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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/09/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, viste le note depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI CAGLIANONE, domiciliata in indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA SERGIO giusta procura in atti.
RESISTENTE
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.- Con atto di intimazione di sfratto per cessazione del rapporto (a Parte_1 seguire per brevità UP) ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 ottenere la liberazione del complesso dei beni aziendali oggetto del contratto di affitto di Azienda del
22 marzo 2022 per intervenuto recesso. In particolare, parte intimante ha dedotto di aver stipulato, con atto notarile del 22 marzo 2022 rep. 3524, racc. 2768, con la un Controparte_1 contratto di affitto di azienda nel quale le parti hanno espressamente riconosciuto a UP, all'art. 7, il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso di mesi 4 rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. E' accaduto che con missiva, inviata via PEC in data 27.10.2023, la
UP ha manifestato la volontà di recedere dal contratto di affitto del 22.3.2022. A seguito di tale missiva la ha manifestato l'intenzione di non voler rilasciare i Controparte_1 beni di cui al contratto del 22.3.2022. Per tali ragioni la UP ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare risolto il Contratto d'Affitto d'azienda del 22 marzo 2022 e per l'effetto convalidare lo sfratto per risoluzione del rapporto contrattuale con invito dell'affittuario al rilascio immediato dei beni di proprietà della UP.
1.1. Parte intimata costituendosi in giudizio si è opposta alla convalida di sfratto, contestando il diritto dell'intimante alla restituzione dei beni, in considerazione della qualificazione giuridica del contratto del 22.3.2022 come locazione commerciale ed in ogni caso per l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998.
1.2. Con ordinanza del 30 maggio 2024 è stato disposto il rilascio del complesso aziendale dei beni ed è stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc.
Esperita la mediazione con esito negativo, entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
pagina 2 di 11 1.3. In particolare, la con memoria difensiva depositata Parte_2 in data 18 settembre 2024 ha reiterato i motivi di opposizione già spiegati e formulato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto all'adito Tribunale di “ritenere e dichiarare che i contratti del
31.03.2016 e del 22.03.2022 sono contratti di locazione commerciale. Di conseguenza, ritenere e dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto del 22.03.2022 sostituendo le disposizioni contenute nello stesso (che prevedevano la durata triennale del contratto ed il diritto di recesso) con le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 392/1978. Per l'effetto, ritenere e dichiarare la illegittimità del recesso Con dal contratto del 22.03.2022 esercitato da il 27.10.2023, accertando e dichiarando altresì che questo contratto è valido ed efficace tra le parti e scadrà il giorno 31 marzo 2028; - condannare la
a pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 22.684,50 (o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento”.
1.4. Con decreto del 2 ottobre 2024 è stato disposto lo spostamento dell'udienza e con successive memorie difensive la UP ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ed in ogni l'infondatezza delle pretese vantante dalla resistente.
1.5.Con ordinanza emessa in data 13.2.2025 sono stati rigettati i mezzi di prova formulati dalle parti e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
2. Tanto chiarito in punto di fatto, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti in data 22 marzo 2022 (doc. 1 di parte ricorrente), stabilendo se si tratti di affitto d'azienda ovvero di locazione di immobile ad uso commerciale.
2.1. L'elemento che contraddistingue l'azienda è, ai sensi dell'art. 2555 c.c., l'organizzazione di un complesso unitario di beni mobili e immobili funzionalizzati dall'imprenditore all'esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, affinché un contratto possa qualificarsi come affitto d'azienda, è necessario che esso abbia ad oggetto un complesso unitario di beni già organizzato dal concedente in vista dell'esercizio dell'impresa, dovendo lo stesso preesistere al momento della concessione in godimento a terzi. Inoltre, per quanto attiene, in particolare, all'immobile oggetto del contratto, occorre che esso non sia considerato nella sua individualità giuridica, ma quale parte di quel complesso di beni legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo.
pagina 3 di 11 Si è, invece, in presenza di una locazione di immobile a uso commerciale con pertinenze qualora l'immobile sia individualmente considerato come l'oggetto principale del contratto e si ponga in rapporto di prevalenza rispetto agli altri beni, i quali assumono un carattere meramente accessorio e strumentale all'utilizzo dell'immobile stesso. In questa seconda ipotesi è tuttavia possibile che il locatario provveda a imprimere ai beni oggetto del contratto un'organizzazione funzionale all'esercizio dell'impresa, così costituendo ex novo un'azienda propria.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la concessione del godimento di un locale adibito ad esercizio commerciale può integrare affitto di azienda, ovvero locazione di immobile munito di pertinenze, a seconda che, sulla scorta della effettiva e comune intenzione delle parti, in relazione alla consistenza del bene ed a ogni altra circostanza del caso concreto, risulti che l'oggetto del contratto sia un'entità organica e capace di vita economica propria, della quale l'immobile configura una mera componente, in rapporto di complementarità ed interdipendenza con gli altri elementi aziendali, ovvero sia in via principale l'immobile medesimo, ancorché dotato di accessori, come entità non produttiva
(Cass. Civ. n. 15210 del 19/7/2015).
Va evidenziato che per l'esistenza dell'affitto non ha rilevanza il fatto che la produttività non sussista ancora come realtà oggettiva al momento della stipulazione, bastando che essa sia conseguenza potenziale, prevista dalle parti, del complesso organizzato, di cui l'una parte cede all'altra il godimento.
Per la configurabilità dell'affitto di azienda è, infatti, sufficiente che sia previsto il raggiungimento di tale finalità produttiva come risultato dell'organizzazione del complesso da parte del nuovo titolare, in cui l'immobile è considerato non come entità a sé stante.
3. Chiarita dunque la distinzione sul piano astratto tra le due fattispecie contrattuali, nel caso di specie occorre verificare, da un lato, la sussistenza di un'unitaria organizzazione di beni e, dall'altro, indagare ciò che le parti hanno voluto individuare quale oggetto del contratto, avvalendosi a tal fine dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c., dal momento che parte resistente non ha formulato una domanda di simulazione relativa del contratto in esame.
3.1. In base all'art. 1362 ss cc il giudice nella interpretazione di un contratto deve tenere conto del tenore letterale della scrittura privata, del complesso delle circostanze e dei comportamenti delle parti. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, "nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti.
Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il
pagina 4 di 11 significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti" (Cfr. Cass., Sez. L, Sent. n. 24560 del 2016).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16181 del 28/06/2017). Sotto questo profilo occorre prescindere dalle espressioni usate dalle parti per la qualificazione del rapporto.
3.2. Nel caso di specie è documentato che le parti abbiano stipulato dinanzi al Notaio Per_1
il 22 marzo 2022 un contratto denominato contratto di affitto di ramo d'azienda.
[...]
In particolare, sia nella premessa del contratto che nelle singole specifiche pattuizioni, viene fatto esplicito riferimento al fatto che la concedente detiene nella città di Siracusa, all'interno di un'area adibita al servizio di distribuzione carburanti, un complesso di beni contraddistinti dal proprio marchio e dai propri colori tecnicamente ed unitariamente organizzati per la vendita di prodotti e per la prestazione di servizi all'automobilista.
Ebbene, ritiene il giudicante che, dalla lettura e interpretazione del contratto in atti, sia riconoscibile una preesistente organizzazione di beni funzionali all'esercizio dell'azienda sulla base degli elementi di seguito esposti. In particolare, le parti hanno espressamente pattuito: all'art. 2 che oggetto del contratto era il complesso aziendale dei beni ivi indicati, aventi destinazione unitaria, per l'esercizio dell'attività di somministrazione e/o ristorazione di bevande e alimenti;
all'art. 3 è invece sancito: il diritto dell'affittuario di esercitare l'attività di vendita di beni e di fornitura servizi in modo conforme al livello qualitativo del buon nome della UP e tale da non screditarne l'immagine; il diritto di esercitare l'attività oggetto del contratto senza ostacolare l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti, garantendo un flusso regolare delle autovetture, evitando intralci in prossimità delle isole di erogazione dovute a soste o parcheggi dei propri clienti;
il diritto di usare le attrezzature,
pagina 5 di 11 gli impianti ed i cespiti funzionali del ramo d'azienda; l'affittuario inoltre è tenuto a uniformarsi alle metodologie di vendita e reclamizzazione che la UP potrà indicare nel corso dell'esecuzione del presente contratto (cfr. art. 3 del contratto di affitto doc. 1 di parte attrice). Inoltre all'art. 4 del contratto in esame è espressamente previsto che l'affittuario ha “verificato l'idoneità dell'intero complesso al fine a cui deve rimanere destinato”; e all'art. 5 viene precisato che il complesso aziendale dovrà essere destinato dall'Affittuario esclusivamente agli usi indicati all'art. 2) del presente contratto e che, salva autorizzazione di UP, è fatto divieto fatto divieto di apportare qualsiasi modifica al complesso aziendale concesso in affitto, ai colori ed ai marchi che lo contraddistinguono, nonché installare scritte o insegne o materiali pubblicitari. Infine, va richiamata la previsione contrattuale di cui all'art. 8 del contratto in esame nel quale è espressamente previsto che il contratto di affitto per cui è causa è
“strettamente connesso con l'attività del punto vendita carburanti e pertanto, qualora tale attività dovesse cessare per qualsiasi motivo, il presente contratto si risolverà ai sensi dell'Art. 1456 c.c”
Non pare dubitabile che, nella stipula del contratto oggetto di lite, le parti abbiano quindi valutato anche la potenziale attitudine produttiva dell'azienda, tenuto conto del contesto all'interno del quale doveva essere svolta l'attività commerciale;
e che detta valutazione abbia assunto sicuramente una funzione prevalente rispetto a tutti gli altri elementi del contratto, in quanto l'attività commerciale è per espressa volontà delle parti strettamente funzionale all'esercizio dell'attività relativa alla stazione di servizio.
Ciò considerato, non può ritenersi quale unico bene oggetto del contratto il bene immobile all'interno del quale veniva organizzata l'attività di ristoro, dovendo invece considerare il complesso di beni, mobili ed immobili, necessari per l'erogazione di tale servizio. Va infatti sottolineato che l'affittuaria ha dichiarato, in seno all'atto pubblico del 22 marzo 2022, di aver ricevuto in consegna il complesso dei beni, avendone accertato il buono stato di manutenzione e avendone verificato l'idoneità al fine cui lo stesso è destinato (art. 4 del contratto in atti). Di conseguenza le dichiarazioni ivi contenute valgono fino a querela di falso.
Va, poi, rammentato che, nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici sussidiari, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità delle clausole) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente pagina 6 di 11 l'intenzione dei contraenti (ex plurimis: Cass. Civ. n. 4849/2006; Cass. Civ. n. 7422/2005; Cass. Civ. n.
1357/2004; Cass. Civ. n. 4085/2001).
3.3. Il contratto stipulato tra le parti va, pertanto, inteso come affitto di ramo d'azienda, con la conseguenza che allo stesso non possono applicarsi le norme della legge sull'equo canone (l. n.
392/1978).
4. Accertato che tra le parti è intercorso un contratto di affitto d'azienda occorre verificare la legittimità del recesso esercitato da UP. Sul punto, parte resistente ha infatti eccepito l'illegittimità del recesso esercitato da UP, in quanto espressione dell'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge 192/1998 e, conseguentemente, la ha chiesto in via riconvenzionale la CP_1 condanna della al pagamento di una somma a titolo di indennità per la Parte_1 perdita dell'avviamento, nonché al pagamento di un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno.
4.1 Invero, dall'istruttoria, non è emerso un rapporto di dipendenza economica, che la resistente assume essere abusivo ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
Il riconoscimento di un abuso di dipendenza economica richiede un'indagine in concreto volta ad accertare: "1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", l'esistenza di una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero
l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui" (così Cass., 21.1.2020, n. 1184).
Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192, non è sufficiente la sussistenza di una situazione di dipendenza economica di un'impresa nei confronti di un'altra, in quanto, analogamente a quanto accade per l'abuso di posizione dominante, ciò che la disposizione sanziona non è il comportamento, contrattuale o extracontrattuale, che dia vita alla situazione di dipendenza economica di per sé, quanto piuttosto l'abuso di essa. La dipendenza economica è, dunque, il presupposto di fatto per l'applicazione della norma, la cui fattispecie astratta si concretizza nel pagina 7 di 11 momento in cui l'impresa in posizione di “forza” abusi dell'eccessivo squilibrio esistente nel rapporto tra le due imprese.
Peraltro, l'indagine sulla sussistenza di una fattispecie di abuso di dipendenza economica non può prescindere dall'analisi della situazione concreta e, in particolare, dell'indice presuntivo indicato dalla norma per l'individuazione di una situazione di dipendenza economica, ovvero l'impossibilità, per l'impresa che si trovi nello stato di dipendenza, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Partendo da questo assunto, la dipendenza economica può essere definita come quella situazione di fatto in forza della quale un determinato contraente è strettamente dipendente, ai fini dello svolgimento della propria attività imprenditoriale, dall'instaurazione o dal mantenimento di un determinato rapporto contrattuale con un'altra impresa, in quanto non è realmente in grado di trovare soddisfacenti alternative sul mercato. A tal fine, occorre verificare, sotto il profilo oggettivo, se le alternative presenti sul mercato siano sufficienti a consentire alla parte di continuare ad operare nella propria attività commerciale e, successivamente, se le suddette alternative siano, da un punto di vista soggettivo, ragionevoli per la stessa impresa dipendente, ovvero praticabili senza un apprezzabile sacrificio in termini complessivi di costi.
L'eccessivo squilibrio di diritti e doveri va inteso, dunque, come una rilevante sproporzione economica tra le prestazioni delle parti, nel senso che la posizione di chi lamenta di aver subito l'abuso va considerata alla stregua di un criterio di valutazione complessivo, che tenga conto di tutte le clausole contrattuali. Infatti, essendo le parti del rapporto pur sempre degli imprenditori, quando viene comunque conservato un margine di profitto o di accrescimento economico, difficilmente si può configurare un eccessivo squilibrio di rapporto.
In presenza di una reale possibilità di provocare un “eccessivo squilibrio”, la norma in esame impone all'impresa che si trova in una posizione di forza il divieto di abusare, cioè di approfittare, della stessa.
Il criterio di valutazione dell'abuso è costituito dalla buona fede, intesa in senso oggettivo, che costituisce un limite di ordine generale all'esercizio dell'autonomia privata;
limite il cui superamento determina appunto un abuso di dipendenza economica. Si verifica un abuso di dipendenza economica quante volte, nella singola e concreta vicenda contrattuale, valutata a posteriori dal giudice, una parte abbia conseguito un ingiusto e rilevante profitto dallo stato di dipendenza della controparte, realizzando vantaggi che altrimenti non avrebbe ottenuto. Difatti, il divieto di abuso di dipendenza non riguarda pagina 8 di 11 soltanto lo squilibrio giuridico di diritti e doveri derivanti dal contratto, ma anche la disparità economica tra le prestazioni imposta alla parte debole.
Perché i vantaggi realizzati da un'impresa ai danni di un'altra siano considerati abusivi, oltre che ingiusti nel senso sopra specificato, devono essere altresì eccessivi, essendo necessaria un'alterazione del rapporto contrattuale «così grande da colpire la coscienza di una persona ragionevole»; rilevante alterazione che, a sua volta, va valutata avendo come parametro comparativo i contratti dello stesso genere stipulati tra imprenditori con eguale potere contrattuale, ovvero i contratti normalmente praticati nel settore di riferimento.
L'abuso di dipendenza economica può realizzarsi attraverso la realizzazione di un ampio ventaglio di comportamenti violativi del principio di buona fede e correttezza. La norma in esame (art. 9, comma 2, cit.) esemplifica le ipotesi dell'abuso di dipendenza economica, indicando come tali il rifiuto di vendere o di comprare, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, quale che sia la forma giuridica dell'atto interruttivo che può consistere tanto nel mancato rinnovo del contratto venuto a scadenza, quanto nel recesso dal rapporto in corso.
4.2. Pur aderendo all'orientamento meno restrittivo che estende il divieto di abuso di dipendenza economica anche alla relazione commerciale intercorsa tra società all'infuori dei rapporti di subfornitura, questo Giudicante ritiene tuttavia che la resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non abbia fornito sufficienti elementi di prova della sussistenza, nella fattispecie concreta, di tutti gli elementi costitutivi dello stato di dipendenza economica della società Controparte_1 nei confronti della KUPIT.
[...]
4.3. In primo luogo, parte convenuta non ha dimostrato la situazione di dipendenza economica in cui la stessa verserebbe. La dipendenza economica, infatti, va valutata tenendo conto, tra le altre cose, della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Solo tale osservazione vale a rigettare la domanda attorea con riferimento al dedotto abuso di dipendenza economica.
4.4. Inoltre, la non ha adempiuto all'onere probatorio che Controparte_1 su di essa incombeva dell'indicazione specifica degli indici dai quali desumere lo squilibrio contrattuale tra le parti che avrebbe comportato l'imposizione di condizioni eccessivamente gravose.
Non risultano in tal senso sufficienti le clausole negoziali sfavorevoli ad una delle parti o la maggiore capacità economica di uno dei contraenti ad inferirne di per sé un rapporto di condizionamento pagina 9 di 11 concorrenziale necessitato. E' ben vero che l'art. 9 della legge n. 192 del 1998 annovera tra le condotte abusive anche quelle consistenti nella interruzione unilaterale del rapporto contrattuale (recesso), ma nel caso di specie, esclusa la situazione di dipendenza economica, il recesso operato dalla UP deve ritenersi pienamente conforme, e pertanto legittimo, in quanto rispettoso della volontà contrattuale convenuta tra le parti (cfr. art. 7 del regolamento contrattuale in atti). In particolare, il citato art. 7 del contratto del 22 marzo 2022, fissa la durata del rapporto in tre anni, a far data dal 1 aprile 2022 fino al
31 marzo 2025, con la espressa previsione per la UP di recedere in qualsiasi momento dal contratto, comunicando tale volontà all'altra parte a mezzo pec o lettera raccomandata AR da inviare con preavviso di mesi 4 rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
4.5. Ebbene, nel caso di specie parte resistente non ha contestato di aver ricevuto in data 27 ottobre 2023 missiva via pec da parte della UP con la quale quest'ultima ha inteso avvalersi della facoltà di recesso dal contratto di affitto di ramo di azienda e pertanto il recesso deve ritenersi legittimamente esercitato, con conseguente scioglimento del rapporto a far data dal 27 febbraio 2024.
Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata la risoluzione del contratto di affitto d'azienda del
22 marzo 2022 per OT , Rep. n.3524 a far data dal 27 febbraio 2024, stante Persona_1
l'esercizio legittimo del diritto di recesso da parte di UP.
5. L'accoglimento della domanda principale, comporta ex se il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dalla f.lli Controparte_1
6. Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento sommario per convalida di sfratto seguono la soccombenza, vanno addossate alla resistente e liquidate nel dispositivo in conformità ai valori medi previsti per le cause di valore compreso da euro 52.001,00 a euro 260.000, per le fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, decisionale) avuto riguardo ai parametri fissati dagli artt. 4 e segg.
D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 22 marzo 2022 avanti al notaio dott. (Rep. n. 3524 e Racc. n. 2768) da e Persona_1 Parte_1 [...] registrato in Catania il 28/03/2022 al n. 10726 serie 1T, ha cessato i Controparte_1 propri effetti a far data dal 27 febbraio 2024 e, per l'effetto,
2) conferma l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc emessa il 30 maggio 2024.
pagina 10 di 11 3) rigetta le domande formulate da parte resistente;
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al rimborso a favore di (UP) delle spese del procedimento sommario Parte_1 per convalida di sfratto e del presente giudizio, che liquida in € 10.333,00 per compensi, spese generali,
I.V.A. e C.P.A.,
Così deciso in Siracusa, il 25 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, viste le note depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI CAGLIANONE, domiciliata in indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA SERGIO giusta procura in atti.
RESISTENTE
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.- Con atto di intimazione di sfratto per cessazione del rapporto (a Parte_1 seguire per brevità UP) ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 ottenere la liberazione del complesso dei beni aziendali oggetto del contratto di affitto di Azienda del
22 marzo 2022 per intervenuto recesso. In particolare, parte intimante ha dedotto di aver stipulato, con atto notarile del 22 marzo 2022 rep. 3524, racc. 2768, con la un Controparte_1 contratto di affitto di azienda nel quale le parti hanno espressamente riconosciuto a UP, all'art. 7, il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso di mesi 4 rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. E' accaduto che con missiva, inviata via PEC in data 27.10.2023, la
UP ha manifestato la volontà di recedere dal contratto di affitto del 22.3.2022. A seguito di tale missiva la ha manifestato l'intenzione di non voler rilasciare i Controparte_1 beni di cui al contratto del 22.3.2022. Per tali ragioni la UP ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare risolto il Contratto d'Affitto d'azienda del 22 marzo 2022 e per l'effetto convalidare lo sfratto per risoluzione del rapporto contrattuale con invito dell'affittuario al rilascio immediato dei beni di proprietà della UP.
1.1. Parte intimata costituendosi in giudizio si è opposta alla convalida di sfratto, contestando il diritto dell'intimante alla restituzione dei beni, in considerazione della qualificazione giuridica del contratto del 22.3.2022 come locazione commerciale ed in ogni caso per l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998.
1.2. Con ordinanza del 30 maggio 2024 è stato disposto il rilascio del complesso aziendale dei beni ed è stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc.
Esperita la mediazione con esito negativo, entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
pagina 2 di 11 1.3. In particolare, la con memoria difensiva depositata Parte_2 in data 18 settembre 2024 ha reiterato i motivi di opposizione già spiegati e formulato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto all'adito Tribunale di “ritenere e dichiarare che i contratti del
31.03.2016 e del 22.03.2022 sono contratti di locazione commerciale. Di conseguenza, ritenere e dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto del 22.03.2022 sostituendo le disposizioni contenute nello stesso (che prevedevano la durata triennale del contratto ed il diritto di recesso) con le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 392/1978. Per l'effetto, ritenere e dichiarare la illegittimità del recesso Con dal contratto del 22.03.2022 esercitato da il 27.10.2023, accertando e dichiarando altresì che questo contratto è valido ed efficace tra le parti e scadrà il giorno 31 marzo 2028; - condannare la
a pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 22.684,50 (o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento”.
1.4. Con decreto del 2 ottobre 2024 è stato disposto lo spostamento dell'udienza e con successive memorie difensive la UP ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ed in ogni l'infondatezza delle pretese vantante dalla resistente.
1.5.Con ordinanza emessa in data 13.2.2025 sono stati rigettati i mezzi di prova formulati dalle parti e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
2. Tanto chiarito in punto di fatto, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti in data 22 marzo 2022 (doc. 1 di parte ricorrente), stabilendo se si tratti di affitto d'azienda ovvero di locazione di immobile ad uso commerciale.
2.1. L'elemento che contraddistingue l'azienda è, ai sensi dell'art. 2555 c.c., l'organizzazione di un complesso unitario di beni mobili e immobili funzionalizzati dall'imprenditore all'esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, affinché un contratto possa qualificarsi come affitto d'azienda, è necessario che esso abbia ad oggetto un complesso unitario di beni già organizzato dal concedente in vista dell'esercizio dell'impresa, dovendo lo stesso preesistere al momento della concessione in godimento a terzi. Inoltre, per quanto attiene, in particolare, all'immobile oggetto del contratto, occorre che esso non sia considerato nella sua individualità giuridica, ma quale parte di quel complesso di beni legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo.
pagina 3 di 11 Si è, invece, in presenza di una locazione di immobile a uso commerciale con pertinenze qualora l'immobile sia individualmente considerato come l'oggetto principale del contratto e si ponga in rapporto di prevalenza rispetto agli altri beni, i quali assumono un carattere meramente accessorio e strumentale all'utilizzo dell'immobile stesso. In questa seconda ipotesi è tuttavia possibile che il locatario provveda a imprimere ai beni oggetto del contratto un'organizzazione funzionale all'esercizio dell'impresa, così costituendo ex novo un'azienda propria.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la concessione del godimento di un locale adibito ad esercizio commerciale può integrare affitto di azienda, ovvero locazione di immobile munito di pertinenze, a seconda che, sulla scorta della effettiva e comune intenzione delle parti, in relazione alla consistenza del bene ed a ogni altra circostanza del caso concreto, risulti che l'oggetto del contratto sia un'entità organica e capace di vita economica propria, della quale l'immobile configura una mera componente, in rapporto di complementarità ed interdipendenza con gli altri elementi aziendali, ovvero sia in via principale l'immobile medesimo, ancorché dotato di accessori, come entità non produttiva
(Cass. Civ. n. 15210 del 19/7/2015).
Va evidenziato che per l'esistenza dell'affitto non ha rilevanza il fatto che la produttività non sussista ancora come realtà oggettiva al momento della stipulazione, bastando che essa sia conseguenza potenziale, prevista dalle parti, del complesso organizzato, di cui l'una parte cede all'altra il godimento.
Per la configurabilità dell'affitto di azienda è, infatti, sufficiente che sia previsto il raggiungimento di tale finalità produttiva come risultato dell'organizzazione del complesso da parte del nuovo titolare, in cui l'immobile è considerato non come entità a sé stante.
3. Chiarita dunque la distinzione sul piano astratto tra le due fattispecie contrattuali, nel caso di specie occorre verificare, da un lato, la sussistenza di un'unitaria organizzazione di beni e, dall'altro, indagare ciò che le parti hanno voluto individuare quale oggetto del contratto, avvalendosi a tal fine dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c., dal momento che parte resistente non ha formulato una domanda di simulazione relativa del contratto in esame.
3.1. In base all'art. 1362 ss cc il giudice nella interpretazione di un contratto deve tenere conto del tenore letterale della scrittura privata, del complesso delle circostanze e dei comportamenti delle parti. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, "nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti.
Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il
pagina 4 di 11 significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti" (Cfr. Cass., Sez. L, Sent. n. 24560 del 2016).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16181 del 28/06/2017). Sotto questo profilo occorre prescindere dalle espressioni usate dalle parti per la qualificazione del rapporto.
3.2. Nel caso di specie è documentato che le parti abbiano stipulato dinanzi al Notaio Per_1
il 22 marzo 2022 un contratto denominato contratto di affitto di ramo d'azienda.
[...]
In particolare, sia nella premessa del contratto che nelle singole specifiche pattuizioni, viene fatto esplicito riferimento al fatto che la concedente detiene nella città di Siracusa, all'interno di un'area adibita al servizio di distribuzione carburanti, un complesso di beni contraddistinti dal proprio marchio e dai propri colori tecnicamente ed unitariamente organizzati per la vendita di prodotti e per la prestazione di servizi all'automobilista.
Ebbene, ritiene il giudicante che, dalla lettura e interpretazione del contratto in atti, sia riconoscibile una preesistente organizzazione di beni funzionali all'esercizio dell'azienda sulla base degli elementi di seguito esposti. In particolare, le parti hanno espressamente pattuito: all'art. 2 che oggetto del contratto era il complesso aziendale dei beni ivi indicati, aventi destinazione unitaria, per l'esercizio dell'attività di somministrazione e/o ristorazione di bevande e alimenti;
all'art. 3 è invece sancito: il diritto dell'affittuario di esercitare l'attività di vendita di beni e di fornitura servizi in modo conforme al livello qualitativo del buon nome della UP e tale da non screditarne l'immagine; il diritto di esercitare l'attività oggetto del contratto senza ostacolare l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti, garantendo un flusso regolare delle autovetture, evitando intralci in prossimità delle isole di erogazione dovute a soste o parcheggi dei propri clienti;
il diritto di usare le attrezzature,
pagina 5 di 11 gli impianti ed i cespiti funzionali del ramo d'azienda; l'affittuario inoltre è tenuto a uniformarsi alle metodologie di vendita e reclamizzazione che la UP potrà indicare nel corso dell'esecuzione del presente contratto (cfr. art. 3 del contratto di affitto doc. 1 di parte attrice). Inoltre all'art. 4 del contratto in esame è espressamente previsto che l'affittuario ha “verificato l'idoneità dell'intero complesso al fine a cui deve rimanere destinato”; e all'art. 5 viene precisato che il complesso aziendale dovrà essere destinato dall'Affittuario esclusivamente agli usi indicati all'art. 2) del presente contratto e che, salva autorizzazione di UP, è fatto divieto fatto divieto di apportare qualsiasi modifica al complesso aziendale concesso in affitto, ai colori ed ai marchi che lo contraddistinguono, nonché installare scritte o insegne o materiali pubblicitari. Infine, va richiamata la previsione contrattuale di cui all'art. 8 del contratto in esame nel quale è espressamente previsto che il contratto di affitto per cui è causa è
“strettamente connesso con l'attività del punto vendita carburanti e pertanto, qualora tale attività dovesse cessare per qualsiasi motivo, il presente contratto si risolverà ai sensi dell'Art. 1456 c.c”
Non pare dubitabile che, nella stipula del contratto oggetto di lite, le parti abbiano quindi valutato anche la potenziale attitudine produttiva dell'azienda, tenuto conto del contesto all'interno del quale doveva essere svolta l'attività commerciale;
e che detta valutazione abbia assunto sicuramente una funzione prevalente rispetto a tutti gli altri elementi del contratto, in quanto l'attività commerciale è per espressa volontà delle parti strettamente funzionale all'esercizio dell'attività relativa alla stazione di servizio.
Ciò considerato, non può ritenersi quale unico bene oggetto del contratto il bene immobile all'interno del quale veniva organizzata l'attività di ristoro, dovendo invece considerare il complesso di beni, mobili ed immobili, necessari per l'erogazione di tale servizio. Va infatti sottolineato che l'affittuaria ha dichiarato, in seno all'atto pubblico del 22 marzo 2022, di aver ricevuto in consegna il complesso dei beni, avendone accertato il buono stato di manutenzione e avendone verificato l'idoneità al fine cui lo stesso è destinato (art. 4 del contratto in atti). Di conseguenza le dichiarazioni ivi contenute valgono fino a querela di falso.
Va, poi, rammentato che, nell'interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici sussidiari, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità delle clausole) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente pagina 6 di 11 l'intenzione dei contraenti (ex plurimis: Cass. Civ. n. 4849/2006; Cass. Civ. n. 7422/2005; Cass. Civ. n.
1357/2004; Cass. Civ. n. 4085/2001).
3.3. Il contratto stipulato tra le parti va, pertanto, inteso come affitto di ramo d'azienda, con la conseguenza che allo stesso non possono applicarsi le norme della legge sull'equo canone (l. n.
392/1978).
4. Accertato che tra le parti è intercorso un contratto di affitto d'azienda occorre verificare la legittimità del recesso esercitato da UP. Sul punto, parte resistente ha infatti eccepito l'illegittimità del recesso esercitato da UP, in quanto espressione dell'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge 192/1998 e, conseguentemente, la ha chiesto in via riconvenzionale la CP_1 condanna della al pagamento di una somma a titolo di indennità per la Parte_1 perdita dell'avviamento, nonché al pagamento di un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno.
4.1 Invero, dall'istruttoria, non è emerso un rapporto di dipendenza economica, che la resistente assume essere abusivo ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
Il riconoscimento di un abuso di dipendenza economica richiede un'indagine in concreto volta ad accertare: "1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", l'esistenza di una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero
l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui" (così Cass., 21.1.2020, n. 1184).
Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192, non è sufficiente la sussistenza di una situazione di dipendenza economica di un'impresa nei confronti di un'altra, in quanto, analogamente a quanto accade per l'abuso di posizione dominante, ciò che la disposizione sanziona non è il comportamento, contrattuale o extracontrattuale, che dia vita alla situazione di dipendenza economica di per sé, quanto piuttosto l'abuso di essa. La dipendenza economica è, dunque, il presupposto di fatto per l'applicazione della norma, la cui fattispecie astratta si concretizza nel pagina 7 di 11 momento in cui l'impresa in posizione di “forza” abusi dell'eccessivo squilibrio esistente nel rapporto tra le due imprese.
Peraltro, l'indagine sulla sussistenza di una fattispecie di abuso di dipendenza economica non può prescindere dall'analisi della situazione concreta e, in particolare, dell'indice presuntivo indicato dalla norma per l'individuazione di una situazione di dipendenza economica, ovvero l'impossibilità, per l'impresa che si trovi nello stato di dipendenza, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Partendo da questo assunto, la dipendenza economica può essere definita come quella situazione di fatto in forza della quale un determinato contraente è strettamente dipendente, ai fini dello svolgimento della propria attività imprenditoriale, dall'instaurazione o dal mantenimento di un determinato rapporto contrattuale con un'altra impresa, in quanto non è realmente in grado di trovare soddisfacenti alternative sul mercato. A tal fine, occorre verificare, sotto il profilo oggettivo, se le alternative presenti sul mercato siano sufficienti a consentire alla parte di continuare ad operare nella propria attività commerciale e, successivamente, se le suddette alternative siano, da un punto di vista soggettivo, ragionevoli per la stessa impresa dipendente, ovvero praticabili senza un apprezzabile sacrificio in termini complessivi di costi.
L'eccessivo squilibrio di diritti e doveri va inteso, dunque, come una rilevante sproporzione economica tra le prestazioni delle parti, nel senso che la posizione di chi lamenta di aver subito l'abuso va considerata alla stregua di un criterio di valutazione complessivo, che tenga conto di tutte le clausole contrattuali. Infatti, essendo le parti del rapporto pur sempre degli imprenditori, quando viene comunque conservato un margine di profitto o di accrescimento economico, difficilmente si può configurare un eccessivo squilibrio di rapporto.
In presenza di una reale possibilità di provocare un “eccessivo squilibrio”, la norma in esame impone all'impresa che si trova in una posizione di forza il divieto di abusare, cioè di approfittare, della stessa.
Il criterio di valutazione dell'abuso è costituito dalla buona fede, intesa in senso oggettivo, che costituisce un limite di ordine generale all'esercizio dell'autonomia privata;
limite il cui superamento determina appunto un abuso di dipendenza economica. Si verifica un abuso di dipendenza economica quante volte, nella singola e concreta vicenda contrattuale, valutata a posteriori dal giudice, una parte abbia conseguito un ingiusto e rilevante profitto dallo stato di dipendenza della controparte, realizzando vantaggi che altrimenti non avrebbe ottenuto. Difatti, il divieto di abuso di dipendenza non riguarda pagina 8 di 11 soltanto lo squilibrio giuridico di diritti e doveri derivanti dal contratto, ma anche la disparità economica tra le prestazioni imposta alla parte debole.
Perché i vantaggi realizzati da un'impresa ai danni di un'altra siano considerati abusivi, oltre che ingiusti nel senso sopra specificato, devono essere altresì eccessivi, essendo necessaria un'alterazione del rapporto contrattuale «così grande da colpire la coscienza di una persona ragionevole»; rilevante alterazione che, a sua volta, va valutata avendo come parametro comparativo i contratti dello stesso genere stipulati tra imprenditori con eguale potere contrattuale, ovvero i contratti normalmente praticati nel settore di riferimento.
L'abuso di dipendenza economica può realizzarsi attraverso la realizzazione di un ampio ventaglio di comportamenti violativi del principio di buona fede e correttezza. La norma in esame (art. 9, comma 2, cit.) esemplifica le ipotesi dell'abuso di dipendenza economica, indicando come tali il rifiuto di vendere o di comprare, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, quale che sia la forma giuridica dell'atto interruttivo che può consistere tanto nel mancato rinnovo del contratto venuto a scadenza, quanto nel recesso dal rapporto in corso.
4.2. Pur aderendo all'orientamento meno restrittivo che estende il divieto di abuso di dipendenza economica anche alla relazione commerciale intercorsa tra società all'infuori dei rapporti di subfornitura, questo Giudicante ritiene tuttavia che la resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non abbia fornito sufficienti elementi di prova della sussistenza, nella fattispecie concreta, di tutti gli elementi costitutivi dello stato di dipendenza economica della società Controparte_1 nei confronti della KUPIT.
[...]
4.3. In primo luogo, parte convenuta non ha dimostrato la situazione di dipendenza economica in cui la stessa verserebbe. La dipendenza economica, infatti, va valutata tenendo conto, tra le altre cose, della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Solo tale osservazione vale a rigettare la domanda attorea con riferimento al dedotto abuso di dipendenza economica.
4.4. Inoltre, la non ha adempiuto all'onere probatorio che Controparte_1 su di essa incombeva dell'indicazione specifica degli indici dai quali desumere lo squilibrio contrattuale tra le parti che avrebbe comportato l'imposizione di condizioni eccessivamente gravose.
Non risultano in tal senso sufficienti le clausole negoziali sfavorevoli ad una delle parti o la maggiore capacità economica di uno dei contraenti ad inferirne di per sé un rapporto di condizionamento pagina 9 di 11 concorrenziale necessitato. E' ben vero che l'art. 9 della legge n. 192 del 1998 annovera tra le condotte abusive anche quelle consistenti nella interruzione unilaterale del rapporto contrattuale (recesso), ma nel caso di specie, esclusa la situazione di dipendenza economica, il recesso operato dalla UP deve ritenersi pienamente conforme, e pertanto legittimo, in quanto rispettoso della volontà contrattuale convenuta tra le parti (cfr. art. 7 del regolamento contrattuale in atti). In particolare, il citato art. 7 del contratto del 22 marzo 2022, fissa la durata del rapporto in tre anni, a far data dal 1 aprile 2022 fino al
31 marzo 2025, con la espressa previsione per la UP di recedere in qualsiasi momento dal contratto, comunicando tale volontà all'altra parte a mezzo pec o lettera raccomandata AR da inviare con preavviso di mesi 4 rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
4.5. Ebbene, nel caso di specie parte resistente non ha contestato di aver ricevuto in data 27 ottobre 2023 missiva via pec da parte della UP con la quale quest'ultima ha inteso avvalersi della facoltà di recesso dal contratto di affitto di ramo di azienda e pertanto il recesso deve ritenersi legittimamente esercitato, con conseguente scioglimento del rapporto a far data dal 27 febbraio 2024.
Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata la risoluzione del contratto di affitto d'azienda del
22 marzo 2022 per OT , Rep. n.3524 a far data dal 27 febbraio 2024, stante Persona_1
l'esercizio legittimo del diritto di recesso da parte di UP.
5. L'accoglimento della domanda principale, comporta ex se il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dalla f.lli Controparte_1
6. Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento sommario per convalida di sfratto seguono la soccombenza, vanno addossate alla resistente e liquidate nel dispositivo in conformità ai valori medi previsti per le cause di valore compreso da euro 52.001,00 a euro 260.000, per le fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, decisionale) avuto riguardo ai parametri fissati dagli artt. 4 e segg.
D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 22 marzo 2022 avanti al notaio dott. (Rep. n. 3524 e Racc. n. 2768) da e Persona_1 Parte_1 [...] registrato in Catania il 28/03/2022 al n. 10726 serie 1T, ha cessato i Controparte_1 propri effetti a far data dal 27 febbraio 2024 e, per l'effetto,
2) conferma l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc emessa il 30 maggio 2024.
pagina 10 di 11 3) rigetta le domande formulate da parte resistente;
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al rimborso a favore di (UP) delle spese del procedimento sommario Parte_1 per convalida di sfratto e del presente giudizio, che liquida in € 10.333,00 per compensi, spese generali,
I.V.A. e C.P.A.,
Così deciso in Siracusa, il 25 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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