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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. to Barbara Daprile;
-Appellante- E
(18.02.1971 -Noicattaro), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 to Carlo Mercurio;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 3270/2023 resa in data 21.11.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari: a) accoglieva il ricorso presentato in data 12.01.2021 da
, volto ad accertare l'insussistenza del diritto dell a ripetere Controparte_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 45.967,90, per ratei assertivamente riscossi indebitamente, nel periodo dal 01.12.2012 al 30.09.2020 - a titolo di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, revocata per incompatibilità con la percepita, nel medesimo periodo, indennità di accompagnamento per assistenza CP_2 personale continuativa (cd. APC) ex lege n. 508/88, non essendo pervenuta alcuna opzione dal percettore- e, per l'effetto, dichiarava che nulla doveva in restituzione il in virtù della missiva di indebito comunicata n. 15739584 del CP_1
24.08.2020; b) condannava, conseguentemente, l alla restituzione delle Pt_1 somme eventualmente già trattenute;
c) compensava per metà le spese processuali e poneva a carico dell la restante parte. Pt_1
2. Avverso tale statuizione, con ricorso dell'8.02.2024, l' interponeva Pt_1 appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di accertamento d'indebito avanzata dalla parte privata. si costituiva con apposita memoria dell'8.11.2024, instando Controparte_1 per il totale rigetto dell'appello spiegato. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Per meglio corrispondere ai motivi di appello proposti dall' , va Pt_1 premesso quanto segue.
, con il ricorso introduttivo della lite, depositato in data Controparte_1
13.01.2021, deduceva: I) di avere ricevuto missiva datata 19.08.2020, avente ad oggetto
“comunicazione di riliquidazione prestazione n. 07120935 cat. INVCIV decorrenza 01.12.2012”, con la quale l rendeva noto il ricalcolo della Pt_1 pensione menzionata sino al 30.09.2020; II) di avere successivamente, con lettera raccomandata a/r datata 24.08.2020 avente ad oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. TT ID Cat. INVCIV n. 07120935”, ricevuto la seguente comunicazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.12.2012 al 30.09.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 0720935 per un importo complessivo di euro 45.967,90 per i seguenti motivi: “revoca dell'ind. di accompagnamento per incompatibilità con ind. di accompagnamento percepita dall' (art. 1 l. 508/88). Non pervenuta CP_2 opzione”; III) di avere depositato, in data 07.10.2020, tramite gli appositi canali telematici, ricorso amministrativo con il quale invocava la revoca dei
“provvedimenti sopra meglio descritti ed in particolare la comunicazione di riliquidazione – prestazione n. 071209935 cat. INVCIV, decorrenza 01.12.2012 datata 19.08.2020 e la successiva comunicazione datata 24.08.2020 avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig.
cat. INVCIV n. 07120935” poiché del tutto illegittime nulle e/o Controparte_1 annullabili e comunque erronei per le motivazioni sopra meglio argomentate”; IV) di essere rimasto detto ricorso inevaso, con conseguente necessità di adire l'autorità giudiziaria, al fine di sentire accertare di nulla dovere in restituzione in favore dell' in quanto l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 Pt_1 risultava irrevocabile in quanto riconosciutagli con sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Bari n. 9544/2013, ormai passata in giudicato, la quale testualmente così statuiva “accerta che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13.12.12; - condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di Pt_1 accompagnamento a decorrere dalla stessa data, oltre interessi e rivalutazione come per legge” e che qualora l avesse voluto far valere la propria posizione Pt_1
2 o la dichiarata “incompatibilità” tra prestazioni avrebbe dovuto farlo promuovendo gravame avverso la summenzionata pronuncia, risultando, peraltro, costituito in quel giudizio e, quindi, ben consapevole dei redditi percepiti dall'assistito, tra i cui avrebbe dovuto figurare la rendita percepita dal CP_2
2012; V) di avere l' , testualmente, “pur non essendo mutati gli elementi sia Pt_1 economici che sanitari che hanno portato in data 25.09.2013 il Giudice del Lavoro Ernesta Tarantino ad accertare il diritto del Sig. a vedersi CP_1 corrispondere il beneficio dell'indennità di accompagnamento (ha) di fatto provveduto ad una “revoca” del medesimo contestando al ricorrente un indebito pari ad € 45.967,90”, e di avere peraltro ignorato il noto principio secondo cui
“qualora effettivamente la rendita e l'indennità di accompagnamento siano CP_2 state poi riconosciute sulla scorta di diverse patologie l'indebito di cui si discorre sarebbe del tutto inesistente”; VI) di essere affetto il provvedimento di indebito da nullità per genericità e, comunque, da illegittimità per assenza di dolo del pensionato e sussistenza, piuttosto, di un legittimo affidamento (tanto che il medesimo aveva dichiarato anche in sede di operazioni peritali al CTU di essere stato vittima di “trauma da precipitazione in ambiente lavorativo” e tanto veniva riportato a pagina 6 dell'elaborato peritale a firma della Dott.sa nella causa diretta ad Per_1 ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento), con la conseguenza che, trattandosi di indebito assistenziale, avrebbero dovuto trovare applicazione le regole del sottosistema, che derogano all'art. 2033 c.c., e segnatamente l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77), che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore […] degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'art. 3, co. 9, del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
VII) di essere, comunque, il provvedimento di indebito contrario agli artt. 52 co. 2 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, essendo l decaduto dall'esercizio Pt_1 del diritto di richiedere in restituzione somme indebitamente erogate, avendo l'obbligo per legge di procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei contribuenti incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni “assistenziali e previdenziali” e provvedere, entro l'anno successivo, in assenza di dolo del pensionato, come nel caso di specie, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
