TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6390
TAR
Decreto cautelare 1 febbraio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
>
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione. Mancanza di istruttoria, violazione del giusto procedimento

    Il Collegio osserva che il provvedimento amministrativo ha motivato il diniego sulla base di precedenti penali emersi a carico del ricorrente, ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza. Tali vicende penali, relative a condotte quali violenza privata, invasione di terreni ed edifici e falsa attestazione di identità, sono state considerate sintomatiche della mancata piena condivisione dei valori giuridici e sociali fondanti l'appartenenza allo Stato-comunità. La prossimità temporale di tali condotte alla presentazione della domanda ha rafforzato il giudizio negativo dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento

    Il Collegio rileva che l'amministrazione ha comunicato al richiedente il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241, e non sono emersi nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento. Pertanto, le garanzie partecipative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate; eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il diniego di cittadinanza non configuri una discriminazione, poiché la valutazione dell'amministrazione riguarda l'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e la mancata concessione del pieno riconoscimento dei diritti, inclusi quelli politici, è differita al momento in cui si maturano tutti i requisiti. Viene inoltre sottolineato che agli stranieri sono riconosciuti tutti i diritti fondamentali e civili, nonché l'accesso paritario a prestazioni e servizi pubblici.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda di risarcimento del danno è stata respinta in quanto formulata in modo generico e dovendosi escludere il carattere illegittimo dell'agire amministrativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6390
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6390
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo