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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2783/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 27/2019 pubblicata il 7 gennaio 2019
tra
(nato a [...] il [...]; ) Parte_1 C.F._1
e (nata a [...] il [...]; Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Erik Furno C.F._2
( , con studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e C.F._3 1 domicilio digitale Email_1
e
OR SC (nato a [...] il [...]; ), C.F._4
(nato a [...] il [...]; ), Controparte_1 C.F._5
(nata a [...] il [...]; Controparte_2
e (nata a [...] il [...]; C.F._6 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Coticelli C.F._7
( e Ciro Coticelli ( ), con studio in C.F._8 C.F._9
Gragnano alla Via Brandi n. 3 e domicili digitali e Email_2
Email_3
Conclusioni
Per e l'avvocato Erik Furno ribadiva Parte_1 Parte_2
l'eccezione d'inammissibilità delle domande nuove in appello, quale, ad esempio, la domanda subordinata di acquisto per usucapione del diritto di passaggio, si riportava all'atto di appello e a tutti i propri scritti difensivi, concludendo come segue:
1) annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 27/2019 del 7.1.2019
del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile, in composizione
monocratica, in persona del G.U. dott. Del Sorbo, per tutto quanto dedotto e/o deducibile
nel gravame e, per l'effetto,
2) in via principale, annullare il capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata e
dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile la domanda proposta dagli attori
germani per difetto del contraddittorio;
Pt_2
3) ancora in via principale, annullare la sentenza impugnata per il vizio di
extrapetizione o di ultra petitum partium, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
4) in via gradata, nel merito, annullare e/o riformare l'intera sentenza per tutto quanto
dedotto e/o deducibile giusta i proposti motivi di gravame;
5) di converso, dichiarare inammissibile ed infondato l'appello incidentale per le spese di
lite del primo grado di giudizio, rigettandolo in ogni caso;
2
6) in ogni caso, dichiarare inammissibile, siccome domanda nuova in appello, la richiesta
conclusionale di controparte sub 4) e, cioè, la richiesta gradata di acquisto per
usucapione su tutto il viale per un'ampiezza di mt. 1,5 dal confine della particella 665 di
proprietà convenuta verso l'interno della stessa e, in lunghezza, dall'elettropompa posta
a nord sino all'aia comune sino al congiungimento con il viale più ampio che va da via
SC a via Pioppelle;
7) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
in attribuzione, oppure, in subordine, disporre la compensazione totale o parziale delle
spese di lite.
Per OR SC, e Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
gli avvocati Pasquale Coticelli e Ciro Coticelli chiedevano
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai sigg. Pt_1
e per tutti i motivi esposti con la comparsa di
[...] Parte_2
costituzione in appello;
2) rigettare nel merito il gravame principale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) accogliere l'appello incidentale e , pertanto, riformare la sentenza di primo grado nella
parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna di
controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione;
4) in via gradata e condizionata all'accoglimento del secondo motivo di appello
principale, accertare l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio su tutto il viale
per un'ampiezza di mt. 1,5 dal confine della particella 665 di proprietà convenuta verso
l'interno della stessa e, in lunghezza, dall'elettropompa posta a nord sino all'aia comune
e fino al congiungimento con il viale più ampio che va da via SC a via Pioppelle.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oneri
tributari e previdenziali come per legge, con attribuzione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 3
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2014 OR, , CP_1
e esponevano di essere proprietari di alcuni CP_2 Parte_3
immobili in Santa Maria La Carità ( del fondo agricolo in Controparte_1
catasto al foglio 3, particella 824, i quattro attori, pro indiviso, del fondo agricolo in catasto al foglio 3, particelle 632 e 823) e di un viottolo pedonale che correva lungo un canale di irrigazione che a nord conduceva a un'elettropompa e a sud giungeva fino alla particella 728 (di proprietà aliena) e ad alcuni comodi di proprietà comune fra cui un'aia, mettendo in comunicazione due strade pubbliche, Via SC e Via Pioppelle di S. Maria La Carità, così come risultante dal titolo dell'originario dante causa risalente al 1954. Esponevano, inoltre, che il viottolo anzidetto confinava ed era comune con la proprietà di Pt_1
e i quali, nel 2010, avevano loro impedito di
[...] Parte_2 accedervi, apponendo un cancello e piantando lungo il percorso degli alberi di alto fusto.
Ciò premesso, gli attori convenivano e Parte_1 Pt_2 Parte_2
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, perché fossero condannati a eliminare gli ostacoli sopra descritti e a permettere così il passaggio sul vialetto, oltre che al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.
I convenuti e nel costituirsi in giudizio Parte_1 Parte_2
(il 18 novembre 2014), si opponevano alla domanda, negando che gli attori potessero vantare alcun diritto sul viottolo in questione, neppure eventualmente acquisito per usucapione, e sostenendo che, in ogni caso, un'eventuale servitù
di passaggio si era estinta per non uso ventennale. Precisavano, in particolare:
- che le particelle 632 e 823 non confinavano in alcun modo coi beni di loro proprietà;
- che essi erano proprietari (per atto pubblico del 6 maggio 1996) della particella
665 (loro venduta da , avente causa di e Parte_4 Persona_1 4
, a loro volta acquirenti con rogito del 2 agosto 1953); Persona_2
- che non era mai esistito alcun viale comune, come indicato dagli attori in citazione, i quali potevano vantare solo un diritto d'irrigazione (che la venditrice si era riservato di trasferire a terzi già nel 1953 e aveva poi Parte_5
effettivamente trasferito nel 1954), lungo il confine delle rispettive proprietà, per un metro soltanto sulle particelle 670 e 44 (del foglio 3) di , Parte_2
mentre sulla zona restante l'irrigazione doveva avvenire mercé un tratto (come
esistente) di canale in muratura e un altro tratto (così come pure esistente) in terra
battuta largo circa 50 cm e tanto – si badi – sino al limite della p.lla 824 e non oltre, così
come risultante dal rogito del 1954 (prodotto dagli attori) e dal pacifico stato dei luoghi;
- che i comodi rurali menzionati dagli attori non avevano nulla a che fare con la particella 665 di loro proprietà e non esistevano più da moltissimi anni (il fabbricato rurale era ormai un ente urbano di proprietà di terzi); - che il cancello, peraltro confinante con beni di terzi, esisteva dal 1996, mentre non vi erano alberi di alto fusto lungo il canale d'irrigazione.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 7
gennaio 2019, così provvedeva:
accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara che gli attori sono comproprietari
del viale vicinale sito in S. Maria La Carità, della larghezza costante di metri UNO ivi
incluso il canale di irrigazione (sia interrato sia in terra battuta) e che si diparte
dall'elettropompa/noria sita a nord, corre lungo il confine fra attori e convenuti (posto
fra le p.lle 672-821-960-824-630 da un lato e le p.lle 670-44-665 dal lato opposto) per
raggiungere poi l'ex fabbricato rurale e l'ex aia comune sita a sud (p.lla 728). Il tutto con
migliore individuazione dello stesso facendo riferimento alla CTU dell'ing. Per_3
in atti e segnatamente alla Tavola 1 dell'Allegato 6.
[...]
Per l'effetto condanna i convenuti a rimuovere il cancello dagli stessi apposto al confine
fra la loro particella n. 665 e la p.lla (di proprietà aliena) n. 815 per la parte che insiste
sul predetto viale (e che va individuata e misurata facendo riferimento alla citata Tavola 5
1 della CTU, per metri UNO a partire dal ciglio esterno del viale di irrigazione in terra
battuta, come ivi disegnato). Condanna altresì gli attori a non frapporre ostacoli di sorta
al libero passaggio sul citato viale comune.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.
La decisione era assunta in base alle seguenti ragioni:
- tra i fondi delle parti v'è un viale su cui insiste un canale per irrigazione (in parte scoperto e in parte interrato), mediante il quale gli attori, uscendo dai rispettivi fondi e girando a destra verso nord, possono giungere a un'elettropompa e al relativo pozzo d'irrigazione, mentre verso sud (in direzione della particella 728) vedono il passaggio impedito da un cancello posto sul percorso del viale laddove finisce la proprietà dei convenuti
(particella 665 a confine con la particella 815 di proprietà aliena);
- gli immobili delle parti erano in origine di un'unica proprietaria, Pt_5
(la quale aveva venduto ai danti causa dei convenuti con atto del 1953
[...] e ai danti causa degli attori nel 1954, con atti rogati dal medesimo notaio:
provenienze più dettagliatamente descritte nella C.T.U.);
- i convenuti hanno acquistato nel 1996 e, anche dando per certo un loro possesso ad excludendum a partire da tale data, non è maturata alcuna usucapione in loro favore né per converso si è estinto per prescrizione un ipotetico diritto di servitù di passaggio in capo agli attori;
- anche la prova articolata dagli attori è piuttosto inutile (oltre che equivoca
soprattutto per quel che concerne l'epoca di realizzazione del cancello e l'uso che essi
hanno fatto del viale a partire dall'acquisto dei convenuti), discutendosi non del possesso ma della proprietà e, pertanto, occorrendo innanzitutto esaminare i
titoli di provenienza risalenti all'unico ed originario proprietario per stabilire quali
siano i contenuti ed i limiti dei rispettivi diritti di proprietà;
- dall'esame dei titoli risalenti al 1953 e al 1954, allegati alla C.T.U., emerge che: i) nel 1953 i danti causa dei convenuti acquistarono la porzione di fondo posta verso via Pioppelle (quindi il lato ovest) poi variamente suddivisa 6
(mentre la venditrice era rimasta proprietaria del fondo posto Parte_5
verso Via SC, lato est, poi oggetto di vendita nel 1954), potendosi ricavare l'estensione e la linea di confine derivata da questa prima vendita
(rimasta sostanzialmente immutata sino ad oggi), non in contestazione, dalla planimetria allegata all'atto e dalla planimetria catastale (in particolare, il confine si otterrebbe schematicamente tracciando una linea a partire dal vecchio pozzo posto a lato nord in proprietà aliena – descritto nell'atto come
noria con elettropompa – per giungere sino al vecchio fabbricato rurale, ora particella 728, dietro cui si trova anche l'aia comune; ii) sempre nell'atto del
1953 si diede atto dell'esistenza della noria/elettropompa e di un canale di irrigazione (quindi, di un pozzo e di un successivo canale di irrigazione,
verosimilmente in terra battuta posto nel bel mezzo del fondo originariamente unico), e fu previsto che il pozzo e il canale (ora sul confine)
sarebbero restati comuni alle parti e che l'accesso al canale d'irrigazione e alla noria sarebbe avvenuto attraverso un viale di passaggio largo un metro,
da costituire con il conferimento di terreno da parte dei fondi in questione
(«gli acquirenti e l'alienante accederanno alla noria lungo i canali che dovranno
essere posti sui propri confini, costituente un passaggio largo metri uno in linea
nord-sud che collegherà le singole zone alla noria»), e che su detto viale gli acquirenti avrebbero dovuto costruire un canale in muratura (sostituendo,
quindi, il vecchio canale che verosimilmente era in terra battuta); iii)
pertanto, con l'atto del 1953 era stata creata una via ex agris collatis, vale a dire una via vicinale privata (cd. via agraria) finalizzata all'accesso e all'irrigazione dei fondi;
iv) pur non espressamente stabilita, la superficie da conferire per ciascuno dei frontisti era, evidentemente, profonda 50
centimetri e lunga quanto tutta la lunghezza del proprio fondo (e, in effetti,
il C.T.U. aveva constatato l'esistenza in loco – almeno per tutta l'estensione delle proprietà degli attori – di un viale in terra battuta largo 90/100 cm. oltre al quale v'è un canale irriguo, inizialmente interrato e in muratura e poi - a 7 partire all'incirca dalle particelle 960 e 665 - in terra battuta, largo ulteriori
50 cm.); v) alla luce dei principi relativi alla costituzione delle vie vicinali (su cui, ex multis, Cass. 6773/2012), con l'atto del 1953 era stata costituita una
communio incidens fra i (danti causa dei) convenuti e per quel Parte_5
che concerne la “strada agraria” che costituisce il viale per cui è causa;
vi)
alienata dalla (nel 1954) la residua parte dell'originario unico Pt_5
fondo, acquistata – fra gli altri – dai danti causa degli attori, questo fu diviso in più porzioni, tutte (o quasi) confinanti a est con Via SC (mentre a ovest la linea di confine era col viale in contestazione, al di là del quale v'è la proprietà dei convenuti), e fu previsto che i danti causa degli attori avessero accesso alle rispettive porzioni «direttamente da via SC» (mentre per la porzione venduta a tali e fu indicato anche l'accesso da Pt_2 CP_3
altro “viale comune”, diverso, però, da quello qui in contestazione), laddove il viale di cui si controverte fu preso in considerazione solo ai fini della possibilità di irrigare i fondi con la previsione che i danti causa degli attori avrebbero irrigato «… la propria zona di terreno dall'elettropompa comune»
(posta a nord) accessibile «per il viale comune largo metro uno posto lungo il
canale in muratura…», con la disciplina minuziosa «delle modalità di irrigazione
e del relativo canale irriguo fra le zone in cui è stata diviso il fondo compravenduto
con l'atto stesso» (prevedendosi, in pratica, la costruzione di un canale in terra battura in prosieguo al canale in muratura già esistente), e, infine, con la previsione che «tutti gli acquirenti avranno diritto all'aia comune»;
- l'atto del 1954 conterrebbe un'incongruenza, poiché nell'atto del 1953 fu previsto un viale (via agraria) largo un metro su cui realizzare il canale in muratura, mentre nell'atto del 1954 si parla di viale comune largo un metro già esistente e lungo il quale corre “in aggiunta” il canale di irrigazione in muratura. Inoltre, l'uso del viale in contestazione fu previsto solo per l'accesso all'elettropompa sita a nord (raggiungibile dagli attori girando a destra), nulla disponendosi «circa l'uso del viale “verso sinistra” laddove sul 8 limitare dell'opposta proprietà dei convenuti si trova il cancello che ha dato origine
alla presente controversia, sorpassando il quale si giunge all'ex fabbricato rurale ed
all'ex aia annessa (per poi proseguire su via Pioppelle)»;
- se il C.T.U. ha escluso che agli attori fosse pervenuto il diritto di comproprietà sull'intero viale agrario (atteso che il diritto di accesso al viale era stato previsto in favore dei loro danti causa solo “per girare a destra”,
verso l'elettropompa, e non anche “a sinistra”, dove è ubicato il cancello, per giungere all'ex aia), tale conclusione non è stata condivisa dal primo giudice,
giacché il viale in questione costituirebbe una strada agraria, ovverosia una via vicinale privata, costituita ex collatione agrorum da parte dei proprietari dei fondi frontistanti, ed esso andrebbe «dall'elettropompa sita a nord sino all'ex
fabbricato rurale ed all'ex aia sita a sud», onde, «in mancanza di espresse
indicazioni di segno contrario (inserite nei titoli successivi alla sua realizzazione)
l'individuazione del comproprietari di una via vicinale privata va necessariamente fatta con riferimento ai proprietari dei fondi frontistanti che detta via hanno di fatto
costituita con i rispettivi conferimenti»;
- secondo i richiamati principi in tema di via vicinale, «la comunione incidentale
è relativa a tutta l'estensione del viale (che nella fattispecie si origina con l'atto del
1953) ed è pacifico che sussiste a tutt'oggi dal momento che essa può avere termine
solo per espresso accordo tra tutti i partecipanti o per pronuncia giudiziale ovvero
ancora per l'esistenza di un fatto successivo che abbia fatto nascere un diritto nuovo
ed incompatibile (come ad es. il possesso esclusivo di uno dei comproprietari che
abbia maturato in suo favore l'usucapione)»;
- pertanto, «gli attori devono essere ritenuti comproprietari del viale in questione
(non è necessaria l'estensione del litisconsorzio a tutti i frontisti come da sempre
riconosciuto in giurisprudenza – v. Cass. 276/1972) e conseguentemente va
riconosciuto il loro diritto a non vedersi frapposti ostacoli come il cancello per cui è
causa». Il diritto in questione, consacrato nell'atto del 1953, andrebbe
«esercitato in conformità di quanto risultante dall'atto stesso e quindi gli attori 9 avranno diritto ad un passaggio in comproprietà della larghezza di metri uno,
incluso il canale di irrigazione (in pratica, poiché il canale di irrigazione in tale
punto è in terra battuta ed è largo circa 50 cm. il viale interpoderale è costituito da
un'ulteriore striscia larga circa 50 cm.)»;
- la conclusione anzidetta sarebbe rafforzata dal fatto che nell'atto del 1954 la via vicinale viene definita (anche se ai limitati fini dell'irrigazione) come
«viale comune largo metro uno posto lungo il canale in muratura» e «dalla
considerazione che il viale in questione collega comunque 2 parti pacificamente
comuni: l'elettropompa a nord e l'ex aia a sud»;
- da ciò la condanna dei convenuti all'eliminazione del cancello per tutta la larghezza del viale in contestazione, da individuarsi in metri uno e misurata a partire dal ciglio esterno del canale di irrigazione in terra battuta (vale a dire che i convenuti devono arretrare il cancello nella loro proprietà esclusiva lasciando libero un passaggio che – compreso il canale di irrigazione – deve essere di 1 metro), il tutto con riferimento alla situazione dei luoghi rappresentata dal CTU e, in particolare, alla Tavola 1 dell'Allegato 6 a detta
CTU;
- non luogo a provvedere sulla richiesta di eliminazione degli alberi di alto fusto sia perché sembra che nelle more gli stessi siano stati eliminati, sia perché
sarebbero in ipotesi situati oltre il cancello in contestazione e quindi in proprietà di terzi estranei alla lite;
- da non accogliere la richiesta di risarcimento danni, perché rimasta del tutto
indimostrata;
- giustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio per la
particolarità della situazione, per l'accoglimento solo parziale della domanda
(«da un lato escludendo la richiesta di eliminazione degli alberi e dall'altro limitato
dall'individuazione del viale comune pari a metri 1 incluso il canale di irrigazione»)
e per il «mancato contributo delle parti all'individuazione dell'esatto regime
giuridico del viale in contestazione». 10
II. L'appello
Con citazione notificata l'11 giugno 2019 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, affinché la domanda degli attori fosse dichiarata
[...]
inammissibile o comunque improcedibile […] per difetto del contraddittorio, ovvero,
sempre in via principale, la sentenza impugnata fosse annullata per il vizio di extrapetizione o ultrapetizione, o, ancora, in via gradata, nel merito, fosse riformato l'intero dispositivo della sentenza impugnata per tutto quanto dedotto e/o
deducibile giusta i proposti motivi di gravame.
A sostegno di tali conclusioni gli appellanti prospettavano i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per difetto del contraddittorio. Violazione del contraddittorio
e del diritto di difesa (artt. 102 e 354 c.p.c.). Ciò in quanto il primo giudice,
esaminato l'atto del 1953, non si sarebbe avveduto che con i successivi rogiti
del 2.8.1953 e del 1954 la venditrice attribuiva diversamente i diritti di Pt_5
irrigazione ed i fondi di cui alla p.lla 335, comprendente oggi le p.lle 965 e 815 di proprietà aliena. La presenza di altri soggetti sulle cui proprietà dovrebbe
realizzarsi il viale di un metro avrebbe reso necessaria la loro partecipazione al processo, atteso che, per giurisprudenza costante, «sia l'actio confessoria
che l'actio negatoria servitutis, nell'ipotesi che il fondo dominante o quello
servente appartengono a più proprietari, non dà luogo a litisconsorzio necessario
solo quando sia diretta a far dichiarare l'esistenza della servitù nei confronti di chi
ne contesti l'esercizio, mentre, nel caso in cui l'azione tenda anche al mutamento di
uno stato di fatto, che incida su un rapporto inscindibilmente connesso a più
soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, altrimenti
la sentenza, non avendo efficacia nei confronti di tutti, sarebbe ineseguibile e, quindi,
inutiliter data». Nella specie, la sentenza avrebbe «affermato un diritto di
passaggio su un viottolo di mt. uno da realizzarsi per collegare l'elettropompa a nord
con il fabbricato rurale a sue (p.lla 728), di proprietà aliena, ivi compreso
l'elettropompa a sud, per una lunghezza di mt. 120,75», onde il realizzando viottolo attraverserebbe «nell'ordine le p.lle 815 (proprietà eredi Pt_4 11
OR, oggi e 965 (eredi di fino ad arrivare Persona_4 Persona_5
al fabbricato rurale di cui alla p.lla 728, di proprietà anch'esso degli eredi di Per_5
giusta l'atto di divisione per not. del 19.10.2017 che si produce».
[...] Per_6
Il disposto mutamento dello stato di fatto imporrebbe un litisconsorzio necessario.
Da ciò discenderebbe un ulteriore profilo della sentenza impugnata per erronea
applicazione anche dell'art. 112 c.p.c., nonché per vizio della motivazione per
extrapetizione ed ultrapetizione, in quanto il primo giudice avrebbe
«trasformato radicalmente la pretesa azionata, passando dalla richiesta di tutela di
una pretesa servitù di passaggio al riconoscimento d'ufficio dell'esistenza (recte:
della futura realizzazione) di un viottolo da nord a sue fino all'ex fabbricato rurale
(p.lla 728), in modo da realizzare una situazione giuridica del tutto nuova da quella
posta a base della domanda degli attori […] finendo sua sponte con il congiungere
ex novo la noria a nord con l'elettropompa a sud»; 2) violazione di legge ed errata interpretazione dei titoli di provenienza – omessa
valutazione dell'atto per not. del 02.08.1953. Errore di fatto e di diritto. Per_7
Il primo giudice non avrebbe esaminato l'atto notarile del 2 agosto 1953 con il quale la venditrice alienò, tra le altre, le attuali particelle 44 e Parte_5
665 (ai convenuti) e 815 (ora eredi di , precisando che il viale di Parte_4
metri 1 arriva sul confine sud della p.lla 44 del foglio 3 di Santa Maria La Carità,
giusta la planimetria allegata del p.a. Inoltre, con l'atto Persona_8 [...]
del 30 settembre 1954 (con allegata planimetria del P.A. Per_7 Persona_8
, nel trasferimento delle particelle 824, 823, 821 e 632 da
[...] Parte_5
ai danti causa degli attori sarebbe stato precisato che le stesse avevano
accesso carrabile e pedonabile dalla Via Pioppelle, talché «non solo i fondi per cui è
causa hanno accessi diversi (da via SC, gli appellati, da via Pioppelle gli
appellanti), ma anche un diverso diritto di irrigazione», onde «non solo gli attori-
appellati non vantano alcun diritto di irrigazione dalla elettropompa posta a nord in
proprietà ma anche gli attuali proprietari delle p.lle 965 e Controparte_4 12
815 (di cui si producono gli atti di acquisto) hanno il diritto di irrigare le rispettive
zone di terreno solo dalla elettropompa posta a sud». Se, pertanto, con l'atto del 6
maggio 1953 la venditrice si riservò ogni regolamentazione «per Parte_5
i terreni rimasti in suo potere», con il rogito del 2 agosto 1953 ella avrebbe trasferito la stessa particella 335 (ora 665) del foglio 3 ai loro danti causa
«semplificando che metà del terreno a nord sarebbe stato irrigato dalla noria con
elettropompa a nord, mentre l'altra metà (N.B.: venduta agli stessi soggetti) sarebbe
stata irrigata dall'elettropompa a sud», il tutto confermato nel successivo rogito del 30 settembre 1954 «con cui la stessa venditrice attribuiva ai diversi acquirenti
dei fondi di cui alla p.lla 335, ora divenute le p.lle 630, 965 e 815, differenti diritti
di irrigazione»: non esisterebbe, quindi, né sarebbe mai esistito «alcun viale
comune, di “almeno” metri 3 di lunghezza, che colleghi la noria con elettropompa a
nord con quella posta a sud nella p.lla 728, di proprietà aliena (come confermato
dalla aerofotogrammetrie prodotte - volo del 4 settembre 1990 – oltre che dallo stesso C.T.U.)», e, anche a ritenere con il primo giudice «che trattasi di una vicinale
agraria, essa ha avuto termine con l'atto del 2.08.1953 e ancora di più con il rogito
del 30.9.1954». Inoltre, l'inesistenza di un viottolo di collegamento tra la noria a nord e l'elettropompa a sud sarebbe emersa anche dalla prova testimoniale (oltre che dall'aerofotogrammetria del 4 settembre 1990),
avendo tutti i testi confermato che gli attori accedono ai loro fondi da Via
SC.
In appello, OR SC, e Controparte_1 Controparte_2
eccepivano l'inammissibilità dell'appello (ex art. 342 c.p.c.) e, Parte_3
in risposta alle doglianze degli appellanti, sostenevano, tra l'altro:
- che, affermata in sentenza l'integrità del contraddittorio (peraltro, in conformità col principio giurisprudenziale per cui «Nel giudizio intrapreso da
alcuni soltanto dei comproprietari di un immobile per vedere accertato il loro diritto
di proprietà sulla cosa comune nei confronti di un altro soggetto che sul bene vanta
un diritto di proprietà esclusiva ovvero di comproprietà, non vi è necessità di 13 integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene, perché,
trattandosi di azione a difesa di un bene comune, ciascuno dei comproprietari tutela
insieme al proprio diritto anche quello degli altri comproprietari»), non vi sarebbe
passo alcuno del gravame in cui si legga che il Trib.le abbia errato nel ritenere
correttamente integrato il contraddittorio;
- che non vi sarebbe alcuna ultrapetizione, avendo il tribunale accolto la domanda principale per l'eliminazione del cancello illegittimamente apposto da
controparte, previa dichiarazione del diritto di comproprietà sul viale comune;
- che non era stato proposto alcun gravame in ordine all'accertamento della costituzione della comproprietà con l'atto del 1953, né era stato chiarito, da parte degli appellanti, quale fosse l'errore del tribunale nell'interpretazione degli atti pubblici del 1953 e del 1954, discettandosi, da parte degli appellanti,
dei diritti di irrigazione, non oggetto del giudizio;
- che il richiamo alle deposizioni testimoniali e alla aerofotogrammetria (non in grado di consentire di verificare l'esistenza di viali e cancelli) non indicherebbe alcun passo della sentenza impugnata né spiegherebbe eventuali errori in essa contenuti.
Inoltre, i proponevano appello incidentale per censurare la Pt_2
compensazione delle spese di giudizio, motivata in sentenza richiamandosi la
particolarità della situazione, l'accoglimento solo parziale (da un lato escludendo la
richiesta di eliminazione degli alberi e dall'altro limitato dall'individuazione del viale
comune pari a metri 1 incluso il canale di irrigazione) ed il mancato contributo delle
parti all'individuazione dell'esatto regime giuridico del viale in contestazione.
Negavano che la vicenda dedotta in giudizio avesse carattere “particolare” e confutavano le ulteriori ragioni poste a fondamento della compensazione.
Ciò premesso, assume rilievo preliminare (e, per quanto è a dirsi, assorbente) la questione dell'integrità del contraddittorio, prospettata dagli appellanti col primo motivo di appello. 14
Il giudice di primo grado ha escluso che vi fossero altre parti necessarie del processo, pur considerando l'esistenza attuale di una comunione incidentale
relativa a tutta l'estensione del viale, originata dall'atto del 1953, e la presenza di altri proprietari frontisti. Ha ritenuto, infatti, che una controversia sulla comproprietà di una strada vicinale possa essere decisa nei confronti di uno soltanto dei proprietari dei fondi e con effetti limitati al suo fondo, rimanendo impregiudicate le ragioni degli altri proprietari dei fondi vicini che si servono dello stesso passaggio.
Il principio richiamato dal primo giudice è corretto, ma occorre anche considerare che la domanda degli attori, nel far valere
tra l'altro, sul vialetto direzione Nord-Sud (che collega all'altro viale che va da via SC
a via Pioppelle), su cui è stato illegittimamente apposto un cancello da controparte<<, è
diretta non soltanto all'accertamento di tale diritto, che consentirebbe loro di utilizzare il viottolo pedonale descritto in atti, ma anche la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del passaggio e, in particolare, di un cancello che,
per quanto risulta dalla C.T.U. e accertato dal primo giudice, ne interrompe il percorso.
Risulta, inoltre, che il viottolo in questione, definito viale dal C.T.U., è accessibile dai vari acquirenti delle particelle confinanti in direzione Nord, per il tratto occorrente per raggiungere l'elettropompa sita a Nord, sul terreno dei coniugi e , e che esso <si estende, da Nord verso Sud, sui limitrofi CP_4 CP_5
confinati delle particelle 38, 771, 669, 672, 670, 44, 821, 665, 960, 824, 630, 815 e 965,
fino al confine della P.lla 630, per una lunghezza totale di mt. 100,45>> (così, nella relazione del C.T.U.).
Come si evince dalla relazione del C.T.U., il cancello in questione è posto all'intersezione della particella 665 (di proprietà degli appellanti) con le particelle 630, 965 e 815, di cui gli appellanti hanno indicato nelle proprie difese gli attuali proprietari.
Orbene, sia in ipotesi di esercizio di un'azione confessoria di servitù, sia nella 15 diversa ma per molti versi analoga situazione in cui (come nella specie) il diritto di passaggio sia invocato iure domini, per la presenza di una via vicinale privata,
oggetto di comunione incidentale di tutti i proprietari frontisti, ove alla domanda di accertamento del proprio diritto si aggiunga quella di modificazione dello stato dei luoghi, con la condanna della parte convenuta al ripristino della situazione di fatto precedente all'imposizione di un ostacolo all'esercizio del diritto vantato dalla parte attrice, proprio in virtù di tale eventuale condanna ad un fare sussiste la necessità che del processo siano parti tutti i comproprietari del bene su cui la condanna è destinata a incidere (cfr.
Cass. 8843/2004, in tema di actio confessoria servitutis, sul litisconsorzio necessario di tutti i proprietari dei fondi ritenuti serventi, ove sia richiesta la rimessione in pristino rispetto alle opere eseguite in violazione del diritto di servitù; Cass.
6622/2016 e Cass. 22835/2024, secondo le quali l'actio confessoria o negatoria
servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche a una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta o attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre,
ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo;
Cass. 12767/1999, secondo cui l'azione diretta non al semplice accertamento dell'esistenza o inesistenza dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati).
Nella specie, la condanna alla rimozione del cancello implica un mutamento dello stato dei luoghi, che esige la presenza in giudizio degli altri proprietari frontisti, comproprietari del viottolo qualificato dal primo giudice come via vicinale costituita ex agris collatis. 16
Da ciò la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'articolo
354 c.p.c., restando assorbita ogni ulteriore questione, compresa quella oggetto dell'appello incidentale.
Le spese di appello seguono la soccombenza.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., abbia l'obbligo di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo precedente contrario di Cass. 2273/1985), è, invece, divisa in ordine alla decisione sulle spese del primo grado. Secondo alcune pronunce il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appello
(cfr. Cass. 13550/2006 che richiama Cass. 1711/1980). Altre volte si è invece affermato (cfr. Cass. S.U. 2431/1983, Cass. 11441/1998, Cass. 11668/2000, Cass.
6762/2003, Cass. 16765/2010) che il giudice di appello possa provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado dichiarato nullo. Peraltro, questo secondo orientamento configura il potere del giudice di appello sulle spese del primo grado come una facoltà piuttosto che un obbligo, da esercitare quando tale giudice ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.
Nel caso di specie, la questione dell'integrità del contraddittorio è stata incidentalmente esaminata in sentenza dal primo giudice senza che, né prima della complessa istruttoria espletata né in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, alcuna delle parti l'abbia segnalata. Pertanto, anche tenuto conto dell'opportunità che l'onere della C.T.U. sia posto a carico delle parti che risulteranno soccombenti nel merito, sulle spese del primo grado è d'uopo che si pronunci il tribunale, innanzi al quale dovrà riassumersi il processo, in base all'esito della decisione sul merito.
P. Q. M.
17
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
27/2019 del 7 gennaio 2019 e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado;
- condanna gli appellati SC OR, Parte_3 [...]
e al pagamento, in favore degli appellanti CP_2 Controparte_1
e (con attribuzione all'avv. Erik Parte_1 Parte_2
Furno), delle spese di appello, liquidate in € 4.982,50(di cui € 382,50 per spese, € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge, riservando al giudice di primo grado la regolamentazione delle spese del giudizio svoltosi innanzi al tribunale.
Così deciso l'8 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2783/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 27/2019 pubblicata il 7 gennaio 2019
tra
(nato a [...] il [...]; ) Parte_1 C.F._1
e (nata a [...] il [...]; Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Erik Furno C.F._2
( , con studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e C.F._3 1 domicilio digitale Email_1
e
OR SC (nato a [...] il [...]; ), C.F._4
(nato a [...] il [...]; ), Controparte_1 C.F._5
(nata a [...] il [...]; Controparte_2
e (nata a [...] il [...]; C.F._6 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Coticelli C.F._7
( e Ciro Coticelli ( ), con studio in C.F._8 C.F._9
Gragnano alla Via Brandi n. 3 e domicili digitali e Email_2
Email_3
Conclusioni
Per e l'avvocato Erik Furno ribadiva Parte_1 Parte_2
l'eccezione d'inammissibilità delle domande nuove in appello, quale, ad esempio, la domanda subordinata di acquisto per usucapione del diritto di passaggio, si riportava all'atto di appello e a tutti i propri scritti difensivi, concludendo come segue:
1) annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 27/2019 del 7.1.2019
del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile, in composizione
monocratica, in persona del G.U. dott. Del Sorbo, per tutto quanto dedotto e/o deducibile
nel gravame e, per l'effetto,
2) in via principale, annullare il capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata e
dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile la domanda proposta dagli attori
germani per difetto del contraddittorio;
Pt_2
3) ancora in via principale, annullare la sentenza impugnata per il vizio di
extrapetizione o di ultra petitum partium, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
4) in via gradata, nel merito, annullare e/o riformare l'intera sentenza per tutto quanto
dedotto e/o deducibile giusta i proposti motivi di gravame;
5) di converso, dichiarare inammissibile ed infondato l'appello incidentale per le spese di
lite del primo grado di giudizio, rigettandolo in ogni caso;
2
6) in ogni caso, dichiarare inammissibile, siccome domanda nuova in appello, la richiesta
conclusionale di controparte sub 4) e, cioè, la richiesta gradata di acquisto per
usucapione su tutto il viale per un'ampiezza di mt. 1,5 dal confine della particella 665 di
proprietà convenuta verso l'interno della stessa e, in lunghezza, dall'elettropompa posta
a nord sino all'aia comune sino al congiungimento con il viale più ampio che va da via
SC a via Pioppelle;
7) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
in attribuzione, oppure, in subordine, disporre la compensazione totale o parziale delle
spese di lite.
Per OR SC, e Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
gli avvocati Pasquale Coticelli e Ciro Coticelli chiedevano
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai sigg. Pt_1
e per tutti i motivi esposti con la comparsa di
[...] Parte_2
costituzione in appello;
2) rigettare nel merito il gravame principale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) accogliere l'appello incidentale e , pertanto, riformare la sentenza di primo grado nella
parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna di
controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione;
4) in via gradata e condizionata all'accoglimento del secondo motivo di appello
principale, accertare l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio su tutto il viale
per un'ampiezza di mt. 1,5 dal confine della particella 665 di proprietà convenuta verso
l'interno della stessa e, in lunghezza, dall'elettropompa posta a nord sino all'aia comune
e fino al congiungimento con il viale più ampio che va da via SC a via Pioppelle.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oneri
tributari e previdenziali come per legge, con attribuzione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 3
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2014 OR, , CP_1
e esponevano di essere proprietari di alcuni CP_2 Parte_3
immobili in Santa Maria La Carità ( del fondo agricolo in Controparte_1
catasto al foglio 3, particella 824, i quattro attori, pro indiviso, del fondo agricolo in catasto al foglio 3, particelle 632 e 823) e di un viottolo pedonale che correva lungo un canale di irrigazione che a nord conduceva a un'elettropompa e a sud giungeva fino alla particella 728 (di proprietà aliena) e ad alcuni comodi di proprietà comune fra cui un'aia, mettendo in comunicazione due strade pubbliche, Via SC e Via Pioppelle di S. Maria La Carità, così come risultante dal titolo dell'originario dante causa risalente al 1954. Esponevano, inoltre, che il viottolo anzidetto confinava ed era comune con la proprietà di Pt_1
e i quali, nel 2010, avevano loro impedito di
[...] Parte_2 accedervi, apponendo un cancello e piantando lungo il percorso degli alberi di alto fusto.
Ciò premesso, gli attori convenivano e Parte_1 Pt_2 Parte_2
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, perché fossero condannati a eliminare gli ostacoli sopra descritti e a permettere così il passaggio sul vialetto, oltre che al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.
I convenuti e nel costituirsi in giudizio Parte_1 Parte_2
(il 18 novembre 2014), si opponevano alla domanda, negando che gli attori potessero vantare alcun diritto sul viottolo in questione, neppure eventualmente acquisito per usucapione, e sostenendo che, in ogni caso, un'eventuale servitù
di passaggio si era estinta per non uso ventennale. Precisavano, in particolare:
- che le particelle 632 e 823 non confinavano in alcun modo coi beni di loro proprietà;
- che essi erano proprietari (per atto pubblico del 6 maggio 1996) della particella
665 (loro venduta da , avente causa di e Parte_4 Persona_1 4
, a loro volta acquirenti con rogito del 2 agosto 1953); Persona_2
- che non era mai esistito alcun viale comune, come indicato dagli attori in citazione, i quali potevano vantare solo un diritto d'irrigazione (che la venditrice si era riservato di trasferire a terzi già nel 1953 e aveva poi Parte_5
effettivamente trasferito nel 1954), lungo il confine delle rispettive proprietà, per un metro soltanto sulle particelle 670 e 44 (del foglio 3) di , Parte_2
mentre sulla zona restante l'irrigazione doveva avvenire mercé un tratto (come
esistente) di canale in muratura e un altro tratto (così come pure esistente) in terra
battuta largo circa 50 cm e tanto – si badi – sino al limite della p.lla 824 e non oltre, così
come risultante dal rogito del 1954 (prodotto dagli attori) e dal pacifico stato dei luoghi;
- che i comodi rurali menzionati dagli attori non avevano nulla a che fare con la particella 665 di loro proprietà e non esistevano più da moltissimi anni (il fabbricato rurale era ormai un ente urbano di proprietà di terzi); - che il cancello, peraltro confinante con beni di terzi, esisteva dal 1996, mentre non vi erano alberi di alto fusto lungo il canale d'irrigazione.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 7
gennaio 2019, così provvedeva:
accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara che gli attori sono comproprietari
del viale vicinale sito in S. Maria La Carità, della larghezza costante di metri UNO ivi
incluso il canale di irrigazione (sia interrato sia in terra battuta) e che si diparte
dall'elettropompa/noria sita a nord, corre lungo il confine fra attori e convenuti (posto
fra le p.lle 672-821-960-824-630 da un lato e le p.lle 670-44-665 dal lato opposto) per
raggiungere poi l'ex fabbricato rurale e l'ex aia comune sita a sud (p.lla 728). Il tutto con
migliore individuazione dello stesso facendo riferimento alla CTU dell'ing. Per_3
in atti e segnatamente alla Tavola 1 dell'Allegato 6.
[...]
Per l'effetto condanna i convenuti a rimuovere il cancello dagli stessi apposto al confine
fra la loro particella n. 665 e la p.lla (di proprietà aliena) n. 815 per la parte che insiste
sul predetto viale (e che va individuata e misurata facendo riferimento alla citata Tavola 5
1 della CTU, per metri UNO a partire dal ciglio esterno del viale di irrigazione in terra
battuta, come ivi disegnato). Condanna altresì gli attori a non frapporre ostacoli di sorta
al libero passaggio sul citato viale comune.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.
La decisione era assunta in base alle seguenti ragioni:
- tra i fondi delle parti v'è un viale su cui insiste un canale per irrigazione (in parte scoperto e in parte interrato), mediante il quale gli attori, uscendo dai rispettivi fondi e girando a destra verso nord, possono giungere a un'elettropompa e al relativo pozzo d'irrigazione, mentre verso sud (in direzione della particella 728) vedono il passaggio impedito da un cancello posto sul percorso del viale laddove finisce la proprietà dei convenuti
(particella 665 a confine con la particella 815 di proprietà aliena);
- gli immobili delle parti erano in origine di un'unica proprietaria, Pt_5
(la quale aveva venduto ai danti causa dei convenuti con atto del 1953
[...] e ai danti causa degli attori nel 1954, con atti rogati dal medesimo notaio:
provenienze più dettagliatamente descritte nella C.T.U.);
- i convenuti hanno acquistato nel 1996 e, anche dando per certo un loro possesso ad excludendum a partire da tale data, non è maturata alcuna usucapione in loro favore né per converso si è estinto per prescrizione un ipotetico diritto di servitù di passaggio in capo agli attori;
- anche la prova articolata dagli attori è piuttosto inutile (oltre che equivoca
soprattutto per quel che concerne l'epoca di realizzazione del cancello e l'uso che essi
hanno fatto del viale a partire dall'acquisto dei convenuti), discutendosi non del possesso ma della proprietà e, pertanto, occorrendo innanzitutto esaminare i
titoli di provenienza risalenti all'unico ed originario proprietario per stabilire quali
siano i contenuti ed i limiti dei rispettivi diritti di proprietà;
- dall'esame dei titoli risalenti al 1953 e al 1954, allegati alla C.T.U., emerge che: i) nel 1953 i danti causa dei convenuti acquistarono la porzione di fondo posta verso via Pioppelle (quindi il lato ovest) poi variamente suddivisa 6
(mentre la venditrice era rimasta proprietaria del fondo posto Parte_5
verso Via SC, lato est, poi oggetto di vendita nel 1954), potendosi ricavare l'estensione e la linea di confine derivata da questa prima vendita
(rimasta sostanzialmente immutata sino ad oggi), non in contestazione, dalla planimetria allegata all'atto e dalla planimetria catastale (in particolare, il confine si otterrebbe schematicamente tracciando una linea a partire dal vecchio pozzo posto a lato nord in proprietà aliena – descritto nell'atto come
noria con elettropompa – per giungere sino al vecchio fabbricato rurale, ora particella 728, dietro cui si trova anche l'aia comune; ii) sempre nell'atto del
1953 si diede atto dell'esistenza della noria/elettropompa e di un canale di irrigazione (quindi, di un pozzo e di un successivo canale di irrigazione,
verosimilmente in terra battuta posto nel bel mezzo del fondo originariamente unico), e fu previsto che il pozzo e il canale (ora sul confine)
sarebbero restati comuni alle parti e che l'accesso al canale d'irrigazione e alla noria sarebbe avvenuto attraverso un viale di passaggio largo un metro,
da costituire con il conferimento di terreno da parte dei fondi in questione
(«gli acquirenti e l'alienante accederanno alla noria lungo i canali che dovranno
essere posti sui propri confini, costituente un passaggio largo metri uno in linea
nord-sud che collegherà le singole zone alla noria»), e che su detto viale gli acquirenti avrebbero dovuto costruire un canale in muratura (sostituendo,
quindi, il vecchio canale che verosimilmente era in terra battuta); iii)
pertanto, con l'atto del 1953 era stata creata una via ex agris collatis, vale a dire una via vicinale privata (cd. via agraria) finalizzata all'accesso e all'irrigazione dei fondi;
iv) pur non espressamente stabilita, la superficie da conferire per ciascuno dei frontisti era, evidentemente, profonda 50
centimetri e lunga quanto tutta la lunghezza del proprio fondo (e, in effetti,
il C.T.U. aveva constatato l'esistenza in loco – almeno per tutta l'estensione delle proprietà degli attori – di un viale in terra battuta largo 90/100 cm. oltre al quale v'è un canale irriguo, inizialmente interrato e in muratura e poi - a 7 partire all'incirca dalle particelle 960 e 665 - in terra battuta, largo ulteriori
50 cm.); v) alla luce dei principi relativi alla costituzione delle vie vicinali (su cui, ex multis, Cass. 6773/2012), con l'atto del 1953 era stata costituita una
communio incidens fra i (danti causa dei) convenuti e per quel Parte_5
che concerne la “strada agraria” che costituisce il viale per cui è causa;
vi)
alienata dalla (nel 1954) la residua parte dell'originario unico Pt_5
fondo, acquistata – fra gli altri – dai danti causa degli attori, questo fu diviso in più porzioni, tutte (o quasi) confinanti a est con Via SC (mentre a ovest la linea di confine era col viale in contestazione, al di là del quale v'è la proprietà dei convenuti), e fu previsto che i danti causa degli attori avessero accesso alle rispettive porzioni «direttamente da via SC» (mentre per la porzione venduta a tali e fu indicato anche l'accesso da Pt_2 CP_3
altro “viale comune”, diverso, però, da quello qui in contestazione), laddove il viale di cui si controverte fu preso in considerazione solo ai fini della possibilità di irrigare i fondi con la previsione che i danti causa degli attori avrebbero irrigato «… la propria zona di terreno dall'elettropompa comune»
(posta a nord) accessibile «per il viale comune largo metro uno posto lungo il
canale in muratura…», con la disciplina minuziosa «delle modalità di irrigazione
e del relativo canale irriguo fra le zone in cui è stata diviso il fondo compravenduto
con l'atto stesso» (prevedendosi, in pratica, la costruzione di un canale in terra battura in prosieguo al canale in muratura già esistente), e, infine, con la previsione che «tutti gli acquirenti avranno diritto all'aia comune»;
- l'atto del 1954 conterrebbe un'incongruenza, poiché nell'atto del 1953 fu previsto un viale (via agraria) largo un metro su cui realizzare il canale in muratura, mentre nell'atto del 1954 si parla di viale comune largo un metro già esistente e lungo il quale corre “in aggiunta” il canale di irrigazione in muratura. Inoltre, l'uso del viale in contestazione fu previsto solo per l'accesso all'elettropompa sita a nord (raggiungibile dagli attori girando a destra), nulla disponendosi «circa l'uso del viale “verso sinistra” laddove sul 8 limitare dell'opposta proprietà dei convenuti si trova il cancello che ha dato origine
alla presente controversia, sorpassando il quale si giunge all'ex fabbricato rurale ed
all'ex aia annessa (per poi proseguire su via Pioppelle)»;
- se il C.T.U. ha escluso che agli attori fosse pervenuto il diritto di comproprietà sull'intero viale agrario (atteso che il diritto di accesso al viale era stato previsto in favore dei loro danti causa solo “per girare a destra”,
verso l'elettropompa, e non anche “a sinistra”, dove è ubicato il cancello, per giungere all'ex aia), tale conclusione non è stata condivisa dal primo giudice,
giacché il viale in questione costituirebbe una strada agraria, ovverosia una via vicinale privata, costituita ex collatione agrorum da parte dei proprietari dei fondi frontistanti, ed esso andrebbe «dall'elettropompa sita a nord sino all'ex
fabbricato rurale ed all'ex aia sita a sud», onde, «in mancanza di espresse
indicazioni di segno contrario (inserite nei titoli successivi alla sua realizzazione)
l'individuazione del comproprietari di una via vicinale privata va necessariamente fatta con riferimento ai proprietari dei fondi frontistanti che detta via hanno di fatto
costituita con i rispettivi conferimenti»;
- secondo i richiamati principi in tema di via vicinale, «la comunione incidentale
è relativa a tutta l'estensione del viale (che nella fattispecie si origina con l'atto del
1953) ed è pacifico che sussiste a tutt'oggi dal momento che essa può avere termine
solo per espresso accordo tra tutti i partecipanti o per pronuncia giudiziale ovvero
ancora per l'esistenza di un fatto successivo che abbia fatto nascere un diritto nuovo
ed incompatibile (come ad es. il possesso esclusivo di uno dei comproprietari che
abbia maturato in suo favore l'usucapione)»;
- pertanto, «gli attori devono essere ritenuti comproprietari del viale in questione
(non è necessaria l'estensione del litisconsorzio a tutti i frontisti come da sempre
riconosciuto in giurisprudenza – v. Cass. 276/1972) e conseguentemente va
riconosciuto il loro diritto a non vedersi frapposti ostacoli come il cancello per cui è
causa». Il diritto in questione, consacrato nell'atto del 1953, andrebbe
«esercitato in conformità di quanto risultante dall'atto stesso e quindi gli attori 9 avranno diritto ad un passaggio in comproprietà della larghezza di metri uno,
incluso il canale di irrigazione (in pratica, poiché il canale di irrigazione in tale
punto è in terra battuta ed è largo circa 50 cm. il viale interpoderale è costituito da
un'ulteriore striscia larga circa 50 cm.)»;
- la conclusione anzidetta sarebbe rafforzata dal fatto che nell'atto del 1954 la via vicinale viene definita (anche se ai limitati fini dell'irrigazione) come
«viale comune largo metro uno posto lungo il canale in muratura» e «dalla
considerazione che il viale in questione collega comunque 2 parti pacificamente
comuni: l'elettropompa a nord e l'ex aia a sud»;
- da ciò la condanna dei convenuti all'eliminazione del cancello per tutta la larghezza del viale in contestazione, da individuarsi in metri uno e misurata a partire dal ciglio esterno del canale di irrigazione in terra battuta (vale a dire che i convenuti devono arretrare il cancello nella loro proprietà esclusiva lasciando libero un passaggio che – compreso il canale di irrigazione – deve essere di 1 metro), il tutto con riferimento alla situazione dei luoghi rappresentata dal CTU e, in particolare, alla Tavola 1 dell'Allegato 6 a detta
CTU;
- non luogo a provvedere sulla richiesta di eliminazione degli alberi di alto fusto sia perché sembra che nelle more gli stessi siano stati eliminati, sia perché
sarebbero in ipotesi situati oltre il cancello in contestazione e quindi in proprietà di terzi estranei alla lite;
- da non accogliere la richiesta di risarcimento danni, perché rimasta del tutto
indimostrata;
- giustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio per la
particolarità della situazione, per l'accoglimento solo parziale della domanda
(«da un lato escludendo la richiesta di eliminazione degli alberi e dall'altro limitato
dall'individuazione del viale comune pari a metri 1 incluso il canale di irrigazione»)
e per il «mancato contributo delle parti all'individuazione dell'esatto regime
giuridico del viale in contestazione». 10
II. L'appello
Con citazione notificata l'11 giugno 2019 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, affinché la domanda degli attori fosse dichiarata
[...]
inammissibile o comunque improcedibile […] per difetto del contraddittorio, ovvero,
sempre in via principale, la sentenza impugnata fosse annullata per il vizio di extrapetizione o ultrapetizione, o, ancora, in via gradata, nel merito, fosse riformato l'intero dispositivo della sentenza impugnata per tutto quanto dedotto e/o
deducibile giusta i proposti motivi di gravame.
A sostegno di tali conclusioni gli appellanti prospettavano i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per difetto del contraddittorio. Violazione del contraddittorio
e del diritto di difesa (artt. 102 e 354 c.p.c.). Ciò in quanto il primo giudice,
esaminato l'atto del 1953, non si sarebbe avveduto che con i successivi rogiti
del 2.8.1953 e del 1954 la venditrice attribuiva diversamente i diritti di Pt_5
irrigazione ed i fondi di cui alla p.lla 335, comprendente oggi le p.lle 965 e 815 di proprietà aliena. La presenza di altri soggetti sulle cui proprietà dovrebbe
realizzarsi il viale di un metro avrebbe reso necessaria la loro partecipazione al processo, atteso che, per giurisprudenza costante, «sia l'actio confessoria
che l'actio negatoria servitutis, nell'ipotesi che il fondo dominante o quello
servente appartengono a più proprietari, non dà luogo a litisconsorzio necessario
solo quando sia diretta a far dichiarare l'esistenza della servitù nei confronti di chi
ne contesti l'esercizio, mentre, nel caso in cui l'azione tenda anche al mutamento di
uno stato di fatto, che incida su un rapporto inscindibilmente connesso a più
soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, altrimenti
la sentenza, non avendo efficacia nei confronti di tutti, sarebbe ineseguibile e, quindi,
inutiliter data». Nella specie, la sentenza avrebbe «affermato un diritto di
passaggio su un viottolo di mt. uno da realizzarsi per collegare l'elettropompa a nord
con il fabbricato rurale a sue (p.lla 728), di proprietà aliena, ivi compreso
l'elettropompa a sud, per una lunghezza di mt. 120,75», onde il realizzando viottolo attraverserebbe «nell'ordine le p.lle 815 (proprietà eredi Pt_4 11
OR, oggi e 965 (eredi di fino ad arrivare Persona_4 Persona_5
al fabbricato rurale di cui alla p.lla 728, di proprietà anch'esso degli eredi di Per_5
giusta l'atto di divisione per not. del 19.10.2017 che si produce».
[...] Per_6
Il disposto mutamento dello stato di fatto imporrebbe un litisconsorzio necessario.
Da ciò discenderebbe un ulteriore profilo della sentenza impugnata per erronea
applicazione anche dell'art. 112 c.p.c., nonché per vizio della motivazione per
extrapetizione ed ultrapetizione, in quanto il primo giudice avrebbe
«trasformato radicalmente la pretesa azionata, passando dalla richiesta di tutela di
una pretesa servitù di passaggio al riconoscimento d'ufficio dell'esistenza (recte:
della futura realizzazione) di un viottolo da nord a sue fino all'ex fabbricato rurale
(p.lla 728), in modo da realizzare una situazione giuridica del tutto nuova da quella
posta a base della domanda degli attori […] finendo sua sponte con il congiungere
ex novo la noria a nord con l'elettropompa a sud»; 2) violazione di legge ed errata interpretazione dei titoli di provenienza – omessa
valutazione dell'atto per not. del 02.08.1953. Errore di fatto e di diritto. Per_7
Il primo giudice non avrebbe esaminato l'atto notarile del 2 agosto 1953 con il quale la venditrice alienò, tra le altre, le attuali particelle 44 e Parte_5
665 (ai convenuti) e 815 (ora eredi di , precisando che il viale di Parte_4
metri 1 arriva sul confine sud della p.lla 44 del foglio 3 di Santa Maria La Carità,
giusta la planimetria allegata del p.a. Inoltre, con l'atto Persona_8 [...]
del 30 settembre 1954 (con allegata planimetria del P.A. Per_7 Persona_8
, nel trasferimento delle particelle 824, 823, 821 e 632 da
[...] Parte_5
ai danti causa degli attori sarebbe stato precisato che le stesse avevano
accesso carrabile e pedonabile dalla Via Pioppelle, talché «non solo i fondi per cui è
causa hanno accessi diversi (da via SC, gli appellati, da via Pioppelle gli
appellanti), ma anche un diverso diritto di irrigazione», onde «non solo gli attori-
appellati non vantano alcun diritto di irrigazione dalla elettropompa posta a nord in
proprietà ma anche gli attuali proprietari delle p.lle 965 e Controparte_4 12
815 (di cui si producono gli atti di acquisto) hanno il diritto di irrigare le rispettive
zone di terreno solo dalla elettropompa posta a sud». Se, pertanto, con l'atto del 6
maggio 1953 la venditrice si riservò ogni regolamentazione «per Parte_5
i terreni rimasti in suo potere», con il rogito del 2 agosto 1953 ella avrebbe trasferito la stessa particella 335 (ora 665) del foglio 3 ai loro danti causa
«semplificando che metà del terreno a nord sarebbe stato irrigato dalla noria con
elettropompa a nord, mentre l'altra metà (N.B.: venduta agli stessi soggetti) sarebbe
stata irrigata dall'elettropompa a sud», il tutto confermato nel successivo rogito del 30 settembre 1954 «con cui la stessa venditrice attribuiva ai diversi acquirenti
dei fondi di cui alla p.lla 335, ora divenute le p.lle 630, 965 e 815, differenti diritti
di irrigazione»: non esisterebbe, quindi, né sarebbe mai esistito «alcun viale
comune, di “almeno” metri 3 di lunghezza, che colleghi la noria con elettropompa a
nord con quella posta a sud nella p.lla 728, di proprietà aliena (come confermato
dalla aerofotogrammetrie prodotte - volo del 4 settembre 1990 – oltre che dallo stesso C.T.U.)», e, anche a ritenere con il primo giudice «che trattasi di una vicinale
agraria, essa ha avuto termine con l'atto del 2.08.1953 e ancora di più con il rogito
del 30.9.1954». Inoltre, l'inesistenza di un viottolo di collegamento tra la noria a nord e l'elettropompa a sud sarebbe emersa anche dalla prova testimoniale (oltre che dall'aerofotogrammetria del 4 settembre 1990),
avendo tutti i testi confermato che gli attori accedono ai loro fondi da Via
SC.
In appello, OR SC, e Controparte_1 Controparte_2
eccepivano l'inammissibilità dell'appello (ex art. 342 c.p.c.) e, Parte_3
in risposta alle doglianze degli appellanti, sostenevano, tra l'altro:
- che, affermata in sentenza l'integrità del contraddittorio (peraltro, in conformità col principio giurisprudenziale per cui «Nel giudizio intrapreso da
alcuni soltanto dei comproprietari di un immobile per vedere accertato il loro diritto
di proprietà sulla cosa comune nei confronti di un altro soggetto che sul bene vanta
un diritto di proprietà esclusiva ovvero di comproprietà, non vi è necessità di 13 integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene, perché,
trattandosi di azione a difesa di un bene comune, ciascuno dei comproprietari tutela
insieme al proprio diritto anche quello degli altri comproprietari»), non vi sarebbe
passo alcuno del gravame in cui si legga che il Trib.le abbia errato nel ritenere
correttamente integrato il contraddittorio;
- che non vi sarebbe alcuna ultrapetizione, avendo il tribunale accolto la domanda principale per l'eliminazione del cancello illegittimamente apposto da
controparte, previa dichiarazione del diritto di comproprietà sul viale comune;
- che non era stato proposto alcun gravame in ordine all'accertamento della costituzione della comproprietà con l'atto del 1953, né era stato chiarito, da parte degli appellanti, quale fosse l'errore del tribunale nell'interpretazione degli atti pubblici del 1953 e del 1954, discettandosi, da parte degli appellanti,
dei diritti di irrigazione, non oggetto del giudizio;
- che il richiamo alle deposizioni testimoniali e alla aerofotogrammetria (non in grado di consentire di verificare l'esistenza di viali e cancelli) non indicherebbe alcun passo della sentenza impugnata né spiegherebbe eventuali errori in essa contenuti.
Inoltre, i proponevano appello incidentale per censurare la Pt_2
compensazione delle spese di giudizio, motivata in sentenza richiamandosi la
particolarità della situazione, l'accoglimento solo parziale (da un lato escludendo la
richiesta di eliminazione degli alberi e dall'altro limitato dall'individuazione del viale
comune pari a metri 1 incluso il canale di irrigazione) ed il mancato contributo delle
parti all'individuazione dell'esatto regime giuridico del viale in contestazione.
Negavano che la vicenda dedotta in giudizio avesse carattere “particolare” e confutavano le ulteriori ragioni poste a fondamento della compensazione.
Ciò premesso, assume rilievo preliminare (e, per quanto è a dirsi, assorbente) la questione dell'integrità del contraddittorio, prospettata dagli appellanti col primo motivo di appello. 14
Il giudice di primo grado ha escluso che vi fossero altre parti necessarie del processo, pur considerando l'esistenza attuale di una comunione incidentale
relativa a tutta l'estensione del viale, originata dall'atto del 1953, e la presenza di altri proprietari frontisti. Ha ritenuto, infatti, che una controversia sulla comproprietà di una strada vicinale possa essere decisa nei confronti di uno soltanto dei proprietari dei fondi e con effetti limitati al suo fondo, rimanendo impregiudicate le ragioni degli altri proprietari dei fondi vicini che si servono dello stesso passaggio.
Il principio richiamato dal primo giudice è corretto, ma occorre anche considerare che la domanda degli attori, nel far valere
tra l'altro, sul vialetto direzione Nord-Sud (che collega all'altro viale che va da via SC
a via Pioppelle), su cui è stato illegittimamente apposto un cancello da controparte<<, è
diretta non soltanto all'accertamento di tale diritto, che consentirebbe loro di utilizzare il viottolo pedonale descritto in atti, ma anche la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del passaggio e, in particolare, di un cancello che,
per quanto risulta dalla C.T.U. e accertato dal primo giudice, ne interrompe il percorso.
Risulta, inoltre, che il viottolo in questione, definito viale dal C.T.U., è accessibile dai vari acquirenti delle particelle confinanti in direzione Nord, per il tratto occorrente per raggiungere l'elettropompa sita a Nord, sul terreno dei coniugi e , e che esso <si estende, da Nord verso Sud, sui limitrofi CP_4 CP_5
confinati delle particelle 38, 771, 669, 672, 670, 44, 821, 665, 960, 824, 630, 815 e 965,
fino al confine della P.lla 630, per una lunghezza totale di mt. 100,45>> (così, nella relazione del C.T.U.).
Come si evince dalla relazione del C.T.U., il cancello in questione è posto all'intersezione della particella 665 (di proprietà degli appellanti) con le particelle 630, 965 e 815, di cui gli appellanti hanno indicato nelle proprie difese gli attuali proprietari.
Orbene, sia in ipotesi di esercizio di un'azione confessoria di servitù, sia nella 15 diversa ma per molti versi analoga situazione in cui (come nella specie) il diritto di passaggio sia invocato iure domini, per la presenza di una via vicinale privata,
oggetto di comunione incidentale di tutti i proprietari frontisti, ove alla domanda di accertamento del proprio diritto si aggiunga quella di modificazione dello stato dei luoghi, con la condanna della parte convenuta al ripristino della situazione di fatto precedente all'imposizione di un ostacolo all'esercizio del diritto vantato dalla parte attrice, proprio in virtù di tale eventuale condanna ad un fare sussiste la necessità che del processo siano parti tutti i comproprietari del bene su cui la condanna è destinata a incidere (cfr.
Cass. 8843/2004, in tema di actio confessoria servitutis, sul litisconsorzio necessario di tutti i proprietari dei fondi ritenuti serventi, ove sia richiesta la rimessione in pristino rispetto alle opere eseguite in violazione del diritto di servitù; Cass.
6622/2016 e Cass. 22835/2024, secondo le quali l'actio confessoria o negatoria
servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche a una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta o attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre,
ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo;
Cass. 12767/1999, secondo cui l'azione diretta non al semplice accertamento dell'esistenza o inesistenza dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati).
Nella specie, la condanna alla rimozione del cancello implica un mutamento dello stato dei luoghi, che esige la presenza in giudizio degli altri proprietari frontisti, comproprietari del viottolo qualificato dal primo giudice come via vicinale costituita ex agris collatis. 16
Da ciò la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'articolo
354 c.p.c., restando assorbita ogni ulteriore questione, compresa quella oggetto dell'appello incidentale.
Le spese di appello seguono la soccombenza.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., abbia l'obbligo di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo precedente contrario di Cass. 2273/1985), è, invece, divisa in ordine alla decisione sulle spese del primo grado. Secondo alcune pronunce il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appello
(cfr. Cass. 13550/2006 che richiama Cass. 1711/1980). Altre volte si è invece affermato (cfr. Cass. S.U. 2431/1983, Cass. 11441/1998, Cass. 11668/2000, Cass.
6762/2003, Cass. 16765/2010) che il giudice di appello possa provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado dichiarato nullo. Peraltro, questo secondo orientamento configura il potere del giudice di appello sulle spese del primo grado come una facoltà piuttosto che un obbligo, da esercitare quando tale giudice ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.
Nel caso di specie, la questione dell'integrità del contraddittorio è stata incidentalmente esaminata in sentenza dal primo giudice senza che, né prima della complessa istruttoria espletata né in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, alcuna delle parti l'abbia segnalata. Pertanto, anche tenuto conto dell'opportunità che l'onere della C.T.U. sia posto a carico delle parti che risulteranno soccombenti nel merito, sulle spese del primo grado è d'uopo che si pronunci il tribunale, innanzi al quale dovrà riassumersi il processo, in base all'esito della decisione sul merito.
P. Q. M.
17
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
27/2019 del 7 gennaio 2019 e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado;
- condanna gli appellati SC OR, Parte_3 [...]
e al pagamento, in favore degli appellanti CP_2 Controparte_1
e (con attribuzione all'avv. Erik Parte_1 Parte_2
Furno), delle spese di appello, liquidate in € 4.982,50(di cui € 382,50 per spese, € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge, riservando al giudice di primo grado la regolamentazione delle spese del giudizio svoltosi innanzi al tribunale.
Così deciso l'8 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore