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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2247/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Bonura Fonderico studio legale, in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, , , nella qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di Persona_1
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 15840/2023 (avente ad oggetto la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n.1234/2016 depositata il 08/07/2016)
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.03.2012 innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, geometra, proponeva opposizione ex art. 24, Persona_1
comma 5, d.lgs. 46/1999 avverso la cartella esattoriale n. 125 2011 0002787547, notificata in data
28.2.2012, per il pagamento in favore della dell'importo di euro 4.197,56, dovuti a titolo di Pt_1 contributi minimi obbligatori (e relativi accessori), oltre oneri di riscossione, per l'anno d'imposta
2009.
Deduceva che la pretesa impositiva fatta valere dalla dipendeva dal fatto che egli stesso Pt_1 era iscritto all'albo professionale dei geometri di Viterbo ed era fondata sulla disciplina vigente ratione temporis (art. 5 dello Statuto della deliberazione n. 2 del 23.1.2003 della Pt_1 [...]
. Sosteneva, quindi, l'insussistenza dei presupposti iscrittivi e contributivi, Parte_1
deducendo di essere titolare di pensione (ex sin dal 1° gennaio 1979 e che tale CP_4 CP_5 circostanza era ostativa all'imposizione contributiva de qua ai sensi dell'art. 22, c. 2, l. 773/1982.
Aggiungeva che le previsioni dello Statuto e della delibera n. 2/2003 non potevano prevalere sulla L.
n. 773/1982. Chiedeva, quindi, di dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento impugnata dichiarando, altresì, l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla e, per l'effetto, Pt_1 procedere all'annullamento dell'erronea iscrizione.
Si costituiva in giudizio la che, dopo aver ripercorso l'evoluzione delle fonti regolamentari Pt_1
e normative applicabili al caso di specie, sosteneva che l'obbligo di versare la contribuzione minima alla previdenza di categoria – anche in considerazione della natura solidaristica degli obblighi in parola – discendeva, invece, dalla presunzione che poggia sull'iscrizione all'albo professionale (art. 1, l. 37/67 e art. 5 dello Statuto); fermo restando, comunque, che l'opponente svolgeva attività libero professionale di geometra.
All'esito del giudizio il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 90/2013, rigettava il ricorso proposto da in data 29 marzo 2012 e condannava Persona_1
il ricorrente al pagamento delle spese di lite. La decisione del Tribunale si fondava, essenzialmente, sulle seguenti motivazioni:
• “A partire dal 01.01.2003 la disciplina … è mutata, per effetto delle modifiche statuarie e regolamentari disposte dall'Ente ed approvate con d.m. 27 febbraio 2003. Tali mutamenti hanno comportato la previsione dell'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti all'Albo Pt_1
professionale, che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
L'esercizio della libera professione si presume, poi, fino a prova contraria che l'iscritto può fornire
2 secondo le modalità previste dalla delibera consiliare n. 2/2003, approvata come detto, ai sensi dell'art. 3 d. LGS. N. 509/1994, con decreto ministeriale del 27.02.2003. Per effetto di tali nuove prescrizioni risulta venuta meno la categoria degli iscritti c.d. di solidarietà”;
• “il ricorrente, che risulta pacificamente iscritto all'albo dall'8.1.1979 e quindi obbligatoriamente iscritto alla (dapprima nella categoria di iscritto c.d. di solidarietà) sostiene Pt_1 la insussistenza dell'obbligazione di pagamento nei suoi confronti, ma nulla deduce circa la mancata presentazione della necessaria tempestiva dichiarazione negativa che in base alla predetta delibera n.
2/2003 aveva l'onere di far pervenire alla opposta. Peraltro neanche in questa sede il ricorrente Pt_1
deduce alcunché circa la sussistenza o meno dei requisiti da certificare con la predetta dichiarazione”;
• “La nuova regolamentazione … non può ritenersi contra legem, dal momento che il presupposto per l'iscrizione obbligatoria alla degli iscritti all'albo è, pur sempre, fissato nello svolgimento Pt_1
effettivo della professione di geometra, sia pur a titolo occasionale. La previsione di una presunzione circa lo svolgimento della professione in virtù dell'iscrizione all'Albo non modifica la necessarietà del presupposto di cui sopra, dal momento che si tratta di una presunzione non assoluta, che ammette la prova contraria e che, pertanto, incide soltanto sull'onere della prova, ponendolo a carico del contribuente e disciplinandone termini e contenuti. La previsione della possibilità di fornire la prova contraria mediante la sottoscrizione di una specifica autocertificazione induce, del resto, a ritenere che il soddisfacimento dell'onere probatorio non risulti particolarmente gravoso. Il mancato esercizio della facoltà di dare prova contraria nei termini comporta il mancato superamento della presunzione contraria, con conseguente iscrizione obbligatoria e obbligo del pagamento dei contributi”.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello sostenendo che il Tribunale Persona_1
avesse erroneamente omesso di considerare il contrasto tra la disciplina regolamentare della e Pt_1
l'art. 22 l. 773/1982; contestava, dunque, il potere degli enti previdenziali privatizzati di fissare le condizioni che danno luogo all'obbligo d'iscrizione alla previdenza di categoria e ribadiva l'illegittimità della pretesa concernente la contribuzione minima obbligatoria in considerazione del fatto che era titolare di pensione . CP_4
Si costituiva in giudizio la ribadendo le difese formulate innanzi al Tribunale e chiedendo Pt_1
la conferma della decisione impugnata.
Con la sentenza n. 1234/2016 la Corte di appello accoglieva il gravame sostenendo: “L'assunto della è erroneo, risultando di assoluta evidenza dalla semplice lettura del suo Statuto, art. 5, e Pt_1
del suo Regolamento di attuazione delle norme statuarie, art. 3, vigenti dall'1.01.2003 che, come confermato anche dal raffronto con le corrispondenti statuizioni statuarie e regolamentari precedenti,
è stata del tutto esclusa la possibilità di iscrizione solo facoltativa alla per i geometri pensionati, Pt_1
con conseguente obbligo di versamento, nel caso di non iscrizione, art. 10, u.c. (così come è stata
3 esclusa l'altra situazione alla cui ricorrenza le stesse disposizioni di legge citate riconnettono del pari la mera facoltatività dell'iscrizione e l'obbligo del pagamento del solo contributo di solidarietà nel caso di non iscrizione, quella degli iscritti ad altra forma di previdenza), essendosi invece stabilita l'iscrizione obbligatoria di tutti i “geometri…iscritti all'albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività” (altro elemento innovatore, qui non rilevante;
l'art. 22, nel testo introdotto dall'art. 1, c. 14°, L. 236-90 prevede l'iscrizione, sia obbligatoria sia facoltativa, dei geometri “che esercitano la libera professione con carattere di continuità”) “la libera professione”
e riguardando la “presunzione” cui l'appellata ha riferimento, suscettibile di essere superata con apposita auto dichiarazione, appunto il mancato esercizio della libera professione (come poi ribadito e regolamentato nella delibera del CDA 2-2003) e non il godimento di altra pensione;
nel caso in esame la pretende il pagamento della contribuzione normalmente dovuta dagli iscritti ad essa Pt_1 sull'assunto che il ricorrente svolgesse attività professionale, condizione a suo avviso necessaria e sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione, ritenendo abrogate le disposizioni di legge inerenti alla facoltatività dell'iscrizione medesima per i percettori di altro trattamento pensionistico (e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale), e il ricorrente non sostiene di non aver svolto attività professionale ma anzi lo conferma e deduce quindi di non essere tenuto al pagamento non per non aver svolto attività professionale ma semplicemente perché percettore di altra pensione.
Ciò posto appare anche evidente che tali disposizioni regolamentari sono contra legem e quindi illegittime, in quanto modificano le categorie di coloro che sono tenuti alla iscrizione, e quindi al pagamento della conseguente contribuzione nella sua interezza, assoggettandovi necessariamente, per quanto qui interessa e rileva, un'intera categoria, quella dei “beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta”, che per legge aveva ed ha mera facoltà - e non obbligo
– di iscrizione, tenuta al pagamento del solo contributo non a caso detto di solidarietà ove decida di non iscriversi;
siffatta potestà normativa non competeva e non compete alla (ed invero nel Pt_1
presente giudizio nemmeno essa lo sostiene, limitandosi la sua difesa a quanto riportato e già esaminato) né alla stregua delle disposizioni di privatizzazione ex D. Lvo 509-94, né secondo le previsioni di cui all'art. 3, c. 12°, L. 335-95, né ancora secondo il testo di tale ultima norma introdotto dall'art. 1, c. 763°, L. 763-2006 e della salvezza ivi contemplata all'ultimo periodo, norme tutte in cui l'ambito regolamentare delegato agli enti privatizzati non si estende alla individuazione delle categorie dei soggetti obbligatoriamente iscritti: cfr. variamente in proposito Cass., 7010-2005,
17783-2005, 17505-2008,25212-2009”.
In definitiva, la Corte di appello, con sentenza dell'8 luglio 2016, in riforma della decisione del
Tribunale di Viterbo, riteneva insussistente l'obbligo di iscrizione del geometra alla Cassa e quindi non dovuta la somma di euro 4.187,00 di cui alla cartella impugnata, che annullava.
4 1.3. Avverso tale sentenza ricorreva la formulando un unico motivo di censura, con cui Pt_1
lamentava la violazione degli articoli 10 e 22 legge n.773 del 1982, 1, comma 33, legge n. 537 del
1993, 1 decreto legislativo n. 509 del 1994, 3 comma 12, legge n. 335 del 1995, 16 decreto legislativo n. 103 del 1996, 1, comma 488 legge n. 147 del 2013, per avere la Corte territoriale trascurato l'obbligatorietà della contribuzione, salvo la ricorrenza delle condizioni di esonero, documentate alla nelle forme richieste di prova negativa dell'esercizio della libera professione. Resisteva Pt_1
con controricorso. Persona_1
La Corte di Cassazione, Sez. L, con ordinanza n. 15840 dell'11 maggio 2023, pubblicata il 6 giugno 2023, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
1.4. La riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte territoriale nei confronti di Pt_1 [...]
e nella qualità di eredi di , nelle CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 more deceduto e chiedeva: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preso atto dell'annullamento della sentenza di questa Corte n. 1234 del 8.07.2016, in virtù dell'ordinanza inter partes Cass. n.
15840/2023, e dei principi di diritto ivi enunciati, rigettare il ricorso esperito dal geometra
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'iscrizione alla Persona_1 Pt_2 dello stesso per il periodo d'imposta in oggetto, con i conseguenti obblighi di contribuzione minima
e con condanna del contribuente e dei suoi aventi causa al versamento della predetta contribuzione.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
, e non si costituivano nel presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione, sicchè all'udienza del 28 gennaio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita documentazione volta a verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza dell'11 marzo 2025 la causa veniva decisa mediante lettura del separato dispositivo.
2. Con la pronuncia rescindente i Giudici di legittimità hanno innanzi tutto escluso che ha effetto di giudicato nel presente giudizio la sentenza della Sez. L, n. 5375 del 22/02/2019, che aveva affermato l'illegittimità della pretesa della con riferimento a una precedente cartella di Pt_1 pagamento per contributi pretesi nei confronti del defunto per l'anno 2006. Persona_1
Tanto premesso, hanno rilevato: “Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta con il ricorso all'esame ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV. 65731-
01 e numerose successive conformi) che, in tema di ai fini Parte_3 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale
5 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_4
confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione ritenuta Pt_1
da questa Corte del tutto legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle Pt_1
condizioni fissate dalla potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine Pt_1 Pt_1
alle attività svolte e ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del Cda della prevedevano Pt_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione recante dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera n.
123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Deve, peraltro, precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la può attivare i controlli Pt_1
necessari, in concreto, per verificare l'effettività della situazione dichiarata dal professionista. La sentenza impugnata, nell'escludere, nella specie, in ogni caso gli obblighi contributivi dei professionisti iscritti all'albo e nell'affermazione della illegittimità delle previsioni normative della non si è attenuta al su esteso principio e deve essere cassata”. Pt_1
3. In applicazione di tale principio, il ricorso di primo grado proposto da Persona_1 deve essere rigettato, essendo sufficiente - ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Pt_1
pagamento della contribuzione minima (oggetto della cartella esattoriale opposta) - la mera iscrizione all'Albo professionale, iscrizione che, nella specie, sin dal primo grado di giudizio era indiscussa.
Egualmente deve darsi atto che , nei precedenti gradi di giudizio, non ha mai Persona_1 dedotto la sussistenza delle condizioni per l'esonero contributivo, come previste dalle delibere della richiamate dalla pronuncia rescindente, né ha mai allegato di aver presentato alla Parte_1 stessa l'autocertificazione di cui alla delibera della n. 2/2003 ovvero la dichiarazione di Pt_1 Pt_1
6 cui alla delibera della n. 123/2009, che prevedono le condizioni in presenza delle quali è Pt_1 possibile superare la presunzione di esercizio dell'attività professionale da parte degli iscritti all'Albo.
VI è di più. Nel giudizio innanzi al Tribunale aveva espressamente dedotto: Persona_1
“non avrebbe alcun senso che ricorrente rilasciasse la dichiarazione autocertificata cui fa riferimento la difesa dell'ente resistente” – ovvero l'autocertificazione volta a fornire la prova contraria rispetto alla presunzione fissata dall'iscrizione all'albo - “posto che con la medesima il dovrebbe certificare ciò che non è; vale a dire di non esercitare l'attività professionale Per_1 anche in via occasionale e di non essere titolare di partita iva per l'esercizio della professione di geometra.
Al contrario il ricorrente esercita abitualmente detta professione, in ragione della quale ha aperto una propria posizione fiscale” (cfr. “memoria conclusionale” del 4.2.2013).
In definitiva, è stato lo stesso de cuius a dare atto, negli atti di causa, della mancata presentazione delle certificazioni previste dalle delibere della e del concreto espletamento, con abitualità, Pt_1
della professione di geometra.
Dai precisati elementi fattuali discende, in applicazione dei principi di cui alla ordinanza della
Corte di Cassazione n. 15840/2023, la correttezza delle pretese della dovendo escludersi – Pt_1 così come chiarito dai giudici di legittimità – “che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per CP_4
sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria”. Ne risulta che l'assunto su cui era fondata la difesa di era destituito di fondamento, Persona_1
4. Venendo al regolamento delle spese, costituisce ius receptum che «il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato» (Cass. n. 15506 del 13/06/2018; Cass. n. 7243 del 29/03/2006).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, nella sostanza, una conferma della sentenza di primo grado e un rigetto dell'appello (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, né di primo, né di secondo grado, riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle
7 domande proposte dalle parti), le spese del primo grado di giudizio non possono essere modificate e rimangono ferme.
Quanto alle fasi di impugnazione (giudizio di appello e di legittimità) e al presente giudizio di rinvio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e non al risultato dei diversi gradi.
Ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, i presupposti normativi ex art. 92, comma 2,
c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite dei gradi da regolamentare, come precisati. E invero, le questioni sottese al ricorso di erano connotate da obiettiva Persona_1
e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza di legittimità (così Corte cost., sent. n. 77 del
2018), tanto da essere oggetto di contrasti giurisprudenziali (di cui sono espressione la sentenza del
Tribunale e quella della Corte di appello) che sono stati risolti dalla Corte di Cassazione, in senso favorevole alla solo quando era già in corso il giudizio di legittimità, con la decisione del 2022 Pt_1 richiamata dalla pronuncia rescindente. Non deve, peraltro, sfuggire, al fine di rimarcare l'incertezza delle questioni sub iudice che altro analogo contenzioso tra il e la ha avuto esito Per_1 Pt_1
diverso dal presente sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
5375/2019, secondo cui la disposizione dell'art. 3, comma 1, Regolamento della in vigore dal Pt_1
1°.1.2003, applicabile ratione temporis, era illegittima in quanto contrastante con l'art. 22, comma 2,
L. n. 773/1982, ritenuto inderogabile dalle disposizioni regolamentari della E proprio l'art. 22 Pt_1
cit. e la sua dedotta inderogabilità erano gli argomenti posti a fondamento del ricorso proposto in data
29.3.2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto in primo grado da in data 29.3.2012; Persona_1
- ferme le spese del giudizio di primo grado come regolamentate dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, nella sentenza n. 90/2013, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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