TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3518/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3518/2017
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 tivam in Rotonda (PZ) al Corso Garibaldi n. 155, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Di Paola che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 ame in Civitavecchia (RM) alla via P. Gobetti n. 11, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Bentivoglio che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_1 irla condannare al pag a di euro 16.890,84. Deduceva, in particolare, che in data 23.01.2004 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di appalto per il taglio e l'esbosco di legna da ardere di due sezioni di mq. 70.000 ciascuna di un'area boschiva sita in località CP_1
Macchia del Quartaccio, ma che, nell'esecuzione dei lavori, si era ta della diversa superficie di uno dei due lotti, il quale si era presentato più ampio per 9.930 mq. Da tale circostanza ne era conseguita, così come evidenziato da una perizia di parte, un'eccedenza di taglio di mq 21.919, il cui valore economico era da quantificarsi in complessivi euro 16.890,84, somma che, seppur richiesta alla controparte in via stragiudiziale, non era stata mai corrisposta. Osservava, in conclusione, che il mancato pagamento degli ulteriori lavori svolti, resisi necessari dalla differente estensione dei luoghi, costituiva un evidente inadempimento della controparte e che, pertanto, questa andava condannata alla corresponsione della somma.
2.Si costituiva in giudizio l' , in primo luogo Controparte_1 eccependo la nullità dell'at siti di cui all'art. 163 c.p.c. e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che la pretesa attorea doveva essere considerata infondata tanto nell'an che nel quantum, poiché l'appalto era stato sottoscritto a corpo e l'esatta estensione del bosco risultava pertanto secondaria, oltre che, in ogni caso, puntualmente rappresentata dalla documentazione allegata all'accordo. Deduceva, inoltre, che tale eccedenza, oltre che non provata, era stata rilevata dalla controparte solo successivamente, in quanto nello stesso verbale di consegna lavori la ditta appaltatrice aveva dato atto della corrispondenza dei luoghi al progetto. In conclusione, chiedeva, in via preliminare, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda o in subordine la quantificazione della somma eventualmente dovuta secondo congruità e giustizia.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva ritenuta di natura documentale, rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Relativamente all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va osservato che – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto – non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dalla convenuta, anzi è del tutto evidente che l'attrice ha promosso una domanda di adempimento contrattuale;
evidenza ulteriormente confermata dalla puntuale difesa svolta dall'Università. L'eccezione deve, dunque, essere respinta.
5.Muovendo al merito della controversia, risulta incontestata, oltre che documentalmente provata, la sottoscrizione tra le parti di un contratto di appalto “a corpo”. L'appalto a corpo è quello in cui la determinazione del prezzo, a differenza di quello a misura, avviene con l'individuazione di una somma fissa e invariabile riferita all'opera considerata globalmente, con la conseguenza che l'appaltatore sopporta il rischio delle quantità, posto che, in esso, le voci dell'analisi dei prezzi assolvono una funzione esplicativa che non innova il titolo di pagamento, costituito dall'opera in sé considerata. Tale circostanza implica, per constante giurisprudenza di legittimità, l'immutabilità del prezzo in una somma fissa ed invariabile, che non può subire modifiche, salvo che vi siano variazioni al progetto concordate successivamente o che non sia stato rispettato il principio della buonafede contrattuale ex art. 1175 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 03/06/2016, n. 11478), in quanto il rischio che la misura effettiva dei lavori o dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio si riveli in concreto inferiore o superiore a quella originariamente preventivata è connaturato alla natura stessa del contratto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/08/2024, n. 23016). In altri termini nel primo (a corpo) le parti stabiliscono il prezzo in una somma di denaro determinata, fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso, indipendentemente dalla misura, mentre nell'appalto a misura il prezzo è fissato per ogni unità di misura di cui si compone l'opera, in modo tale che al momento della stipulazione del contratto non viene stabilito il prezzo complessivo, ma si determinano soltanto gli elementi per quantificarlo, perché soltanto quando l'opera sarà finita saranno noti la misura e la quantità di lavoro impiegato. L'assenza del diritto ad un maggiore remunerazione nell'ipotesi di emersione di una superficie maggiore di quella prevista in contratto di appalto, ove sia stipulato “a corpo”, è questione esaminata, inoltre, dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24165/2014, ove ha chiarito che "il diritto ad un compenso ulteriore, ove le parti abbiano fissato il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, è configurabile solo per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto "a misura"” (cfr anche Cass. Civ. n. 9246/2012). Il principio generale di cui all'art. 1175 c.c., secondo cui le parti sono tenute a un comportamento ispirato a buona fede, è necessario per ridimensionare il rischio relativo alla maggior quantità di lavoro negli appalti con prezzo "a corpo", soltanto quando il progetto dell'opera non individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare ed il relativo costo, ovvero quando non siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, potendosi, solo in tal caso, che la maggiore onerosità dell'opera non rientri nell'alea normale del contratto.
