TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10201/2022 promossa da:
, in proprio e in qualita' di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._1 con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), con il Persona_2 C.F._2 patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci Persona_1 C.F._3 e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci e CP_2 C.F._4 dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
(C.F. , con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Parte_2 C.F._5 Facci e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
ATTORI contro
(già IN QUALITÀ Controparte_3 Controparte_4 DI IMPRESA DESIGNATA PER IL RISARCIMENTO DEI SINISTRI A CARICO DEL FGVS
pagina 1 di 9 PER LA SICILIA) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Lovato, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Bologna, in Via De' Gombruti n. 16, presso il citato difensore
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertare la responsabilità concorsuale assolutamente prevalente (in misura non troppo distante dal 100%) del sig. in relazione al sinistro mortale occorso al sig. in data Controparte_5 Persona_3
10.06.2020 in via Recanati a Gela (CL), come in atti meglio descritto;
accertare la medesima responsabilità in capo ad quale soggetto che ha Controparte_3 incorporato, mediante fusione, in qualità di impresa designata per il Controparte_4 risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Sicilia, stante l'assenza della copertura R.C.A. in capo al motociclo targato DS39727 di proprietà del sig. e da egli condotto al Controparte_5 momento del sinistro;
accertare altresì i danni subiti dai sig.ri (fratello di Parte_1 Persona_1
, , (nonno di Persona_3 Controparte_1 Persona_2 Persona_1 ER
, e , in conseguenza del decesso del proprio congiunto
[...] CP_2 Parte_2
come in atti meglio individuati e descritti, nella misura che meglio verrà specificata Persona_3
- o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia - all'esito del giudizio, e per l'effetto di tutto quanto accertato condannare, in solido tra loro, la società quale soggetto che ha Controparte_3 incorporato, mediante fusione, in qualità di impresa designata per il Controparte_4 risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. , entrambi per i titoli meglio specificati in atti, al pagamento, in Controparte_5 favore: del sig. in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore convivente Persona_1 della sig.ra , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore convivente Persona_2 del sig. (nonno di;
Persona_1 Persona_3 della sig.ra ; CP_2 della sig.ra ; Parte_2 della somma pari alla sola quota del rispettivo danno subito corrispondente alla percentuale cui il Giudicante riterrà di ricondurre, in termini pratici, la responsabilità del sig. come Controparte_5 sopra accertata, ovvero comunque, in favore di ciascun danneggiato, della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in relazione anche al differente grado di responsabilità nell'evento dannoso che il Tribunale - nei limiti indicati in atti e, in subordine, anche ex art. 2054, comma 2 c.c. - dovesse eventualmente accertare in capo al sig. , in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi Controparte_5 legali dal dì dell'evento (10.06.2020) al saldo secondo quanto stabilito da Cass. S.U. n. 1712/1995. Con vittoria dei compensi - determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, anche per la fase introduttiva della procedura di negoziazione assistita, con l'aumento fino al 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis e di quello del 30% previsto dall'art. 4, comma 2 per ogni istante assistito successivo al pagina 2 di 9 primo, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta - e delle spese del presente giudizio - ivi comprese le eventuali spese per Ctp e Ctu ove si rendessero necessarie. Con distrazione dei medesimi compensi e spese in favore dei sottoscritti Avv.ti Giovanni Facci e Francesco Galletti, ex art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse dal Giudicante, nei termini indicati nella memoria medesima”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in via principale, respingere le domande attoree per quanto infondate e/o non provate. in via subordinata, ridurre l'entità del risarcimento richiesto nei limiti di quanto provato e ritenuto di giustizia, per effetto delle statuizioni in punto an e quantum, con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione se non nei limiti di cui alla nota sentenza della Suprema Corte n. 19987/16. Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio , Controparte_5 rimasto contumace, e quale impresa designata per il F.G.V.S. allo scopo di ottenere il CP_3 risarcimento del danno cd. parentale conseguente alla morte del minore avvenuta in Persona_3 esito al sinistro verificatosi a Gela il 10.06.2020. Parte attrice esponeva che l'incidente era stato causato dal convenuto mentre era a Controparte_5 bordo, sprovvisto di patente, del suo motociclo Honda SH300 targato DS39727, privo di copertura assicurativa. In particolare, la dinamica veniva così descritta in atto di citazione: il minore stava Persona_3 percorrendo la via Recanati in direzione ovest a bordo di una bicicletta a pedalata assistita quando, superata l'intersezione con via Ferraris, iniziava ad impennare sollevando la ruota anteriore del velocipede. Poco dopo, anche , che stava percorrendo la medesima strada al centro Controparte_5 della carreggiata a bordo del veicolo Honda SH 300 tg DS39727, cominciava ad impennare seguendo la bicicletta a poca distanza. Il minore, dopo aver percorso circa 20 metri con andamento obliquo da sinistra verso destra, desisteva dall'impennata, riconducendo a terra la ruota anteriore, e proseguiva lunga la sua traiettoria.
[...]
lo raggiungeva, affiancandolo a destra a poca distanza, dopo aver cessato l'impennata, e CP_5 deviava verso destra la traiettoria nel tentativo di evitare la collisione con la bicicletta. A causa della manovra, il motociclo si inclinava verso destra e spostava il proprio bacino verso il velocipede, CP_5 urtando con la spalla sinistra il gomito destro di Per effetto della spinta, il manubrio Persona_3 della bicicletta ruotava verso sinistra e il velocipede ruotava verso destra. Il minore cadeva a terra e sbatteva la testa sul marciapiede, procurandosi un trauma cranico che ne avrebbe poi determinato il decesso presso l'ospedale di Gela. Così ricostruita la dinamica, gli attori chiedevano che fosse riconosciuta la prevalente responsabilità del nel sinistro e, per l'effetto, il risarcimento del danno parentale patito a seguito della perdita del CP_5 congiunto.
Si costituiva in giudizio la in qualità di gestore del F.G.V.S., la quale, Controparte_3 contestati i presupposti per l'intervento del Fondo, deduceva che la responsabilità del sinistro sarebbe da imputare in maniera prevalente o, comunque pressoché esclusiva, al minore Al Persona_3
pagina 3 di 9 riguardo, richiamava, innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale e poi confermate in sede di interrogatorio da , secondo il quale non vi sarebbe stato alcun urto tra i due Controparte_5 veicoli. Evidenziava poi che la consulenza dinamica effettata nel corso del processo penale apertosi in esito al sinistro, aveva concluso affermando che il ciclista, dopo aver iniziato la propria impennata sul lato sinistro della strada, aveva poi progressivamente deviato verso il lato destro della strada, così tagliando la strada all'Honda SH300 condotta da , il quale, invece, stava marciando al Controparte_5 centro della carreggiata. In tesi, anche dando credito alla ricostruzione del CTU nominato dal P.M. risulterebbe, pertanto, che il sinistro sia imputabile prevalentemente alla responsabilità di il quale avrebbe agito in Persona_3 violazione dell'art. 140 c.d.s. Nel corso del giudizio venivano escussi testi nei Tribunali delegati di Gela e Ragusa e veniva acquisita la CTU ricostruttiva della dinamica effettuata nel corso del procedimento penale, nonché altri atti del fascicolo penale, tra cui, in particolare, i video estratti dalle videocamere posizionate nei pressi del luogo del sinistro. Con ordinanza del 4.3.2025 emessa sulle note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2. L ha eccepito preliminarmente la carenza dei presupposti per l'intervento Controparte_3 del F.G.V.S. nel caso in esame. Occorre rilevare che nella relazione di servizio della Polizia Municipale di Gela contenuta di cui al doc.
3 di parte attrice, gli agenti di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno dato atto che il veicolo di proprietà di non era assicurato e che questi era sprovvisto di Controparte_5 patente di guida. Tanto basta a giustificare la legittimazione passiva del ai sensi dell'art. 283 cod. ass. secondo cui CP_6
“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: … b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.
3. Passando al merito della domanda, dall'esame dell'elaborato del CTU acquisito in giudizio e dei video depositati dagli attori emerge chiaramente che l'urto tra il velocipede e il motociclo sia effettivamente avvenuto così come descritto da parte attrice, che il motociclo non stava mantenendo la distanza di sicurezza dal velocipede, che entrambi i veicoli, poco prima del sinistro, erano stati impegnati in una manovra di impennata dei mezzi e che il conduttore del velocipede ne perdeva il controllo, deviando progressivamente verso sinistra dopo l'urto con il . CP_5
Le condotte di guida di entrambi i conducenti sono state tenute in violazione del canone di prudenza e nell'inosservanza delle prescrizioni del codice della strada, concorrendo entrambe a causare il sinistro da cui è scaturito l'evento letale. Con riferimento ad egli ha agito in violazione degli artt. 141 comma 2 e 182 co. 2 Persona_3 C.d.S., in quanto, essendo in impennata, non aveva il pieno controllo del veicolo e, conseguentemente, non era in grado di adottare le manovre necessarie prescritte dalla citata disposizione, nonché dell'art. 140 C.d.S. in quanto ha tenuto una condotta imprudente. Quanto a , oltre ad aver commesso violazioni analoghe a quelle imputabili a Controparte_5 ER
, come l'aver tenuto una condotta imprudente in senso lato (art. 140 C.d.S.) e il non avere avuto
[...] il pieno controllo del veicolo poiché viaggiava in impennata (violazione degli artt. 141 comma 2 C.d.S. e art. 170 comma 1 C.d.S.), ha altresì violato l'art. 149 comma 1 C.d.S. per non aver tenuto la distanza di sicurezza prescritta dal velocipede che lo precedeva. Tuttavia, a parere di questo giudicante, ciò che rende ictu oculi più grave la condotta di
[...]
