Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1350 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Scopelliti, C.F._1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione
Catona alla via Beato Umberto n.50 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. Parte_2
fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Biagio CodiceFiscale_2
pagina 1 di 8
Calabria alla via Cesare Battisti n.18 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE' avv. Nucera Donatella (cod. fisc.: ), quale CodiceFiscale_3
curatore speciale del minore (nato a [...] Persona_1
il 18.09.2020, cod. fisc.: ), rappresentata e CodiceFiscale_4
difesa da sé medesima ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Pio XI n.126/d ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
(nato il [...], cod. fisc.: , CP_1 CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Laboccetta, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Enotria n.70 ha eletto domicilio.
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 21.01.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023, conveniva in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale perché venisse Parte_2
pagina 2 di 8 accertato e dichiarato che egli non fosse il padre di Persona_1
nato da una relazione sentimentale intrattenuta con la donna e che, conseguentemente, fosse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Reggio Calabria di procedere alle relative annotazioni di legge sull'atto di nascita dello stesso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Esponeva, in particolare, l'istante che la relazione sentimentale intrattenuta con la , caratterizzata per un breve periodo da Pt_2
armonia e reciproco gradimento, si era incrinata a causa di forti e insanabili contrasti;
assumeva di avere inizialmente maturato il sospetto che il piccolo non fosse suo figlio anche perché nel luglio Per_1
dell'anno 2022 era venuto a conoscenza che l'odierna resistente aveva intrattenuto relazioni amorose con altri due uomini, e CP_1
rilevava che la si era sempre rifiutata di Parte_3 Pt_2
sottoporsi al test del DNA.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni di cui in premessa.
Si costituiva la quale eccepiva, in via pregiudiziale, Parte_2
l'inammissibilità della domanda, essendo decorso il termine di un anno di cui all'art.244 c.c.; osservava che il era a conoscenza della Pt_1
circostanza che ella, fino all'inizio della loro relazione, avesse avuto rapporti sessuali anche con , tant'è che nel momento in cui Parte_3
aveva appreso di essere in stato di gravidanza, si era opposta fermamente al riconoscimento del figlio da parte del , proprio in ragione Pt_1
dell'incertezza sulla paternità; escludeva di avere mai avuto rapporti sessuali con tale . CP_1
pagina 3 di 8 Si costituiva l'avv. Donatella Nucera, quale curatore speciale del minore, nominato con ordinanza del 15.11.2023, il quale evidenziava come fosse necessario accertare con esattezza la data in cui il aveva Pt_1
acquisito la certezza dell'esistenza di rapporti sessuali della con Pt_2
altri soggetti all'epoca del concepimento, nonché la natura dei rapporti effettivi dello stesso con il minore, il grado di affettività instaurato e il riconoscimento di quest'ultimo da parte del bambino come unico padre.
Interveniva nel giudizio il quale assumeva di avere avuto Parte_4
una relazione sentimentale con la protrattasi nel periodo dal Pt_2
dicembre 2019 sino a febbraio 2020 e che durante la suddetta relazione, entrambi avevano consumato diversi rapporti sessuali consenzienti e non protetti;
deduceva che la vicenda processuale che qui occupa di cui era venuto a conoscenza del tutto casualmente gli aveva ingenerato il sospetto di poter essere il padre del minore, poiché il bambino poteva essere stato concepito nel periodo della relazione amorosa con l'odierna resistente;
chiedeva, quindi, che venissero disposte le opportune indagini ematologiche e genetiche per accertare se egli fosse il padre biologico del minore Persona_1
L'atto introduttivo veniva comunicato all'Ufficio del P.M. in data
30.06.2025.
Il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata dalle parti;
quindi all'udienza cartolare del
21.01.2025, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione collegiale sulla pregiudiziale eccezione di decadenza dell'azione sollevata dalla e dell'avv. Pt_2
pagina 4 di 8 Donatella Nucera, nella qualità di curatore speciale del minore Per_1
[...]
La domanda è inammissibile perché intempestiva per le ragioni qui di seguito precisate.
Deve in proposito rammentarsi che in tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall'art.244 c.c., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art.2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso (Cass. n.785/2017; Cass.
n.1512/2000); inoltre, grava sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione
“certa” della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure una mera frequentazione della moglie con un altro uomo (Cass.
n.29847/2024; Cas. n.21898/2022; Cass. n.19324/2020; Cass.
n.3263/2018).
E' stato precisato che la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento, alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art.244 c.c., va intesa come acquisizione certa della pagina 5 di 8 conoscenza, e non come mero sospetto, di una relazione o di un incontro sessuale idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.
Ebbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi testè enunciati e soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata, va detto che l'attore, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di avere agito giudizialmente entro il termine decadenziale di un anno da quando sia venuto a conoscenza con sufficiente certezza che la abbia Pt_2
avuto un rapporto sessuale con un altro uomo.
Ed invero, le risultanze della prova testimoniale espletata appaiono per certi aspetti contraddittorie, laddove le deposizioni dei due testi escussi risultano innanzitutto inconciliabili sul ruolo che il teste Tes_1
avrebbe avuto in questa vicenda (“…..ricordo che il venne da Pt_1
me e, mentre inizialmente era contento di aver saputo che la Pt_2
aspettasse un bambino, successivamente mi rappresentò dei dubbi e delle perplessità sulla paternità, perché, una volta nato il bambino, non gli assomigliava affatto a suo dire e anche perché la si comportava Pt_2
in maniera strana nei suoi confronti;
ricordo che mi riferì, in qualche circostanza, di avere dei forti sospetti che tra la e l ci Pt_2 CP_1
fosse una relazione, ma non mi rappresentò mai il dubbio che il bambino potesse essere dell , teste “…..anzi una sua amica, CP_1 Tes_1
, gli riferì che il bambino non era suo, ma di;
Tes_1 CP_1
tutto questo che ho appena riferito mi è stato detto dal stesso”, Pt_1
teste ). Testimone_2
pagina 6 di 8 Ed infatti, mentre dalle dichiarazioni della non pare affatto potersi Tes_1
cogliere la sua convinzione che il piccolo non sia figlio del Per_1
, dalla deposizione della emerge invece che sarebbe Pt_1 Tes_2
stata proprio la a riferire al che il figlio non fosse suo. Tes_1 Pt_1
Contrastanti e nel contempo contraddittori appaiono altresì i riferimenti temporali che i due testimoni fanno al ruolo assunto dal Pt_3
(“…mentre, la non è stata contemporaneamente con il Pt_2 Pt_1
e con il , perché ha iniziato la sua relazione amorosa con il Pt_3
dopo la fine della relazione con il ”, teste “…posso Pt_1 Pt_3 Tes_1
riferire che la mi confidò che lei, nel periodo tra gli ultimi mesi Pt_2
del 2019 e i primi mesi del 2020, continuava a vedersi di nascosto sia con che con;
preciso che il Parte_3 CP_1 Pt_1
scoprì che la avesse ancora una relazione con il Pt_2 Parte_3
nel luglio 2022”), teste . Tes_2
In ogni caso, entrambe le deposizioni si appalesano, oltre che palesemente inattendibili per le ragioni appena sottolineate, oltremodo generiche in ordine al possibile periodo del concepimento, essendosi al più dimostrato solamente che la avrebbe avuto altre relazioni Pt_2
sentimentali con altri uomini, rimanendo tuttavia oscuro e insoluto il punto decisivo della controversia costituito dall'individuazione dello specifico e circostanziato lasso temporale in cui ciò (relazione o incontro sessuale) sarebbe avvenuto con ciascuno dei due soggetti espressamente citati, e;
in altri termini, tali dichiarazioni Parte_3 CP_1
non si rivelano risolutive poiché non sono fondate su fatti temporalmente circoscritti al periodo del concepimento, così come richiesto rigorosamente dalla giurisprudenza.
pagina 7 di 8 Ed allora, difettando la prova della necessaria conoscenza certa del momento in cui il ha scoperto una condotta della Pt_1 Pt_2
idonea al concepimento per opera di un altro uomo, non resta che dichiarare la domanda inammissibile perché intempestiva.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla particolare complessità della vicenda processuale sottoposta al vaglio del Collegio, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, e dell'avv. Donatella Nucera, quale curatore speciale del Parte_2
minore e con l'intervento di , con Persona_1 CP_1
ricorso depositato il 03.05.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la domanda inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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