6.Nel caso di specie, parte attrice ha contestato la sola inesatta indicazione nel contratto dell'estensione dei lotti boschivi, la quale è risultata, sulla base di perizie fatte svolgere a tecnici di fiducia –ma contestate da parte convenuta nel proprio atto costituivo– maggiorata in relazione ad un solo lotto di mq 9.930 rispetto a quella complessiva originariamente indicata pari a mq 140.000 per entrambi i lotti. Facendo applicazioni dei suesposti principi, deve sottolinearsi che nella determinazione delle aree destinate a taglio, il contratto, anche mediante il richiamo espresso al capitolato speciale d'appalto, individua con precisione i luoghi, descrivendone diffusamente e con puntualità i confini (art. 2 del capitolato speciale di appalto), facendo rinvio anche alle cartografie contenute nel progetto di taglio, nonché ai riferimenti catastali del Comune di
Fg 61 part. 7/p. E proprio in relazione alle sezioni così descritte il CP_1 prezzo veniva riferito “a corpo” ossia alla prestazione globalmente e complessivamente considerata in relazione alle due sezioni per come descritte nei loro confini. In tale quadro, invece, il riferimento alla complessiva estensione di 14 ha delle due sezioni, non poteva che avere un riferimento meramente indicativo, approssimativo, sia perché il contratto era previsto “a corpo”, quindi, l'esatta misurazione non appariva determinante nella individuazione dell'oggetto del contratto, sia perché il riferimento alla misura tonda di 14 ha ossia di 140.000,00 mq non poteva che apparire chiaramente approssimata, arrotondata e non indicativa della esatta e precisa misurazione delle due sezioni. Coerentemente con tale prospettiva la maggiore estensione della superficie contestata è risultata, appunto, pari a 9.930 mq ossia al 7,09 % di quella complessiva indicata di 140.000,00 metri quadri. Precisa misurazione che l'impresa, ai fini della valutazione dell'offerta, era in grado di compiere alla luce delle chiare indicazioni descrittive contenute nel contratto, nel capitolato e nel progetto di taglio. Non è posto in dubbio che vi fosse la facoltà di ispezionare preventivamente i luoghi, come poi del resto effettuato a mezzo del ctp solo successivamente alla conclusione dell'opera, al fine eventualmente di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti. Non va nemmeno sottaciuto che la diversità contestata è apparsa irrilevante ai fini della remunerazione, non solo per essere stato il prezzo determinato "a corpo", ma perché anche inferiore al limite di 1/10 che ai sensi dell'art. 1664 cc autorizzerebbe l'appaltatore a chiedere la revisione del prezzo. Nella vicenda in esame la divergenza è prossima ad 1/14 dell'intero, la quale porta a ritenere che le eventuali lavorazioni eseguite in più rispetto alle previsioni debbano ritenersi ricomprese all'interno dell'imprevedibilità tipica delle opere appaltate a corpo, insuscettibili, di conseguenza, di porsi come motivo di ricalcolo del prezzo pattuito, potendo a tal fine “venire in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass. 09/09/2011, n. 18559; Cass. 21/02/2014, n. 4198; Cass. 17/03/2015, n. 5262)” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/09/2017, n. 22268).
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in conclusione, la domanda deve essere rigettata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
da liquidarsi nell'importo Controparte_1 ltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 13.02.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3518/2017
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 tivam in Rotonda (PZ) al Corso Garibaldi n. 155, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Di Paola che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 ame in Civitavecchia (RM) alla via P. Gobetti n. 11, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Bentivoglio che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_1 irla condannare al pag a di euro 16.890,84. Deduceva, in particolare, che in data 23.01.2004 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di appalto per il taglio e l'esbosco di legna da ardere di due sezioni di mq. 70.000 ciascuna di un'area boschiva sita in località CP_1
Macchia del Quartaccio, ma che, nell'esecuzione dei lavori, si era ta della diversa superficie di uno dei due lotti, il quale si era presentato più ampio per 9.930 mq. Da tale circostanza ne era conseguita, così come evidenziato da una perizia di parte, un'eccedenza di taglio di mq 21.919, il cui valore economico era da quantificarsi in complessivi euro 16.890,84, somma che, seppur richiesta alla controparte in via stragiudiziale, non era stata mai corrisposta. Osservava, in conclusione, che il mancato pagamento degli ulteriori lavori svolti, resisi necessari dalla differente estensione dei luoghi, costituiva un evidente inadempimento della controparte e che, pertanto, questa andava condannata alla corresponsione della somma.
2.Si costituiva in giudizio l' , in primo luogo Controparte_1 eccependo la nullità dell'at siti di cui all'art. 163 c.p.c. e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che la pretesa attorea doveva essere considerata infondata tanto nell'an che nel quantum, poiché l'appalto era stato sottoscritto a corpo e l'esatta estensione del bosco risultava pertanto secondaria, oltre che, in ogni caso, puntualmente rappresentata dalla documentazione allegata all'accordo. Deduceva, inoltre, che tale eccedenza, oltre che non provata, era stata rilevata dalla controparte solo successivamente, in quanto nello stesso verbale di consegna lavori la ditta appaltatrice aveva dato atto della corrispondenza dei luoghi al progetto. In conclusione, chiedeva, in via preliminare, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda o in subordine la quantificazione della somma eventualmente dovuta secondo congruità e giustizia.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva ritenuta di natura documentale, rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Relativamente all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va osservato che – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto – non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dalla convenuta, anzi è del tutto evidente che l'attrice ha promosso una domanda di adempimento contrattuale;
evidenza ulteriormente confermata dalla puntuale difesa svolta dall'Università. L'eccezione deve, dunque, essere respinta.
5.Muovendo al merito della controversia, risulta incontestata, oltre che documentalmente provata, la sottoscrizione tra le parti di un contratto di appalto “a corpo”. L'appalto a corpo è quello in cui la determinazione del prezzo, a differenza di quello a misura, avviene con l'individuazione di una somma fissa e invariabile riferita all'opera considerata globalmente, con la conseguenza che l'appaltatore sopporta il rischio delle quantità, posto che, in esso, le voci dell'analisi dei prezzi assolvono una funzione esplicativa che non innova il titolo di pagamento, costituito dall'opera in sé considerata. Tale circostanza implica, per constante giurisprudenza di legittimità, l'immutabilità del prezzo in una somma fissa ed invariabile, che non può subire modifiche, salvo che vi siano variazioni al progetto concordate successivamente o che non sia stato rispettato il principio della buonafede contrattuale ex art. 1175 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 03/06/2016, n. 11478), in quanto il rischio che la misura effettiva dei lavori o dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio si riveli in concreto inferiore o superiore a quella originariamente preventivata è connaturato alla natura stessa del contratto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/08/2024, n. 23016). In altri termini nel primo (a corpo) le parti stabiliscono il prezzo in una somma di denaro determinata, fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso, indipendentemente dalla misura, mentre nell'appalto a misura il prezzo è fissato per ogni unità di misura di cui si compone l'opera, in modo tale che al momento della stipulazione del contratto non viene stabilito il prezzo complessivo, ma si determinano soltanto gli elementi per quantificarlo, perché soltanto quando l'opera sarà finita saranno noti la misura e la quantità di lavoro impiegato. L'assenza del diritto ad un maggiore remunerazione nell'ipotesi di emersione di una superficie maggiore di quella prevista in contratto di appalto, ove sia stipulato “a corpo”, è questione esaminata, inoltre, dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24165/2014, ove ha chiarito che "il diritto ad un compenso ulteriore, ove le parti abbiano fissato il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, è configurabile solo per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto "a misura"” (cfr anche Cass. Civ. n. 9246/2012). Il principio generale di cui all'art. 1175 c.c., secondo cui le parti sono tenute a un comportamento ispirato a buona fede, è necessario per ridimensionare il rischio relativo alla maggior quantità di lavoro negli appalti con prezzo "a corpo", soltanto quando il progetto dell'opera non individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare ed il relativo costo, ovvero quando non siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, potendosi, solo in tal caso, che la maggiore onerosità dell'opera non rientri nell'alea normale del contratto.
6.Nel caso di specie, parte attrice ha contestato la sola inesatta indicazione nel contratto dell'estensione dei lotti boschivi, la quale è risultata, sulla base di perizie fatte svolgere a tecnici di fiducia –ma contestate da parte convenuta nel proprio atto costituivo– maggiorata in relazione ad un solo lotto di mq 9.930 rispetto a quella complessiva originariamente indicata pari a mq 140.000 per entrambi i lotti. Facendo applicazioni dei suesposti principi, deve sottolinearsi che nella determinazione delle aree destinate a taglio, il contratto, anche mediante il richiamo espresso al capitolato speciale d'appalto, individua con precisione i luoghi, descrivendone diffusamente e con puntualità i confini (art. 2 del capitolato speciale di appalto), facendo rinvio anche alle cartografie contenute nel progetto di taglio, nonché ai riferimenti catastali del Comune di
Fg 61 part. 7/p. E proprio in relazione alle sezioni così descritte il CP_1 prezzo veniva riferito “a corpo” ossia alla prestazione globalmente e complessivamente considerata in relazione alle due sezioni per come descritte nei loro confini. In tale quadro, invece, il riferimento alla complessiva estensione di 14 ha delle due sezioni, non poteva che avere un riferimento meramente indicativo, approssimativo, sia perché il contratto era previsto “a corpo”, quindi, l'esatta misurazione non appariva determinante nella individuazione dell'oggetto del contratto, sia perché il riferimento alla misura tonda di 14 ha ossia di 140.000,00 mq non poteva che apparire chiaramente approssimata, arrotondata e non indicativa della esatta e precisa misurazione delle due sezioni. Coerentemente con tale prospettiva la maggiore estensione della superficie contestata è risultata, appunto, pari a 9.930 mq ossia al 7,09 % di quella complessiva indicata di 140.000,00 metri quadri. Precisa misurazione che l'impresa, ai fini della valutazione dell'offerta, era in grado di compiere alla luce delle chiare indicazioni descrittive contenute nel contratto, nel capitolato e nel progetto di taglio. Non è posto in dubbio che vi fosse la facoltà di ispezionare preventivamente i luoghi, come poi del resto effettuato a mezzo del ctp solo successivamente alla conclusione dell'opera, al fine eventualmente di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti. Non va nemmeno sottaciuto che la diversità contestata è apparsa irrilevante ai fini della remunerazione, non solo per essere stato il prezzo determinato "a corpo", ma perché anche inferiore al limite di 1/10 che ai sensi dell'art. 1664 cc autorizzerebbe l'appaltatore a chiedere la revisione del prezzo. Nella vicenda in esame la divergenza è prossima ad 1/14 dell'intero, la quale porta a ritenere che le eventuali lavorazioni eseguite in più rispetto alle previsioni debbano ritenersi ricomprese all'interno dell'imprevedibilità tipica delle opere appaltate a corpo, insuscettibili, di conseguenza, di porsi come motivo di ricalcolo del prezzo pattuito, potendo a tal fine “venire in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass. 09/09/2011, n. 18559; Cass. 21/02/2014, n. 4198; Cass. 17/03/2015, n. 5262)” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/09/2017, n. 22268).
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in conclusione, la domanda deve essere rigettata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
da liquidarsi nell'importo Controparte_1 ltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 13.02.2025
Il giudice
Daniele Sodani