Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 29/04/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Molé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prefettizio prot. 57025 del 6/9/2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Prefetto di Ragusa, in esito all’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia, ex art. 91, co. 5 del d. lgs. 159/2011, ha confermato l’informativa antimafia interdittiva;
- nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, costituita nel 2017, esponeva, a premessa dell’odierna vicenda, di essere stata destinataria dell'informazione interdittiva antimafia n. 27289 del 15/11/2018, disposta per le ragioni di seguito indicate.
1.1. L’attuale socia di maggioranza della società ed il socio di maggioranza nel 2018 della società ricorrente sarebbero stati rispettivamente compagna (all’epoca) e figlio di -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS- (poi denominata -OMISSIS-), rinviato a giudizio, in tale sua qualità, per il reato di turbata libertà degli incanti, con aggravante mafiosa, nell'ambito di un procedimento penale, instaurato, nel 2013, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, riguardante alcune gare di appalto che sarebbero state “truccate” da una consorteria ‘ndranghetista. Precisava la ricorrente che il procedimento penale sarebbe sfociato in un sequestro penale (poi revocato) ed avrebbe causato la decozione ed il conseguente fallimento della società da ultimo menzionata, pronunciato dal Tribunale di Ragusa nel 2018.
Si riferiva, nel ricorso, che, proprio a sostegno dello stesso -OMISSIS- nelle richiamate vicende, l’amministratrice della società ricorrente lo aveva assunto quale dipendente, nell’aprile 2017, licenziandolo, tuttavia, non molto dopo (17 dicembre 2018), nell’attesa della definizione del procedimento penale.
1.2. Evidenziava la ricorrente come proprio la cesura derivata da tale licenziamento sarebbe stata alla base dell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 184/2019, con cui questo Tribunale, nell’ambito del giudizio di impugnativa del provvedimento di interdittiva originato da tali vicende, aveva invitato l’Amministrazione a riesaminare le proprie determinazioni.
Poiché il provvedimento era stato confermato, contro di esso aveva presentato motivi aggiunti con annessa da domanda cautelare che, tuttavia erano state rigettate sia in primo grado che in grado di appello.
1.3. Ciò premesso, aggiungeva che, sia in ragione sia dell’introduzione, con la novella del 2011, dell’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011, sia delle risultanze dibattimentali emerse nel giudizio penale, ritenute a sé favorevoli, aveva presentato, nel 2024, “ Richiesta di aggiornamento dell’interdittiva antimafia ... con richiesta di applicazione dell’istituto della “prevenzione collaborativa” di cui all’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011 ”.
2. La Prefettura di Ragusa aveva, tuttavia, rigettato la richiesta con il provvedimento impugnato che, ad opinione della ricorrente, sarebbe stato illegittimo per le seguenti ragioni.
2.1. Contestava, in primo luogo, l’affermazione della Prefettura secondo cui non sarebbero sopravvenuti elementi favorevoli, e che, pertanto, sarebbe rimasta dirimente la mancata cesura dei rapporti con il soggetto controindicato, -OMISSIS-, coinvolto in un processo penale per un reato c.d. “spia”.
In contrario, la società ricorrente rilevava che alcun adeguato elemento probatorio sarebbe emerso a carico di quest’ultimo, dal momento che:
- la -OMISSIS- avrebbe partecipato solo a due appalti sui ventinove oggetto dell’indagine penale, appalti nemmeno aggiudicati e per i quali non avrebbe mai percepito somme di denaro, come sarebbe stato accertato dalle indagini di Polizia Giudiziaria;
- nessun contatto o frequentazione sarebbe emerso, da parte del -OMISSIS-o della sua società, con le ditte siciliane o con i loro rappresentanti, ritenute impropriamente, in fase di indagine, parti di un “cartello”; i contatti con F. B. (titolare di altra impresa e soggetto parimenti rinviato a giudizio e ritenuto contiguo all’organizzazione criminale) avrebbero riguardato una collaborazione lecita, relativa ad altri lavori.
Per tali ragioni affermava che il provvedimento interdittivo sarebbe stato assunto in applicazione di un mero automatismo, come tale stigmatizzato dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, derivante dalla pendenza del procedimento penale riguardante -OMISSIS-.
Lamentava, inoltre, che la Prefettura non avrebbe preso in considerazione le osservazioni presentate in fase procedimentale.
2.2. Ad opinione della società ricorrente, non vi sarebbe stata, poi, da parte dell’Amministrazione, alcuna concreta e reale valutazione della possibilità di riconoscere le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi limitata ad assumere, con motivazione solo apparente, la non occasionalità dei contatti con -OMISSIS-.
2.3. Nell’istanza presentata, invece, si sarebbe messa in evidenza l’inattualità delle circostanze richiamate, l’episodicità ed occasionalità dell’evento ritenuto indiziario, riferito ad un unico procedimento penale, e l’illegittimità dell’automatismo tra reato spia ed interdittiva, considerata, tra l’altro, l’emersione, dalla fase dibattimentale, di elementi che sarebbero stati a totale discarico delle responsabilità di -OMISSIS-.
Quest’ultimo, infatti, secondo la ricorrente, avrebbe potuto vantare una storica rettitudine morale e professionale, in quanto, già nel 2011, quale titolare dell’impresa edile “-OMISSIS-s.a.s.”, avrebbe ottenuto i benefici concessi alle vittime di reati di tipo mafioso.
2.3.1. Rilevava, ancora, che anche l’amministratrice della società ricorrente avrebbe sempre agito con la massima trasparenza nei confronti della Prefettura di Ragusa, comunicando prontamente, in un’ottica di piena collaborazione, ogni circostanza aziendale ritenuta utile ai fini dell’istruttoria sul procedimento interdittivo.
2.3.2. La valutazione effettuata dalla Prefettura sarebbe stata incentrata sull’esame “atomistico” degli elementi raccolti, i quali avrebbero dovuto essere letti, invece, in modo “unitario”, in relazione al complessivo quadro indiziario, che, invece, non avrebbe lasciato trasparire alcun responsabile coinvolgimento.
2.3.3. In definitiva, si sarebbe preso in considerazione solo il rinvio a giudizio per il reato spia, trascurandosi, invece, il provvedimento di dissequestro da parte del Tribunale di Palmi del 26/11/2019, il cui contenuto avrebbe lasciato già ampiamente presumere gli esiti del giudizio penale, e la circostanza che il -OMISSIS-avrebbe intrattenuto rapporti unicamente con alcuni dei soggetti incriminati, a fini esclusivamente lavorativi e imprenditoriali.
2.3.4. Non avrebbero potuto non tenersi in considerazione le decisioni della Suprema Corte di Cassazione - emesse in esito ai ricorsi proposti dai coimputati nel medesimo processo penale del Sig. -OMISSIS- - che avrebbero escluso le “finalità mafiose” originariamente presenti nel capo di imputazione, in particolare le sentenze 8892/2018 e 17998/2018 sulla posizione del predetto B.F..
2.3.5. Insisteva sul fatto circostanza che le contestazioni penali sarebbero risalite ad oltre un decennio precedente e, pertanto, non avrebbero soddisfatto il necessario requisito dell’attualità.
Al contrario, riguardo alla famiglia -OMISSIS-, il padre -OMISSIS- sarebbe stato sempre incensurato ed il figlio -OMISSIS- avrebbe denunciato in più occasioni, esponendosi a gravissimo pericolo, gli autori di estorsioni subite i, appartenenti a famiglie mafiose.
Quest’ultimo, infatti, si sarebbe costituito parte civile nel procedimento penale n° 2690/08 RGNR DDA e nr. 9332/08 R.G. G.I.P, per un delitto di tentata estorsione aggravata, scaturito da denuncia dello stesso ricorrente. Altro episodio estorsivo, in merito a lavori relativi alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione stradale dell'isola di Lampedusa, avrebbe visto la sua costituzione quale parte civile nel procedimento penale n° 17787/18 RGNR e n° 12080/18 RG. GIP.
2.4. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
3. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con il deposito di memoria e copiosa documentazione.
In particolare, il Ministero evidenziava, nella propria memoria, che già nel corso degli accertamenti effettuati dalla Prefettura all’esito dell’accoglimento, in sede di giudizio cautelare dell’istanza di sospensiva dell’originario provvedimento di interdittiva, sarebbe emerso chiaramente come, dietro le articolate operazioni di trasferimento delle quote sociali si sarebbe celato il mantenimento dei rapporti gestori da parte di -OMISSIS-, in quanto la percentuale maggioritaria delle quote sociali sarebbe rimasta in capo alla madre del figlio dello stesso -OMISSIS-, sicché il suo licenziamento, nel 2018, sarebbe stato solo un atto formale.
Di qui la conferma, in sede di riesame, dell’interdittiva. I giudizi, in sede cautelare e di merito, avverso tale provvedimento, si erano conclusi, sia in primo che in secondo grado, con il rigetto dei rispettivi ricorsi.
A seguito di richiesta di aggiornamento dell’interdittiva sarebbero emersi evidenti elementi di conferma della continuazione dei rapporti tra -OMISSIS- e la società, oltre che la permanenza dell’originaria ripartizione del capitale sociale.
Evidenziava che l’esclusione dell’applicabilità delle misure ex art. 94 bis c.p.a, sarebbe derivata dall’accertata continuità e costanza dei rapporti gestionali di fatto tra -OMISSIS- -OMISSIS-e la società. Quanto ai dedotti comportamenti di contrasto alle associazioni criminali, evidenziava che la circostanza sarebbe stata contraddetta dal fatto che una richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura era stata rigettata, così come il ricorso, presentato innanzi al Tribunale di Roma, con cui era stato impugnato tale atto di diniego.
In conclusione, affermava che la complessiva considerazione dei numerosi elementi sintomatici avrebbe confermato il rischio di inquinamento mafioso dell’impresa e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. La ricorrente depositava una memoria di replica, nella quale ribadiva le argomentazioni formulate nel ricorso introduttivo, insistendo, in particolare, sull’insufficienza del rinvio a giudizio per il reato spia subito dal -OMISSIS-a giustificare e legittimare, da solo, l’adozione dell’interdittiva.
5. In fase cautelare l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato veniva rigetta sul rilievo delle perduranti cointeressenze tra la società ed il -OMISSIS-ricavabili dagli elementi analiticamente indicati nel provvedimento stesso.
6. In vista dell’udienza di merito la parte ricorrente depositava una memoria nella quale insisteva sull’unicità e, perciò, sull’insufficienza dell’elemento posto alla base dell’interdittiva (il rinvio a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso), criticando il presunto automatismo delle valutazioni effettuate, che avrebbe trascurato di considerare l’occasionalità di tale “fattore critico”.
In conclusione, ribadiva la propria domanda di annullamento degli atti impugnati.
7. All’udienza dell’11 marzo 2025, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
8. Come riportato in narrativa, l’odierna ricorrente era stata attinta da interdittiva antimafia già nel 2018.
Ne era scaturito un procedimento giurisdizionale nel corso del quale era stato in un primo momento accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento.
A seguito di riesame, la Prefettura aveva confermato il provvedimento ed il ricorso per motivi aggiunti presentato avverso l’atto riconfermato era stato rigettato da questo Tribunale con sentenza confermata dal giudice d’appello.
Da ultimo, in risposta all’istanza di aggiornamento del provvedimento con richiesta di applicazione delle misure di collaborazione preventiva di cui all’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011, la Prefettura di Ragusa ha confermato l’informativa antimafia interdittiva ritenendo che “ permangono, allo stato, gli elementi che fanno ritenere plausibile il rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, per mezzo di soggetti ad essa contigui, tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi aziendali ”.
8.1. La società ricorrente ha impugnato tale diniego ritenendolo illegittimo in quanto basato esclusivamente, a suo parere, sul risalente rinvio a giudizio del nominato -OMISSIS-, come detto compagno dell’attuale detentrice del 95% delle quote sociali, per il reato di turbata libertà degli incanti con aggravante mafiosa, trascurando di valorizzare non solo l’assenza di ulteriori elementi sintomatici, ma anche, da ultimo, gli svolgimenti del medesimo procedimento penale, nel corso del quale, a suo dire, sarebbero emersi elementi che avrebbero reso probabile un’assoluzione dello stesso soggetto.
Inoltre, secondo la società ricorrente, non sarebbe state adeguatamente motivate le ragioni dell’inapplicabilità delle più miti misure di cui all’art. 94 bis del codice antimafia, di cui essa aveva chiesto l’adozione.
9. Il ricorso è infondato.
9.1. In primo luogo, permane essenziale, nella valutazione prognostica del rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa, le indicazioni ricavabili dal predetto rinvio a giudizio del citato -OMISSIS-, per un reato spia, dal momento che il procedimento penale non si è ancora concluso e, d’altra parte, anche i presunti favorevoli sviluppi dello stesso - in cui, anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali del dibattimento, la posizione dello stesso si sarebbe mano a mano alleggerita, considerati, altresì, gli esiti favorevoli delle pronunce emesse in favore di altri imputati - non possono, di per sé, mettere in discussione, per lo meno allo stato attuale, sulle valutazioni dell’Amministrazione, che, per un verso, mantiene, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, un potere valutativo non censurabile dal giudice amministrativo, per altro verso non ha competenza ad accertate la consistenza delle prove di un procedimento penale, tanto più se ancora in corso.
9.1.1. D’altra parte, non può considerarsi di per sé decisivo la circostanza, in verità e presa in considerazione e ridimensionata nei precedenti pronunciamenti di questo Tribunale e del giudice d’appello sul provvedimento di interdittiva (ai quali si può fare, dunque, rinvio), che gli appalti per i quali sarebbe sorta l’incriminazione a carico del -OMISSIS-sarebbe stati solo due dei 29 complessivi falsati dal cartello criminale mafioso di cui avrebbe fatto parte la società del -OMISSIS-, dal momento il dato quantitativo di per sé non elide il peso dell’incriminazione, il cui procedimento, come detto, è, ancora, in corso di svolgimento.
9.2. In secondo luogo, rimane significativa delle cointeressenze esistenti ed il più volte richiamato -OMISSIS-, la formale assunzione di quest’ultimo nel 2017 quale dipendente e, ancor più, che il suo licenziamento sia avvenuto solo dopo l’adozione dell’interdittiva nel 2018.
9.3. Decisiva, infine, è la considerazione della composizione della compagine sociale, dominata, per il 95 delle quote, dalla figura della compagna dello stesso -OMISSIS-, madre del figlio dello stesso -OMISSIS-, titolare, a sua volta, in una fase della società, di una porzione di tali quote.
10. A quest’ultimo proposito, appare oggettivo elemento di ostacolo alla richiesta di aggiornamento della precedente interdittiva, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, proprio il mantenimento della medesima compagine sociale, anche dopo il passaggio in giudicato delle decisioni di rigetto dei precedenti ricorsi, trattandosi di profilo sintomatico della mancata adozione di misure di self cleaning che avrebbero potuto, invece, giustificare quanto meno la chiesta mitigazione dei provvedimenti originariamente adottati.
Risulta, infatti, che, ancora oggi, la quasi totalità del capitale sociale (ovvero la medesima quota pari al 95%) dell'impresa ricorrente appartiene alla ex compagna di -OMISSIS-, persona attraverso la quale appare più che verosimile, oltre che ragionevole, ritenere che quest’ultimo continui a controllare la gestione dell'azienda.
11. A ciò si aggiungono altri sintomatici elementi emersi nel corso dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione a seguito della presentazione dell’istanza di aggiornamento, adeguatamente messi in rilievo nel provvedimento impugnato.
11.1 Si tratta, in particolare, della circostanza che nel corso di un controllo effettuato in data 7 febbraio 2024 da personale del Commissariato di P.S. di Vittoria presso la sede legale della società, gli operatori sarebbero stati accolti da -OMISSIS-, il quale avrebbe esso stesso riferito di essere ivi presente al fine di evitare l'accesso di soggetti non autorizzati all'interno dell'azienda.
È evidente, infatti, come un tale episodio testimoni in maniera inequivoca il perdurante ruolo gestionale e di responsabilità svolto, di fatto, da tale soggetto in senso all’impresa ricorrente.
11.2. Non meno significativa è la circostanza che nel corso dell’audizione della rappresentante legale della società in Prefettura riguardante l’istanza di aggiornamento, lo stesso -OMISSIS-si sarebbe trovato in prossimità dei medesimi luoghi, segno inequivocabile del suo interessamento e delle sue strette relazioni con la stessa rappresentante della società.
11.3. Parimenti emblematico è l’esito di un controllo di polizia svoltosi, in data 15 maggio 2022, in territorio del Comune di Comiso, nel corso del quale ancora -OMISSIS- è stato identificato alla guida di un’auto intestata alla società ricorrente, con ciò comprovando la disponibilità anche di mezzi patrimoniali della stessa, difficilmente giustificabile ove quest’ultimo non ne fosse, come deve invece ritenersi, un gestore e titolare di fatto.
12. Nel complesso, dunque, per un verso, trova ulteriore conferma la decisiva valenza sintomatica ed indiziaria degli elementi posti alla base della precedente interdittiva, ritenuti, d’altra parte, idonei ed adeguati a sostenere la prognosi del rischio infiltrativo nelle precedenti pronunce di questo T.A.R n. 3867/2021 e del C.G.A. n. 992/2022.
Per altro verso, a fronte degli elementi “a discarico”, asseritamente nuovi, posti alla base dell’istanza di aggiornamento in senso più favorevole dell’originario provvedimento, l’Amministrazione, a seguito dell’istruttoria condotta, ha indicato ulteriori e recenti episodi che la hanno condotta al convincimento - a parere del Collegio assolutamente logico e ragionevole - e dell’esclusione di ogni effettiva cesura dei rapporti di cointeressenza tra la stessa società ed il suo dominus di fatto.
13. Non risulta fondata neanche l’osservazione, sulla quale la ricorrente ha insistito, secondo cui -OMISSIS- avrebbe improntato il proprio vissuto imprenditoriale alla logica della denuncia ed al contrasto alle associazioni criminali.
Tale affermazione ha trovato smentita, infatti, nella circostanza, riferita dalla stessa Amministrazione e, sostanzialmente non contraddetta, che l’istanza presentata dallo stesso soggetto al competente ufficio della Prefettura di Ragusa, in data 9 luglio 2018, per l'accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura è stata rigettata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, coì come, dal giudice ordinario, è stato respinto il ricorso presentato avverso tale ultimo provvedimento di diniego.
14. Alla luce della sostanziale conferma dei fatti originariamente posti alla base dell’interdittiva e dell’insussistenza di mutamenti delle medesime condizioni, per come emerse all’esito dell’istruttoria dell’Amministrazione, deve, dunque ritenersi sufficiente ed adeguata la motivazione del rigetto dell’istanza e delle osservazioni presentate.
15. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
16. Le spese di causa seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione convenuta, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della parte ricorrente e delle generalità dei soggetti privati citati nel procedimento.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.