CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 28 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 428 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marsiglia, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Diamante (CS) alla Via P. Mancini,
15,
Appellante e appellata incidentale
E
, suo l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv. ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomaioli ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via
Milano 18, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Appello a Sentenza n. 450/2021 del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2021. Assegno sociale.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.12.2018, la sig.ra Parte_1 adiva il Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge. CP_
1.a. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda e contestando la sussistenza del requisito reddituale e quello della residenza effettiva per almeno 10 anni sul territorio nazionale.
2. Il Tribunale, ricostruita la disciplina applicabile, ha respinto il ricorso, per mancanza del requisito reddituale, ed ha fondato la decisione sulla seguente motivazione: <<“… ai fini del riconoscimento dei presupposti necessari per conseguire l'assegno sociale da parte di un soggetto extracomunitario, è necessario mantenere ben distinti i requisiti del soggiorno ininterrotto in Italia per almeno 10 anni di cui alla legge n. 133 del 2008, art. 20, comma 10, valevole con riguardo non solo ai cittadini extracomunitari, ma anche a quelli dei Paesi UE e l'ulteriore requisito afferente il profilo del possesso della carta di soggiorno, che si cumula con il primo.
--Orbene, premesso che l'onere di provare gli elementi costitutivi volti al riconoscimento dell'assegno sociale gravano sulla parte ricorrente, si deve sottolineare che con la propria memoria di costituzione in giudizio, ritualmente CP_ depositata, l' ha contestato in modo specifico soltanto la sussistenza dei requisiti reddituale e del soggiorno ininterrotto in Italia per almeno 10 anni. Ne consegue, alla luce del principio di non contestazione, che il vaglio del giudicante deve restringersi necessariamente ai soli 2 requisiti contestati nell'atto costitutivo dell' , CP_1 dovendosi considerare incontroversi gli ulteriori elementi costitutivi dell'assegno sociale fra i quali, come anticipato, vi rientra, per i cittadini extracomunitari, anche quello del “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
--Sono, dunque, tardive in quanto non proposte secondo la tempistica scandita dall'art. 416 c. 3 c.p.c. le censure avanzate da parte resistente, afferenti al mancato possesso, in capo all'odierna parte ricorrente, del permesso di soggiorno di lungo periodo UE, in quanto esternate per la prima volta soltanto in sede di note scritte autorizzate del 30.09.2019. Sul punto, tra le tante, Cass. S.U. 11353 del 2004, secondo la quale i fatti non specificamente contestati con la memoria di costituzione non possono essere contestati nell'ulteriore corso del processo e sono sottratti al controllo probatorio del giudice. Nel caso di specie, inoltre, in assenza di adeguata pista probatoria è inibito al giudicante l'esercizio del proprio potere officioso considerato che tale prerogativa incontra un limite invalicabile nelle allegazioni offerte dalle parti nei rispettivi atti costitutivi.
--Tanto premesso, il giudicante ritiene che il ricorso vada comunque rigettato perché la parte ricorrente non ha provato di essere in possesso del requisito reddituale…- … In particolare, a seguito di autorizzazione del giudice, l'odierna parte ricorrente,
a dimostrazione della titolarità del requisito reddituale richiesto dall'art. art. 3, c. 6,
L. n. 335 del 1995, ha prodotto esclusivamente la certificazione amministrativa dell'Agenzia delle entrate attestante che, né lei, né il proprio partner, per l'anno
d'imposta 2017, hanno presentato la relativa dichiarazioni dei redditi e per il medesimo periodo d'imposta non hanno percepito redditi certificati da sostituti
d'imposta né prodotto alcun tipo di reddito.
Orbene, tale documentazione è del tutto insufficiente a comprovare la sussistenza del requisito economico richiesto dall'art. 3 citato… (-) …In sostanza, quando sia un cittadino extracomunitario a richiedere l'assegno sociale, ai fini della prova della sussistenza del requisito reddituale si chiede ulteriormente una dichiarazione tradotta rilasciata dall'autorità consolare del paese di provenienza comprovante la sussistenza di beni e redditi esteri. L'assenza di tale adempimento, come avvenuto nel caso di specie, determina il rigetto del ricorso…”>>
3. Con il gravame l'appellante si duole che il Giudice non abbia considerato soddisfatto l'onere della prova della sussistenza del requisito reddituale e cita sentenze di merito che, in contrasto con quanto affermato in primo grado, hanno espresso orientamenti diversi ed hanno richiamato l'art. 2, comma 2 del TU immigrazione che sancisce la parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione dello straniero regolarmente soggiornante con il conseguente diritto dello stesso di fruire dell'autocertificazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani e pertanto anche per autocertificare l'assenza di redditi e patrimoni all'estero. Cita
Tribunale di Brescia n. 167/2016: “…Costituisce pertanto discriminazione – in quanto in contrasto con il predetto principio di parità – la pretesa dell' di dare CP_1 applicazione alla disposizione, di natura meramente amministrativa, contenuta nell'art. 3, DPR 445/00, che, in contrasto con detta previsione di legge, prevede che lo straniero, per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti non attestabili da soggetti pubblici italiani, debba produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero…”.
3.a. Sostiene che “…con la suddetta pronuncia viene ritenuto illegittimo e discriminatorio il diniego opposto della domanda di assegno sociale da parte CP_ dell' che aveva ritenuto insufficiente l'autocertificazione sulla mancanza di redditi e patrimoni nel paese di origine…”.
4. Si costituisce in questo grado di giudizio l' e, oltre a contestare le CP_1 argomentazioni avversarie, muove appello incidentale col quale chiede, in caso di accoglimento del motivo di appello principale, che la Corte affronti e si pronunci sulla carenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento della provvidenza richiesta, sostenendo di avere ritualmente formulato in prime cure le relative eccezioni.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello principale è fondato e va accolto.
I.a. L'appello incidentale deve essere respinto.
II. Nella premessa che questa Corte ha giudicato numerose questioni sovrapponibili, e nella considerazione che quei precedenti devono intendersi riportati per relationem ex art. 118 d.a.c.p.c. (n. 835/2023 e n. 101/2022), il Collegio ritiene che le doglianze delle parti possano essere considerate congiuntamente e risolte secondo le seguenti considerazioni.
II.a. E' noto che l'assegno sociale è quell'emolumento assistenziale che, ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge n.335 del 1995, viene corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in determinate condizioni reddituali. Proprio in relazione al requisito economico deve evidenziarsi che nel corso del primo giudizio il Giudice, ravvisata la pista probatoria nella produzione delle autocertificazioni prodotte dalla ricorrente, ha ordinato l'esibizione di attestazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate ed un certificato, dal quale si evince lo stato di bisogno per mancata percezione di reddito dalla ricorrente e dal coniuge, è stato prodotto con le note di “trattazione scritta”.
II.b. L'art.39, comma 1, della legge n.40 del 1998 ha equiparato, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, i cittadini stranieri ai cittadini italiani, purché siano titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
-A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art.20, comma 10, del decreto legge n.112 del 2008, convertito nella legge n.133 del 2008, l'emolumento può essere corrisposto agli aventi diritto, quindi, sia cittadini italiani che stranieri, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
-Nel caso concreto, l contesta il possesso del requisito da ultimo introdotto, ossia CP_1 la condizione di aver soggiornato per almeno dieci anni, in via continuativa, in Italia, e si duole che il Tribunale, pur avendo rigettato il ricorso per carenza di prova del requisito reddituale, non ha esaminato anche tale doglianza per averla considerata proposta tardivamente.
-Il requisito da ultimo introdotto dal legislatore, come detto, impone al richiedente l'assegno sociale la dimostrazione del requisito del soggiorno continuativo sul territorio dello Stato italiano.
-Secondo le interpretazioni della norma date dalla Corte costituzionale trattasi di requisito di carattere generale, nel senso che la nuova disciplina "appare comunque indicativa dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE
e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani" (così Corte cost., Ord., (ud. 19/06/2013) 17-07-2013, n. 197 e, negli stessi termini, Corte cost., Ord., (ud. 21/06/2016) 15-07-2016, n. 180). La Suprema Corte, intervenuta sul tema con l'ordinanza n. 3521 del 14.02.2014, pur ribadendo, nella massima ufficiale, il principio secondo il quale il diritto può essere "riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, purché abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", ha affermato, in motivazione, che per escluderlo è necessario verificare, in fatto, il venir meno del
"requisito della stabile dimora in Italia".
-Ne discende che la verifica del requisito in esame, necessario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno sociale, deve riguardare la prova che la parte deve fornire di aver soggiornato continuativamente sul territorio nazionale, avendone la stabile dimora per almeno dieci anni.
-Ebbene, ritiene questo Collegio che, al riguardo, la prova può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio, certificazione di residenza, interessi economici nel territorio, rapporto di lavoro et cetera), con la conseguenza che, pure,
l'allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale (neanche contestato nel caso di specie), anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge. -Del resto, la sentenza della Corte Costituzionale, n. 50 del 2019, nell'affrontare i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di lungo soggiorno), ha ritenuto il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole in virtù del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche.
-In tale sentenza è stato affermato che «Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4
Cost.)».
-In quest'ottica la Corte ha precisato che il riferimento agli "aventi diritto" presuppone la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.
-Il Giudice delle leggi ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che aveva già chiarito che «entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n.
2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), cui ha conferito attuazione il decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 [...], e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa 6 R.G.10722/2014 internazionale, il legislatore [può] riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza»
(sentenza n. 222 del 2013). Ha ribadito che la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale» (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. Ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma,
Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per «la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo>>.
III. Nel caso di specie, la continuità e stabilità del legame tra l'odierna appellante e lo Stato Italiano, nel senso dianzi esposto, emerge dagli elementi presuntivi non valorizzati dal Tribunale: dal certificato di “Attestazione di permanenza legale in
Italia”, rilasciato dalla Questura di Cosenza, Ufficio Immigrazione, che attesta la residenza in Diamante, l'autorizzazione a soggiornare nel territorio nazionale con carta di soggiorno ue n. , rilasciata dal medesimo ufficio il 12 ottobre 2016 Numer_1 per motivi familiari, quale coniuge di cittadino italiano, con validità fino al 31 dicembre 2021. Si precisa che la suindicata cittadina ucraina è entrata in Italia il 30 novembre 2007 con regolare visto per lavoro subordinato flussi 2007, quale domestica. La sig.ra pertanto, è stata autorizzata con permesso Parte_2 di soggiorno per motivo di lavoro subordinato dal 6 dicembre 2007 al 6 dicembre
2009, rinnovato più volte fino al 31 dicembre 2016. dalla carta di identità emessa dal
Comune di Diamante il 20 luglio 2010;
Si tratta, ad avviso del Collegio, di dati presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da fare ritenere provata la sussistenza del requisito in contestazione.
IV. Ne consegue che va dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e condannato l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° giorno CP_1 dalla domanda al soddisfo;
in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 18 maggio 2022, avverso la Sentenza Parte_1
n. 450/2021 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2021, e sull'appello incidentale condizionato dell' , così provvede: CP_1
1.-Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata dichiara il diritto dell'appellante all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° giorno CP_1 dalla domanda al soddisfo.
2.-Condanna l' a rifondere le spese del doppio grado del giudizio che CP_1 liquida in euro 2.697,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per questo grado del giudizio, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore della ricorrente distrattario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 28 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 28 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 428 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marsiglia, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Diamante (CS) alla Via P. Mancini,
15,
Appellante e appellata incidentale
E
, suo l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv. ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomaioli ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via
Milano 18, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Appello a Sentenza n. 450/2021 del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2021. Assegno sociale.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.12.2018, la sig.ra Parte_1 adiva il Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge. CP_
1.a. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda e contestando la sussistenza del requisito reddituale e quello della residenza effettiva per almeno 10 anni sul territorio nazionale.
2. Il Tribunale, ricostruita la disciplina applicabile, ha respinto il ricorso, per mancanza del requisito reddituale, ed ha fondato la decisione sulla seguente motivazione: <<“… ai fini del riconoscimento dei presupposti necessari per conseguire l'assegno sociale da parte di un soggetto extracomunitario, è necessario mantenere ben distinti i requisiti del soggiorno ininterrotto in Italia per almeno 10 anni di cui alla legge n. 133 del 2008, art. 20, comma 10, valevole con riguardo non solo ai cittadini extracomunitari, ma anche a quelli dei Paesi UE e l'ulteriore requisito afferente il profilo del possesso della carta di soggiorno, che si cumula con il primo.
--Orbene, premesso che l'onere di provare gli elementi costitutivi volti al riconoscimento dell'assegno sociale gravano sulla parte ricorrente, si deve sottolineare che con la propria memoria di costituzione in giudizio, ritualmente CP_ depositata, l' ha contestato in modo specifico soltanto la sussistenza dei requisiti reddituale e del soggiorno ininterrotto in Italia per almeno 10 anni. Ne consegue, alla luce del principio di non contestazione, che il vaglio del giudicante deve restringersi necessariamente ai soli 2 requisiti contestati nell'atto costitutivo dell' , CP_1 dovendosi considerare incontroversi gli ulteriori elementi costitutivi dell'assegno sociale fra i quali, come anticipato, vi rientra, per i cittadini extracomunitari, anche quello del “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
--Sono, dunque, tardive in quanto non proposte secondo la tempistica scandita dall'art. 416 c. 3 c.p.c. le censure avanzate da parte resistente, afferenti al mancato possesso, in capo all'odierna parte ricorrente, del permesso di soggiorno di lungo periodo UE, in quanto esternate per la prima volta soltanto in sede di note scritte autorizzate del 30.09.2019. Sul punto, tra le tante, Cass. S.U. 11353 del 2004, secondo la quale i fatti non specificamente contestati con la memoria di costituzione non possono essere contestati nell'ulteriore corso del processo e sono sottratti al controllo probatorio del giudice. Nel caso di specie, inoltre, in assenza di adeguata pista probatoria è inibito al giudicante l'esercizio del proprio potere officioso considerato che tale prerogativa incontra un limite invalicabile nelle allegazioni offerte dalle parti nei rispettivi atti costitutivi.
