TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 761/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e res.te in Piombino (LI) Parte_1 alla Via A. Pacinotti,10 CF: rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Sciarra C.F._1
e
NO LU e res.te in Piombino (LI) alla Via A. Pacinotti,10 nato a [...] il [...] (C.F. ) residente a [...]
Antonio Pacinotti, 10, rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lo Conte
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 4.3.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Benevento in data 29/09/2012 e che dalla loro unione non sono nati figli. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 14.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.5.2025, successivamente rinviata al 21.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 21.5.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e NO LU , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Benevento di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Benevento il giorno 29.9.2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 10 parte 2 Serie A anno 2012 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il OL verserà un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento in favore della sig.ra , da versarsi entro il giorno -15- di ogni mese sul c.c. Pt_1 postale IBAN n. [...] intestato a
[...]
Parte_1
I coniugi concordano che l'assegno sarà corrisposto per un totale di 24 mensilità (comprensive di assegno divorzile una tantum) e dunque a partire dal 15 aprile 2027 il OL nulla più dovrà versare alla a titolo di contributo al di lei Pt_1 mantenimento essendo la stessa economicamente autosufficiente;
3. Si dà atto che la ha già lasciato definitivamente la casa coniugale prelevando Pt_1 tutti i suoi effetti personali;
4. Il OL altresì si farà carico del pagamento di tutti i finanziamenti indicati in ricorso ed accesi in costanza di matrimonio dai coniugi, e delle spese di morosità della casa coniugale, quale ulteriore aiuto economico nei confronti della Pt_1 salvo che per quanto disposto al punto 5;
5. La sig.ra si farà direttamente carico del pagamento dei Parte_1 finanziamenti a lei intestati N. 26403722 del 31/07/2023 con Hoist Finance società mandante COMPASS e N. 26098994 DEL 01/07/2022 COMPASS spa Gruppo Bancario Mediobanca Foro Bonaparte;
6. l'auto Renault AD tg. FX801BY intestata al OL, già di suo utilizzo, rimane nella sua completa proprietà che gli viene definitivamente attribuita;
7. I conti correnti dei coniugi, così come rispettivamente intestati vengono separati;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Spese di lite al definitivo;
10. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 21.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 761/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e res.te in Piombino (LI) Parte_1 alla Via A. Pacinotti,10 CF: rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Sciarra C.F._1
e
NO LU e res.te in Piombino (LI) alla Via A. Pacinotti,10 nato a [...] il [...] (C.F. ) residente a [...]
Antonio Pacinotti, 10, rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lo Conte
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 4.3.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Benevento in data 29/09/2012 e che dalla loro unione non sono nati figli. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 14.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.5.2025, successivamente rinviata al 21.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 21.5.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e NO LU , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Benevento di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Benevento il giorno 29.9.2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 10 parte 2 Serie A anno 2012 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il OL verserà un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento in favore della sig.ra , da versarsi entro il giorno -15- di ogni mese sul c.c. Pt_1 postale IBAN n. [...] intestato a
[...]
Parte_1
I coniugi concordano che l'assegno sarà corrisposto per un totale di 24 mensilità (comprensive di assegno divorzile una tantum) e dunque a partire dal 15 aprile 2027 il OL nulla più dovrà versare alla a titolo di contributo al di lei Pt_1 mantenimento essendo la stessa economicamente autosufficiente;
3. Si dà atto che la ha già lasciato definitivamente la casa coniugale prelevando Pt_1 tutti i suoi effetti personali;
4. Il OL altresì si farà carico del pagamento di tutti i finanziamenti indicati in ricorso ed accesi in costanza di matrimonio dai coniugi, e delle spese di morosità della casa coniugale, quale ulteriore aiuto economico nei confronti della Pt_1 salvo che per quanto disposto al punto 5;
5. La sig.ra si farà direttamente carico del pagamento dei Parte_1 finanziamenti a lei intestati N. 26403722 del 31/07/2023 con Hoist Finance società mandante COMPASS e N. 26098994 DEL 01/07/2022 COMPASS spa Gruppo Bancario Mediobanca Foro Bonaparte;
6. l'auto Renault AD tg. FX801BY intestata al OL, già di suo utilizzo, rimane nella sua completa proprietà che gli viene definitivamente attribuita;
7. I conti correnti dei coniugi, così come rispettivamente intestati vengono separati;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Spese di lite al definitivo;
10. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 21.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra