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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.190/ 2020 introdotta
D A
) rappresentata e difesa dall'avv. CORSO Parte_1 C.F._1
ROCCHINA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione del termine e pronunziare la conseguente invalidità o inefficacia parziale dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, così come indicati in premessa;
- riconoscere il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera con gli stessi diritti economici del personale di ruolo;
- riconoscere il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e del medesimo trattamento stipendiale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla corretta Controparte_2 ricostruzione di carriera e dell'anzianità di servizio maturata mediante computo dell'intero servizio 1 prestato, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
- condannare il al pagamento delle somme corrispondenti alla retribuzione non percepita per i CP_3
periodi intercorsi tra il termine di ciascun contratto a tempo determinato e quello successivo, somme da computarsi secondo gli scatti stipendiali attribuiti ai dipendenti a tempo indeterminato, ovvero nella misura da stabilirsi in corso di causa, - condannare il al versamento delle CP_1
contribuzioni per gli intervalli di tempo intercorsi tra i vari contratti a tempo determinato ovvero, in subordine, condannare il al risarcimento del danno derivante dalla mancata contribuzione CP_3
anche in ordine al protrarsi della data di pensionamento, - in ogni caso condannarsi il al CP_3
pagamento della indennità risarcitoria pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura che ritenga di disporre;
- condannarsi, inoltre, il al risarcimento di tutti CP_3
i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, oltre a quello da perdita di chance. Con condanna del al pagamento delle spese processuali, con attribuzione”. CP_3
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente del CP_1
convenuto in giudizio, in qualità di personale A.T.A. con profilo di assistente tecnico;
di essere stata immessa in ruolo a partire dall'1.9.2019 e che prima di tale data aveva già prestato la propria attività lavorativa in favore del medesimo in virtù di una successione di contratti a tempo CP_1
determinato e, in particolare, per quel che rileva nel presente giudizio: “1) Anno scolastico 2011/2012 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal 12/10/2011 al 3/4/2012 per 36 ore settimanali, presso , nomina di Organizzazione_1
servizio supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per pro-filo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
2) Anno scolastico 2012/2013 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
18/9/2012 al 27/05/2013 per 36 ore settimanali, presso Istituto Org_2 Org_3
nomina di servizio supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per Org_4
profilo profes-sionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 28/05/2013 al 30/06/2014 per 36 ore settimanali, presso nomina di supplenza Organizzazione_5
annuale per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
3) Anno scolastico 2013/2014 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
1/9/2013 al 11/04/2014 per 36 ore settimanali, presso Istituto “ Org_2 Org_3 Org_4 nomina di servizio supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 12/4/2014 al 31/8/2014 per 36 ore settimanali, presso nomina di supplenza annuale, per Organizzazione_5
profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 1/9/2014 al 11/9/2014 per
36 ore settimanali, presso nomina di servizio Organizzazione_5
2 supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
4) Anno scolastico 2014/2015 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti:
- dal 13/1/2015 al 27/1/2015 per 36 ore settimanali, presso Org_6 Organizzazione_7
[...
Ariano Irpino, nomina di supplenza breve e saltuaria, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 28/1/2015 al 6/2/2015 per 18 ore settimanali, presso Org_6
, nomina di supplenza breve e saltuaria, per profilo Organizzazione_8
professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale;
- dal 28/1/2015 al 10/6/2015 per 18 ore settimanali, presso , nomina di C.F._2 Organizzazione_9
supplenza per la copertura di posto disponibile dopo il 31.12, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
5) Anno scolastico 2016/2017 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
7/9/2016 al 30/6/2017 per 36 ore settimanali, presso Org_10 Organizzazione_11
, nomina di ser-vizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, per profilo
[...]
professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
6) Anno scolastico 2017/2018 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
6/9/2016 al 30/6/2018 per 36 ore settimanali, presso Org_10 Organizzazione_11
, nomina di ser-vizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, per profilo
[...]
professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
7) Anno scolastico 2018/2019 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
6/9/2018 al 30/6/2019 per 36 ore settimanali, presso Org_10 Organizzazione_11
, nomina di ser-vizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, per profilo
[...] professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale”.
Rappresentava inoltre di aver già esperito un'azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate con riferimento ai periodi lavorativi antecedenti e che il Tribunale di
Avellino, in persona della dott.ssa Paola Beatrice, con la sentenza n. 296/2019, aveva accolto la predetta domanda, condannando il al pagamento della somma di € 312,70. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione evocata in giudizio, la quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei specificamente prevista dall'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939; nel merito, deduceva l'insussistenza dell'abuso dedotto in ricorso, avendo la ricorrente ricoperto sempre posti liberi e disponibili su organico di fatto o comunque supplenze temporanee. Concludeva per la prescrizione del diritto nonché per il rigetto in toto del ricorso, con vittoria di spese.
3 Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, deve rilevarsi che il tema della reiterazione dei contratti a termine in ambito scolastico è stato oggetto di molteplici interventi normativi e giurisprudenziali, i quali hanno condotto la giurisprudenza ad affermare all'unanimità che la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, è illegittima.
Deve precisarsi tuttavia che tale illegittimità non potrà mai dar luogo alla conversione del rapporto a termine e alla stipulata del contratto a tempo indeterminato, stante la preclusione posta dall'art. 36 del
D.Lgs. n. 165 del 2001, che espressamente vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue pertanto nel caso di specie l'inammissibilità della domanda siccome formulata in ricorso poiché finalizzata alla conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria deve osservarsi che la disciplina dei contratti a tempo determinato nella pubblica istruzione trova il proprio fondamento nell'art. 4 L. n. 14 del 1999, che ha modificato la L. n. 297 del 1994, il quale contempla tre tipologie di supplenze: le supplenze annuali
(c. 1), cosiddette su "organico di diritto", riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto"
(c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, per la copertura di posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico e le supplenze temporanee (c. 3), conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro- organizzazione di portata generale, dall'Amministrazione scolastica (vd. Cass. Sent. N. 22553/2016).
Ciò chiarito, la giurisprudenza ha osservato che <<[…] il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, per entrambe le categorie di personale [docente e ATA], in modo tale da
4 favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli. 32. Ebbene, l'analisi delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia l'incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
In ragione della specialità della regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme di reclutamento nell'ambito della Scuola pubblica, l'art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del
2009, ha poi inserito il comma 14 bis nell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. […] 35. Successivamente, con l'art. 9 c. 18 del
D. L. 70 del 2011 il legislatore ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 10 del D. Lgs. n. 368 del 2001, prevedendo espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis>> (vd. Cass.
n. 22552/2016).
A fronte di tale quadro normativo, tuttavia, <<[…] La Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri, Per_1
investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale Italiana, come rilevato ai punti 42 e 43 che precedono, ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo". Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che tale normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di
5 verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". […]>>.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza n. 187 del 2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
Inoltre, con riferimento al personale ATA, deve rilevarsi che il legislatore, contrariamente a quanto avvenuto per il personale docente, non ha previsto alcun piano straordinario di assunzione. Pertanto, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui misura idonea a sanzionare l'abuso è il risarcimento del danno, così come previsto dal comma 132 dell'art.1 della legge n. 107 del 2015, salvo l'ipotesi di immissione in ruolo.
Difatti, con le citate sentenze del 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che < scorta delle considerazioni svolte nei punti di questa sentenza che precedono, che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 11 L. 124/1999, il conseguimento del posto di ruolo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dei principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 5072/2016
(punto 87 di questa sentenza). 96. Ove l'inserimento in ruolo non sia stato ottenuto deve ribadirsi che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 11 L. 124/1999, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza , Per_1
secondo i principi di "finalizzata ma chiara agevolazione probatoria" affermati da questa Corte nella sentenza a SSUU n.5072/2016, ai quali il Collegio ritiene, come già più volte osservato, di dare continuità>>.
Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati deve ritenersi che, nel caso di specie, essendo intervenuta nelle more del giudizio l'immissione in ruolo della parte ricorrente (decreto prot.
668 del 4.5.2022), l'eventuale condotta abusiva posta in essere dall'Amministrazione resistente deve ritenersi debitamente risarcita.
6 Quanto poi al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato e al pagamento delle eventuali differenze retributive, innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
L'eccezione risulta parzialmente fondata.
Com'è noto, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali l'indennità di fine rapporto, la retribuzione, il risarcimento del danno per omissione contributiva, gli scatti di anzianità. In ragione di tale assunto, deve ritenersi che l'effettiva anzianità di servizio può essere accertata senza limiti di tempo, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione;
ciò che è soggetto al regime di prescrizione, infatti, è il diritto a percepire le differenze retributive eventualmente maturate per effetto del computo di un maggior numero di anni di anzianità.
Ne consegue che, seppure la domanda del ricorrente fosse fondata nel merito, nella determinazione del quantum si dovrà tenere conto dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Quanto alla dedotta prescrizione quinquennale, la parte ricorrente ha prodotto in atti l'impugnativa stragiudiziale del 22.7.2019, ove, tra le altre cose, venivano richieste anche le differenze retributive a partire dall'a.s. 2011/2012. Tale atto, dunque, si ritiene idoneo ad interrompere parzialmente l'eccepita prescrizione quinquennale con riferimento a tutte le differenze retributive eventualmente maturate dalla ricorrente dal luglio 2014.
Al fine di accertare la sussistenza del diritto alle differenze retributive, deve esaminarsi la disciplina in materia e deve stabilirsi la sussistenza o meno del diritto della ricorrente al riconoscimento di una anzianità di servizio superiore rispetto a quella riconosciuta dall'Amministrazione, con conseguente diritto ad essere collocata in una fascia stipendiale più favorevole.
Nello specifico, la ricorrente lamenta che le disposizioni disciplinanti il computo dell'anzianità di servizio per il personale amministrativo a tempo determinato nel settore scolastico si pongono, sotto plurimi aspetti, in evidente contrasto con i principi europei in materia di pubblico impiego a tempo determinato e pertanto vanno disattese.
Come è noto, l'anzianità di servizio nel settore scolastico ha un ruolo fondamentale, in quanto rileva sia sull'aspetto economico del dipendente che, anche, ogniqualvolta sussista la necessità di una valutazione comparativa. Per tali motivi, - come rilevato da Cass. Sez. Lav., n. 31150/2019- il legislatore ha dettato, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico.
7 Nello specifico, per il personale A.T.A., il T.U. scuola (d.lgs. 297/1994) prevede all'art. 569 che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi. L'abbattimento, dunque, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, finendo così per penalizzare i precari di lunga data e non già quelli che ottengono l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che il citato articolo, prevedendo espressamente un diverso criterio di calcolo dell'anzianità per il personale a tempo determinato, si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, cui anche il nostro ordinamento deve aderire.
Quest'ultima clausola, in particolare, prevede il divieto di ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione, a meno che un differente trattamento non sia giustificato da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate.
Sul punto, si è già pronunciata la S.C. che con la pronuncia n. 22558 del 2016 ha affermato: “Nel settore scolastico, la clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindono dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La Corte di Cassazione (Cass. ordinanza del 25 settembre 2017; Ordinanza n.8447 del 2018;
Ordinanza n.17941/2018), facendo proprio l'orientamento già consolidato in seno alla Corte Europea, ha altresì precisato che “le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.
, punto 55; Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
8 C393/11, Bertazzi)”. Successivamente, con la doppia sentenza del 28 novembre 2019 (n. 31149 e
31150), la Cassazione ha ribadito in maniera inequivocabile l'equivalenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e, in particolare, ha sancito che l'art. 569 del
Parte D.lgs. 297/1994, rivolto al personale , si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato: “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ciò posto, appare opportuno precisare ulteriormente che nel nostro ordinamento il personale ATA accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e che una deroga al principio di non discriminazione non può essere giustificata -come invece previsto per il personale docente- né dalla diversa esperienza acquisita dal personale assunto con concorso, né con la necessità di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere.
Ciò chiarito, nel caso in esame appare pacifico, perché non contestato, che la ricorrente, anche con riferimento al periodo pre-ruolo, abbia svolto la medesima mansione di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e che alcuna potenziale diversità di mansioni
è individuabile. Ciononostante, il servizio preruolo riconosciuto alla ricorrente in applicazione della richiamata normativa in materia risulta essere discriminatorio rispetto al personale di ruolo, nella misura in cui consente il riconoscimento di una anzianità preruolo inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta al personale di ruolo nello stesso periodo di riferimento, a causa dell'abbattimento previsto dalla legge. Tale circostanza consente a questo GDL di esercitare il proprio potere dovere e disapplicare il diritto interno, riconoscendo pertanto alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici,
l'intero periodo pre ruolo, così come provato in atti, e ciò anche a prescindere dalle concrete ricadute economiche, in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza, l'anzianità di servizio rileva anche aliunde (ad esempio, nel contesto delle cd. graduatorie interne agli istituti scolastici di assegnazione),
e la sua riduzione ingiustificata in danno del lavoratore a termine integra di per sé un trattamento discriminatorio anche quando la tutela apprestabile con il riconoscimento integrale non determini alcuna conseguenza retributiva (cfr. Tribunale di Avellino n. 351/2024).
Il dichiarato diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio prestato alle dipendenze del a tempo determinato determina altresì il diritto al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive collegate alla maggiore anzianità spettante.
9 In particolare, a fronte di quanto indicato nel decreto di ricostruzione di carriera (prot. n. 668 del
4.5.2022), deve essere riconosciuto in favore della ricorrente una anzianità di servizio pari ad anni
10, mesi 0 e giorni 16.
Deve precisarsi che con riferimento all'anno 2013, l'anzianità maturata deve essere valutata ai fini giuridici ma non anche ai fini economici – così come anche per i dipendenti di ruolo-, trattandosi di eventi collegati all'ordinaria progressione di carriera. La decurtazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente per l'anno 2013, quindi, può produrre effetti sul piano esclusivamente economico, e non già anche sul piano giuridico (vd. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 4010/2023).
Quanto alle differenze retributive spettanti, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha provveduto a depositare conteggi analitici, i quali non sono stati oggetto di contestazione da parte del CP_1
convenuto, e pertanto, in quanto precisi e coerenti, possono essere fatti propri da questo GDL. Nello specifico, risulta che la ricorrente abbia maturato dal 2015 al 2021 una differenza retributiva pari ad
€ 7.299,46, a cui deve essere decurtata la somma di € 3.193,70, già corrisposta nel cedolino di febbraio
2023; permane quindi una differenza di € 4.105,76. Ella ha inoltre maturato dal 2021 al 2023 una differenza retributiva di € 5.580,69, a cui deve essere detratta la somma di € 136,52 euro, in quanto già corrisposta nel cedolino di febbraio 2023; sicché permane una differenza di € 5.672,82.
Dette differenze retributive, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, dovranno essere corrisposte al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza fino al soddisfo, conformemente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 27.3.2003 n. 82.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito del giudizio e in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, così come risultante dalla documentazione in atti;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad una nuova ricostruzione della carriera professionale e dispone che il , in persona del Ministro p. t., espleti ogni Controparte_2
necessario incombente, altresì rideterminando la fascia stipendiale via via maturata nel tempo;
10 3) condanna il , in persona del al pagamento, in favore della Controparte_2 CP_4
ricorrente, delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, nei limiti della pronunciata prescrizione (dal luglio 2014) e nella misura pari ad € 9.778,58;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.7.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.190/ 2020 introdotta
D A
) rappresentata e difesa dall'avv. CORSO Parte_1 C.F._1
ROCCHINA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione del termine e pronunziare la conseguente invalidità o inefficacia parziale dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, così come indicati in premessa;
- riconoscere il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera con gli stessi diritti economici del personale di ruolo;
- riconoscere il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e del medesimo trattamento stipendiale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla corretta Controparte_2 ricostruzione di carriera e dell'anzianità di servizio maturata mediante computo dell'intero servizio 1 prestato, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
- condannare il al pagamento delle somme corrispondenti alla retribuzione non percepita per i CP_3
periodi intercorsi tra il termine di ciascun contratto a tempo determinato e quello successivo, somme da computarsi secondo gli scatti stipendiali attribuiti ai dipendenti a tempo indeterminato, ovvero nella misura da stabilirsi in corso di causa, - condannare il al versamento delle CP_1
contribuzioni per gli intervalli di tempo intercorsi tra i vari contratti a tempo determinato ovvero, in subordine, condannare il al risarcimento del danno derivante dalla mancata contribuzione CP_3
anche in ordine al protrarsi della data di pensionamento, - in ogni caso condannarsi il al CP_3
pagamento della indennità risarcitoria pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura che ritenga di disporre;
- condannarsi, inoltre, il al risarcimento di tutti CP_3
i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, oltre a quello da perdita di chance. Con condanna del al pagamento delle spese processuali, con attribuzione”. CP_3
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente del CP_1
convenuto in giudizio, in qualità di personale A.T.A. con profilo di assistente tecnico;
di essere stata immessa in ruolo a partire dall'1.9.2019 e che prima di tale data aveva già prestato la propria attività lavorativa in favore del medesimo in virtù di una successione di contratti a tempo CP_1
determinato e, in particolare, per quel che rileva nel presente giudizio: “1) Anno scolastico 2011/2012 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal 12/10/2011 al 3/4/2012 per 36 ore settimanali, presso , nomina di Organizzazione_1
servizio supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per pro-filo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
2) Anno scolastico 2012/2013 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
18/9/2012 al 27/05/2013 per 36 ore settimanali, presso Istituto Org_2 Org_3
nomina di servizio supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per Org_4
profilo profes-sionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 28/05/2013 al 30/06/2014 per 36 ore settimanali, presso nomina di supplenza Organizzazione_5
annuale per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
3) Anno scolastico 2013/2014 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
1/9/2013 al 11/04/2014 per 36 ore settimanali, presso Istituto “ Org_2 Org_3 Org_4 nomina di servizio supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 12/4/2014 al 31/8/2014 per 36 ore settimanali, presso nomina di supplenza annuale, per Organizzazione_5
profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 1/9/2014 al 11/9/2014 per
36 ore settimanali, presso nomina di servizio Organizzazione_5
2 supplenza fino alla nomina dell'avente diritto ex art. 40 l. 449/1997, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
4) Anno scolastico 2014/2015 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti:
- dal 13/1/2015 al 27/1/2015 per 36 ore settimanali, presso Org_6 Organizzazione_7
[...
Ariano Irpino, nomina di supplenza breve e saltuaria, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale. - dal 28/1/2015 al 6/2/2015 per 18 ore settimanali, presso Org_6
, nomina di supplenza breve e saltuaria, per profilo Organizzazione_8
professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale;
- dal 28/1/2015 al 10/6/2015 per 18 ore settimanali, presso , nomina di C.F._2 Organizzazione_9
supplenza per la copertura di posto disponibile dopo il 31.12, per profilo professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
5) Anno scolastico 2016/2017 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
7/9/2016 al 30/6/2017 per 36 ore settimanali, presso Org_10 Organizzazione_11
, nomina di ser-vizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, per profilo
[...]
professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
6) Anno scolastico 2017/2018 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
6/9/2016 al 30/6/2018 per 36 ore settimanali, presso Org_10 Organizzazione_11
, nomina di ser-vizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, per profilo
[...]
professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale.
7) Anno scolastico 2018/2019 sono stati prestati i periodi di servizio preruolo così distribuiti: - dal
6/9/2018 al 30/6/2019 per 36 ore settimanali, presso Org_10 Organizzazione_11
, nomina di ser-vizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, per profilo
[...] professionale assistente tecnico;
tipo servizio scuola statale”.
Rappresentava inoltre di aver già esperito un'azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate con riferimento ai periodi lavorativi antecedenti e che il Tribunale di
Avellino, in persona della dott.ssa Paola Beatrice, con la sentenza n. 296/2019, aveva accolto la predetta domanda, condannando il al pagamento della somma di € 312,70. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione evocata in giudizio, la quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei specificamente prevista dall'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939; nel merito, deduceva l'insussistenza dell'abuso dedotto in ricorso, avendo la ricorrente ricoperto sempre posti liberi e disponibili su organico di fatto o comunque supplenze temporanee. Concludeva per la prescrizione del diritto nonché per il rigetto in toto del ricorso, con vittoria di spese.
3 Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, deve rilevarsi che il tema della reiterazione dei contratti a termine in ambito scolastico è stato oggetto di molteplici interventi normativi e giurisprudenziali, i quali hanno condotto la giurisprudenza ad affermare all'unanimità che la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, è illegittima.
Deve precisarsi tuttavia che tale illegittimità non potrà mai dar luogo alla conversione del rapporto a termine e alla stipulata del contratto a tempo indeterminato, stante la preclusione posta dall'art. 36 del
D.Lgs. n. 165 del 2001, che espressamente vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue pertanto nel caso di specie l'inammissibilità della domanda siccome formulata in ricorso poiché finalizzata alla conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria deve osservarsi che la disciplina dei contratti a tempo determinato nella pubblica istruzione trova il proprio fondamento nell'art. 4 L. n. 14 del 1999, che ha modificato la L. n. 297 del 1994, il quale contempla tre tipologie di supplenze: le supplenze annuali
(c. 1), cosiddette su "organico di diritto", riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto"
(c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, per la copertura di posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico e le supplenze temporanee (c. 3), conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro- organizzazione di portata generale, dall'Amministrazione scolastica (vd. Cass. Sent. N. 22553/2016).
Ciò chiarito, la giurisprudenza ha osservato che <<[…] il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, per entrambe le categorie di personale [docente e ATA], in modo tale da
4 favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli. 32. Ebbene, l'analisi delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia l'incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
In ragione della specialità della regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme di reclutamento nell'ambito della Scuola pubblica, l'art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del
2009, ha poi inserito il comma 14 bis nell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. […] 35. Successivamente, con l'art. 9 c. 18 del
D. L. 70 del 2011 il legislatore ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 10 del D. Lgs. n. 368 del 2001, prevedendo espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis>> (vd. Cass.
n. 22552/2016).
A fronte di tale quadro normativo, tuttavia, <<[…] La Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri, Per_1
investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale Italiana, come rilevato ai punti 42 e 43 che precedono, ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo". Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che tale normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di
5 verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". […]>>.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza n. 187 del 2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
Inoltre, con riferimento al personale ATA, deve rilevarsi che il legislatore, contrariamente a quanto avvenuto per il personale docente, non ha previsto alcun piano straordinario di assunzione. Pertanto, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui misura idonea a sanzionare l'abuso è il risarcimento del danno, così come previsto dal comma 132 dell'art.1 della legge n. 107 del 2015, salvo l'ipotesi di immissione in ruolo.
Difatti, con le citate sentenze del 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che < scorta delle considerazioni svolte nei punti di questa sentenza che precedono, che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 11 L. 124/1999, il conseguimento del posto di ruolo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dei principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 5072/2016
(punto 87 di questa sentenza). 96. Ove l'inserimento in ruolo non sia stato ottenuto deve ribadirsi che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 11 L. 124/1999, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza , Per_1
secondo i principi di "finalizzata ma chiara agevolazione probatoria" affermati da questa Corte nella sentenza a SSUU n.5072/2016, ai quali il Collegio ritiene, come già più volte osservato, di dare continuità>>.
Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati deve ritenersi che, nel caso di specie, essendo intervenuta nelle more del giudizio l'immissione in ruolo della parte ricorrente (decreto prot.
668 del 4.5.2022), l'eventuale condotta abusiva posta in essere dall'Amministrazione resistente deve ritenersi debitamente risarcita.
6 Quanto poi al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato e al pagamento delle eventuali differenze retributive, innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
L'eccezione risulta parzialmente fondata.
Com'è noto, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali l'indennità di fine rapporto, la retribuzione, il risarcimento del danno per omissione contributiva, gli scatti di anzianità. In ragione di tale assunto, deve ritenersi che l'effettiva anzianità di servizio può essere accertata senza limiti di tempo, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione;
ciò che è soggetto al regime di prescrizione, infatti, è il diritto a percepire le differenze retributive eventualmente maturate per effetto del computo di un maggior numero di anni di anzianità.
Ne consegue che, seppure la domanda del ricorrente fosse fondata nel merito, nella determinazione del quantum si dovrà tenere conto dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Quanto alla dedotta prescrizione quinquennale, la parte ricorrente ha prodotto in atti l'impugnativa stragiudiziale del 22.7.2019, ove, tra le altre cose, venivano richieste anche le differenze retributive a partire dall'a.s. 2011/2012. Tale atto, dunque, si ritiene idoneo ad interrompere parzialmente l'eccepita prescrizione quinquennale con riferimento a tutte le differenze retributive eventualmente maturate dalla ricorrente dal luglio 2014.
Al fine di accertare la sussistenza del diritto alle differenze retributive, deve esaminarsi la disciplina in materia e deve stabilirsi la sussistenza o meno del diritto della ricorrente al riconoscimento di una anzianità di servizio superiore rispetto a quella riconosciuta dall'Amministrazione, con conseguente diritto ad essere collocata in una fascia stipendiale più favorevole.
Nello specifico, la ricorrente lamenta che le disposizioni disciplinanti il computo dell'anzianità di servizio per il personale amministrativo a tempo determinato nel settore scolastico si pongono, sotto plurimi aspetti, in evidente contrasto con i principi europei in materia di pubblico impiego a tempo determinato e pertanto vanno disattese.
Come è noto, l'anzianità di servizio nel settore scolastico ha un ruolo fondamentale, in quanto rileva sia sull'aspetto economico del dipendente che, anche, ogniqualvolta sussista la necessità di una valutazione comparativa. Per tali motivi, - come rilevato da Cass. Sez. Lav., n. 31150/2019- il legislatore ha dettato, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico.
7 Nello specifico, per il personale A.T.A., il T.U. scuola (d.lgs. 297/1994) prevede all'art. 569 che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi. L'abbattimento, dunque, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, finendo così per penalizzare i precari di lunga data e non già quelli che ottengono l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che il citato articolo, prevedendo espressamente un diverso criterio di calcolo dell'anzianità per il personale a tempo determinato, si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, cui anche il nostro ordinamento deve aderire.
Quest'ultima clausola, in particolare, prevede il divieto di ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione, a meno che un differente trattamento non sia giustificato da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate.
Sul punto, si è già pronunciata la S.C. che con la pronuncia n. 22558 del 2016 ha affermato: “Nel settore scolastico, la clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindono dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La Corte di Cassazione (Cass. ordinanza del 25 settembre 2017; Ordinanza n.8447 del 2018;
Ordinanza n.17941/2018), facendo proprio l'orientamento già consolidato in seno alla Corte Europea, ha altresì precisato che “le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.
, punto 55; Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
8 C393/11, Bertazzi)”. Successivamente, con la doppia sentenza del 28 novembre 2019 (n. 31149 e
31150), la Cassazione ha ribadito in maniera inequivocabile l'equivalenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e, in particolare, ha sancito che l'art. 569 del
Parte D.lgs. 297/1994, rivolto al personale , si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato: “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ciò posto, appare opportuno precisare ulteriormente che nel nostro ordinamento il personale ATA accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e che una deroga al principio di non discriminazione non può essere giustificata -come invece previsto per il personale docente- né dalla diversa esperienza acquisita dal personale assunto con concorso, né con la necessità di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere.
Ciò chiarito, nel caso in esame appare pacifico, perché non contestato, che la ricorrente, anche con riferimento al periodo pre-ruolo, abbia svolto la medesima mansione di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e che alcuna potenziale diversità di mansioni
è individuabile. Ciononostante, il servizio preruolo riconosciuto alla ricorrente in applicazione della richiamata normativa in materia risulta essere discriminatorio rispetto al personale di ruolo, nella misura in cui consente il riconoscimento di una anzianità preruolo inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta al personale di ruolo nello stesso periodo di riferimento, a causa dell'abbattimento previsto dalla legge. Tale circostanza consente a questo GDL di esercitare il proprio potere dovere e disapplicare il diritto interno, riconoscendo pertanto alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici,
l'intero periodo pre ruolo, così come provato in atti, e ciò anche a prescindere dalle concrete ricadute economiche, in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza, l'anzianità di servizio rileva anche aliunde (ad esempio, nel contesto delle cd. graduatorie interne agli istituti scolastici di assegnazione),
e la sua riduzione ingiustificata in danno del lavoratore a termine integra di per sé un trattamento discriminatorio anche quando la tutela apprestabile con il riconoscimento integrale non determini alcuna conseguenza retributiva (cfr. Tribunale di Avellino n. 351/2024).
Il dichiarato diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio prestato alle dipendenze del a tempo determinato determina altresì il diritto al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive collegate alla maggiore anzianità spettante.
9 In particolare, a fronte di quanto indicato nel decreto di ricostruzione di carriera (prot. n. 668 del
4.5.2022), deve essere riconosciuto in favore della ricorrente una anzianità di servizio pari ad anni
10, mesi 0 e giorni 16.
Deve precisarsi che con riferimento all'anno 2013, l'anzianità maturata deve essere valutata ai fini giuridici ma non anche ai fini economici – così come anche per i dipendenti di ruolo-, trattandosi di eventi collegati all'ordinaria progressione di carriera. La decurtazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente per l'anno 2013, quindi, può produrre effetti sul piano esclusivamente economico, e non già anche sul piano giuridico (vd. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 4010/2023).
Quanto alle differenze retributive spettanti, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha provveduto a depositare conteggi analitici, i quali non sono stati oggetto di contestazione da parte del CP_1
convenuto, e pertanto, in quanto precisi e coerenti, possono essere fatti propri da questo GDL. Nello specifico, risulta che la ricorrente abbia maturato dal 2015 al 2021 una differenza retributiva pari ad
€ 7.299,46, a cui deve essere decurtata la somma di € 3.193,70, già corrisposta nel cedolino di febbraio
2023; permane quindi una differenza di € 4.105,76. Ella ha inoltre maturato dal 2021 al 2023 una differenza retributiva di € 5.580,69, a cui deve essere detratta la somma di € 136,52 euro, in quanto già corrisposta nel cedolino di febbraio 2023; sicché permane una differenza di € 5.672,82.
Dette differenze retributive, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, dovranno essere corrisposte al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza fino al soddisfo, conformemente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 27.3.2003 n. 82.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito del giudizio e in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, così come risultante dalla documentazione in atti;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad una nuova ricostruzione della carriera professionale e dispone che il , in persona del Ministro p. t., espleti ogni Controparte_2
necessario incombente, altresì rideterminando la fascia stipendiale via via maturata nel tempo;
10 3) condanna il , in persona del al pagamento, in favore della Controparte_2 CP_4
ricorrente, delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, nei limiti della pronunciata prescrizione (dal luglio 2014) e nella misura pari ad € 9.778,58;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.7.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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