Decreto cautelare 1 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6390 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato al Sig. -OMISSIS- in data 04.11.2022;
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. NO LO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di diniego della cittadinanza italiana, in epigrafe indicato, notificatogli dal Ministero dell’Interno in data 4.11.2022.
1.1. La parte contesta la legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, avviato con istanza presentata presso la Prefettura di Cremona il 13.4.2018, affidando il mezzo di gravame ai seguenti motivi di censura: I. “Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione. Mancanza di istruttoria, violazione del giusto procedimento” ; II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento” ; III. “Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate; eccesso di potere”.
1.2. La difesa attorea ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo, oltre all’annullamento dell’atto impugnato e degli atti presupposti, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’esercizio illegittimo della funzione pubblica.
2. Con atto del 9.2.2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere, depositando relazione difensiva e annessa documentazione.
2.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 14.2.2023 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
2.2. All’udienza di merito straordinario del 13 febbraio 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
3. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, la parte sostiene in primis che l’Amministrazione, nell’esercitare la propria discrezionalità, avrebbe omesso una puntuale valutazione del contesto sociale, lavorativo e familiare dell’istante, limitandosi a fondare il diniego su un precedente penale per il quale, tuttavia, sarebbero già maturati i termini per la riabilitazione; viene evidenziata l’illogicità dell’operato ministeriale che qualifica il richiedente come soggetto socialmente pericoloso, in palese antinomia con il possesso da parte del medesimo di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, titolo che presuppone l’assenza di pericolosità sociale e che attesta un radicamento stabile sul territorio nazionale.
3.1. Viene altresì dedotta la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, in quanto l’Amministrazione non avrebbe proceduto al necessario aggiornamento istruttorio, cristallizzando la valutazione su elementi datati e non più attuali, senza considerare l’evoluzione della condotta dell’istante nel lungo lasso di tempo intercorso tra la domanda e il provvedimento finale; tale modus operandi avrebbe precluso una ponderazione bilanciata degli interessi, trasformando il diniego in un atto apparentemente vincolato e privo del necessario percorso logico-giuridico a supporto della decisione.
3.2. Infine, vengono prospettati profili di illegittimità costituzionale e convenzionale, denunciando la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; la difesa attorea sostiene che il provvedimento si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e imparzialità, discriminando il ricorrente in ragione della sola cittadinanza straniera e ledendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, atteso che il diniego ostacola il pieno inserimento di un soggetto che vive e lavora in Italia da anni con il proprio nucleo familiare.
4. I motivi, così compendiati, sono infondati.
4.1. Il Collegio osserva che la lettura del provvedimento consente di ricostruire, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo del ricorso, il percorso logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte, a respingere la domanda di concessione della cittadinanza, essendo emerse a carico dell’interessato le seguenti vicende di natura penale:
“- 10/09/2019 indagato per violenza privata (art. 610 c.p.) dalla Digos della Questura di Cremona;
con l’alias-OMISSIS-, nato l’-OMISSIS- in -OMISSIS- risulta: - indagato per invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Parma il 09/12/2006;
con l’alias -OMISSIS-nato l’-OMISSIS- in -OMISSIS-, risulta: - 27/02/2017 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 cpp) del G.I.P. Tribunale di Cremona irrevocabile il 27/04/2017, per: 1° reato) falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità propria in concorso artt. 110, 495 comma l c.p. (commesso il 25/9/2013 in -OMISSIS-)”.
4.2. I suddetti elementi, emersi a carico del ricorrente, ad avviso del Collegio, sono stati considerati non irragionevolmente ostativi all’accoglimento dell’istanza, malgrado la dedotta integrazione sociale dallo stesso raggiunta durante la sua permanenza sul territorio nazionale.
4.3. Ebbene, in proposito, è utile evidenziare che nei procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.12.2020; Sez. II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del potere pubblico esercitato fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti riguardanti l’istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione.
4.4. Al riguardo, il Collegio rileva, innanzi tutto, che nella determinazione sfavorevole cui è pervenuta la pubblica amministrazione ha svolto un ruolo rilevante la valutazione delle condotte poste a base dei pregiudizi di carattere penale riscontrati a carico del ricorrente.
4.5. Trattasi di notizie di reato e di un giudicato penale, relativi a condotte ( violenza privata, invasione di terreni ed edifici, falsa attestazione della propria identità ad un pubblico ufficiale ), che assumono indubbia rilevanza sintomatica della mancata piena condivisione dei valori giuridici e sociali fondanti l’appartenenza allo Stato-comunità.
4.6. Le vicende penali in questione, non contestate dal ricorrente, sono suscettibili di rappresentare idonei elementi ostativi al rilascio dello status e sono, dunque, in grado ex se di assicurare un adeguato sostrato motivazionale al rigetto dell’istanza, visto che nel provvedimento gravato si dà espressamente atto che “ la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone causa un grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale”
4.7. E riguardo al profilo da ultimo evidenziato, si osserva che nell’ambito della formulazione del giudizio di meritevolezza dello status ha inevitabilmente concorso a conferire rilevanza ai pregiudizi penali imputabili al richiedente il tempus commissi delicti , ricadendo gli stessi nel c.d. “periodo di osservazione”, coincidente con il decennio precedente il momento della domanda, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, che rileva ai fini della valutazione dell’acquisizione dei requisiti per la cittadinanza, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta (Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
4.8. Invero, il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità (cfr. Tar Lazio, V bis, n. 10636/2024 cit.).
5. A ciò si aggiunga, seguendo l’ormai consolidata giurisprudenza in materia (vedi, in tal senso, già in tempo risalente Cons. Stato, n. 3907/2008, TAR Lazio, II quater, n. 292/2010), che il valore sintomatico è tanto maggiore quanto più il fatto riprovevole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 391942023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”]; e, nel caso che ci occupa, anche limitando l’attenzione alla sole condotte ascritte al ricorrente in data 25.9.2013 (falsa attestazione dell’identità) e in data 10.11.2019 (violenza privata), e quindi avvenute pochi anni prima della domanda (la prima condotta) o in pendenza della stessa (la seconda), vengono in rilievo elementi pregiudizievoli che hanno finito, a ragione, per condizionare l’esito del procedimento concessorio in senso non favorevole allo straniero istante.
5.1. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che il giudizio dell’Amministrazione che, ponendo attenzione al “fatto storico”, a prescindere dai possibili sviluppi processuali (avuto anche riguardo alla dedotta possibilità - che però non risulta in concreto neppure praticata - di accedere all’istituto della riabilitazione per la sentenza ex art. 444 c.p.), ha valutato le condotte suddette, oltreché l’omissione della dichiarazione del carico penale nell’istanza, come “ indice sintomatico di inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico nazionale ”, non appare illegittimo e rende il provvedimento immune dai dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
5.2. Come concordemente affermato dalla giurisprudenza e puntualmente evidenziato nelle motivazioni del decreto di diniego, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, risultanze fattuali oggetto della vicenda penale a prescindere dagli esiti processuali. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
5.3. Al riguardo, basti evidenziare che, a differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incidendo sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo, sottende una valutazione di opportunità caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e di ciascuno degli elementi acquisiti al procedimento.
5.4. In effetti, nel caso della concessione della cittadinanza, visto che si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ): la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
5.5. In altri termini, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione ha il dovere di condurre una delicata valutazione discrezionale in ordine all’effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, per cui l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “ proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza ” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51). Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
6. È quindi opinione del Collegio che le conclusioni sulla correttezza dell’operato della pubblica amministrazione non possano essere scalfite neppure alla luce dell’evidenziato livello di integrazione asseritamente raggiunto dall’interessato nel tessuto sociale italiano.
6.1. Sul punto questa Sezione, peraltro, ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
6.2. L’inserimento sociale e familiare del richiedente rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento anche ove residuino dubbi sull’effettiva condivisione dei valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
7. Destituita di fondamento è la lamentata pretermissione delle garanzie partecipative, considerato che nella specie – trattandosi di istanza di parte – non può trovare applicazione l’art. 7 della legge n. 241/1990 e che, in ogni caso, l’Amministrazione procedente ha dato atto, nel provvedimento gravato di aver comunicato al richiedente il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis , della citata legge n. 241 “ nel sistema informatico denominato CIVES, in data 01/06/2022, utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza” , a fronte del quale “non risultano acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento” .
7.1. Neppure sussiste la dedotta contraddittorietà tra le determinazioni dell’Amministrazione in relazione all’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, in quanto si tratta di condizioni non paragonabili tra loro: il cittadino straniero lungo-soggiornante nello Stato può essere espulso ove ne ricorrano i presupposti, mentre il cittadino italiano non è passibile di espulsione, non può essere soggetto a controlli e la sua condotta all’estero comporta ripercussioni per lo Stato italiano: il concetto di pericolosità viene declinato secondo una differente modalità nel caso della carta di soggiorno rispetto alla cittadinanza italiana.
7.2. Tanto chiarito, possono essere disattese anche le doglianze attoree sulla presunta discriminazione subita in ragione della propria condizione di straniero, visto che - nel contemperamento dei confliggenti interessi - va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e nella limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti.
7.3. Ad ulteriore confutazione del prospettato trattamento discriminatorio ai danni dello straniero, si aggiunga che agli stranieri sono riconosciuti tutti i diritti di libertà e fondamentali (Cons. Stato, sez. II, n. 5326/2020 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 5679/2021) che spettano a qualunque uomo in quanto tale, sanciti dal diritto internazionale, comunitario e costituzionale, nonché il pieno godimento dei diritti civili ed economici e, per quanto riguarda gli stranieri lungo-soggiornanti, ai sensi dell’art. art 9, co. 12, d. lgs. n. 286/1998, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione: l’accesso a parità con i cittadini alle prestazioni pubbliche (reddito di cittadinanza), ai sevizi pubblici (istruzione, sanità), alla concessione di beni pubblici (case popolari), etc. (cfr., tra tante, T.A.R. Lazio sez. V, n.14230/2022; n. 7206/2022; 1103/2023).
8. Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano immuni dai vizi dedotti con i motivi di ricorso; analoga e conseguenziale sorte spetta alla domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata in modo generico, dovendosi quindi escludere il carattere illegittimo dell’ agere amministrativo.
9. In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
10. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NO LO IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO IT | TA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.