrispondendo a partire dal mese di marzo 2024 alla banca mutuataria l'intero rateo del mutuo di acquisto dell'immobile di Via Del Corso n. 7 a Casola LS, tenendo così indenne la SIa di ogni onere ad esso connesso. Le Parti si accorderanno per chiudere quanto prima il c/c Pt_1 comune.
5) L'automobile targata EY670KY rimarrà in proprietà di . Parte_2
6) I coniugi, con la sottoscrizione personale del presente atto e del successivo atto di conferma della SIa dichiarano di essere, come in effetti sono, entrambi economicamente autosufficienti e Pt_1 quindi nulla è dovuto l'uno all'altro e viceversa, a titolo di mantenimento.
7) Si chiede che il Tribunale voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dozza (BO) di procedere, in relazione al matrimonio annotato nell'anno 2020, Parte I, atto N.4, all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge. Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Il sig. chiedeva altresì, una volta decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei Pt_2 coniugi innanzi al giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, di pronunciare sentenza di divorzio alle seguenti condizioni concordate con parte attrice:
“1. in ragione e a definizione e saldo dei rapporti derivanti dal matrimonio la SIa , Parte_1 promette di trasferire entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima sentenza di divorzio al SI che promette di accettare, la propria quota di comproprietà del 50% Parte_2
pagina 2 di 7 dell'abitazione coniugale e di tutto quanto pervenuto alle parti e in virtù Parte_2 Parte_1 di atto di compravendita del 12.1.2021 Rep.
1.316 raccolta n.
1.221 a rogito Dott. , Persona_1
Notaio in Adria (RO), trascritto a Ravenna il 18.1.2021 al R.Gen. 794/795 e R.Part. 557/558 e registrato ad Adria il 18.1.2021 al n. 149 Serie 1T. In particolare la promessa di trasferimento ha ad oggetto la quota del 50% del diritto di piena proprietà del seguente bene immobile, facente parte del fabbricato sito in Casola LS, alla via del Corso n 7, e precisamente abitazione sviluppantesi sui PT e P1 dotata di pro servizi in fabbricato staccato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 18, particella 25, sub 1, via Del Corso 7, piano T1, categoria A3, classe 1, vani 9, superficie catastale mq. 213, r.c. euro 581,01. Il tutto come meglio rappresentato graficamente nella planimetria depositata in catasto e allegata “sub a” all'atto di compravendita sopracitato che il resistente dichiara di ben conoscere, l'area di pertinenza sottostante e circostante il fabbricato e censita al Catasto Terreni al foglio 18, particella 25. di Ha 0.15.35, ente urbano, e il terreno di pertinenza senza sovrastanti fabbricati della superficie catastale complessiva di mq. 24.961, censito nel Catasto Terreni di detto comune al foglio 18, particella 23, di Ha 0.06.00, bosco alto, classe U, r.d. euro 0,37, e r.a. euro 0,06; al foglio 18, particella 26, di Ha 0.25.00, seminativo, classe 4, r.d. euro 9,68 e r.a. euro 13,56; al foglio 18, particella 31, di Ha 0.19.550, incolt. prod., classe U, r.d. euro 1,21, r.a. euro 0,40; al foglio 18, particella 196, di Ha 1.40.75, seminativo, classe 4, r.d. euro 54,52, r.a euro 76,33; al foglio 18, particella 198, di Ha 0.56.40, seminativo arboreo, classe 3, r.d. euro 21,85, r.a. euro 29,13; al foglio 19, particella 159, di Ha 0.01.96, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,05. Il tutto in un solo corpo confinante con particelle 193, 17, 149, 181, 252, 179, 177 e 146 del foglio 18 e particelle 59,60 e 39 del foglio 19, salvo altri. Anche ai fini della trascrizione, i coniugi si impegnano e si obbligano a formalizzare quanto sopra convenuto mediante atto notarile, da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio. Il trasferimento verrà fatto ed accettato con gli accessori e le pertinenze dell'immobile, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti e gli obblighi derivanti dal sopra citato atto di vendita del 12.1.2021. Le spese di rogito e di quant'altro necessario e diretto al trasferimento immobiliare saranno a carico del solo SI . Parte_2
La parti precisano che il presente impegno al trasferimento è sottoposto alla condizione risolutiva espressa che entro 10 giorni prima della data entro la quale il Tribunale fisserà il termine per le parti di confermare e/o modificare le domande congiunte di divorzio il SI si sia accollato Parte_2 per intero il mutuo allora esistente sul bene con modalità pienamente liberatoria per Parte_1 rispetto a qualsiasi obbligo verso l'istituto bancario mutuante, anche come garante e/o fideiussore et similia, con o senza beneficio di preventiva escussione e non vi siano pendenze per ratei o interessi con l'istituto bancario stesso oppure abbia ottenuto un impegno scritto di accollo Parte_2 liberatorio con le suindicate medesime caratteristiche, degli obblighi di da parte della Parte_1 banca medesima da effettuarsi entro la data di rogito.
2. Confermare che i coniugi hanno diviso tra di loro tutti i beni in comunione tra loro, ivi compresi gli arredi ed i beni mobili della casa familiare, e che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad pagina 3 di 7 ogni pretesa, azione od eccezione, ad esclusione dei diritti ed obblighi nascenti da questo atto ancora non eseguiti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Nella medesima data, depositava memoria in cui chiedeva l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni congiunte di separazione concordate con il marito e si associava alla proposizione della domanda riconvenzionale di divorzio congiunto, alle condizioni sopra riportate. Con decreto emesso in data 03.04.2024, il Giudice relatore delegato, stante l'espressa richiesta delle parti, disponeva che l'udienza già fissata in data 24.04.2024 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione cartolare depositate in data 22.04.2024, le parti davano atto, impregiudicati gli altri accordi, di aver deciso di anticipare la decorrenza dell'impegno a trasferire la quota di comproprietà di entro sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza di Parte_3 Parte_2 separazione consensuale e non, come precedentemente precisato, dalla pronuncia di quella di divorzio, e chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo impegno di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito e fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) I coniugi dichiarano che il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Casola LS (RA), Via Del Corso n. 7, mentre la sig.ra si è già trasferita in Castel Parte_1
Bolognese (RA Via Rondanini n. 14, ove è residente.
3) Al momento del trasferimento, la sig.ra ha portato con sé solo i beni di uso strettamente Pt_1 personale mentre i beni mobili di arredo dell'immobile di Casola LS sono in parte in proprietà esclusiva della SIa in parte in proprietà esclusiva del SI ed in parte in Pt_1 Pt_2 comproprietà tra i coniugi.
4) Il SI si impegna, per sé e per i propri eredi, a corrispondere, come sta già Parte_2 corrispondendo a partire dal mese di marzo 2024 alla banca mutuataria l'intero rateo del mutuo di acquisto dell'immobile di Via Del Corso n. 7 a Casola LS, tenendo così indenne la SIa di ogni onere ad esso connesso. Le Parti si accorderanno per chiudere quanto prima il c/c Pt_1 comune.
5) in ragione e a definizione e saldo dei loro rapporti derivanti dal matrimonio la SIa Pt_1
, promette di trasferire entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione al
[...] SI , che promette di accettare, la propria quota di comproprietà del 50% Parte_2 dell'abitazione coniugale e di tutto quanto pervenuto alle parti e in virtù Parte_2 Parte_1 di atto di compravendita del 12.1.2021 Rep.
1.316 raccolta n.
1.221 a rogito Dott. , Persona_1
Notaio in Adria (RO), trascritto a Ravenna il 18.1.2021 al R.Gen. 794/795 e R.Part. 557/558 e registrato ad Adria il 18.1.2021 al n. 149 Serie 1T 6) In particolare la promessa di trasferimento, per il quale le parti chiederanno l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, e da ogni altra tassa, ex art. 19 L. 6.3.1987, n. 74, ha ad oggetto la quota del 50% del diritto di piena proprietà del seguente bene immobile, facente parte del fabbricato sito in Casola LS, alla via del Corso n 7, e precisamente: abitazione sviluppantesi sui PT e P1 dotata di pro servizi in fabbricato staccato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al pagina 4 di 7 foglio 18, particella 25, sub 1, via Del Corso 7, piano T1, categoria A3, classe 1, vani 9, superficie catastale mq. 213, r.c. euro 581,01. Il tutto come meglio rappresentato graficamente nella planimetria depositata in catasto e allegata “sub a” all'atto di compravendita sopracitato che Parte_2 dichiara di ben conoscere, l'area di pertinenza sottostante e circostante il fabbricato e censita al Catasto Terreni al foglio 18, particella 25. di Ha 0.15.35, ente urbano, e il terreno di pertinenza senza sovrastanti fabbricati della superficie catastale complessiva di mq. 24.961, censito nel Catasto Terreni di detto comune al foglio 18, particella 23, di Ha 0.06.00, bosco alto, classe U, r.d. euro 0,37, e r.a. euro 0,06; al foglio 18, particella 26, di Ha 0.25.00, seminativo, classe 4, r.d. euro 9,68 e r.a. euro 13,56; al foglio 18, particella 31, di Ha 0.19.550, incolt. prod., classe U, r.d. euro 1,21, r.a. euro 0,40; al foglio 18, particella 196, di Ha 1.40.75, seminativo, classe 4, r.d. euro 54,52, r.a euro 76,33; al foglio 18, particella 198, di Ha 0.56.40, seminativo arboreo, classe 3, r.d. euro 21,85, r.a. euro 29,13; al foglio 19, particella 159, di Ha 0.01.96, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,09, r.a. euro 0,05. Il tutto in un solo corpo confinante con particelle 193, 17, 149, 181, 252, 179, 177 e 146 del foglio 18 e particelle 59,60 e 39 del foglio 19, salvo altri.
7) Anche ai fini della trascrizione, i coniugi si impegnano e si obbligano a formalizzare quanto sopra convenuto mediante atto notarile, da stipularsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
8) Il trasferimento verrà fatto ed accettato con gli accessori e le pertinenze dell'immobile, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti e gli obblighi derivanti dal sopra citato atto di compravendita del 12.1.2021.
9) Le spese di rogito e di quant'altro necessario e diretto al trasferimento immobiliare saranno a carico del solo SI . Parte_2
10) La parti precisano che il presente impegno al trasferimento è sottoposto alla condizione risolutiva espressa che entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione il SI Parte_2 si sia accollato per intero il mutuo allora esistente sul bene con modalità pienamente liberatoria per rispetto a qualsiasi obbligo verso l'istituto bancario mutuante, anche come garante e/o Parte_1 fideiussore et similia, con o senza beneficio di preventiva escussione e non vi siano pendenze per ratei o interessi con l'istituto bancario stesso oppure abbia ottenuto un impegno scritto di Parte_2 accollo liberatorio con le suindicate medesime caratteristiche, degli obblighi di da Parte_1 parte della banca medesima da effettuarsi entro la data di rogito. 11) L'automobile targata EY670KY rimarrà in proprietà di . Parte_2
12) I coniugi, con la sottoscrizione personale del presente atto, dichiarano di essere, come in effetti sono, entrambi economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto l'uno all'altro e viceversa, a titolo di mantenimento.
13) Si chiede che il Tribunale voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dozza (BO) di procedere, in relazione al matrimonio celebrato il 8.8.2020 annotato nell'anno 2020, Parte I, atto N.4, all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
14) Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Le parti insistevano inoltre nella domanda riconvenzionale di divorzio congiunto chiedendo al Tribunale, una volta decorso il termine di legge, previa fissazione di udienza, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, di pronunciare sentenza di pagina 5 di 7 scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. le parti sono e si riconoscono autonome economicamente e pertanto le stesse rinunciano reciprocamente a chiedere l'uno verso l'altra, e viceversa, assegno di divorzio.
2. Confermare che i coniugi hanno diviso tra di loro tutti i beni in comunione tra loro, ivi compresi gli arredi ed i beni mobili della casa familiare, e che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, azione od eccezione, ad esclusione dei diritti ed obblighi nascenti da questo atto ancora non eseguiti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Con spese legali di procedura assunte dalle parti al 50% ciascuna”. Con ordinanza emessa in data 02.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 04.07.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda di separazione dei coniugi. In data 18.09.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 843/2024 con cui prendeva atto delle condizioni di separazione da loro concordate e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rinviando il procedimento all'udienza del 26.03.2025 innanzi al medesimo e disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 04.03.2025, le parti depositavano le note scritte con in allegato dichiarazioni debitamente sottoscritte dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano alla comparizione personale Pt_2 Pt_1 all'udienza, confermavano che la separazione si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato per l'esame della domanda di separazione svoltasi in modalità cartolare e la propria volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2024. Con ordinanza emessa in data 29.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08.08.2020 a Dozza (BO) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 4, parte I, serie/ufficio 1, dell'anno 2020. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento, divenuto cumulativo ex artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale congiunta di divorzio, sentenza di separazione personale tra le parti in data 18.09.2024 e, come risulta dall'annotazione contenuta nell'estratto per riassunto di matrimonio prodotta agli atti, la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale in modalità cartolare per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge pagina 6 di 7 consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato all'udienza svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e trasfusi nelle condizioni formulate nelle note di trattazione scritta in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti patrimoniali. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
27.04.1967, e nato a Bologna il 05.06.1962, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 4, p. I, serie/ufficio 1, dell'anno 2020;
- PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate tra le parti nelle note di trattazione scritta del 24.04.2024, riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dozza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 31.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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