TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13100 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, 18/12/2025 , dopo il deposito delle “ nte di trattazione scritta” wx art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.31444/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato VENTURA DAMIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con dott.ssa MOLFESE ALESSANDRA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente premesso di essere docente di scuola primaria con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2020; di aver lavorato con plurimi contratti a tempo determinato prima di essere stata assunta a tempo indeterminato;
di essere attualmente in servizio presso l'I.C.via carotenuto 30 di Roma;
di non aver avuto la ricostruzione della carriera per il periodo pre-ruolo; di essere stata inquadrata in una fascia stipendiale inferiore a quella spettante conveniva in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni “…
1. ACCERTARE E CP_2
DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha Cont prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2020, nella fascia stipendiale 0-8 anni con la qualifica di “docente di scuola primaria” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 6, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 4.444,38 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle CP_ dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di € 185,18 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del CU.
Si è costituita l'amministrazione e previe argomentazioni in diritto ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto perché infondato con il favore delle spese di lite
La causa, istruita documentalmente e con consulenza contabile , dopo il deposito delle note di trattazione scritta è stata decisa con sentenza .
E' documentato che docente di scuola primaria abbi lavorato per il ministero Parte_1 convenuto dapprima con contratti a tempo determinato e poi dal 1.9.2020 a tempo indeterminato. Sostiene la ricorrente che il ministero, come era suo onere, non ha provveduto ad emanare il decreto di ricostruzione della carriera ed attualmente, percepisce un trattamento economico relativo alla fascia 0-8 non tenendo conto dei 6 anni di pre ruolo già prestati.
Appare dunque utile richiamare, anzitutto, il quadro normativo nazionale che disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto da tale tipologia di personale scolastico ai fini della ricostruzione dell'anzianità maturata.
Sul punto - l'art. 485 d.lgs. 297/1994 (intitolato ' Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera'
) al primo comma prevede che: ' Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, é riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.' ;
- l'art. 489 del medesimo decreto (intitolato ' Periodi di servizio utili al riconoscimento' ) al primo comma prevede che: ' Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento é da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.' ; la norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 secondo cui ' Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico é da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale";
Ebbene sulla base di tale quadro normativo il trattamento riservato al personale docente che abbia prestato servizio preruolo non é sempre deteriore rispetto a quello riservato ai docenti da subito assunti con contratti a tempo indeterminato: il decreto legislativo 297/1994, infatti, da un lato prevede una decurtazione dell'anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo e, dall'altro lato, equipara ad un intero anno l'attività di insegnamento svolto per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini, e prevede anche il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado;
- un sistema così delineato penalizza in concreto soltanto i docenti precari di lunga data, cioé coloro che non sono stati immessi in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione dell'anzianità di servizio;
- sulla questione della conformità al diritto comunitario delle predette disposizioni relative alla ricostruzione della carriera dei docenti si é pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31149/2019, qui intendersi richiamate ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.;
- la Corte ha accertato la sussistenza della lamentata discriminazione, affermando (al punto 9.1) che ' L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si é già detto al punto 5, é la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato' ; ritenuto che, in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione, la domanda debba essere accolta, dovendo quindi il riconoscere la pregressa anzianità di servizio della ricorrente, nei termini CP_1 accertate dal CTU contabile dott. nella relazione peritale depositata in data 28.11.2025 Per_1 immune da vizi logici e fondata su presupposti contabili corretti, alle cui conclusioni, pertanto , si ritiene di aderire. ( pag 6 e ss della relazione). Ne consegue quindi che come correttamente acclarato dal CTU dott , la lavoratrice ha Per_1 maturato dall'anno 2007 al 2015 un'anzianità effettiva di servizio di 8 anni e 8 mesi con conseguente inquadramento nella fascia 9-14; dal 1.9.2020 al 2022 un'anzianità di servizio di anni 2 passando così alla fascia 9-14.
Ne consegue, pertanto, il diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro 2222,19 , sulla base delle buste paga in atti riferite solo per il peirodo febbraio-maggio 2022 come determinato dal CTu nella relazione peritale ( cfr da pag 8 e seguenti relazione peritale dott . Per_1
ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano esser liquidate sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014, data la natura seriale della controversia, potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
accerta il diritto di al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici Parte_1 che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
condanna l'amministrazione a corrispondere, a titolo di differenze retributive , l'importo di euro 2.222,19 , oltre intessi legali-rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalle singole scadenze mensili al saldo;
condanna l'amministrazione ad inquadrare la ricorrente nella fascia 9.14 con la qualifica di docente;
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E 2008,00 oltre rimborso spese forfetarie del 15%, oltre CPA ed IVA e contributo unificato se dovuto, con distrazione . pone a carico del convenuto le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto., CP_1
Così deciso, Roma 18.12.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, 18/12/2025 , dopo il deposito delle “ nte di trattazione scritta” wx art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.31444/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato VENTURA DAMIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con dott.ssa MOLFESE ALESSANDRA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente premesso di essere docente di scuola primaria con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2020; di aver lavorato con plurimi contratti a tempo determinato prima di essere stata assunta a tempo indeterminato;
di essere attualmente in servizio presso l'I.C.via carotenuto 30 di Roma;
di non aver avuto la ricostruzione della carriera per il periodo pre-ruolo; di essere stata inquadrata in una fascia stipendiale inferiore a quella spettante conveniva in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni “…
1. ACCERTARE E CP_2
DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha Cont prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2020, nella fascia stipendiale 0-8 anni con la qualifica di “docente di scuola primaria” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 6, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 4.444,38 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle CP_ dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di € 185,18 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del CU.
Si è costituita l'amministrazione e previe argomentazioni in diritto ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto perché infondato con il favore delle spese di lite
La causa, istruita documentalmente e con consulenza contabile , dopo il deposito delle note di trattazione scritta è stata decisa con sentenza .
E' documentato che docente di scuola primaria abbi lavorato per il ministero Parte_1 convenuto dapprima con contratti a tempo determinato e poi dal 1.9.2020 a tempo indeterminato. Sostiene la ricorrente che il ministero, come era suo onere, non ha provveduto ad emanare il decreto di ricostruzione della carriera ed attualmente, percepisce un trattamento economico relativo alla fascia 0-8 non tenendo conto dei 6 anni di pre ruolo già prestati.
Appare dunque utile richiamare, anzitutto, il quadro normativo nazionale che disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto da tale tipologia di personale scolastico ai fini della ricostruzione dell'anzianità maturata.
Sul punto - l'art. 485 d.lgs. 297/1994 (intitolato ' Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera'
) al primo comma prevede che: ' Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, é riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.' ;
- l'art. 489 del medesimo decreto (intitolato ' Periodi di servizio utili al riconoscimento' ) al primo comma prevede che: ' Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento é da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.' ; la norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 secondo cui ' Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico é da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale";
Ebbene sulla base di tale quadro normativo il trattamento riservato al personale docente che abbia prestato servizio preruolo non é sempre deteriore rispetto a quello riservato ai docenti da subito assunti con contratti a tempo indeterminato: il decreto legislativo 297/1994, infatti, da un lato prevede una decurtazione dell'anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo e, dall'altro lato, equipara ad un intero anno l'attività di insegnamento svolto per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini, e prevede anche il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado;
- un sistema così delineato penalizza in concreto soltanto i docenti precari di lunga data, cioé coloro che non sono stati immessi in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione dell'anzianità di servizio;
- sulla questione della conformità al diritto comunitario delle predette disposizioni relative alla ricostruzione della carriera dei docenti si é pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31149/2019, qui intendersi richiamate ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.;
- la Corte ha accertato la sussistenza della lamentata discriminazione, affermando (al punto 9.1) che ' L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si é già detto al punto 5, é la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato' ; ritenuto che, in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione, la domanda debba essere accolta, dovendo quindi il riconoscere la pregressa anzianità di servizio della ricorrente, nei termini CP_1 accertate dal CTU contabile dott. nella relazione peritale depositata in data 28.11.2025 Per_1 immune da vizi logici e fondata su presupposti contabili corretti, alle cui conclusioni, pertanto , si ritiene di aderire. ( pag 6 e ss della relazione). Ne consegue quindi che come correttamente acclarato dal CTU dott , la lavoratrice ha Per_1 maturato dall'anno 2007 al 2015 un'anzianità effettiva di servizio di 8 anni e 8 mesi con conseguente inquadramento nella fascia 9-14; dal 1.9.2020 al 2022 un'anzianità di servizio di anni 2 passando così alla fascia 9-14.
Ne consegue, pertanto, il diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, l'importo di euro 2222,19 , sulla base delle buste paga in atti riferite solo per il peirodo febbraio-maggio 2022 come determinato dal CTu nella relazione peritale ( cfr da pag 8 e seguenti relazione peritale dott . Per_1
ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano esser liquidate sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014, data la natura seriale della controversia, potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
accerta il diritto di al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici Parte_1 che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
condanna l'amministrazione a corrispondere, a titolo di differenze retributive , l'importo di euro 2.222,19 , oltre intessi legali-rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalle singole scadenze mensili al saldo;
condanna l'amministrazione ad inquadrare la ricorrente nella fascia 9.14 con la qualifica di docente;
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E 2008,00 oltre rimborso spese forfetarie del 15%, oltre CPA ed IVA e contributo unificato se dovuto, con distrazione . pone a carico del convenuto le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto., CP_1
Così deciso, Roma 18.12.2025
Il Giudice