Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
18/03/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3631/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to SPINA ANTONIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
- Controparte_1
(COD.FISC. – PARTITA IVA ), con sede centrale in Roma, in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del presidente legale rappresentante p.t, – che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della CP_1 Controparte_2
l.n.448/98 nonché' della procura a rogito del notaio Dott. di Roma, n.10804 del Persona_1
24.07.2001 – elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania Piazza della
Repubblica, 26 sede provinciale presso il sottoscritto procuratore Avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato (c.f. che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio C.F._1
in Roma rep. N.37875/7313 del 22/03/24; Persona_2
resistente
Avente ad oggetto: inabile totale – pensione di reversibilità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
1
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024 deduceva di essere affetta da gravi Parte_1
patologie (“Esiti di artrodesi cervicale (2020) con secondaria tetraplegia incompleta in riabilitazione post chirurgica;
Operata nell'Aprile 2019 di artrodesi C4-C7 per Mielopatia con deficit dell'equilibrio statico dinamico e stress con peggioramento del deficit statico dinamico ed incontinenza;
Pancreatite cronica e discopatia cervicale”); di avere presentato in data 22.06.2021 domanda al fine di ottenere la pensione di reversibilità prevista in favore dei figli inabili superstiti, ex art. 22, comma 1°, della Legge 21 luglio 1965, n.903, il quale dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione “ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte”;
- che, ai fini della concessione della pensione ai figli superstiti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il quale “si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che, nella specie, ella aveva richiesto il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità del proprio padre, , nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto Persona_3
in data 05.05.2021, di stato civile vedovo della sig.ra alla data di morte;
CP_3
- che, inoltre, alla data del decesso del genitore, ella era inserita nello stato di famiglia del predetto e a suo carico, come si evinceva dal certificato di stato di famiglia integrale allegato e dal certificato di residenza storico del medesimo oltre che suo (all.ti 4-5-6);
- che, con lettera datata 12.08.2021, l' rigettava la domanda diretta ad ottenere il richiesto CP_1
suddetto beneficio comunicando che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 22.06.2021, per il seguente motivo: non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare” (all. 1);
- che, avverso tale provvedimento di reiezione, in data 15.11.2021 aveva presentato ricorso amministrativo, che non aveva avuto alcun riscontro;
- che il suddetto provvedimento di reiezione appariva illegittimo posto che, a seguito di domanda presentata in data 21.12.2019, con verbale della Commissione Medica per l'accertamento
2 dell'invalidità civile del Centro Medico Legale di Catania del 27.04.2021 veniva riconosciuta CP_1
soggetto: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”;
- che, a fronte di quanto sopra, alla data di morte del genitore, , avvenuta in data Persona_3
05.05.2021, la ricorrente, nella qualità di figlia del suddetto, risultava affetta da una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa 100% nonché soggetto non autonomo con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- che ricorrevano anche tutti gli altri requisiti di legge, atteso che alla data del decesso del genitore, era il predetto a provvederea in via continuativa ed in misura prevalente al suo mantenimento;
- che, per ciò che concerne il requisito rappresentato dalla c.d. “vivenza a carico”, vale a dire la prova della necessità dell'apporto economico del titolare della pensione per il mantenimento del figlio superstite, tale condizione risultava in re ipsa alla luce dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania in data 04/04/2024, dalla quale si evinceva l'assenza di redditi dichiarati e/o percepiti dalla ricorrente per gli anni d'imposta 2020 e 2021, e pertanto in data anteriore alla morte del genitore titolare della pensione.
Sussistevano dunque, nella fattispecie, entrambi i requisiti richiesti dall'art. 22, comma 1°, legge 21 luglio 1965, n.903.
Concludeva chiedendo:
“- In via principale accertare e dichiarare, sulla scorta della documentazione medica allegata, che la ricorrente è portatrice di infermità tali da avere diritto al riconoscimento della condizione di soggetto inabile in quanto affetto da una totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dalla data di morte del proprio dante causa (05/05/2021);
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del proprio dante causa, come prevista dall'articolo 22, comma 1°, della Legge 21 luglio 1965, n.903, a decorrere dalla data di morte del familiare (05/05/2021);
- Per l'effetto condannare l' in persona del Presidente e legale rap-presentante p.t., alla CP_1
liquidazione ed al pagamento delle provvidenze in oggetto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
3 L' , costituitosi peraltro anche per la per mero refuso – considerato che alcuna CP_1 CP_2
domanda veniva giustamente formulata nei confronti della suddetta società in ragione dell'oggetto della controversia - contestava la pretesa avversaria rilevando che dagli accertamenti posti in essere era conseguito un esito negativo quanto alla ricorrenza delle condizioni sanitarie richieste, in ogni caso ribadendo che era onere dell'istante provare la ricorrenza degli ulteriori presupposti, ivi compreso quello reddituale.
Si dava dunque corso alla istruttoria mediante escussione di testi al fine di acclarare se effettivamente ricorresse in capo alla ricorrente la condizione di convivenza e di sostenimento da parte del de cuius, disponendo quindi espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale;
disposta la trattazione della udienza del 18 marzo 2025 secondo le forme e le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive di udienza della parte ricorrente;
la causa è stata trattenuta per la decisione e viene infine definita nei termini che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi che sì come risulta dalle certificazioni in atti – reddituali e di residenza – nonchè dalle dichiarazioni rese dalle testi escusse, la ricorrente fin al 2010 si era trasferita presso la abitazione del di lei padre, ove rimaneva dopo il decesso del marito ed il trasferimento dei figli presso altra residenza per la creazione di autonomi nuclei familiari, restando del tutto a carico del genitore in quanto non in grado di lavorare, priva di risorse economiche e di altro sostegno.
Quanto poi al contestato requisito medico legale, pure presupposto della prestazione richiesta, la espletata consulenza medica d'ufficio ha dato modo di acclarare che la è del tutto inabile al Per_3
lavoro, ai sensi della legge 222/84 e già lo era al momento del decesso del di lei padre.
Segnatamente, il CTU nominato, valutate anche le osservazioni formulate da parte ricorrente, ha così concluso:
“-era totalmente inabile al lavoro all'epoca del decesso del padre (5/5/2021), ai Persona_3 sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e anche ai sensi dell'art. 1,2 D.Lgs
n509/1988.Pertanto applicabile l'ex art. 22 comma 1 della Legge 21 luglio 1965 ,n. 903”.
Ora, considerato che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza,
4 né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedesse in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr, Cass. 3025/2016, 3678/2013 nonché ex plurimis, Cass., nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005);
che l'onere della prova dei requisiti costituenti il fatto costitutivo del diritto alla suddetta pensione incombe a carico di chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c.;
che la ha in proposito così statuito “La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: "Ai Parte_2
fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa";
che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente (Cass. 26 marzo 1984 n. 1979, Cass. 21 maggio
1994 n. 5008, Cass. 10 agosto 2004 n. 15440);
che nel caso a mano sono stati acclarati entrambi i requisiti della richiesta prestazione;
va disposta la condanna dell' alla corresponsione della prestazione nei termini di cui al CP_1
dispositivo, con accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 sì come modificato dal DM 147/22, disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Antonio Spina.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
- dichiara che è totalmente inabile e lo era già alla data del decesso del padre Parte_1
avvenuto il 05/05/2021 oltre che possedere i requisiti socio economici funzionali Persona_3
alla prestazione richiesta;
- per l'effetto condanna l' in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di della pensione di reversibilità del proprio dante causa, ex Parte_1
art. 22 c. 1 della legge n. 903/1965 a decorrere dalla data della domanda oltre interessi come per legge;
5 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in CP_1
euro 2.697,00 oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae in favore dell'avv.to Antonio Spina.
Così deciso in Catania il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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