Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 86/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. cronol. 9/2025 emessa in data 18.01.2025, depositata e comunicata alle parti in data 20.01.2025, nel procedimento di opposizione a ordinanza ex art. 1, commi 51 ss., l. 92/2012, n. 242/2023 R.G.; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19/06/2025; promossa da: (P.IVA e Cod.Fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, presso lo studio degli Avv.ti Avv. Gian Carlo Sutich e Sabrina Grivet Fetà, che la pag. 1 di 24
RECLAMANTE; contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Paolo Campanati e Alessia Carnevali, domiciliato presso i loro indirizzi telematici;
RECLAMATO; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria del presente procedimento: “(…) Con ricorso ex art. 1 co.47 ss. L. 92/2012, ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
… per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte. CP_2
Il ricorrente impugna il licenziamento intimatogli con lettera del 24/2/2022 e, in via principale, chiede la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento di indennità risarcitoria. Il ricorrente ritiene illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo- ritenuto ontologicamente disciplinare e ritorsivo- dal momento che il lavoratore è stato licenziato perché imputato in processo penale. L'unico motivo che ha condotto la Società ad intimare il provvedimento espulsivo al ricorrente è quello della pendenza del procedimento penale n. 2013/2018 innanzi al Tribunale di Cosenza in cui è imputato per il reato di tentata truffa Controparte_1 aggravata ai danni dell' , insieme alla Controparte_3
e a tutti i dirigenti che si sono interfacciati nella gestione Parte_1 dell'appalto; la pendenza del procedimento penale non permetterebbe secondo la pag. 2 di 24 prospettazione datoriale l'adibizione “ad alcuna attività che preveda qualsivoglia tipo di rapporto, contratto o collegamento con la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici Economici “ostandovi “ principi di legge e regolamento interno derivanti dalla conformità alla L. 231/2001”. Secondo il ricorrente il motivo di licenziamento viola il principio di innocenza sancito dall'art. 27 della Costituzione e si configura come ritorsivo, considerato che l'azienda stessa ha rinunciato ad aprire nei confronti del ricorrente, nei termini di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, il procedimento disciplinare per quei fatti. Viene inoltre contestato che il lavoratore non potesse essere ricollocato in un'altra posizione all'interno della Cooperativa. Si è costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso esponendo Parte_1 che la società ha deliberato tutte le misure considerate conformi al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in vigore presso la Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, per una corretta azione preventiva di mitigazione del rischio e anche a tutela degli stessi dipendenti. Sono state revocate le procure e sub deleghe conferite a è stata adottata la sospensione cautelare dal servizio, con CP_1 conservazione della retribuzione;
è stato deciso che il ricollocamento in servizio dovesse avvenire “in attività lavorative in ambiti diversi dagli attuali e che nulla abbiano a che fare con l' e con qualsivoglia altra Controparte_3
Pubblica Amministrazione o ente pubblico economico”. È risultato impossibile ricollocare il lavoratore, posto che presso non risultavano disponibili Parte_1 posizioni (docc. nn°11- 24) che escludessero qualunque contatto del dipendente con Enti Pubblici, primo fra tutti l'Ospedale di Cosenza, fossero vacanti e libere nell'organizzazione aziendale, fossero conformi al livello di inquadramento e al profilo professionale del lavoratore che rivestiva la qualifica di Quadro. La resistente deduce quindi che, quale dovuta e non evitabile conseguenza, a è stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, CP_1 stante la sua incollocabilità all'interno dell'organizzazione aziendale (docc. pag. 3 di 24 nn°25 e 27). (…)”. Nel giudizio così instaurato, non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, in data 01.02.2023, il Giudice della fase sommaria pronunciava ordinanza n. cronol. 326/2023, comunicata alle parti in data 02.02.2023, accogliendo il ricorso e così decidendo: «(…) 1) Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con lettera del 24/2/2022 e ordina la Parte_1 Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto d lavoro. 2) Condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore alle 12 mensilità), dedotto l'aliunde perceptum risultante dall'estratto contributo del periodo successivo al licenziamento nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali dalla condanna al saldo. 3) Condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di causa che liquida in euro 259,00 per spese euro 3.000,00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.» Il Giudice della fase sommaria, in estrema sintesi, riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione, ha ritenuto meramente apparente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dell'impugnato licenziamento, considerando lo stesso ontologicamente disciplinare e, quindi, ne ha ritenuto l'illegittimità in quanto disposto in palese violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art 27 Cost. ed in totale pretermissione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 St. Lav. Con ricorso ex art. 1, co. 51, L. n. 92/2012 , ha Parte_2 proposto opposizione contro l'ordinanza del 1/2/2023, censurandola sulla scorta della prospettazioni già svolte nella fase sommaria del giudizio. in via Parte_1 principale, ha insistito per l' affermazione della legittimità del recesso datoriale e per il rigetto dell'impugnativa del licenziamento;