circostanza non verificatasi nella specie, avendo agito ben oltre otto anni, con conseguente diritto del pensionato a vedersi annullare il contestato 3 indebito e restituire le trattenute già eventualmente operate dall' . Pt_1
3.2. Con memoria difensiva del 29.12.2021, si costituiva in giudizio l' che Pt_1 rappresentava essere la richiesta di restituzione somme, oltre che i) specifica, riportando le prestazioni incompatibili tra loro e segnatamente indennità di accompagnamento civile e indennità accompagnamento (percepita da data CP_2 anteriore, e cioè dal 2010) aventi identica finalità, del tutto ii) legittima, trovando applicazione nella specie l'art. 1 l. n. 508/1988, che vieta il godimento di due prestazioni, salvo esercizio del diritto di opzione, aventi medesime finalità, come la cd. indennità di accompagnamento per assistenza personale continuativa CP_2
(cd. APC) e l'indennità di accompagnamento l. n. 18/80. In conseguenza, a fronte della disciplina derogatoria erroneamente invocata dal
-e cioè art. 52 L. n. 88/1989 sull'incolpevole affidamento, espressamente CP_1 riferita a prestazioni previdenziali e non anche assistenziali come nella specie, e artt. 3ter D.L. n. 850/1976 conv. in L. n. 29/1977 e 3 co. 9 D.L. n. 173/1988 conv. in L. 173/1988 inapplicabili in ipotesi di difetto originario o sopravvenuto di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione- doveva, nella specie, trovare piuttosto ingresso la normativa dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con conseguente diritto a ripetere tutte le somme erogate indebitamente, nei limiti della sola prescrizione decennale, nella specie pacificamente non decorsa. 3.3. Il Tribunale del Lavoro di Bari, istruita la causa con prove documentali, con la sentenza dianzi citata, riteneva la domanda della parte privata meritevole di accoglimento. In particolare, richiamati i fatti di causa e quanto dedotto dall' in tema di Pt_1 incompatibilità tra prestazioni assistenziali, menzionata la giurisprudenza di legittimità espressasi in tema di indebito assistenziale, riteneva che, nel caso in esame, non dovesse trovasse applicazione il principio generale dettato dall'art. 2033 c.c., bensì la disciplina speciale prevista in tale ambito ai sensi del decreto- legge n. 850 del 1976, art.3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977. In conseguenza, richiamato l'orientamento di legittimità sul punto, e segnatamente Corte di Cassazione n. 28163/2018, nonché le disposizioni di cui agli artt. 3ter D.L. n. 850/1976 conv. in L. n. 29/1977 e 3 co. 9 D.L. n. 173/1988 conv. in L. n. 291/1988, trattandosi di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod.civ., << che pertanto cede loro il passo>>, il Tribunale, applicando i predetti principi e rammentato che l'indennità di accompagnamento civile l. n. 18/80 era stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato avverso la quale l non Pt_1 aveva proposto appello < già CP_2 dal 2011>>, e valorizzata altresì la buona fede del che < CP_1 anche in sede di operazioni peritali al CTU di essere stato vittima di “trauma da precipitazione in ambiente lavorativo” (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale a firma della Dott.sa >>, concludeva per < Per_1 euro 45.967,90, richiesta dall' con comunicazione del 24.08.2020 per Pt_1 recupero di indebiti>> e per la condanna alla restituzione delle trattenute indebitamente eseguite ed eseguende, oltre accessori come per legge. 4 4.1. Col primo motivo di doglianza lamenta l l'erroneità della sentenza Pt_1 nella parte in cui ha fatto applicazione del principio consacrato nella oramai superata sentenza della Cassazione n. 28163/2018, ossia nella parte in cui ha statuito che la restituzione dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente percepiti vada limitata ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. L'indebito contestato al ricorrente, specifica l'appellante citando la più recente statuizione della Suprema Corte n. 2693/2024, in quanto derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non risultava invocabile il principio di affidamento del pensionato, in quanto la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti. Nella specie il dettato normativo, e segnatamente la legge n. 508/1988, prevede espressamente l'incompatibilità delle due prestazioni in godimento al nel CP_1 medesimo periodo temporale, e cioè l'indennità di accompagnamento e CP_2
l'indennità di accompagnamento civile l. 18/80, con la conseguenza che, non avendo l'assistito esercitato il diritto di opzione, la prestazione erogata successivamente è soggetta a revoca con restituzione di tutti i ratei percepiti. Aggiunge che “la previsione della incumulabilità risponde ad una scelta del legislatore ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all'epoca della riforma pensionistica, e come tale non è irragionevole (ex art. 3 Cost.), né viola il precetto dell'art. 38 Cost”.
4.2. Con il secondo rilievo censorio evidenzia essere la condotta del pensionato connotata da dolo in quanto per espressa previsione dell'art. 1, l n. 508/88 il soggetto, assicurato , cui sia stata riconosciuta una invalidità da lavoro CP_2 accertata dall , non può fare domanda di indennità di accompagnamento CP_2 per lo stesso evento o causa e che tale comportamento integra “la condotta dolosa del debitore” che ex art. 2941 n. 8 c.c. comporta addirittura la sospensione della prescrizione fino a quando il dolo non venga scoperto. Risulta pacifico e documentato che il ricorrente ha presentato all Pt_1 domanda di indennità di accompagnamento nonostante che fosse già percettore di rendita da parte dell (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), con la CP_2 conseguenza che il pagamento di una prestazione ad un soggetto che già beneficia della medesima prestazione si pone al di fuori delle esigenze di protezione e di tutela della buona fede.
4.3. Con il terzo ed ultimo motivo di appello, a difesa delle argomentazioni
5 messe in campo dal nel primo grado del giudizio, ribadisce CP_1
l'inapplicabilità nella specie dell'art. 52 legge n. 88/89 in quanto disciplinante la fattispecie dell'indebito previdenziale e non già quella dell'indebito assistenziale per cui è causa. Aggiunge che la predetta disposizione nulla prevede in tema di prestazioni assistenziali e che vertendosi in ipotesi di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, stante l'inesistenza del rapporto pensionistico assistenziale, deve ritenersi operativa la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo. 5. I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, meritano accoglimento.
