Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30400 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Aulino e Giovanna Iommelli
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Giudizioso
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
della , nella qualità indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. Controparte_2
4300 /2022 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese tra le parti.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo,
l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è altresì ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - contrariamente a quanto sembra dedurre anche in questo grado di giudizio la parte appellata e contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice - può essere certamente ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre
1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Tale responsabilità, tuttavia, potrà essere affermata anche sulla base delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 cc.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Nel caso di specie, per altro, l'attuale appellante (unitamente ad altro soggetto coinvolto nel medesimo sinistro ma estraneo al presente giudizio) ha presentato denuncia-querela appena due giorni dopo il sinistro oggetto di causa avvenuto in data 16-04-2017. Appare invero sufficiente che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente. A conferma la originaria parte istante ha pure esibito certificazione di PS redatta nella mattinata del 18-04-2017 nella quale essa parte istante ha dichiarato che il sinistro era stato causato da investimento da parte di motoveicolo non identificato.
Alla stregua dei sopra affermati principi deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a piedi, veniva investita da un motoveicolo (rimasto sconosciuto in quanto dileguatasi repentinamente dopo il fatto).
Ciò può ritenersi dimostrato dalla univoca deposizione del testimone escusso nel corso del primo grado di giudizio della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare. Tale deposizione, per altro, giova ripeterlo trova conferma non solo nella querela presentata appena due giorni dopo l'incidente ma soprattutto nel certificato verbale di PS, redatto nell'immediatezza del fatto, nel quale l'istante già dichiarava, per l'appunto che era stato vittima di un sinistro stradale a seguito di investimento da parte di motociclo con omissione di soccorso.
Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza delle condizioni per l'intervento del FGVS.
In ordine alla responsabilità, deve essere sottolineato che sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione, atteso che il testimone escusso ha confermato di avere assistito al sinistro ed ha riferito che lo stesso è effettivamente avvenuto secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
La deposizione testimoniale appare carente soltanto con riferimento ad elementi secondari della fattispecie.
Nemmeno può avere influenza la circostanza che la istante, nella denuncia-querela, non abbia indicato il nominativo dei testimoni presenti al fatto.
In effetti gli elementi significativi del fatto storico riferiti dal testimone risultano certamente idonei a non far ritenere superata, nemmeno in parte, la presunzione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo fissata dall'art. 2054, comma
1, cc.
In conseguenza, non essendo rimasta incerta la dinamica del sinistro, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto non identificato nel verificarsi del sinistro oggetto di causa.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione medica esibita, dalle dichiarazioni del testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado è emerso che la originaria parte istante, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato i traumi lamentati in citazione;
trattasi di lesioni del tutto compatibili con la dinamica del sinistro quale riferita nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e sintetizzabili in contusioni varie ed in particolare al gomito sinistro. Non consta, sulla base della documentazione medica esibita dalla originaria pareti istante e stante assenza di referti radiografici oggettivi (che non sono stati depositati in atti), la sussistenza di esiti permanenti residuati. In effetti, sulla base della documentazione medica esibita, non possono perciò riconoscersi postumi permanenti residuati dal sinistro mentre può riconoscersi soltanto una inabilità temporanea parziale, valutabile nella misura media del 50%, per 30 giorni.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, le impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, vertendosi in ipotesi cd. micropermanenti, deve applicarsi la Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005
(D.M. 16-10-2023) e così il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, sulla base di una indennità giornaliera di Euro 54,80, può liquidarsi in complessive Euro 822,oo
(50% di Euro 54,80 x 30 gg).
Nessuna altra voce di danno patrimoniale o non patrimoniale può essere liquidata in assenza di specifica allegazione e dimostrazione da parte della originaria attrice.
Sulla somma, così come calcolata già all'attualità, pari a Euro 822,oo devono decorrere gli interessi da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (16-
04-2017) alla data della presente decisione;
tali interessi (compensativi) costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio. Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale somma in favore della originaria parte attrice va condannata la appellata compagnia di assicurazioni.
La sentenza impugnata va altresì riformata anche in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza e vanno poste a carico della compagnia di assicurazioni.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza della appellata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano in dispositivo (con attribuzione), tenuto conto della reale difficoltà (assai lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 4300/2022 del Giudice di
Pace di Barra, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto non identificato nel verificarsi del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto condanna la , Controparte_1
nella qualità, al pagamento in favore dell'originaria parte attrice , a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di Euro 822,oo oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5% annuo dalla data del 16-04-2017 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, spese che liquida in complessive Euro 530,oo (di cui Euro 380,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 150,oo per spese vive), oltre iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Aulino e Giovanna Iommelli;
2) condanna la appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 800,oo (di cui Euro 600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe
Aulino e all'avv. Giovanna Iommelli
Così deciso in Napoli lì 4 febbraio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco