Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 22 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Federico Bonoli per parte attrice , presente Parte_1 personalmente, e l'avv. Giorgia Gasparri in sostit Francesco Malatesta per parte convenuta . Controparte_1
L'Avv. Bonoli, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Gasparri, per la parte convenuta , precisa Controparte_1 le conclusioni riportandosi a quelle del ccessive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Federico Bonoli, sito in Roma alla via Appiano n. 40, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata CP_2 C.F._2 avv. o in Fiumicino (RM) al viale Aldo Moro n. 11N, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
(P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_1 lettiv iata presso lo studio dall'avv. Francesco Malatesta, sito in Roma al viale XXI Aprile n. 26, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio e la CP_2 Controparte_3 ded rn
[...] percorrendo in sella al proprio motociclo GG BE (tg ED82292) via EL LL (provenendo da Ponte Galeria in direzione Maccarese Fregene) allorquando era stata tamponata dall'autovettura WA LO (tg FC326LZ ed assicurata con la con polizza n. Controparte_1
00029633411629) condotta da , avente lo stesso senso di CP_2 marcia;
-che l'impatto l'aveva fa l'asfalto provocandole gravi lesioni, per le quali veniva trasportata in ambulanza presso l'Aurelia Hospital, dove le veniva diagnosticato “trauma cranico, frattura del bacino, escoriazioni su gli arti inferiori e superiori nonché al volto”; -che sul posto era intervenuto il Corpo di Polizia Locale del Comune di Fiumicino, che aveva redatto apposito verbale ed aveva raccolto le dichiarazioni della testimone oculare
[...]
; -che a seguito della stabilizzazione dei sintomi veniva red Tes_1 relazione medico-legale nella quale la consulente di parte aveva quantificato l'invalidità temporanea assoluta in 50 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% in 90 giorni e l'invalidità permanente nel 35%; -che nell'ambito delle trattative stragiudiziali con la compagnia assicuratrice veniva svolta una seconda visita, all'esito della quale il medico fiduciario aveva riconosciuto “IP del 15%, IPA di 20 – IPT di 20+20+20+rms” ed alla quale era seguita una proposta di risarcimento pari ad euro 53.000,00 di cui 2.557.99 per spese mediche e euro 5.000,00 a titolo di spese legali, trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta. Deduceva, inoltre, che nella quantificazione del danno doveva riconoscersi una personalizzazione pari al 25% dovuta alla propria professione di ballerina ed insegnate di danza, interrotta a causa del sinistro, con gravi ripercussioni sulla salute psicofisica, oltre che il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 34.208,36, pari ai contributi PALS necessari al raggiungimento della prestazione pensionistica (calcolati sulla base dei versamenti medi dalla stessa effettuati negli anni precedenti dalla data del sinistro) interrotti successivamente allo stesso. Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_2 per il sinistro e la condanna dei convenuti in solido tra loro al r danno, quantificato in euro 280.241,13, di cui 289.469,76 di danni non patrimoniali, detratto quanto già corrisposto per danni non patrimoniali, e trattenuto a titolo di acconto (euro 45.116,75), euro 4.237,75 per spese mediche, detratto quanto già corrisposto e trattenuto a titolo di acconto (2.557,99), nonché euro 34.208,36 per integrazione prestazioni pensionistiche, oltre le spese di lite.
2.Si costituiva in giudizio la Controparte_3 eccependo la mancata prov lamentato, oltre che la quantificazione del danno – specie in punto di personalizzazione – e la spettanza delle somme richieste a titolo di contributo pensionistico. Concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda e, in subordine, la diversa quantificazione del danno, oltre che, in ogni caso, la vittoria delle spese di lite.
3.Si costituiva in giudizio non contestando la domanda CP_2 nell'an ma esclusivament particolare contestando la sussistenza dei presupposti necessari alla personalizzazione del danno richiesta dall'attrice e la spettanza delle somme richieste a titolo di contributo pensionistico. Concludeva per l'accertamento della corretta quantificazione del danno patito da e per la condanna della alla refusione dello Parte_1 CP_1 ste di spese di lite da di re del procuratore antistatario.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale, di interrogatorio formale e di CTU medico- legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.La dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice e non contestata dalla convenuta si è verificata con la modalità del tamponamento. CP_2
In caso di ta ento sussiste, per giurisprudenza costante ed incontroversa (ex multis Cass. n. 6193/2014, 8051/2016, 21513/2020), una presunzione di responsabilità esclusiva del soggetto tamponante per la violazione della c.d. distanza di sicurezza da tenere obbligatoriamente nella circolazione stradale, pari alla distanza necessaria da tenere rispetto al veicolo che precede per l'arresto in sicurezza di quello condotto. Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708 del 01/07/2021). L'onere del superamento della presunzione de facto, e quindi della prova liberatoria idonea a dimostrare che il tamponamento è stato determinato da cause in tutto o in parte non imputabili spetta al soggetto tamponante, ma nel caso di specie la convenuta costituendosi, ha al contrario confermato CP_2 la propria integrale responsabilità, mentre l'assicurazione non ha fornito elementi contrari alla suesposta presunzione. La dinamica è stata peraltro confermata dalla relazione del Corpo di Polizia Locale di Fiumicino, il quale ha acquisito la dichiarazione di , Persona_1 testimone oculare, integralmente confermativa del tamponamento compiuto da CP_2
E' rimasta generica e non di a -oltre che tardivamente dedotta con le note difensive, non invece con la comparsa di costituzione o con la prima memoria- la sussistenza di un obbligo di utilizzo di un casco integrale per il mezzo condotto dall'attrice. Non vi è nemmeno prova, di cui era onerata parte convenuta per la prova di un concorso di colpa, che il casco in uso all'attrice non fosse regolarmente omologato. In conclusione, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di CP_2 ella causazione del sinistro.
[...]
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nott a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. 7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni Parte_1
“Frattura composta branca ileo-pubica sinistra su cox ntusivo- distorsivo ginocchio sinistro con borsite prerotulea e distrazione legamento collaterale mediale. Contusione ginocchio destro. Distorsione caviglia sinistra con distrazione legamento peroneo-astragalico anteriore. Contusioni escoriate multiple al dorso naso e labbro superiore, gomiti, ginocchia, caviglia sinistra. Esiti cicatriziali secondo dito mano sinistra con lievissima riduzione della Con escursione articolare della Disturbo somatoforme post-traumatico lieve” con esiti permanenti “− Esiti cicatriziali multipli modicamente dolorabili e distrofici (danno fisiognomico lieve 5%) − Coxalgia sinistra con limitazione di ¼ dei movimenti articolari (8%) − Lieve lassità articolare ginocchio sinistro in esiti distrattivi legamento collaterale mediale (3%) − Lieve lassità articolare caviglia sinistra con articolarità completa ma dolente ai gradi alti (3%) e il disturbo somatoforme post-traumatico successivo (5%)”) all'epoca dei fatti di 41 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 22 punti percentuali. L'invalidità permanente complessiva va calcolata applicando i consolidati criteri medico-legali, ossia il criterio c.d. salomonico per le malattie concorrenti e la formula riduzionistica (cd formula di Balthazard) per la valutazione dell'invalidità complessiva per esiti coesistenti (v. D.M. 5 febbraio 1992, il quale com'è noto integra il D.Lgs. n. 509 del 1988 ed è vincolante per il giudice: cfr. Cass. n. 22953 del 2016). La formula riduzionistica opera mediante la seguente formula espressa in decimali (IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. La formula invece, calcola la percentuale complessiva con la Parte_2 media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale. Quindi, va applicata la formula riduzionistica sulle percentuali dei singoli esiti permanenti indicati nella ctu, con un risultato del 22% (in luogo della mera sommatoria aritmetica tra le percentuali). Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 98.347,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Non residua una vera e propria riduzione della capacità lavorativa specifica, anche se i postumi sopra descritti condizionano in senso negativo la cenestesi lavorativa in termini di affaticabilità ed usura. Infatti, gli esiti permanenti descritti dal consulente medico legale nominato dal Tribunale risultano incidere sulla personalizzazione in termini di verosimile alterazione in senso peggiorativo della cenestesi lavorativa con riguardo all'attività di ballo od insegnante di ballo, essendo questa l'occupazione di riferimento indicata dall'attrice. Non essendovi impedimento all'attività lavorativa è da respingersi il danno patrimoniale consistito nell'omesso versamento della contribuzione previdenziale, invece il pregiudizio va apprezzato in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale, del resto è pacifica l'attività di ballo e di insegnante svolta anche professionalmente dall'attrice, come invero la prova testimoniale e documentale ha dimostrato. Il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro, si presta di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, a meno che - circostanza qui però insussistente e comunque non provata- la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 28988/2019). Nel caso di specie, per tale ragione, appare congrua la personalizzazione pari al 20% del danno biologico permanente, per una somma complessiva di euro 112.600,20 (ossia euro 98.347,00 + euro 14.253,20). Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 30 giorni pari ad euro 3.450,00, a titolo di ITP al 50% 30 giorni pari ad euro 1.725,00 e a titolo di ITP al 25% 30 giorni pari ad euro 862,50 per un totale di euro 6.037,50. A questi importi vanno detratti euro 45.442,01 già versata a titolo di acconto nella fase stragiudiziale. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 4.060,76. A tale somma va detratta quella di euro 2.557,99 versata a titolo di acconto nella fase stragiudiziale, per un residuo di euro 1.502,77.
8.In conclusione, vanno condannati e CP_2 Controparte_1
a risarcire in favore di
[...] Parte_1 anno non patrimonia 3.195,69 (ossia euro 118.637,70 – euro 45.442,01). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.502,77 (ossia euro 4.060,76 – euro 2.557,99) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
ovrà essere tenuta indenne e manlevata da CP_2 Controparte_1 to tenuta a corrispondere all'attore in virtù
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta. Va a questo punto osservato che, come evidenziato dalle pronunce della Suprema Corte, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr Cass. 04/05/2018, n. 10595; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 31/08/2020, n. 18076). Ciò premesso, nella specie, risulta assorbente che le spese di resistenza non sono state oggetto di specifica tempestiva domanda dell'assicurato. Infatti, vale ricordare che la generica domanda dell'assicurato di condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, in mancanza di ulteriori precisazioni, come nella specie, non può riferirsi alle spese di resistenza, le quali richiedono una espressa domanda (Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4275). Le spese di chiamata non ricorrono o, comunque, vanno invece compensate, posto che non vi è stata chiamata dell'assicurazione, già convenuta in giudizio con azione diretta dalla vittima e che mai ha contestato o posto in discussione il diritto alla manleva dell'assicurato.
10.Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di
, con obbligo di restituzione a parte attrice Controparte_1 tu a tale titolo.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità di per le causali di cui in motivazione, nella causazione del CP_2 sinistro oggetto di causa e ND e CP_2 [...]
al risarcimento in f Controparte_1 Parte_1 le pari ad euro 73.195,69 ol teressi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.502,77 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-ND al Parte_3 CP_1 Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio da liquidarsi ne a di euro 14.241,00 di cui euro 1.241,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-ND a tenere indenne e Controparte_1 manlevare rà tenuta a pagare e CP_2 corrispond za dei capi del dispositivo di sentenza che precedono;
-DICHIARA inammissibile la domanda di di pagamento CP_2 delle spese di resistenza e compensa le spe
-PONE le spese delle due ctu medico legale a carico di
[...]
, con obbligo di restituzione alla parte a Controparte_1
u a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani