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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GL dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 811/2024 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Casillo Parte_1
Francesco, presso cui domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Carilli,
n. 8
Ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, CP_1
n.21
Resistente - contumace -
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Pepe CP_2
Gianfranco, ed elettivamente domiciliata in alla via Strada Statale 7 bis, n. CP_2
62
Altro resistente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, al Largo Chigi n. Controparte_3
5
Altro resistente - contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.02.2024, e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di pagamento n.
371 2024 00001084 59 000, notificato il 15.01.2024, formato a seguito del mancato pagamento di contributi, dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 03/2022 - 09/2023; in particolare, i contributi controversi riguardavano la fruizione delle agevolazione per le assunzioni di lavoratori dipendenti under 36, di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e
114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per mezzo dell'atto introduttivo eccepiva, in particolare, la sussistenza di tutti i requisiti di legge ai fini dell'ottenimento dell'anzidetto beneficio, nonché la decadenza del diritto della controparte ad ottenere la prestazione contributiva.
Pertanto, chiedeva al Tribunale l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 18.04.2024, il quale CP_1 deduceva, in particolare, l'insussistenza dei requisiti legittimanti il ricorrente a fruire delle agevolazioni per l'assunzione di giovani under 36 e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente e la conseguente condanna di questa al pagamento di quanto dovuto, oltre spese, diritti e onorari, per vedere soddisfatta la propria pretesa contributiva.
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione in atti che questo
Giudicante ha tenuto in considerazione per l'emissione dell'odierna pronuncia.
La domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale, della c.d. “ragione più liquida” il Giudice, in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, secondo quanto disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, che trova fondamento nell'art. 111 della
Costituzione, il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. in questo senso Cass civ. Sez. Un. del 09.10.2008 n. 24883).
In tal senso, dunque, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere che il predetto principio della “ragione più liquida” impone un approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Orbene, nel caso di specie, è senza dubbio dirimente la questione relativa alla sussistenza o meno dei requisiti in forza dei quali il datore di lavoro può accedere ai benefici contributi per l'assunzione di giovani under 36.
Sul punto, è d'uopo rammentare la circolare n. 40 del 20.03.2018, nella quale CP_1
l'istituto sintetizza i requisiti posti dalla legge di bilancio 2018 al fine di accedere all'esonero contributivo controverso. In particolare, si legge, al punto 5 che “il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni. Ciò vuol dire che possono accedere all'esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un'età massima di ventinove anni e 364 giorni. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato, in forza della previsione di cui all'articolo 1, comma 102, della medesima legge, a trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni
a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni.
Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto trenta anni di età;
[…]
b) il lavoratore, ad eccezione di quanto previsto nel successivo paragrafo, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo
o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione.
[…]
c) l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva (cfr. art. 1, comma
104, della Legge di Bilancio 2018). Pertanto, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, la Legge di Bilancio 2018 prevede il rispetto di un requisito ulteriore, consistente nel non aver effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione.
[…]
d) il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta, infatti, come previsto dal comma
105 della norma in trattazione, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell'esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.”
Orbene, nel caso che ci occupa, essendo pacifica tra le parti la presenza delle condizioni di cui alle lettere a), c) e d), occorre verificare la sussistenza del requisito controverso della precedente occupazione del lavoratore assunto dall'odierno ricorrente. Dalla documentazione risultante dal fascicolo telematico emerge una divergenza tra quanto prodotto dalla parte ricorrente e quanto, invece, dedotto dalla resistente: in merito, alla natura del contratto di assunzione tra e il precedente Parte_2
datore di lavoro, infatti, parte ricorrente ha prodotto certificazione che ne attesta la natura a tempo determinato;
mentre l'Istituto previdenziale oppone un accertamento telematico dal quale si desume una sua durata a tempo indeterminato.
CP_ Ciò posto, dalla documentazione allegata dall' non è data comprendere da quali fonti abbia desunto che il rapporto di lavoro tra l'anzidetta lavoratrice e la ditta De
CI sia stato a tempo indeterminato;
diversamente, la documentazione allegata da parte ricorrente concorre a dimostrare che il rapporto di lavoro precedente era a tempo determinato.
CP_ L' si ribadisce, non ha allegato alcun accertamento ispettivo dal quale possa desumersi che il rapporto di lavoro precedente sia stato riqualificato da lavoro a tempo determinato a lavoro a tempo indeterminato.
CP_ D'altronde, la stessa con messaggio n. 4178/2023, ad oggetto “Riconoscibilità degli esoneri per l'occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Chiarimenti”, pone dei chiarimenti in merito.
Sul punto, la circolare ha precisato che “deve ritenersi che, laddove il datore di
lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all'assunzione di giovani sia
un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo
stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione
incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario
dell'agevolazione.
Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il
venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in
oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di
assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede,
ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Nell'ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona
fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto,
per il successivo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato
presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell'agevolazione né al
pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura
agevolativa”.
Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente, prendendo atto della documentazione
Modello C/2, ottenuta tramite il Centro per l'impiego di Marigliano, ha provveduto a trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,
avvalendosi della legge sull'esonero contributivo.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere accolta, non avendo la parte ricorrente posto in essere alcuna attività contraria a quanto prevista dalla normativa in tema di esonero contributivo, sussistendone tutti i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al CP_1
rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al
DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 a 5.200,00
applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede: - dichiara illegittimi l'avviso di addebito n. 371 2024 00001084 59 000 ed estinti i crediti in esso iscritti;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro CP_1
620,20 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario
Avvocato Casillo Francesco
Si comunichi
Nola, lì 13.03.2025
Il GL
Aristide Perrino