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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1088/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice unico dott. ssa
Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n . 1088 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione il 21 febbraio 2025, avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare e vertente
TRA
, (C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 26/9/1962 e residente in [...]20,
e , (C.F. nato a [...] in Parte_2 C.F._2
Campania (Na) il 04.06.1967, elettivamente domiciliati in Qualiano
(Na) alla via Giuseppe di Vittorio n.133 presso lo studio dell'avv.ta
Marilanda Zamuner nonché dell'avv.ta Maria Rita Frau che li rappresentano e difendono giusta procura in atti pagi na 1 di 10 Attori
E
Supercondominio via Ripuaria n. 48 in Giugliano in Campania (NA) ,
(c.f. ) in persona dell'amministratore legale rapp.te p.t., P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (NA) alla via Giotto n. 43, presso lo studio dell'avv.ta Tommasina Di Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le parti attrici, premesso di essere condomini del supercondominio denominato Comprensorio
Comunione Supercondominio Via Ripuaria 48/28 , hanno dedotto: - di aver tempestivamente impugnato la delibera del 15 /6/2022, avendo introdotto mediazione obbligatoria , conclusasi con verbale negativo il
20/12/2022; - che l'ordine del giorno della predetta assemblea prevedeva, tra gli altri, i seguenti punti, oggetto di impugnativa: 1)
Esame ed approvazione Rendiconto consuntivo anno 2021 e relativi riparti;
2) Esame ed approvazione del Rendiconto preventivo anno
2022 e del relativo riparto.
Tanto premesso in fatto, le parti attrici deducevano che la predetta delibera veniva impugnata in considerazione della nullità e/o annullabilità della stessa poiché assunta in violazione delle norme in vigore e di precedenti giudicati nonché per la non veridicità e pagi na 2 di 10 correttezza del consuntivo 2021 e preventivo 2022 e i loro piani di riparto, per evidenti errori contabili .
Sulla base di tali allegazioni, le parti attrici hanno chiesto - previa sospensione della delibera impugnata e previa sospensione del giudi zio all'esito di altro specificamente indicato - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 15 giugno 2022 oggetto della presente impugnazione in quanto la stessa viola precedenti delibere e giudicati. Con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, con C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso del contributo unificato”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il
Supercondominio convenuto che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento del procedimento di mediazione, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni attori e l'infondatezza della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Rigettare la domanda attorea in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto;
b)
Rigettarsi ogni ulteriori richiesta ed eccezione sollevata da parte avversa;
c) condannare, parte attorea alle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A seguito dell'udienza del 2/5/2023, la GO TT.ssa , ritenuti Per_1
insussistenti i presupposti per la sospensione della delibera pagi na 3 di 10 impugnata, concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, 6° comma c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, c on ordinanza del 15/1/2024, ritenuto necessario, al fine di accertare la correttezza nonché la conformità dei bilanci alle prescrizioni normative, si conferiva incarico di consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. . Persona_2
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 21/2/2025, la Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi
Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di pagi na 4 di 10 comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Ebbene, considerato che gli attori nell'atto di citazione hanno indicato le ragioni della domanda, avendo esposto i motivi di doglianza , nonché tenendo in considerazione le compiute difese svolte dalla controparte,
l'atto di citazione non risulta affetto da nullità.
Ed ancora, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata regolare convocazione della parte davanti al mediatore.
Orbene, al procedimento di mediazione obbligatoria - come configurato, a pena di improcedibilità della successiva azione giurisdizionale, dal D. Lgs n.28/2010 - si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, regolamento che deve garantire la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino imparzialità e idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Requisiti che non sono rimessi al controllo ed alla valutazione del Giudice al quale spetta solo acquisire prova, tramite il relativo verbale, che il procedimento di mediazione sia stato esperito ovvero, in caso contrario, rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale. (cfr. Trib. Brescia sentenza n. 3172/21).
Venendo al merito della controversia, al fine della preliminare pagi na 5 di 10 delimitazione del tema di indagine, si evidenzia che oggetto del presente giudizio è l'impugnativa della delibera del 15/6/21 e segnatamente dell'esame e dell'approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno 2021 e del rendiconto preventivo per l'anno
2022 e conseguenziali riparti.
Orbene, gli attori hanno prospettato l'invalidità della deliberazione per i seguenti motivi: l'invalidità della delibera per violazione dell'art. 1136 comma VI cod. civ. per omessa convocazione di tutti i condomini;
“gravi errori contabili” nella redazione dei rendiconti impugnati.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 4806/2005) ha distinto i vizi che danno luogo alla nullità della delibera condominiale, da quelli che ne determinano l'annullamento. I n particolare, i vizi di nullità della delibera condominiale sono quelli più gravi ed attengono all'impossibilità dell'oggetto, perché la materia non rientra nei poteri dell'assemblea (difetto di poteri), oppure alla sua illeceità, in conseguenza della violazione di norme inderogabili, richiamate dall'art. 1138 penultimo comma c.c., di violazione dell'ordine pubblico, della morale o del buon costume o della lesione dei diritti dei singoli condomini sulle parti comuni o sugli impianti o sulla proprietà esclusiva, previsti dalla legge o dagli atti di acquisto;
debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,
pagi na 6 di 10 convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Da quanto argomentato, si rileva che, nel caso in esame, si versa in ipotesi di annullabilità avendo parte attrice eccepito vizi attinenti alla convocazione dei singoli condomini nonché vizi inerenti alla regolare redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
Quanto al primo motivo di impugnazione, ossia la mancata convocazione di tutti i partecipanti all'ente di gestione, si evidenzia che legittimato ad impugnare la delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al Condominio: la mancata convocazione integra infatti un vizio procedimentale, inerente l'esclusiva sfera d'interesse del soggetto escluso, così come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 28 maggio 2020, n. 10071), secondo cui “la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e
1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
pagi na 7 di 10 Nel caso di specie, si rileva che gli attori non lamentano la propria mancata convocazione all'assemblea del 15/6/2022, ma quella di altri soggetti terzi, estranei al presente giudizio, che non figurano né come attori né come intervenienti.
Per di più, risulta documentalmente provato che gli odierni attori sono stati convocati e risultano presenti all a predetta assemblea, con la conseguenza che gli stessi risultano privi della legittimazione ad impugnare la delibera assembleare per mancata convocazione di altri partecipanti all'ente di gestione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione della delibera , relativo alla regolarità contabile del rendiconto di rendiconto consuntivo per l'anno
2021 e del rendiconto preventivo per l'anno 2022 e conseguenziali riparti, occorre premettere che in tema di impugnazione dell'assemblea condominiale, l'onere di provare lo specifico vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (cfr. ex multis Cass. n. 36389/2022).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice ha, seppur genericamente, dedotto la sussistenza di “evidenti errori contabili gravi” e la conseguente “non veridicità e correttezza del consuntivo 2021 e preventivo 2022”.
Alla luce di tali doglianze mosse nell'atto introduttivo, il Tribunale ha conferito incarico ad un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del pagi na 8 di 10 dott. . Tuttavia, il nominato ctu, vista la mancanza della Persona_2
necessaria documentazione in atti, rappresentava di non poter esperire il proprio mandato.
Orbene, l'ingiustificata mancata produzione documentale ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del la dedotta invalidità, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Né ha potuto trovare accoglimento la richiesta formulata dalla parte attrice di esibizione della necessaria documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. attesa la tardività della stessa.
Ne discende che anche tale censura , sfornita di prova, all'impugnata delibera non può trovare accoglimento.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) rigetta la domanda di nullità/annullabilità della delibera pagi na 9 di 10 condominiale del 15/6/2022 presentata dalle parti attrici;
b) condanna le parti attrici al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone a carico della parte attrice le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Aversa, 22/5/2025
La Giudice
Veronica Vernetti
La b oz za d e l p r es en t e p r ov v ed i men to è s t ata re d atta d all a GO P in ti ro cin io d o tt.s s a Ra f fa el la Ra i a pagi na 10 di 10