Art. 33. (Lavori e forniture di lieve entita'). 1. La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000.
Nota all'art. 33:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota all'art. 33:
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