è la circostanza che, pur potendo vedere che era in impennata, non abbia CP_5 Persona_3 adottato alcun accorgimento per la prevenzione di eventuali sinistri e, anzi, abbia imprudentemente pagina 4 di 9 impennato anch'egli, così ponendosi in una condizione di maggior pericolo per la conseguente maggiore instabilità del motociclo e la perdita di governo del mezzo. Si ritiene, pertanto, che, pur riconoscendo un concorso di colpa tra i due conducenti, la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro debba essere attribuita a nella misura del 70%. Controparte_5
Parte convenuta ha poi dedotto, solo in sede di comparsa conclusionale, un'ipotesi di corresponsabilità dei genitori della vittima, i quali avrebbero omesso di vigilare sul figlio tredicenne consentendogli di guidare da solo una bicicletta a pedalata assistita in una strada trafficata. Si ritiene che la deduzione di parte convenuta non possa essere qualificata come mera difesa in quanto introduce nel giudizio una circostanza nuova (l'omessa vigilanza) rilevante sul diritto fatto valere da parte attrice. Stante la tardività della allegazione, essa deve ritenersi inammissibile. Laddove, infatti, si prendesse in esame la censura mossa tardivamente dalla convenuta, si determinerebbe un vulnus al diritto al contraddittorio, in quanto si impedirebbe agli attori di fornire la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 co. 3 cc.
Stabilita la rilevanza delle rispettive condotte di guida nella causazione del sinistro, è possibile affrontare il tema della configurabilità del danno in capo agli attori e della relativa quantificazione. Principiando dal problema della configurabilità di un danno in capo ai genitori e ai fratelli di ER
, si ritiene che l'esistenza di detto pregiudizio possa essere presunta trattandosi di soggetti
[...] appartenenti alla medesima famiglia nucleare, e, pertanto, legati da un rapporto che può presuntivamente ritenersi particolarmente stretto (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31950, secondo cui “Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto, parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune;
nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale. Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 c.c.). L'esistenza di tale significativo rapporto tra e la famiglia nucleare non risulta peraltro Persona_3 smentita da alcun atto del giudizio e, anzi, è confermata dall'istruttoria testimoniale.
Quanto alla posizione dei nonni, questo Tribunale, conformemente a larga parte della giurisprudenza, ritiene che, in caso di morte del nipote, possa essere riconosciuto il risarcimento del danno parentale, anche a prescindere dalla convivenza, purché sia dimostrata in giudizio la natura e l'effettività del rapporto affettivo reciso dal sinistro (cfr. ex multis Cass. civ. 21230/2016). Al riguardo, parte attrice ha prodotto documentazione fotografica da cui si evince la presenza contestuale dei nonni e dei nipoti in occasione di alcune ricorrenze e ha dedotto i capitoli di prova testimoniale in relazione ai quali sono stati escussi i testimoni e . Testimone_1 Testimone_2 La prova testimoniale esperita e, in particolare, le dichiarazioni rilasciate da , consentono Testimone_1 di ritenere sufficientemente dimostrata l'esistenza di un significativo rapporto affettivo sia tra la NA NA, , ed il nipote , sia tra quest'ultimo ed i nonni paterni Parte_2 Persona_3 e . Persona_1 CP_7
pagina 5 di 9 La testimone ha infatti riferito che incontrava costantemente i nonni, che si recava di Persona_3 frequente dalla NA NA in quanto questa abita vicino alla scuola che egli frequentava e che, il sabato, i genitori all'uscita da scuola lo accompagnavano a casa dei nonni paterni, ove si fermava a dormire una o due volte al mese.
In relazione alla quantificazione del danno, questo Tribunale ritiene di fare applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024). Pertanto, considerando i parametri ivi previsti, si può procedere alla liquidazione dei danni come segue: I) danno subito dal padre : va riconosciuto un punteggio totale di 98 Parte_1 punti, così calcolato: A. 26 punti per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 22 punti per l'età della vittima secondaria (37 anni); C. 16 punti per la convivenza;
D. 9 punti per la presenza di 3 familiari superstiti (la moglie e gli altri due figli); E. 25 punti per la qualità della relazione affettiva sottostante al rapporto parentale perduto, tenuto conto della giovanissima età della vittima e della giovane età del genitore, dello stretto legame familiare sussistente con il genitore convivente e considerata altresì la tragicità delle circostanze in cui il minore ha perso la vita, che hanno indubbiamente costituito fonte di grandissima sofferenza per il congiunto superstite. Moltiplicato il punteggio per il punto base di euro 3.911, l'importo del risarcimento è di 383.278,00 euro;
II) danno subito dalla madre : va riconosciuto un punteggio totale di 98 punti, così Controparte_1 calcolato: A. 26 anni per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 22 punti per l'età della vittima secondaria (31 anni); C. 16 punti per la convivenza;
D. 9 punti per la presenza di 3 familiari superstiti (il marito e gli altri due figli); E. 25 punti per le medesime ragioni sopra esposte riguardo all'altro genitore. Moltiplicato il punteggio per il punto base di euro 3.911, l'importo del risarcimento è di 383.278,00 euro;
III) danno subito dal fratello il punteggio totale viene quantificato in 89 punti, così Persona_1 calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 20 punti per l'età della vittima secondaria (14 anni); C. 20 punti per la convivenza;
D. 9 punti per la presenza di 3 superstiti;
E. 20 punti per la qualità della relazione affettiva tra i fratelli che, avendo solo un anno di età di differenza, condividevano la vita scolastica, il tempo libero e le diverse festività e ricorrenze. Moltiplicato il punteggio per il punto base di euro 1.698, l'importo del risarcimento è di 151.122,00 euro;
IV) danno subito dalla sorella il punteggio totale viene quantificato in 89 Persona_2 punti, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria;
B. 20 punti per l'età della vittima secondaria (8 anni); C. 20 punti per la convivenza, D. 9 punti per la presenza di 3 superstiti, E. 20 punti per la qualità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, a causa del quale la grave perdita ha avuto un sicuro impatto emotivo sulla sorellina con la quale la vittima condivideva anche la stanza per dormire, tanto che dopo l'evento tragico, la bambina ha avuto difficoltà a dormire da sola, come riferito dalla testimone . Moltiplicato il punteggio per il Testimone_1 punto base di euro 1.698, l'importo del risarcimento è di 151.122,00 euro;
V) danno subito dal nonno paterno il punteggio totale viene quantificato in 47 Persona_1 punti, cifra cui corrisponde l'importo di 79.806,00 euro, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni), B. 12 punti per l'età della vittima secondaria (59 anni), C. 0 punti per la convivenza, D. 0 punti per la presenza di più di 3 parenti entro il secondo grado superstiti;
E. 15 punti per la qualità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto;
stima che si giustifica considerando che, sebbene non vi fosse un rapporto di convivenza tra il nonno ed il nipote, vi era sicuramente una frequentazione costante tra i due congiunti e la condivisione di ricorrenze e momenti di quotidianità, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali di;
Testimone_1
pagina 6 di 9 VI) il danno subito dalla NA ER : il punteggio totale viene quantificato in 47 CP_2 punti, cifra cui corrisponde l'importo di 79.806,00 euro, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni), B. 12 punti per l'età della vittima secondaria (58 anni); C. 0 punti per la convivenza;
D. 0 punti per la presenza di più di 3 parenti entro il secondo grado superstiti;
E. 15 punti per la qualità della relazione affettiva, per la cui valutazione ci si riporta a quanto detto con riferimento al nonno paterno;
VII) danno subito dalla NA NA : il punteggio totale viene quantificato in Parte_2 47 punti, cifra cui corrisponde l'importo di 79.806,00 euro, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 12 punti per l'età della vittima secondaria (56 anni); C. 0 punti per la convivenza;
D. 0 punti per la presenza di più di 3 parenti entro il secondo grado superstiti;
E. 15 punti per la qualità della relazione affettiva, richiamate le ragioni, anche per la NA NA, espresse con riferimento ai nonni paterni.
Per procedere ad un'esatta quantificazione degli importi risarcibili, le somme appena indicate devono poi essere ridotte del 30% in ragione della corresponsabilità, in pari quota, di nella Persona_3 causazione del sinistro. Effettuando il calcolo appena descritto, si ricavano i seguenti importi: I) in favore di 268.294,60 euro;
Parte_1 II) in favore di 268.294,60 euro;
Controparte_1 III) in favore di fratello di 105.785,40 euro;
Persona_1 Persona_3 IV) in favore di 105.785,40 euro;
Persona_2 V) in favore di nonno di 55.864,20 euro;
Persona_1 Persona_3
VI) in favore di 55.864,20 euro;
CP_2 VII) in favore di 55.864,20 euro. Parte_2
3.1 In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712). In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del sinistro e le somme, così devalutate, vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI. A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. Quanto alle spese del giudizio, all'accoglimento della domanda attorea nei limiti suddetti fa seguito la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali da corrispondersi direttamente a favore dei patrocinatori che hanno richiesto la distrazione delle spese di giudizio. L'ammontare dei compensi dovuti ai difensori va calcolato secondo i criteri indicati in comparsa conclusionale dagli attori, in osservanza dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. 7/04/2024, n. 10367) che ha stabilito che, per le domande proposte da più attori, “il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto”. In ossequio alla pronuncia citata, il compenso va poi aumentato ex art. 4, comma 2, DM 55/14 e succ. mod., per ciascuna delle parti ulteriori alla prima (considerando unica parte ciascun genitore ed il figlio minore per il quale il primo ha agito), ponendo a base del calcolo il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ma ridotto del 30% (ex art. 4 comma 4 D.M.), per essere le pretese dei vari assistiti sovrapponibili in fatto ed in diritto. pagina 7 di 9 Deve altresì disporsi il rimborso a favore dei procuratori degli attori delle spese documentate così come quantificate nella comparsa conclusionale di parte attrice per complessivi 1.806,20 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita Controparte_5
nella percentuale di concorso indicata in parte motiva (70%), condanna in Persona_3 solido e , (già , in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 qualità di impresa designata per il F.G.V.S., a versare a titolo risarcitorio le seguenti somme:
➢ 268.294,60 euro in favore di Parte_1
➢ 268.294,60 euro in favore di;
Controparte_1
➢ 105.785,40 euro in favore di fratello di Persona_1 Persona_3
➢ 105.785,40 euro in favore di Persona_2
➢ 55.864,20 euro in favore di nonno di Persona_1 Persona_3
➢ 55.864,20 euro in favore di;
CP_2
➢ 55.864,20 euro in favore di Parte_2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• condanna in solido e (già Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento delle spese di giudizio
[...] quantificate in euro 1.806,20 per esborsi ed euro 34.583,78 per compensi dei difensori (già aumentato ex art. 4, co. 2, D.M. 55/14 e succ. mod.), oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore degli avvocati Giovanni Facci e Francesco Galletti, dichiaratisi antistatari.
Bologna, 30 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10201/2022 promossa da:
, in proprio e in qualita' di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._1 con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), con il Persona_2 C.F._2 patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci Persona_1 C.F._3 e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Facci e CP_2 C.F._4 dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
(C.F. , con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Parte_2 C.F._5 Facci e dell'avv. Francesco Galletti, elettivamente domiciliato in Bologna, via de' Carbonesi n. 12, presso i citati difensori
ATTORI contro
(già IN QUALITÀ Controparte_3 Controparte_4 DI IMPRESA DESIGNATA PER IL RISARCIMENTO DEI SINISTRI A CARICO DEL FGVS
pagina 1 di 9 PER LA SICILIA) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Lovato, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Bologna, in Via De' Gombruti n. 16, presso il citato difensore
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertare la responsabilità concorsuale assolutamente prevalente (in misura non troppo distante dal 100%) del sig. in relazione al sinistro mortale occorso al sig. in data Controparte_5 Persona_3
10.06.2020 in via Recanati a Gela (CL), come in atti meglio descritto;
accertare la medesima responsabilità in capo ad quale soggetto che ha Controparte_3 incorporato, mediante fusione, in qualità di impresa designata per il Controparte_4 risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Sicilia, stante l'assenza della copertura R.C.A. in capo al motociclo targato DS39727 di proprietà del sig. e da egli condotto al Controparte_5 momento del sinistro;
accertare altresì i danni subiti dai sig.ri (fratello di Parte_1 Persona_1
, , (nonno di Persona_3 Controparte_1 Persona_2 Persona_1 ER
, e , in conseguenza del decesso del proprio congiunto
[...] CP_2 Parte_2
come in atti meglio individuati e descritti, nella misura che meglio verrà specificata Persona_3
- o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia - all'esito del giudizio, e per l'effetto di tutto quanto accertato condannare, in solido tra loro, la società quale soggetto che ha Controparte_3 incorporato, mediante fusione, in qualità di impresa designata per il Controparte_4 risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. , entrambi per i titoli meglio specificati in atti, al pagamento, in Controparte_5 favore: del sig. in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore convivente Persona_1 della sig.ra , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore convivente Persona_2 del sig. (nonno di;
Persona_1 Persona_3 della sig.ra ; CP_2 della sig.ra ; Parte_2 della somma pari alla sola quota del rispettivo danno subito corrispondente alla percentuale cui il Giudicante riterrà di ricondurre, in termini pratici, la responsabilità del sig. come Controparte_5 sopra accertata, ovvero comunque, in favore di ciascun danneggiato, della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in relazione anche al differente grado di responsabilità nell'evento dannoso che il Tribunale - nei limiti indicati in atti e, in subordine, anche ex art. 2054, comma 2 c.c. - dovesse eventualmente accertare in capo al sig. , in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi Controparte_5 legali dal dì dell'evento (10.06.2020) al saldo secondo quanto stabilito da Cass. S.U. n. 1712/1995. Con vittoria dei compensi - determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, anche per la fase introduttiva della procedura di negoziazione assistita, con l'aumento fino al 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis e di quello del 30% previsto dall'art. 4, comma 2 per ogni istante assistito successivo al pagina 2 di 9 primo, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta - e delle spese del presente giudizio - ivi comprese le eventuali spese per Ctp e Ctu ove si rendessero necessarie. Con distrazione dei medesimi compensi e spese in favore dei sottoscritti Avv.ti Giovanni Facci e Francesco Galletti, ex art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse dal Giudicante, nei termini indicati nella memoria medesima”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in via principale, respingere le domande attoree per quanto infondate e/o non provate. in via subordinata, ridurre l'entità del risarcimento richiesto nei limiti di quanto provato e ritenuto di giustizia, per effetto delle statuizioni in punto an e quantum, con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione se non nei limiti di cui alla nota sentenza della Suprema Corte n. 19987/16. Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio , Controparte_5 rimasto contumace, e quale impresa designata per il F.G.V.S. allo scopo di ottenere il CP_3 risarcimento del danno cd. parentale conseguente alla morte del minore avvenuta in Persona_3 esito al sinistro verificatosi a Gela il 10.06.2020. Parte attrice esponeva che l'incidente era stato causato dal convenuto mentre era a Controparte_5 bordo, sprovvisto di patente, del suo motociclo Honda SH300 targato DS39727, privo di copertura assicurativa. In particolare, la dinamica veniva così descritta in atto di citazione: il minore stava Persona_3 percorrendo la via Recanati in direzione ovest a bordo di una bicicletta a pedalata assistita quando, superata l'intersezione con via Ferraris, iniziava ad impennare sollevando la ruota anteriore del velocipede. Poco dopo, anche , che stava percorrendo la medesima strada al centro Controparte_5 della carreggiata a bordo del veicolo Honda SH 300 tg DS39727, cominciava ad impennare seguendo la bicicletta a poca distanza. Il minore, dopo aver percorso circa 20 metri con andamento obliquo da sinistra verso destra, desisteva dall'impennata, riconducendo a terra la ruota anteriore, e proseguiva lunga la sua traiettoria.
[...]
lo raggiungeva, affiancandolo a destra a poca distanza, dopo aver cessato l'impennata, e CP_5 deviava verso destra la traiettoria nel tentativo di evitare la collisione con la bicicletta. A causa della manovra, il motociclo si inclinava verso destra e spostava il proprio bacino verso il velocipede, CP_5 urtando con la spalla sinistra il gomito destro di Per effetto della spinta, il manubrio Persona_3 della bicicletta ruotava verso sinistra e il velocipede ruotava verso destra. Il minore cadeva a terra e sbatteva la testa sul marciapiede, procurandosi un trauma cranico che ne avrebbe poi determinato il decesso presso l'ospedale di Gela. Così ricostruita la dinamica, gli attori chiedevano che fosse riconosciuta la prevalente responsabilità del nel sinistro e, per l'effetto, il risarcimento del danno parentale patito a seguito della perdita del CP_5 congiunto.
Si costituiva in giudizio la in qualità di gestore del F.G.V.S., la quale, Controparte_3 contestati i presupposti per l'intervento del Fondo, deduceva che la responsabilità del sinistro sarebbe da imputare in maniera prevalente o, comunque pressoché esclusiva, al minore Al Persona_3
pagina 3 di 9 riguardo, richiamava, innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale e poi confermate in sede di interrogatorio da , secondo il quale non vi sarebbe stato alcun urto tra i due Controparte_5 veicoli. Evidenziava poi che la consulenza dinamica effettata nel corso del processo penale apertosi in esito al sinistro, aveva concluso affermando che il ciclista, dopo aver iniziato la propria impennata sul lato sinistro della strada, aveva poi progressivamente deviato verso il lato destro della strada, così tagliando la strada all'Honda SH300 condotta da , il quale, invece, stava marciando al Controparte_5 centro della carreggiata. In tesi, anche dando credito alla ricostruzione del CTU nominato dal P.M. risulterebbe, pertanto, che il sinistro sia imputabile prevalentemente alla responsabilità di il quale avrebbe agito in Persona_3 violazione dell'art. 140 c.d.s. Nel corso del giudizio venivano escussi testi nei Tribunali delegati di Gela e Ragusa e veniva acquisita la CTU ricostruttiva della dinamica effettuata nel corso del procedimento penale, nonché altri atti del fascicolo penale, tra cui, in particolare, i video estratti dalle videocamere posizionate nei pressi del luogo del sinistro. Con ordinanza del 4.3.2025 emessa sulle note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2. L ha eccepito preliminarmente la carenza dei presupposti per l'intervento Controparte_3 del F.G.V.S. nel caso in esame. Occorre rilevare che nella relazione di servizio della Polizia Municipale di Gela contenuta di cui al doc.
3 di parte attrice, gli agenti di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno dato atto che il veicolo di proprietà di non era assicurato e che questi era sprovvisto di Controparte_5 patente di guida. Tanto basta a giustificare la legittimazione passiva del ai sensi dell'art. 283 cod. ass. secondo cui CP_6
“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: … b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.
3. Passando al merito della domanda, dall'esame dell'elaborato del CTU acquisito in giudizio e dei video depositati dagli attori emerge chiaramente che l'urto tra il velocipede e il motociclo sia effettivamente avvenuto così come descritto da parte attrice, che il motociclo non stava mantenendo la distanza di sicurezza dal velocipede, che entrambi i veicoli, poco prima del sinistro, erano stati impegnati in una manovra di impennata dei mezzi e che il conduttore del velocipede ne perdeva il controllo, deviando progressivamente verso sinistra dopo l'urto con il . CP_5
Le condotte di guida di entrambi i conducenti sono state tenute in violazione del canone di prudenza e nell'inosservanza delle prescrizioni del codice della strada, concorrendo entrambe a causare il sinistro da cui è scaturito l'evento letale. Con riferimento ad egli ha agito in violazione degli artt. 141 comma 2 e 182 co. 2 Persona_3 C.d.S., in quanto, essendo in impennata, non aveva il pieno controllo del veicolo e, conseguentemente, non era in grado di adottare le manovre necessarie prescritte dalla citata disposizione, nonché dell'art. 140 C.d.S. in quanto ha tenuto una condotta imprudente. Quanto a , oltre ad aver commesso violazioni analoghe a quelle imputabili a Controparte_5 ER
, come l'aver tenuto una condotta imprudente in senso lato (art. 140 C.d.S.) e il non avere avuto
[...] il pieno controllo del veicolo poiché viaggiava in impennata (violazione degli artt. 141 comma 2 C.d.S. e art. 170 comma 1 C.d.S.), ha altresì violato l'art. 149 comma 1 C.d.S. per non aver tenuto la distanza di sicurezza prescritta dal velocipede che lo precedeva. Tuttavia, a parere di questo giudicante, ciò che rende ictu oculi più grave la condotta di
[...]
