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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 158/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Leonardi Parte_1
Appellante
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_1 procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Vallesi e Simone Vallesi
Appellata
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_2 procura alle liti in atti dall'Avv. Fabrizio Travaglini
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 maggio 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'11 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l'accertamento della responsabilità risarcitoria della datrice di lavoro nella causazione del Controparte_1 sinistro verificatosi il 4 settembre 2013, mentre lavorava all'interno di un cantiere e, richiesto di aiutare nel posizionare uno “stampo antifrana” sul cassone di un camion, a causa Parte_2 di un'errata manovra del collega - il quale, alla guida dell'escavatore, ne aveva malamente azionato il braccio meccanico, portando in tensione la catena che vi collegava lo stampo, così da provocare l'improvvisa chiusura di un gancio - aveva patito l'amputazione della prima falange del pollice della mano destra. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nell'escludere la responsabilità della datrice di lavoro in ragione del fatto che l'escavatore utilizzato nell'occasione fosse conforme alle normative ed agli standard di sicurezza vigenti, senza considerare che la datrice di lavoro avrebbe dovuto rispondere della condotta negligente, imprudente ed imperita di Parte_2 ai sensi dell'art. 2049 c.c., ed in ogni caso ai sensi degli artt. 1218, 1228 e 2087 c.c., stante il dimostrato rapporto di preposizione esistente fra il lavoratore e all'epoca dei Parte_2 CP_1 fatti, nonché il nesso di causalità connaturato alla dinamica stessa dell'infortunio; ha evidenziato come il Tribunale avesse travisato ed invertito gli oneri probatori in tema di adozione da parte della datrice di lavoro di tutti i comportamenti conformi agli «standards» di sicurezza normalmente osservati, rispetto ai quali l'esonero di responsabilità datoriale poteva valere solo quando il comportamento del lavoratore avesse assunto caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico;
ha, quindi, stigmatizzato l'errore del Tribunale nel ritenere sufficiente ad esimere il datore di lavoro da responsabilità la mera circostanza che costui avesse effettuato adeguata formazione del personale, senza attribuire rilievo alla circostanza che il titolare ed il responsabile di cantiere non avessero vigilato sulla corretta esecuzione delle mansioni assegnate ai dipendenti, così da garantire la loro sicurezza. L'appellante ha, pertanto, reiterato la domanda di integrale ristoro del pregiudizio patito, sia patrimoniale che non patrimoniale, insistendo per l'accoglimento del gravame in senso conforme alle proprie istanze, anche in punto di spese di lite. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in ogni caso, ha Controparte_1 chiesto che la manlevasse da tutte le pretese risarcitorie avanzate dal Controparte_3 ricorrente e dalle spese di lite, in forza della polizza assicurativa con la stessa stipulata.
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame;
nel Controparte_3 merito, ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in considerazione della sufficiente specificazione dei motivi di gravame, della chiara indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni di fatto e di diritto inerenti al loro carattere erroneo, così da apparire sostanzialmente rispettoso delle indicazioni previste dal novellato art. 434 cod. proc. civ.
Di poco rilievo è, poi, ai fini della decisione la prospettiva di responsabilità ex art. 2049 c.c., posto che l'appello può essere accolto in base all'affermazione di responsabilità contrattuale della datrice di lavoro, per le ragioni di seguito esposte.
Rispetto all'odierna fattispecie opera il consolidato ed affatto condivisibile principio di elaborazione giurisprudenziale, in forza del quale “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. (per tutte, Cass.,Sez. L, Sent. n.10529 del 23/04/2008).
Muovendo da tali premesse, possono ritenersi pacificamente acquisite al processo le circostanze di fatto su cui riposa la domanda risarcitoria di non potendosi Parte_1 seriamente dubitare dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Controparte_1
e il predetto lavoratore infortunato, né risultando minimamente contestata la circostanza che quest'ultimo effettivamente abbia subito l'infortunio descritto in ricorso sui luoghi di lavoro e in occasione dell'espletamento di attività lavorativa. Oltretutto, può dirsi ormai cosa giudicata l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, a tenore della quale “l'infortunio si è dunque verificato a causa dell'improvviso sollevamento del braccio meccanico dell'escavatore manovrata dal che determinava la repentina chiusura del gancio e il conseguente Parte_2 verificarsi del danno lamentato dal ricorrente”.
Tanto chiarito, la genesi dell'infortunio occorso a può senza dubbio imputarsi Parte_1
a responsabilità della parte datoriale, la quale non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2087 c.c..
Invero, la Società appellata ha dimostrato di avere impiegato, nel compimento delle operazioni di carico del cassone di un camion, due dipendenti ( e Parte_2 Pt_3 adeguatamente formati ed idonei a svolgere tale attività in quanto operai qualificati.
Tuttavia, la prova raggiunta non soddisfa i criteri che possano renderla “liberatoria”, proprio perché non inerisce alla positiva circostanza che il danno lamentato dal dipendente sia stato determinato da uno specifico evento imprevisto e imprevedibile, una volta accertata la dinamica dell'infortunio, e con essa la circostanza che l'incidente si è verificato per anomalo azionamento di un macchinario.
Ricondurre l'anomalia nella messa in funzione del macchinario alle cattive condizioni dello stesso (per omessa manutenzione, per difetto di costruzione, ecc.), piuttosto che all'uso errato fattone dall'essere umano, non incide sull'affermazione di responsabilità del datore di lavoro, il quale non ha dimostrato lo specifico caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale, nel quale sarebbe rientrato il c.d. rischio elettivo, ma non anche il generico contegno colposo dei dipendenti.
In tal senso, non rileva che la condotta di in occasione dell'infortunio possa Parte_1 eventualmente essersi caratterizzata per il dispregio delle norme basilari sulla sicurezza, di cui fosse a conoscenza, posto che …Il datore di lavoro è anzi sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494)…. Egli è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo
"tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786).
Opera, dunque, il principio secondo cui In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne
l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).(Cass
n. 4980/2023).
Quanto detto innanzi vale a fortiori per la condotta colposa posta in essere da un terzo dipendente.
E', dunque, il rischio della mancata prova, in ordine alla specifica causa, ad oggi rimasta ignota, determinante a suo tempo l'improvvisa chiusura del gancio che provocò l'amputazione del dito dell'appellante, a costituire il titolo della responsabilità datoriale nel caso in esame, senza che a tal fine rilevi l'adeguata formazione impartita ai lavoratori impiegati nell'uso del macchinario, così come non rileva che questo fosse in regolare stato di revisione e manutenzione.
In altri termini, la verifica di carattere generale che la datrice di lavoro avesse rispettato tutti gli obblighi di legge a suo carico non è sufficiente, nel caso di specie, a sollevarla da responsabilità per oggettiva carenza in atti di elementi idonei ad accertare la specifica causa in concreto dotata di autonoma valenza determinante l'anomala chiusura del gancio, tale da interrompere il nesso causale cui si è fatto cenno innanzi.
In ordine alla liquidazione del danno, la CTU disposta in questa sede ha stabilito pari al 27% la percentuale di danno biologico complessivamente residuata in via permanente a carico dell'originario ricorrente quale conseguenza dell'incidente occorsogli il 4 settembre 2013.
Quanto al danno biologico temporaneo, in difetto di indicazioni da parte dell'ausiliario nominato da questa Corte, possono mutuarsi le conclusioni cui è pervenuto il CTU dr.
[...] in sede di accertamento tecnico preventivo, posto che nessuna delle parti ha sollevato Persona_1 specifiche e motivate osservazioni ovvero critiche al suo elaborato peritale, così che le conclusioni in questo consacrate possono fondare il giudizio di quantificazione del danno risarcibile all'appellante.
Si legge in seno all'elaborato peritale che il lavoratore ha riportato all'età di 36 anni, a seguito dell'infortunio di causa, un danno biologico temporaneo pari al 100% per gg 20, al 75% per gg 70, al 50% per gg. 60 e pari al 25% per giorni 150.
Utilizzando come riferimento le Tabelle di Milano del 2024, si giunge a quantificare il danno biologico temporaneo in misura pari ad euro 16.100,00, nonché alla quantificazione del danno non patrimoniale, conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona ed alla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), in misura complessivamente pari ad euro 148.064,00 (di cui euro 103.542,00 per danno biologico permanente ed euro 44.522,00 per sofferenza soggettiva), per un totale di euro 164.164,00, liquidati all'attualità.
Ritiene il Collegio che la componente di danno qualificata sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), e liquidata come innanzi, costituisca il congruo ristoro per i negativi riflessi personali sulla vita di relazione, non ravvisandosi nel caso concreto quelle peculiari ed eccezionali situazioni di negativo impatto in termini esistenziali, tali da legittimare la massima personalizzazione, tenuto conto, altresì, che il disagio psichico vissuto dall'appellante rispetto all'amputazione del dito della mano ha trovato precipua riparazione come componente del danno biologico, in quanto sfociato in vera e propria patologia.
Rispetto a tale liquidazione, la detrazione delle somme già versate dall' deve avvenire per CP_4 poste omogenee, come da ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “… il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_4 presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_4 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la CP_4
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo CP_5 di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). (per tutte, Cass.n.9112/2019).
Ne discende che dalla somma di euro 103.542,00, corrispondente al ristoro del danno biologico permanente, va detratta la somma di euro 34.745,35, pari al danno biologico che ha formano oggetto di erogazione da parte dell' così residuando, a titolo di danno biologico CP_4 permanente risarcibile in questa sede (c.d. “differenziale”), la somma di euro 68.796,65.
Rispetto alle somme liquidate dall' a titolo di danno per lesione della capacità generica di CP_4 lavoro, - che ha dedotto ma non dimostrato di avere effettivamente Controparte_1 versato l'integrazione salariale prevista dal CCNL di settore, né ha dimostrato di avere di regola retribuito il lavoratore con una paga oraria inferiore a quella dal medesimo additata come riferimento per il calcolo della voce di danno in discorso - dovrà essere condannata a versare al ricorrente l'importo di euro 7.730,01, pari alla differenza tra quanto il ricorrente avrebbe percepito a Par titolo di retribuzione e quanto percepito per (euro 30.562,74 - euro 22.832,73); giova, in proposito, ricordare che, per unanime orientamento dei Giudici di legittimità, la quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato integra CP_4 senza dubbio danno di natura patrimoniale (cfr. per tutte, Cass.n.9112/2019 citata).
Infine, possono essere rimborsate all'appellante le spese sostenute per euro 521,00 come da fattura allegata.
In forza della garanzia assicurativa prestata da ed incontestatamente Controparte_3 operante tra le parti contraenti la polizza, detta Società sarà tenuta a manlevare la datrice di lavoro da tutte le pretese risarcitorie avanzate dal con il ricorso, nonché dalle spese di lite Parte_1 che, in onore al criterio della soccombenza, si liquidano comunque in solido a carico di entrambe le appellate
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di euro 164.164,00, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza, detratto quanto già corrisposto dall' al medesimo titolo, nel CP_4 senso indicato in parte motiva;
condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 7.730,01 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché di euro 521,00 per spese documentate, oltre accessori di legge;
2) condanna e in Controparte_1 Controparte_3 solido al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, nella Parte_1 misura già liquidata nella sentenza impugnata per il primo grado ed in complessivi euro 9.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dispone che sia tenuta Controparte_1 indenne da rispetto a tutto quanto dalla stessa dovuto all'appellante ai titoli Controparte_3 suddetti;
compensa le spese di lite rispetto ai rapporti processuali tra le Società appellate
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 158/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Leonardi Parte_1
Appellante
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_1 procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Vallesi e Simone Vallesi
Appellata
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_2 procura alle liti in atti dall'Avv. Fabrizio Travaglini
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 maggio 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'11 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l'accertamento della responsabilità risarcitoria della datrice di lavoro nella causazione del Controparte_1 sinistro verificatosi il 4 settembre 2013, mentre lavorava all'interno di un cantiere e, richiesto di aiutare nel posizionare uno “stampo antifrana” sul cassone di un camion, a causa Parte_2 di un'errata manovra del collega - il quale, alla guida dell'escavatore, ne aveva malamente azionato il braccio meccanico, portando in tensione la catena che vi collegava lo stampo, così da provocare l'improvvisa chiusura di un gancio - aveva patito l'amputazione della prima falange del pollice della mano destra. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nell'escludere la responsabilità della datrice di lavoro in ragione del fatto che l'escavatore utilizzato nell'occasione fosse conforme alle normative ed agli standard di sicurezza vigenti, senza considerare che la datrice di lavoro avrebbe dovuto rispondere della condotta negligente, imprudente ed imperita di Parte_2 ai sensi dell'art. 2049 c.c., ed in ogni caso ai sensi degli artt. 1218, 1228 e 2087 c.c., stante il dimostrato rapporto di preposizione esistente fra il lavoratore e all'epoca dei Parte_2 CP_1 fatti, nonché il nesso di causalità connaturato alla dinamica stessa dell'infortunio; ha evidenziato come il Tribunale avesse travisato ed invertito gli oneri probatori in tema di adozione da parte della datrice di lavoro di tutti i comportamenti conformi agli «standards» di sicurezza normalmente osservati, rispetto ai quali l'esonero di responsabilità datoriale poteva valere solo quando il comportamento del lavoratore avesse assunto caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico;
ha, quindi, stigmatizzato l'errore del Tribunale nel ritenere sufficiente ad esimere il datore di lavoro da responsabilità la mera circostanza che costui avesse effettuato adeguata formazione del personale, senza attribuire rilievo alla circostanza che il titolare ed il responsabile di cantiere non avessero vigilato sulla corretta esecuzione delle mansioni assegnate ai dipendenti, così da garantire la loro sicurezza. L'appellante ha, pertanto, reiterato la domanda di integrale ristoro del pregiudizio patito, sia patrimoniale che non patrimoniale, insistendo per l'accoglimento del gravame in senso conforme alle proprie istanze, anche in punto di spese di lite. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in ogni caso, ha Controparte_1 chiesto che la manlevasse da tutte le pretese risarcitorie avanzate dal Controparte_3 ricorrente e dalle spese di lite, in forza della polizza assicurativa con la stessa stipulata.
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame;
nel Controparte_3 merito, ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in considerazione della sufficiente specificazione dei motivi di gravame, della chiara indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni di fatto e di diritto inerenti al loro carattere erroneo, così da apparire sostanzialmente rispettoso delle indicazioni previste dal novellato art. 434 cod. proc. civ.
Di poco rilievo è, poi, ai fini della decisione la prospettiva di responsabilità ex art. 2049 c.c., posto che l'appello può essere accolto in base all'affermazione di responsabilità contrattuale della datrice di lavoro, per le ragioni di seguito esposte.
Rispetto all'odierna fattispecie opera il consolidato ed affatto condivisibile principio di elaborazione giurisprudenziale, in forza del quale “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. (per tutte, Cass.,Sez. L, Sent. n.10529 del 23/04/2008).
Muovendo da tali premesse, possono ritenersi pacificamente acquisite al processo le circostanze di fatto su cui riposa la domanda risarcitoria di non potendosi Parte_1 seriamente dubitare dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Controparte_1
e il predetto lavoratore infortunato, né risultando minimamente contestata la circostanza che quest'ultimo effettivamente abbia subito l'infortunio descritto in ricorso sui luoghi di lavoro e in occasione dell'espletamento di attività lavorativa. Oltretutto, può dirsi ormai cosa giudicata l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, a tenore della quale “l'infortunio si è dunque verificato a causa dell'improvviso sollevamento del braccio meccanico dell'escavatore manovrata dal che determinava la repentina chiusura del gancio e il conseguente Parte_2 verificarsi del danno lamentato dal ricorrente”.
Tanto chiarito, la genesi dell'infortunio occorso a può senza dubbio imputarsi Parte_1
a responsabilità della parte datoriale, la quale non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2087 c.c..
Invero, la Società appellata ha dimostrato di avere impiegato, nel compimento delle operazioni di carico del cassone di un camion, due dipendenti ( e Parte_2 Pt_3 adeguatamente formati ed idonei a svolgere tale attività in quanto operai qualificati.
Tuttavia, la prova raggiunta non soddisfa i criteri che possano renderla “liberatoria”, proprio perché non inerisce alla positiva circostanza che il danno lamentato dal dipendente sia stato determinato da uno specifico evento imprevisto e imprevedibile, una volta accertata la dinamica dell'infortunio, e con essa la circostanza che l'incidente si è verificato per anomalo azionamento di un macchinario.
Ricondurre l'anomalia nella messa in funzione del macchinario alle cattive condizioni dello stesso (per omessa manutenzione, per difetto di costruzione, ecc.), piuttosto che all'uso errato fattone dall'essere umano, non incide sull'affermazione di responsabilità del datore di lavoro, il quale non ha dimostrato lo specifico caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale, nel quale sarebbe rientrato il c.d. rischio elettivo, ma non anche il generico contegno colposo dei dipendenti.
In tal senso, non rileva che la condotta di in occasione dell'infortunio possa Parte_1 eventualmente essersi caratterizzata per il dispregio delle norme basilari sulla sicurezza, di cui fosse a conoscenza, posto che …Il datore di lavoro è anzi sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494)…. Egli è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo
"tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786).
Opera, dunque, il principio secondo cui In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne
l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).(Cass
n. 4980/2023).
Quanto detto innanzi vale a fortiori per la condotta colposa posta in essere da un terzo dipendente.
E', dunque, il rischio della mancata prova, in ordine alla specifica causa, ad oggi rimasta ignota, determinante a suo tempo l'improvvisa chiusura del gancio che provocò l'amputazione del dito dell'appellante, a costituire il titolo della responsabilità datoriale nel caso in esame, senza che a tal fine rilevi l'adeguata formazione impartita ai lavoratori impiegati nell'uso del macchinario, così come non rileva che questo fosse in regolare stato di revisione e manutenzione.
In altri termini, la verifica di carattere generale che la datrice di lavoro avesse rispettato tutti gli obblighi di legge a suo carico non è sufficiente, nel caso di specie, a sollevarla da responsabilità per oggettiva carenza in atti di elementi idonei ad accertare la specifica causa in concreto dotata di autonoma valenza determinante l'anomala chiusura del gancio, tale da interrompere il nesso causale cui si è fatto cenno innanzi.
In ordine alla liquidazione del danno, la CTU disposta in questa sede ha stabilito pari al 27% la percentuale di danno biologico complessivamente residuata in via permanente a carico dell'originario ricorrente quale conseguenza dell'incidente occorsogli il 4 settembre 2013.
Quanto al danno biologico temporaneo, in difetto di indicazioni da parte dell'ausiliario nominato da questa Corte, possono mutuarsi le conclusioni cui è pervenuto il CTU dr.
[...] in sede di accertamento tecnico preventivo, posto che nessuna delle parti ha sollevato Persona_1 specifiche e motivate osservazioni ovvero critiche al suo elaborato peritale, così che le conclusioni in questo consacrate possono fondare il giudizio di quantificazione del danno risarcibile all'appellante.
Si legge in seno all'elaborato peritale che il lavoratore ha riportato all'età di 36 anni, a seguito dell'infortunio di causa, un danno biologico temporaneo pari al 100% per gg 20, al 75% per gg 70, al 50% per gg. 60 e pari al 25% per giorni 150.
Utilizzando come riferimento le Tabelle di Milano del 2024, si giunge a quantificare il danno biologico temporaneo in misura pari ad euro 16.100,00, nonché alla quantificazione del danno non patrimoniale, conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona ed alla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), in misura complessivamente pari ad euro 148.064,00 (di cui euro 103.542,00 per danno biologico permanente ed euro 44.522,00 per sofferenza soggettiva), per un totale di euro 164.164,00, liquidati all'attualità.
Ritiene il Collegio che la componente di danno qualificata sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), e liquidata come innanzi, costituisca il congruo ristoro per i negativi riflessi personali sulla vita di relazione, non ravvisandosi nel caso concreto quelle peculiari ed eccezionali situazioni di negativo impatto in termini esistenziali, tali da legittimare la massima personalizzazione, tenuto conto, altresì, che il disagio psichico vissuto dall'appellante rispetto all'amputazione del dito della mano ha trovato precipua riparazione come componente del danno biologico, in quanto sfociato in vera e propria patologia.
Rispetto a tale liquidazione, la detrazione delle somme già versate dall' deve avvenire per CP_4 poste omogenee, come da ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “… il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_4 presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_4 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la CP_4
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo CP_5 di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). (per tutte, Cass.n.9112/2019).
Ne discende che dalla somma di euro 103.542,00, corrispondente al ristoro del danno biologico permanente, va detratta la somma di euro 34.745,35, pari al danno biologico che ha formano oggetto di erogazione da parte dell' così residuando, a titolo di danno biologico CP_4 permanente risarcibile in questa sede (c.d. “differenziale”), la somma di euro 68.796,65.
Rispetto alle somme liquidate dall' a titolo di danno per lesione della capacità generica di CP_4 lavoro, - che ha dedotto ma non dimostrato di avere effettivamente Controparte_1 versato l'integrazione salariale prevista dal CCNL di settore, né ha dimostrato di avere di regola retribuito il lavoratore con una paga oraria inferiore a quella dal medesimo additata come riferimento per il calcolo della voce di danno in discorso - dovrà essere condannata a versare al ricorrente l'importo di euro 7.730,01, pari alla differenza tra quanto il ricorrente avrebbe percepito a Par titolo di retribuzione e quanto percepito per (euro 30.562,74 - euro 22.832,73); giova, in proposito, ricordare che, per unanime orientamento dei Giudici di legittimità, la quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato integra CP_4 senza dubbio danno di natura patrimoniale (cfr. per tutte, Cass.n.9112/2019 citata).
Infine, possono essere rimborsate all'appellante le spese sostenute per euro 521,00 come da fattura allegata.
In forza della garanzia assicurativa prestata da ed incontestatamente Controparte_3 operante tra le parti contraenti la polizza, detta Società sarà tenuta a manlevare la datrice di lavoro da tutte le pretese risarcitorie avanzate dal con il ricorso, nonché dalle spese di lite Parte_1 che, in onore al criterio della soccombenza, si liquidano comunque in solido a carico di entrambe le appellate
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di euro 164.164,00, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza, detratto quanto già corrisposto dall' al medesimo titolo, nel CP_4 senso indicato in parte motiva;
condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 7.730,01 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché di euro 521,00 per spese documentate, oltre accessori di legge;
2) condanna e in Controparte_1 Controparte_3 solido al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, nella Parte_1 misura già liquidata nella sentenza impugnata per il primo grado ed in complessivi euro 9.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dispone che sia tenuta Controparte_1 indenne da rispetto a tutto quanto dalla stessa dovuto all'appellante ai titoli Controparte_3 suddetti;
compensa le spese di lite rispetto ai rapporti processuali tra le Società appellate
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente