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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5874 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
(C.F. ), con l'Avvocato FABRIZIO PICCHIOTTI Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con l'Avvocato GIORGIO FREGNI C.F._3
CONVENUTI
con l'intervento di
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), con l'Avvocato ANTONELLA GIUNTA C.F._5
INTERVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. , (C.F. Controparte_5 C.F._6 CP_6
) C.F._7
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
1 OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'attore in data 09/04/2024, dai convenuti in data 19/05/2024 e dagli intervenuti in data
27/05/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono proprietarie di immobili limitrofi siti a Modena in prossimità delle vie Paganine,
Agrigento e Trapani e la controversia ha per oggetto uno stradello privo di specifica denominazione ma visibile con chiarezza nelle fotografie depositate dai convenuti ai documenti 8, 18 e 25.
2. Si discute, in particolare, dell'esistenza del diritto di questi ultimi di transitarvi, anche con la propria autovettura, così da poter raggiungere il locale di loro proprietà, che funge da autorimessa, posto in fondo a detto stradello e pure ben visibile nelle medesime fotografie.
3. Il giudizio, preceduto da mediazione, ha avuto come sostanziale prologo il procedimento possessorio R.G. 2532/2020, in cui il Tribunale, con ordinanza in data 09/07/2020, accogliendo le pretese degli odierni convenuti, in quella sede ricorrenti, li ha reintegrati nel possesso del passaggio, ordinando all'attore, lì convenuto, la rimozione di vasi di fiori da egli apposti nel mese di ottobre
2019 sullo stradello conteso, nonché agli odierni chiamati “l'immediata cessazione di ogni condotta tesa ad impedire o rendere più difficoltoso il passaggio carraio”.
4. ha allora radicato la presente controversia, domandando ex art. 949 c.c. accertarsi CP_7
l'inesistenza di servitù di passaggio in favore del fondo in comproprietà di e Controparte_1 [...]
la conseguente declaratoria che questi ultimi non hanno alcun diritto di transito in CP_2
loco, e la loro condanna al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in via equitativa.
5. e sono intervenuti ai sensi dell'art. 105 c.p.c., di fatto associandosi Controparte_3 Controparte_4 alle richieste dell'attore e formulando identica domanda risarcitoria.
6. e si sono costituiti chiedendo respingersi le pretese avversarie Controparte_1 Controparte_2
e domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento, a favore del fondo di loro proprietà, di servitù di passaggio, anche carrabile, sullo stradello conteso.
7. e sono, invece, rimasti contumaci. Controparte_5 CP_6
8. Tentata inutilmente la conciliazione della lite, la controversia è stata istruita escutendo i testi
, e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
24/01/2024.
9. I contendenti hanno, in seguito, precisato le conclusioni e depositato le difese finali.
2 10. Ciò premesso, si rileva, innanzi tutto, come i testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
della cui attendibilità non sussistono ragioni di dubitare, abbiano riferito, in modo Tes_3
concorde, che i convenuti transitino con continuità da oltre un ventennio, anche con l'autovettura di loro proprietà, sullo stradello di cui si discute, per ricoverarla nel locale che funge da autorimessa posto in fondo alla via.
In particolare:
- ha dichiarato: “Vivo lì da 25 anni, quando sono arrivata io già abitava Testimone_1 CP_1 nella sua attuale casa … Insomma che è gran un prepotente, ha sempre preteso che il CP_1 passaggio di cui parliamo restasse libero e alla fine è sempre riuscito a passare, io l'ho visto passare praticamente tutte le settimane in questi anni”;
- ha riferito: “Conosco e la moglie praticamente da quando sono Testimone_2 CP_1 CP_2
nata, i miei genitori erano loro amici;
in particolar modo io sono amica della loro figlia , ci Per_1
vediamo ogni 15 giorni circa. non vive più con i suoi genitori dal 1995 circa. Prima la Per_1
frequentavo anche andando a casa dei suoi genitori, appunto e la In casa dei CP_1 CP_2 convenuti non vado da molto, all'incirca da quando se ne è andata però passo lì di frequente Per_1
perché conosco gente di Paganine. Riconosco le foto che mi vengono mostrate (doc. 8 dei convenuti
e doc. 7 degli attori) ritraggono tra l'altro la mia ex casa dove sono stata fino al 1988 (doc. 8) e in quella foto si vede anche l'autorimessa di la proprietà di e la proprietà dei CP_1 Pt_1
Dal 1995 in poi, sono andata a Paganine all'incirca una volta ogni 10 giorni e qualche Parte_2 volta ho buttato l'occhio e ho visto la macchina di parcheggiata in fondo al cortile dentro CP_1
al cancello, non saprei però dire con che frequenza non è che ci guardo sempre. Prima del 1995 invece posso dire che passava sempre nello stradello che si vede nella foto e parcheggiava CP_1 la sua auto in fondo al cortile dentro al cancello.”;
- ha dichiarato: “Sono il marito di figlia degli attori. Ci siamo Testimone_3 Persona_2 sposati nel 1994 e la frequento dal 1987. I miei suoceri li vediamo all'incirca una volta al mese andando a pranzo da loro o comunque a trovarli, prima anche coi nostri figli, loro nipoti, che ora però sono grandi e vanno da soli a trovare i nonni. Riconosco le foto che mi vengono mostrate (doc.
8 dei convenuti e doc. 7 degli attori), ritraggono tra l'altro l'autorimessa di mio suocero che io ho visto sfruttare regolarmente da lui in tutti questi anni e di cui io stesso ho beneficiato in più occasioni, specie quando avevamo i bimbi piccoli o cose da scaricare dall'auto. Dopo quando i miei figli sono cresciuti ha usufruito spesso dell'autorimessa il fratello minore di mia moglie , che ha Tes_1 Per_1
avuto dei bambini dopo i miei che dunque sono più piccoli. Io non ho mai assistito a liti per il passaggio, ne ho però sentito parlare recentemente dai miei suoceri ma sinceramente non vi ho prestato molta attenzione non essendo tema di mio interesse.”
3 Di identico sostanziale tenore la deposizione del teste che ha riferito: “ Testimone_5 CP_1
che vedevo io, passava lì per parcheggiare un paio di volte alla settimana, non curandosi degli eventuali oggetti presenti per strada, anche di mia proprietà (giochi della bambina, tenda ecc.)”. La sola peculiarità della dichiarazione del teste è di carattere temporale, avendo egli abitato in loco per un periodo più limitato, ossia dieci anni, dal 2011 al 2021.
Sempre di identico tenore sostanziale, infine, le dichiarazioni raccolte dagli informatori ascoltati in sede possessoria (cfr. doc. 5 dell'attore).
11. E', poi, irrilevante la circostanza che l'oggetto della servitù contesa – come detto nitidamente visibile nella documentazione fotografica in atti – sia qualificabile, a livello meramente descrittivo, stradello o area cortiliva, così come l'accatastamento della relativa area e l'assenza di segnaletica stradale. In questa sede, infatti, importa unicamente verificare se i convenuti abbiano o meno goduto del possesso del passaggio, anche carraio, in loco in modo continuativo per il tempo necessario a usucapire il corrispondente diritto.
12. Ugualmente dicasi per le ragioni di sicurezza paventate, in modo generico, da attore e intervenuti, considerato, tra l'altro, che non è stato identificato un solo specifico episodio di concreto pericolo verificatosi in tutti questi anni, e che, soprattutto, nessuno di essi si è mai attivato in via giudiziale per inibire un simile continuativo passaggio continuativo, circostanza che altresì esclude che lo stesso costituisca eccessivo aggravio per il fondo servente.
Al medesimo riguardo, ma con valenza opposta, va invece valutata la condotta dei convenuti che, vistisi improvvisamente spogliati nell'ottobre del 2019 del possesso del passaggio, si sono subito rivolti al Tribunale per ottenerne, con successo, la reintegrazione. Anche per tali ragioni, risultano irrilevanti eventuali occasionali diverbi tra le parti in causa, del tutto usuali in simili contesti e che di per sé non connotano il possesso di cui si discute di violenza né, tantomeno, di clandestinità.
13. Ancora irrilevante la circostanza che l'area contesa non sia il solo punto da cui è possibile accedere alla proprietà dei convenuti (cfr. Cass., 9.5.2005, n. 9562).
14. Si esclude, infine, che il passaggio continuativo dei convenuti sia avvenuto per tolleranza dell'attore e degli intervenuti, vuoi per l'assai lunga durata dello stesso (cfr. Cass., 29.5.2015, n.
11277), vuoi per l'assenza di rapporti di parentela o anche solo di amicizia e buon vicinato tra le parti.
15. In conclusione, si accerta che e abbiano posseduto il Controparte_1 Controparte_2
passaggio, anche carraio, sullo stradello di cui si discute per oltre un ventennio, essendo stato dimostrato tanto l'elemento materiale del possesso, per il prolungato e continuo transito sull'area con l'autovettura di proprietà, quanto l'elemento psicologico, stante la volontà, sempre con chiarezza esplicitata dai possidenti, tanto di affermare il proprio diritto di passaggio, quanto impedire attività altrui che lo impedissero o anche solo lo ostacolassero.
4 Viene, di conseguenza, accolta, come in dispositivo, la domanda dei medesimi di dichiarare costituita per intervenuta usucapione (art. 1158 c.c.), a favore del fondo di loro proprietà e sui fondi di cui sono titolari le altre parti in causa, servitù di passaggio anche carraio.
Per identiche ragioni, vanno invece respinte le richieste ex art. 949 c.c. di attore e intervenuti, così come le conseguenti pretese risarcitorie, queste ultime, tra l'altro, sorrette da allegazioni del tutto generiche e comunque inidonee al fine preposto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così poste a carico dell'attore e degli intervenuti in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 7.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
17. La sentenza va trascritta nei pubblici registri immobiliari ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge tutte le domande proposte dall'attore e dagli intervenuti e Parte_1 Controparte_3
nei confronti dei convenuti e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale principale dei convenuti e Controparte_1 CP_2
e per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta usucapione di servitù di passaggio, pedonale e
[...]
carraio, sullo stradello visibile nelle fotografie depositate dagli stessi convenuti ai documenti 8, 18 e
25 e, più precisamente, gravante sui seguenti immobili:
a) di proprietà dell'attore identificato catastalmente al foglio 264, mappale 42, sub 4 Parte_1
e sub 3;
b) di proprietà dell'intervenuto identificato al foglio 264, mappale 40, sub 3; Controparte_4
c) in comproprietà dei terzi chiamati e identificato al foglio 264, Controparte_5 CP_6
mappale 41, sub 3;
e a favore dell'immobile in comproprietà dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2
identificato al catasto del Comune di Modena al foglio 264, mappale 43, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 5 e sub 6;
- condanna l'attore e gli intervenuti e in solido tra di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
loro, a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2
5 liquidate complessivamente in euro 7.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
- ordina all'Ufficio del Territorio di Modena di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Modena, 03/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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