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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6074/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 6074 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2021
Promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in AG, nella via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio dell'avv. Luca Sassu (C.F.
) - Fax 070/4525806, e-mail - che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione in data 21.05.19, introduttivo del giudizio iscritto al RG n. 2204/19 dell'Ufficio del Giudice di Pace di AG;
Appellante
Contro
L' (P.I. , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per esso, dell'Avv. Lisetta Cubeddu, Responsabile CP_2
a ciò autorizzata in forza di procura speciale autenticata per atto Notaio
[...] Persona_1
- Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, con sede legale a Roma, nella Via
EP EZ n. 14, elettivamente domiciliata in AG, al n. 29 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi (C.F. , che la rappresenta e difende, in C.F._3 virtù di procura speciale alle liti che si deposita telematicamente unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec all'indirizzo e/o via fax al n. 070/6404701= Email_2
Appellato
(C.F. Controparte_3
), in persona del Prefetto in carica, e il (C.F. P.IVA_2 Controparte_4
), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura P.IVA_3 Distrettuale dello Stato di AG (c.f. , presso i cui uffici, in AG, via Dante n. 23 P.IVA_4
(fax 070 40476290; p.e.c. , sono legalmente domiciliati;
Email_3
Appellato
Oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione in data 21.05.19, regolarmente notificato alle controparti, Parte_1 citava in giudizio nanti l' Giudice di Pace di AG l' , CP_3 Controparte_1 il ed il , in persona del Ministro in carica, Controparte_5 Controparte_4 deducendo quanto segue:
- in data 08.04.19 riceveva dall' la comunicazione datata Pt_1 Controparte_1
18.02.19 con la quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione di ipoteca legale, in data 13.02.19
(con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi
n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3;
- l'ipoteca in questione veniva iscritta sino all'importo di € 61.802,68, a fronte di un asserito debito di € 30.901,34, portato da n. 3 cartelle esattoriali, e precisamente: a) Cartella n.
02520110065934519000, notificata il 14.02.12, e relativa a diritti riferiti dovuti alla Camera di
ME di AG (indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative sanzioni, interessi e spese, per complessivi € 177,61; b) Cartella n. 02520120015179849000, notificata il 11.06.12, e relativa a n. 6 sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla Controparte_3
(indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi €
26.177,12; c) Cartella n. 02520120017770913000, notificata il 12.07.12, e relativa a n. 1 sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla (indicata quale Ente Controparte_3
Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72;
- l'iscrizione, secondo il sarebbe illegittima poiché i crediti oggetto delle cartelle sub b) e c) Pt_1 dovrebbero ritenersi prescritti per superamento del termine quinquennale ex L. 689/81, decorrente dalla data di notifica delle due cartelle (rispettivamente 11.06.12 e 12.07.12).
1.2. L si era costituita con comparsa depositata il 08.08.19, Controparte_1 sostenendo che: 1) il termine di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle non sarebbe quinquennale, bensì decennale;
2) i crediti in questione non sarebbero estinti in quanto, successivamente alle notifiche delle due cartelle, la prescrizione sarebbe stata interrotta mediante la notifica di una intimazione di pagamento in data 10.05.16 e mediante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in data 18.05.18. L concludeva quindi per il rigetto delle CP_6 istanze dell'attore.
1.3. La ed il si costituivano con comparsa depositata il 27.08.19, CP_3 Controparte_4 facendo sostanzialmente proprie le argomentazioni dell' e chiedendo: i) in via pregiudiziale, CP_6 che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
ii) sempre in via pregiudiziale,
l'accertamento della tardività dell'opposizione con riferimento alle censure attinenti il merito della pretesa;
iii) nel merito, il rigetto delle pretese dell'attore.
1.4. Con sentenza n. 179/2021, pronunciata in data 25 febbraio 2021, e depositata in data 26 febbraio
2021, il Giudice di Pace di AG ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di iscrizione di ipoteca n. 02520181460000160008 – fascicolo n. 2018/1697, compensando interamente le spese tra le parti.
2. Il presente giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato alle controparti in data 14 settembre 2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 179/2021, con la quale il Giudice di Pace di AG ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento di iscrizione di ipoteca sopra menzionato, notificatagli da in data 8 aprile 2019. Controparte_1
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:
- l'omessa e/o erronea valutazione del Giudice di primo grado, per non aver dichiarato inesistente o insanabilmente nulla la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520169000330402000, con cui affermava di aver interrotto la prescrizione, dal momento che la raccomandata con la quale CP_6 egli, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sarebbe stato informato del deposito dell'atto nella casa comunale, era stata spedita tramite poste private e, pertanto, avrebbe errato nell'aver omesso di dichiarare prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 02520120015179849000 e n. 02520120017770913000 per mancanza, nei 5 anni successivi la loro notifica, di atti interruttivi della prescrizione e, di conseguenza
- essendo il credito residuo di gran lunga inferiore ad € 20.000 - per non aver dichiarato illegittimo il provvedimento di iscrizione di ipoteca opposto;
- l'omessa statuizione sul termine di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali, in particolare sull'applicabilità della norma di cui all'art. 2953 c.c. ai crediti ricompresi nelle cartelle esattoriali definitive;
- la nullità e/o inesistenza dell'atto di intimazione, in ragione del fatto che, trattandosi di un atto giudiziario, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato col servizio di;
CP_7
- la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520169000330402000, stante il mancato deposito della copia dell'avviso ex art. 140 c.p.c. che sarebbe stato spedito al con la Pt_1 precisazione di aver contestato tempestivamente (in sede di prima udienza in primo grado, a fronte delle difese dell' ) che lo stesso sia mai stato spedito e/o ricevuto e che avesse Controparte_1 contenuto prescritto dalla normativa di riferimento.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della Sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dall'appellante in primo grado e quindi: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali: a) Cartella n. 02520120015179849000, asseritamente notificata il 11.06.12, e relativa a n. 6 sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla (indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative Controparte_3 maggiorazione e spese, per complessivi € 26.177,12; b) Cartella n. 02520120017770913000, asseritamente notificata il 12.07.12, e relativa a n. 1 sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla (indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative Controparte_3 maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72; 2) comunque, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme portate dalle suddette cartelle;
3) per l'effetto, accertare che l' Controparte_1
non aveva (e non ha) diritto ad iscrivere ipoteca legale sulla quota di ½ della piena
[...] proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3 e, pertanto accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o comunque l'annullabilità dell'ipoteca legale iscritta in data 13.02.19 (con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3; 4) ordinare la cancellazione della suddetta ipoteca legale, con spese a carico dei convenuti;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
2.2. La ed il si sono costituiti in appello con comparsa Controparte_3 Controparte_4 depositata il 20.12.2021, deducendo l'irrilevanza dell'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado nell'individuare la notifica contestata, in quanto le stesse considerazioni svolte dal giudice per l'una potevano essere validamente estese all'altra.
Inoltre, hanno escluso la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, poiché dal 2011 deve applicarsi la regola per cui la notifica di un provvedimento avente natura di atto amministrativo è legittima anche se eseguita a mezzo servizio di posta privata, con l'ulteriore precisazione che la riserva di era relativa soltanto alla notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del CP_7 codice della strada e non anche alla notifica di un atto avente natura di atto amministrativo.
Gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“L'Ecc.mo Tribunale adito voglia: respingere l'appello di controparte, per infondatezza delle avverse censure e comunque inammissibilità delle domande proposte, con vittoria di spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse censure, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e della per le ragioni esposte Controparte_4 Controparte_3 in narrativa, mandando conseguentemente assolte le suddette Amministrazioni dalla condanna al pagamento delle spese.”.
2.3. L , con comparsa di costituzione depositata in data 31.12.2021, Controparte_1 si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi d'appello della controparte.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto:
- l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal Signor poiché Parte_1 notificato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata;
- l'irrilevanza dell'errore commesso dal Giudice di Primo grado, poiché quest'ultimo, evidenziando l'infondatezza delle contestazioni del in relazione alla notifica della cartella n. Pt_1
02520120015179849000, sarebbe incorso in un mero errore materiale, essendo evidente che lo stesso intendeva riferirsi alla successiva intimazione di pagamento n. 025201620169000330402000;
- l'inconsistenza della censura relativa all'omessa pronuncia del Giudicante sul termine di prescrizione applicabile ai crediti inclusi nelle cartelle contestate, atteso che, siccome le cartelle n.
02520120015179849000 e n. 02520120017770913000 erano state regolarmente notificate al Pt_1 rispettivamente in data 11 giugno 2012 e 12 luglio 2012 e, successivamente, nel maggio del 2016
(ovverosia prima dell'inutile decorso del termine decennale di prescrizione) gli era stata notifica la suddetta intimazione di pagamento, risultava superfluo accertare se ai crediti azionati con le suddette cartelle si applicasse il termine di prescrizione ordinario decennale ovvero quello breve quinquennale:
- la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento per mezzo delle poste private, in quanto tale atto – al pari degli altri atti presupposti formati dall'ente della riscossione - avendo natura amministrativa, non soggiacerebbe al limite previsto dall'art. 4, sicché la sua notifica può essere validamente effettuata dall'ente della riscossione anche avvalendosi di servizi di poste private, il cui referto di notifica assume quindi valore fidefacente;
- la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 025201620169000330402000 in relazione al disposto dell'art. 140 c.p.c., poiché il messo notificatore ha attestato nella relata di aver informato il contribuente dell'avvenuta affissione e del deposito dell'atto nella casa comunale inviandogli, come previsto dalla legge, l'avviso di deposito tramite raccomandata a.r.
L ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“D'ora conclude, affinché l'Ecc.mo Tribunale di AG, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: I – IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile
l'appello perché proposto quando la sentenza gravata era già passata in giudicato e, per l'effetto, rigettarlo. II – NEL MERITO Alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, dichiarare infondati ed insuscettibili di accoglimento tutti i motivi di gravame fatti valere dall'appellante e, per l'effetto, rigettare l'appello dal medesimo proposto, confermando integralmente la sentenza n. 179/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di AG in data 25 febbraio 2021. III - IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.4. A seguito di plurimi rinvii, durante l'udienza del 08.04.2025 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, ed il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e deve trovare accoglimento.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l' ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per carenza di tempestività, in ragione del fatto che l'atto introduttivo del presente giudizio risulterebbe notificato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pronunciata in data 25 febbraio 2021 e depositata in data 26 febbraio 2021, mentre l'appello risulta notificato in data 14 settembre 2021).
A fondamento della propria eccezione l'appellata, dopo aver premesso che il regime di impugnazione di una sentenza deve essere determinato dalla qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice, ha sottolineato che il Giudice di Pace ha qualificato la domanda proposta da Parte_1 come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivo ex art 615 e 617 c.p.c., a cui non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
L'eccezione è infondata e deve essere respinta, essendo il frutto un'errata qualificazione della domanda dell'attore.
Ed invero, è principio ormai consolidato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, effettuata dall'agente della riscossione, previsto ai sensi degli artt. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e 19 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito e non un'opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. (v. Cass. 11.07.24, n. 19127; Cass. 14.03.24, n.
6844; Cass. 23.02.21, n. 4871; Cass. 20.06.19, n. 16560; Cass. 19.04.21, n. 10272). Tale qualificazione discende dalla natura dell'azione, che può riguardare sia l'accertamento nel merito della pretesa creditoria, sia l'esistenza del diritto dell'agente di procedere all'iscrizione, sia la contestazione sotto il profilo della regolarità formale dell'atto. Conseguentemente, il relativo giudizio è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742/1969, non rientrando tra le materie escluse dalla sospensione feriale (tra cui i procedimenti di esecuzione forzata). Alla luce di quanto sopra, è pacifico che l'appello proposto da sia stato notificato alle Pt_1 controparti entro il termine di sei mesi previsto dalla legge (scadente il 25.09.2021), dovendo computarsi il periodo di sospensione feriale.
3.2. In via pregiudiziale, l'appellante ha eccepito la tardività della domanda riconvenzionale proposta dall' , avente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle Controparte_1 spese processuali - compensate tra le parti dal Giudice di primo grado -, in quanto formulata con comparsa di costituzione depositata tardivamente (in data 31.12.2021 rispetto ad un'udienza indicata in citazione per la data del 14.01.2021) e pur senza proporre formale appello incidentale.
Tale eccezione è fondata.
Come infatti previsto dall'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti. Nel caso di specie, anche volendo qualificare la domanda dell'appellata come appello incidentale, deve ritenersi che la stessa avrebbe dovuto proporlo con comparsa depositata entro e non oltre il 24.12.2021. Essendosi l' costituita Controparte_1 in data successiva, in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 343, co. 2 c.p.c., si ritiene che essa sia incorsa inevitabilmente nella decadenza dal diritto di proporre un appello incidentale.
3.3. Sempre in punto di questioni di rito, la e il hanno Controparte_3 Controparte_4 eccepito la loro carenza di legittimazione passiva sin dal giudizio di primo grado.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che il credito vantato dall' si riferisce a Controparte_1 cartelle di pagamento riguardanti sanzioni amministrative irrogate dalla nei cui Controparte_3 rapporti è succeduta l'altra parte appellata. Le somme derivanti dagli illeciti amministrativi sono state quindi iscritte a ruolo da parte dell' . Controparte_1
Parte appellante, oltre ad aver dedotto vizi relativi alla notifica dell'intimazione di pagamento, ha eccepito la prescrizione del credito erariale avanzando un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito. Per tale ragione, considerato il rimedio processuale esperito e attesa la natura del credito oggetto di causa, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore che all'agente della riscossione.
3.4 Venendo al merito dell'impugnazione, quale primo motivo d'appello, ha Parte_1 contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice avrebbe travisato quale fosse la notifica della quale l'attore eccepiva la nullità e/o inesistenza e la cui mancanza determinava - a suo giudizio - prescrizione del credito per cui è causa. Con secondo motivo, ha dedotto l'omessa statuizione del Giudice in ordine al termine di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali e, in particolare, in merito all'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 2953 c.c. a quelli ricompresi nelle cartelle esattoriali definitive. Inoltre, quale ultima doglianza, ribadendo le medesime contestazioni sollevate in primo grado, ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di intimazione sotto il profilo del soggetto notificatore, per violazione della norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 261/1999, in quanto effettuata mediante servizio di posta privata. In aggiunta, ha dedotto l'invalidità della medesima notifica in ragione del mancato perfezionamento del procedimento ex art. 140 cpc.
Sebbene l'appellante abbia articolato l'appello secondo diversi motivi di impugnazione, si ritiene che le censure possano essere oggetto di trattazione unitaria, dal momento che coinvolgono il profilo della validità della notifica dell'intimazione di pagamento e delle conseguenti ricadute in termini di prescrizione della pretesa tributaria.
Innanzitutto, occorre osservare che l'equivoco in cui è incorso il Giudice di Primo Grado costituisce circostanza pacifica tra le parti. È infatti evidente che nella pronuncia appellata il Giudice di Pace, nella parte in cui ha esposto i motivi per i quali, a suo giudizio, sarebbero infondate le eccezioni sollevate dall'attore in relazione alla validità della notifica degli atti dell'ente impositore, si è riferito espressamente alla cartella esattoriale n. 02520120015179849000. È altrettanto vero che l'attore nel ricorso introduttivo ha eccepito la nullità e/o inesistenza non già della cartella in questione, bensì dell'intimazione di pagamento n. 02520169000330402000, come detto effettuata nel maggio del
2016 a mezzo di servizio di poste private.
Ciò nondimeno, appare condivisibile l'argomentazione delle parti appellate secondo cui la svista del
Giudice di Pace si è tradotta un mero refuso, dal momento che le considerazioni svolte formalmente in relazione alla notifica della cartella di pagamento appaiono in realtà riferite - o comunque estendibili - all'intimazione di pagamento. Tanto è vero che il Giudice di primo grado, sebbene abbia fatto esplicito riferimento alla cartella n. 02520120015179849000 (che risulta essere stata regolarmente notificata al , si è espressamente pronunciato sulla questione relativa alla validità Pt_1 della notifica degli atti inviati da tramite poste private (modalità con cui è stata notificata CP_6
l'intimazione di pagamento n. 025201620169000330402000), il che fa presumere l'intenzione di riferirsi proprio all'intimazione contestata.
Tanto premesso, occorre a questo punto prendere posizione in merito alla validità della notifica di un atto d'intimazione da parte di operatori privati.
Sul punto, è opportuno precisare che ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 261/1999, vigente ratione temporis,
l'affidamento in via esclusiva al servizio universale (ossia dell'attività di notifica Controparte_8 concerneva unicamente i “servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni” e i “servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
La riserva in favore di , invece, non operava in relazione agli atti aventi natura CP_7 amministrativa, i quali potevano essere regolarmente notificati anche avvalendosi di servizi di poste private.
Parte appellante, sia nel ricorso sia in questa sede, ha sostenuto che l'intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. 602/73 sarebbe qualificabile come un atto giudiziario e, pertanto, troverebbe applicazione la disposizione che impone di avvalersi del servizio universale di (art. 4, CP_7 comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 261/99).
Il Tribunale ritiene che non sia condivisibile la tesi dell'appellante, in quanto l'intimazione di pagamento, al pari degli atti presupposti, ha la natura di atto amministrativo, con le conseguenti ripercussioni in punto di procedimento notificatorio.
Nello specifico, l'intimazione di pagamento è contemplata dall'art. 50 del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. Sul punto, si aggiunge che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs.
n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, la norma di cui all'art. 4 del d.lgs. 261/1999 deve essere intesa quale disposizione eccezionale riferita alle sole notificazioni di atti giudiziari e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi (tale principio di diritto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 8416/2019;
v., conforme Cass. 25521 del 2020).
Per tali ragioni, si ritiene corretta, sia pur limitatamente a questo profilo, la lettura del Giudice di
Primo grado, giacché sia le notificazioni delle cartelle e sia delle intimazioni di pagamento, in quanto atti aventi natura amministrativa, non soggiacevano al limite previsto dall'art. 4 e potevano, quindi, essere effettuate anche avvalendosi di servizi di poste private.
Ciò nondimeno, la notifica dell'intimazione di pagamento - legittimamente contestata dall'attore in sede di opposizione all'iscrizione di ipoteca legale, ben potendo il contribuente far valere il vizio della nullità dell'atto presupposto nell'ambito del procedimento di formazione della pretesa tributaria
- sia irrimediabilmente viziata sotto altro e differente profilo.
Sul punto occorre rammentare che l'appellante, tanto in primo grado quanto con i motivi di impugnazione, ha eccepito la nullità e/o della notifica dell'atto di intimazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ritenendo che “l'avviso (non sia) sia mai stato spedito e/o ricevuto e che la comunicazione, come detto mai ricevuta dal e non prodotta in giudizio (neppure in copia), Pt_1 presentasse il contenuto prescritto dalla norma”. L'appellante ha poi eccepito di non aver mai ricevuto tale notifica e di essere venuto a conoscenza della medesima solo nel corso del procedimento di primo grado, a séguito del deposito in giudizio della copia del documento.
Orbene, deve darsi atto che, in materia di notificazione degli atti indirizzati al contribuente, l'art. 60
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 137 e ss., salve le modifiche previste dal medesimo articolo. Conseguentemente, allorquando non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del contribuente, la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di controversia è stata pacificamente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., circostanza agevolmente desumibile dalla lettura dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa Comunale (doc. 5 fascicolo di parte appellata di primo grado), con il quale venivano espressamente richiamate le disposizioni sopra menzionate.
La norma in questione, come testualmente previsto, disciplina il caso di “irreperibilità c.d. relativa” del destinatario e richiede una serie di adempimenti, e segnatamente: il deposito dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione o nell'ufficio o azienda del destinatario;
la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento contenente l'avviso di deposito ed affissione.
Come ha chiarito la Suprema Corte a più riprese, ai fini del perfezionamento della notifica, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 31724/2019; n.
11057/2018; n. 9782/2018; n. 25079/2014). Sul punto, in sede di legittimità si è avuto modo di precisare che “la notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento (o dell'intimazione di pagamento) si articola nei seguenti passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito. Il perfezionamento della procedura coincide non con l'invio della raccomandata informativa, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata. L'omissione di uno di questi adempimenti rende la notifica nulla, ma non inesistente” (Cassazione civile, sez. Tributaria, n. 22579 del 09.08.24).
Inoltre, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., è distinto il momento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e, il secondo, con quello in cui si realizza la conoscibilità dell'atto (Cass. n. 7324/2012). Calando le coordinate normative e i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in violazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
Come infatti risulta dalla relata di notifica datata 10.05.2016 (ossia in data coincidente a quella dell'avviso di deposito) il messo notificatore, verificata l'assenza del destinatario presso la sua residenza nonché la mancanza di persone legittimate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ha dato atto di aver provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, dando notizia di ciò con l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione. È pur vero che nel medesimo documento è contenuta l'indicazione (inclusa tra le parti prestampate, quindi non compilata a mano dal notificatore) con cui il messo notificatore ha dato atto di aver avvisato il destinatario del deposito e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò nondimeno, ai fini dell'informazione del procedimento nei confronti del destinatario,
l'amministrazione avrebbe dovuto depositare in giudizio il documento attestante il terzo adempimento, consistente nell'avvisare il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, la quale, tuttavia, non è stata prodotta.
Sul punto, non è condivisibile l'argomentazione sostenuta dalle parti appellate, secondo le quali la notifica si sarebbe perfezionata mediante la compiuta giacenza dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale e la notifica del relativo avviso, con attestazione dell'avvenuto invio della raccomandata da parte del messo notificatore.
Sul punto, si ritengono non sufficienti a dimostrare l'avvenuta comunicazione informativa i documenti prodotti dall' , in particolare quello contenuto nelle Controparte_1 ultime due pagine del doc. 5 del fasc. di parte convenuta di primo grado, che non contiene l'avviso di ricevimento ma soltanto una busta chiusa con la dicitura “compiuta giacenza”, peraltro priva di alcun riferimento della data in cui l'atto sarebbe stato restituito al mittente. Inoltre, la circostanza che nella medesima busta sia contenuta l'indicazione “raccomandata classica - Nexive” (ossia dell'operatore privato notificatore, con annotazione a mano della data 10.05.2016, anch'essa coincidente a quella della suddetta notifica) consente - a ben vedere - di smentire la tesi dell'avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, sostenuta dalle appellate, alla luce della diversa natura degli strumenti in esame: ed infatti, la raccomandata semplice certifica unicamente l'invio della comunicazione, ma non fornisce la prova della ricezione da parte del destinatario;
viceversa, la raccomandata con avviso di ricevimento dà la dimostrazione sia dell'invio che della ricezione (o quantomeno del perfezionamento della notifica), tramite la restituzione al mittente di una cartolina firmata dal destinatario. La necessità di tale ulteriore atto non costituisce un mero formalismo richiesto dalla legge, dal momento che soltanto il C.A.D. dimostra che la raccomandata sia giunta effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario. Tanto è vero che la notifica dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio da parte del soggetto notificatore, bensì decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza
(Cass., 27666 del 2019).
Tale carenza probatoria in relazione alle formalità necessarie per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. comporta inevitabilmente la nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
603/72 del maggio 2016.
**** Accertata una simile patologia dell'atto di intimazione, occorre analizzare le ricadute in termini di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali n. 02520120015179849000 e n.
02520120017770913000, oggetto di contestazione da parte del Pt_1
Le suddette cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente il 11.06.2012 ed il 12.07.2012, sicché da tali momenti è iniziato a decorre il rispettivo termine di prescrizione quinquennale, essendo i crediti derivanti da sanzioni amministrative ex artt. 8 bis, co. 6 L. 386/90 e 28 L. 689/1981. A tal proposito, è sufficiente rammentare che per consolidata giurisprudenza la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.
Ne consegue che, nel caso in esame, i termini prescrizionali erano scaduti rispettivamente in data
11.06.17 e 12.07.17, in assenza di validi atti interruttivi. Sul punto si palesa del tutto tardiva la successiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, effettuata in data
18.05.18, poiché giunta in un momento in cui la prescrizione era già maturata.
La prescrizione dei crediti contenuti nelle due cartelle esattoriali n. 02520120015179849000 e n.
02520120017770913000 comporta anche l'illegittimità dell'ipoteca iscritta a garanzia di tali crediti in data 13.02.19.
Infatti, la terza cartella di pagamento in forza della quale l'ipoteca in esame è stata iscritta (Cartella
n. 02520110065934519000, notificata il 14.02.12, e relativa a diritti riferiti dovuti alla Camera di
ME di AG, per complessivi € 177,61) - non impugnata dal dinanzi al giudice di Pt_1 pace – si riferisce a un credito di per sé del tutto inidoneo a consentire l'iscrizione di una ipoteca esattoriale.
Ciò in quanto, in base all'art. 77, co. 2 del D.P.R. 602/73 l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale è possibile solo a fronte di un debito complessivo pari ad almeno € 20.000,00, di talché, detratti i debiti prescritti (pari a circa trentamila euro), il residuo debito di € 177,61 non avrebbe consentito l'iscrizione del gravame dedotto in questa causa.
3.5. In conclusione, in accoglimento dell'appello, si dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali: a) Cartella n. 02520120015179849000, notificata il 11.06.12,
e relativa a n. 6 sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla Controparte_3
(indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi €
26.177,12; b) Cartella n. 02520120017770913000, notificata il 12.07.12, e relativa a n. 1 sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla (indicata quale Ente Controparte_3
Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72.
Per l'effetto, deve accertarsi che l' non aveva diritto ad iscrivere Controparte_1 ipoteca legale sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3 e, pertanto, si dichiara l'illegittimità dell'ipoteca legale iscritta in data 13.02.19 (con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in
AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3.
4. Le spese processuali devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come Controparte_1 in dispositivo in base ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022 unicamente per il secondo grado), in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, con il riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la decisoria, atteso il basso livello di complessità della controversia e l'assenza di complesse questioni in fatto e in diritto. Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti i compensi relativi a tale fase. Le spese in questione devono essere liquidate in favore dell'Avv. Luca Sassu, che si dichiara antistatario.
Si ritiene, infine, di dover disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra l'appellante e la . Controparte_9
Ed infatti, nel caso di specie, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agente della riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non deve, correttamente, trovare applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (v. da ultimo Cass. civ., Sez.
6 - 2, ordinanza n. 7716 del 9.3.2022).
Nel caso concreto si è verificata la seconda delle ipotesi prese in considerazione dal citato orientamento, dal momento che la ha trasmesso i propri atti all'agente della riscossione, CP_3 così esaurendo la propria attività, mentre è quest'ultimo che si è in concreto occupato della notifica della cartella di pagamento: per tale ragione si giustifica la compensazione delle spese tra le suddette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali oggetto delle seguenti cartelle esattoriali: cartella n. 02520120015179849000, notificata il 11.06.12, e relativa a sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla CP_3
nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi € 26.177,12; cartella
[...]
n. 02520120017770913000, notificata il 12.07.12, e relativa a una sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla nonché alle correlative Controparte_3 maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72;
2) ordina la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in data 13.02.19 (con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 dalla parte appellante nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.600,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese sostenute per il primo grado, che si liquidano nell'importo totale di € 1.095,00, oltre accessori di legge ed esborsi documentati, da effettuarsi in favore dell'avv. Luca Sassu che si dichiara antistatario;
4) compensa le spese del presente giudizio e di quello di primo grado tra l'appellante e la e . Controparte_10 Controparte_4
Così deciso in AG, in data 14.10.2025.
Il giudice dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 6074 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2021
Promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in AG, nella via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio dell'avv. Luca Sassu (C.F.
) - Fax 070/4525806, e-mail - che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione in data 21.05.19, introduttivo del giudizio iscritto al RG n. 2204/19 dell'Ufficio del Giudice di Pace di AG;
Appellante
Contro
L' (P.I. , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per esso, dell'Avv. Lisetta Cubeddu, Responsabile CP_2
a ciò autorizzata in forza di procura speciale autenticata per atto Notaio
[...] Persona_1
- Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, con sede legale a Roma, nella Via
EP EZ n. 14, elettivamente domiciliata in AG, al n. 29 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi (C.F. , che la rappresenta e difende, in C.F._3 virtù di procura speciale alle liti che si deposita telematicamente unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec all'indirizzo e/o via fax al n. 070/6404701= Email_2
Appellato
(C.F. Controparte_3
), in persona del Prefetto in carica, e il (C.F. P.IVA_2 Controparte_4
), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura P.IVA_3 Distrettuale dello Stato di AG (c.f. , presso i cui uffici, in AG, via Dante n. 23 P.IVA_4
(fax 070 40476290; p.e.c. , sono legalmente domiciliati;
Email_3
Appellato
Oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione in data 21.05.19, regolarmente notificato alle controparti, Parte_1 citava in giudizio nanti l' Giudice di Pace di AG l' , CP_3 Controparte_1 il ed il , in persona del Ministro in carica, Controparte_5 Controparte_4 deducendo quanto segue:
- in data 08.04.19 riceveva dall' la comunicazione datata Pt_1 Controparte_1
18.02.19 con la quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione di ipoteca legale, in data 13.02.19
(con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi
n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3;
- l'ipoteca in questione veniva iscritta sino all'importo di € 61.802,68, a fronte di un asserito debito di € 30.901,34, portato da n. 3 cartelle esattoriali, e precisamente: a) Cartella n.
02520110065934519000, notificata il 14.02.12, e relativa a diritti riferiti dovuti alla Camera di
ME di AG (indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative sanzioni, interessi e spese, per complessivi € 177,61; b) Cartella n. 02520120015179849000, notificata il 11.06.12, e relativa a n. 6 sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla Controparte_3
(indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi €
26.177,12; c) Cartella n. 02520120017770913000, notificata il 12.07.12, e relativa a n. 1 sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla (indicata quale Ente Controparte_3
Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72;
- l'iscrizione, secondo il sarebbe illegittima poiché i crediti oggetto delle cartelle sub b) e c) Pt_1 dovrebbero ritenersi prescritti per superamento del termine quinquennale ex L. 689/81, decorrente dalla data di notifica delle due cartelle (rispettivamente 11.06.12 e 12.07.12).
1.2. L si era costituita con comparsa depositata il 08.08.19, Controparte_1 sostenendo che: 1) il termine di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle non sarebbe quinquennale, bensì decennale;
2) i crediti in questione non sarebbero estinti in quanto, successivamente alle notifiche delle due cartelle, la prescrizione sarebbe stata interrotta mediante la notifica di una intimazione di pagamento in data 10.05.16 e mediante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in data 18.05.18. L concludeva quindi per il rigetto delle CP_6 istanze dell'attore.
1.3. La ed il si costituivano con comparsa depositata il 27.08.19, CP_3 Controparte_4 facendo sostanzialmente proprie le argomentazioni dell' e chiedendo: i) in via pregiudiziale, CP_6 che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
ii) sempre in via pregiudiziale,
l'accertamento della tardività dell'opposizione con riferimento alle censure attinenti il merito della pretesa;
iii) nel merito, il rigetto delle pretese dell'attore.
1.4. Con sentenza n. 179/2021, pronunciata in data 25 febbraio 2021, e depositata in data 26 febbraio
2021, il Giudice di Pace di AG ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di iscrizione di ipoteca n. 02520181460000160008 – fascicolo n. 2018/1697, compensando interamente le spese tra le parti.
2. Il presente giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato alle controparti in data 14 settembre 2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 179/2021, con la quale il Giudice di Pace di AG ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento di iscrizione di ipoteca sopra menzionato, notificatagli da in data 8 aprile 2019. Controparte_1
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:
- l'omessa e/o erronea valutazione del Giudice di primo grado, per non aver dichiarato inesistente o insanabilmente nulla la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520169000330402000, con cui affermava di aver interrotto la prescrizione, dal momento che la raccomandata con la quale CP_6 egli, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sarebbe stato informato del deposito dell'atto nella casa comunale, era stata spedita tramite poste private e, pertanto, avrebbe errato nell'aver omesso di dichiarare prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 02520120015179849000 e n. 02520120017770913000 per mancanza, nei 5 anni successivi la loro notifica, di atti interruttivi della prescrizione e, di conseguenza
- essendo il credito residuo di gran lunga inferiore ad € 20.000 - per non aver dichiarato illegittimo il provvedimento di iscrizione di ipoteca opposto;
- l'omessa statuizione sul termine di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali, in particolare sull'applicabilità della norma di cui all'art. 2953 c.c. ai crediti ricompresi nelle cartelle esattoriali definitive;
- la nullità e/o inesistenza dell'atto di intimazione, in ragione del fatto che, trattandosi di un atto giudiziario, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato col servizio di;
CP_7
- la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520169000330402000, stante il mancato deposito della copia dell'avviso ex art. 140 c.p.c. che sarebbe stato spedito al con la Pt_1 precisazione di aver contestato tempestivamente (in sede di prima udienza in primo grado, a fronte delle difese dell' ) che lo stesso sia mai stato spedito e/o ricevuto e che avesse Controparte_1 contenuto prescritto dalla normativa di riferimento.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della Sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dall'appellante in primo grado e quindi: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali: a) Cartella n. 02520120015179849000, asseritamente notificata il 11.06.12, e relativa a n. 6 sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla (indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative Controparte_3 maggiorazione e spese, per complessivi € 26.177,12; b) Cartella n. 02520120017770913000, asseritamente notificata il 12.07.12, e relativa a n. 1 sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla (indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative Controparte_3 maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72; 2) comunque, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme portate dalle suddette cartelle;
3) per l'effetto, accertare che l' Controparte_1
non aveva (e non ha) diritto ad iscrivere ipoteca legale sulla quota di ½ della piena
[...] proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3 e, pertanto accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o comunque l'annullabilità dell'ipoteca legale iscritta in data 13.02.19 (con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3; 4) ordinare la cancellazione della suddetta ipoteca legale, con spese a carico dei convenuti;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
2.2. La ed il si sono costituiti in appello con comparsa Controparte_3 Controparte_4 depositata il 20.12.2021, deducendo l'irrilevanza dell'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado nell'individuare la notifica contestata, in quanto le stesse considerazioni svolte dal giudice per l'una potevano essere validamente estese all'altra.
Inoltre, hanno escluso la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, poiché dal 2011 deve applicarsi la regola per cui la notifica di un provvedimento avente natura di atto amministrativo è legittima anche se eseguita a mezzo servizio di posta privata, con l'ulteriore precisazione che la riserva di era relativa soltanto alla notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del CP_7 codice della strada e non anche alla notifica di un atto avente natura di atto amministrativo.
Gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“L'Ecc.mo Tribunale adito voglia: respingere l'appello di controparte, per infondatezza delle avverse censure e comunque inammissibilità delle domande proposte, con vittoria di spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse censure, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e della per le ragioni esposte Controparte_4 Controparte_3 in narrativa, mandando conseguentemente assolte le suddette Amministrazioni dalla condanna al pagamento delle spese.”.
2.3. L , con comparsa di costituzione depositata in data 31.12.2021, Controparte_1 si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi d'appello della controparte.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto:
- l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal Signor poiché Parte_1 notificato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata;
- l'irrilevanza dell'errore commesso dal Giudice di Primo grado, poiché quest'ultimo, evidenziando l'infondatezza delle contestazioni del in relazione alla notifica della cartella n. Pt_1
02520120015179849000, sarebbe incorso in un mero errore materiale, essendo evidente che lo stesso intendeva riferirsi alla successiva intimazione di pagamento n. 025201620169000330402000;
- l'inconsistenza della censura relativa all'omessa pronuncia del Giudicante sul termine di prescrizione applicabile ai crediti inclusi nelle cartelle contestate, atteso che, siccome le cartelle n.
02520120015179849000 e n. 02520120017770913000 erano state regolarmente notificate al Pt_1 rispettivamente in data 11 giugno 2012 e 12 luglio 2012 e, successivamente, nel maggio del 2016
(ovverosia prima dell'inutile decorso del termine decennale di prescrizione) gli era stata notifica la suddetta intimazione di pagamento, risultava superfluo accertare se ai crediti azionati con le suddette cartelle si applicasse il termine di prescrizione ordinario decennale ovvero quello breve quinquennale:
- la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento per mezzo delle poste private, in quanto tale atto – al pari degli altri atti presupposti formati dall'ente della riscossione - avendo natura amministrativa, non soggiacerebbe al limite previsto dall'art. 4, sicché la sua notifica può essere validamente effettuata dall'ente della riscossione anche avvalendosi di servizi di poste private, il cui referto di notifica assume quindi valore fidefacente;
- la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 025201620169000330402000 in relazione al disposto dell'art. 140 c.p.c., poiché il messo notificatore ha attestato nella relata di aver informato il contribuente dell'avvenuta affissione e del deposito dell'atto nella casa comunale inviandogli, come previsto dalla legge, l'avviso di deposito tramite raccomandata a.r.
L ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“D'ora conclude, affinché l'Ecc.mo Tribunale di AG, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: I – IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile
l'appello perché proposto quando la sentenza gravata era già passata in giudicato e, per l'effetto, rigettarlo. II – NEL MERITO Alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, dichiarare infondati ed insuscettibili di accoglimento tutti i motivi di gravame fatti valere dall'appellante e, per l'effetto, rigettare l'appello dal medesimo proposto, confermando integralmente la sentenza n. 179/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di AG in data 25 febbraio 2021. III - IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari del giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.4. A seguito di plurimi rinvii, durante l'udienza del 08.04.2025 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, ed il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e deve trovare accoglimento.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l' ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per carenza di tempestività, in ragione del fatto che l'atto introduttivo del presente giudizio risulterebbe notificato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pronunciata in data 25 febbraio 2021 e depositata in data 26 febbraio 2021, mentre l'appello risulta notificato in data 14 settembre 2021).
A fondamento della propria eccezione l'appellata, dopo aver premesso che il regime di impugnazione di una sentenza deve essere determinato dalla qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice, ha sottolineato che il Giudice di Pace ha qualificato la domanda proposta da Parte_1 come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivo ex art 615 e 617 c.p.c., a cui non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
L'eccezione è infondata e deve essere respinta, essendo il frutto un'errata qualificazione della domanda dell'attore.
Ed invero, è principio ormai consolidato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, effettuata dall'agente della riscossione, previsto ai sensi degli artt. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e 19 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito e non un'opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. (v. Cass. 11.07.24, n. 19127; Cass. 14.03.24, n.
6844; Cass. 23.02.21, n. 4871; Cass. 20.06.19, n. 16560; Cass. 19.04.21, n. 10272). Tale qualificazione discende dalla natura dell'azione, che può riguardare sia l'accertamento nel merito della pretesa creditoria, sia l'esistenza del diritto dell'agente di procedere all'iscrizione, sia la contestazione sotto il profilo della regolarità formale dell'atto. Conseguentemente, il relativo giudizio è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742/1969, non rientrando tra le materie escluse dalla sospensione feriale (tra cui i procedimenti di esecuzione forzata). Alla luce di quanto sopra, è pacifico che l'appello proposto da sia stato notificato alle Pt_1 controparti entro il termine di sei mesi previsto dalla legge (scadente il 25.09.2021), dovendo computarsi il periodo di sospensione feriale.
3.2. In via pregiudiziale, l'appellante ha eccepito la tardività della domanda riconvenzionale proposta dall' , avente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle Controparte_1 spese processuali - compensate tra le parti dal Giudice di primo grado -, in quanto formulata con comparsa di costituzione depositata tardivamente (in data 31.12.2021 rispetto ad un'udienza indicata in citazione per la data del 14.01.2021) e pur senza proporre formale appello incidentale.
Tale eccezione è fondata.
Come infatti previsto dall'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti. Nel caso di specie, anche volendo qualificare la domanda dell'appellata come appello incidentale, deve ritenersi che la stessa avrebbe dovuto proporlo con comparsa depositata entro e non oltre il 24.12.2021. Essendosi l' costituita Controparte_1 in data successiva, in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 343, co. 2 c.p.c., si ritiene che essa sia incorsa inevitabilmente nella decadenza dal diritto di proporre un appello incidentale.
3.3. Sempre in punto di questioni di rito, la e il hanno Controparte_3 Controparte_4 eccepito la loro carenza di legittimazione passiva sin dal giudizio di primo grado.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che il credito vantato dall' si riferisce a Controparte_1 cartelle di pagamento riguardanti sanzioni amministrative irrogate dalla nei cui Controparte_3 rapporti è succeduta l'altra parte appellata. Le somme derivanti dagli illeciti amministrativi sono state quindi iscritte a ruolo da parte dell' . Controparte_1
Parte appellante, oltre ad aver dedotto vizi relativi alla notifica dell'intimazione di pagamento, ha eccepito la prescrizione del credito erariale avanzando un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito. Per tale ragione, considerato il rimedio processuale esperito e attesa la natura del credito oggetto di causa, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore che all'agente della riscossione.
3.4 Venendo al merito dell'impugnazione, quale primo motivo d'appello, ha Parte_1 contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice avrebbe travisato quale fosse la notifica della quale l'attore eccepiva la nullità e/o inesistenza e la cui mancanza determinava - a suo giudizio - prescrizione del credito per cui è causa. Con secondo motivo, ha dedotto l'omessa statuizione del Giudice in ordine al termine di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali e, in particolare, in merito all'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 2953 c.c. a quelli ricompresi nelle cartelle esattoriali definitive. Inoltre, quale ultima doglianza, ribadendo le medesime contestazioni sollevate in primo grado, ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di intimazione sotto il profilo del soggetto notificatore, per violazione della norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 261/1999, in quanto effettuata mediante servizio di posta privata. In aggiunta, ha dedotto l'invalidità della medesima notifica in ragione del mancato perfezionamento del procedimento ex art. 140 cpc.
Sebbene l'appellante abbia articolato l'appello secondo diversi motivi di impugnazione, si ritiene che le censure possano essere oggetto di trattazione unitaria, dal momento che coinvolgono il profilo della validità della notifica dell'intimazione di pagamento e delle conseguenti ricadute in termini di prescrizione della pretesa tributaria.
Innanzitutto, occorre osservare che l'equivoco in cui è incorso il Giudice di Primo Grado costituisce circostanza pacifica tra le parti. È infatti evidente che nella pronuncia appellata il Giudice di Pace, nella parte in cui ha esposto i motivi per i quali, a suo giudizio, sarebbero infondate le eccezioni sollevate dall'attore in relazione alla validità della notifica degli atti dell'ente impositore, si è riferito espressamente alla cartella esattoriale n. 02520120015179849000. È altrettanto vero che l'attore nel ricorso introduttivo ha eccepito la nullità e/o inesistenza non già della cartella in questione, bensì dell'intimazione di pagamento n. 02520169000330402000, come detto effettuata nel maggio del
2016 a mezzo di servizio di poste private.
Ciò nondimeno, appare condivisibile l'argomentazione delle parti appellate secondo cui la svista del
Giudice di Pace si è tradotta un mero refuso, dal momento che le considerazioni svolte formalmente in relazione alla notifica della cartella di pagamento appaiono in realtà riferite - o comunque estendibili - all'intimazione di pagamento. Tanto è vero che il Giudice di primo grado, sebbene abbia fatto esplicito riferimento alla cartella n. 02520120015179849000 (che risulta essere stata regolarmente notificata al , si è espressamente pronunciato sulla questione relativa alla validità Pt_1 della notifica degli atti inviati da tramite poste private (modalità con cui è stata notificata CP_6
l'intimazione di pagamento n. 025201620169000330402000), il che fa presumere l'intenzione di riferirsi proprio all'intimazione contestata.
Tanto premesso, occorre a questo punto prendere posizione in merito alla validità della notifica di un atto d'intimazione da parte di operatori privati.
Sul punto, è opportuno precisare che ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 261/1999, vigente ratione temporis,
l'affidamento in via esclusiva al servizio universale (ossia dell'attività di notifica Controparte_8 concerneva unicamente i “servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni” e i “servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
La riserva in favore di , invece, non operava in relazione agli atti aventi natura CP_7 amministrativa, i quali potevano essere regolarmente notificati anche avvalendosi di servizi di poste private.
Parte appellante, sia nel ricorso sia in questa sede, ha sostenuto che l'intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. 602/73 sarebbe qualificabile come un atto giudiziario e, pertanto, troverebbe applicazione la disposizione che impone di avvalersi del servizio universale di (art. 4, CP_7 comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 261/99).
Il Tribunale ritiene che non sia condivisibile la tesi dell'appellante, in quanto l'intimazione di pagamento, al pari degli atti presupposti, ha la natura di atto amministrativo, con le conseguenti ripercussioni in punto di procedimento notificatorio.
Nello specifico, l'intimazione di pagamento è contemplata dall'art. 50 del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. Sul punto, si aggiunge che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs.
n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, la norma di cui all'art. 4 del d.lgs. 261/1999 deve essere intesa quale disposizione eccezionale riferita alle sole notificazioni di atti giudiziari e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi (tale principio di diritto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 8416/2019;
v., conforme Cass. 25521 del 2020).
Per tali ragioni, si ritiene corretta, sia pur limitatamente a questo profilo, la lettura del Giudice di
Primo grado, giacché sia le notificazioni delle cartelle e sia delle intimazioni di pagamento, in quanto atti aventi natura amministrativa, non soggiacevano al limite previsto dall'art. 4 e potevano, quindi, essere effettuate anche avvalendosi di servizi di poste private.
Ciò nondimeno, la notifica dell'intimazione di pagamento - legittimamente contestata dall'attore in sede di opposizione all'iscrizione di ipoteca legale, ben potendo il contribuente far valere il vizio della nullità dell'atto presupposto nell'ambito del procedimento di formazione della pretesa tributaria
- sia irrimediabilmente viziata sotto altro e differente profilo.
Sul punto occorre rammentare che l'appellante, tanto in primo grado quanto con i motivi di impugnazione, ha eccepito la nullità e/o della notifica dell'atto di intimazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ritenendo che “l'avviso (non sia) sia mai stato spedito e/o ricevuto e che la comunicazione, come detto mai ricevuta dal e non prodotta in giudizio (neppure in copia), Pt_1 presentasse il contenuto prescritto dalla norma”. L'appellante ha poi eccepito di non aver mai ricevuto tale notifica e di essere venuto a conoscenza della medesima solo nel corso del procedimento di primo grado, a séguito del deposito in giudizio della copia del documento.
Orbene, deve darsi atto che, in materia di notificazione degli atti indirizzati al contribuente, l'art. 60
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 137 e ss., salve le modifiche previste dal medesimo articolo. Conseguentemente, allorquando non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del contribuente, la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di controversia è stata pacificamente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., circostanza agevolmente desumibile dalla lettura dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa Comunale (doc. 5 fascicolo di parte appellata di primo grado), con il quale venivano espressamente richiamate le disposizioni sopra menzionate.
La norma in questione, come testualmente previsto, disciplina il caso di “irreperibilità c.d. relativa” del destinatario e richiede una serie di adempimenti, e segnatamente: il deposito dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione o nell'ufficio o azienda del destinatario;
la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento contenente l'avviso di deposito ed affissione.
Come ha chiarito la Suprema Corte a più riprese, ai fini del perfezionamento della notifica, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 31724/2019; n.
11057/2018; n. 9782/2018; n. 25079/2014). Sul punto, in sede di legittimità si è avuto modo di precisare che “la notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento (o dell'intimazione di pagamento) si articola nei seguenti passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito. Il perfezionamento della procedura coincide non con l'invio della raccomandata informativa, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata. L'omissione di uno di questi adempimenti rende la notifica nulla, ma non inesistente” (Cassazione civile, sez. Tributaria, n. 22579 del 09.08.24).
Inoltre, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., è distinto il momento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e, il secondo, con quello in cui si realizza la conoscibilità dell'atto (Cass. n. 7324/2012). Calando le coordinate normative e i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in violazione della procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
Come infatti risulta dalla relata di notifica datata 10.05.2016 (ossia in data coincidente a quella dell'avviso di deposito) il messo notificatore, verificata l'assenza del destinatario presso la sua residenza nonché la mancanza di persone legittimate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ha dato atto di aver provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, dando notizia di ciò con l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione. È pur vero che nel medesimo documento è contenuta l'indicazione (inclusa tra le parti prestampate, quindi non compilata a mano dal notificatore) con cui il messo notificatore ha dato atto di aver avvisato il destinatario del deposito e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò nondimeno, ai fini dell'informazione del procedimento nei confronti del destinatario,
l'amministrazione avrebbe dovuto depositare in giudizio il documento attestante il terzo adempimento, consistente nell'avvisare il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, la quale, tuttavia, non è stata prodotta.
Sul punto, non è condivisibile l'argomentazione sostenuta dalle parti appellate, secondo le quali la notifica si sarebbe perfezionata mediante la compiuta giacenza dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale e la notifica del relativo avviso, con attestazione dell'avvenuto invio della raccomandata da parte del messo notificatore.
Sul punto, si ritengono non sufficienti a dimostrare l'avvenuta comunicazione informativa i documenti prodotti dall' , in particolare quello contenuto nelle Controparte_1 ultime due pagine del doc. 5 del fasc. di parte convenuta di primo grado, che non contiene l'avviso di ricevimento ma soltanto una busta chiusa con la dicitura “compiuta giacenza”, peraltro priva di alcun riferimento della data in cui l'atto sarebbe stato restituito al mittente. Inoltre, la circostanza che nella medesima busta sia contenuta l'indicazione “raccomandata classica - Nexive” (ossia dell'operatore privato notificatore, con annotazione a mano della data 10.05.2016, anch'essa coincidente a quella della suddetta notifica) consente - a ben vedere - di smentire la tesi dell'avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, sostenuta dalle appellate, alla luce della diversa natura degli strumenti in esame: ed infatti, la raccomandata semplice certifica unicamente l'invio della comunicazione, ma non fornisce la prova della ricezione da parte del destinatario;
viceversa, la raccomandata con avviso di ricevimento dà la dimostrazione sia dell'invio che della ricezione (o quantomeno del perfezionamento della notifica), tramite la restituzione al mittente di una cartolina firmata dal destinatario. La necessità di tale ulteriore atto non costituisce un mero formalismo richiesto dalla legge, dal momento che soltanto il C.A.D. dimostra che la raccomandata sia giunta effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario. Tanto è vero che la notifica dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio da parte del soggetto notificatore, bensì decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza
(Cass., 27666 del 2019).
Tale carenza probatoria in relazione alle formalità necessarie per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. comporta inevitabilmente la nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
603/72 del maggio 2016.
**** Accertata una simile patologia dell'atto di intimazione, occorre analizzare le ricadute in termini di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali n. 02520120015179849000 e n.
02520120017770913000, oggetto di contestazione da parte del Pt_1
Le suddette cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente il 11.06.2012 ed il 12.07.2012, sicché da tali momenti è iniziato a decorre il rispettivo termine di prescrizione quinquennale, essendo i crediti derivanti da sanzioni amministrative ex artt. 8 bis, co. 6 L. 386/90 e 28 L. 689/1981. A tal proposito, è sufficiente rammentare che per consolidata giurisprudenza la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.
Ne consegue che, nel caso in esame, i termini prescrizionali erano scaduti rispettivamente in data
11.06.17 e 12.07.17, in assenza di validi atti interruttivi. Sul punto si palesa del tutto tardiva la successiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, effettuata in data
18.05.18, poiché giunta in un momento in cui la prescrizione era già maturata.
La prescrizione dei crediti contenuti nelle due cartelle esattoriali n. 02520120015179849000 e n.
02520120017770913000 comporta anche l'illegittimità dell'ipoteca iscritta a garanzia di tali crediti in data 13.02.19.
Infatti, la terza cartella di pagamento in forza della quale l'ipoteca in esame è stata iscritta (Cartella
n. 02520110065934519000, notificata il 14.02.12, e relativa a diritti riferiti dovuti alla Camera di
ME di AG, per complessivi € 177,61) - non impugnata dal dinanzi al giudice di Pt_1 pace – si riferisce a un credito di per sé del tutto inidoneo a consentire l'iscrizione di una ipoteca esattoriale.
Ciò in quanto, in base all'art. 77, co. 2 del D.P.R. 602/73 l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale è possibile solo a fronte di un debito complessivo pari ad almeno € 20.000,00, di talché, detratti i debiti prescritti (pari a circa trentamila euro), il residuo debito di € 177,61 non avrebbe consentito l'iscrizione del gravame dedotto in questa causa.
3.5. In conclusione, in accoglimento dell'appello, si dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali: a) Cartella n. 02520120015179849000, notificata il 11.06.12,
e relativa a n. 6 sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla Controparte_3
(indicata quale Ente Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi €
26.177,12; b) Cartella n. 02520120017770913000, notificata il 12.07.12, e relativa a n. 1 sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla (indicata quale Ente Controparte_3
Creditore), nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72.
Per l'effetto, deve accertarsi che l' non aveva diritto ad iscrivere Controparte_1 ipoteca legale sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3 e, pertanto, si dichiara l'illegittimità dell'ipoteca legale iscritta in data 13.02.19 (con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in
AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3.
4. Le spese processuali devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come Controparte_1 in dispositivo in base ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022 unicamente per il secondo grado), in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, con il riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la decisoria, atteso il basso livello di complessità della controversia e l'assenza di complesse questioni in fatto e in diritto. Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti i compensi relativi a tale fase. Le spese in questione devono essere liquidate in favore dell'Avv. Luca Sassu, che si dichiara antistatario.
Si ritiene, infine, di dover disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra l'appellante e la . Controparte_9
Ed infatti, nel caso di specie, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agente della riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non deve, correttamente, trovare applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (v. da ultimo Cass. civ., Sez.
6 - 2, ordinanza n. 7716 del 9.3.2022).
Nel caso concreto si è verificata la seconda delle ipotesi prese in considerazione dal citato orientamento, dal momento che la ha trasmesso i propri atti all'agente della riscossione, CP_3 così esaurendo la propria attività, mentre è quest'ultimo che si è in concreto occupato della notifica della cartella di pagamento: per tale ragione si giustifica la compensazione delle spese tra le suddette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali oggetto delle seguenti cartelle esattoriali: cartella n. 02520120015179849000, notificata il 11.06.12, e relativa a sanzioni amministrative ex L. 386/90 (assegni) comminate dalla CP_3
nonché alle correlative maggiorazione e spese, per complessivi € 26.177,12; cartella
[...]
n. 02520120017770913000, notificata il 12.07.12, e relativa a una sanzione amministrativa ex L. 386/90 (assegni) comminata dalla nonché alle correlative Controparte_3 maggiorazione e spese, per complessivi € 3.893,72;
2) ordina la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in data 13.02.19 (con nota n. 4355/574), sulla quota di ½ della piena proprietà del cespite sito in AG, via Garibaldi n. 48, distinto al F. 15, mapp. 2370, sub. 3;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 dalla parte appellante nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.600,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese sostenute per il primo grado, che si liquidano nell'importo totale di € 1.095,00, oltre accessori di legge ed esborsi documentati, da effettuarsi in favore dell'avv. Luca Sassu che si dichiara antistatario;
4) compensa le spese del presente giudizio e di quello di primo grado tra l'appellante e la e . Controparte_10 Controparte_4
Così deciso in AG, in data 14.10.2025.
Il giudice dott. Luca Angioi