TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MIGLIOLI ANNALISA e dell'avv. PELOSI Parte_1
SIMONA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PALOMBA MARIA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato “le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., precisando che l'assegno di mantenimento di € 350,00 viene richiesto con rivalutazione Istat. Chiede inoltre venga ordinata al resistente l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario degli ultimi tre anni e di documentazione comprovante l'assegno unico percepito per i due figli avuti dall'attuale moglie”. Il resistente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 07/02/2024, - premesso Parte_1
che le condizioni di affidamento, di visite e di mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
27/09/2015 dalla sua relazione more uxorio intercorsa con , fossero regolate dal CP_1 decreto di questo Tribunale dell'08/02/2017 – chiedeva una modifica di quest'ultimo decreto, domandando un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, anche nei periodi di vacanza (in particolare, quanto al calendario ordinario, con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end di spettanza paterna dal venerdì al lunedì mattina, anziché limitarli dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19:00), nonché un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio da porre a carico del padre, da € 230,00 mensili ad € 350,00 al mese rivalutabili su base Istat.
Chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di , rispetto alle “obbligazioni sullo stesso gravanti in virtù dell'emanando CP_1 provvedimento, prevedendo, a carico dello stesso SI. , l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore della SI.ra , la somma giornaliera di € 50,00, ovvero la diversa maggiore o Parte_1
minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno in cui il padre, nei giorni di propria spettanza, non terrà il minore con sé”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale - deducendo di aver formato un nuovo nucleo familiare con CP_1
l'attuale moglie e di essere divenuto padre di due bambine - chiedeva una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio da € 230,00 ad € 200,00; acconsentiva ad un ampliamento Per_1 dei propri diritti di visita, anche nei periodi di vacanza, con l'introduzione, nell'ambito del calendario ordinario, del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end alternati con decorrenza dalle ore 18:00 del venerdì (anziché dal sabato pomeriggio) sino alla domenica sera dopo cena.
Acconsentiva inoltre a che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla ricorrente, e chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., di “ammonire entrambi i genitori ad adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni gravanti su entrambi in virtù del calendario indicato nell'emanando provvedimento, prevedendo, a carico di entrambi i genitori e , l'obbligo Parte_1 CP_1 di corrispondere all'altro genitore la somma giornaliera di € 20,00 giornaliera o quella che sarà ritenuta di giustizia a favore del genitore che non potrà tenere con sé il figlio nei giorni come da calendario indicato o non terrà con sé il minore senza adeguata e comprovata motivazione”.
pagina 2 di 11 In data 11/06/2024, la ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., con la quale tra l'altro, “in via pregiudiziale in rito”, eccepiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio avversaria per inesistenza della procura alle liti, mentre, nel merito, confermava le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Seguiva in data 25/06/2024 il deposito, da parte della ricorrente, della propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 c.p.c.
Interrogate liberamente le parti dal giudice relatore, fallito il tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, la causa - previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in data
02/07/2024 e discussione orale - veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
14/11/2024.
2.
Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione della ricorrente di inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente per inesistenza della procura alle liti.
Come chiarito dal procuratore del resistente all'udienza del 02/07/2024, la data della procura alle liti
(15/06/2021) si giustifica con il fatto che la procura fu rilasciata in occasione della diffida, datata infatti
15/06/2021, prodotta dallo stesso resistente al documento n. 2.
La procura, avente ad oggetto un mandato difensivo molto ampio (“mandato di assistenza stragiudiziale e giudiziale ed in ogni stato e grado del giudizio”) non risulta, da allora, essere stata revocata, desumendosi dunque che, sin dall'anno 2021, il sia stato assistito dall'avv. Palomba CP_1
Maria nelle vicende che hanno riguardato la sua separazione dalla ex compagna e la gestione del figlio minore della coppia.
Il fatto poi che la procura faccia riferimento ad una “società” del Milo, è frutto di un evidente errore materiale e di un refuso di stampa, che, come tale, non può di certo inficiare la validità della procura.
E' in ogni caso dirimente osservare che, alla stessa prima udienza di comparizione del 02/07/2024, il resistente , presente personalmente, interpellato dal giudice in merito alla procura alle CP_1
liti, ha confermato innanzi al giudice relatore la procura alle liti ed il mandato difensivo dallo stesso conferito, in relazione al presente procedimento, all'avv. Palomba Maria.
3.
Venendo al merito, oggetto della controversia è la modifica del decreto n. cronol. 376/2017 emesso da questo Tribunale in data 07/02/2017, riguardante le condizioni di affidamento, di visite e di pagina 3 di 11 mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intercorsa tra la ricorrente ed il resistente . Parte_1 CP_1
Sulla modifica del calendario di visite del padre, richiesta da entrambe le parti, le conclusioni delle parti stesse non sono distanti tra loro, convergendo sulla necessità dell'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e su di un ampliamento del week end facendolo decorrere dal venerdì
(anziché dal sabato pomeriggio).
In particolare, il decreto del 2017 aveva previsto, a partire dal compimento del secondo anno di età del bambino, che il padre lo avrebbe tenuto con sé il martedì dalle ore 18:00 sino alle ore 20.30 dopo la cena, nonché a week end alterni dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica.
Come si è detto, entrambe le parti sono concordi, nelle loro conclusioni, nell'introdurre il pernottamento infrasettimanale del martedì, e sulla estensione del week end con decorrrenza dal venerdì (anziché dal sabato pomeriggio).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il seguente calendario, garantendo l'instaurazione di un rapporto equilibrato e continuativo del minore anche con il genitore non collocatario, sia conforme al principio di bigenitorialità ed all'interesse del bambino. Esso ricalca sostanzialmente il calendario proposto dal resistente nelle sue conclusioni.
Pertanto il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio il Per_1
martedì dalle ore 18:00 (in considerazione degli orari lavorativi del resistente) sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di accompagnarlo a scuola, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore
18:00 del martedì ovvero dal diverso orario di fine del centro estivo ricreativo sino alle ore 8:00 del mercoledì mattina quando avrà cura di riportarlo presso l'abitazione della madre ovvero presso il centro estivo ricreativo;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il minore a week alterni dalle ore 18:00 del venerdì con prelievo presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00 quando avrà cura di accompagnarlo a casa della madre.
Le parti sono concordi nel prevedere che il padre, nei giorni in cui il minore sarà presso l'abitazione materna, potrà telefonare quotidianamente al figlio nell'orario concordato dai genitori ovvero, in caso di mancato accordo, alle ore 19:00, e che di contro, anche il padre dovrà consentire nello stesso orario alla madre di effettuare una telefonata al giorno al figlio, nei weekend o nelle giornate in cui il minore rimarrà presso di lui.
I genitori sono altresì concordi sulla regolamentazione dei periodi di vacanze (natalizie, pasquali ed estive), così come meglio specificati in dispositivo.
pagina 4 di 11 4.
Venendo alla questione economica del mantenimento del figlio, il decreto emesso in data 07/02/2017, di cui entrambe le parti chiedono ora una modifica, aveva posto a carico del padre un contributo di mantenimento del minore pari ad € 230,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ora la ricorrente chiede un aumento di detto assegno mensile ad € 350,00, mentre il resistente ne chiede una riduzione ad € 200,00.
Il procedimento di modifica è riconducibile all'art. 473 bis.29 c.p.c. (“qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”); norma, quest'ultima, introdotta dalla c.d. Riforma
Cartabia, che in realtà codifica un principio già consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della riforma medesima, con riguardo alle modifiche delle condizioni di divorzio
(art. 9 della legge 898/1970), di separazione (art. 710 c.p.c.) ed in genere alle revisioni di cui all'art. 337 quinquies cod. civ.
Pertanto, al fine di chiarire il requisito enunciato dal citato art. 473 bis.29 c.p.c., rappresentato dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di assegno di mantenimento dei figli, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate con il precedente provvedimento, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la decisione era stata adottata, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al precedente provvedimento, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che il giudice di merito debba verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto (ex multis
Cassazione civile, sez. VI, 28 Novembre 2017, n. 28436; Cass. civ. Sez. I Ord., 14/12/2018, n.
32529).
Ne consegue che il giudice, in sede di procedimento di modifica, debba limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (in tal senso, di recente, Cass. civile, sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18608).
Nel caso concreto, venendo ad esaminare le condizioni economiche delle parti, si legge, nella parte motiva del decreto del 2017 (non impugnato), che il padre, all'epoca, percepisse un reddito di lavoro dipendente di circa € 1.000,00 al mese;
che fosse gravato da un canone di locazione mensile pari ad €
pagina 5 di 11 450,00; che la madre, dal canto suo, potesse contare su di un reddito medio netto mensile di circa €
900,00, detratto il canone di locazione mensile a suo carico pari ad € 350,00.
Attualmente i redditi di entrambe le parti sono aumentati.
Infatti, dai più recenti redditi di lavoro dipendente annuali documentati in atti (anno di imposta 2022), emerge che entrambe percepiscano un reddito netto mensile, suddiviso su dodici mesi, pari a poco più di € 1.600,00.
In particolare, il Mod. 730 per l'anno di imposta 2022 della ricorrente riporta un reddito di Pt_1 lavoro dipendente lordo di € 20.726,00, che, detratte l'imposta netta (- € 618) e le addizionali irpef regionale e comunale (- € 310 - € 166 ), corrisponde ad un reddito netto annuale di € 19.632,00, suddiviso per dodici mesi pari quindi ad € 1.636,00 al mese (doc. 21 fasc. ricorrente).
Di contro, il Mod. CUD Certificazione Unica per l'anno di imposta 2022 del resistente , riporta un CP_1
reddito di lavoro dipendente lordo di € 24.102,83, che detratte le ritenute irpef (- € 3.340,92) e le addizionali irpef (- € 375,18 - € 47,08 - € 121,05 ), corrisponde ad un reddito netto annuale di €
20.218,60, suddiviso per dodici mesi pari quindi ad € 1.684,88 al mese (doc. 16 fasc. resistente).
Le parti, entrambe di giovane età, hanno dunque, ad oggi, capacità reddituali pressoché equipollenti.
Pur vero che i tempi di permanenza del minore presso la madre siano maggiori rispetto a quelli trascorsi con il padre, ma tale circostanza già era stata presa in considerazione nel momento in cui è stato emesso il decreto del 07/02/2017 di cui oggi le parti chiedono una modifica.
La ricorrente aveva all'epoca a suo carico un canone di locazione, che oggi, quale onere a suo carico, risulta sostanzialmente sostituito dalla rata mensile del mutuo gravante sulla casa da lei acquistata nel
2021, pari ad € 464,00 (doc. 24 fasc. ricorrente). L'acquisto della casa, peraltro, ha comportato per la stessa un sopravvenuto incremento patrimoniale.
L'altro finanziamento dedotto (Fiditalia Spa), che la asserisce aver contratto per l'acquisto del Pt_1
mobilio della nuova abitazione, è onere non più attuale, posto che il piano di restituzione, decorrente dal 28/06/2021, prevedeva n. 36 rate mensili, e dunque si è esaurito il 28/06/2024 (cfr. doc. 25 fasc. ricorrente).
Anche il finanziamento contratto con Finitalia Spa, che la asserisce aver contratto per far Pt_1
fronte a lavori di ristrutturazione condominiali, non può costituire prova di un sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, perché è fatto notorio che la spesa per detti lavori sia, in misura consistente, recuperabile attraverso detrazioni fiscali previste a fini irpef per le ristrutturazioni edilizie.
Infine, la ricorrente non spiega le ragioni che avrebbero reso necessario l'acquisto, in data 01/03/2024, di una nuova autovettura con connessa accensione di nuovo finanziamento, e dunque anche tale spesa pagina 6 di 11 sopravvenuta non può ritenersi rilevante ai fini della prova della modifica in pejus delle sue condizioni economiche.
Parimenti non rilevano i finanziamenti documentati dal resistente, in assenza di prova della loro causale.
Il resistente, inoltre, a sostegno della propria richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento del figlio , ha allegato di aver creato un nuovo nucleo familiare con la attuale moglie, da cui sono Per_1
nate due figlie.
Osserva il Collegio che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di due figlie dalla nuova compagna (attuale moglie) non può, di per sé, determinare una automatica riduzione dell'obbligo del resistente di provvedere al mantenimento del primo figlio , poiché la costituzione di un nuovo Per_1 nucleo familiare è espressione di una libera scelta dell'obbligato, e non di una sua necessità (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000), e come tale lascia inalterata la consistenza degli obblighi già esistenti nel momento in cui l'obbligato medesimo ha deciso di generare altri figli.
In altri termini, nel momento in cui il ha deciso di generare le due figlie nate dall'unione CP_1
coniugale con la attuale moglie egli era ben consapevole di dover concorrere al Parte_2
mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione mediante corresponsione, alla ex Per_1 compagna di un assegno mensile di € 230,00, e dunque la formazione della nuova Parte_1
famiglia, corrispondendo ad una libera scelta dello stesso , non può andare a discapito del CP_1
mantenimento del figlio . Per_1
Peraltro, nel caso in cui, a supporto della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, la giurisprudenza della Cassazione richiede che il giudice di merito debba verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita delle due figlie non possano costituire cause giustificative della riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per il primo figlio , essendo rimasta indimostrata la dedotta impossidenza e disoccupazione della Per_1
attuale moglie del resistente, e dunque essendo rimasta priva di prova la circostanza che il mantenimento del nuovo nucleo familiare gravi esclusivamente sull'odierno resistente.
In definitiva, tutti gli oneri dedotti come sopravvenuti da entrambe le parti sono irrilevanti ai fini del decidere, non dimostrando essi un complessivo e sopravvenuto peggioramento delle loro condizioni economiche, rispetto a quelle prese in considerazione quando è stato emesso il decreto oggetto di domanda di modifica.
pagina 7 di 11 La circostanza sopravvenuta che, effettivamente, rileva, e che giustifica un aumento dell'assegno di mantenimento (anche se non nella misura richiesta dalla ricorrente), è data dal lasso di tempo trascorso dalla data di emissione del decreto del Tribunale di Reggio Emilia sopra richiamato, epoca in cui il figlio aveva solo 1 anno e mezzo, mentre ora ha l'età di 9 anni. Per_1
Si osserva quindi che le esigenze del minore, dall'anno 2017, si siano di certo accresciute, e, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, ed è un dato di comune esperienza che non necessita, come tale, di specifica dimostrazione (Cass. sez. 1, ordinanza n. 13664 del 29/04/2022; Cass. Sez. 1, sentenza n. 17055 del
03/08/2007; Cass. Sez. 1, sentenza n. 400 del 13/01/2010; Cass. Sez. I, 8 maggio 2013 n. 10720).
L'aumento non può tuttavia quantificarsi nella misura richiesta dalla ricorrente, dovendosi tener conto che, come concordato tra le parti, l'assegno unico, che ammonta ad € 221,60 mensili (cfr. doc. 19 fasc. ricorrente), viene percepito per intero dalla madre.
Si stima pertanto congruo quantificare, con decorrenza dalla domanda di modifica, un assegno mensile di mantenimento, rivalutabile annualmente su base Istat, pari ad € 300,00; ferma restando la suddivisione, al 50% ciascuno tra i genitori, delle spese straordinarie così come regolate dall'aggiornato Protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
5.
Infine, la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti del resistente, e la previsione dell'obbligo “di corrispondere in favore della SI.ra , la somma giornaliera di € 50,00, ovvero la diversa maggiore o minore Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno in cui il padre, nei giorni di propria spettanza, non terrà il minore con sé”.
Di contro anche il resistente ha chiesto l'applicazione dell'art. 473 bis.39 c.p.c., chiedendo di“ammonire entrambi i genitori ad adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni gravanti su entrambi in virtù del calendario indicato nell'emanando provvedimento, prevedendo, a carico di entrambi i genitori e , l'obbligo di corrispondere all'altro Parte_1 CP_1 genitore la somma giornaliera di € 20,00 giornaliera o quella che sarà ritenuta di giustizia a favore del genitore che non potrà tenere con sé il figlio nei giorni come da calendario indicato o non terrà con sé il minore senza adeguata e comprovata motivazione”.
In particolare, a fondamento della domanda ex art. 473 bis.39 c.p.c., la ricorrente ha lamentato che il tenesse con sé il figlio solo durante i week end di propria spettanza (dal venerdì sera CP_1 Per_1
anziché dal sabato), non invece il giorno infrasettimanale del martedì previsto nel decreto del pagina 8 di 11 07/02/2017; che durante le festività tenesse il figlio il solo giorno di festa (Vigilia di Natale o Natale – ultimo dell'anno o capodanno), pretendendo peraltro di accordarsi con la ricorrente sempre all'ultimo momento e sempre secondo le sue esclusive esigenze, e che durante il periodo estivo, il non CP_1
avesse mai tenuto con sé per il periodo di almeno sette giorni consecutivi come previsto dal Per_1
decreto del 07/02/2017, né lo avesse mai portato con sé in vacanza.
Ciò posto, le misure sanzionatorie previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c. sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore solo in caso di:
- “gravi” inadempienze da parte del genitore responsabile;
- “atti che arrechino pregiudizio al minore”;
- “atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Nel caso concreto, nessuno dei tre presupposti previsti dalla norma risulta integrato.
Le inadempienze addebitate al padre non possono, invero, considerarsi munite del requisito della gravità; né può ritenersi che esse si siano riverberate sul minore in termini di oggettivo e altrimenti inemendabile pregiudizio, o si siano concretizzate in condotte ostacolanti l'esercizio dell'affidamento condiviso, tanto che entrambe le parti concludono chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso previsto nel decreto del 07/02/2017.
Le domande di applicazione delle misure previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c. vanno pertanto respinte, in assenza dei presupposti di fatto previsti da quest'ultima norma.
6.
La causa non necessita di ulteriore istruzione.
Le istanze di prova per testi formulate da entrambe le parti sono inammissibili, in ragione della genericità dei capitoli di prova dedotti.
Non va dato corso, inoltre, alla richiesta di ordine di esibizione avanzata dalla ricorrente, posto che la condizione economica del resistente risulta sufficientemente documentata, essendo quest'ultimo lavoratore dipendente e dovendosi ritenere, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto in senso contrario, che egli non abbia altre fonti di reddito se non quelle derivanti dalla sua attività lavorativa. In parte l'istanza è inoltre superflua, non avendo il Collegio considerato rilevante, per le ragioni sopra esposte, la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del resistente.
pagina 9 di 11 7.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese per la quota di 2/3, mentre la residua quota di 1/3, in ragione della prevalente soccombenza con riguardo alla questione economica del mantenimento del figlio, deve essere posta a carico del convenuto.
La liquidazione dell'intero viene effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi delle tre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) previsti per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) Dispone, a correzione del luogo di nascita del minore indicato nel decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017, che, al capo 1) del dispositivo del predetto decreto, si legga, in luogo di “nato a
Reggio Emilia”, “nato a [...]”.
2) A modifica delle condizioni indicate al capo 2) del dispositivo del decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017 depositato in data 8 febbraio 2017, dispone che il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì dalle ore 18:00 sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di accompagnarlo a scuola, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore 18:00 del martedì ovvero dal diverso orario di fine del centro estivo ricreativo sino alle ore 8:00 del mercoledì mattina quando avrà cura di riportarlo presso l'abitazione della madre ovvero presso il centro estivo ricreativo;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il minore a week alterni dalle ore 18:00 del venerdì con prelievo presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00 quando avrà cura di accompagnarlo a casa della madre. Il padre, nei giorni in cui il minore sarà presso l'abitazione materna, potrà telefonare quotidianamente al figlio nell'orario concordato dai genitori ovvero, in caso di mancato accordo, alle ore 19:00; di contro anche il padre dovrà consentire nello stesso orario alla madre di effettuare una telefonata al giorno al figlio, nei weekend o nelle giornate in cui il minore rimarrà presso di lui.
3) A modifica delle condizioni indicate al capo 3) del dispositivo del decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017 depositato in data 8 febbraio 2017, dispone che, durante le vacanze natalizie pagina 10 di 11 (calendario scolastico), il minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, comprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
il minore trascorrerà inoltre la Vigilia di Natale con il genitore che non terrà con sé il figlio a Natale;
durante le vacanze pasquali (calendario scolastico) il minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, comprendendovi, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive (calendario scolastico) il minore trascorrerà con il padre 3 settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari, ed il padre negli anni dispari).
4) Dispone che l'assegno unico venga erogato per intero alla ricorrente essendovi sul Parte_1
punto accordo tra le parti.
5) A modifica del capo 4) del dispositivo del decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017 depositato in data 08/02/2017, con decorrenza dalla domanda di modifica, pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
detta somma dovrà essere Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
dispone inoltre che le spese straordinarie, ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, siano disciplinate come da Protocollo aggiornato per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Respinge le domande di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.
7) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 2/3, e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua quota di 1/3, che liquida in € 1.940,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MIGLIOLI ANNALISA e dell'avv. PELOSI Parte_1
SIMONA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PALOMBA MARIA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato “le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., precisando che l'assegno di mantenimento di € 350,00 viene richiesto con rivalutazione Istat. Chiede inoltre venga ordinata al resistente l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario degli ultimi tre anni e di documentazione comprovante l'assegno unico percepito per i due figli avuti dall'attuale moglie”. Il resistente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 07/02/2024, - premesso Parte_1
che le condizioni di affidamento, di visite e di mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
27/09/2015 dalla sua relazione more uxorio intercorsa con , fossero regolate dal CP_1 decreto di questo Tribunale dell'08/02/2017 – chiedeva una modifica di quest'ultimo decreto, domandando un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, anche nei periodi di vacanza (in particolare, quanto al calendario ordinario, con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end di spettanza paterna dal venerdì al lunedì mattina, anziché limitarli dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19:00), nonché un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio da porre a carico del padre, da € 230,00 mensili ad € 350,00 al mese rivalutabili su base Istat.
Chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di , rispetto alle “obbligazioni sullo stesso gravanti in virtù dell'emanando CP_1 provvedimento, prevedendo, a carico dello stesso SI. , l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore della SI.ra , la somma giornaliera di € 50,00, ovvero la diversa maggiore o Parte_1
minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno in cui il padre, nei giorni di propria spettanza, non terrà il minore con sé”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale - deducendo di aver formato un nuovo nucleo familiare con CP_1
l'attuale moglie e di essere divenuto padre di due bambine - chiedeva una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio da € 230,00 ad € 200,00; acconsentiva ad un ampliamento Per_1 dei propri diritti di visita, anche nei periodi di vacanza, con l'introduzione, nell'ambito del calendario ordinario, del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end alternati con decorrenza dalle ore 18:00 del venerdì (anziché dal sabato pomeriggio) sino alla domenica sera dopo cena.
Acconsentiva inoltre a che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla ricorrente, e chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., di “ammonire entrambi i genitori ad adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni gravanti su entrambi in virtù del calendario indicato nell'emanando provvedimento, prevedendo, a carico di entrambi i genitori e , l'obbligo Parte_1 CP_1 di corrispondere all'altro genitore la somma giornaliera di € 20,00 giornaliera o quella che sarà ritenuta di giustizia a favore del genitore che non potrà tenere con sé il figlio nei giorni come da calendario indicato o non terrà con sé il minore senza adeguata e comprovata motivazione”.
pagina 2 di 11 In data 11/06/2024, la ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., con la quale tra l'altro, “in via pregiudiziale in rito”, eccepiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio avversaria per inesistenza della procura alle liti, mentre, nel merito, confermava le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Seguiva in data 25/06/2024 il deposito, da parte della ricorrente, della propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 c.p.c.
Interrogate liberamente le parti dal giudice relatore, fallito il tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, la causa - previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in data
02/07/2024 e discussione orale - veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
14/11/2024.
2.
Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione della ricorrente di inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente per inesistenza della procura alle liti.
Come chiarito dal procuratore del resistente all'udienza del 02/07/2024, la data della procura alle liti
(15/06/2021) si giustifica con il fatto che la procura fu rilasciata in occasione della diffida, datata infatti
15/06/2021, prodotta dallo stesso resistente al documento n. 2.
La procura, avente ad oggetto un mandato difensivo molto ampio (“mandato di assistenza stragiudiziale e giudiziale ed in ogni stato e grado del giudizio”) non risulta, da allora, essere stata revocata, desumendosi dunque che, sin dall'anno 2021, il sia stato assistito dall'avv. Palomba CP_1
Maria nelle vicende che hanno riguardato la sua separazione dalla ex compagna e la gestione del figlio minore della coppia.
Il fatto poi che la procura faccia riferimento ad una “società” del Milo, è frutto di un evidente errore materiale e di un refuso di stampa, che, come tale, non può di certo inficiare la validità della procura.
E' in ogni caso dirimente osservare che, alla stessa prima udienza di comparizione del 02/07/2024, il resistente , presente personalmente, interpellato dal giudice in merito alla procura alle CP_1
liti, ha confermato innanzi al giudice relatore la procura alle liti ed il mandato difensivo dallo stesso conferito, in relazione al presente procedimento, all'avv. Palomba Maria.
3.
Venendo al merito, oggetto della controversia è la modifica del decreto n. cronol. 376/2017 emesso da questo Tribunale in data 07/02/2017, riguardante le condizioni di affidamento, di visite e di pagina 3 di 11 mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intercorsa tra la ricorrente ed il resistente . Parte_1 CP_1
Sulla modifica del calendario di visite del padre, richiesta da entrambe le parti, le conclusioni delle parti stesse non sono distanti tra loro, convergendo sulla necessità dell'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e su di un ampliamento del week end facendolo decorrere dal venerdì
(anziché dal sabato pomeriggio).
In particolare, il decreto del 2017 aveva previsto, a partire dal compimento del secondo anno di età del bambino, che il padre lo avrebbe tenuto con sé il martedì dalle ore 18:00 sino alle ore 20.30 dopo la cena, nonché a week end alterni dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica.
Come si è detto, entrambe le parti sono concordi, nelle loro conclusioni, nell'introdurre il pernottamento infrasettimanale del martedì, e sulla estensione del week end con decorrrenza dal venerdì (anziché dal sabato pomeriggio).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il seguente calendario, garantendo l'instaurazione di un rapporto equilibrato e continuativo del minore anche con il genitore non collocatario, sia conforme al principio di bigenitorialità ed all'interesse del bambino. Esso ricalca sostanzialmente il calendario proposto dal resistente nelle sue conclusioni.
Pertanto il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio il Per_1
martedì dalle ore 18:00 (in considerazione degli orari lavorativi del resistente) sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di accompagnarlo a scuola, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore
18:00 del martedì ovvero dal diverso orario di fine del centro estivo ricreativo sino alle ore 8:00 del mercoledì mattina quando avrà cura di riportarlo presso l'abitazione della madre ovvero presso il centro estivo ricreativo;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il minore a week alterni dalle ore 18:00 del venerdì con prelievo presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00 quando avrà cura di accompagnarlo a casa della madre.
Le parti sono concordi nel prevedere che il padre, nei giorni in cui il minore sarà presso l'abitazione materna, potrà telefonare quotidianamente al figlio nell'orario concordato dai genitori ovvero, in caso di mancato accordo, alle ore 19:00, e che di contro, anche il padre dovrà consentire nello stesso orario alla madre di effettuare una telefonata al giorno al figlio, nei weekend o nelle giornate in cui il minore rimarrà presso di lui.
I genitori sono altresì concordi sulla regolamentazione dei periodi di vacanze (natalizie, pasquali ed estive), così come meglio specificati in dispositivo.
pagina 4 di 11 4.
Venendo alla questione economica del mantenimento del figlio, il decreto emesso in data 07/02/2017, di cui entrambe le parti chiedono ora una modifica, aveva posto a carico del padre un contributo di mantenimento del minore pari ad € 230,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ora la ricorrente chiede un aumento di detto assegno mensile ad € 350,00, mentre il resistente ne chiede una riduzione ad € 200,00.
Il procedimento di modifica è riconducibile all'art. 473 bis.29 c.p.c. (“qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”); norma, quest'ultima, introdotta dalla c.d. Riforma
Cartabia, che in realtà codifica un principio già consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della riforma medesima, con riguardo alle modifiche delle condizioni di divorzio
(art. 9 della legge 898/1970), di separazione (art. 710 c.p.c.) ed in genere alle revisioni di cui all'art. 337 quinquies cod. civ.
Pertanto, al fine di chiarire il requisito enunciato dal citato art. 473 bis.29 c.p.c., rappresentato dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di assegno di mantenimento dei figli, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate con il precedente provvedimento, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la decisione era stata adottata, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al precedente provvedimento, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che il giudice di merito debba verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto (ex multis
Cassazione civile, sez. VI, 28 Novembre 2017, n. 28436; Cass. civ. Sez. I Ord., 14/12/2018, n.
32529).
Ne consegue che il giudice, in sede di procedimento di modifica, debba limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (in tal senso, di recente, Cass. civile, sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18608).
Nel caso concreto, venendo ad esaminare le condizioni economiche delle parti, si legge, nella parte motiva del decreto del 2017 (non impugnato), che il padre, all'epoca, percepisse un reddito di lavoro dipendente di circa € 1.000,00 al mese;
che fosse gravato da un canone di locazione mensile pari ad €
pagina 5 di 11 450,00; che la madre, dal canto suo, potesse contare su di un reddito medio netto mensile di circa €
900,00, detratto il canone di locazione mensile a suo carico pari ad € 350,00.
Attualmente i redditi di entrambe le parti sono aumentati.
Infatti, dai più recenti redditi di lavoro dipendente annuali documentati in atti (anno di imposta 2022), emerge che entrambe percepiscano un reddito netto mensile, suddiviso su dodici mesi, pari a poco più di € 1.600,00.
In particolare, il Mod. 730 per l'anno di imposta 2022 della ricorrente riporta un reddito di Pt_1 lavoro dipendente lordo di € 20.726,00, che, detratte l'imposta netta (- € 618) e le addizionali irpef regionale e comunale (- € 310 - € 166 ), corrisponde ad un reddito netto annuale di € 19.632,00, suddiviso per dodici mesi pari quindi ad € 1.636,00 al mese (doc. 21 fasc. ricorrente).
Di contro, il Mod. CUD Certificazione Unica per l'anno di imposta 2022 del resistente , riporta un CP_1
reddito di lavoro dipendente lordo di € 24.102,83, che detratte le ritenute irpef (- € 3.340,92) e le addizionali irpef (- € 375,18 - € 47,08 - € 121,05 ), corrisponde ad un reddito netto annuale di €
20.218,60, suddiviso per dodici mesi pari quindi ad € 1.684,88 al mese (doc. 16 fasc. resistente).
Le parti, entrambe di giovane età, hanno dunque, ad oggi, capacità reddituali pressoché equipollenti.
Pur vero che i tempi di permanenza del minore presso la madre siano maggiori rispetto a quelli trascorsi con il padre, ma tale circostanza già era stata presa in considerazione nel momento in cui è stato emesso il decreto del 07/02/2017 di cui oggi le parti chiedono una modifica.
La ricorrente aveva all'epoca a suo carico un canone di locazione, che oggi, quale onere a suo carico, risulta sostanzialmente sostituito dalla rata mensile del mutuo gravante sulla casa da lei acquistata nel
2021, pari ad € 464,00 (doc. 24 fasc. ricorrente). L'acquisto della casa, peraltro, ha comportato per la stessa un sopravvenuto incremento patrimoniale.
