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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2044/2021 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 2.4.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'avv. Salvatore Campisi (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in RA, alla Via La Corte 2
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 21 gennaio 2022, per atto del notaio dott.
[...]
, in Catanzaro, rep. 163.078, racc. 36.819, dall'avv. Fabio Postorino Per_1
(C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale della Calabria, con C.F._3 domicilio eletto in Napoli, alla Via Domenico Fontana 98, presso lo studio dell'avv. Flavia Avallone
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pag. 1 Con ricorso notificato in data 1.4.2021 alla (di seguito Controparte_1
“ ”) e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 2.1.2023, CP_1 ha premesso: Parte_1
- di essere proprietario di un fondo a destinazione agricola, sito in RA e censito nel N.C.T. al foglio di mappa 23, particella 40, di mq. 1926 e particella 435 di mq. 150, coltivato in parte ad uliveto, con piante secolari, ed in parte ad ortaggi, confinante da un lato con la strada provinciale 35, dall'altro lato con proprietà e da un terzo lato con il torrente Persona_2 denominato “San Pietro”;
-in data in data 30.3.2020, a seguito di un acquazzone, le acque del limitrofo torrente San Pietro esondavano a monte riversandosi con impeto nel terreno del ricorrente, spazzando via ogni cultura e rendendo il fondo del tutto impraticabile ed inservibile per la sua ordinaria destinazione agricola;
-l'esondazione è stata determinata dall'assenza di manutenzione del torrente, per cui la maggior quantità di acqua in esso confluita non ha potuto defluire verso valle, per la presenza nel letto del torrente di residui di alberi, pietrame, canneti e rifiuti di ogni genere;
-subito dopo l'evento dannoso intervenivano sui luoghi la Protezione Civile, i
Carabinieri della Stazione di RA Marina, i Vigili Urbani, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici del , che constatavano la Controparte_2 portata dell'evento e la natura dei danni;
-nella giornata del 31 marzo 2020, l'amministrazione comunale di RA, assumeva le iniziative per evitare ulteriori danni a persone e cose e, successivamente, deliberava la richiesta di stato di calamità;
- l' ing. incaricato dal per verificare e quantificare i Persona_3 Pt_1 danni, per ripristinare lo stato del fondo e consentirne la coltivazione secondo la sua destinazione, ha accertato nella sua relazione che: occorre procedere alla rimozione dei massi mediante mezzo meccanico, al ripascimento del terreno, alla livellatura dello stesso ed al ripristino dell'impianto di irrigazione preesistente;
al momento dell'esondazione, il terreno era coltivato per una parte ad ortaggi, essendo piantumata, per circa 1.000 mq. cipolla rossa di
Tropea e per altri 1000,00 mq fagioli rampicanti: la distruzione delle predette pag. 2 coltivazioni ha provocato un danno da mancato guadagno;
sul terreno erano altresì presenti 35 piante di prugne adulte, 2 ulivi secolari, 6 piante di arance, andate completamente distrutte e sradicate: per questi alberi il danno consiste sia nel costo di reimpianto, sia nel mancato guadagno per il tempo necessario a riportarle in produzione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'esondazione del Torrente San Pietro del 30.3.2020, la somma complessiva di € 65.825,50.
*
In data 6.2.2023 si è costituita la ed ha eccepito l'inammissibilità ed CP_1 infondatezza della domanda trattandosi di danni connessi ad opere di manutenzione spettanti ai Comuni, nel cui comprensorio ricade il tratto del corso d'acqua, ed ai proprietari frontisti ovvero, nel caso specifico, al ricorrente.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 7.2.2023, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Vibo Valentia, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 7.11.2023.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata al ricorso introduttivo (rogito per notar in RA Persona_4 dell'8.4.1992, rep.2191, Rac. 827 e visure catastali): inoltre, la legittimazione risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la circostanza per cui il , in quanto proprietario del fondo, Pt_1 provvedeva personalmente alla cura delle coltivazioni ivi impiantate.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il pag. 3 profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all' convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, il concetto di CP_3 legittimazione passiva risulta impropriamente invocato sia dal in Parte_2 quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
Le domande risultano fondate per quanto di ragione.
Il fatto storico che il Torrente “San Pietro” sia esondato il giorno 30.3.2020 e che abbia allagato i fondi di proprietà del ricorrente inondandolo con detriti, pietre e rifiuti di ogni genere, distruggendo le coltivazioni in essere, è da considerarsi non contestato e, comunque, provato dalla documentazione prodotta in atti (relazione della Polizia Locale, verbale di somma urgenza
Ufficio tecnico , ecc.) dalle dichiarazioni dei testi escussi e Controparte_2 dalla documentazione fotografica, allegata alla CTP, a firma dell' ing. Per_3
[...]
In particolare, con riferimento all'esito della prova testimoniale, deve darsi atto che: a) il teste ing. , qualificatosi dirigente tecnico del Testimone_1
nonché Responsabile dell'Ufficio di protezione civile del Controparte_2
Comune di RA all'epoca dei fatti, ha confermato che il torrente aveva
“…trasferito il suo corso sul terreno del riportando sullo stesso tutti i Pt_1 detriti (pietrame, terra, rifiuti solidi urbani)”; b) il teste , Testimone_2 qualificatosi Comandante della Polizia Municipale di RA dal 2022
(mentre dal 1986 era vigile dello stesso ha confermato i capi 1 e 2 CP_2 della prova articolata dal ricorrente precisando che il torrente in questione, in occasione dell'evento piovoso del 30.3.2020, aveva modificato il suo corso, invadendo il fondo di ha aggiunto che il terreno era coltivato dal Parte_1 pag. 4 ricorrente e che i tubi per l'irrigazione risultavano attorcigliati;
c) il teste
, imprenditore, ha confermato i capi 3, 4 e 5 articolati dal Testimone_3 ricorrente, confermando, quindi, che al momento dell'esondazione sul terreno vi erano coltivazioni di cipolle e di fagioli rampicanti, vi erano a dimora 35 piante di prugne, due piante di ulivo e 6 piante di arance e che l'alveo del torrente si presentava in stato di degrado e abbandono, colmo di rifiuti vari.
E' stato anche dichiarato che ha sempre provveduto a Parte_1 mantenere pulito l'argine del fosso limitrofo alla sua proprietà per eseguire gli interventi necessari al suo mantenimento. Lo stesso teste ha aggiunto di conoscere bene la zona e che, poco prima dell'esondazione, si era recato sui luoghi per fare un'operazione sulla terra, ai fini agricoli, per conto del , Pt_1
e che in occasione dell'esondazione il 31.3.2020 sia era recato sui luoghi per conto del Comune di RA (da cui era stato chiamato data la necessità incombente) e aveva lavorato personalmente per lo sgombero dei materiali dal torrente. Ha aggiunto che, dopo aver tolto il materiale, è risultato che il letto del torrente risultava cementato;
d) il teste , Testimone_4 imprenditore, ha dichiarato di aver collaborato agli interventi urgenti, dopo essere stato chiamato nella notte tra il 30.3.2020 e il 31.3.2020, e che, dopo i lavori di rimozione degli ingombri dal torrente, il livello del letto, che era di
50 cm. sotto il livello dell'acqua, si era abbassato a 3 mt.; e) il teste
[...]
, genero del ricorrente, agente di Polizia Municipale del Comune di Tes_5
Tropea, ha confermato i capi di prova 3, 4 e 5, così come aveva dichiarato il teste di cui al punto superiore sub c) e, in aggiunta, che il torrente Tes_3 predetto non veniva manutenuto, era in stato di degrado, colmo di rifiuti vari e che ha provveduto negli anni a mantenere pulito l'argine del Parte_1 fosso limitrofo alla sua proprietà ed a fare gli interventi necessari al suo mantenimento.
*
Per quanto concerne la legittimazione passiva, la è Controparte_1
l'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua in questione. Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di pag. 5 progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso
Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del
04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del
14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del
22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio CP_1 fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo
Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque».
pag.
6 - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla
Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
< quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ad altri Enti , atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
In quanto custode la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., CP_1 per i danni subiti dai fondi agricoli dei ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e pag. 7 dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3,
n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
***
Sul quantum debeatur
Accertato, quindi, che: a ) in data 30.3.2020 si è verificato l'evento dannoso descritto ricorrente oggetto (esondazione del Torrente San Pietro) con deviazione di fatto del flusso d'acqua direttamente sul fondo del ricorrente, che veniva invaso da melma, pietre e rifiuti;
b) l'evento dannoso sia imputabile alla convenuta , dovendosi presumere, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti.
In effetti, il ricorrente ha prodotto in giudizio un elaborato tecnico a firma dell'ing. il cui contenuto non è stato espressamente Persona_3 contestato dalla . CP_1
Nel caso di specie, il consulente di parte ha annotato nella sua relazione di esseri recato sui luoghi di causa in data 31.4.2020, subito dopo l'evento dannoso ed ha rappresentato i luoghi anche attraverso le fotografie allegate all'elaborato peritale.
Dopo aver rilevato che il letto del fiume era occupato da residui di alberi, materiale sabbioso, pietre e rifiuti soldi ogni genere, ha evidenziato che in corrispondenza del terreno del il torrente risultava privo di argine, in Pt_1 quanto l'Ente proprietario non aveva provveduto alla sua realizzazione:
per questi motivi
si era verificata l'esondazione all'interno della proprietà , Pt_1
pag. 8 travolgendo, con la forza del corso d'acqua in piena, tutto quello che si trovava sulla sua strada.
Il consulente di parte, poi, ha così quantificato i danni:
A) Anzitutto ha descritto il terreno come utilizzabile ed impraticabile dopo l'evento del 30.3.2020, con necessità di ripristino mediante una serie sistematica di opere strutturali e di sistemazione agraria, ovvero:
-rimozione massi mediante mezzo meccanico di grande portata e capacità con trasporto e allontanamento mediante idoneo mezzo d'opera, calcolando mc 105 per un costo di € 1.750;
-ripascimento terreno dilavato, calcolato in mc 3000 da quantificare a prezzo di mercato di € 10/mc pari ad € 30.000;
-livellatura terreno di riporto mediante Dover cingolato per un tempo complessivo di ore 50 per un costo unitario di euro 130/ora, totale €
6.500,00;
-impianto di irrigazione preesistente in situ, a corpo € 3.000,00;
Ha, quindi, calcolato un totale parziale di danno per € 41.250,00 per danni al terreno.
B) Per il danno colturale e mancata produzione si legge nella relazione del perito di parte che nel fondo era stata piantumata una coltivazione di circa
1000 mq di cipolla e circa 1000 mq di fagioli rampicanti.
Il tecnico ha considerato che la produzione media per ara per la cipolla rossa di Tropea è di 400 q/ha per 10.000 mq e che la produzione media di fagioli è di 75 quintali per 10.000 mq, rapportando all'estensione delle coltivazioni
(1000 mq per cipolle e 1000 mq per fagioli) del questi dati e tenuto Pt_1 conto di un prezzo medio indicato in € 0,42 al kg per le cipolle e di 4,40 per chilo di fagiolo fresco ha quantificato il danno da perdita di cipolle in €
1.680,00 e per la perdita dei fagioli in € 3.300,00. In totale, € 4.980,00.
Per la perdita delle 35 piante di prugne, con prezzo di vendita all'origine di
1,50 € al chilo, il tecnico ha calcolato una produzione per singola pianta di kg
25 con un guadagno annuale per pianta di € 37,50 da moltiplicare per 35 = €
1.312,50. A questo importo, è stata aggiunta la spesa di acquisto delle nuove piantine ( € 8,50 ciascuna X 35 ) pari ad € 297,50 ed il mancato guadagno pag. 9 per dieci anni , dal 2020 al 2030 ( € 1.312,50 X 10=) , pari ad € 13.125,00, ha stimato una perdita di € 13.422,50.
Per la perdita di due piante di ulivo secolari, con produzione annua di circa
20 litri di olio a pianta (20 litri X 2 = 40 litri di olio), con prezzo di vendita di €
6 al litro, il CTP ha calcolato una perdita di € 240,00 annui, a cui ha aggiunto il mancato guadagno per i successivi 15 anni, che ha ritenuto essere pari ad
€ 2.400,00. Inoltre, il CTP ha aggiunto il valore delle due piante distrutte stimandolo in € 1.500,00, oltre € 20,00 per acquisto delle due piantine nuove. Totale € 3.920,00.
Per le 6 piante di arance di anni 13 con produzione annua stimata di circa 85 kg a pianta e una vendita di euro al kilo di € 0,43 X 85 kg il CTP ha calcolato una perdita del raccolto di € 36,55 a pianta, per cui il danno riferito alla perdita annuale del raccolto riferito a sei piante per il CTP è di € 219,30. Ha aggiunto € 60 per l'acquisto delle nuove piante ed € 2.193,00 per mancata produzione per dieci anni. Il danno totale per questa voce è stato calcolato, quindi, in € 2.352,00.
Il danno totale generale, ottenuto sommando gli addendi indicati ai superiori paragrafi A e B) e come calcolato dal perito di parte è di € 65.825,50.
Orbene, deve in via generale essere rilevato che la consulenza di parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Tuttavia, questo Tribunale deve osservare che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili, per cui le conclusioni a cui è giunto il consulente di parte in ordine alla quantificazione dei danni possono essere solo in parte condivise e poste alla base della decisione. pag. 10 Con particolare riguardo ai danni al terreno, in assenza di fatture e tenuto conto che neppure i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di effettuate direttamente dal ricorrente, di cui si chiede il ristoro, va applicata una riduzione del 40% sull'importo indicato dal CTP, poiché si ritiene che le siffatte attività siano state svolte in economia. Dunque, per i danni arrecati al terreno e per ripristino fertilità, risulta equo riconoscere al ricorrente un danno così calcolato: € 41.250,00 - € 3.000,00 = € 38.250,00 -
40% ( € 15.300) = € 22.950,00.
Invece, non deve essere riconosciuto il danno richiesto per € 3.000,00 riferito all'impianto di irrigazione, in quanto non supportato da alcuna documentazione o altra prova utile.
Per quanto riguarda, poi, i danni alle colture, si rileva che il consulente di parte in merito alla quantificazione dei danni si è limitato a rappresentare i criteri generali di calcolo adottati, che, per come formulati, non trovano preciso riscontro nelle fotografie allegate e nelle stesse dichiarazioni dei testi, che, in ordine alla presenza di piante sul terreno e loro distruzione, sono rimaste generiche.
Inoltre, si rileva che, pur risultando provato in giudizio che il terreno del ricorrente era coltivato a cipolle e fagioli, - al contempo i testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei medesimi e il preciso quantitativo delle colture in produzione andato perduto.
Ancora, si rileva che non sono stati allegati alla perizia i listini dei prezzi risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e che il CTP avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti. Peraltro, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla perizia, in assenza di pag. 11 riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti e da cui evincere i ricavi degli anni precedenti, di guisa che non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni. Inoltre, il CTP non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti dei prodotti e per costo della mediazione di vendita e che la prova esatta della consistenza dei danni non può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui non si percepisce lo stato preesistente del fondo agricolo. Mancano anche le fatture riferite agli anni precedenti connesse alla vendita dei prodotti.
Inoltre, si osserva che non solo la perizia ma anche il ricorso introduttivo risultano generici in relazione alla descrizione dei danni effettivi arrecati gli alberi da frutto che si assumono impiantati sul terreno del ricorrente e non risulta specificato se le esondazioni abbiano causato un danneggiamento (in tal caso, in quale misura) o una distruzione totale degli alberi impiantati.
Infatti, il CTP si limita a quantificare gli importi ma non chiarisce quale siano stati i danni arrecati agli alberi presenti sul fondo.
Quindi, i danni liquidati in via equitativa per le colture sul fondo possono essere così calcolati:
a) Per il danno derivante dalla perdita di cipolle e fagioli, tenuto conto dell'estensione del terreno, in assenza di precisa indicazione del numero di piante presenti sul fondo, l'importo indicato dal CTP deve essere ridotto della misura del 40%. Quindi: € 4.980,00 - 40% (€ 1.992,00 )= € 2.988,00.
b) Per le piante da frutto e per i due olivi secolari, per i quali non è chiarito in ricorso né in consulenza e neppure dai testi se siano stati danneggiati o siano stati sradicati dall'acqua ovvero quali danni abbiano subito sotto il profilo tecnico-agrario, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di ristoro dei danni lamentati.
In sintesi, i danni totali possono essere così quantificati:
Totale danno al terreno: € 22.950,00
Totale danno alle colture = € 2.988,00
TOTALE DANNO: € 22.950,00 + € 2.988,00= € 25.938,00.
pag. 12 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (30.3.2020) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del
24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
pag. 13 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1 nei confronti della , disattesa ogni ulteriore
[...] Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie in parte le domande proposte da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 25.938,00 in favore di oltre rivalutazione monetaria dalla data di inizio dell'esondazione Parte_1
(30.3.2020) fino alla data della presente decisione oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• pone a carico della parte resistente soccombente la refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio anticipate dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura della metà, che si liquidano nelle spese prenotate a debito ridotte della metà e in euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
dichiara compensata la residua metà delle dette spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
pag. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2044/2021 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 2.4.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'avv. Salvatore Campisi (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in RA, alla Via La Corte 2
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 21 gennaio 2022, per atto del notaio dott.
[...]
, in Catanzaro, rep. 163.078, racc. 36.819, dall'avv. Fabio Postorino Per_1
(C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale della Calabria, con C.F._3 domicilio eletto in Napoli, alla Via Domenico Fontana 98, presso lo studio dell'avv. Flavia Avallone
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pag. 1 Con ricorso notificato in data 1.4.2021 alla (di seguito Controparte_1
“ ”) e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 2.1.2023, CP_1 ha premesso: Parte_1
- di essere proprietario di un fondo a destinazione agricola, sito in RA e censito nel N.C.T. al foglio di mappa 23, particella 40, di mq. 1926 e particella 435 di mq. 150, coltivato in parte ad uliveto, con piante secolari, ed in parte ad ortaggi, confinante da un lato con la strada provinciale 35, dall'altro lato con proprietà e da un terzo lato con il torrente Persona_2 denominato “San Pietro”;
-in data in data 30.3.2020, a seguito di un acquazzone, le acque del limitrofo torrente San Pietro esondavano a monte riversandosi con impeto nel terreno del ricorrente, spazzando via ogni cultura e rendendo il fondo del tutto impraticabile ed inservibile per la sua ordinaria destinazione agricola;
-l'esondazione è stata determinata dall'assenza di manutenzione del torrente, per cui la maggior quantità di acqua in esso confluita non ha potuto defluire verso valle, per la presenza nel letto del torrente di residui di alberi, pietrame, canneti e rifiuti di ogni genere;
-subito dopo l'evento dannoso intervenivano sui luoghi la Protezione Civile, i
Carabinieri della Stazione di RA Marina, i Vigili Urbani, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici del , che constatavano la Controparte_2 portata dell'evento e la natura dei danni;
-nella giornata del 31 marzo 2020, l'amministrazione comunale di RA, assumeva le iniziative per evitare ulteriori danni a persone e cose e, successivamente, deliberava la richiesta di stato di calamità;
- l' ing. incaricato dal per verificare e quantificare i Persona_3 Pt_1 danni, per ripristinare lo stato del fondo e consentirne la coltivazione secondo la sua destinazione, ha accertato nella sua relazione che: occorre procedere alla rimozione dei massi mediante mezzo meccanico, al ripascimento del terreno, alla livellatura dello stesso ed al ripristino dell'impianto di irrigazione preesistente;
al momento dell'esondazione, il terreno era coltivato per una parte ad ortaggi, essendo piantumata, per circa 1.000 mq. cipolla rossa di
Tropea e per altri 1000,00 mq fagioli rampicanti: la distruzione delle predette pag. 2 coltivazioni ha provocato un danno da mancato guadagno;
sul terreno erano altresì presenti 35 piante di prugne adulte, 2 ulivi secolari, 6 piante di arance, andate completamente distrutte e sradicate: per questi alberi il danno consiste sia nel costo di reimpianto, sia nel mancato guadagno per il tempo necessario a riportarle in produzione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'esondazione del Torrente San Pietro del 30.3.2020, la somma complessiva di € 65.825,50.
*
In data 6.2.2023 si è costituita la ed ha eccepito l'inammissibilità ed CP_1 infondatezza della domanda trattandosi di danni connessi ad opere di manutenzione spettanti ai Comuni, nel cui comprensorio ricade il tratto del corso d'acqua, ed ai proprietari frontisti ovvero, nel caso specifico, al ricorrente.
*
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 7.2.2023, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Vibo Valentia, ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 7.11.2023.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata al ricorso introduttivo (rogito per notar in RA Persona_4 dell'8.4.1992, rep.2191, Rac. 827 e visure catastali): inoltre, la legittimazione risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la circostanza per cui il , in quanto proprietario del fondo, Pt_1 provvedeva personalmente alla cura delle coltivazioni ivi impiantate.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il pag. 3 profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all' convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, il concetto di CP_3 legittimazione passiva risulta impropriamente invocato sia dal in Parte_2 quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
Le domande risultano fondate per quanto di ragione.
Il fatto storico che il Torrente “San Pietro” sia esondato il giorno 30.3.2020 e che abbia allagato i fondi di proprietà del ricorrente inondandolo con detriti, pietre e rifiuti di ogni genere, distruggendo le coltivazioni in essere, è da considerarsi non contestato e, comunque, provato dalla documentazione prodotta in atti (relazione della Polizia Locale, verbale di somma urgenza
Ufficio tecnico , ecc.) dalle dichiarazioni dei testi escussi e Controparte_2 dalla documentazione fotografica, allegata alla CTP, a firma dell' ing. Per_3
[...]
In particolare, con riferimento all'esito della prova testimoniale, deve darsi atto che: a) il teste ing. , qualificatosi dirigente tecnico del Testimone_1
nonché Responsabile dell'Ufficio di protezione civile del Controparte_2
Comune di RA all'epoca dei fatti, ha confermato che il torrente aveva
“…trasferito il suo corso sul terreno del riportando sullo stesso tutti i Pt_1 detriti (pietrame, terra, rifiuti solidi urbani)”; b) il teste , Testimone_2 qualificatosi Comandante della Polizia Municipale di RA dal 2022
(mentre dal 1986 era vigile dello stesso ha confermato i capi 1 e 2 CP_2 della prova articolata dal ricorrente precisando che il torrente in questione, in occasione dell'evento piovoso del 30.3.2020, aveva modificato il suo corso, invadendo il fondo di ha aggiunto che il terreno era coltivato dal Parte_1 pag. 4 ricorrente e che i tubi per l'irrigazione risultavano attorcigliati;
c) il teste
, imprenditore, ha confermato i capi 3, 4 e 5 articolati dal Testimone_3 ricorrente, confermando, quindi, che al momento dell'esondazione sul terreno vi erano coltivazioni di cipolle e di fagioli rampicanti, vi erano a dimora 35 piante di prugne, due piante di ulivo e 6 piante di arance e che l'alveo del torrente si presentava in stato di degrado e abbandono, colmo di rifiuti vari.
E' stato anche dichiarato che ha sempre provveduto a Parte_1 mantenere pulito l'argine del fosso limitrofo alla sua proprietà per eseguire gli interventi necessari al suo mantenimento. Lo stesso teste ha aggiunto di conoscere bene la zona e che, poco prima dell'esondazione, si era recato sui luoghi per fare un'operazione sulla terra, ai fini agricoli, per conto del , Pt_1
e che in occasione dell'esondazione il 31.3.2020 sia era recato sui luoghi per conto del Comune di RA (da cui era stato chiamato data la necessità incombente) e aveva lavorato personalmente per lo sgombero dei materiali dal torrente. Ha aggiunto che, dopo aver tolto il materiale, è risultato che il letto del torrente risultava cementato;
d) il teste , Testimone_4 imprenditore, ha dichiarato di aver collaborato agli interventi urgenti, dopo essere stato chiamato nella notte tra il 30.3.2020 e il 31.3.2020, e che, dopo i lavori di rimozione degli ingombri dal torrente, il livello del letto, che era di
50 cm. sotto il livello dell'acqua, si era abbassato a 3 mt.; e) il teste
[...]
, genero del ricorrente, agente di Polizia Municipale del Comune di Tes_5
Tropea, ha confermato i capi di prova 3, 4 e 5, così come aveva dichiarato il teste di cui al punto superiore sub c) e, in aggiunta, che il torrente Tes_3 predetto non veniva manutenuto, era in stato di degrado, colmo di rifiuti vari e che ha provveduto negli anni a mantenere pulito l'argine del Parte_1 fosso limitrofo alla sua proprietà ed a fare gli interventi necessari al suo mantenimento.
*
Per quanto concerne la legittimazione passiva, la è Controparte_1
l'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua in questione. Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di pag. 5 progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n.
9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso
Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del
04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del
14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del
22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio CP_1 fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo
Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque».
pag.
6 - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla
Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
< quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ad altri Enti , atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
In quanto custode la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., CP_1 per i danni subiti dai fondi agricoli dei ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e pag. 7 dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3,
n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
***
Sul quantum debeatur
Accertato, quindi, che: a ) in data 30.3.2020 si è verificato l'evento dannoso descritto ricorrente oggetto (esondazione del Torrente San Pietro) con deviazione di fatto del flusso d'acqua direttamente sul fondo del ricorrente, che veniva invaso da melma, pietre e rifiuti;
b) l'evento dannoso sia imputabile alla convenuta , dovendosi presumere, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti.
In effetti, il ricorrente ha prodotto in giudizio un elaborato tecnico a firma dell'ing. il cui contenuto non è stato espressamente Persona_3 contestato dalla . CP_1
Nel caso di specie, il consulente di parte ha annotato nella sua relazione di esseri recato sui luoghi di causa in data 31.4.2020, subito dopo l'evento dannoso ed ha rappresentato i luoghi anche attraverso le fotografie allegate all'elaborato peritale.
Dopo aver rilevato che il letto del fiume era occupato da residui di alberi, materiale sabbioso, pietre e rifiuti soldi ogni genere, ha evidenziato che in corrispondenza del terreno del il torrente risultava privo di argine, in Pt_1 quanto l'Ente proprietario non aveva provveduto alla sua realizzazione:
per questi motivi
si era verificata l'esondazione all'interno della proprietà , Pt_1
pag. 8 travolgendo, con la forza del corso d'acqua in piena, tutto quello che si trovava sulla sua strada.
Il consulente di parte, poi, ha così quantificato i danni:
A) Anzitutto ha descritto il terreno come utilizzabile ed impraticabile dopo l'evento del 30.3.2020, con necessità di ripristino mediante una serie sistematica di opere strutturali e di sistemazione agraria, ovvero:
-rimozione massi mediante mezzo meccanico di grande portata e capacità con trasporto e allontanamento mediante idoneo mezzo d'opera, calcolando mc 105 per un costo di € 1.750;
-ripascimento terreno dilavato, calcolato in mc 3000 da quantificare a prezzo di mercato di € 10/mc pari ad € 30.000;
-livellatura terreno di riporto mediante Dover cingolato per un tempo complessivo di ore 50 per un costo unitario di euro 130/ora, totale €
6.500,00;
-impianto di irrigazione preesistente in situ, a corpo € 3.000,00;
Ha, quindi, calcolato un totale parziale di danno per € 41.250,00 per danni al terreno.
B) Per il danno colturale e mancata produzione si legge nella relazione del perito di parte che nel fondo era stata piantumata una coltivazione di circa
1000 mq di cipolla e circa 1000 mq di fagioli rampicanti.
Il tecnico ha considerato che la produzione media per ara per la cipolla rossa di Tropea è di 400 q/ha per 10.000 mq e che la produzione media di fagioli è di 75 quintali per 10.000 mq, rapportando all'estensione delle coltivazioni
(1000 mq per cipolle e 1000 mq per fagioli) del questi dati e tenuto Pt_1 conto di un prezzo medio indicato in € 0,42 al kg per le cipolle e di 4,40 per chilo di fagiolo fresco ha quantificato il danno da perdita di cipolle in €
1.680,00 e per la perdita dei fagioli in € 3.300,00. In totale, € 4.980,00.
Per la perdita delle 35 piante di prugne, con prezzo di vendita all'origine di
1,50 € al chilo, il tecnico ha calcolato una produzione per singola pianta di kg
25 con un guadagno annuale per pianta di € 37,50 da moltiplicare per 35 = €
1.312,50. A questo importo, è stata aggiunta la spesa di acquisto delle nuove piantine ( € 8,50 ciascuna X 35 ) pari ad € 297,50 ed il mancato guadagno pag. 9 per dieci anni , dal 2020 al 2030 ( € 1.312,50 X 10=) , pari ad € 13.125,00, ha stimato una perdita di € 13.422,50.
Per la perdita di due piante di ulivo secolari, con produzione annua di circa
20 litri di olio a pianta (20 litri X 2 = 40 litri di olio), con prezzo di vendita di €
6 al litro, il CTP ha calcolato una perdita di € 240,00 annui, a cui ha aggiunto il mancato guadagno per i successivi 15 anni, che ha ritenuto essere pari ad
€ 2.400,00. Inoltre, il CTP ha aggiunto il valore delle due piante distrutte stimandolo in € 1.500,00, oltre € 20,00 per acquisto delle due piantine nuove. Totale € 3.920,00.
Per le 6 piante di arance di anni 13 con produzione annua stimata di circa 85 kg a pianta e una vendita di euro al kilo di € 0,43 X 85 kg il CTP ha calcolato una perdita del raccolto di € 36,55 a pianta, per cui il danno riferito alla perdita annuale del raccolto riferito a sei piante per il CTP è di € 219,30. Ha aggiunto € 60 per l'acquisto delle nuove piante ed € 2.193,00 per mancata produzione per dieci anni. Il danno totale per questa voce è stato calcolato, quindi, in € 2.352,00.
Il danno totale generale, ottenuto sommando gli addendi indicati ai superiori paragrafi A e B) e come calcolato dal perito di parte è di € 65.825,50.
Orbene, deve in via generale essere rilevato che la consulenza di parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Tuttavia, questo Tribunale deve osservare che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili, per cui le conclusioni a cui è giunto il consulente di parte in ordine alla quantificazione dei danni possono essere solo in parte condivise e poste alla base della decisione. pag. 10 Con particolare riguardo ai danni al terreno, in assenza di fatture e tenuto conto che neppure i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di effettuate direttamente dal ricorrente, di cui si chiede il ristoro, va applicata una riduzione del 40% sull'importo indicato dal CTP, poiché si ritiene che le siffatte attività siano state svolte in economia. Dunque, per i danni arrecati al terreno e per ripristino fertilità, risulta equo riconoscere al ricorrente un danno così calcolato: € 41.250,00 - € 3.000,00 = € 38.250,00 -
40% ( € 15.300) = € 22.950,00.
Invece, non deve essere riconosciuto il danno richiesto per € 3.000,00 riferito all'impianto di irrigazione, in quanto non supportato da alcuna documentazione o altra prova utile.
Per quanto riguarda, poi, i danni alle colture, si rileva che il consulente di parte in merito alla quantificazione dei danni si è limitato a rappresentare i criteri generali di calcolo adottati, che, per come formulati, non trovano preciso riscontro nelle fotografie allegate e nelle stesse dichiarazioni dei testi, che, in ordine alla presenza di piante sul terreno e loro distruzione, sono rimaste generiche.
Inoltre, si rileva che, pur risultando provato in giudizio che il terreno del ricorrente era coltivato a cipolle e fagioli, - al contempo i testimoni non hanno riferito dettagliatamente l'esatta estensione del terreno destinata alla coltivazione dei medesimi e il preciso quantitativo delle colture in produzione andato perduto.
Ancora, si rileva che non sono stati allegati alla perizia i listini dei prezzi risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e che il CTP avrebbe dovuto applicare il listino dei prezzi al produttore, in quanto non è stato provato in giudizio che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti. Peraltro, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla perizia, in assenza di pag. 11 riferimento a documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti e da cui evincere i ricavi degli anni precedenti, di guisa che non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni. Inoltre, il CTP non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti dei prodotti e per costo della mediazione di vendita e che la prova esatta della consistenza dei danni non può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui non si percepisce lo stato preesistente del fondo agricolo. Mancano anche le fatture riferite agli anni precedenti connesse alla vendita dei prodotti.
Inoltre, si osserva che non solo la perizia ma anche il ricorso introduttivo risultano generici in relazione alla descrizione dei danni effettivi arrecati gli alberi da frutto che si assumono impiantati sul terreno del ricorrente e non risulta specificato se le esondazioni abbiano causato un danneggiamento (in tal caso, in quale misura) o una distruzione totale degli alberi impiantati.
Infatti, il CTP si limita a quantificare gli importi ma non chiarisce quale siano stati i danni arrecati agli alberi presenti sul fondo.
Quindi, i danni liquidati in via equitativa per le colture sul fondo possono essere così calcolati:
a) Per il danno derivante dalla perdita di cipolle e fagioli, tenuto conto dell'estensione del terreno, in assenza di precisa indicazione del numero di piante presenti sul fondo, l'importo indicato dal CTP deve essere ridotto della misura del 40%. Quindi: € 4.980,00 - 40% (€ 1.992,00 )= € 2.988,00.
b) Per le piante da frutto e per i due olivi secolari, per i quali non è chiarito in ricorso né in consulenza e neppure dai testi se siano stati danneggiati o siano stati sradicati dall'acqua ovvero quali danni abbiano subito sotto il profilo tecnico-agrario, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di ristoro dei danni lamentati.
In sintesi, i danni totali possono essere così quantificati:
Totale danno al terreno: € 22.950,00
Totale danno alle colture = € 2.988,00
TOTALE DANNO: € 22.950,00 + € 2.988,00= € 25.938,00.
pag. 12 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (30.3.2020) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del
24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
pag. 13 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1 nei confronti della , disattesa ogni ulteriore
[...] Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie in parte le domande proposte da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 25.938,00 in favore di oltre rivalutazione monetaria dalla data di inizio dell'esondazione Parte_1
(30.3.2020) fino alla data della presente decisione oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• pone a carico della parte resistente soccombente la refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio anticipate dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura della metà, che si liquidano nelle spese prenotate a debito ridotte della metà e in euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
dichiara compensata la residua metà delle dette spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-4-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
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