--Tanto premesso, il giudicante ritiene che il ricorso vada comunque rigettato perché la parte ricorrente non ha provato di essere in possesso del requisito reddituale…- … In particolare, a seguito di autorizzazione del giudice, l'odierna parte ricorrente,
a dimostrazione della titolarità del requisito reddituale richiesto dall'art. art. 3, c. 6,
L. n. 335 del 1995, ha prodotto esclusivamente la certificazione amministrativa dell'Agenzia delle entrate attestante che, né lei, né il proprio partner, per l'anno
d'imposta 2017, hanno presentato la relativa dichiarazioni dei redditi e per il medesimo periodo d'imposta non hanno percepito redditi certificati da sostituti
d'imposta né prodotto alcun tipo di reddito.
Orbene, tale documentazione è del tutto insufficiente a comprovare la sussistenza del requisito economico richiesto dall'art. 3 citato… (-) …In sostanza, quando sia un cittadino extracomunitario a richiedere l'assegno sociale, ai fini della prova della sussistenza del requisito reddituale si chiede ulteriormente una dichiarazione tradotta rilasciata dall'autorità consolare del paese di provenienza comprovante la sussistenza di beni e redditi esteri. L'assenza di tale adempimento, come avvenuto nel caso di specie, determina il rigetto del ricorso…”>>
3. Con il gravame l'appellante si duole che il Giudice non abbia considerato soddisfatto l'onere della prova della sussistenza del requisito reddituale e cita sentenze di merito che, in contrasto con quanto affermato in primo grado, hanno espresso orientamenti diversi ed hanno richiamato l'art. 2, comma 2 del TU immigrazione che sancisce la parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione dello straniero regolarmente soggiornante con il conseguente diritto dello stesso di fruire dell'autocertificazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani e pertanto anche per autocertificare l'assenza di redditi e patrimoni all'estero. Cita
Tribunale di Brescia n. 167/2016: “…Costituisce pertanto discriminazione – in quanto in contrasto con il predetto principio di parità – la pretesa dell' di dare CP_1 applicazione alla disposizione, di natura meramente amministrativa, contenuta nell'art. 3, DPR 445/00, che, in contrasto con detta previsione di legge, prevede che lo straniero, per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti non attestabili da soggetti pubblici italiani, debba produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero…”.
3.a. Sostiene che “…con la suddetta pronuncia viene ritenuto illegittimo e discriminatorio il diniego opposto della domanda di assegno sociale da parte CP_ dell' che aveva ritenuto insufficiente l'autocertificazione sulla mancanza di redditi e patrimoni nel paese di origine…”.
4. Si costituisce in questo grado di giudizio l' e, oltre a contestare le CP_1 argomentazioni avversarie, muove appello incidentale col quale chiede, in caso di accoglimento del motivo di appello principale, che la Corte affronti e si pronunci sulla carenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento della provvidenza richiesta, sostenendo di avere ritualmente formulato in prime cure le relative eccezioni.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello principale è fondato e va accolto.
I.a. L'appello incidentale deve essere respinto.
II. Nella premessa che questa Corte ha giudicato numerose questioni sovrapponibili, e nella considerazione che quei precedenti devono intendersi riportati per relationem ex art. 118 d.a.c.p.c. (n. 835/2023 e n. 101/2022), il Collegio ritiene che le doglianze delle parti possano essere considerate congiuntamente e risolte secondo le seguenti considerazioni.
II.a. E' noto che l'assegno sociale è quell'emolumento assistenziale che, ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge n.335 del 1995, viene corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in determinate condizioni reddituali. Proprio in relazione al requisito economico deve evidenziarsi che nel corso del primo giudizio il Giudice, ravvisata la pista probatoria nella produzione delle autocertificazioni prodotte dalla ricorrente, ha ordinato l'esibizione di attestazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate ed un certificato, dal quale si evince lo stato di bisogno per mancata percezione di reddito dalla ricorrente e dal coniuge, è stato prodotto con le note di “trattazione scritta”.
II.b. L'art.39, comma 1, della legge n.40 del 1998 ha equiparato, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, i cittadini stranieri ai cittadini italiani, purché siano titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
-A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art.20, comma 10, del decreto legge n.112 del 2008, convertito nella legge n.133 del 2008, l'emolumento può essere corrisposto agli aventi diritto, quindi, sia cittadini italiani che stranieri, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
-Nel caso concreto, l contesta il possesso del requisito da ultimo introdotto, ossia CP_1 la condizione di aver soggiornato per almeno dieci anni, in via continuativa, in Italia, e si duole che il Tribunale, pur avendo rigettato il ricorso per carenza di prova del requisito reddituale, non ha esaminato anche tale doglianza per averla considerata proposta tardivamente.
-Il requisito da ultimo introdotto dal legislatore, come detto, impone al richiedente l'assegno sociale la dimostrazione del requisito del soggiorno continuativo sul territorio dello Stato italiano.
-Secondo le interpretazioni della norma date dalla Corte costituzionale trattasi di requisito di carattere generale, nel senso che la nuova disciplina "appare comunque indicativa dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE
e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani" (così Corte cost., Ord., (ud. 19/06/2013) 17-07-2013, n. 197 e, negli stessi termini, Corte cost., Ord., (ud. 21/06/2016) 15-07-2016, n. 180). La Suprema Corte, intervenuta sul tema con l'ordinanza n. 3521 del 14.02.2014, pur ribadendo, nella massima ufficiale, il principio secondo il quale il diritto può essere "riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, purché abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", ha affermato, in motivazione, che per escluderlo è necessario verificare, in fatto, il venir meno del
"requisito della stabile dimora in Italia".
-Ne discende che la verifica del requisito in esame, necessario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno sociale, deve riguardare la prova che la parte deve fornire di aver soggiornato continuativamente sul territorio nazionale, avendone la stabile dimora per almeno dieci anni.
-Ebbene, ritiene questo Collegio che, al riguardo, la prova può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio, certificazione di residenza, interessi economici nel territorio, rapporto di lavoro et cetera), con la conseguenza che, pure,
l'allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale (neanche contestato nel caso di specie), anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge. -Del resto, la sentenza della Corte Costituzionale, n. 50 del 2019, nell'affrontare i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di lungo soggiorno), ha ritenuto il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole in virtù del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche.
-In tale sentenza è stato affermato che «Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4
Cost.)».
-In quest'ottica la Corte ha precisato che il riferimento agli "aventi diritto" presuppone la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.
-Il Giudice delle leggi ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che aveva già chiarito che «entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n.
2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), cui ha conferito attuazione il decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 [...], e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa 6 R.G.10722/2014 internazionale, il legislatore [può] riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza»
(sentenza n. 222 del 2013). Ha ribadito che la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale» (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. Ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma,
Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per «la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo>>.
III. Nel caso di specie, la continuità e stabilità del legame tra l'odierna appellante e lo Stato Italiano, nel senso dianzi esposto, emerge dagli elementi presuntivi non valorizzati dal Tribunale: dal certificato di “Attestazione di permanenza legale in
Italia”, rilasciato dalla Questura di Cosenza, Ufficio Immigrazione, che attesta la residenza in Diamante, l'autorizzazione a soggiornare nel territorio nazionale con carta di soggiorno ue n. , rilasciata dal medesimo ufficio il 12 ottobre 2016 Numer_1 per motivi familiari, quale coniuge di cittadino italiano, con validità fino al 31 dicembre 2021. Si precisa che la suindicata cittadina ucraina è entrata in Italia il 30 novembre 2007 con regolare visto per lavoro subordinato flussi 2007, quale domestica. La sig.ra pertanto, è stata autorizzata con permesso Parte_2 di soggiorno per motivo di lavoro subordinato dal 6 dicembre 2007 al 6 dicembre
2009, rinnovato più volte fino al 31 dicembre 2016. dalla carta di identità emessa dal
Comune di Diamante il 20 luglio 2010;
Si tratta, ad avviso del Collegio, di dati presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da fare ritenere provata la sussistenza del requisito in contestazione.
IV. Ne consegue che va dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e condannato l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° giorno CP_1 dalla domanda al soddisfo;
in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 18 maggio 2022, avverso la Sentenza Parte_1
n. 450/2021 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2021, e sull'appello incidentale condizionato dell' , così provvede: CP_1
1.-Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata dichiara il diritto dell'appellante all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° giorno CP_1 dalla domanda al soddisfo.
2.-Condanna l' a rifondere le spese del doppio grado del giudizio che CP_1 liquida in euro 2.697,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per questo grado del giudizio, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore della ricorrente distrattario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 28 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale