Sentenza 11 giugno 1983
Massime • 2
Nel processo esecutivo, mancando il contraddittorio, non vi è la presenza di "parti" in contrapposizione dialettica tra loro, bensì di soggetti partecipanti al processo che sono non soltanto il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore esecutato, bensì anche - tra gli eventuali "altri interessati" indicati nel primo comma dell'art. 485 cod. proc. civ. - l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, la cui posizione giuridica si concreta nel diritto di partecipare alla gara indicenda dal giudice dell'esecuzione e che sono legittimati a proporre, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'Estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all'ultimo comma dell'art. 630 cod. proc. civ. onde far valere - a tutela della loro posizione nel processo esecutivo - l'eventuale illegittimità di tale ordinanza. ( V 413/83, mass n 425215).*
In tema di Estinzione del processo esecutivo, il termine "aggiudicazione" adoperato dal primo comma dell'art. 632 cod. proc. civ. si riferisce - ove si tratti di espropriazione immobiliare a mezzo di vendita con incanto - all'aggiudicazione definitiva, con la quale soltanto l'aggiudicatario acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato (diritto al trasferimento coattivo del diritto reale sul bene pignorato, sottoposto alla condizione sospensiva del versamento del prezzo). Conseguentemente soltanto in tale ipotesi - e non pure in quella di aggiudicazione provvisoria - il debitore, in caso di successiva Estinzione del processo esecutivo, ha diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita, senza potere ottenere la restituzione degli immobili pignorati. ( V 413/83, mass n 425216).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1983, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1983 |
Testo completo
Nel processo esecutivo, mancando il contraddittorio, non vi è la presenza di "parti" in contrapposizione dialettica tra loro, bensì di soggetti partecipanti al processo che sono non soltanto il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore esecutato, bensì anche - tra gli eventuali "altri interessati" indicati nel primo comma dell'art. 485 cod. proc. civ. - l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, la cui posizione giuridica si concreta nel diritto di partecipare alla gara indicenda dal giudice dell'esecuzione e che sono legittimati a proporre, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'Estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all'ultimo comma dell'art. 630 cod. proc. civ. onde far valere - a tutela della loro posizione nel processo esecutivo - l'eventuale illegittimità di tale ordinanza. ( V 413/83, mass n 425215).*