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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3412/2022 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MIRAS ATHANASSIOS
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANTONELLA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice, come da note scritte del 3/7/2024
Convenuto, come da note scritte del 8/7/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 6/6/2022, (10/9/1971) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge (2/6/1964). Controparte_1
Il matrimonio è del 4/10/2003 con un figlio: (9/10/2007). Per_1
pagina 1 di 4 La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 300 mensili;
l'allontanamento del marito dalla casa familiare.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a parzialmente Controparte_1
diverse condizioni: affido condiviso del figlio con collocazione paritaria e mantenimento ordinario diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
concorda sull'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Con ordinanza presidenziale del 1/6/2023 sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Dispone l'affidamento condiviso del minore (9/10/2007), con collocazione con la madre e Per_1
frequentazione paritaria con il padre, da concordare con il figlio.
- Assegna alla moglie la casa familiare, posta in Magreta di Formigine, via Madonnina 11.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio/. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio e che le spese straordinarie siano ripartite al 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria orale, è stata rimessa in decisione al collegio.
L'attrice non ha depositato atti conclusivi. Il convenuto ha depositato comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Separazione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie.
Provvedimenti in ordine all'affidamento del figlio minorenne (9/10/2007) Per_1
3. – Il figlio compirà 18 anni il prossimo 9/10/2025. Per_1
Va confermato il suo affidamento condiviso, con collocazione con la madre presso la ex casa familiare, che va assegnata a quest'ultima.
pagina 2 di 4 Le frequentazioni saranno paritarie e libere, concordate con il padre.
Provvedimenti in ordine al mantenimento del figlio Per_1
4. – Vanno confermati i provvedimenti assunti nella fase presidenziale risultano la situazione immutata.
La moglie ricorrente lavora con stipendio di euro 1.400/1.500 e percepisce un canone di locazione di euro 490 per un immobile di sua proprietà a Fiorano Modenese. Ho dichiarato di avere circa euro
6.000/7.000 euro di risparmi. E' assegnataria della ex casa familiare a Magreta di Formigine, in comproprietà tra i coniugi, gravata da un mutuo pagato metà ciascuno (rata mensile euro 400 circa).
Il marito convenuto prima lavorava con stipendio mensile netto di euro 1.750 circa. E' in pensione da aprile 2023; percepire da giugno 2023 una pensione mensile netta di euro 1.350 circa. Ha dichiarato di avere ricevuto euro 26.000 come TFR: i suoi unici risparmi depositati sul conto corrente. Sostiene oneri abitativi per euro 475 mensili.
Non sono indicati in atti i tempi di permanenza di con i due genitori. Per_1
Sulla base di tali elementi può essere confermata la previsione del mantenimento ordinario diretto di con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. Per_1
Spese di lite
5. – L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in data 04/10/2003 a Fiorano Modenese;
II - Dispone l'affidamento condiviso del minore (9/10/2007), con collocazione con la madre e Per_1
frequentazione paritaria con il padre, da concordare con il figlio.
III - Assegna alla moglie la casa familiare, posta in Magreta di Formigine, via Madonnina 11.
IV – Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale del 1/6/2023, dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio e che le spese straordinarie siano ripartite al 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
V – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
VI - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 16 Parte I
pagina 3 di 4 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3412/2022 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MIRAS ATHANASSIOS
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANTONELLA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice, come da note scritte del 3/7/2024
Convenuto, come da note scritte del 8/7/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 6/6/2022, (10/9/1971) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge (2/6/1964). Controparte_1
Il matrimonio è del 4/10/2003 con un figlio: (9/10/2007). Per_1
pagina 1 di 4 La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 300 mensili;
l'allontanamento del marito dalla casa familiare.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a parzialmente Controparte_1
diverse condizioni: affido condiviso del figlio con collocazione paritaria e mantenimento ordinario diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
concorda sull'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Con ordinanza presidenziale del 1/6/2023 sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Dispone l'affidamento condiviso del minore (9/10/2007), con collocazione con la madre e Per_1
frequentazione paritaria con il padre, da concordare con il figlio.
- Assegna alla moglie la casa familiare, posta in Magreta di Formigine, via Madonnina 11.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio/. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio e che le spese straordinarie siano ripartite al 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria orale, è stata rimessa in decisione al collegio.
L'attrice non ha depositato atti conclusivi. Il convenuto ha depositato comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Separazione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie.
Provvedimenti in ordine all'affidamento del figlio minorenne (9/10/2007) Per_1
3. – Il figlio compirà 18 anni il prossimo 9/10/2025. Per_1
Va confermato il suo affidamento condiviso, con collocazione con la madre presso la ex casa familiare, che va assegnata a quest'ultima.
pagina 2 di 4 Le frequentazioni saranno paritarie e libere, concordate con il padre.
Provvedimenti in ordine al mantenimento del figlio Per_1
4. – Vanno confermati i provvedimenti assunti nella fase presidenziale risultano la situazione immutata.
La moglie ricorrente lavora con stipendio di euro 1.400/1.500 e percepisce un canone di locazione di euro 490 per un immobile di sua proprietà a Fiorano Modenese. Ho dichiarato di avere circa euro
6.000/7.000 euro di risparmi. E' assegnataria della ex casa familiare a Magreta di Formigine, in comproprietà tra i coniugi, gravata da un mutuo pagato metà ciascuno (rata mensile euro 400 circa).
Il marito convenuto prima lavorava con stipendio mensile netto di euro 1.750 circa. E' in pensione da aprile 2023; percepire da giugno 2023 una pensione mensile netta di euro 1.350 circa. Ha dichiarato di avere ricevuto euro 26.000 come TFR: i suoi unici risparmi depositati sul conto corrente. Sostiene oneri abitativi per euro 475 mensili.
Non sono indicati in atti i tempi di permanenza di con i due genitori. Per_1
Sulla base di tali elementi può essere confermata la previsione del mantenimento ordinario diretto di con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. Per_1
Spese di lite
5. – L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in data 04/10/2003 a Fiorano Modenese;
II - Dispone l'affidamento condiviso del minore (9/10/2007), con collocazione con la madre e Per_1
frequentazione paritaria con il padre, da concordare con il figlio.
III - Assegna alla moglie la casa familiare, posta in Magreta di Formigine, via Madonnina 11.
IV – Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale del 1/6/2023, dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio e che le spese straordinarie siano ripartite al 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
V – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
VI - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 16 Parte I
pagina 3 di 4 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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