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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 1819/2024 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
nata a [...] il giorno 01/01/1969 ( Cod. Fisc. n. Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], cittadina italiana,
[...] elettivamente domiciliata Modica, nella via Risorgimento n. 150, presso e nello studio lo studio dell' avv. Giovanni Di Pasquale del Foro di Ragusa ( cod. fisc. n. ), che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...] salvatore Scrofani n. 21, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo C.F._3
Occhipinti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 4 Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...]
; CP_1 ha esposto di aver contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 20/04/2023, con , Controparte_1
e dal quale non sono nati figli, ed ha addotto che nonostante la relazione fosse nata sotto i migliori auspici il sig. veniva meno ai suoi doveri coniugali di assistenza morale e Controparte_1 materiale e, di sua iniziativa e senza informare la moglie nel mese di aprile 2025 interrompeva la coabitazione e abbandonava il tetto coniugale, lasciando nello sconforto l'odierna esponente, ed ha chiesto pertanto pronunciarsi la separazione dal marito, e adducendo il proprio stato di disoccupazione, mentre il resistente svolge la professione di operaio specializzato saldatore metalmeccanico, di disporre a carico di l'obbligo di versare assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 Controparte_1
o in quell'altra ritenuta ben visa al Giudicante, comunque da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese;
costituendosi in giudizio , mentre non si è opposto alla separazione ha chiesto Controparte_1 tuttavia di rigettare la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento, deducendo a sua volta che, mentre la è proprietaria di un immobile e svolge un attività' Pt_1 lavorativa, disponendo di un reddito stabile e di un patrimonio che la rendono pienamente autosufficiente, egli, diversamente, si trova attualmente in una situazione di disoccupazione e deve far fronte a proprie spese di sostentamento, tra cui il pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui vive, cosicché l'imposizione di un onere di mantenimento aggraverebbe ulteriormente una situazione economica già precaria;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al presidente delegato, denegati i provvedimenti temporanei ed urgenti richiesti dalla ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
per il resto, deve confermarsi l'ordinanza con la quale il presidente delegato ha rigettato la richiesta pagina 2 di 4 della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno provvisorio a titolo di mantenimento, ritenendo non ricorrerne i presupposti, “non emergendo una situazione di squilibrio economico tra le parti, a fronte delle stesse dichiarazioni rese oggi in udienza”; ed invero, appena ricordato che ogni onere probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda con la quale viene chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, grava sulla stessa parte istante, in giudizio è emerso che parte ricorrente oltre ad essere proprietaria della casa di abitazione in cui vive, ha esperienza lavorativa specifica, avendo lavorato alle dipendenze della
“Milano Tute”, guadagnando € 1300,00, sebbene il contratto abbia avuto termine a febbraio, ma, soprattutto, stante che, per come dalla stessa dichiarato, la stessa ha sempre lavorato come sarta anche al nord dove viveva prima, laddove è rimasta priva di alcun riscontro l'allegazione secondo la quale non starebbe cercando lavoro, avendo avuto problemi di salute neppure indicati e senza alcun riscontro in ordine alla loro eventuale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che deve perciò ritenersi sussistente.
Di contro, senza ricevere neppure contestazione il resistente ha dichiarato di vivere a Roma, ma in una casa in affitto, dove avrebbe solo un posto letto in una casa con sei persone, e di lavorare in nero come muratore e di guadagnare € 50,00 al giorno, ma di lavorare tutti i mesi, ed ancora di avere due figli in
Marocco avuti da un primo matrimonio, una di 14 e un maschietto di 9, e di mandare a loro € 200,00 al mese”; pertanto, e non per ultimo considerando che la convivenza ha avuto durata di soli due anni, in ragione della disponibilità in capo alla ricorrente in quanto proprietaria della casa dove vive, del possedere una capacità lavorativa specifica che ha già speso nel mercato del lavoro sia alle dipendenze presso terzi sia in privato, senza che risulti una ragione che sia ostativa a continuare a svolgere tale attività, con introiti anche superiori a quelli del marito, fa difetto la precondizione dello squilibrio economico tra i coniugi e la domanda di vedersi riconosciuto un assegno a titolo di mantenimento, va perciò rigettata;
relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio e la condotta processuale tenuta dalle parti, possono compensarsi tra loro.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Ragusa, in data 20/04/2023, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2023, parte 1, serie -, numero 14;
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 1819/2024 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
nata a [...] il giorno 01/01/1969 ( Cod. Fisc. n. Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], cittadina italiana,
[...] elettivamente domiciliata Modica, nella via Risorgimento n. 150, presso e nello studio lo studio dell' avv. Giovanni Di Pasquale del Foro di Ragusa ( cod. fisc. n. ), che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...] salvatore Scrofani n. 21, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo C.F._3
Occhipinti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 4 Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...]
; CP_1 ha esposto di aver contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 20/04/2023, con , Controparte_1
e dal quale non sono nati figli, ed ha addotto che nonostante la relazione fosse nata sotto i migliori auspici il sig. veniva meno ai suoi doveri coniugali di assistenza morale e Controparte_1 materiale e, di sua iniziativa e senza informare la moglie nel mese di aprile 2025 interrompeva la coabitazione e abbandonava il tetto coniugale, lasciando nello sconforto l'odierna esponente, ed ha chiesto pertanto pronunciarsi la separazione dal marito, e adducendo il proprio stato di disoccupazione, mentre il resistente svolge la professione di operaio specializzato saldatore metalmeccanico, di disporre a carico di l'obbligo di versare assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 Controparte_1
o in quell'altra ritenuta ben visa al Giudicante, comunque da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese;
costituendosi in giudizio , mentre non si è opposto alla separazione ha chiesto Controparte_1 tuttavia di rigettare la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento, deducendo a sua volta che, mentre la è proprietaria di un immobile e svolge un attività' Pt_1 lavorativa, disponendo di un reddito stabile e di un patrimonio che la rendono pienamente autosufficiente, egli, diversamente, si trova attualmente in una situazione di disoccupazione e deve far fronte a proprie spese di sostentamento, tra cui il pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui vive, cosicché l'imposizione di un onere di mantenimento aggraverebbe ulteriormente una situazione economica già precaria;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al presidente delegato, denegati i provvedimenti temporanei ed urgenti richiesti dalla ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
per il resto, deve confermarsi l'ordinanza con la quale il presidente delegato ha rigettato la richiesta pagina 2 di 4 della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno provvisorio a titolo di mantenimento, ritenendo non ricorrerne i presupposti, “non emergendo una situazione di squilibrio economico tra le parti, a fronte delle stesse dichiarazioni rese oggi in udienza”; ed invero, appena ricordato che ogni onere probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda con la quale viene chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, grava sulla stessa parte istante, in giudizio è emerso che parte ricorrente oltre ad essere proprietaria della casa di abitazione in cui vive, ha esperienza lavorativa specifica, avendo lavorato alle dipendenze della
“Milano Tute”, guadagnando € 1300,00, sebbene il contratto abbia avuto termine a febbraio, ma, soprattutto, stante che, per come dalla stessa dichiarato, la stessa ha sempre lavorato come sarta anche al nord dove viveva prima, laddove è rimasta priva di alcun riscontro l'allegazione secondo la quale non starebbe cercando lavoro, avendo avuto problemi di salute neppure indicati e senza alcun riscontro in ordine alla loro eventuale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che deve perciò ritenersi sussistente.
Di contro, senza ricevere neppure contestazione il resistente ha dichiarato di vivere a Roma, ma in una casa in affitto, dove avrebbe solo un posto letto in una casa con sei persone, e di lavorare in nero come muratore e di guadagnare € 50,00 al giorno, ma di lavorare tutti i mesi, ed ancora di avere due figli in
Marocco avuti da un primo matrimonio, una di 14 e un maschietto di 9, e di mandare a loro € 200,00 al mese”; pertanto, e non per ultimo considerando che la convivenza ha avuto durata di soli due anni, in ragione della disponibilità in capo alla ricorrente in quanto proprietaria della casa dove vive, del possedere una capacità lavorativa specifica che ha già speso nel mercato del lavoro sia alle dipendenze presso terzi sia in privato, senza che risulti una ragione che sia ostativa a continuare a svolgere tale attività, con introiti anche superiori a quelli del marito, fa difetto la precondizione dello squilibrio economico tra i coniugi e la domanda di vedersi riconosciuto un assegno a titolo di mantenimento, va perciò rigettata;
relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio e la condotta processuale tenuta dalle parti, possono compensarsi tra loro.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Ragusa, in data 20/04/2023, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2023, parte 1, serie -, numero 14;
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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