Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 23/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7053/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti DI CIACCIO MICHELE e SUSI SVEVA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
[...]
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 15.06.2023, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti successivi, in quanto stipulati per esigenze chiaramente non transitorie e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di un corrispettivo di importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma II, del D.Lgs. n. 81/2015, o nella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia,
So costituiva in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La richiesta di risarcimento del danno è infondata e va rigettata, alla luce delle recenti pronunce in materia di precariato scolastico della
Suprema Corte di AS (numeri da 22552 a 22558 - deliberate dalla
AS all'udienza del 18.10.2016 - e depositate il 7.11.2016), che di seguito vengono pressoché testualmente riportate.
1. La presente controversia – che attiene alla nota questione del c.d. precariato scolastico – si inserisce nel contesto di un vasto contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale e che ha dato vita ad una complessa vicenda giurisprudenziale e normativa i cui passaggi salienti possono essere sintetizzati nei termini che seguono:
a) con la sentenza n. 10127 del 2012, la Corte di cassazione ha chiarito che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma
8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze. In particolare, secondo la
Corte lo speciale corpus normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce “norma equivalente” alle misure di cui alla direttiva
1999/70/Ce e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al dipendente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza;
b) con ordinanza n. 207 del 2013, tuttavia, la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE;
b-1) se la predetta clausola debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo»
– disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
b-2) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno;
c) con la nota sentenza del 26 novembre 2014 (sentenza + altri Per_1 pronunciata nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13), la Corte di giustizia dell'Unione Europea, in risposta alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale (oltre che da un giudice di merito), ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
La Corte ha aggiunto che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
d) successivamente, la legge n. 107 del 2015 ha autorizzato il
[...] ad attuare un piano Controparte_3 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 d.lgs. n.
297 del 1994 (art. 1, co. 95).
Sono assunti a tempo indeterminato i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 e quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), l. n. 296 del 2006 (art. 1, co. 96).
Dispone, infine, il comma 98 che al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo tre fasi: a) i soggetti di cui al comma 96 sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399
d.lgs. n. 297 del 1994; b) in deroga a quest'ultimo articolo, i soggetti di cui al comma 96 che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a); c) sempre in deroga al più volte citato art. 399, i soggetti di cui al comma
96, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla stessa legge n. 107 del 2015; e) infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Mette conto, tuttavia, sottolineare come nelle motivazioni della predetta sentenza la Consulta abbia precisato che:
e-1) la questione di legittimità costituzionale non si esaurisce in quella oggetto del rinvio pregiudiziale e decisa dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 24 novembre 2014, atteso che il primato del diritto comunitario e la esclusività della giurisdizione costituzionale nazionale, in un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, impongono delicati equilibri.
La sentenza della CGUE, difatti, lascia espressamente agli Stati membri spazi di autonomia, in particolare in tema di ricadute sanzionatorie dell'illecito, posto che la normativa comunitaria in materia non prevede misure specifiche, rimettendone l'individuazione alle autorità nazionali e limitandosi a definirne i caratteri essenziali (ossia dissuasività, proporzionalità ed effettività);
e-2) l'esame della questione relativa alla necessità o meno del riconoscimento del diritto al risarcimento in capo ai soggetti che abbiano subito un danno a seguito dell'inadempimento dello Stato italiano non può essere condotto sulla base della sola normativa vigente all'epoca in cui la questione stessa fu sollevata dinanzi alla Corte di giustizia, ma dev'essere ponderata anche in relazione alla normativa sopravvenuta (ed in particolare alla legge n. 107 del 2015), giacché le misure che il legislatore ha inteso adottare con la finalità di garantire la corretta applicazione dell'Accordo Quadro rifluiscono sull'illecito “cancellandolo”, attesa la loro natura riparatoria.
Secondo la Corte costituzionale, infatti, «nella prospettiva dell'ordinamento comunitario quel che conta è che di fatto ne possano beneficiare i soggetti lesi: è dunque indubbia la rilevanza di misure anche sopravvenute»;
e-3) come può evincersi dalla relazione illustrativa, invero, la legge n.
107 del 2015 ha chiaramente lo scopo di adeguare la normativa nazionale a quella europea al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica, soprattutto a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014.
Questa finalità trova conferma anche nelle disposizioni normative della citata legge, atteso che: l'art. 1, comma 131, stabilisce che a partire dal
1° settembre 2016 la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;
il successivo comma 132 istituisce presso il un fondo per i pagamenti dovuti a titolo di risarcimento CP_4 dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili;
il comma 113 ha modificato l'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 (norma che regola il reclutamento del personale docente ed educativo e concorre a comporre la disciplina delle procedure concorsuali), stabilendo che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale con cadenza triennale;
e-4) le misure dirette a sanzionare l'abusivo ricorso a contratti a termine sono tra loro alternative, per cui si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ciò si desume sia dalla sentenza del 26 novembre 2014 (v. par. 79: Per_1
«… quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione …»), sia dalla giurisprudenza della CGUE (secondo cui rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori), fermo restando che, in ogni caso, le misure devono essere efficaci, cioè idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (v. ancora par. 79).
Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, ma è propria anche della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato;
e-5) dalla combinazione dei vari interventi effettuati dal legislatore nel
2015 emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, come indirettamente confermato dal fatto che la procedura d'infrazione aperta nei confronti dell'Italia è stata archiviata dalla Commissione U.E. proprio in considerazione della normativa sopravvenuta;
e-6) ed infatti, viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno, così configurandosi quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile.
Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato:
e-6-1) per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».
Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).
In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia.
La scelta comporta l'attuazione di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
e-6-2) per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e pertanto nei suoi confronti deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria;
e-7) si deve, pertanto, concludere nel senso che lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E., ma anche che il conseguente illecito è stato “cancellato” con la previsione di adeguati ristori al personale interessato.
Infine, con la recente pronuncia in premessa richiamata la Suprema Corte di
AS [Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 22552 del 07/11/2016 (Rv. 641607 - 01)] ha fissato in materia di precariato scolastico i seguenti principi di diritto, ai quali si ritiene di aderire:
«117. Sulla scorta delle osservazioni che precedono deve in conclusione ritenersi che:
118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n.368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs.
n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima».
Sulla scorta dei menzionati arresti legislativi e giurisprudenziali può dunque essere decisa la domanda relativa al risarcimento del danno conseguente alla illegittima e protratta situazione di precariato.
Ebbene, nel caso in esame, risulta documentalmente che la ricorrente, quale docente, abbia stipulato, per oltre 36 mesi, con l'amministrazione scolastica diversi contratti di lavoro a tempo determinato, tuttavia, preme osservare che trattasi in tutti i casi di supplenze su "organico di fatto" o di supplenze temporanee (cfr. documentazione in atti).
Nel caso di caso di specie, la ricorrente non ha neppure puntualmente allegato la sussistenza di un'ipotesi di uso improprio e/o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico individuata da Cass.
n.22552/2016, prospettando la sussistenza di condizioni concrete ulteriori rispetto alla mera reiterazione dei contratti a termine. Difatti, parte ricorrente si è limitata a rappresentare genericamente che tutti i contratti indicati afferissero “alla medesima attività, medesima classe di concorso nonché ad abundantiam medesimo istituto”. Peraltro, in proposito va precisato che, dalla documentazione dalla stessa ricorrente depositata, emerge che le supplenze indicate in ricorso siano state espletate presso tre differenti istituti ( e CP_5 CP_6 Controparte_7
).
[...]
La domanda di risarcimento del danno, quindi, deve essere rigettata.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti. Considerata la controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
Bari, 23.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli