TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13865/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13865/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GUZZO CLAUDIA e dell'avv. PISANO PIETRO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nato il 19.012.1977 a Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MEZZANOGLIO MARCELLO e dell'avv. MEZZANOGLIO MARCO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da verbale d'udienza del 15.07.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino Parte_1 Controparte_1 il 18/07/2015. Dal matrimonio è nato un figlio: il 26.10.2016. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, e congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale, di regolamentarsi il diritto di visita padre- minore come da ricorso, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 all'affidamento condiviso del figlio e alla sua collocazione presso la madre, ma chiedendo disporsi un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore del figlio di € 200, oltre al 50% delle straordinarie. All'udienza del 15.07.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa, che le parti dichiaravano di accettare anche in via provvisoria ed urgente. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dal venerdì sera, con prelievo presso l'abitazione materna, entro le ore 21:30, con riaccompagnamento a scuola il lunedì;
- tutte le settimane, cinque pomeriggi infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), con prelievo presso l'istituto scolastico e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 17:45; - metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16: 00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- le vacanze di Pasqua e di Carnevale secondo il criterio dell'alternanza (Carnevale 2026 con il papà e Pasqua 2026 con la mamma); - ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti e il compleanno del figlio;
- festa del papà e compleanno del papà con il papà; - festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le ultime due settimane di agosto negli anni pari e le prime due di agosto negli anni dispari (a decorrere da agosto 2025); Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
Parte_1
Dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (luglio 2024), l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Dispone che la sig.ra percepirà integralmente (100%) l'assegno unico. Parte_1
Prende atto che le parti concordano in ordine alla necessità di rivolgersi a uno psicologo per la presa in carico del minore. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13865/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GUZZO CLAUDIA e dell'avv. PISANO PIETRO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nato il 19.012.1977 a Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MEZZANOGLIO MARCELLO e dell'avv. MEZZANOGLIO MARCO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da verbale d'udienza del 15.07.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino Parte_1 Controparte_1 il 18/07/2015. Dal matrimonio è nato un figlio: il 26.10.2016. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, e congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale, di regolamentarsi il diritto di visita padre- minore come da ricorso, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 all'affidamento condiviso del figlio e alla sua collocazione presso la madre, ma chiedendo disporsi un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore del figlio di € 200, oltre al 50% delle straordinarie. All'udienza del 15.07.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa, che le parti dichiaravano di accettare anche in via provvisoria ed urgente. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dal venerdì sera, con prelievo presso l'abitazione materna, entro le ore 21:30, con riaccompagnamento a scuola il lunedì;
- tutte le settimane, cinque pomeriggi infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), con prelievo presso l'istituto scolastico e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 17:45; - metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16: 00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- le vacanze di Pasqua e di Carnevale secondo il criterio dell'alternanza (Carnevale 2026 con il papà e Pasqua 2026 con la mamma); - ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti e il compleanno del figlio;
- festa del papà e compleanno del papà con il papà; - festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le ultime due settimane di agosto negli anni pari e le prime due di agosto negli anni dispari (a decorrere da agosto 2025); Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
Parte_1
Dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (luglio 2024), l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Dispone che la sig.ra percepirà integralmente (100%) l'assegno unico. Parte_1
Prende atto che le parti concordano in ordine alla necessità di rivolgersi a uno psicologo per la presa in carico del minore. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3