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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
728/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Maria Grazia Cassani e Simone Benelli del Foro di
Cremona, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Crema (CR), Via Crispi n. 5;
RICORRENTE contro
C.F. ,, con sede legale in Treviso, Via Alzaia n. 5, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Ilaria Rossi e Lorenzo
Gatto del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso i relativi domicili digitali;
RESISTENTE nonché
C.F. , con sede in Busseto (PR), Loc. Madonna dei CP_2 P.IVA_2
Prati n. 100, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Paola
Mancini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Stradello Conrad Marca Relli n. 9;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 05.07.2024 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, convenendo in giudizio e e chiedendo CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
1.Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la illegittimità dell'appalto intercorso tra le società (Cod. Fisc. ) e CP_2 P.IVA_2
(Cod. Fisc. ), nonchè la sussistenza di interposizione CP_1 P.IVA_1
illecita di manodopera nel rapporto di lavoro subordinato per cui è causa;
per
l'effetto:
2. Accertare, ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis D. Lgs. n. 276/2003, che il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio di cui è parte il sig. Parte_1
risulta costituito fin dall'inizio alle dipendenze di (Cod. Fisc. CP_2
), ossia del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione del P.IVA_2
ricorrente; conseguentemente
3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la inesistenza e/o nullità del licenziamento intimato a da in data Parte_1 CP_1
29.02.2024- 1.03.2024 con inidoneità di tale recesso a risolvere il rapporto di lavoro per cui è causa.
4. Accertato e dichiarato che sussiste tuttora un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e (Cod. Fisc. ), CP_2 P.IVA_2 condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore a reintegrare il sig. nel posto di lavoro e a Parte_1
corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, a titolo retributivo o risarcitorio sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari a € 9.945,32, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
5. In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, e/o in persona del legale rappresentante pro tempore - CP_1
eventualmente anche in via fra loro solidale - a corrispondere al sig.
[...]
la somma di €. 41.483,26 (di cui €. 39.555,69 per differenze retributive e Parte_1
di TFR ed €. 1.927,57 per indennità sostitutiva del mancato preavviso), ovvero quell'altra diversa somma che risultasse accertata e/o equa e di giustizia, con il versamento dei relativi contributi previdenziali.
5. Compensi e spese del giudizio rifusi.
In via subordinata:
Nelle denegata ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. e, per l'effetto, condannare a Parte_1 CP_1
reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 9.945,33 (o in subordine alla minore somma di
€ 6.913,23 in virtù della riduzione opera da Aprile 2023) lordi mensili o al diverso minore o maggiore importo ritenuto di giustizia, dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, nonché al versamento dei contributi e assistenziali e previdenziali.
In via ulteriormente subordinata:
Accertare e dichiarare, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa,
l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. Controparte_3 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 D. lgs. n. 23/2025, condannare la stessa CP_1
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] P.IVA_1
corrispondere al ricorrente un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a € 9.945,33 (o in subordine alla minore somma di € 6.913,23 in virtù della riduzione opera da Aprile
2023) per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.”
- che, con memoria difensiva depositata in data 16.09.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo CP_2
l'integrale reiezione del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale con la quale proponeva domanda di manleva nei confronti della società CP_1
[...]
- che, con memoria difensiva depositata in data 16.09.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo l'integrale CP_1
reiezione del ricorso;
- che, con nota depositata in data in data 04.04.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, allegando, altresì, che l'accordo transattivo aveva già avuto piena esecuzione;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione: • nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
728/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Maria Grazia Cassani e Simone Benelli del Foro di
Cremona, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Crema (CR), Via Crispi n. 5;
RICORRENTE contro
C.F. ,, con sede legale in Treviso, Via Alzaia n. 5, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Ilaria Rossi e Lorenzo
Gatto del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso i relativi domicili digitali;
RESISTENTE nonché
C.F. , con sede in Busseto (PR), Loc. Madonna dei CP_2 P.IVA_2
Prati n. 100, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Paola
Mancini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Stradello Conrad Marca Relli n. 9;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 05.07.2024 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, convenendo in giudizio e e chiedendo CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
1.Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la illegittimità dell'appalto intercorso tra le società (Cod. Fisc. ) e CP_2 P.IVA_2
(Cod. Fisc. ), nonchè la sussistenza di interposizione CP_1 P.IVA_1
illecita di manodopera nel rapporto di lavoro subordinato per cui è causa;
per
l'effetto:
2. Accertare, ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis D. Lgs. n. 276/2003, che il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio di cui è parte il sig. Parte_1
risulta costituito fin dall'inizio alle dipendenze di (Cod. Fisc. CP_2
), ossia del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione del P.IVA_2
ricorrente; conseguentemente
3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la inesistenza e/o nullità del licenziamento intimato a da in data Parte_1 CP_1
29.02.2024- 1.03.2024 con inidoneità di tale recesso a risolvere il rapporto di lavoro per cui è causa.
4. Accertato e dichiarato che sussiste tuttora un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e (Cod. Fisc. ), CP_2 P.IVA_2 condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore a reintegrare il sig. nel posto di lavoro e a Parte_1
corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, a titolo retributivo o risarcitorio sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari a € 9.945,32, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
5. In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, e/o in persona del legale rappresentante pro tempore - CP_1
eventualmente anche in via fra loro solidale - a corrispondere al sig.
[...]
la somma di €. 41.483,26 (di cui €. 39.555,69 per differenze retributive e Parte_1
di TFR ed €. 1.927,57 per indennità sostitutiva del mancato preavviso), ovvero quell'altra diversa somma che risultasse accertata e/o equa e di giustizia, con il versamento dei relativi contributi previdenziali.
5. Compensi e spese del giudizio rifusi.
In via subordinata:
Nelle denegata ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. e, per l'effetto, condannare a Parte_1 CP_1
reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 9.945,33 (o in subordine alla minore somma di
€ 6.913,23 in virtù della riduzione opera da Aprile 2023) lordi mensili o al diverso minore o maggiore importo ritenuto di giustizia, dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, nonché al versamento dei contributi e assistenziali e previdenziali.
In via ulteriormente subordinata:
Accertare e dichiarare, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa,
l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. Controparte_3 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 D. lgs. n. 23/2025, condannare la stessa CP_1
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] P.IVA_1
corrispondere al ricorrente un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a € 9.945,33 (o in subordine alla minore somma di € 6.913,23 in virtù della riduzione opera da Aprile
2023) per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.”
- che, con memoria difensiva depositata in data 16.09.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo CP_2
l'integrale reiezione del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale con la quale proponeva domanda di manleva nei confronti della società CP_1
[...]
- che, con memoria difensiva depositata in data 16.09.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo l'integrale CP_1
reiezione del ricorso;
- che, con nota depositata in data in data 04.04.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, allegando, altresì, che l'accordo transattivo aveva già avuto piena esecuzione;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione: • nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)