L'altro finanziamento dedotto (Fiditalia Spa), che la asserisce aver contratto per l'acquisto del Pt_1
mobilio della nuova abitazione, è onere non più attuale, posto che il piano di restituzione, decorrente dal 28/06/2021, prevedeva n. 36 rate mensili, e dunque si è esaurito il 28/06/2024 (cfr. doc. 25 fasc. ricorrente).
Anche il finanziamento contratto con Finitalia Spa, che la asserisce aver contratto per far Pt_1
fronte a lavori di ristrutturazione condominiali, non può costituire prova di un sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, perché è fatto notorio che la spesa per detti lavori sia, in misura consistente, recuperabile attraverso detrazioni fiscali previste a fini irpef per le ristrutturazioni edilizie.
Infine, la ricorrente non spiega le ragioni che avrebbero reso necessario l'acquisto, in data 01/03/2024, di una nuova autovettura con connessa accensione di nuovo finanziamento, e dunque anche tale spesa pagina 6 di 11 sopravvenuta non può ritenersi rilevante ai fini della prova della modifica in pejus delle sue condizioni economiche.
Parimenti non rilevano i finanziamenti documentati dal resistente, in assenza di prova della loro causale.
Il resistente, inoltre, a sostegno della propria richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento del figlio , ha allegato di aver creato un nuovo nucleo familiare con la attuale moglie, da cui sono Per_1
nate due figlie.
Osserva il Collegio che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di due figlie dalla nuova compagna (attuale moglie) non può, di per sé, determinare una automatica riduzione dell'obbligo del resistente di provvedere al mantenimento del primo figlio , poiché la costituzione di un nuovo Per_1 nucleo familiare è espressione di una libera scelta dell'obbligato, e non di una sua necessità (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000), e come tale lascia inalterata la consistenza degli obblighi già esistenti nel momento in cui l'obbligato medesimo ha deciso di generare altri figli.
In altri termini, nel momento in cui il ha deciso di generare le due figlie nate dall'unione CP_1
coniugale con la attuale moglie egli era ben consapevole di dover concorrere al Parte_2
mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione mediante corresponsione, alla ex Per_1 compagna di un assegno mensile di € 230,00, e dunque la formazione della nuova Parte_1
famiglia, corrispondendo ad una libera scelta dello stesso , non può andare a discapito del CP_1
mantenimento del figlio . Per_1
Peraltro, nel caso in cui, a supporto della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, la giurisprudenza della Cassazione richiede che il giudice di merito debba verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita delle due figlie non possano costituire cause giustificative della riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per il primo figlio , essendo rimasta indimostrata la dedotta impossidenza e disoccupazione della Per_1
attuale moglie del resistente, e dunque essendo rimasta priva di prova la circostanza che il mantenimento del nuovo nucleo familiare gravi esclusivamente sull'odierno resistente.
In definitiva, tutti gli oneri dedotti come sopravvenuti da entrambe le parti sono irrilevanti ai fini del decidere, non dimostrando essi un complessivo e sopravvenuto peggioramento delle loro condizioni economiche, rispetto a quelle prese in considerazione quando è stato emesso il decreto oggetto di domanda di modifica.
pagina 7 di 11 La circostanza sopravvenuta che, effettivamente, rileva, e che giustifica un aumento dell'assegno di mantenimento (anche se non nella misura richiesta dalla ricorrente), è data dal lasso di tempo trascorso dalla data di emissione del decreto del Tribunale di Reggio Emilia sopra richiamato, epoca in cui il figlio aveva solo 1 anno e mezzo, mentre ora ha l'età di 9 anni. Per_1
Si osserva quindi che le esigenze del minore, dall'anno 2017, si siano di certo accresciute, e, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, ed è un dato di comune esperienza che non necessita, come tale, di specifica dimostrazione (Cass. sez. 1, ordinanza n. 13664 del 29/04/2022; Cass. Sez. 1, sentenza n. 17055 del
03/08/2007; Cass. Sez. 1, sentenza n. 400 del 13/01/2010; Cass. Sez. I, 8 maggio 2013 n. 10720).
L'aumento non può tuttavia quantificarsi nella misura richiesta dalla ricorrente, dovendosi tener conto che, come concordato tra le parti, l'assegno unico, che ammonta ad € 221,60 mensili (cfr. doc. 19 fasc. ricorrente), viene percepito per intero dalla madre.
Si stima pertanto congruo quantificare, con decorrenza dalla domanda di modifica, un assegno mensile di mantenimento, rivalutabile annualmente su base Istat, pari ad € 300,00; ferma restando la suddivisione, al 50% ciascuno tra i genitori, delle spese straordinarie così come regolate dall'aggiornato Protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
5.
Infine, la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti del resistente, e la previsione dell'obbligo “di corrispondere in favore della SI.ra , la somma giornaliera di € 50,00, ovvero la diversa maggiore o minore Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno in cui il padre, nei giorni di propria spettanza, non terrà il minore con sé”.
Di contro anche il resistente ha chiesto l'applicazione dell'art. 473 bis.39 c.p.c., chiedendo di“ammonire entrambi i genitori ad adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni gravanti su entrambi in virtù del calendario indicato nell'emanando provvedimento, prevedendo, a carico di entrambi i genitori e , l'obbligo di corrispondere all'altro Parte_1 CP_1 genitore la somma giornaliera di € 20,00 giornaliera o quella che sarà ritenuta di giustizia a favore del genitore che non potrà tenere con sé il figlio nei giorni come da calendario indicato o non terrà con sé il minore senza adeguata e comprovata motivazione”.
In particolare, a fondamento della domanda ex art. 473 bis.39 c.p.c., la ricorrente ha lamentato che il tenesse con sé il figlio solo durante i week end di propria spettanza (dal venerdì sera CP_1 Per_1
anziché dal sabato), non invece il giorno infrasettimanale del martedì previsto nel decreto del pagina 8 di 11 07/02/2017; che durante le festività tenesse il figlio il solo giorno di festa (Vigilia di Natale o Natale – ultimo dell'anno o capodanno), pretendendo peraltro di accordarsi con la ricorrente sempre all'ultimo momento e sempre secondo le sue esclusive esigenze, e che durante il periodo estivo, il non CP_1
avesse mai tenuto con sé per il periodo di almeno sette giorni consecutivi come previsto dal Per_1
decreto del 07/02/2017, né lo avesse mai portato con sé in vacanza.
Ciò posto, le misure sanzionatorie previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c. sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore solo in caso di:
- “gravi” inadempienze da parte del genitore responsabile;
- “atti che arrechino pregiudizio al minore”;
- “atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Nel caso concreto, nessuno dei tre presupposti previsti dalla norma risulta integrato.
Le inadempienze addebitate al padre non possono, invero, considerarsi munite del requisito della gravità; né può ritenersi che esse si siano riverberate sul minore in termini di oggettivo e altrimenti inemendabile pregiudizio, o si siano concretizzate in condotte ostacolanti l'esercizio dell'affidamento condiviso, tanto che entrambe le parti concludono chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso previsto nel decreto del 07/02/2017.
Le domande di applicazione delle misure previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c. vanno pertanto respinte, in assenza dei presupposti di fatto previsti da quest'ultima norma.
6.
La causa non necessita di ulteriore istruzione.
Le istanze di prova per testi formulate da entrambe le parti sono inammissibili, in ragione della genericità dei capitoli di prova dedotti.
Non va dato corso, inoltre, alla richiesta di ordine di esibizione avanzata dalla ricorrente, posto che la condizione economica del resistente risulta sufficientemente documentata, essendo quest'ultimo lavoratore dipendente e dovendosi ritenere, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto in senso contrario, che egli non abbia altre fonti di reddito se non quelle derivanti dalla sua attività lavorativa. In parte l'istanza è inoltre superflua, non avendo il Collegio considerato rilevante, per le ragioni sopra esposte, la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del resistente.
pagina 9 di 11 7.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese per la quota di 2/3, mentre la residua quota di 1/3, in ragione della prevalente soccombenza con riguardo alla questione economica del mantenimento del figlio, deve essere posta a carico del convenuto.
La liquidazione dell'intero viene effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi delle tre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) previsti per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) Dispone, a correzione del luogo di nascita del minore indicato nel decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017, che, al capo 1) del dispositivo del predetto decreto, si legga, in luogo di “nato a
Reggio Emilia”, “nato a [...]”.
2) A modifica delle condizioni indicate al capo 2) del dispositivo del decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017 depositato in data 8 febbraio 2017, dispone che il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì dalle ore 18:00 sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di accompagnarlo a scuola, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore 18:00 del martedì ovvero dal diverso orario di fine del centro estivo ricreativo sino alle ore 8:00 del mercoledì mattina quando avrà cura di riportarlo presso l'abitazione della madre ovvero presso il centro estivo ricreativo;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il minore a week alterni dalle ore 18:00 del venerdì con prelievo presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00 quando avrà cura di accompagnarlo a casa della madre. Il padre, nei giorni in cui il minore sarà presso l'abitazione materna, potrà telefonare quotidianamente al figlio nell'orario concordato dai genitori ovvero, in caso di mancato accordo, alle ore 19:00; di contro anche il padre dovrà consentire nello stesso orario alla madre di effettuare una telefonata al giorno al figlio, nei weekend o nelle giornate in cui il minore rimarrà presso di lui.
3) A modifica delle condizioni indicate al capo 3) del dispositivo del decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017 depositato in data 8 febbraio 2017, dispone che, durante le vacanze natalizie pagina 10 di 11 (calendario scolastico), il minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, comprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
il minore trascorrerà inoltre la Vigilia di Natale con il genitore che non terrà con sé il figlio a Natale;
durante le vacanze pasquali (calendario scolastico) il minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, comprendendovi, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive (calendario scolastico) il minore trascorrerà con il padre 3 settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari, ed il padre negli anni dispari).
4) Dispone che l'assegno unico venga erogato per intero alla ricorrente essendovi sul Parte_1
punto accordo tra le parti.
5) A modifica del capo 4) del dispositivo del decreto di questo Tribunale n. cronol. 376/2017 depositato in data 08/02/2017, con decorrenza dalla domanda di modifica, pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
detta somma dovrà essere Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
dispone inoltre che le spese straordinarie, ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, siano disciplinate come da Protocollo aggiornato per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Respinge le domande di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.
7) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 2/3, e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua quota di 1/3, che liquida in € 1.940,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 11 di 11