è la circostanza che, pur potendo vedere che era in impennata, non abbia CP_5 Persona_3 adottato alcun accorgimento per la prevenzione di eventuali sinistri e, anzi, abbia imprudentemente pagina 4 di 9 impennato anch'egli, così ponendosi in una condizione di maggior pericolo per la conseguente maggiore instabilità del motociclo e la perdita di governo del mezzo. Si ritiene, pertanto, che, pur riconoscendo un concorso di colpa tra i due conducenti, la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro debba essere attribuita a nella misura del 70%. Controparte_5
Parte convenuta ha poi dedotto, solo in sede di comparsa conclusionale, un'ipotesi di corresponsabilità dei genitori della vittima, i quali avrebbero omesso di vigilare sul figlio tredicenne consentendogli di guidare da solo una bicicletta a pedalata assistita in una strada trafficata. Si ritiene che la deduzione di parte convenuta non possa essere qualificata come mera difesa in quanto introduce nel giudizio una circostanza nuova (l'omessa vigilanza) rilevante sul diritto fatto valere da parte attrice. Stante la tardività della allegazione, essa deve ritenersi inammissibile. Laddove, infatti, si prendesse in esame la censura mossa tardivamente dalla convenuta, si determinerebbe un vulnus al diritto al contraddittorio, in quanto si impedirebbe agli attori di fornire la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 co. 3 cc.
Stabilita la rilevanza delle rispettive condotte di guida nella causazione del sinistro, è possibile affrontare il tema della configurabilità del danno in capo agli attori e della relativa quantificazione. Principiando dal problema della configurabilità di un danno in capo ai genitori e ai fratelli di ER
, si ritiene che l'esistenza di detto pregiudizio possa essere presunta trattandosi di soggetti
[...] appartenenti alla medesima famiglia nucleare, e, pertanto, legati da un rapporto che può presuntivamente ritenersi particolarmente stretto (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31950, secondo cui “Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto, parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune;
nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale. Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 c.c.). L'esistenza di tale significativo rapporto tra e la famiglia nucleare non risulta peraltro Persona_3 smentita da alcun atto del giudizio e, anzi, è confermata dall'istruttoria testimoniale.
Quanto alla posizione dei nonni, questo Tribunale, conformemente a larga parte della giurisprudenza, ritiene che, in caso di morte del nipote, possa essere riconosciuto il risarcimento del danno parentale, anche a prescindere dalla convivenza, purché sia dimostrata in giudizio la natura e l'effettività del rapporto affettivo reciso dal sinistro (cfr. ex multis Cass. civ. 21230/2016). Al riguardo, parte attrice ha prodotto documentazione fotografica da cui si evince la presenza contestuale dei nonni e dei nipoti in occasione di alcune ricorrenze e ha dedotto i capitoli di prova testimoniale in relazione ai quali sono stati escussi i testimoni e . Testimone_1 Testimone_2 La prova testimoniale esperita e, in particolare, le dichiarazioni rilasciate da , consentono Testimone_1 di ritenere sufficientemente dimostrata l'esistenza di un significativo rapporto affettivo sia tra la NA NA, , ed il nipote , sia tra quest'ultimo ed i nonni paterni Parte_2 Persona_3 e . Persona_1 CP_7
pagina 5 di 9 La testimone ha infatti riferito che incontrava costantemente i nonni, che si recava di Persona_3 frequente dalla NA NA in quanto questa abita vicino alla scuola che egli frequentava e che, il sabato, i genitori all'uscita da scuola lo accompagnavano a casa dei nonni paterni, ove si fermava a dormire una o due volte al mese.
In relazione alla quantificazione del danno, questo Tribunale ritiene di fare applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024). Pertanto, considerando i parametri ivi previsti, si può procedere alla liquidazione dei danni come segue: I) danno subito dal padre : va riconosciuto un punteggio totale di 98 Parte_1 punti, così calcolato: A. 26 punti per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 22 punti per l'età della vittima secondaria (37 anni); C. 16 punti per la convivenza;
D. 9 punti per la presenza di 3 familiari superstiti (la moglie e gli altri due figli); E. 25 punti per la qualità della relazione affettiva sottostante al rapporto parentale perduto, tenuto conto della giovanissima età della vittima e della giovane età del genitore, dello stretto legame familiare sussistente con il genitore convivente e considerata altresì la tragicità delle circostanze in cui il minore ha perso la vita, che hanno indubbiamente costituito fonte di grandissima sofferenza per il congiunto superstite. Moltiplicato il punteggio per il punto base di euro 3.911, l'importo del risarcimento è di 383.278,00 euro;
II) danno subito dalla madre : va riconosciuto un punteggio totale di 98 punti, così Controparte_1 calcolato: A. 26 anni per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 22 punti per l'età della vittima secondaria (31 anni); C. 16 punti per la convivenza;
D. 9 punti per la presenza di 3 familiari superstiti (il marito e gli altri due figli); E. 25 punti per le medesime ragioni sopra esposte riguardo all'altro genitore. Moltiplicato il punteggio per il punto base di euro 3.911, l'importo del risarcimento è di 383.278,00 euro;
III) danno subito dal fratello il punteggio totale viene quantificato in 89 punti, così Persona_1 calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 20 punti per l'età della vittima secondaria (14 anni); C. 20 punti per la convivenza;
D. 9 punti per la presenza di 3 superstiti;
E. 20 punti per la qualità della relazione affettiva tra i fratelli che, avendo solo un anno di età di differenza, condividevano la vita scolastica, il tempo libero e le diverse festività e ricorrenze. Moltiplicato il punteggio per il punto base di euro 1.698, l'importo del risarcimento è di 151.122,00 euro;
IV) danno subito dalla sorella il punteggio totale viene quantificato in 89 Persona_2 punti, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria;
B. 20 punti per l'età della vittima secondaria (8 anni); C. 20 punti per la convivenza, D. 9 punti per la presenza di 3 superstiti, E. 20 punti per la qualità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, a causa del quale la grave perdita ha avuto un sicuro impatto emotivo sulla sorellina con la quale la vittima condivideva anche la stanza per dormire, tanto che dopo l'evento tragico, la bambina ha avuto difficoltà a dormire da sola, come riferito dalla testimone . Moltiplicato il punteggio per il Testimone_1 punto base di euro 1.698, l'importo del risarcimento è di 151.122,00 euro;
V) danno subito dal nonno paterno il punteggio totale viene quantificato in 47 Persona_1 punti, cifra cui corrisponde l'importo di 79.806,00 euro, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni), B. 12 punti per l'età della vittima secondaria (59 anni), C. 0 punti per la convivenza, D. 0 punti per la presenza di più di 3 parenti entro il secondo grado superstiti;
E. 15 punti per la qualità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto;
stima che si giustifica considerando che, sebbene non vi fosse un rapporto di convivenza tra il nonno ed il nipote, vi era sicuramente una frequentazione costante tra i due congiunti e la condivisione di ricorrenze e momenti di quotidianità, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali di;
Testimone_1
pagina 6 di 9 VI) il danno subito dalla NA ER : il punteggio totale viene quantificato in 47 CP_2 punti, cifra cui corrisponde l'importo di 79.806,00 euro, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni), B. 12 punti per l'età della vittima secondaria (58 anni); C. 0 punti per la convivenza;
D. 0 punti per la presenza di più di 3 parenti entro il secondo grado superstiti;
E. 15 punti per la qualità della relazione affettiva, per la cui valutazione ci si riporta a quanto detto con riferimento al nonno paterno;
VII) danno subito dalla NA NA : il punteggio totale viene quantificato in Parte_2 47 punti, cifra cui corrisponde l'importo di 79.806,00 euro, così calcolato: A. 20 punti per l'età della vittima primaria (13 anni); B. 12 punti per l'età della vittima secondaria (56 anni); C. 0 punti per la convivenza;
D. 0 punti per la presenza di più di 3 parenti entro il secondo grado superstiti;
E. 15 punti per la qualità della relazione affettiva, richiamate le ragioni, anche per la NA NA, espresse con riferimento ai nonni paterni.
Per procedere ad un'esatta quantificazione degli importi risarcibili, le somme appena indicate devono poi essere ridotte del 30% in ragione della corresponsabilità, in pari quota, di nella Persona_3 causazione del sinistro. Effettuando il calcolo appena descritto, si ricavano i seguenti importi: I) in favore di 268.294,60 euro;
Parte_1 II) in favore di 268.294,60 euro;
Controparte_1 III) in favore di fratello di 105.785,40 euro;
Persona_1 Persona_3 IV) in favore di 105.785,40 euro;
Persona_2 V) in favore di nonno di 55.864,20 euro;
Persona_1 Persona_3
VI) in favore di 55.864,20 euro;
CP_2 VII) in favore di 55.864,20 euro. Parte_2
3.1 In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712). In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del sinistro e le somme, così devalutate, vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI. A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. Quanto alle spese del giudizio, all'accoglimento della domanda attorea nei limiti suddetti fa seguito la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali da corrispondersi direttamente a favore dei patrocinatori che hanno richiesto la distrazione delle spese di giudizio. L'ammontare dei compensi dovuti ai difensori va calcolato secondo i criteri indicati in comparsa conclusionale dagli attori, in osservanza dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. 7/04/2024, n. 10367) che ha stabilito che, per le domande proposte da più attori, “il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto”. In ossequio alla pronuncia citata, il compenso va poi aumentato ex art. 4, comma 2, DM 55/14 e succ. mod., per ciascuna delle parti ulteriori alla prima (considerando unica parte ciascun genitore ed il figlio minore per il quale il primo ha agito), ponendo a base del calcolo il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ma ridotto del 30% (ex art. 4 comma 4 D.M.), per essere le pretese dei vari assistiti sovrapponibili in fatto ed in diritto. pagina 7 di 9 Deve altresì disporsi il rimborso a favore dei procuratori degli attori delle spese documentate così come quantificate nella comparsa conclusionale di parte attrice per complessivi 1.806,20 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita Controparte_5
nella percentuale di concorso indicata in parte motiva (70%), condanna in Persona_3 solido e , (già , in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 qualità di impresa designata per il F.G.V.S., a versare a titolo risarcitorio le seguenti somme:
➢ 268.294,60 euro in favore di Parte_1
➢ 268.294,60 euro in favore di;
Controparte_1
➢ 105.785,40 euro in favore di fratello di Persona_1 Persona_3
➢ 105.785,40 euro in favore di Persona_2
➢ 55.864,20 euro in favore di nonno di Persona_1 Persona_3
➢ 55.864,20 euro in favore di;
CP_2
➢ 55.864,20 euro in favore di Parte_2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• condanna in solido e (già Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento delle spese di giudizio
[...] quantificate in euro 1.806,20 per esborsi ed euro 34.583,78 per compensi dei difensori (già aumentato ex art. 4, co. 2, D.M. 55/14 e succ. mod.), oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore degli avvocati Giovanni Facci e Francesco Galletti, dichiaratisi antistatari.
Bologna, 30 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 9 di 9