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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2281/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. LOFFREDI DAVIDE e avv. DI Parte_1
CATERINO MARIA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI e DAVIDE
CATALANO come da procura notarile in atti
- resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 12.2.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 23/02/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di n. 328 2022 00071815 65 000 notificato il giorno 28/01/2023 con cui viene chiesto il pagamento a titolo di contributi Gestione Commercianti e somme aggiuntive in relazione al periodo che va dal 02/2021 al 12/2021 e precisamente una prima rata dal 02/2021 al 03/2021,una seconda rata dal 04/2021 al 06/2021 ed infine una terza rata dal 07/2021 al 09/2021.
A fondamento della domanda è stato dedotta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti poiché il ricorrente, quale socio amministratore, non aveva svolto in alcun modo attività lavorativa in favore della predetta società, senza alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda essendo quest'ultima assolta dal dipendente della società regolarmente assunto.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che nel CP_1 periodo in questione “la società in questione aveva avuto un solo dipendente Parte_2 assunto come frigorista a tempo pieno, sebbene la società in questione abbia come oggetto sociale la vendita all'ingrosso di macchine utensili. Dunque, il ricorrente è da ritenersi direttamente coinvolto nello svolgimento dell'attività di vendita all'ingrosso; Come emerge dalla documentazione allegata, in passato (dal 21/10/2014 al 18/01/2019) il ricorrente ha instaurato un rapporto di Lavoro subordinato con la società in esame, con la qualifica di riparatore di elettrodomestici;
La società è priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale”.
2. Va preliminarmente osservato che l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale, attore in senso sostanziale (anche nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, cfr. ex multis Cass. n.18481/05; Cass.
n.3115/1998). Non è superfluo ricordare che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Inoltre, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa“ (cfr. Cass. 5360/12).
Nella fattispecie in esame, l' deduce e documenta che la società si occupa di attività di CP_1
vendita e commercio di banchi “refrigerati e riscaldati per l'esposizione di alimenti e bevande, mobili, arredamenti”, attività risultante dalla stessa visura camerale. Posto che è documentato dall' (cfr. unilav di del Piano Giovanni) che l'unico dipendente è stato CP_1
assunto con qualifica di frigorista industriale, con mansioni di “riparatore di elettrodomestici”, deve presumersi che l'attività materiale principale di vendita venga svolta in modo prevalente dallo stesso ricorrente, unitamente a quella attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale ammessa nello stesso ricorso.
Inoltre, tale precisa e puntuale presunzione, non contrastata da alcun elemento di segno contrario che il ricorrente era tenuto ad offrire, viene ulteriormente avvalorata dal fatto che la società risulta avere una modesta organizzazione, Parte_3 circostanza che conduce a ritenere indispensabile l'apporto personale del ricorrente per la sua concreta operatività. Va in ultima analisi osservato che le difese svolte dall' e la CP_1
3 documentazione versata in atti non risulta oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
Del resto, quanto dedotto nelle difese svolte note difensive del 27.1.2025, ossia che
[...]
, pur essendo assunto con la qualifica di frigorista industriale, “svolgeva Parte_2 anche la mansione di acquisto e vendita dei prodotti commercializzati dalla società considerate le proprie specifiche conoscenze tecniche e pratiche”, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica richiesta probatoria;
al riguardo, va evidenziato che il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta istruttoria ulteriore rispetto al deposito della documentazione avvenuto al momento del deposito del ricorso.
Per le considerazioni sin qui espresse la domanda va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l' ha diritto di agire CP_1
esecutivamente nei confronti del ricorrente per la somma indicata nell'avviso di addebito n. 328 2022 00071815 65 000;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
che liquida in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 13.2.2025
IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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