in via subordinata è stata chiesta pag. 4 di 24 la tutela dell'art. 18, co.5 e 7 L. 300/1970. Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 la conferma dell'ordinanza opposta e anche di accertare e dichiarare la natura ritorsiva, la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento con conseguente reintegrazione del lavoratore e pagamento dell'indennità risarcitoria. Nel corso della fase di opposizione del giudizio, veniva svolta un'istruttoria testimoniale e in particolare:
− all'udienza del 12.10.2023 venivano sentiti il teste indotto da parte ricorrente
, Responsabile relazioni sindacali presso Testimone_1 Parte_3
e ex dipendente di con mansioni di Parte_1 Testimone_2 Parte_1 responsabile territoriale;
Pt_3
− all'udienza del 07.03.2024 venivano sentiti i testi indotti da parte ricorrente ex dipendente di che, al tempo dei fatti di causa, Tes_3 Parte_1 ricopriva il ruolo e la funzione di Direttore del personale, e ex Testimone_4 dipendente di con mansioni, al tempo dei fatti di causa, di impiegata Parte_1 addetta alle risorse umane, e i testi citati da parte resistente Testimone_5 responsabile ufficio clienti di e ex dipendente di Parte_1 Tes_6 con mansioni di capocantiere/vicecapocantiere. Parte_1
Esaurita l'istruttoria testimoniale, il Giudice dell'opposizione, ritenuta la causa matura per la decisione e fissata udienza di discussione, pronunciava in data 08.01.2025 il seguente dispositivo (cui faceva seguito, in data 20.01.2025, il deposito della sentenza n. cronol. 9/2025 completa di motivazione): «(…) Nella causa n. 242 /2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate: 1) Rigetta il ricorso proposto da e, confermando le statuizioni dell'ordinanza Parte_4 del 1/2/2023: 2) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da CP_4
a con lettera del 24/2/2022 e ordina la
[...] Controparte_1 reintegrazione il ricorrente nel posto d lavoro;
3) condanna la ricorrente a corrispondere al resistente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima pag. 5 di 24 retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore alle 12 mensilità), dedotto l'aliunde perceptum risultante dall'estratto contributo del periodo successivo al licenziamento nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali dalla condanna al saldo. 4) Condanna
a restituire a quale conseguenza Controparte_1 Parte_4 della reintegrazione, il netto della somma corrisposta a titolo di TFR e di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 5) Condanna la ricorrente a rimborsare a le spese di causa che liquida in Controparte_1 euro 8.000,00 per compensi legali oltre spese generali 15% iva e cpa come per legge.» Il Giudice dell'opposizione, in estrema sintesi, ribadendo quanto già osservato a conclusione della fase sommaria del procedimento, ha rilevato l'illegittimità del licenziamento per cui è causa sotto molteplici profili, evidenziando, in particolare, come il recesso intimato da rappresenti in realtà una "scorciatoia" per Parte_1 ottenere l'estromissione del lavoratore in assenza di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente e senza contestare alcun illecito disciplinare. Il Giudice dell'opposizione ha comunque escluso la natura ritorsiva del licenziamento impugnato, osservando al riguardo che: “(…) ha Parte_1 ritenuto necessario licenziare il dipendente per prevenire una sua futura responsabilità amministrativa in caso di commissione di illeciti da parte dello stesso. Se tale esigenza non può costituire un giustificato motivo oggettivo di licenziamento , tuttavia deve escludersi, sulla base degli elementi disponibili, che la scelta sia stata adottata per ritorsione nel confronti di Scorcelletti. (…)”. Il Tribunale di Reggio Emilia, infine, a parziale rettifica del dispositivo dell'ordinanza opposta, ha condannato a restituire a Controparte_1
quale conseguenza della reintegrazione, il netto della Parte_4 somma corrisposta a titolo di TFR e di indennità sostitutiva del preavviso oltre pag. 6 di 24 interessi legali dal dovuto al saldo, rimarcando al riguardo che il lavoratore “non ha mai contestato tale richiesta neppure nella precedente fase”. Con ricorso depositato telematicamente in data 17/02/2025, Parte_4 ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58, l. 92/2012 nei confronti della
[...] predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace ovvero riformare la sentenza reclamata (Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. cronol. 9/2025 resa in data 18.01.2025, comunicata alle parti in data 20.01.2025, R.G. 242/2023) pronunciando, altresì, il rigetto del ricorso originariamente depositato dal sig. in Controparte_1 quanto inammissibile, inaccoglibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto in tutte le domande ivi contenute. Voglia altresì, per l'effetto, ordinare al sig. la restituzione in favore di di tutte le Controparte_1 Parte_1 somme da lui stesso ricevute in esecuzione della sentenza reclamata (Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. cronol. 9/2025 resa in data 18.01.2025, comunicata alle parti in data 20.01.2025, R.G. 242/2023), maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse accertare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, Voglia, in riforma/modifica della sentenza reclamata (Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. cronol. 9/2025 resa in data 18.01.2025, comunicata alle parti in data 20.01.2025, R.G. 242/2023), ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 7, l. 300/1970, dichiarare in ogni caso risolto il rapporto di lavoro fin dal 26.02.2022, con obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la sola indennità risarcitoria determinata nella misura del minimo di 12 mensilità ed in ogni caso non superiore alla misura massima di 24 mensilità. IN OGNI CASO con vittoria di spese di giustizia relative al presente grado di appello e al primo grado di giudizio (fase sommaria e fase di opposizione), con pag. 7 di 24 riforma della sentenza reclamata (Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. cronol. 9/2025 resa in data 18.01.2025, comunicata alle parti in data 20.01.2025, R.G. 242/2023) e dell'ordinanza opposta (Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. cronol. 326/2023 resa in data 01.02.2023, comunicata alle parti in data 02.02.2023, R.G. 547/2022) in punto alla condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di controparte. (…)”. Nella spiegata impugnazione, ha censurato la sentenza Parte_4 gravata sulla scorta di due distinti e gradati motivi di reclamo, rubricati rispettivamente: “PRIMO MOTIVO DI RECLAMO: travisamento dei fatti esposti e dei principi di diritto invocati nella sentenza”; “SECONDO MOTIVO DI RECLAMO (IN VIA SUBORDINATA): erronea applicazione del regime sanzionatorio reintegratorio di cui all'art. 18, commi 4 e 7, in luogo di quello indennitario di cui all'art. 18, commi 5 e 7, l. 300/1970”. Con gli spiegati motivi di reclamo, ha veicolato in questa Parte_4 sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni in fatto ed in diritto già svolte nel corso del giudizio di opposizione. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente Controparte_1 contestato la fondatezza degli avversi motivi di reclamo, ribadendo, al riguardo, la sua eccezione di ritorsività dell'impugnato licenziamento ed ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) IN VIA PRINCIPALE • Rigettare integralmente il reclamo e tutte le domande proposte da confermando la Parte_1 sentenza impugnata;
IN VIA ISTRUTTORIA • Disporre l'acquisizione dei fascicoli di primo grado;
IN OGNI CASO • Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio fra le parti, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nelle precedenti fasi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha pag. 8 di 24 escluso la natura ritorsiva del licenziamento intimato nei confronti del sig. dall'odierna società reclamante, trattandosi di un autonomo Controparte_1 capo della decisione di prime cure che non è stato oggetto di impugnazione (si vedano sul punto, le conclusioni rassegnate dal lavoratore reclamato in questa sede). Le considerazioni svolte al riguardo dal lavoratore reclamato nella propria memoria di costituzione, quindi, svincolate da una specifica richiesta di modifica della pronuncia gravata sul punto, appaiono pertanto inammissibili. Quanto alla residua materia del contendere, procedendo nell'esame del primo motivo di reclamo si osserva che il licenziamento intimato nei confronti dell'odierno reclamato è stato motivato dalla società datrice di lavoro (cfr. la relativa lettera) facendo chiaro ed esclusivo riferimento al procedimento penale in cui il lavoratore è stato coinvolto, in particolare alla misura cautelare applicata e poi revocata dal GIP e al rinvio a giudizio per reati commessi in danno di una pubblica amministrazione (truffa nei confronti dell'Azienda Ospaliera di Cosenza). La società reclamante, richiamando il proprio Modello di Organizzazione e Controllo ed il D. Lgs. n. 231/2001 deduce che la ragione posta a fondamento del recesso integri gli estremi di un giustificato motivo oggettivo connesso alla persona del lavoratore. Tale assunto, ad avviso di questa Corte, non può essere condiviso alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia ed in applicazione dei principi dalla stessa estrinsecabili. Secondo la Suprema Corte, infatti: <la sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali ma consente il licenziamento giustificato motivo oggettivo ove in base ad un giudizio ante tenuto conto ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione tollerabilit dell cui le dimensioni tipo organizzazione tecnico- pag.> produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l'nteresse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile, inoltre, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del c.d. "repechage", istituto che richiede una fungibilità e una idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, che non ricorrono nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per stato di detenzione del lavoratore, cui consegue, ex art. 1464 c.c., il venir meno dell'apprezzabile interesse datoriale al parziale adempimento della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S .C. ha conferma to la sentenza di merito con cui era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento proposta da un lavoratore al quale, dopo la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione ad una misura restrittiva della libertà personale, era stata intimata la risoluzione del rapporto in ragione della protrazione dello stato custodiale per oltre un anno)>> (Cass., Sez. L. n. 6714/ 2021; in senso conforme Cass., Sez. L. n. 19315/2016). Sul punto, vi veda anche la seguente massima: "Nel rapporto di lavoro fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente, il venir meno dei titoli abilitativi alle specifiche mansioni (decreto di nomina e/o licenza di porto d'armi) configura, ai sensi dell'art. 120 del c.c.n.l. dipendenti di istituti e imprese di vigilanza 2013-2015, un' ipotesi di impossibilità relativa della prestazione, che può comportare il recesso del datore ex art. 1464 c.c. per mancato interesse alla prosecuzione, da configurarsi quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiedente il preventivo esperimento del procedimento di conciliazione di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l . n. 92 del 2012" (Cass. n. 20104/ 2019). Ed ancora: “L'impossibilità parziale della prestazione lavorativa (nella specie, di esercente professione sanitaria di fisioterapista), sussiste anche nel caso di pag. 10 di 24 sopravvenuta insufficienza, rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro (quale masso-fisioterapista ) di un titolo di abilitazione professionale a causa del mutamento della legislazione. Ne consegue che la mancanza di valido titolo abilitativo in capo al prestatore di lavoro, unitamente all'incertezza del tempo necessario per conseguirlo, o per adeguare quello posseduto alla mutata disciplina della professione sanitaria, radica l'interesse del datore alla risoluzione del contratto in forza dell'art. 1464 cod. civ., dovendosi tenere conto del nesso tra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale” (Cass. n. 25073/ 2013). Sul punto, si richiama anche la seguente massima: “In tema di licenziamento per motivo oggettivo, il ritiro del tesserino di accesso all'area aeroportuale determina per l'operatore addetto l'impossibilità di svolgere la prestazione, giustificando la risoluzione del rapporto;
la sussistenza dell'impedimento va verificata al momento del recesso, a nulla rilevando l'eventuale successivo superamento della causa di revoca del tesserino e senza che il giudice del lavoro possa sindacare i motivi posti a base del provvedimento amministrativo ovvero disapplicarlo” (Cass. n. 13662/ 2018). Nello stesso senso la Suprema Corte ha osservato: < oggettivo di licenziamento implica non già un disagio futuro ed ipotetico per l'organizzazione lavorativa dell'impresa, ma una situazione di pregiudizio attuale e suscettibile di verifica, con giudizio "ex ante", al momento stesso dell'intimazione del recesso;
pertanto, in caso di ritiro del tesserino di accesso a lavoratore aeroportuale, l'interesse o meno del datore di lavoro alle future prestazioni del lavoratore deve essere accertato in base ad una valutazione della durata prevedibile dell'impedimento, in relazione alla fungibilità delle mansioni del lavoratore nella concreta realtà aziendale e alla ravvisabilità di un pregiudizio economico dell'azienda nel periodo di assenza del prestatore" (Cass. n. 6363/ 2000). pag. 11 di 24 A ciò aggiungasi che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su un'effettiva necessità aziendale, dimostrabile in modo rigoroso, e non su valutazioni meramente ipotetiche o su mere opportunità organizzative del datore di lavoro (Cass. n. 22339/2024; Cass. n. 21416/2019). L'onere della prova delle ragioni poste a fondamento del recesso grava interamente sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare in modo inconfutabile l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altra posizione compatibile con la sua professionalità. Ebbene, rileva il Collegio che la Corte di Cassazione nelle diverse ipotesi esaminate ha ritenuto sussistenti gli estremi di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento esclusivamente in presenza di ragioni attinenti alla persona del lavoratore (stato di custodia cautelare protrattasi per lungo tempo;
venir meno di un titolo abilitativo obbligatorio per l'esercizio delle mansioni) idonee a determinare una impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione lavorativa, definitivamente o per un tempo tale da rendere antieconomico il perdurare del rapporto di lavoro, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. In puntuale declinazione di tali principi, il Tribunale di Reggio Emilia nelle precedenti fasi di questo giudizio, a fronte di un attento e meditato esame del compendio probatorio in atti ha osservato: “(…) Il Tribunale reputa non provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento.
ha lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 Parte_1
dal 03.08.1999 al 26.02.2022, con contratto di lavoro full time, a tempo
[...] indeterminato, in qualità di Operations Area Manager Linea Cleaning & Soft Services Area Adriatica, con la qualifica di Quadro ai sensi del C.C.N.L. Impresa di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi Fise Legacoop. Tra gli appalti di servizi che il medesimo gestiva vi era quello presso l'
[...]
. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza del Controparte_3
16/12/2020 è stata applicata a (e ad altri) la misura Controparte_1 pag. 12 di 24 cautelare degli arresti domiciliari, nonché del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per il reato continuato di concorso in truffa aggravata ai danni di ente pubblico. L'ordinanza agli atti (doc 3 è oscurata per cui non sono Parte_1 noti gli elementi su cui si fonda l'accusa. Si legge nel ricorso che esclude nella maniera più categorica Controparte_1 di aver concorso nel reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., evidenziando che mai egli ha predisposto atti volti ad ottenere la corresponsione, da parte della stazione appaltante, di corrispettivi per ore di lavoro non espletate dai dipendenti della Il coinvolgimento in giudizio del ricorrente è dovuto ad una Parte_1 errata interpretazione dei dati ricavabili dai LUL, a fronte della quale gli inquirenti hanno confrontato le ore fatturate con i dati dei lavoratori adibiti ai servizi integrativi, computando solo quelli inquadrati come OSS, senza tenere conto che nell'appalto vi erano altri dipendenti adibiti a tale tipologia di servizi, come peraltro emerge dal confronto tra i turni di lavoro dei dipendenti e le risultanze complete dei LUL. Attualmente, dopo il rinvio a giudizio è in corso il processo davanti al Tribunale di Cosenza. Nel presente processo non si discute della sussistenza dei fatti illeciti imputati al dipendente. Non è così ovvio - come invece reputa la società resistente- che la datrice di lavoro non si sia posta la questione della sussistenza dei fatti addebitati al dipendente e questo nonostante sia in possesso di tutti gli elementi Parte_1 per verificare se il proprio personale abbia o meno svolto le ore il cui pagamento
- si contesta nel processo penale - è stato illecitamente chiesto alla stazione appaltante. Se la Società ha deciso di non affrontare il merito dei fatti e di attendere l'esito del processo penale, viene allora in rilievo il principio cardine dell'ordinamento della presunzione di non colpevolezza di cui all'art 27 Cost. L'impugnato licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresenta, all'evidenza, una scorciatoia per ottenere la fuoriuscita del lavoratore (cui pag. 13 di 24 verosimilmente addebita delle responsabilità), pur in mancanza di Parte_1 pronuncia del giudice penale e in mancanza di contestazione di illecito disciplinare. La giustificazione per la quale ha dato attuazione delle norme del Parte_1
d.lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo vigente presso la Società, senza addebitare in alcun modo al dipendente il compimento di condotte illegittime affermando che la valutazione spetta all'Autorità, è inconsistente, tanto più che a seguito dei fatti per i quali pende il procedimento penale nessuna contestazione a è stata avanzata neppure per Controparte_1 la violazione del Modello Organizzativo, per mancato rispetto di procedure aziendali od altro. Poiché, allo stato il lavoratore è innocente, prospettare come una situazione di rischio per la società e per altri dipendenti la possibilità che il lavoratore commetta nuovi reati entrando in contatto con Pubbliche Amministrazioni non è una ragione organizzativa così essenziale e tale da giustificare una misura drastica come il licenziamento del lavoratore. Il licenziamento per ragioni organizzative deve costituire l'extrema ratio. Nel caso di specie non può ravvisarsi un nesso di causalità tra la situazione posta a base del recesso e il licenziamento stesso. (…)”(cfr. Ordinanza Tribunale Reggio Emilia n. cronol. 326/2023 del 02/02/2023). Queste esaustive convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi regolatori della materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui richiamate e ribadite a confutazione delle ragioni della società reclamante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Al riguardo, va altresì richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 26/11/2022 (relativa al licenziamento per il medesimo motivo di altro dipendente coinvolto nell'indagine pag. 14 di 24 penale) che ha ritenuto il recesso intrinsecamente disciplinare (cfr. doc. 14 fasc. primo grado . CP_1
In particolare, il Tribunale di Cosenza in tale precedente ha condivisibilmente osservato: << (…) Nel caso di specie non ricorre alcun motivo che renda oggettivamente impossibile l'esercizio dell'attività lavorativa, neanche parzialmente o per un arco temporale più o meno lungo. La ragione posta a base del recesso è palesemente connessa, per contro, ad una valutazione di (in)opportunità di continuare ad usufruire delle prestazioni di lavoro del ricorrente per cause direttamente dipendenti dal rinvio a giudizio per ipotesi di reato in danno di una pubblica amministrazione. Proprio il richiamo al Modello di Organizzazione e Controllo e al D.lgs. n. 231/2001 chiarisce che il datore di lavoro, per comprensibili ragioni di autotutela (evitare di incorrere in illeciti amministrativi dipendenti da reato) si è mosso previa valutazione nel merito delle contestazioni mosse al ricorrente in sede penale, rinviato a giudizio per fatti asseritamente commessi in danno di una pubblica amministrazione che ha conferito in appalto alla società convenuta il servizio di pulizia. La ragione prima del licenziamento è, dunque, proprio il rinvio a giudizio. La scelta di licenziare (rivalutando la posizione lavorativa del lavoratore) è finalizzata ad evitare possibili responsabilità amministrative connesse ad eventuali ulteriori fatti penalmente rilevanti che il ricorrente (secondo l'evidente giudizio in tal senso espresso dalla società) potrebbe commettere in futuro, laddove tale giudizio è chiaramente ancorato ai fatti contestati in sede penale, al loro disvalore sociale e alla conseguente valutazione del venir meno del rapporto fiduciario. La società, dunque, non ha più fiducia del lavoratore (il quale, proprio in tale veste, secondo la contestazione, ha commesso i reati per il quali è intervenuto il rinvio a giudizio) e, in previsione di ulteriori possibili condotte in danno di altre pag. 15 di 24 pubbliche amministrazioni, si è determinata al recesso allo scopo di prevenirle e di prevenire proprie responsabilità amministrative. La causa prima del licenziamento è, pertanto, il comportamento contestato al ricorrente ed il suo rinvio a giudizio. Il recesso datoriale deve, allora, ritenersi intrinsecamente disciplinare, proprio perché muove da una valutazione del disvalore del comportamento del dipendente ed è finalizzato, essendo venuto meno il rapporto fiduciario, a prevenire nuove condotte della stessa natura. Tale conclusione è confermata dalla Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della in data 22.12.2020 che Parte_1
“...riservata l'adozione di ogni provvedimento disciplinare" ha disposto nei confronti del ricorrente “l'immediata applicazione della sospensione cautelare dal servizio (come da Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, Parte Generale, § 4.3.2", che regolamenta il sistema disciplinare con specifico riferimento ai quadri, gli impiegati e gli operai e che, che nel prevedere le ipotesi di illeciti disciplinari e le relative sanzioni, dispone che possa essere, appunto, disposta la sospensione cautelare con effetto immediato. La conseguenza è che il fatto posto a base del licenziamento non può ritenersi sussistente quale giustificato motivo oggettivo di recesso, attesa la rilevanza disciplinare del fatto stesso, riconosciuta dallo stesso Consiglio di Amministrazione della società. Si osserva, allora, che aderendo alla prospettazione del datore di lavoro, l'utilizzo della causale di recesso fondata su un giustificato motivo oggettivo consentirebbe alla società di essere sollevata da tutti gli oneri probatori che invece graverebbero sulla stessa nel caso di licenziamento disciplinare. Con l'effetto finale di legittimare un provvedimento espulsivo, nella sua sostanza fondato su un fatto disciplinare, senza alcun accertamento in concreto della effettiva sussistenza delle condotte attribuite al lavoratore, delle loro gravità e pag. 16 di 24 della loro riconducibilità a fattispecie sanzionate dalla contrattazione collettiva con la sanzione espulsiva o comunque della loro riconducibilità ad una giusta causa o ad un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e art. 3 legge n. 604/1966. Il licenziamento, per tanto, è illegittimo. (…) >>. Anche le risultanze testimoniali di questo giudizio confermano che il provvedimento espulsivo che ha attinto l'odierno reclamato, sebbene formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, in realtà è stato motivato da addebiti di natura disciplinare (collegati al procedimento penale pendente). In particolare, il dott. (Responsabile Risorse Umane) ha riferito che Tes_3 già dal novembre 2021 la attivò una ricognizione interna per Parte_1 ricollocare il sig. in altra posizione, in ottemperanza a una delibera del CP_1
CdA del 22.12.2020 che vietava di impiegarlo in ruoli comportanti contatti con l'Ospedale di Cosenza, la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Economici. Tale delibera – adottata in reazione diretta alle indagini penali – dimostra che la unica ragione sostanziale della sospensione dalle mansioni originarie e del successivo licenziamento risiedeva nei fatti oggetto del procedimento penale (ipotizzate irregolarità nell'appalto di , ossia una valutazione disciplinare CP_3 sulla persona del lavoratore e non già un'esigenza organizzativa autonoma. Significativamente, il teste ha confermato che l'azienda non contestò mai Tes_3 formalmente alcuna violazione disciplinare al dipendente per tali fatti, ritenendo di dover “demandare la valutazione all'Autorità giudiziaria” . Ciononostante, la ha di fatto anticipato gli effetti di una sanzione disciplinare espellendo Parte_1 il lavoratore per via “organizzativa”. Per di più, anche a voler prescindere dalle suesposte dirimenti considerazioni (attinenti alla natura ontologicamente disciplinare del licenziamento qui impugnato), si osserva che, nel caso di specie, non ha neanche fornito Parte_1 alcuna prova concreta dell'impossibilità di ricollocare il sig. in altra CP_1 pag. 17 di 24 posizione che non comportasse contatti con la Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza ha chiarito sul punto che l'onere della prova non può essere assolto attraverso mere dichiarazioni aziendali, ma deve essere supportato da evidenze documentali quali organigrammi, comunicazioni interne e analisi dettagliate delle posizioni vacanti (Cass. n. 23408/2020; Cass. n. 10239/2018). Come rilevato da autorevole dottrina: “il principio della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro impone al datore di lavoro di dimostrare, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per evitare il recesso, attraverso la ricerca di soluzioni alternative di ricollocamento compatibili con la professionalità del lavoratore”. Nel caso in esame, si è limitata ad affermare che la posizione del sig. Parte_1 non fosse più compatibile con le esigenze aziendali senza produrre CP_1 alcuna prova adeguata dell'effettiva impossibilità di un ricollocamento. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “non può ritenersi legittimo un licenziamento fondato su mere ipotesi o su valutazioni soggettive del datore di lavoro, prive di riscontro oggettivo” (Cass. n. 15082/2024). Pertanto, l'assenza di un reale mutamento organizzativo, l'impossibilità non provata di ricollocare il lavoratore e la natura stessa delle motivazioni addotte rendono il primo motivo di reclamo infondato e meritevole di rigetto. Ed invero, le deposizioni dei testi escussi hanno escluso l'esistenza di effettive cause organizzative alla base del recesso. Nessuna riorganizzazione aziendale o soppressione di posizione è emersa dagli atti: al contrario, è risultato che le mansioni prima svolte dal sig. continuarono ad essere svolte all'interno CP_1 dell'azienda, semplicemente redistribuite tra altri dipendenti. Il teste (Responsabile Linea ) ha confermato che, a seguito Testimone_7 Pt_3 delle vicende di Cosenza, venne esonerato dalla gestione di alcuni CP_1 cantieri e progetti, che furono assegnati temporaneamente ad altri Operation Area Manager già in organico. In particolare, dal documento 13 di parte reclamata pag. 18 di 24 (organigramma cantieri Linea Cleaning post-dicembre 2020) – mostrato ai testi
, e – risulta che i cantieri prima seguiti dall'odierno Tes_8 Tes_1 Tes_7 resistente furono ripartiti fra colleghi omologhi, senza alcuna soppressione di attività. Inoltre, la società ha ammesso (per voce dei propri rappresentanti) di non aver assunto alcun nuovo quadro dirigente in sostituzione di CP_1
Ciò lascia presumere, che le sue funzioni siano state assorbite dai colleghi già presenti, i quali a loro volta hanno inevitabilmente lasciato scoperte altre attività a cui l'odierno reclamato avrebbe potuto essere adibito. Nessun progetto o settore risulta essere stato chiuso a causa della sua presenza: ad esempio, tutti gli appalti del settore Logistica Tessile in Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022 risultavano regolarmente assegnati ad altri responsabili ( ), così Tes_9 Tes_10 come l'importante appalto di pulizie con Acquedotto Pugliese è proseguito fino alla naturale scadenza del 31.03.2022(dunque dopo il licenziamento). Tali elementi confermano che nessuna contrazione dell'attività o eliminazione del posto di lavoro del sig. è mai avvenuta;
la realtà operativa di CP_1 non ha subito modifiche tali da giustificare un esubero. Emblematico Parte_1
è anche quanto accaduto dopo la pronuncia giudiziale di primo grado: in data 28.03.2023 il sig. è stato reintegrato in azienda e immediatamente CP_1 reinserito nelle attività aziendali, con sede a Roma, in qualità di Operation Manager per le divisioni , Soft Services e Facility Management dell'Area Pt_3
Centro (che comprende Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna). Lo stesso è stato assegnato alla gestione operativa di vari cantieri (in precedenza ripartiti ad interim tra il Direttore d'Area sig. e altri Parte_5 colleghi) e ha ripreso regolarmente le proprie funzioni. Questo reinserimento de facto dimostra in modo lampante che un ruolo per il lavoratore in azienda esisteva ed esiste, e che le ragioni organizzative addotte erano inesistenti: le mansioni del sig. erano ancora necessarie alla e sono state nuovamente CP_1 Parte_1 da lui svolte non appena vi è stato riammesso. pag. 19 di 24 Pertanto, alla luce delle testimonianze raccolte, l'insussistenza del motivo oggettivo addotto – ovvero la mancanza di autentiche esigenze riorganizzative – risulta provata con certezza. A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di reclamo. Parimenti infondato risulta essere anche il secondo motivo di reclamo, formulato in via subordinata da ed attinente alla tutela spettante al Parte_1 lavoratore. Ad avviso di questa Corte, infatti, la tutela applicabile al caso di specie è quella reintegratoria prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, così come correttamente ritenuto dal Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza. La manifesta insussistenza delle specifiche ragioni poste a base del recesso comporta, invero, l'applicazione del comma 4 della norma sopra citata, richiamato dal comma 7 per i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo ("Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo"). Sulla portata della norma si richiama la Comunicazione del 24 febbraio 2021 dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, nella quale si legge "La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là pag. 20 di 24 dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. In attesa del deposito della sentenza, l 'Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole - in caso di insussistenza del fatto - la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra mentre nell'altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un'indennità" . Con la sentenza n. 125/2022 la Consulta ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposi zioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una pros pettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta »”. Di conseguenza la società reclamante, non essendo in contestazione il requisito dimensionale, è stata correttamente condannata alla reintegrazione del lavoratore e a corrispondergli “un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore alle 12 mensilità), dedotto l'aliunde perceptum risultante dall'estratto contributivo del periodo successivo al licenziamento nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali dalla condanna al saldo”. La sentenza gravata, infine, merita conferma, in quanto logicamente motivata e suffragata dalla risultanze istruttorie in atti, nella parte in cui in merito all'eccezione di aliunde perceputum vel percipiendum svolta dall'allora società pag. 21 di 24 opponente ha osservato: “(…) In merito alla questione dell'aliunde percipiendum, va osservato che prima del licenziamento, si era attivata per Parte_1 favorire la fuoriuscita di al quale è stata indicata la possibilità di CP_1 lavorare per la Cooperativa Copura e di ottenere un incentivo che coprisse per due anni il trattamento retributivo meno pagina favorevole (cfr dichiarazioni testi e ). Tes_1 Tes_3 non era tuttavia intenzionato a risolvere consensualmente il rapporto CP_1 con ed è successivamente intervenuto il licenziamento. Parte_1
Risulta anche dalle allegazioni di che già a marzo del 2022, Parte_1 aveva inviato il proprio curriculum a Copura che gli è stato fatto il CP_1 colloquio. Si legge nella memoria di costituzione : “Per quanto attiene poi alla possibilità di ricollocamento nella Copura Soc. Coop., si evidenzia che la non Parte_1 ha mai formalizzato alcuna proposta di assunzione presso tale cooperativa, rimanendo irrilevante quanto asseritamente ipotizzato per le vie brevi, essendo la circostanza oggetto di specifica contestazione, perché mai veicolata da in termini definiti. Parte_1
L'assunzione presso la Copura Soc. Coop. è avvenuta a tempo determinato solo a seguito dell'invio dei curriculum da parte del sig. peraltro ad un CP_1 parametro contrattuale molto più basso di quello rivestito. Infatti, la società suddetta necessitava di un tecnico di start-up, quindi proponeva un contratto a tempo determinato, dal 26 aprile 2022 al 30 marzo 2023. Il colloquio preassuntivo con Copura Soc. Coop. è stato richiesto dal sig. ES
, dipendente della stessa società, senza alcuna interferenza da parte della
[...]
Parte_1
Invero, subito dopo il licenziamento il sig. si è iscritto al Centro per CP_1
l'impiego di Ancona, al sito LinkedIn (servizio web di rete sociale, gratuito, impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione pag. 22 di 24 di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro), ed ha inviato spontaneamente la propria candidatura tramite email a molteplici offerte di lavoro disponibili prese dall'apposito elenco dell'Ente tra cui Rekeep, Dussman, Copura, Amazon etc., ma che soltanto le ultime due hanno dato riscontro. Inoltre, il medesimo ha ricevuto una sola proposta di lavoro da parte di
[...] per un contratto a Tempo Determinato di un mese e con mansione di Pt_6
Magazziniere”. Considerato quindi che ha lavorato per Copura subito dopo il CP_1 licenziamento, sulla base degli elementi disponibili non si può affermare che il lavoratore non abbia ricercato con diligenza una nuova occupazione. (…)”.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo proposto da va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. Le spese del presente grado vengono poste a carico della società reclamate ex art. 91 c.p.c., in ragione della sua netta soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia, da considerarsi di media complessità, all'assenza di attività istruttoria nella presente fase di reclamo e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice reclamata). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'odierna reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 23 di 24 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il reclamo proposto con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- condanna la società reclamante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'odierna reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 24 di 24