5.1.a. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, anche a seguito di istruttoria svolta nel presente grado del giudizio - con richiesta di chiarimenti all sul tipo di prestazioni economiche erogate al riscontrata con CP_2 CP_1 pec 03.12.2024 inoltrata a questo Ufficio- avere quest'ultimo percepito contemporaneamente due prestazioni connesse allo stato di invalidità/inabilità: l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 508/1988, denominata CP_2
“assegno personale continuativo (APC)” con decorrenza dal 25.05.2010, nonchè l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80 riconosciuta con sentenza passata in giudicato n. 9544/2013 con decorrenza dal 13.12.2012. Va subito sgombrato il campo dalla eccezione, mossa dall'assistito in prime cure e ripresa in questo grado di giudizio (vd. pg 4 memoria costituzione in appello), secondo cui nel giudizio conclusosi con la statuizione menzionata - testualmente- “si è provveduto da un lato all'accertamento del requisito sanitario e dall'altro alla verifica del requisito economico alla presenza dell che Pt_1 avrebbe certamente potuto far rilevare quanto poi in maniera del tutto presunta e capziosa, dopo più di dieci anni, sta tentando di rappresentare nella controversia per cui è causa andando addirittura oltre il giudicato e costringendo il Sig. a sopportare le spese del giudizio di primo grado e ora CP_1 dell'appello!”. Ebbene, nel pregresso giudizio (n. 18281/2011 R.g.) diretto ad accertare la sussistenza del diritto del a beneficiare della indennità di CP_1 accompagnamento ex lege 18/80, alcun accertamento in ordine ai requisiti reddituali è stato condotto, non richiedendo notoriamente la concessione di tale prestazione il mancato superamento di una soglia reddituale, risultando erogabile in favore di coloro che risultino “totalmente inabili al 100% per infermità psichiche o fisiche e che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Sono, invece, esclusi da tale prestazione gli invalidi che: siano ricoverati gratuitamente in istituto o ente pubblico a carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni;
percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il 6 trattamento più favorevole. Appare evidente che l ben poteva essere ignoro, in assenza di denuncia Pt_1 da parte del (pacificamente omessa), della percezione da parte del CP_1 medesimo di prestazioni economiche dirette ad incidere sul reddito, essendo l'accompagnamento civile prestazione assistenziale notoriamente svincolata dai redditi, che, infatti, non hanno subito alcun accertamento in quella sede. Peraltro, in quel giudizio non vi è alcun cenno alla circostanza che il medesimo fosse titolare dell'assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 l. CP_2
508/1988; il ricorso introduttivo di quel giudizio non contiene cenno alcuno a detta circostanza, né vi è cenno nella sentenza passata in giudicato, nella quale è dato atto soltanto che < ha dichiarato anche in sede di operazioni CP_1 peritali al CTU di essere stato vittima di “trauma da precipitazione in ambiente lavorativo” (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale a firma della Dott.sa
)>>, circostanza questa del tutto irrilevante essendo l'indennità di Per_1 accompagnamento civile compatibile con la rendita (come oltre si dirà), CP_2 con la conseguenza che, trattatandosi di fatto non accertato, né entrato al vaglio del precedente giudice, non può certamente ritenersi coperto da giudicato. Ad abundantiam, come oltre specificato, tale circostanza – e cioè l'avvenuto accertamento dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 con sentenza passata in giudicato- non risulta neppure rilevante, ben potendo essere accertata la sussistenza del diritto a godere di una prestazione economica, ma risultare la medesima non erogabile per incompatibilità di prestazioni.
5.1.b. Ed invero, come correttamente evidenziato dall' nel primo motivo Pt_1 di appello, l'indebito contestato al in quanto derivante dalla CP_1 contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., in quanto l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
Venendo più nel dettaglio, deve evidenziarsi che l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, è incompatibile con: 1) analoghe indennità concesse per causa di guerra (la c.d. “indennità di assistenza e di accompagnamento”, concessa solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria), fatta salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988); 2) con l'indennità di frequenza (art. 3, L. n. 289/90); 3) con analoghe indennità concesse per causa di lavoro ) o per causa di servizio, CP_2 salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988). L'art. 1 della Legge 508/1988, che ha previsto l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili legge n. 18/80 , “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro ) o di CP_2 servizio”, deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo, in questo caso, fa riferimento alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze 7 cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità. La supposta incompatibilità tra le prestazioni oggetto di causa dovrebbe trovare la sua ratio nelle medesime finalità assolte da entrambi gli emolumenti in questione. E' evidente che, completamente diverse e non raffrontabili, sono le finalità perseguite dall'indennità di accompagnamento civile e la rendita per inabilità permanente , in quanto l'indennità di accompagnamento è una prestazione CP_2 di natura assistenziale finalizzata ad aiutare la persona che, per le gravi condizioni di salute in cui si trova, corrispondente a requisiti ben precisi normativamente delineati, necessiti di assistenza personale e continuativa, fornendo così un aiuto economico, a prescindere dall'origine della malattia e dalla posizione assicurativa-contributiva-reddituale del richiedente. La rendita da inabilità permanente attiene, invece, specificamente ad una CP_2 menomazione che il titolare si è procurato nello svolgimento di attività lavorativa con conseguente finalità risarcitoria per il danno permanente alla salute, a prescindere dalla necessità di assistenza personale e continuativa, e solo in presenza di determinati requisiti di assicurazione e contribuzione;
tanto spiega l'irrilevanza della circostanza (malamente avvalorata dal primo giudice) relativa alla avvenuta dichiarazione, in sede di operazioni peritali, da parte del di CP_1 essere stato “vittima di trauma da precipitazione in ambiente lavorativo”, ben potendo godere, così come è nella specie, di rendita . CP_2
Già solo da una nozione generica dei due benefici (indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e rendita da inabilità permanente ) è CP_2 chiara la differente disciplina e ratio sottesa agli stessi, proprio in quanto diversa è la finalità di ognuno dei due istituti, rendendoli compatibili. Sulla presente questione si è già pronunciata la Suprema Corte, ben evidenziando che l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio” debba essere interpretata nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura ed alle finalità delle stesse. Ne consegue che, secondo la Corte (Cass. civ., sez. lav., 8.05.2001, n. 6400), il divieto di cumulo in questione deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall (nella specie la suprema Corte ha CP_2 cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto ravvisabile il suddetto rapporto di analogia tra indennità di accompagnamento e rendita da CP_2 inabilità permanente, facendo riferimento all'unicità della patologia giustificante il diritto alle due prestazioni considerate).
Di analogo tenore è la sentenza della suprema Corte del 3.02.1998, n. 1082, che precisa ulteriormente il principio secondo cui l'intervento assistenziale che si 8 esprime con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche a minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. L'assegno di accompagnamento per assistenza personale continuativa CP_2
(cd. APC), invece, è una prestazione economica non cumulabile con altri assegni di accompagnamento, riconosciuta ad infortunati con inabilità permanente assoluta del 100% (fino al dicembre 2006) e per necessità di assistenza personale e continuativa a causa di particolari condizioni patologiche (dal 1 gennaio 2008);
è cioè una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella (all. n. 3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa. L'assegno di accompagnamento APC costituisce una integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente, per un importo di € 667,12 (dal 1 luglio CP_2
2024); non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. In altre parole, l'indennità di accompagnamento per invalidi civili ex lege 18/80 non può essere cumulata con l'assegno di accompagnamento (cd. APC) ex CP_2 art. 1 l. 508/88. Può essere, invece, cumulata, come dianzi detto, con la rendita per CP_2 infortunio o malattia professionale, o con la pensione privilegiata concessa per causa di servizio, ma solo nel caso in cui la patologia che ha determinato il riconoscimento per invalidità civile sia diversa da quella che ha determinato il riconoscimento per causa di servizio . CP_2
Il legislatore ha, altresì, previsto che, nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili: è, infatti, data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole;
facoltà di opzione che deve essere esercitata appena l'interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).
5.1.c. Nel caso di specie si è accertato beneficiare il (oltre che della CP_1 rendita da inabilità permanente), dell'indennità di accompagnamento ex CP_2 lege 18/80 e dell'indennità di accompagnamento (cd. APC), tra loro CP_2 incompatibili, senza peraltro avere il medesimo esercitato, nel rispetto dei termini di legge, l'opzione per il trattamento eventualmente favorevole. Il provvedimento di indebito comunicato dall in data 24.08.2020 Pt_1 risponde, dunque, all'esigenza di riportare a norma una situazione del tutto illegittima, rappresentata appunto dal godimento, per oltre otto anni, da parte dell'assistito di due prestazioni del tutto analoghe e rispondenti alla medesima finalità, di assistenza personale e continuativa di infortunato in misura del 100% a causa di particolari condizioni patologiche. 9 Erra, pertanto, il Tribunale laddove ritiene che, nel caso in esame, non trovi applicazione il principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. bensì la disciplina speciale prevista in tale ambito ai sensi del decreto-legge n. 850 del 1976, art. 3- ter, convertito in legge n. 29 del 1977. Come già statuito da questa Corte di Appello in fattispecie analoghe, tale ultima disciplina non trova applicazione nell'ipotesi di specie. Ed invero, secondo l'art. 3ter L. n. 29/1977: “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, mentre l'art. 3 co. 9 L. n. 291/1988 dispone: “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, con la conseguenza che, tale combinato disposto normativo, segnala che la ripetizione deve limitarsi ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Tuttavia, nel caso di specie tale articolato normativo, che disciplina il regime della revoca della prestazione per il venir meno dei requisiti reddituali e delle condizioni di legge poste a tutela dei benefici economici concessi a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili, non può trovare applicazione, non trattandosi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. Giova richiamare sul punto la statuizione della Suprema Corte, del 12.06.2019, n. 15759, che, in ipotesi analoga di incompatibilità di due prestazioni economiche corrisposte indebitamente (come nella specie), mutando orientamento rispetto alla sentenza citata dal Tribunale n. 28163/18, così chiarisce:
“8. È pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l Pt_1 ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n. 54/1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità e che, poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l'Istituto aveva agito per la ripetizione.
9. Come correttamente rilevato dall non si tratta di mancanza Pt_1 originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. da ultimo ord. n 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano
10 semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto.
La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
10. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo.
11. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti […].
12. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità, il ricorso va accolto.” Orientamento consolidatosi con Cass. n. 30516/22, Cass. n. 24617/22, e da ultimo con sentenza del 29.01.2024, n. 2693 che così statuisce:
“Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In 11 particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018)”. Ne consegue che, nel caso di specie, in ossequio a quanto dianzi riportato, a fronte della contemporanea erogazione nel medesimo periodo di due prestazioni assistenziali tra esse incompatibili – indennità accompagnamento dal Pt_1
01.12.2012 al 30.09.2020 e indennità accompagnamento dal 25.05.2010 CP_2 al 30.09.2020 – dovrà necessariamente trovare ingresso la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con obbligo di restituzione da parte del delle somme percepite CP_1 indebitamente, solo genericamente contestate nel quantum, peraltro con rilievo nuovo in questo grado di giudizio (in ordine alla genericità della quantificazione, assertivamente non leggibile) non avendo mai in primo grado sollevato specifica censura sul punto. 6. Per completezza motivazionale va aggiunto che non coglie nel segno nemmeno l'invocata applicazione da parte appellata del proprio incolpevole affidamento alla percezione contemporanea di prestazioni incompatibili e, dunque, della legittima possibilità per l'ente appellante di corrisponderle entrambe. Nel caso di specie, difatti, non vi è luogo per l'applicazione dell'art. 52 L. n. 88/1989. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991 attengano solo alla materia delle pensioni in senso stretto e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cass. Civ. Sez. VI, 31.08.2018 n. 21510; in tal senso anche Cass. n. 17216 del 12.7.2017). E' consolidato il principio per il quale non è invocabile il principio di affidamento del pensionato nelle ipotesi in cui si tratti di erogazione contemporanea di prestazioni incompatibili per legge (Cass. 11026 del 2022). Pertanto, a fronte dell'illegittima contemporanea erogazione di due prestazioni assistenziali incompatibili, deve applicarsi la disciplina di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., che recita: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.” 7. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va accolto e, in riforma della statuizione gravata, rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate avuto riguardo alla complessità della disciplina giuridica applicabile al caso di specie e al mutamento giurisprudenziale, dianzi ripercorso, sulla questione relativa alla contemporanea 12 fruizione di due prestazioni incompatibili per legge, consolidatosi soltanto di recente con le statuizioni nn. 30516 e 24617 del 2022, epoca in cui la presente controversia risultava già instaurata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso depositato in data 08.02.2024 avverso Pt_1 la sentenza n. 3270/2023 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21.11.2023 nei confronti di , così provvede;
accoglie l'appello e, in riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da in data Controparte_1
13.01.2021; compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, li 3 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. to Barbara Daprile;
-Appellante- E
(18.02.1971 -Noicattaro), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 to Carlo Mercurio;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 3270/2023 resa in data 21.11.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari: a) accoglieva il ricorso presentato in data 12.01.2021 da
, volto ad accertare l'insussistenza del diritto dell a ripetere Controparte_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 45.967,90, per ratei assertivamente riscossi indebitamente, nel periodo dal 01.12.2012 al 30.09.2020 - a titolo di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, revocata per incompatibilità con la percepita, nel medesimo periodo, indennità di accompagnamento per assistenza CP_2 personale continuativa (cd. APC) ex lege n. 508/88, non essendo pervenuta alcuna opzione dal percettore- e, per l'effetto, dichiarava che nulla doveva in restituzione il in virtù della missiva di indebito comunicata n. 15739584 del CP_1
24.08.2020; b) condannava, conseguentemente, l alla restituzione delle Pt_1 somme eventualmente già trattenute;
c) compensava per metà le spese processuali e poneva a carico dell la restante parte. Pt_1
2. Avverso tale statuizione, con ricorso dell'8.02.2024, l' interponeva Pt_1 appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di accertamento d'indebito avanzata dalla parte privata. si costituiva con apposita memoria dell'8.11.2024, instando Controparte_1 per il totale rigetto dell'appello spiegato. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Per meglio corrispondere ai motivi di appello proposti dall' , va Pt_1 premesso quanto segue.
, con il ricorso introduttivo della lite, depositato in data Controparte_1
13.01.2021, deduceva: I) di avere ricevuto missiva datata 19.08.2020, avente ad oggetto
“comunicazione di riliquidazione prestazione n. 07120935 cat. INVCIV decorrenza 01.12.2012”, con la quale l rendeva noto il ricalcolo della Pt_1 pensione menzionata sino al 30.09.2020; II) di avere successivamente, con lettera raccomandata a/r datata 24.08.2020 avente ad oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. TT ID Cat. INVCIV n. 07120935”, ricevuto la seguente comunicazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.12.2012 al 30.09.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 0720935 per un importo complessivo di euro 45.967,90 per i seguenti motivi: “revoca dell'ind. di accompagnamento per incompatibilità con ind. di accompagnamento percepita dall' (art. 1 l. 508/88). Non pervenuta CP_2 opzione”; III) di avere depositato, in data 07.10.2020, tramite gli appositi canali telematici, ricorso amministrativo con il quale invocava la revoca dei
“provvedimenti sopra meglio descritti ed in particolare la comunicazione di riliquidazione – prestazione n. 071209935 cat. INVCIV, decorrenza 01.12.2012 datata 19.08.2020 e la successiva comunicazione datata 24.08.2020 avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig.
cat. INVCIV n. 07120935” poiché del tutto illegittime nulle e/o Controparte_1 annullabili e comunque erronei per le motivazioni sopra meglio argomentate”; IV) di essere rimasto detto ricorso inevaso, con conseguente necessità di adire l'autorità giudiziaria, al fine di sentire accertare di nulla dovere in restituzione in favore dell' in quanto l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 Pt_1 risultava irrevocabile in quanto riconosciutagli con sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Bari n. 9544/2013, ormai passata in giudicato, la quale testualmente così statuiva “accerta che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 13.12.12; - condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di Pt_1 accompagnamento a decorrere dalla stessa data, oltre interessi e rivalutazione come per legge” e che qualora l avesse voluto far valere la propria posizione Pt_1
2 o la dichiarata “incompatibilità” tra prestazioni avrebbe dovuto farlo promuovendo gravame avverso la summenzionata pronuncia, risultando, peraltro, costituito in quel giudizio e, quindi, ben consapevole dei redditi percepiti dall'assistito, tra i cui avrebbe dovuto figurare la rendita percepita dal CP_2
2012; V) di avere l' , testualmente, “pur non essendo mutati gli elementi sia Pt_1 economici che sanitari che hanno portato in data 25.09.2013 il Giudice del Lavoro Ernesta Tarantino ad accertare il diritto del Sig. a vedersi CP_1 corrispondere il beneficio dell'indennità di accompagnamento (ha) di fatto provveduto ad una “revoca” del medesimo contestando al ricorrente un indebito pari ad € 45.967,90”, e di avere peraltro ignorato il noto principio secondo cui
“qualora effettivamente la rendita e l'indennità di accompagnamento siano CP_2 state poi riconosciute sulla scorta di diverse patologie l'indebito di cui si discorre sarebbe del tutto inesistente”; VI) di essere affetto il provvedimento di indebito da nullità per genericità e, comunque, da illegittimità per assenza di dolo del pensionato e sussistenza, piuttosto, di un legittimo affidamento (tanto che il medesimo aveva dichiarato anche in sede di operazioni peritali al CTU di essere stato vittima di “trauma da precipitazione in ambiente lavorativo” e tanto veniva riportato a pagina 6 dell'elaborato peritale a firma della Dott.sa nella causa diretta ad Per_1 ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento), con la conseguenza che, trattandosi di indebito assistenziale, avrebbero dovuto trovare applicazione le regole del sottosistema, che derogano all'art. 2033 c.c., e segnatamente l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77), che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore […] degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'art. 3, co. 9, del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
VII) di essere, comunque, il provvedimento di indebito contrario agli artt. 52 co. 2 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, essendo l decaduto dall'esercizio Pt_1 del diritto di richiedere in restituzione somme indebitamente erogate, avendo l'obbligo per legge di procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei contribuenti incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni “assistenziali e previdenziali” e provvedere, entro l'anno successivo, in assenza di dolo del pensionato, come nel caso di specie, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
circostanza non verificatasi nella specie, avendo agito ben oltre otto anni, con conseguente diritto del pensionato a vedersi annullare il contestato 3 indebito e restituire le trattenute già eventualmente operate dall' . Pt_1
3.2. Con memoria difensiva del 29.12.2021, si costituiva in giudizio l' che Pt_1 rappresentava essere la richiesta di restituzione somme, oltre che i) specifica, riportando le prestazioni incompatibili tra loro e segnatamente indennità di accompagnamento civile e indennità accompagnamento (percepita da data CP_2 anteriore, e cioè dal 2010) aventi identica finalità, del tutto ii) legittima, trovando applicazione nella specie l'art. 1 l. n. 508/1988, che vieta il godimento di due prestazioni, salvo esercizio del diritto di opzione, aventi medesime finalità, come la cd. indennità di accompagnamento per assistenza personale continuativa CP_2
(cd. APC) e l'indennità di accompagnamento l. n. 18/80. In conseguenza, a fronte della disciplina derogatoria erroneamente invocata dal
-e cioè art. 52 L. n. 88/1989 sull'incolpevole affidamento, espressamente CP_1 riferita a prestazioni previdenziali e non anche assistenziali come nella specie, e artt. 3ter D.L. n. 850/1976 conv. in L. n. 29/1977 e 3 co. 9 D.L. n. 173/1988 conv. in L. 173/1988 inapplicabili in ipotesi di difetto originario o sopravvenuto di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione- doveva, nella specie, trovare piuttosto ingresso la normativa dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con conseguente diritto a ripetere tutte le somme erogate indebitamente, nei limiti della sola prescrizione decennale, nella specie pacificamente non decorsa. 3.3. Il Tribunale del Lavoro di Bari, istruita la causa con prove documentali, con la sentenza dianzi citata, riteneva la domanda della parte privata meritevole di accoglimento. In particolare, richiamati i fatti di causa e quanto dedotto dall' in tema di Pt_1 incompatibilità tra prestazioni assistenziali, menzionata la giurisprudenza di legittimità espressasi in tema di indebito assistenziale, riteneva che, nel caso in esame, non dovesse trovasse applicazione il principio generale dettato dall'art. 2033 c.c., bensì la disciplina speciale prevista in tale ambito ai sensi del decreto- legge n. 850 del 1976, art.3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977. In conseguenza, richiamato l'orientamento di legittimità sul punto, e segnatamente Corte di Cassazione n. 28163/2018, nonché le disposizioni di cui agli artt. 3ter D.L. n. 850/1976 conv. in L. n. 29/1977 e 3 co. 9 D.L. n. 173/1988 conv. in L. n. 291/1988, trattandosi di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod.civ., << che pertanto cede loro il passo>>, il Tribunale, applicando i predetti principi e rammentato che l'indennità di accompagnamento civile l. n. 18/80 era stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato avverso la quale l non Pt_1 aveva proposto appello < già CP_2 dal 2011>>, e valorizzata altresì la buona fede del che < CP_1 anche in sede di operazioni peritali al CTU di essere stato vittima di “trauma da precipitazione in ambiente lavorativo” (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale a firma della Dott.sa >>, concludeva per < Per_1 euro 45.967,90, richiesta dall' con comunicazione del 24.08.2020 per Pt_1 recupero di indebiti>> e per la condanna alla restituzione delle trattenute indebitamente eseguite ed eseguende, oltre accessori come per legge. 4 4.1. Col primo motivo di doglianza lamenta l l'erroneità della sentenza Pt_1 nella parte in cui ha fatto applicazione del principio consacrato nella oramai superata sentenza della Cassazione n. 28163/2018, ossia nella parte in cui ha statuito che la restituzione dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente percepiti vada limitata ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. L'indebito contestato al ricorrente, specifica l'appellante citando la più recente statuizione della Suprema Corte n. 2693/2024, in quanto derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non risultava invocabile il principio di affidamento del pensionato, in quanto la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti. Nella specie il dettato normativo, e segnatamente la legge n. 508/1988, prevede espressamente l'incompatibilità delle due prestazioni in godimento al nel CP_1 medesimo periodo temporale, e cioè l'indennità di accompagnamento e CP_2
l'indennità di accompagnamento civile l. 18/80, con la conseguenza che, non avendo l'assistito esercitato il diritto di opzione, la prestazione erogata successivamente è soggetta a revoca con restituzione di tutti i ratei percepiti. Aggiunge che “la previsione della incumulabilità risponde ad una scelta del legislatore ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all'epoca della riforma pensionistica, e come tale non è irragionevole (ex art. 3 Cost.), né viola il precetto dell'art. 38 Cost”.
4.2. Con il secondo rilievo censorio evidenzia essere la condotta del pensionato connotata da dolo in quanto per espressa previsione dell'art. 1, l n. 508/88 il soggetto, assicurato , cui sia stata riconosciuta una invalidità da lavoro CP_2 accertata dall , non può fare domanda di indennità di accompagnamento CP_2 per lo stesso evento o causa e che tale comportamento integra “la condotta dolosa del debitore” che ex art. 2941 n. 8 c.c. comporta addirittura la sospensione della prescrizione fino a quando il dolo non venga scoperto. Risulta pacifico e documentato che il ricorrente ha presentato all Pt_1 domanda di indennità di accompagnamento nonostante che fosse già percettore di rendita da parte dell (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), con la CP_2 conseguenza che il pagamento di una prestazione ad un soggetto che già beneficia della medesima prestazione si pone al di fuori delle esigenze di protezione e di tutela della buona fede.
4.3. Con il terzo ed ultimo motivo di appello, a difesa delle argomentazioni
5 messe in campo dal nel primo grado del giudizio, ribadisce CP_1
l'inapplicabilità nella specie dell'art. 52 legge n. 88/89 in quanto disciplinante la fattispecie dell'indebito previdenziale e non già quella dell'indebito assistenziale per cui è causa. Aggiunge che la predetta disposizione nulla prevede in tema di prestazioni assistenziali e che vertendosi in ipotesi di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, stante l'inesistenza del rapporto pensionistico assistenziale, deve ritenersi operativa la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo. 5. I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, meritano accoglimento.
5.1.a. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, anche a seguito di istruttoria svolta nel presente grado del giudizio - con richiesta di chiarimenti all sul tipo di prestazioni economiche erogate al riscontrata con CP_2 CP_1 pec 03.12.2024 inoltrata a questo Ufficio- avere quest'ultimo percepito contemporaneamente due prestazioni connesse allo stato di invalidità/inabilità: l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 508/1988, denominata CP_2
“assegno personale continuativo (APC)” con decorrenza dal 25.05.2010, nonchè l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80 riconosciuta con sentenza passata in giudicato n. 9544/2013 con decorrenza dal 13.12.2012. Va subito sgombrato il campo dalla eccezione, mossa dall'assistito in prime cure e ripresa in questo grado di giudizio (vd. pg 4 memoria costituzione in appello), secondo cui nel giudizio conclusosi con la statuizione menzionata - testualmente- “si è provveduto da un lato all'accertamento del requisito sanitario e dall'altro alla verifica del requisito economico alla presenza dell che Pt_1 avrebbe certamente potuto far rilevare quanto poi in maniera del tutto presunta e capziosa, dopo più di dieci anni, sta tentando di rappresentare nella controversia per cui è causa andando addirittura oltre il giudicato e costringendo il Sig. a sopportare le spese del giudizio di primo grado e ora CP_1 dell'appello!”. Ebbene, nel pregresso giudizio (n. 18281/2011 R.g.) diretto ad accertare la sussistenza del diritto del a beneficiare della indennità di CP_1 accompagnamento ex lege 18/80, alcun accertamento in ordine ai requisiti reddituali è stato condotto, non richiedendo notoriamente la concessione di tale prestazione il mancato superamento di una soglia reddituale, risultando erogabile in favore di coloro che risultino “totalmente inabili al 100% per infermità psichiche o fisiche e che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Sono, invece, esclusi da tale prestazione gli invalidi che: siano ricoverati gratuitamente in istituto o ente pubblico a carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni;
percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il 6 trattamento più favorevole. Appare evidente che l ben poteva essere ignoro, in assenza di denuncia Pt_1 da parte del (pacificamente omessa), della percezione da parte del CP_1 medesimo di prestazioni economiche dirette ad incidere sul reddito, essendo l'accompagnamento civile prestazione assistenziale notoriamente svincolata dai redditi, che, infatti, non hanno subito alcun accertamento in quella sede. Peraltro, in quel giudizio non vi è alcun cenno alla circostanza che il medesimo fosse titolare dell'assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 l. CP_2
508/1988; il ricorso introduttivo di quel giudizio non contiene cenno alcuno a detta circostanza, né vi è cenno nella sentenza passata in giudicato, nella quale è dato atto soltanto che < ha dichiarato anche in sede di operazioni CP_1 peritali al CTU di essere stato vittima di “trauma da precipitazione in ambiente lavorativo” (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale a firma della Dott.sa
)>>, circostanza questa del tutto irrilevante essendo l'indennità di Per_1 accompagnamento civile compatibile con la rendita (come oltre si dirà), CP_2 con la conseguenza che, trattatandosi di fatto non accertato, né entrato al vaglio del precedente giudice, non può certamente ritenersi coperto da giudicato. Ad abundantiam, come oltre specificato, tale circostanza – e cioè l'avvenuto accertamento dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 con sentenza passata in giudicato- non risulta neppure rilevante, ben potendo essere accertata la sussistenza del diritto a godere di una prestazione economica, ma risultare la medesima non erogabile per incompatibilità di prestazioni.
5.1.b. Ed invero, come correttamente evidenziato dall' nel primo motivo Pt_1 di appello, l'indebito contestato al in quanto derivante dalla CP_1 contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., in quanto l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
Venendo più nel dettaglio, deve evidenziarsi che l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, è incompatibile con: 1) analoghe indennità concesse per causa di guerra (la c.d. “indennità di assistenza e di accompagnamento”, concessa solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria), fatta salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988); 2) con l'indennità di frequenza (art. 3, L. n. 289/90); 3) con analoghe indennità concesse per causa di lavoro ) o per causa di servizio, CP_2 salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988). L'art. 1 della Legge 508/1988, che ha previsto l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili legge n. 18/80 , “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro ) o di CP_2 servizio”, deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo, in questo caso, fa riferimento alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze 7 cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità. La supposta incompatibilità tra le prestazioni oggetto di causa dovrebbe trovare la sua ratio nelle medesime finalità assolte da entrambi gli emolumenti in questione. E' evidente che, completamente diverse e non raffrontabili, sono le finalità perseguite dall'indennità di accompagnamento civile e la rendita per inabilità permanente , in quanto l'indennità di accompagnamento è una prestazione CP_2 di natura assistenziale finalizzata ad aiutare la persona che, per le gravi condizioni di salute in cui si trova, corrispondente a requisiti ben precisi normativamente delineati, necessiti di assistenza personale e continuativa, fornendo così un aiuto economico, a prescindere dall'origine della malattia e dalla posizione assicurativa-contributiva-reddituale del richiedente. La rendita da inabilità permanente attiene, invece, specificamente ad una CP_2 menomazione che il titolare si è procurato nello svolgimento di attività lavorativa con conseguente finalità risarcitoria per il danno permanente alla salute, a prescindere dalla necessità di assistenza personale e continuativa, e solo in presenza di determinati requisiti di assicurazione e contribuzione;
tanto spiega l'irrilevanza della circostanza (malamente avvalorata dal primo giudice) relativa alla avvenuta dichiarazione, in sede di operazioni peritali, da parte del di CP_1 essere stato “vittima di trauma da precipitazione in ambiente lavorativo”, ben potendo godere, così come è nella specie, di rendita . CP_2
Già solo da una nozione generica dei due benefici (indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e rendita da inabilità permanente ) è CP_2 chiara la differente disciplina e ratio sottesa agli stessi, proprio in quanto diversa è la finalità di ognuno dei due istituti, rendendoli compatibili. Sulla presente questione si è già pronunciata la Suprema Corte, ben evidenziando che l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio” debba essere interpretata nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura ed alle finalità delle stesse. Ne consegue che, secondo la Corte (Cass. civ., sez. lav., 8.05.2001, n. 6400), il divieto di cumulo in questione deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall (nella specie la suprema Corte ha CP_2 cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto ravvisabile il suddetto rapporto di analogia tra indennità di accompagnamento e rendita da CP_2 inabilità permanente, facendo riferimento all'unicità della patologia giustificante il diritto alle due prestazioni considerate).
Di analogo tenore è la sentenza della suprema Corte del 3.02.1998, n. 1082, che precisa ulteriormente il principio secondo cui l'intervento assistenziale che si 8 esprime con l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche a minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. L'assegno di accompagnamento per assistenza personale continuativa CP_2
(cd. APC), invece, è una prestazione economica non cumulabile con altri assegni di accompagnamento, riconosciuta ad infortunati con inabilità permanente assoluta del 100% (fino al dicembre 2006) e per necessità di assistenza personale e continuativa a causa di particolari condizioni patologiche (dal 1 gennaio 2008);
è cioè una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella (all. n. 3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa. L'assegno di accompagnamento APC costituisce una integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente, per un importo di € 667,12 (dal 1 luglio CP_2
2024); non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. In altre parole, l'indennità di accompagnamento per invalidi civili ex lege 18/80 non può essere cumulata con l'assegno di accompagnamento (cd. APC) ex CP_2 art. 1 l. 508/88. Può essere, invece, cumulata, come dianzi detto, con la rendita per CP_2 infortunio o malattia professionale, o con la pensione privilegiata concessa per causa di servizio, ma solo nel caso in cui la patologia che ha determinato il riconoscimento per invalidità civile sia diversa da quella che ha determinato il riconoscimento per causa di servizio . CP_2
Il legislatore ha, altresì, previsto che, nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili: è, infatti, data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole;
facoltà di opzione che deve essere esercitata appena l'interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).
5.1.c. Nel caso di specie si è accertato beneficiare il (oltre che della CP_1 rendita da inabilità permanente), dell'indennità di accompagnamento ex CP_2 lege 18/80 e dell'indennità di accompagnamento (cd. APC), tra loro CP_2 incompatibili, senza peraltro avere il medesimo esercitato, nel rispetto dei termini di legge, l'opzione per il trattamento eventualmente favorevole. Il provvedimento di indebito comunicato dall in data 24.08.2020 Pt_1 risponde, dunque, all'esigenza di riportare a norma una situazione del tutto illegittima, rappresentata appunto dal godimento, per oltre otto anni, da parte dell'assistito di due prestazioni del tutto analoghe e rispondenti alla medesima finalità, di assistenza personale e continuativa di infortunato in misura del 100% a causa di particolari condizioni patologiche. 9 Erra, pertanto, il Tribunale laddove ritiene che, nel caso in esame, non trovi applicazione il principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. bensì la disciplina speciale prevista in tale ambito ai sensi del decreto-legge n. 850 del 1976, art. 3- ter, convertito in legge n. 29 del 1977. Come già statuito da questa Corte di Appello in fattispecie analoghe, tale ultima disciplina non trova applicazione nell'ipotesi di specie. Ed invero, secondo l'art. 3ter L. n. 29/1977: “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, mentre l'art. 3 co. 9 L. n. 291/1988 dispone: “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, con la conseguenza che, tale combinato disposto normativo, segnala che la ripetizione deve limitarsi ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Tuttavia, nel caso di specie tale articolato normativo, che disciplina il regime della revoca della prestazione per il venir meno dei requisiti reddituali e delle condizioni di legge poste a tutela dei benefici economici concessi a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili, non può trovare applicazione, non trattandosi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. Giova richiamare sul punto la statuizione della Suprema Corte, del 12.06.2019, n. 15759, che, in ipotesi analoga di incompatibilità di due prestazioni economiche corrisposte indebitamente (come nella specie), mutando orientamento rispetto alla sentenza citata dal Tribunale n. 28163/18, così chiarisce:
“8. È pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l Pt_1 ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n. 54/1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità e che, poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l'Istituto aveva agito per la ripetizione.
9. Come correttamente rilevato dall non si tratta di mancanza Pt_1 originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. da ultimo ord. n 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano
10 semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto.
La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
10. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo.
11. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti […].
12. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità, il ricorso va accolto.” Orientamento consolidatosi con Cass. n. 30516/22, Cass. n. 24617/22, e da ultimo con sentenza del 29.01.2024, n. 2693 che così statuisce:
“Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In 11 particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018)”. Ne consegue che, nel caso di specie, in ossequio a quanto dianzi riportato, a fronte della contemporanea erogazione nel medesimo periodo di due prestazioni assistenziali tra esse incompatibili – indennità accompagnamento dal Pt_1
01.12.2012 al 30.09.2020 e indennità accompagnamento dal 25.05.2010 CP_2 al 30.09.2020 – dovrà necessariamente trovare ingresso la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con obbligo di restituzione da parte del delle somme percepite CP_1 indebitamente, solo genericamente contestate nel quantum, peraltro con rilievo nuovo in questo grado di giudizio (in ordine alla genericità della quantificazione, assertivamente non leggibile) non avendo mai in primo grado sollevato specifica censura sul punto. 6. Per completezza motivazionale va aggiunto che non coglie nel segno nemmeno l'invocata applicazione da parte appellata del proprio incolpevole affidamento alla percezione contemporanea di prestazioni incompatibili e, dunque, della legittima possibilità per l'ente appellante di corrisponderle entrambe. Nel caso di specie, difatti, non vi è luogo per l'applicazione dell'art. 52 L. n. 88/1989. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991 attengano solo alla materia delle pensioni in senso stretto e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cass. Civ. Sez. VI, 31.08.2018 n. 21510; in tal senso anche Cass. n. 17216 del 12.7.2017). E' consolidato il principio per il quale non è invocabile il principio di affidamento del pensionato nelle ipotesi in cui si tratti di erogazione contemporanea di prestazioni incompatibili per legge (Cass. 11026 del 2022). Pertanto, a fronte dell'illegittima contemporanea erogazione di due prestazioni assistenziali incompatibili, deve applicarsi la disciplina di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., che recita: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.” 7. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va accolto e, in riforma della statuizione gravata, rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate avuto riguardo alla complessità della disciplina giuridica applicabile al caso di specie e al mutamento giurisprudenziale, dianzi ripercorso, sulla questione relativa alla contemporanea 12 fruizione di due prestazioni incompatibili per legge, consolidatosi soltanto di recente con le statuizioni nn. 30516 e 24617 del 2022, epoca in cui la presente controversia risultava già instaurata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso depositato in data 08.02.2024 avverso Pt_1 la sentenza n. 3270/2023 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21.11.2023 nei confronti di , così provvede;
accoglie l'appello e, in riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da in data Controparte_1
13.01.2021; compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, li 3 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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