TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/09/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5339/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 19.10.2022 da:
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico signora (C.F. e CP P.IVA_1
P.IVA ) con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 7, rappresentato P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti ANTONELLA RIZZI (C.F. - PEC: CodiceFiscale_1
e LUCA GIOVANNI COLOMBO Email_1
(C.F. – PEC: CodiceFiscale_2
, entrambi del Foro di Milano, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Sempione n. 9
attrice opponente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Asiago (VI), Via Giuseppe Verdi, 19, in persona del legale rappresentante arch. (cf. ), Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MAURO, C.F. , C.F._4 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA O.MARINALI, 65 BASSANO DEL GRAPPA
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, per essere competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 1271/2022 del 6-7 luglio 2022.
NEL MERITO
Dichiarare nullo e/o annullato e per l'effetto revocare, dichiarandolo di nessuna efficacia, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 1271/2022 del 6-7 luglio 2022, in quanto la pretesa dedotta ex adverso non è dimostrata ed il pagamento richiesto quale generico acconto non corrisponde ad alcuna specifica fornitura identificata ex adverso quale obbligazione corrispettiva. In ogni caso respingere ogni pretesa della parte creditrice perché inesistente ed infondata in fatto ed in diritto, accertando anche che non sussistono contratti stipulati né preventivi approvati tra le parti.
Condannare la convenuta opposta alla restituzione di quanto dovesse essere eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA e per il denegato caso contrario in cui venisse invece accertata l'esistenza di un valido contratto stipulato tra le parti:
Accertare e dichiarare l'inadempimento della società Controparte_3
e per l'effetto respingere ogni pretesa e condannarla al
[...] risarcimento di tutti i danni subiti da che verranno dimostrati in Controparte_1 corso di causa.
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare quale sia l'importo effettivo dovuto da a società Controparte_1 Controparte_3 per quali prestazioni eventualmente rese, anche provvedendo alla compensazione di tali somme con i danni subiti da Controparte_1
In via gradata subordinata, accertare e dichiarare quali siano le forniture, complete di trasporto e montaggio, che la società deve effettuare a Parte_1 fronte del saldo dell'acconto richiesto.
IN OGNI CASO
Condannare L'incontro alla restituzione dell'indebito CP_3 Controparte_3 ex art. 2033 c.c. e/o alla restituzione dell'arricchimento ingiustificatamente conseguito ex art. 2041 c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 In via istruttoria chiede: Controparte_1
che venga ordinata alla l'esibizione in giudizio dell'elenco esatto Controparte_3 dei fornitori utilizzati per il presunto ordine di: arredamenti in legno (fornitore Falegnamerie Mocellin o Falegnamerie Crosara), completamento arredi (fornitore ignoto), tappezzerie e tessuti (fornitore ignoto), illuminazione (fornitore ignoto), fornitura e posa pavimento in legno (fornitore RI RL snc), costruzione e posa in opera finestre (fornitore LI SO o Falegnameria ZZ DA), cfr. docc. 1, 3, 4 ctp.
che venga ordinata alla l'esibizione in giudizio delle fatture e Controparte_3 delle contabili di pagamento della società in favore degli artigiani Controparte_3 suddetti e/o degli altri che dovessero risultare in giudizio a seguito del deposito delle memorie avversarie, comprovate dall'esibizione di estratto del libro IVA nel quale tali fatture siano registrate.
che venga ordinata a l'esibizione in giudizio delle bolle di Parte_2 consegna di tutti i materiali presuntamente acquistati dai predetti fornitori al fine di accertare se la controparte abbia effettivamente commissionato e pagato prima d'ora i materiali oggetto di giudizio ed eventualmente quali, oltre che il relativo prezzo applicato dai fornitori.
rinnova la richiesta di espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta, formulata nella lettera 16.10.2023 e rinnovata all'udienza del 17.10.2023.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare: Respingere l'eccezione di incompetenza per territorio e dichiarare competente l'intestato Tribunale di Vicenza.
In via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
In via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo Con opposto, accertare e dichiarare che L'incontro è creditrice nei confronti di
[...]
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, di € 30.866,00 quale CP_1 importo della fattura di acconto n. 23/2018, oltre interessi al tasso di mora ex d.lgs. 231/2002 o della maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa;
In ogni caso respingere tutte le domande avanzate, anche in via subordinata poiché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, del D.M. 10 marzo 2015, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, si chiede che il compenso liquidato dal giudice venga aumentato del 30 per cento, dal
3 momento che gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, è consentita la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1271/2022 che le ingiungeva il pagamento, in favore della società della somma di euro Controparte_3 Controparte_3
30.866,00 oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 23/2018 del 2 ottobre 2018, emessa per acconto su fornitura di arredo di prossima installazione.
Nel ricorso monitorio parte ricorrente aveva esposto che :
-all'inizio dell'anno 2016, la sig.ra nella qualità di consigliere delegato Parte_3 del contattava di di Asiago per Controparte_1 CP_3 Controparte_3 la realizzazione di interventi a completamento di un locale al grezzo avanzato, all' interno del fabbricato di più ampie dimensioni sito a BI in via San Giuseppe, riprendendo l'interesse manifestato nel 2011 ;
-l'architetto , titolare dello studio di progettazione e realizzazione CP_3 arredamenti d'interni, si era resa disponibile comunicando che tutta l'operazione compreso il servizio di installazione e montaggio e consegna dei beni sarebbe stato gestito dalla società facente capo all'architetto stesso, denominata CP_3 come già in precedenza operato per altri immobili della società;
-la professionista eseguiva alcuni sopralluoghi, anche con gli artigiani che avrebbero realizzato i lavori, e redigeva disegni illustrativi e render;
- in data 11.11.2016 veniva comunicata la definitiva approvazione dei preventivi comprensivi della posa in opera dei serramenti e mobilio su misura, pavimenti e vari arredi e completamenti , per cui l'arch. faceva dar corso alla produzione CP_3 degli infissi su misura e alla costruzione del mobilio e all'acquisto dei materiali, concordando anche la data di inizio lavori presso l'immobile;
- successivamente la proprietà aveva chiesto alcune varianti riguardanti la sicurezza dei serramenti, richiedendo in particolare dei preventivi per l'installazione di portoncini blindati, poi rinunciando a questi e scegliendo una soluzione alternativa;
-con mail del 24 ottobre 2017 l'architetto dava la disponibilità per l'inizio dei lavori presso il locale di BI, con l'istallazione dei nuovi serramenti e a seguire gli ulteriori interventi di arredo sino al completamento della fornitura, già disponibile presso i vari artigiani , ma per vari impegni della proprietà non si riusciva a concordare la data di inizio dei lavori e la consegna del materiale;
- l'architetto in data 23 febbraio 2018, oltre a rinnovare la disponibilità per l'installazione, sollecitava il versamento di un acconto pari al 30% sull'importo dei
4 preventivi approvati ancora il 29.09.2016, in considerazione del fatto che la merce era a disposizione per l'installazione già dal novembre 2017;
-dopo il sollecito del 7 luglio 2018, con mail del 9 luglio 2018 la sig.ra Pt_3 confermava la disponibilità a versare l'anticipo e comunicava come data per l'inizio dei lavori il mese di agosto 2018, annunciando inoltre nella mail del 23 luglio 2018 l'intenzione di firmare il bonifico nella settimana corrente, peraltro sospendendo ulteriormente la data dell'inizio dei lavori, da lei stessa indicata;
-solo con mail del 3 agosto 2018 la società richiedeva “Riguardo all'anticipo richiesto, il mio Amministratore deve sapere a chi verrebbe assegnati questo anticipo, a fronte di cosa e per quali lavorazioni. A presentazione di regolare fattura e dopo aver concordato questi eventuali anticipi. Siamo d'accordo nel riconoscere degli anticipi ai fornitori coinvolti nell'arredo ma con precise specifiche e con riferimento a preventivi da me approvati. Nel frattempo può preparare quanto sopra e inviarlo alla rag. .”; Pt_4
-in data 5 ottobre, dopo numerosi colloqui telefonici con la società, volti a concordare l'analitica descrizione delle forniture in fattura, l'arch. per l' CP_3 CP_3 emetteva fattura di acconto n. 23/2018 di € 30.866,00 allegando a maggior
[...] precisione nuovamente i preventivi già approvati, come richiesto dalla Sig.ra Pt_3
- infine, nonostante il reiterato invio della fattura di acconto il 30 ottobre 2018 , come richiesto dalla committenza, e ulteriori solleciti del 14 marzo 2019 e 31maggio 2019, la sig.ra non provvedeva al pagamento dell'acconto, pur avendo rinnovato in Pt_3 data 8 aprile 2020 l'intenzione di portare a termine il lavoro commissionato alla quale non aveva più fatto seguito, ragion per cui era stato richiesto il decreto ingiuntivo.
L'attrice opponente preliminarmente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, essendo competente a suo avviso il Tribunale di Milano. Nel merito, l'opponente esponeva:
- che corso dell'anno 2011 il , in persona del legale rappresentante CP_1 signora prendeva contatti con l'architetto allo CP Controparte_3 scopo di valutare un possibile progetto per il rifacimento di una stanza dell'immobile sito in BI, via San Giuseppe n. 2; a seguito di tali contatti e di un accesso presso l'immobile per verificare i luoghi, l'architetto inviava alla signora due Pt_3 preventivi;
- che all'inizio del 2016 i contatti tra le due parti riprendevano e l'architetto CP_3 inviava altri due preventivi a raffronto in data 17.02.2016 (inviati l'8 marzo 2016: doc. 3 fascicolo monitorio), poi di nuovo in data 17.02.2016 (inviato il 12 aprile 2016: doc. 3 fascicolo monitorio) e poi ancora in data 21.09.2016 (inviato il 22 settembre 2016: doc. 4 fascicolo monitorio);
- che non sottoscriveva per accettazione nemmeno uno di questi CP_1 preventivi, atteso che il doc. 5 allegato al ricorso monitorio era costituito dalla semplice mail di un'impiegata e non proveniva dal legale rappresentante dell'azienda; inoltre in essa era scritto: “Per quanto concerne i preventivi allegati,
5 le confermo che sono stati da noi accettati”, tuttavia non risulta quali fossero i
“preventivi allegati” tra tutti quelli che erano intercorsi;
-che, d'altra parte, la mail precisava che i lavori dovevano essere completati entro gennaio 2017 e che il pagamento sarebbe stato effettuato a 60 gg. data fattura fine mese, quindi l'accettazione non era conforme alla proposta, ma prevedeva queste due ulteriori condizioni a sua volta mai accettate dalla controparte;
- che la corrispondenza era proseguita con sovrapposizione di continue proposte senza giungere a fattive soluzioni , quindi non esisteva una volontà conforme delle parti né un preventivo approvato, e non erano definiti nemmeno i lavori da realizzare;
- che alla fine di ottobre 2017 veniva proposta una scaletta di lavori, che non veniva attuata e al mese di gennaio 2018 l'architetto insisteva per iniziare i montaggi riconoscendo il ritardo;
- che la signora dava disponibilità a procedere per febbraio , purché entro i 120 Pt_3 giorni previsti e non iniziando per poi fermarsi e riprendere a piacimento;
che non seguivano risposte e il 20 febbraio la signora dava di nuovo disponibilità dal Pt_3 primo marzo 2018 (mail 20 febbraio 2018- doc. 11 ctp. fascicolo monitorio), ma l'arch. frapponeva difficoltà sugli orari che erano stati richiesti;
CP_3
- che con mail del 23 febbraio 2018 l'arch. chiedeva il pagamento di un CP_3 acconto del 30% dichiarando di avere anticipato “agli artigiani per Vs. conto somme superiori a quello che le richiedo, restando a completamento del loro lavoro solo il trasporto e il montaggio”;
- il 18 aprile 2018 l'arch. chiedeva l'acconto specificando che “Tale CP_3 acconto, pari al 30%, viene calcolato sull'importo totale del preventivo di € 84.362,00 (salvo conguaglio per eventuali modifiche richieste in corso d'opera) speditole l'ultima volta il 21.09. 2016 del quale le invio nota riassuntiva”;
- nel mese di luglio 2018 l'arch. proponeva un nuovo programma, che CP_3 veniva confermato, ma frapponeva ancora ostacoli sugli orari di montaggio . Tutto ciò esposto, parte attrice opponente affermava che nessun accordo era mai stato raggiunto tra le parti, nulla era mai stato consegnato, e tutt'al più vi erano state solo trattative tra le parti. Infatti la controparte aveva chiesto l'ingiunzione dichiarando la fattura basata su un preventivo antecedente a quelli del 2016, così riconoscendo implicitamente che questi non erano stati approvati, e non risultando comunque approvato nemmeno quello del 2011. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e “In via subordinata, qualora mai il Tribunale adito dovesse ritenersi competente e dovesse ritenere sussistente l'esistenza di un valido contratto tra le parti, chiede sin da ora che CP_1 venga accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del medesimo, dipendente da fatto e colpa della , non essendo il lavoro stato realizzato, CP_3 tantomeno nei tempi richiesti e comunque nemmeno nel periodo di ben sei anni ed anche per avere la società mancato di diligenza professionale nei confronti CP_3 di .” Precisava che “in ogni caso non ha mai assunto CP_1 CP_1 alcun accordo diretto con i fornitori, i quali hanno avuto rapporti contrattuali solo ed unicamente con la società , la quale aveva esplicitato chiaramente sia negli CP_3
6 scambi epistolari, sia nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, che “tutta l'operazione compreso il servizio di installazione e montaggio e consegna dei beni sarebbe stato gestito dalla società facente capo all'architetto stesso, denominata
”. CP_3
Parte convenuta opposta, costituitasi, replicava che Vicenza era sia luogo di conclusione del contratto e forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 1182 co. II c.c.visto che la fattura era stata emessa sulla base dell'accordo delle parti. Circa la conclusione del contratto, allegava mail dell'arch. del 31 ottobre CP_3
2016 ore 11:08 (doc. n. 04) con la quale veniva richiesta conferma dei preventivi, e mail del 04.11.2016 ore 16:20 (doc. n. 05) e 11.11.2016 ore 14:32 (doc. n. 06) comprensive dei medesimi allegati, con cui la committente tramite la sua responsabile dell'Ufficio contabilità, sig.ra , accettava i preventivi «per quanto Pt_4 concerne i preventivi allegati le confermo che sono stati da noi accettati». Tale mail era stata inviata anche per conoscenza alla legale rappresentante CP all'indirizzo e al
[...] Email_3 [...]
Persona_1
Nei preventivi non veniva indicato il termine entro il quale dovevano essere iniziati e terminati i lavori in quanto detti termini dipendevano anche dallo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria sull'immobile, propedeutici all'istallazione dell'arredo, commissionati direttamente dalla proprietà ad artigiani locali . La convenuta precisava:
-che le parti avevano sempre fatto riferimento al preventivo del 2011, aggiornato ed integrato nel 2016 in alcune voci per scelte ed esigenze della committenza, condivise peraltro con l'architetto;
-l'acconto si era reso necessario in quanto la società creditrice aveva già realizzato da un anno quanto commissionato e la professionista si era resa disponibile già dal 13 novembre 2017, per la posa in opera a BI. (mail del 24 ottobre 2017 ore 17.01 (doc. n. 10 D.I.));
- l'opposta più volte e per quasi un anno offriva di procedere all'installazione della fornitura (cfr. mail 7.12.2017, 21.12.2017, 03.01.2018, 17.01.2018, 16.02.2018, 17.02.2018, 20.02.2018, 23.02.2018, 11.04.2018, 30.05.2018, 01.08.2018, 05.11.2021 (doc. n. 08), (18.04.2018 doc. n. 12 D.I.), (07.07.2018 doc. n. 13 D.I.), 09.07.2018 (doc. n. 14 D.I. ), 23.07.2018 (doc. n.15 D.I.), (02.08.2018 e 03.08.2018, doc. n. 16 D.I.), (31.05.2019 doc. n. 19 D.I.) , non riuscendovi per rinvii della committente, che poneva limitazioni orarie (sei ore lavorative al giorno), (doc. n. 14 D.I.), adduceva impegni professionali dei coniugi , o non riscontrava i CP_1 solleciti volti alla fissazione di ulteriori date per l'accesso;
- l'emissione della fattura per ottenere il pagamento dell'acconto, più volte sollecitato, era stata concordata anche nell'importo e a seguito anche di colloqui telefonici oltre alle mail intercorse(doc. n. 07), mail 23.02.2018 - 11.04.2018, 18.04.2018 - 11.05.2018 - 29.11.2018 - 31.01.2019 - 14.03.2019, 07.07.2018 (doc. n.
7 13 D.I.) 03.08.2018 (doc. n. 16 D.I.), 31.10.2018 (doc. n. 18 D.I.) - 31.05.2019 (doc. n. 19 D.I.) e 05.11.2021 (doc. n. 21 D.I.);
-con mail del 29 novembre 2018 ore 11:20 (doc. n. 09) e mail 11 dicembre 2018
l'architetto aveva specificato quanto già corrisposto agli artigiani (doc. n. CP_3
10);
-con mail del 12 dicembre 2018 ore 18:09 (doc. n. 11) la sig.ra chiedeva le CP garanzie e di chi fosse la responsabilità in caso di presenza di vizi o difetti, «al fine di procedere nel più breve tempo possibile al saldo della sua fattura.»;
-con mail in pari data, ore 18:39 (doc. n. 12) l'architetto la riscontrava «riferendo che come già era stato nei lavori degli anni precedenti la fattura è emessa dalla mia TT
, per avere in questo modo un unico referente anche come responsabilità CP_3
e garanzia dei lavori stessi.»
-la sig.ra con mail del 5 giugno 2019 (doc. n. 14) rispondeva all'ennesimo Pt_3 sollecito inviato con pec del 31.05.2019 (doc. n. 19 scrivendo: «Confermo che CP_3
l'arredamento, se corrisponderà esattamente a come era stato richiesto, lo faremo, ma alla fine della nostra produzione in corso. Ovvero dopo le feste natalizie.»;
- la disponibilità all'installazione da parte dell'architetto era stata sempre rinnovata, da ultimo con mail del 5.11.2021. La convenuta precisava altresì che quello intervenuto tra le parti era un “contract di arredamento” che consiste nel fornire a un committente un arredamento dell'immobile interessato, prendendo in carico tutte le fasi del progetto, dall'analisi della fattibilità alla consegna, e che la convenuta se ne era occupata nella totalità, dalla progettazione alla produzione di quanto commissionato tramite sub-fornitori o terzisti;
il contratto aveva avuto un inizio di esecuzione (art. 1327 c.c.), il riconoscimento dell'acconto era stato concordato e l'emissione della fattura era stata autorizzata, proprio per coprire parte delle spese già anticipate dall' per CP_3 la realizzazione del mobilio e dei serramenti, realizzati e giacenti già all'epoca presso gli artigiani;
l'opponente aveva ricevuto la fattura con mail del 05.10.2018 (doc. n. 17 del D.I.) senza riserve e senza mai respingerla, peraltro con promesse di pagamento, fino all'ultima diffida e alla notifica del decreto ingiuntivo;
mai era stato pattuito un termine preciso per la consegna delle opere, ma era sempre stata congiuntamente rimandata la posa in opera. La convenuta chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza il g.i. rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'assunzione di prove orali. All'udienza del 17.10.2023 si dava atto che “ Non è comparso il legale rappresentante pro tempore di chiamato a rendere l'interrogatorio Controparte_1 formale” e che “ il procuratore di parte attrice non ha telematicamente deposito, né esibito in udienza atto di intimazione testi per l'udienza odierna medesima.” Parte attrice chiedeva rinvio per l'interpello e il giudice così provvedeva: “rilevato che
8 parte attrice è decaduta dalla prova per testi ai sensi dell'art. 104 Disp.Att. CPC, e che la sua legale rappresentante non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo;
infatti non costituisce giustificato motivo l'avere intrapreso, a causa inoltrata, una procedura di mediazione volontaria, peraltro comunicandolo al Tribunale e alla controparte solo in data 13.10.2023, venerdì, con anticipo non sufficiente a controcitare i testi né a consentire alla Cancelleria di scaricare l'istanza e sottoporla al GOP delegato per l'udienza istruttoria del martedì 17.10.2023; totalmente priva di giustificazione appare inoltre la richiesta di svolgimento dell'interrogatorio presso il luogo di residenza - Milano;
osservato che pur essendosi la parte convenuta dichiarata disponibile ad un rinvio per l'interrogatorio, esso sarebbe incompatibile con il carico di lavoro dell'Ufficio e contrasterebbe col principio di ragionevole durata del processo ,
PQM
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4. 2024 ore 9.00.” Successivamente alla precisazione delle conclusioni le parti concordemente chiedevano la remissione in istruttoria per trattative con fissazione di apposita udienza per conciliazione. All'udienza così appositamente fissata, tuttavia, non si presentavano i legali rappresentanti delle parti, e i loro difensori chiedevano nuova udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, formulata dalla parte attrice opponente in modo incompleto, con riferimento al solo criterio del forum destinatae solutionis, mentre Vicenza è luogo in cui l'obbligazione è sorta mediante comunicazione all'odierna convenuta dell'avvenuta accettazione dei preventivi. Va infatti osservato che la mail 11.11.2016 ore 14:32 (doc. n. 06) con cui parte committente comunicava che «per quanto concerne i preventivi allegati le confermo che sono stati da noi accettati», determinava la conclusione del contratto nel luogo di ricezione ossia la sede della convenuta in Asiago (VI). Non risulta che tale accettazione fosse difforme dalla proposta, perché non stabiliva precise condizioni o termini, ma auspicava un completamento dei lavori entro una certa data
“sarebbe importante riuscire a finire entro gennaio”. Va ricordato che per costante giurisprudenza, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 ;
9 Sez. 3 - , Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024 ). Nel caso in esame, invece, parte attrice opponente, che è la parte convenuta in senso sostanziale, è venuta meno a tale onere, con conseguente conferma della competenza del tribunale adito. La sopra citata email di accettazione del preventivo , per quanto inviata dalla responsabile dell'Ufficio contabilità di era da quest'ultima inviata Controparte_1 anche alla legale rappresentante all'indirizzo CP
e a così Email_3 Email_4 ingenerando nella convenuta legittimo affidamento circa l'avvenuta conclusione del contratto mediante accettazione del preventivo. Al proposito parte convenuta ha precisato che nella fattura si è fatto riferimento per errore materiale alla data del 2011 per la datazione del preventivo, mentre il riferimento esatto era al 21.9.2016, data dell'ultimo preventivo prima della mail dell'11.11.2016, e peraltro costituente aggiornamento e sviluppo dei precedenti. Dopo l'accettazione il contratto così concluso veniva eseguito dalla parte convenuta, infatti i numerosi testimoni sentiti nel corso della fase istruttoria hanno confermato di avere eseguito le lavorazioni e i manufatti destinati alla casa dell' opponente sita in BI , alcuni eseguendovi anche sopralluogo preventivo ( teste ZZ). I testimoni hanno confermato che gli arredi e manufatti di cui a preventivo sono stati realizzati e tuttora pronti in giacenza ( a parte le tende, non ancora realizzate ma per le quali è stata acquistata la stoffa) e che per la loro realizzazione il pagamento era stato effettuato dalla convenuta. La teste , dipendente della convenuta, ha affermato Testimone_1
-che i preventivi inviati in data 17.02.2016 e 08.03.2016 (doc. n. 3 del D.I.) sono riferiti ad un aggiornamento e integrazione di altre forniture del preventivo 09.09.2011;
-che dopo l'approvazione dei preventivi la sig.ra chiedeva alcune varianti, CP riguardanti la sicurezza dei serramenti richiedendo in particolare dei preventivi per l'installazione di portoncini blindati, poi rinunciando a questi e scegliendo una soluzione alternativa, e ha confermato il doc. 6 del fascicolo monitorio;
-che per vari impegni della sig.ra e limitazioni di orario poste dalla stessa, CP
l'architetto non riusciva a concordare la data di inizio della consegna e posa in opera, tanto che la teste era stata costretta, più volte, a ricontattare i fornitori per riprogrammare la consegna a data da destinarsi;
-che in data 2 ottobre 2018, solo dopo numerosi colloqui telefonici con la società, volti a concordare l'analitica descrizione delle forniture in fattura, l'arch. CP_3 per emetteva fattura di acconto n. 23/2018 di € 30.866,00 allegando a CP_3 nuovamente i preventivi già approvati, come richiesto dalla Sig.ra mentre di CP solito alle fatture non venivano allegati i preventivi. Il teste IZ IO, falegname titolare della omonima TT individuale , ha riferito di essersi recato a BI, allo scopo di prendere le misure dei fori finestre e porte in tre diverse occasioni: la prima a luglio 2016, la seconda a dicembre 2016 e la terza a giugno 2017. Ha aggiunto che “Nelle prime due occasioni ero accompagnato dalla sola arch. nell'ultima occasione oltre all'arch. era presente CP_3 CP_3
10 anche il sig. , arredatore incaricato dall'arch. Preciso che, Testimone_2 CP_3 in occasione dei nostri tre accessi, era presente un addetto alla sicurezza;
al primo accesso ho avuto occasione di incontrare i sig.ri e CP [...]
, che mi hanno anche chiesto di registrare delle finestre ivi presenti ed io Per_2 dissi loro he ne avremmo riparlato più avanti;
nell'ultimo era presente l'impresario, sig. con il quale ho discusso dei lavori da fare… ho redatto personalmente il CP_4 preventivo che mi viene esibito e che porta l'intestazione della mia impresa (all. doc. 3 di parte convenuta); non potendo eseguire personalmente il lavoro l'ho ho poi delegato alla TT NI OZ che ha ultimato i serramenti a novembre 2017 e che, da allora, li tiene custoditi presso il suo magazzino Il teste socio della Arredamenti Crosara Mariano S.n.c. che Testimone_2 produce mobili su misura, ha affermato di conoscere Controparte_1 per la quale, su incarico di Controparte_3 ha realizzato dei mobili su misura, tutt'ora in giacenza presso il suo magazzino, e pagati solo parzialmente;
di avere emesso in favore di Controparte_3 una fattura di acconto per il pagamento ricevuto;
di
[...] avere tuttora in giacenza in magazzino i mobili (divano e letti) e le pareti lignee disegnate nei documenti 19 e 20 . Il teste LO PO: “ Posso dire di avere ancora presso il mio magazzino i serramenti da me realizzati in collaborazione con il collega ZZ;
i serramenti in magazzino corrispondono a quelli descritti in un preventivo da me redatto e consegnato, prima della realizzazione dei serramenti, a Controparte_3
Il teste, avuta visione del preventivo intestato
[...]
Falegnameria ZZ DA, allegato al doc. 3 di parte convenuta, ha risposto:
“I serramenti da me realizzati corrispondono a quelli descritti nel preventivo esibitomi, ad eccezione delle due porte blindate. Personalmente, infatti, ho realizzato e conservo a magazzino due porte in legno della stessa misura di cui al preventivo esibitomi, ma non blindate. Ricordo che ogni tentativo di appuntamento per la consegna dei serramenti, da me preso con Controparte_3
è saltato, forse perché il cliente finale non era disponibile.”
[...]
Il teste socio di RI RL NC di cui Tes_3 Controparte_3
cliente dal 2007 ha confermato che il pavimento in
[...] legno fornito dalla TT RI RL di cui al preventivo è in giacenza presso il proprio magazzino dal mese di ottobre 2017, e che gli era stato integralmente pagato dalla convenuta, giusta documentazione fiscale dallo stesso emessa per circa 5'000 euro. Il teste socio di che realizza tendaggi, imbottiti e Tes_4 Controparte_5 cuscineria, ha dichiarato che Controparte_3 gli aveva consegnato alcuni tessuti per la realizzazione di 5 o 6 tende a binario, nonché per la realizzazione di copriletti e rivestimenti di basi di letti, tessuti ancora in giacenza presso il magazzino dal 2017.
11 Dal complesso delle prove testimoniali sopra esposte, rese da testimoni non parenti delle parti e privi di interesse in causa essendo già stati pagati dalla convenuta opposta, e dalla copiosa documentazione allegata dalla convenuta, risulta quindi che il contratto , avente carattere misto di prestazione intellettuale (progettazione) e vendita (dei manufatti commissionati dalla convenuta ad artigiani), era stato concluso sulla base dei preventivi del 2011 integrati da quelli del 2016.
Risulta altresì che le obbligazioni a carico della convenuta erano state adempiute, mancando solo la consegna e installazione, proposta già dal 24.10.2017 e più volte rinviate per scelta della committente, come reso evidente dallo scambio di mail di cui ai doc. 10 , 11, 13 di parte convenuta. A tale proposito va osservato che la parte attrice richiedeva che gli interventi degli artigiani fossero limitati all'orario 13-18/19 Par (mail 17.2.2028 e , ma ciò, come fatto presente dalla convenuta, avrebbe comportato assai maggiori oneri visto che essi si sarebbero dovuti spostare dalla zona di Asiago a BI con viaggi di più di tre ore per tratta, e ciò per vari giorni atteso che un orario così limitato avrebbe richiesto più giorni di lavoro.
L'emissione della fattura di acconto veniva prospettata dalla convenuta sin dal 17.1.2018 e ribadita in tutte le mail, compresa quella del 29.5.2018 recante la distinta di quanto già pagato dalla convenuta agli artigiani.
Con mail del 23.7.2018 la committente affermava la propria volontà di firmare in settimana il bonifico per l'acconto (doc.15 convenuta).
Il 3.8.2018 però la committente scriveva che “Riguardo all'anticipo richiesto, il mio Amministratore deve sapere a chi verrebbe assegnati questo anticipo, a fronte di cosa e per quali lavorazioni. A presentazione di regolare fattura e dopo aver concordato questi eventuali anticipi. Siamo d'accordo nel riconoscere degli anticipi ai fornitori coinvolti nell'arredo ma con precise specifiche e con riferimento a preventivi da me approvati. Nel frattempo può preparare quanto sopra e inviarlo alla rag. .” (doc.16). Pt_4
Ribadita la distinta delle spese anticipate, parte convenuta emetteva la fattura , recante allegati il dettaglio delle lavorazioni (doc.17).
La fattura non era mai stata contestata, e non risultano risposte ai solleciti (doc.18,19).
Anzi la committente, tramite il proprio ufficio contabilità, chiedeva chiarimenti sulle garanzie degli arredi al fine “di procedere nel più breve tempo possibile al saldo della sua fattura” (doc. n. 11– mail del 12.12.2018).
In data 8.4.2020 scriveva all'arch. ribadendo la volontà di Parte_3 CP_3 arredare la stanza una volta cessata la pandemia (doc.20).
12 Il 10.4.2020 l'arch. ricordava il mancato pagamento della fattura, e ciò CP_3 anche il 5.11.2021 quando ribadiva la disponibilità all'installazione di quanto già pronto da anni (doc.21)
Solo con lettera del proprio legale in data 3.3.2022 la attrice affermava di “non avere mai commissionato alcun materiale di arredamento”, e riteneva “semplicemente incredibile” l'affermazione secondo cui l'arch. avrebbe già da tempo CP_3 onorato i fornitori (doc.1 attoreo).
Tale presa di posizione, seguita dalla odierna opposizione, appare pertanto temeraria stante la condotta complessiva di parte attrice, come sopra evidenziata e ricostruita sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze assunte. Parte attrice opponente si è rivolta alla convenuta per l'arredamento nel 2011, la ha nuovamente interpellata nel 2016, le ha fatto eseguire vari sopralluoghi da Asiago a BI anche con partecipazione di altri artigiani di Asiago, le ha fatto redigere vari preventivi e varianti degli stessi, li ha approvati così determinando l'avvio delle lavorazioni degli artigiani, una volta pronti gli arredi ha procrastinato varie volte la consegna e installazione, ha promesso il pagamento dell'acconto, ha chiesto e ottenuto la distinta delle voci di spesa, ha ricevuto e non contestato la fattura, ha ribadito la volontà di procedere all' installazione dell'arredamento, salvo poi negare di avere commissionato alcunchè e definire “semplicemente incredibile” l'affermazione secondo cui l'arch. avrebbe già da tempo onorato i fornitori. CP_3
E ciò in palese contraddizione con quanto sostenuto nello stesso atto di citazione ove afferma che non ha mai assunto alcun accordo diretto con i fornitori, CP_1
i quali hanno avuto rapporti contrattuali solo ed unicamente con la società
.” CP_3
Va inoltre osservato che ai sensi dell'art. 232 cpc la mancata comparizione senza giustificato motivo a rendere interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale valutabile, unitamente agli elementi di prova sopra descritti, come ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, con conseguente piena conferma delle tesi di parte convenuta, e valutazione di infondatezza della opposizione.
Parte attrice ha eccepito che non spetterebbero gli interessi moratori in quanto la fattura prevedeva pagamento a 60 giorni dalla fine dei lavori, ma in realtà tale dicitura non si rinviene, e, comunque, i lavori erano terminati nel senso che gli arredi erano pronti per l'installazione, resa impossibile dal fatto della parte committente.
Parte attrice ha altresì eccepito in comparsa conclusionale che non spetterebbero gli interessi moratori, stante la normativa emergenziale intercorsa medio tempore, ma va osservato che l'inadempimento preesisteva alla pandemia da OV 19 ( la fattura fu ricevuta il 5.10.2028) e quindi l'attrice non può invocare tale normativa a proprio discarico.
13 L'opposizione risulta pertanto infondata in ogni sua parte e va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo 1271/2022.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018, e DM 147/2022, ai valori medi in base alle attività espletate e alla complessità della lite, (senza aumento atteso che i link ipertestuali, a differenza che nel ricorso per decreto ingiuntivo, non risultano funzionanti). Segue altresì la condanna ex art. 96 co. III cpc, stante il carattere palesemente temerario della opposizione, al pagamento di somma che si ritiene congruo stabilire in misura pari ai compensi liquidati.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.1271/2022;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, e al pagamento di euro 7616,00 a titolo di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co.III cpc.
Così deciso in Vicenza il 19.9.2025
Il giudice
Dott. Eloisa Pesenti
14