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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 194/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 194/2023
promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti Antonio Rosario Parte_1 C.F._1
Bongarzone e Paolo Zinzi
pec: Email_1
Email_2
-Ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa Angelica CP_2
e dott.ssa Valeria IO CP_3
PEC: Email_3
- Resistente-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14.3.2025, alle ore 9.00 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, la dottoressa Chiara Vicalvi in sostituzione
Per il Ministero convenuto, la dottoressa Valeria IO. ****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi agli atti.
Quanto alla parziale prescrizione evidenzia la diffida in atti, risalente al marzo 2023.
Ribadisce la permanenza in servizio del ricorrente sottolinea come sia stato depositato contratto di assunzione per l'a.a. 2024/2025;
La dottoressa IO insiste nelle conclusioni formulate in atti.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando,
Pag. 2 di 3 in accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per
l'importo complessivo di € 1.500,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 830,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 14.3.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 194/2023
promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti Antonio Rosario Parte_1 C.F._1
Bongarzone e Paolo Zinzi
pec: Email_1
Email_2
-Ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa Angelica CP_2
e dott.ssa Valeria IO CP_3
PEC: Email_3
- Resistente-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14.3.2025, alle ore 9.00 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, la dottoressa Chiara Vicalvi in sostituzione
Per il Ministero convenuto, la dottoressa Valeria IO. ****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi agli atti.
Quanto alla parziale prescrizione evidenzia la diffida in atti, risalente al marzo 2023.
Ribadisce la permanenza in servizio del ricorrente sottolinea come sia stato depositato contratto di assunzione per l'a.a. 2024/2025;
La dottoressa IO insiste nelle conclusioni formulate in atti.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando,
Pag. 2 di 3 in accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per
l'importo complessivo di € 1.500,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 830,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 14.3.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3