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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 17/2024 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola MINASI, CF , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Palmi al C.so Ten. A. Barbaro n. 34 - tel./fax 096622235, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il 23.121953 CF , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Barbieri, CF pec C.F._4
e Gianluca Saccoccia, CF Email_2
pec nonché dall'Avv. C.F._5 Email_3 Francesco Cardone, CF , pec C.F._6
elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_4 quest'ultimo, in Palmi (RC), via Cesare Battisti n. 41, fax 049-8756077 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 16.07.2020, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare in fatti per come
[...] in premessa e per l'effetto condannare al pagamento delle somme a titolo di differenze retributive (pari ad euro 301.954,29) e TFR (pari ad euro 26.033,92), per un ammontare di euro 327.988,21 (trecentoventisettemilanovecentoottantotto,21), oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali, interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze”. Esponeva di aver prestato servizio quale badante presso le germane Persona_1
(deceduta il 22.12.2011) e (deceduta il 04.03.2019), svolgendo mansioni, dal Persona_2
2003 al 2019, di pulizia della casa, di cura e assistenza delle sorelle affette da gravi patologie, senza percepire alcuna retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto. Alla morte di , le aveva concesso, in comodato l'uso Persona_3 Persona_4 dell'immobile sito in via Pitagora, presso il quale continuava a risiedere essa stessa. 2
La ricorrente sosteneva di aver lavorato ininterrottamente, h. 24, senza pause né festività per il periodo indicato e, per tale ragione, chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e delle relative spettanze economiche: inquadramento contrattuale quale collaboratrice familiare non convivente – Lavoro Domestico - livello 1S (fino al 28.02.2007) e DS (fino al 31.03.2019), differenze retributive e TFR maturato. A sostegno della propria pretesa chiedeva espletarsi prova testimoniale e, al fine di quantificare dettagliatamente le somme dovute, chiedeva espletarsi c.t.u. contabile. Costituitosi, , erede con beneficio di inventario delle defunte germane Controparte_2
, formulava le seguenti conclusioni: “in via principale - rigettarsi le domande attoree CP_1 tutte, perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale - ordinarsi alla signora di rendere il conto in relazione a tutte le operazioni di prelievo dal conto Parte_1 corrente presso BA di NA (oggi Banca Intesa) e dal libretto postale di cui in narrativa;
- condannarsi la signora a versare al sig. le somme Parte_1 Controparte_1 che la medesima ha prelevato dal conto corrente bancario e dal libretto postale della signora
, e di cui la ricorrente non abbia dimostrato la consegna alla signora Persona_4 Persona_4 ovvero l'utilizzo per le necessità di quest'ultima (per un ammontare che allo stato si quantifica in non meno di euro 83.706,66), opponendosi sin da ora in compensazione il credito per la restituzione di dette somme con qualsiasi credito della signora Parte_1
che dovesse essere accertato in corso di causa. In ogni caso - con vittoria di spese
[...] e compenso professionale. Negava l'assunto della ricorrente sia sotto il profilo dell'esistenza di un vincolo lavorativo in senso stretto tra questa e le defunte germane, sia con riguardo alla presunta declaratoria contrattuale di appartenenza per il lavoro asseritamente svolto. Affermava l'esistenza di cospicui versamenti effettuati dalle sorelle nei confronti della e di altri membri della sua famiglia, nonché significativi prelievi sul libretto postale Pt_1 recante n. 000038875893 dalla stessa compiuti. Di tali somme, pari a 83.706,00, il resistente chiedeva in via riconvenzionale la restituzione. Formulava richiesta, ex art. 418 c.p.c., di esperimento del tentativo di conciliazione e, in via istruttoria, prova per interpello e prova testimoniale. Chiedeva altresì ordine di esibizione tutte le disposizioni di prelievo eseguite sul libretto postale n. 000038875893 e di ogni altra documentazione attestante l'identità del soggetto che aveva effettuato il prelievo. Esperito infruttuosamente, per volere di parte ricorrente, il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la parziale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti. All'udienza del 18.05.2022 si svolgeva l'interrogatorio libero della;
all'udienza Pt_1 del 22.02.2023 venivano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, e . Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 All'udienza del 05.04.2023 veniva escussa la Sig.ra . Testimone_6
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1245/2023 pubblicata il 02.11.2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite. Il giudice rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della ricorrente ex art. 2697 c.c. la quale, onerata di provare i fatti costituivi della pretesa giudiziale, non aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il quale reclamava la liquidazione delle somme. In particolare, non aveva documentato l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato dato dalla collaborazione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, né aveva allegato materiale sufficiente a dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, la sottoposizione alle direttive ed al controllo del datore, l'esclusività della dipendenza da questo, le modalità della retribuzione 3
nonché l'osservanza di un orario di lavoro. Non vi era, dunque, traccia dell'effettiva soggezione della al potere direttivo, organizzativo e disciplinare delle sorelle . Pt_1 CP_1 Né era possibile rintracciare gli indici “sussidiari” della subordinazione quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore, tesi a dimostrare, seppure in via gradata, la permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. In tal senso, il Tribunale richiamava l'orientamento giurisprudenziale in base al quale
“qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028)”. Mancando ogni prova documentale, anche valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta, doveva concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente. Non è stata, infatti, fornita la prova dello stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa datoriale né dell'assoggettamento al potere gerarchico e direttivo delle danti causa dell'odierno resistente, indici primari della subordinazione. Dalla prova orale è infatti emerso che sì, la sig.ra frequentasse Pt_1 in modo continuativo ed assiduo la casa delle sig.re , ma non che tale frequentazione CP_2 fosse in modo inequivoco dovuta alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le anziane sorelle, sussistendo, invece molteplici elementi a contrario che inducono a ritenere che tutto quanto fatto dalla ricorrente a vantaggio delle due anziane sorelle fosse effettuato per ragioni di amicizia, affetto, ma anche e soprattutto di interesse personale, un interesse volto ad attuare una captatio benevolentiae finalizzata allo scopo di ottenere donazioni, regalie e prebende, lautamente corrisposte per i servizi resi, come confermano le ingenti somme ricevute dalla ricorrente per se stessa e per il mantenimento dei propri figli nel corso degli anni, che per la loro elevata entità risultano sintomatiche della sussistenza di un rapporto sui generis, tra la e le sig.re ”. Pt_1 CP_2
La domanda principale non poteva quindi trovare accoglimento. Parimenti, non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale che, quindi, doveva essere rigettata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma formulando le seguenti conclusioni: “- riformare la sentenza impugnata per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare il Sig. (recte: Parte_2
, n.d.e.) al pagamento della somma a titolo di differenze retributive ( pari Controparte_1 ad euro 301.954,29) e TFR( pari ad euro 26.033,92), per un ammontare di euro 327.988,21 (trecentoventisettemilanovecentoottantotto,21) , oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali, interessi e rivalutazione;
o di altra ritenuta di adeguatezza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. L'appellante lamentava che il Tribunale avesse impropriamente svolto l'attività istruttoria, procedendo, sua sponte all'interrogatorio formale della ricorrente, ponendo domande inammissibili che non erano state trascritte ed erano incompatibili con il perimetro del libellum;
in sede si espletamento della prova orale, aveva formulato autonomamente ai testimoni escussi domande nuove esorbitanti dai capitoli di prova così perpetrando un error in procedendo incompatibile con la natura del giudizio e la validità delle risultanze probatorie. Nel merito, il giudice nell'effettuare la verifica circa l'esistenza degli indicici, principali e sussidiari, della subordinazione, non aveva tenuto in conto il peculiare atteggiarsi del rapporto di lavoro domestico e delle risultanze probatorie nella parte in cui sia i testi della 4
ricorrente ( che quelli del resistente ( , , avevano Testimone_1 Tes_2 Tes_5 Tes_3 dato atto della presenza della nella casa delle defunte sorelle, e dato atto ( ) Pt_1 Tes_1 dello stato di invalidità di una delle due. Tale circostanza, sufficiente a dimostrare l'esercizio dell'attività di badante (assistenza alla persona, spesa etc.), non era stata valorizzata dal Tribunale. Il legame di amicizia tra le e la , le incontestate elargizioni economiche CP_2 Pt_1 in favore di quest'ultima e della famiglia di lei, non escludeva la natura subordinata del rapporto, potendo eventualmente incidere sulla periodicità della retribuzione nel tempo. Tes_ Dalla testimonianza inoltre, era emerso chiaramente che la , Tes_3 Pt_1 già dal 2014, era la sola collaboratrice presente nella casa delle defunte sorelle. Né potevano ritenersi valide e probanti le affermazioni rese, su domanda del giudicante, dalla e relative a vicende della vita personale della . Tes_2 Pt_1 Il Tribunale aveva oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni, così formulando una decisione illegittima che doveva essere riformata. Costituitosi, il rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale - dichiarare CP_2 inammissibile, improcedibile e/o nullo e comunque rigettare l'appello proposto da;
- confermare quindi l'impugnata sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1 1245/2023 nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto da in primo Parte_1 grado, ritenendo infondate le domande ivi proposte, che andranno in ogni caso rigettate;
in via di appello incidentale - ordinarsi alla sig. di rendere il conto in Parte_1 relazione a tutte le operazioni di prelievo dal conto corrente presso BA di NA (oggi Banca Intesa) e dal libretto postale di cui al doc.19; - condannarsi la sig. Parte_1 a versare al sig. le somme che la medesima ha prelevato dal conto Controparte_1 corrente bancario e dal libretto postale della sig.ra e di cui la ricorrente non ha Persona_4 dimostrato la consegna alla sig.ra ovvero l'utilizzo per le necessità di Persona_4 quest'ultima (per un ammontare che allo stato si quantifica in non meno di euro 83.706,66), opponendosi sin da ora in compensazione il credito per la restituzione di dette somme con qualsiasi credito della sig.ra nei confronti del sig. che Parte_1 Controparte_2 dovesse essere accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio. Preliminarmente, rilevava l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, non potendosi individuare i punti della decisione dei quali si chiedeva la modifica, né l'arco temporale per il quale veniva reclamata la liquidazione. Non veniva indicato il contenuto delle prestazioni lavorative, né la loro riconducibilità allo schema della subordinazione. L'utilizzo dei mezzi istruttori da parte del giudicante era avvenuto nel rispetto delle prerogative ad esso affidate, muovendosi nell'ambito delle allegazioni delle parti. Con riguardo al merito del provvedimento, evidenziava l'insussistenza di fatti e documenti idonei a provare l'asserito rapporto di lavoro subordinato. Molteplici elementi ne escludevano l'esistenza: nessuno dei testimoni aveva indicato dati temporali e fattuali certi da cui desumere l'esistenza di un potere direttivo e di controllo da parte della presunta datrice di lavoro, in particolare prima dell'anno 2014; non vi era traccia di eterodirezione datoriale, non era emerso un possibile orario di svolgimento di lavoro, non vi era notizia della modalità con cui i servizi prestati dalla venivano svolti. Pt_1
In corso di causa era emersa la circostanza, incontestata, che l'appellante fosse un'assidua frequentatrice della casa delle sorelle defunte ma, tale singola circostanza, non poteva ritenersi determinante al fine di rintracciare elementi riconducibili alla subordinazione professionale. Tra l'altro, la , che proclamava di avere assistito le , non disponeva di Pt_1 CP_2 alcun titolo di studio idoneo allo svolgimento della prospettata attività. 5
Erano invece facilmente rintracciabili i prelievi effettuati dalla sul conto Pt_1 corrente e sul libretto postale cointestato alle sorelle per cui l'appellante aveva procura a partire dal 2015. La personalmente e per interposta persona dei familiari, aveva ricevuto ingenti Pt_1 somme per un ammontare complessivo pari alle somme richieste in giudizio. Tali elargizioni Per_
o venivano effettuate dalla sig.ra a favore della ricorrente (e/o dei suoi familiari) in segno di riconoscenza per attività da questa prestate affectio et benevolentiae causa (reali o apparenti che fossero le benevole intenzioni della ), - o, in caso contrario, dovevano
Pt_1 essere considerate remunerazione (diretta o indiretta, anche tramite negozi simulati o indicazione da parte della di soggetti a cui destinare i pagamenti) del lavoro
Pt_1 asseritamente svolto, o comunque espressione di quei benefici attesi dalla a fronte
Pt_1 di prestazioni svolte gratuitamente. La decisione del Tribunale, rispetto alla quale proponeva appello incidentale, doveva essere invece riformata nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale tesa a obbligare la restituire le somme che essa, in forza della citata procura, aveva
Pt_1 personalmente prelevato tra il 2015 e il 2017 dai conti correnti bancari e postali della sig.ra
(per un totale di almeno € 83.760,00) e di restituzione delle somme che la stessa Persona_4 Per_ non aveva dimostrato di aver consegnato alla sig.ra o comunque utilizzato a beneficio della stessa. Il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non provata la richiesta e non poteva non avere rilievo il fatto che l'appellante non avesse contestato tali circostanze, né fornito prova contraria. La sentenza, in questa parte, doveva essere riformata.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dal , di inammissibilità dell'appello in quanto CP_2 non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Sull'interpretazione del citato art. 342 c.p.c. sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Il proposto gravame dà conto della modifica richiesta alla sentenza impugnata, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma, emergendo l'individuazione del “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
5. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato un uso abnorme ed illegittimo dei poteri/doveri del giudice nel corso dell'assunzione delle prove orali, avendo questi proceduto, tra l'altro, a formulare ai testimoni domande ultronee rispetto a quelle contenute nei capitoli di prova. La dedotta abnormità/illegittimità del comportamento del giudice è infondata, posto che ai sensi dell'art. 253 c.p.c., c. 1, “Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai 6
quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi”. Basti richiamare quanto affermato da Cass. civ. sez. I, 03/11/2022, n. 32456, secondo cui “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente”. È chiaro sul punto l'insegnamento del giudice di legittimità che ha affermato la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice di merito, astenutosi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, affermato la lacunosità della deposizione testimoniale, confermando il potere/dovere del giudice di chiarire/approfondire, mercè l'esercizio dei poteri officiosi conferiti dalla norma, il narrato dei testi, con esclusione di un ruolo meramente passivo. L'appellante, poi, ha lamentato uno sforamento funzionale, per esser stato espletato un interrogatorio libero non richiesto da alcuna delle parti ed erroneamente portato avanti dal Giudicante. Osserva la Corte che con ordinanza del 06/04/2022, il Tribunale ha così disposto:
“Ammette la prova per interpello della ricorrente , così come articolata Parte_1 della resistente nella propria memoria di costituzione limitatamente ai capi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, risultando gli altri capi superflui o documentali”. Il provvedimento è stato adottato in pedissequa conformità alla richiesta articolata dal resistente alla pag. 20 della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, sui capitoli da 1 a 23 ivi articolati. È vero che all'udienza del 18.05.2022 risulta assunto il libero interrogatorio, (così verbale di udienza) di , presente in udienza, ma deve osservarsi che a Parte_1 norma dell'art. 117 c.p.c. il giudice in qualunque momento può liberamente interrogare le parti sui fatti di causa. L'interrogatorio libero poi non è un mezzo di prova, né emerge che le relative risultanze siano state poste a fondamento della decisione, che invece si è basate sulle risultanze della prova testimoniale, considerato poi che all'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente, così come ammesso in precedenza, si è proceduto all'udienza del 14.12.2022. Il motivo di appello è, dunque, infondato.
6. Nel prosieguo e prima di procedere alla disamina delle risultanze della prova testimoniale assunta, è utile richiamare che la giurisprudenza ha individuato una serie di indicici ed elementi indiziari necessari per l'accertamento della natura del rapporto di lavoro subordinato: assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo di orario, forma della retribuzione, il margine di autonomia del lavoratore etc. In particolare, “Il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di 7
erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa” (Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, n. 21194).
“Gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. Sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte appello Milano sez. lav., 23/10/2018, n.1386). Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito: “Giova ribadire l'identificazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2094 c.c., in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, senza necessità di provare anche l'esistenza di un diverso rapporto. Qualora esso non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, esso può essere ricostruito, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale” (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n. 11937). Con particolare riguardo al rapporto di collaborazione familiare ed alla distinzione rispetto ad un legame meramente affettivo/amicale caratterizzato dalla gratuità, pur potendosi configurare astrattamente un vincolo contrattuale sinallagmatico, l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso e la prova piena, posto che “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 12433 del 16 giugno 2015). Infatti, “La presunzione di onerosità dell'attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato comporta la rigorosità della prova che l'attività stessa sia stata eseguita a titolo gratuito affectionis vel benevolentiae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che prestatore intendeva trarre” (Cassazione civile sez. lav. - 16/02/1993, n. 1895). D'altronde, “In via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa” (Cassazione civile sez. lav., 26/01/2009, n.1833).
7. Posto quanto sopra a termini di diritto, in punto di fatto va rilevato che dalle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado giudizio è possibile evincere un dato certo: la , almeno dal 2014, era una presenza costante a casa delle , anche se nulla Pt_1 CP_2 di univoco è emerso circa le reali ragioni sottese e/o il titolo posto a fondamento di tale vicinanza della . Pt_1 8
Per_ Il teste , medico curante della sig.ra , ha dichiarato che la era una Tes_1 Pt_1 presenza costante presso casa , in particolare negli ultimi anni pur non sapendo CP_2 delimitare il periodo in cui tale assistenza fosse stata prestata, né per quante ore al giorno o per quanti giorni alla settimana: “Confermo che la sig.ra negli ultimi Parte_1 quindici anni di vita della de cuius sig.ra le forniva assistenza continua ed Persona_2 assidua. ADR: Non so delimitare il periodo in cui tale assistenza si svolse se non indicando gli ultimi quindici anni di vita della sig.ra . ADR: Nei primi anni l'assistenza sanitaria CP_2 della sig.ra era molto più leggera. ADR: Non so quantificare il lasso di tempo dei
Pt_1 primi anni. ADR: Non posso quantificare quanto la sig.ra in questi primi anni quanti
Pt_1 giorni alla settimana lavorasse presso la . ADR: Non posso quantificare quanto la CP_2 sig.ra in questi primi anni quante ore al giorno lavorasse presso la . ADR:
Pt_1 CP_2 Non posso dire dove la sig.ra vivesse abitualmente. Preciso che la sig.ra
Pt_1 Pt_1 per quanto di mia conoscenza ha una sua famiglia. DR: Negli ultimi anni di vita della sig.ra
, che posso quantificare in circa 6-7 anni, l'attività di assistenza sanitaria della sig.ra CP_2
fu molto più intensa, in quanto lo stato della sig.ra si aggravò e quindi le Pt_1 CP_2 forniva assistenza continua per gli atti della vita quotidiana. ADR: Non posso dire con certezza quali giorni della settimana la sig.ra lavorasse presso la sig.ra , ma Pt_1 CP_2 posso dire che era sempre presente quando andai presso la sua abitazione per visitarla. ADR: Mi sono recato presso l'abitazione della sig.ra anche nei giorni festivi ed anche CP_2 qualche volte di notte, per notte intendo massimo fino alle ore 23:00. ADR: Non posso dire dove la sig.ra vivesse abitualmente, anche per questo periodo. ADR: Non vi erano Pt_1 altre persone presenti nella casa oltre la sorella della , la quale poi le premorì”. CP_1 La teste ha riferito: “ADR: Conosco i fatti di causa in quanto abito nello Testimone_2 stesso isolato della defunta sig.ra . ADR: Non ho interesse nei fatti di causa né Persona_2 rapporti di parentela, amicizia o inimicizia con alcuno delle parti del presente giudizio. ADR: Ricordo che la sig.ra lavorava presso l'abitazione della defunta sig.ra . Pt_1 Persona_2 ADR: Non so quando è iniziato il rapporto di lavoro della sig.ra presso l'abitazione Pt_1 della sig.ra . Posso però dire che vedevo la sig.ra presso l'abitazione delle a CP_2 Pt_1 sig.ra di sicuro a partire dall'anno 2006. ADR: Ritengo che la presenza della sig.ra CP_2
presso la casa della sig.ra fosse dovuta ad un'attività lavorativa in quanto la
Pt_1 CP_2 vedevo a tutte le ore del giorno e della notte, intendo fino a mezza notte e la mattina dalle ore 06:00 del mattino. ADR: Vedevo la sig.ra presso la casa della sig.ra tutti
Pt_1 CP_2 i giorni dal lunedì alla domenica. ADR: Sì, confermo dall'anno 2006 fino alla morte della sig.ra . ADR: sì, mi risulta che la sig.ra abbia marito e due figli, che oggi CP_2 Pt_1 hanno più di 20 anni circa. ADR: Per quanto di mia conoscenza, mi risulta che i figli della sig.ra non siano stati da lei cresciuti, ma dal di lei marito o da qualcun altro. ADR:
Pt_1 Non so se il marito della sig.ra nei primi anni lavorasse, non so quando apri la ditta
Pt_1 di pompe funebri. Mi risulta che negli ultimi anni il marito della sig.ra lavorasse, ma
Pt_1 non so quantificare il periodo. ADR: Mi risulta che la sig.ra lavorasse tutti i giorni
Pt_1 h24 presso la casa della sig.ra . ADR: Non so se vi fossero problematiche coniugale CP_2 dovute al fatto che la sig.ra , non vivesse a casa con il marito e i figli. ADR: Non so
Pt_1 se la sig.ra si assentasse mai dalla casa della sig.ra se avesse giorni di ferie
Pt_1 CP_2
o di malattia. ADR: Mi risulta che il rapporto di lavoro svolto dalla sig.ra , non fosse
Pt_1 retribuito, questo mi fu detto dalla stessa lavoratrice, la quale riceveva solo delle regalie. ADR: Quando chiesi alla sig.ra perché lavorasse presso la sig.ra senza
Pt_1 CP_2 percepire stipendio lei mi disse che lo faceva per il creatosi rapporto di amicizia e di affetto. ADR: Non so come mai la sig.ra iniziò a lavorare presso la casa di una sconosciuta,
Pt_1 senza percepire alcuna retribuzione, sacrificando il rapporto con il marito ed i figli piccoli. ADR: Non so chi gestisse la casa coniugale della sig.ra non eravamo in rapporti di
Pt_1 amicizia. ADR: Non mi risulta che il lavoro gratuito svolto dalla sig.ra presso la casa
Pt_1 della sig.ra dette mai adito a pettegolezzi o voci di condominio per la sua particolarità. CP_2 9
ADR: mi recavo a casa della sig.ra di pomeriggio, e vi incontravo sempre la sig.ra CP_2
. ADR: Per quanto di mia conoscenza l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra Pt_1 Pt_1 consisteva in assistenza personale ed alla casa della sig.ra . ADR: Non mi risulta che CP_2
i figli della sig.ra dormissero presso la casa della né tantomeno che vi Pt_1 CP_2 abitassero. ADR: Non so se la sig.ra abbia percepito grosse somme di danaro per Pt_1 lei o per i figli da parte della sig.ra ”.
CP_2 Il teste , odontoiatra, il cui studio si trovava sul pianerottolo della Testimone_3 casa della sig.ra , ha dichiarato: “Ricordo che la sig.ra lavorasse presso la
CP_2 Pt_1 casa della sig.ra , ricordo che tale rapporto di lavoro ha avuto inizio dall'anno 2014
CP_2 circa e si è concluso fino alla morte della defunta sig.ra . ADR: Prima del 2014, Persona_2 vedevo raramente la sig.ra presente presso la casa della sig.ra , per prima Pt_1 CP_2 intendo dal 2013. Prima del 2013 non l'ho mai vista. ADR: non so se prima del 2013 andasse presso la casa della sig.ra . ADR: confermo che il mio studio è sul pianerottolo della
CP_2 casa della sig.ra e che fosse già attivo dal 2006. ADR: Preciso che sono certo che
CP_2 lavorasse dal 2015, in quanto la veniva presso il mio studio accompagnata dalla
CP_2
. Ma tale accompagnamento fu da me dedotto fosse per lavoro e non per mera Pt_1 amicizia. ADR: In precedenza la veniva assistita dalla sig.ra . ADR:
CP_2 Testimone_6 La sig.ra si presentava saltuariamente presso la casa della e vedevo Testimone_6 CP_2 che le portava la spesa, non so se svolgesse altre mansioni. ADR: Capo 1 non mi risulta. ADR: Ricordo che nell'anno 2014 circa, erano presenti sia la che la Pt_1 Tes_6 presso la casa della . Non so se vi fossero acredini tra le due. ADR: Non ricordo fino
CP_2 a che anno la era autonoma e uscisse di casa. Credo forse fino al 2010. ADR: Mi
CP_2 recavo presso l'appartamento della a riscuotere quote condominiali, e venivo
CP_2 ricevuto dalla sig.ra e dalla sorella all'inizio, successivamente dalla , ed in fine
CP_2 Tes_6 dalla . ADR: Non ricordo quanto dedotto al capitolo 8. ADR: Non so quanto al Pt_1 capitolo 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, ADR: Ricordo che presso la casa della sig.ra
CP_2 transitavano il geometra ed il Notaio. ADR: ricordo che nel 2018 parlai con la sig.ra
CP_2
la quale mi disse, che si sentiva segregata in casa, e voleva andarsene e che io le CP_2 chiamassi padre affinché le trovassi uno ospizio e che mi interessassi io Per_5 personalmente. Non mi spiegò la ragione. Andai da padre e gli riferì quanto detto. Per_5 Chiamai anche il geometra riferendogli quanto detto. Preciso che mi attivai per CP_2 cercare lo ospizio, presso PP RT e all'Ospizio Don Silvio. ADR: Non mi fu mai detto dalla che veniva trattata male dalla . ADR: Sono un conoscente del CP_2 Pt_1
GE , non avevo nessun rapporto particolare con la sig.ra ”.
CP_2 CP_2 La teste ha dichiarato: “ADR: Conosco i fatti di causa in quanto la Testimone_5 sig.ra era parente di mia nonna materna, ed inoltre in quanto dal 2013 al 2014
CP_2 frequentavo la casa della sig.ra come amica e parente. Aggiungo inoltre che dopo
CP_2 l'infortunio verificatosi nel 2014 le ho fatto compagnia anche di notte, a titolo gratuito per circa 3 mesi. In precedenza, mi aveva delegato a percepire la pensione. ADR: Non ho rapporti di parentela, amicizia o inimicizia con alcuna delle parti del giudizi, né tantomeno un interesse. ADR: Nei tre mesi in cui ho fatto compagnia alla sig.ra non ho percepito
CP_2 nulla, ma la stessa mi fece una donazione di 20.000 euro. ADR: La mia presenza di notte presso la casa della si limitò ai mesi da maggio a luglio. ADR: La mia presenza
CP_2 presso la casa della per farle esclusivamente compagnia, si protrasse dal 2013 al
CP_2
2014. Non svolgevo attività lavorativa, la cura della casa era demandata alla sig.ra
[...]
. ADR: In questo periodo vidi la sig.ra presso la casa della , la quale Pt_3 Pt_1 CP_2 veniva tutti i giorni non so dire da che ora a che ora, di certo non si fermava a dormire li perché ci dormivo io. ADR: Non mi risulta che lavorasse lì, lì lavorava la sig.ra la Tes_6 quale faceva le pulizia e sistemava la casa. La sig.ra , le faceva compagnia e le Pt_1 faceva la spesa. ADR: Mi risulta che la sig.ra , per quanto riferitomi dalla Pt_1 CP_2 ricevesse dei pagamenti per le attività svolte. ADR: Questi pagamenti erano fissi, a cadenza 10
mensile. ADR: i soldi che venivano dati alla erano pagamenti servizi svolti. ADR: Mi CP_2 correggo la sig.ra lavorava presso la , ma non come donna dei servizi ma
Pt_1 CP_2 come assistenza. ADR: Mi risulta che l'attività svolta dalla andasse avanti da anni
Pt_1 ma non so quantificare. ADR: Ricordo che presso la casa della sig.ra negli anni CP_2 lavoravano sia la sig.ra che la sig.ra . La aveva degli orari prestabiliti,
Pt_1 Tes_6 Tes_6 mentre la era libera. ADR: Ricordo che era un rapporto lavorativo, ma improntato
Pt_1 anche all'assistenza reciproca in quanto la manteneva anche la famiglia della CP_2
, come ad esempio per gli studi universitari della figlia. ADR: Ricordo che la Pt_1 Pt_1 andava tutti i giorni presso la casa della , ma non vi era un obbligo di presenza lo CP_2 faceva spontaneamente. Non era tenuta a rispettare turni, né orari”. La teste ha dichiarato: “ADR: non ho rapporti di parentela con le parti Testimone_6 sono però amica del sig. in quanto è il nipote di una mia amica. Non ho Controparte_2 interesse nella causa né alcun vantaggio. ADR: Conosco i fatti di causa in quanto lavoravo presso la casa della sig.ra . ADR: Svolgevo il lavoro di aiutante nelle faccende Persona_2 di casa, da circa dieci anni prima della morte della sig.ra . ADR: Dopo la Persona_1 morte della sig.ra ho continuato a lavorare sulla casa della fino a 2-3 mesi Per_1 CP_2 Per_ prima della morte della sig.ra , della quale non fui informata del decesso e pertanto non andai al funerale. ADR: Presso la casa delle Gioffrè facevo la spesa, e le faccende di casa per tenere la casa pulita. Lavoravo due ore al giorno una la mattina e una la sera. ADR: venivo pagata ogni mese, percepivo 6 euro all'ora, circa 380,00 euro al mese. Non ho percepito null'altro. ADR: Non so se altri abbiano ricevuto grosse somme di denaro in donazione. ADR: Sulla casa lavoravamo: io, la sig.ra che faceva la spesa con la Pt_1 Per_ macchina, la sig.ra che faceva compagnia alle sig.ine e . ADR: Non Tes_5 Per_6 so se la venisse pagata, non so se abbia precipito o meno somme. ADR: Non so Pt_1 se la dormisse a casa delle signore, non so la che giorni lavorasse presso Pt_1 Pt_1 quella casa. ADR: Ricordo che la faceva solo la spesa alle signore. ADR: Quando Pt_1 ero in casa, alle volte vi era la che portava la spesa, sistemava la spesa e si fermava Pt_1 a guardare la televisione con le signore”.
8. Orbene, sebbene i testi abbiano riferito di un'attività lavorativa espletata dalla
, deve considerarsi che la terminologia usata in modo atecnico dai testimoni - ai
Pt_1 quali non può sicuramente esser demandata la qualificazione giuridica di un rapporto - abbia configurato l'espletamento di un rapporto di lavoro subordinato, non risultando alcuno dei relativi indici rivelatori: assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo di orario, forma della retribuzione, ecc.. Quanto all'assoggettamento della lavoratrice alle direttive del datore di lavoro ed al rispetto degli orari di lavoro, la teste ha riferito: “… la era libera … Ricordo Tes_5 Pt_1 che la andava tutti i giorni presso la casa della , ma non vi era un obbligo di
Pt_1 CP_2 presenza lo faceva spontaneamente. Non era tenuta a rispettare turni, né orari”. Quanto alle mansioni svolte, la teste ha riferito: “Ricordo che la faceva Tes_6 Pt_1 solo la spesa alle signore. Quando ero in casa, alle volte vi era la che portava la
Pt_1 spesa, sistemava la spesa e si fermava a guardare la televisione con le signore”. La teste , con riferimento al periodo 2013 – 2014, ha dichiarato: “In questo Tes_5 periodo vidi la sig.ra presso la casa della , la quale veniva tutti i giorni non
Pt_1 CP_2 so dire da che ora a che ora, di certo non si fermava a dormire li perché ci dormivo io. ADR: Non mi risulta che lavorasse lì, lì lavorava la sig.ra la quale faceva le pulizia e Tes_6 sistemava la casa. La sig.ra , le faceva compagnia e le faceva la spesa”.
Pt_1 Quanto alla retribuzione la teste ha dichiarato: “Mi risulta che il rapporto di Tes_2 lavoro svolto dalla sig.ra , non fosse retribuito, questo mi fu detto dalla stessa
Pt_1 lavoratrice, la quale riceveva solo delle regalie. Quando chiesi alla sig.ra perché
Pt_1 11
lavorasse presso la sig.ra senza percepire stipendio lei mi disse che lo faceva per il CP_2 creatosi rapporto di amicizia e di affetto”. La teste : “Ricordo che era un rapporto lavorativo, ma improntato anche Tes_5 all'assistenza reciproca in quanto la manteneva anche la famiglia della , CP_2 Pt_1 come ad esempio per gli studi universitari della figlia”. Come riferito dalla teste , la stessa aveva riferito di essere mossa da Tes_2 Pt_1 ragioni di affetto e solidarietà che si pongono agli antipodi rispetto ad una prestazione professionale tipica del rapporto di lavoro subordinato. Va, dunque, confermato quanto ritenuto dal primo giudice secondo cui “… non sussistono elementi univoci e concordanti tali da permettere di qualificare l'assidua presenza della ricorrente presso l'appartamento di Via Pitagora, come attività svolta a favore delle sorelle quale esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato. Sussistono infatti CP_2 molteplici elementi a contrario che inducono a ritenere che tutto quanto fatto dalla ricorrente a vantaggio delle due anziane sorelle fosse effettuato per ragioni di amicizia, affetto, ma anche e soprattutto di interesse personale, un interesse volto ad attuare una captatio benevolentiae finalizzata allo scopo di ottenere donazioni, regalie e prebende, lautamente corrisposte per i servizi resi, come confermano le ingenti somme ricevute dalla ricorrente per se stessa e per il mantenimento dei propri figli nel corso degli anni, che per la loro elevata entità risultano sintomatiche della sussistenza di un rapporto sui generis, tra la Pt_1 e le sig.re ”. CP_2 La valutazione unitaria e complessiva delle deposizioni assunte conferma la valutazione del Tribunale, secondo cui “A dire il vero a parere di chi scrive, dalle dichiarazioni rese dai teste , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_5
, risulta che la casa delle sig.re fosse frequentate da molteplici Testimone_6 CP_2 persone, tra cui la , le quali per ragioni di benevolenza, di amicizia, di Pt_1 compagnia, ma soprattutto per la grande generosità e disponibilità economica delle sig.re
, sgomitavano tra di loro per poter offrire i loro favori alle due anziane donne e poter CP_2 così essere lautamente ricompensate per i loro servigi” (così sentenza pagg. 5-6). La circostanza che allo spirito di solidarietà ed ai rapporti di amicizia ed affetto riferiti dalla alla teste fossero connesse cospicue elargizioni di denaro da parte Pt_1 Tes_2 delle è provato non solo da quanto riferito dalla teste – “la manteneva CP_1 Tes_5 CP_2 anche la famiglia della , come ad esempio per gli studi universitari della figlia” – ma Pt_1 anche dalla documentazione in atti. Dalla documentazione depositata dal resistente risultano numerosi ed ingenti CP_2 versamenti eseguiti dalle in favore di prossimi congiunti della : € 70.000 CP_1 Pt_1 versati al figlio della nel 2017 (doc.05); € 7.000,00 erano stati affidati al notaio Pt_1 Per_7 per l'esecuzione di un mandato post mortem e sono stati dal notaio versati alla figlia della
(doc.09). Pt_1
Non solo, ma la risultava munita, previa revoca alla sig.ra , di Pt_1 Persona_4 procura speciale, conferita con atto del 14.01.2015, per Notaio per gestire il conto Per_7 corrente intestato ad essa mandante presso il BA di NA e/o il libretto Persona_4 presso Poste Italiane, conferendo per il compimento di tali attività i più ampi poteri e risultano documentati cospicui prelievi: € 44.703,66; dal 29.07.2017 al 31.12.2018; € 26.003,00 dal 06.06.2016 al 19.11.2016. Risultano, inoltre, numerosi e antecedenti prelievi in contanti (doc. 23), sottoscritti congiuntamente da e dalla . Persona_4 Pt_1 Si impone, a questo punto, considerare che la gestione che la ha avuto dei Pt_1 denari delle sorelle appare chiaramente incompatibile con l'esercizio di attività di CP_2 lavoro subordinato, generalmente caratterizzata da retribuzione fissa, con cadenza periodica e, soprattutto, senza che il lavoratore abbia alcuna autonomia nell'amministrazione delle finanze del proprio datore di lavoro. 12
In altre parole, la è stata talmente persona di famiglia da sostituirsi ai familiari Pt_1 delle , da poter liberamente disporre del loro denaro, da recarsi in casa loro senza CP_2 limiti orari in maniera del tutto autonoma e indipendente, senza obbligo di assolvimento di mansioni che erano, invece, affidate a personale domestico. Una relazione di tal fatta non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato e la presenza delle numerose e non irrisorie elargizioni, tutte riscontrate, in favore dei familiari della , oltre che dei prelievi diretti eseguiti autonomamente dalla , Pt_1 Pt_1 renderebbero irragionevole una tale qualificazione del rapporto. Si deve, quindi, escludere che le ragioni per le quali la frequentasse Pt_1 assiduamente l'abitazione delle sorelle fossero da ricondursi ad espletamento di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato. In ragione della genericità con cui è stata riferita, non possono esser tratte ulteriori conclusioni dalla circostanza, che ex se appare inquietante, riferita dal teste Tes_3 secondo cui: “Ricordo che nel 2018 parlai con la sig.ra la quale mi disse che si CP_2 sentiva segregata in casa e voleva andarsene e che io le chiamassi padre affinché Per_5 le trovassi uno ospizio e che mi interessassi io personalmente. Non mi spiegò la ragione. Andai da padre e gli riferì quanto detto. Chiamai anche il geometra Per_5 CP_2 riferendogli quanto detto. Preciso che mi attivai per cercare lo ospizio, presso PP RT e all'Ospizio Don Silvio. Per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1 rigettato.
8. Con l'appello incidentale ha chiesto ordinarsi all'appellante di Controparte_1 rendere il conto in relazione a tutte le operazioni di prelievo dal conto corrente presso BA di NA (oggi Banca Intesa) e dal libretto postale di cui al doc.19; condannarla a versare le somme prelevate dal conto corrente bancario e dal libretto postale della sig.ra Persona_4 e di cui la ricorrente non aveva dimostrato la consegna alla sig.ra ovvero Persona_4 l'utilizzo per le necessità di quest'ultima (per un ammontare quantificato in non meno di € 83.706,66), opponendo in compensazione il credito per la restituzione di dette somme con qualsiasi credito della sig.ra nei confronti del sig. che Parte_1 Controparte_2 dovesse essere accertato in corso di causa. La domanda non può trovare accoglimento, posto che “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum”. (Cass. civ. sez. III, 05/02/2025, n.2810 Secondo quanto chiarito in sede di elaborazione giurisprudenziale, l'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui ha eseguito l'incarico e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ. (Cass., sez. 2, 15/02/1995 n. 1600; Cass., sez. 3, 27/04/1982 n. 2634). Si tratta quindi di un negozio con funzione cognitiva della situazione preesistente (cioè dell'esecuzione del mandato) e "costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato" (conforme Cass., sez. 3, 22/08/1985 n. 4480). 13
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass., sez. 3, 20/01/1981, n. 485; Cass., sez. 1, 11/11/2013, n. 25302), l'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non genera a carico del convenuto/mandatario l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore. Ciò comporta, da un lato, che la ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti deve essere regolata avendo riguardo non al rapporto contrattuale - mandato - tra le stesse intercorso, ma alle norme dettate in tema di indebito (Cass., sez. 1, 8/03/2001 n. 3387; Cass., sez. 3, 3/03/1998 n. 2334; Cass., sez. 1, 28/07/1997 n. 7027; Cass., sez. 2, 18/12/1995 n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi: Cass., sez. 3, 14/05/2012 n. 7501; Cass., sez. L, 11/10/2010 n. 22872; Cass., sez. 2 27/11/2018, n. 30713). Inoltre, la mancanza della prova dell'adempimento dell'obbligo del mandato non equivale a provare il quantum preteso, tale che la sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di rendiconto non esclude, invero, che, “ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il resistente/appellante incidentale, che ha proposto nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo, sia tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustificasse, integrando l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la cui prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (Cass., sez. 3, 13/02/1998 n. 1557; Cass., sez. L, 13/11/2003 n. 17146)”. L'onere di cui sopra non è stato assolto, posto che l'appellante incidentale ha operato Per_ una mera ricostruzione ex post, ipotizzando una mancata consegna alla sig.ra di € 83.706,66, automaticamente ritenendola indebitamente trattenuta dalla senza, Pt_1 tuttavia allegare alcunché che possa coonestare la condotta addebitata all'accipiens. Peraltro, le risultanze processuali, se hanno escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, hanno dimostrato la liberalità delle sorelle che si “sdebitavano”, CP_1 dell'assistenza ricevuta dalla e da altri soggetti. Pt_1 Trattandosi di atti di disposizione del loro patrimonio e non essendo stata prospettata alcuna compromissione della capacità delle germane e/o alcuna coercizione a loro carico, non è dato poter ritenere, e ciò rileva in punto di an debeatur, se e quali somme l'accipiens abbia indebitamente trattenuto. Per tutti i motivi esposti, la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi va confermata. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di questo grado di giudizio vanno dichiarate compensate fra le parti. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , nonché Parte_1 Controparte_2 sull'appello incidentale da questi proposto, avverso la sentenza n. 1245/2023 emessa dal Tribunale Palmi, pubblicata in data 02.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 17/2024 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola MINASI, CF , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Palmi al C.so Ten. A. Barbaro n. 34 - tel./fax 096622235, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il 23.121953 CF , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Barbieri, CF pec C.F._4
e Gianluca Saccoccia, CF Email_2
pec nonché dall'Avv. C.F._5 Email_3 Francesco Cardone, CF , pec C.F._6
elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_4 quest'ultimo, in Palmi (RC), via Cesare Battisti n. 41, fax 049-8756077 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 16.07.2020, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare in fatti per come
[...] in premessa e per l'effetto condannare al pagamento delle somme a titolo di differenze retributive (pari ad euro 301.954,29) e TFR (pari ad euro 26.033,92), per un ammontare di euro 327.988,21 (trecentoventisettemilanovecentoottantotto,21), oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali, interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze”. Esponeva di aver prestato servizio quale badante presso le germane Persona_1
(deceduta il 22.12.2011) e (deceduta il 04.03.2019), svolgendo mansioni, dal Persona_2
2003 al 2019, di pulizia della casa, di cura e assistenza delle sorelle affette da gravi patologie, senza percepire alcuna retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto. Alla morte di , le aveva concesso, in comodato l'uso Persona_3 Persona_4 dell'immobile sito in via Pitagora, presso il quale continuava a risiedere essa stessa. 2
La ricorrente sosteneva di aver lavorato ininterrottamente, h. 24, senza pause né festività per il periodo indicato e, per tale ragione, chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e delle relative spettanze economiche: inquadramento contrattuale quale collaboratrice familiare non convivente – Lavoro Domestico - livello 1S (fino al 28.02.2007) e DS (fino al 31.03.2019), differenze retributive e TFR maturato. A sostegno della propria pretesa chiedeva espletarsi prova testimoniale e, al fine di quantificare dettagliatamente le somme dovute, chiedeva espletarsi c.t.u. contabile. Costituitosi, , erede con beneficio di inventario delle defunte germane Controparte_2
, formulava le seguenti conclusioni: “in via principale - rigettarsi le domande attoree CP_1 tutte, perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale - ordinarsi alla signora di rendere il conto in relazione a tutte le operazioni di prelievo dal conto Parte_1 corrente presso BA di NA (oggi Banca Intesa) e dal libretto postale di cui in narrativa;
- condannarsi la signora a versare al sig. le somme Parte_1 Controparte_1 che la medesima ha prelevato dal conto corrente bancario e dal libretto postale della signora
, e di cui la ricorrente non abbia dimostrato la consegna alla signora Persona_4 Persona_4 ovvero l'utilizzo per le necessità di quest'ultima (per un ammontare che allo stato si quantifica in non meno di euro 83.706,66), opponendosi sin da ora in compensazione il credito per la restituzione di dette somme con qualsiasi credito della signora Parte_1
che dovesse essere accertato in corso di causa. In ogni caso - con vittoria di spese
[...] e compenso professionale. Negava l'assunto della ricorrente sia sotto il profilo dell'esistenza di un vincolo lavorativo in senso stretto tra questa e le defunte germane, sia con riguardo alla presunta declaratoria contrattuale di appartenenza per il lavoro asseritamente svolto. Affermava l'esistenza di cospicui versamenti effettuati dalle sorelle nei confronti della e di altri membri della sua famiglia, nonché significativi prelievi sul libretto postale Pt_1 recante n. 000038875893 dalla stessa compiuti. Di tali somme, pari a 83.706,00, il resistente chiedeva in via riconvenzionale la restituzione. Formulava richiesta, ex art. 418 c.p.c., di esperimento del tentativo di conciliazione e, in via istruttoria, prova per interpello e prova testimoniale. Chiedeva altresì ordine di esibizione tutte le disposizioni di prelievo eseguite sul libretto postale n. 000038875893 e di ogni altra documentazione attestante l'identità del soggetto che aveva effettuato il prelievo. Esperito infruttuosamente, per volere di parte ricorrente, il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la parziale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti. All'udienza del 18.05.2022 si svolgeva l'interrogatorio libero della;
all'udienza Pt_1 del 22.02.2023 venivano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, e . Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 All'udienza del 05.04.2023 veniva escussa la Sig.ra . Testimone_6
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1245/2023 pubblicata il 02.11.2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite. Il giudice rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della ricorrente ex art. 2697 c.c. la quale, onerata di provare i fatti costituivi della pretesa giudiziale, non aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il quale reclamava la liquidazione delle somme. In particolare, non aveva documentato l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato dato dalla collaborazione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, né aveva allegato materiale sufficiente a dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, la sottoposizione alle direttive ed al controllo del datore, l'esclusività della dipendenza da questo, le modalità della retribuzione 3
nonché l'osservanza di un orario di lavoro. Non vi era, dunque, traccia dell'effettiva soggezione della al potere direttivo, organizzativo e disciplinare delle sorelle . Pt_1 CP_1 Né era possibile rintracciare gli indici “sussidiari” della subordinazione quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore, tesi a dimostrare, seppure in via gradata, la permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. In tal senso, il Tribunale richiamava l'orientamento giurisprudenziale in base al quale
“qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028)”. Mancando ogni prova documentale, anche valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta, doveva concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente. Non è stata, infatti, fornita la prova dello stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa datoriale né dell'assoggettamento al potere gerarchico e direttivo delle danti causa dell'odierno resistente, indici primari della subordinazione. Dalla prova orale è infatti emerso che sì, la sig.ra frequentasse Pt_1 in modo continuativo ed assiduo la casa delle sig.re , ma non che tale frequentazione CP_2 fosse in modo inequivoco dovuta alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le anziane sorelle, sussistendo, invece molteplici elementi a contrario che inducono a ritenere che tutto quanto fatto dalla ricorrente a vantaggio delle due anziane sorelle fosse effettuato per ragioni di amicizia, affetto, ma anche e soprattutto di interesse personale, un interesse volto ad attuare una captatio benevolentiae finalizzata allo scopo di ottenere donazioni, regalie e prebende, lautamente corrisposte per i servizi resi, come confermano le ingenti somme ricevute dalla ricorrente per se stessa e per il mantenimento dei propri figli nel corso degli anni, che per la loro elevata entità risultano sintomatiche della sussistenza di un rapporto sui generis, tra la e le sig.re ”. Pt_1 CP_2
La domanda principale non poteva quindi trovare accoglimento. Parimenti, non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale che, quindi, doveva essere rigettata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma formulando le seguenti conclusioni: “- riformare la sentenza impugnata per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare il Sig. (recte: Parte_2
, n.d.e.) al pagamento della somma a titolo di differenze retributive ( pari Controparte_1 ad euro 301.954,29) e TFR( pari ad euro 26.033,92), per un ammontare di euro 327.988,21 (trecentoventisettemilanovecentoottantotto,21) , oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali, interessi e rivalutazione;
o di altra ritenuta di adeguatezza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. L'appellante lamentava che il Tribunale avesse impropriamente svolto l'attività istruttoria, procedendo, sua sponte all'interrogatorio formale della ricorrente, ponendo domande inammissibili che non erano state trascritte ed erano incompatibili con il perimetro del libellum;
in sede si espletamento della prova orale, aveva formulato autonomamente ai testimoni escussi domande nuove esorbitanti dai capitoli di prova così perpetrando un error in procedendo incompatibile con la natura del giudizio e la validità delle risultanze probatorie. Nel merito, il giudice nell'effettuare la verifica circa l'esistenza degli indicici, principali e sussidiari, della subordinazione, non aveva tenuto in conto il peculiare atteggiarsi del rapporto di lavoro domestico e delle risultanze probatorie nella parte in cui sia i testi della 4
ricorrente ( che quelli del resistente ( , , avevano Testimone_1 Tes_2 Tes_5 Tes_3 dato atto della presenza della nella casa delle defunte sorelle, e dato atto ( ) Pt_1 Tes_1 dello stato di invalidità di una delle due. Tale circostanza, sufficiente a dimostrare l'esercizio dell'attività di badante (assistenza alla persona, spesa etc.), non era stata valorizzata dal Tribunale. Il legame di amicizia tra le e la , le incontestate elargizioni economiche CP_2 Pt_1 in favore di quest'ultima e della famiglia di lei, non escludeva la natura subordinata del rapporto, potendo eventualmente incidere sulla periodicità della retribuzione nel tempo. Tes_ Dalla testimonianza inoltre, era emerso chiaramente che la , Tes_3 Pt_1 già dal 2014, era la sola collaboratrice presente nella casa delle defunte sorelle. Né potevano ritenersi valide e probanti le affermazioni rese, su domanda del giudicante, dalla e relative a vicende della vita personale della . Tes_2 Pt_1 Il Tribunale aveva oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni, così formulando una decisione illegittima che doveva essere riformata. Costituitosi, il rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale - dichiarare CP_2 inammissibile, improcedibile e/o nullo e comunque rigettare l'appello proposto da;
- confermare quindi l'impugnata sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1 1245/2023 nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto da in primo Parte_1 grado, ritenendo infondate le domande ivi proposte, che andranno in ogni caso rigettate;
in via di appello incidentale - ordinarsi alla sig. di rendere il conto in Parte_1 relazione a tutte le operazioni di prelievo dal conto corrente presso BA di NA (oggi Banca Intesa) e dal libretto postale di cui al doc.19; - condannarsi la sig. Parte_1 a versare al sig. le somme che la medesima ha prelevato dal conto Controparte_1 corrente bancario e dal libretto postale della sig.ra e di cui la ricorrente non ha Persona_4 dimostrato la consegna alla sig.ra ovvero l'utilizzo per le necessità di Persona_4 quest'ultima (per un ammontare che allo stato si quantifica in non meno di euro 83.706,66), opponendosi sin da ora in compensazione il credito per la restituzione di dette somme con qualsiasi credito della sig.ra nei confronti del sig. che Parte_1 Controparte_2 dovesse essere accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio. Preliminarmente, rilevava l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, non potendosi individuare i punti della decisione dei quali si chiedeva la modifica, né l'arco temporale per il quale veniva reclamata la liquidazione. Non veniva indicato il contenuto delle prestazioni lavorative, né la loro riconducibilità allo schema della subordinazione. L'utilizzo dei mezzi istruttori da parte del giudicante era avvenuto nel rispetto delle prerogative ad esso affidate, muovendosi nell'ambito delle allegazioni delle parti. Con riguardo al merito del provvedimento, evidenziava l'insussistenza di fatti e documenti idonei a provare l'asserito rapporto di lavoro subordinato. Molteplici elementi ne escludevano l'esistenza: nessuno dei testimoni aveva indicato dati temporali e fattuali certi da cui desumere l'esistenza di un potere direttivo e di controllo da parte della presunta datrice di lavoro, in particolare prima dell'anno 2014; non vi era traccia di eterodirezione datoriale, non era emerso un possibile orario di svolgimento di lavoro, non vi era notizia della modalità con cui i servizi prestati dalla venivano svolti. Pt_1
In corso di causa era emersa la circostanza, incontestata, che l'appellante fosse un'assidua frequentatrice della casa delle sorelle defunte ma, tale singola circostanza, non poteva ritenersi determinante al fine di rintracciare elementi riconducibili alla subordinazione professionale. Tra l'altro, la , che proclamava di avere assistito le , non disponeva di Pt_1 CP_2 alcun titolo di studio idoneo allo svolgimento della prospettata attività. 5
Erano invece facilmente rintracciabili i prelievi effettuati dalla sul conto Pt_1 corrente e sul libretto postale cointestato alle sorelle per cui l'appellante aveva procura a partire dal 2015. La personalmente e per interposta persona dei familiari, aveva ricevuto ingenti Pt_1 somme per un ammontare complessivo pari alle somme richieste in giudizio. Tali elargizioni Per_
o venivano effettuate dalla sig.ra a favore della ricorrente (e/o dei suoi familiari) in segno di riconoscenza per attività da questa prestate affectio et benevolentiae causa (reali o apparenti che fossero le benevole intenzioni della ), - o, in caso contrario, dovevano
Pt_1 essere considerate remunerazione (diretta o indiretta, anche tramite negozi simulati o indicazione da parte della di soggetti a cui destinare i pagamenti) del lavoro
Pt_1 asseritamente svolto, o comunque espressione di quei benefici attesi dalla a fronte
Pt_1 di prestazioni svolte gratuitamente. La decisione del Tribunale, rispetto alla quale proponeva appello incidentale, doveva essere invece riformata nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale tesa a obbligare la restituire le somme che essa, in forza della citata procura, aveva
Pt_1 personalmente prelevato tra il 2015 e il 2017 dai conti correnti bancari e postali della sig.ra
(per un totale di almeno € 83.760,00) e di restituzione delle somme che la stessa Persona_4 Per_ non aveva dimostrato di aver consegnato alla sig.ra o comunque utilizzato a beneficio della stessa. Il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non provata la richiesta e non poteva non avere rilievo il fatto che l'appellante non avesse contestato tali circostanze, né fornito prova contraria. La sentenza, in questa parte, doveva essere riformata.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dal , di inammissibilità dell'appello in quanto CP_2 non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Sull'interpretazione del citato art. 342 c.p.c. sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Il proposto gravame dà conto della modifica richiesta alla sentenza impugnata, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma, emergendo l'individuazione del “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
5. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato un uso abnorme ed illegittimo dei poteri/doveri del giudice nel corso dell'assunzione delle prove orali, avendo questi proceduto, tra l'altro, a formulare ai testimoni domande ultronee rispetto a quelle contenute nei capitoli di prova. La dedotta abnormità/illegittimità del comportamento del giudice è infondata, posto che ai sensi dell'art. 253 c.p.c., c. 1, “Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai 6
quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi”. Basti richiamare quanto affermato da Cass. civ. sez. I, 03/11/2022, n. 32456, secondo cui “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente”. È chiaro sul punto l'insegnamento del giudice di legittimità che ha affermato la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice di merito, astenutosi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, affermato la lacunosità della deposizione testimoniale, confermando il potere/dovere del giudice di chiarire/approfondire, mercè l'esercizio dei poteri officiosi conferiti dalla norma, il narrato dei testi, con esclusione di un ruolo meramente passivo. L'appellante, poi, ha lamentato uno sforamento funzionale, per esser stato espletato un interrogatorio libero non richiesto da alcuna delle parti ed erroneamente portato avanti dal Giudicante. Osserva la Corte che con ordinanza del 06/04/2022, il Tribunale ha così disposto:
“Ammette la prova per interpello della ricorrente , così come articolata Parte_1 della resistente nella propria memoria di costituzione limitatamente ai capi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, risultando gli altri capi superflui o documentali”. Il provvedimento è stato adottato in pedissequa conformità alla richiesta articolata dal resistente alla pag. 20 della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, sui capitoli da 1 a 23 ivi articolati. È vero che all'udienza del 18.05.2022 risulta assunto il libero interrogatorio, (così verbale di udienza) di , presente in udienza, ma deve osservarsi che a Parte_1 norma dell'art. 117 c.p.c. il giudice in qualunque momento può liberamente interrogare le parti sui fatti di causa. L'interrogatorio libero poi non è un mezzo di prova, né emerge che le relative risultanze siano state poste a fondamento della decisione, che invece si è basate sulle risultanze della prova testimoniale, considerato poi che all'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente, così come ammesso in precedenza, si è proceduto all'udienza del 14.12.2022. Il motivo di appello è, dunque, infondato.
6. Nel prosieguo e prima di procedere alla disamina delle risultanze della prova testimoniale assunta, è utile richiamare che la giurisprudenza ha individuato una serie di indicici ed elementi indiziari necessari per l'accertamento della natura del rapporto di lavoro subordinato: assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo di orario, forma della retribuzione, il margine di autonomia del lavoratore etc. In particolare, “Il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di 7
erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa” (Cassazione civile sez. lav., 02/10/2020, n. 21194).
“Gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. Sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte appello Milano sez. lav., 23/10/2018, n.1386). Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito: “Giova ribadire l'identificazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2094 c.c., in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, senza necessità di provare anche l'esistenza di un diverso rapporto. Qualora esso non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, esso può essere ricostruito, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale” (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n. 11937). Con particolare riguardo al rapporto di collaborazione familiare ed alla distinzione rispetto ad un legame meramente affettivo/amicale caratterizzato dalla gratuità, pur potendosi configurare astrattamente un vincolo contrattuale sinallagmatico, l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso e la prova piena, posto che “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 12433 del 16 giugno 2015). Infatti, “La presunzione di onerosità dell'attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato comporta la rigorosità della prova che l'attività stessa sia stata eseguita a titolo gratuito affectionis vel benevolentiae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che prestatore intendeva trarre” (Cassazione civile sez. lav. - 16/02/1993, n. 1895). D'altronde, “In via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa” (Cassazione civile sez. lav., 26/01/2009, n.1833).
7. Posto quanto sopra a termini di diritto, in punto di fatto va rilevato che dalle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado giudizio è possibile evincere un dato certo: la , almeno dal 2014, era una presenza costante a casa delle , anche se nulla Pt_1 CP_2 di univoco è emerso circa le reali ragioni sottese e/o il titolo posto a fondamento di tale vicinanza della . Pt_1 8
Per_ Il teste , medico curante della sig.ra , ha dichiarato che la era una Tes_1 Pt_1 presenza costante presso casa , in particolare negli ultimi anni pur non sapendo CP_2 delimitare il periodo in cui tale assistenza fosse stata prestata, né per quante ore al giorno o per quanti giorni alla settimana: “Confermo che la sig.ra negli ultimi Parte_1 quindici anni di vita della de cuius sig.ra le forniva assistenza continua ed Persona_2 assidua. ADR: Non so delimitare il periodo in cui tale assistenza si svolse se non indicando gli ultimi quindici anni di vita della sig.ra . ADR: Nei primi anni l'assistenza sanitaria CP_2 della sig.ra era molto più leggera. ADR: Non so quantificare il lasso di tempo dei
Pt_1 primi anni. ADR: Non posso quantificare quanto la sig.ra in questi primi anni quanti
Pt_1 giorni alla settimana lavorasse presso la . ADR: Non posso quantificare quanto la CP_2 sig.ra in questi primi anni quante ore al giorno lavorasse presso la . ADR:
Pt_1 CP_2 Non posso dire dove la sig.ra vivesse abitualmente. Preciso che la sig.ra
Pt_1 Pt_1 per quanto di mia conoscenza ha una sua famiglia. DR: Negli ultimi anni di vita della sig.ra
, che posso quantificare in circa 6-7 anni, l'attività di assistenza sanitaria della sig.ra CP_2
fu molto più intensa, in quanto lo stato della sig.ra si aggravò e quindi le Pt_1 CP_2 forniva assistenza continua per gli atti della vita quotidiana. ADR: Non posso dire con certezza quali giorni della settimana la sig.ra lavorasse presso la sig.ra , ma Pt_1 CP_2 posso dire che era sempre presente quando andai presso la sua abitazione per visitarla. ADR: Mi sono recato presso l'abitazione della sig.ra anche nei giorni festivi ed anche CP_2 qualche volte di notte, per notte intendo massimo fino alle ore 23:00. ADR: Non posso dire dove la sig.ra vivesse abitualmente, anche per questo periodo. ADR: Non vi erano Pt_1 altre persone presenti nella casa oltre la sorella della , la quale poi le premorì”. CP_1 La teste ha riferito: “ADR: Conosco i fatti di causa in quanto abito nello Testimone_2 stesso isolato della defunta sig.ra . ADR: Non ho interesse nei fatti di causa né Persona_2 rapporti di parentela, amicizia o inimicizia con alcuno delle parti del presente giudizio. ADR: Ricordo che la sig.ra lavorava presso l'abitazione della defunta sig.ra . Pt_1 Persona_2 ADR: Non so quando è iniziato il rapporto di lavoro della sig.ra presso l'abitazione Pt_1 della sig.ra . Posso però dire che vedevo la sig.ra presso l'abitazione delle a CP_2 Pt_1 sig.ra di sicuro a partire dall'anno 2006. ADR: Ritengo che la presenza della sig.ra CP_2
presso la casa della sig.ra fosse dovuta ad un'attività lavorativa in quanto la
Pt_1 CP_2 vedevo a tutte le ore del giorno e della notte, intendo fino a mezza notte e la mattina dalle ore 06:00 del mattino. ADR: Vedevo la sig.ra presso la casa della sig.ra tutti
Pt_1 CP_2 i giorni dal lunedì alla domenica. ADR: Sì, confermo dall'anno 2006 fino alla morte della sig.ra . ADR: sì, mi risulta che la sig.ra abbia marito e due figli, che oggi CP_2 Pt_1 hanno più di 20 anni circa. ADR: Per quanto di mia conoscenza, mi risulta che i figli della sig.ra non siano stati da lei cresciuti, ma dal di lei marito o da qualcun altro. ADR:
Pt_1 Non so se il marito della sig.ra nei primi anni lavorasse, non so quando apri la ditta
Pt_1 di pompe funebri. Mi risulta che negli ultimi anni il marito della sig.ra lavorasse, ma
Pt_1 non so quantificare il periodo. ADR: Mi risulta che la sig.ra lavorasse tutti i giorni
Pt_1 h24 presso la casa della sig.ra . ADR: Non so se vi fossero problematiche coniugale CP_2 dovute al fatto che la sig.ra , non vivesse a casa con il marito e i figli. ADR: Non so
Pt_1 se la sig.ra si assentasse mai dalla casa della sig.ra se avesse giorni di ferie
Pt_1 CP_2
o di malattia. ADR: Mi risulta che il rapporto di lavoro svolto dalla sig.ra , non fosse
Pt_1 retribuito, questo mi fu detto dalla stessa lavoratrice, la quale riceveva solo delle regalie. ADR: Quando chiesi alla sig.ra perché lavorasse presso la sig.ra senza
Pt_1 CP_2 percepire stipendio lei mi disse che lo faceva per il creatosi rapporto di amicizia e di affetto. ADR: Non so come mai la sig.ra iniziò a lavorare presso la casa di una sconosciuta,
Pt_1 senza percepire alcuna retribuzione, sacrificando il rapporto con il marito ed i figli piccoli. ADR: Non so chi gestisse la casa coniugale della sig.ra non eravamo in rapporti di
Pt_1 amicizia. ADR: Non mi risulta che il lavoro gratuito svolto dalla sig.ra presso la casa
Pt_1 della sig.ra dette mai adito a pettegolezzi o voci di condominio per la sua particolarità. CP_2 9
ADR: mi recavo a casa della sig.ra di pomeriggio, e vi incontravo sempre la sig.ra CP_2
. ADR: Per quanto di mia conoscenza l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra Pt_1 Pt_1 consisteva in assistenza personale ed alla casa della sig.ra . ADR: Non mi risulta che CP_2
i figli della sig.ra dormissero presso la casa della né tantomeno che vi Pt_1 CP_2 abitassero. ADR: Non so se la sig.ra abbia percepito grosse somme di danaro per Pt_1 lei o per i figli da parte della sig.ra ”.
CP_2 Il teste , odontoiatra, il cui studio si trovava sul pianerottolo della Testimone_3 casa della sig.ra , ha dichiarato: “Ricordo che la sig.ra lavorasse presso la
CP_2 Pt_1 casa della sig.ra , ricordo che tale rapporto di lavoro ha avuto inizio dall'anno 2014
CP_2 circa e si è concluso fino alla morte della defunta sig.ra . ADR: Prima del 2014, Persona_2 vedevo raramente la sig.ra presente presso la casa della sig.ra , per prima Pt_1 CP_2 intendo dal 2013. Prima del 2013 non l'ho mai vista. ADR: non so se prima del 2013 andasse presso la casa della sig.ra . ADR: confermo che il mio studio è sul pianerottolo della
CP_2 casa della sig.ra e che fosse già attivo dal 2006. ADR: Preciso che sono certo che
CP_2 lavorasse dal 2015, in quanto la veniva presso il mio studio accompagnata dalla
CP_2
. Ma tale accompagnamento fu da me dedotto fosse per lavoro e non per mera Pt_1 amicizia. ADR: In precedenza la veniva assistita dalla sig.ra . ADR:
CP_2 Testimone_6 La sig.ra si presentava saltuariamente presso la casa della e vedevo Testimone_6 CP_2 che le portava la spesa, non so se svolgesse altre mansioni. ADR: Capo 1 non mi risulta. ADR: Ricordo che nell'anno 2014 circa, erano presenti sia la che la Pt_1 Tes_6 presso la casa della . Non so se vi fossero acredini tra le due. ADR: Non ricordo fino
CP_2 a che anno la era autonoma e uscisse di casa. Credo forse fino al 2010. ADR: Mi
CP_2 recavo presso l'appartamento della a riscuotere quote condominiali, e venivo
CP_2 ricevuto dalla sig.ra e dalla sorella all'inizio, successivamente dalla , ed in fine
CP_2 Tes_6 dalla . ADR: Non ricordo quanto dedotto al capitolo 8. ADR: Non so quanto al Pt_1 capitolo 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, ADR: Ricordo che presso la casa della sig.ra
CP_2 transitavano il geometra ed il Notaio. ADR: ricordo che nel 2018 parlai con la sig.ra
CP_2
la quale mi disse, che si sentiva segregata in casa, e voleva andarsene e che io le CP_2 chiamassi padre affinché le trovassi uno ospizio e che mi interessassi io Per_5 personalmente. Non mi spiegò la ragione. Andai da padre e gli riferì quanto detto. Per_5 Chiamai anche il geometra riferendogli quanto detto. Preciso che mi attivai per CP_2 cercare lo ospizio, presso PP RT e all'Ospizio Don Silvio. ADR: Non mi fu mai detto dalla che veniva trattata male dalla . ADR: Sono un conoscente del CP_2 Pt_1
GE , non avevo nessun rapporto particolare con la sig.ra ”.
CP_2 CP_2 La teste ha dichiarato: “ADR: Conosco i fatti di causa in quanto la Testimone_5 sig.ra era parente di mia nonna materna, ed inoltre in quanto dal 2013 al 2014
CP_2 frequentavo la casa della sig.ra come amica e parente. Aggiungo inoltre che dopo
CP_2 l'infortunio verificatosi nel 2014 le ho fatto compagnia anche di notte, a titolo gratuito per circa 3 mesi. In precedenza, mi aveva delegato a percepire la pensione. ADR: Non ho rapporti di parentela, amicizia o inimicizia con alcuna delle parti del giudizi, né tantomeno un interesse. ADR: Nei tre mesi in cui ho fatto compagnia alla sig.ra non ho percepito
CP_2 nulla, ma la stessa mi fece una donazione di 20.000 euro. ADR: La mia presenza di notte presso la casa della si limitò ai mesi da maggio a luglio. ADR: La mia presenza
CP_2 presso la casa della per farle esclusivamente compagnia, si protrasse dal 2013 al
CP_2
2014. Non svolgevo attività lavorativa, la cura della casa era demandata alla sig.ra
[...]
. ADR: In questo periodo vidi la sig.ra presso la casa della , la quale Pt_3 Pt_1 CP_2 veniva tutti i giorni non so dire da che ora a che ora, di certo non si fermava a dormire li perché ci dormivo io. ADR: Non mi risulta che lavorasse lì, lì lavorava la sig.ra la Tes_6 quale faceva le pulizia e sistemava la casa. La sig.ra , le faceva compagnia e le Pt_1 faceva la spesa. ADR: Mi risulta che la sig.ra , per quanto riferitomi dalla Pt_1 CP_2 ricevesse dei pagamenti per le attività svolte. ADR: Questi pagamenti erano fissi, a cadenza 10
mensile. ADR: i soldi che venivano dati alla erano pagamenti servizi svolti. ADR: Mi CP_2 correggo la sig.ra lavorava presso la , ma non come donna dei servizi ma
Pt_1 CP_2 come assistenza. ADR: Mi risulta che l'attività svolta dalla andasse avanti da anni
Pt_1 ma non so quantificare. ADR: Ricordo che presso la casa della sig.ra negli anni CP_2 lavoravano sia la sig.ra che la sig.ra . La aveva degli orari prestabiliti,
Pt_1 Tes_6 Tes_6 mentre la era libera. ADR: Ricordo che era un rapporto lavorativo, ma improntato
Pt_1 anche all'assistenza reciproca in quanto la manteneva anche la famiglia della CP_2
, come ad esempio per gli studi universitari della figlia. ADR: Ricordo che la Pt_1 Pt_1 andava tutti i giorni presso la casa della , ma non vi era un obbligo di presenza lo CP_2 faceva spontaneamente. Non era tenuta a rispettare turni, né orari”. La teste ha dichiarato: “ADR: non ho rapporti di parentela con le parti Testimone_6 sono però amica del sig. in quanto è il nipote di una mia amica. Non ho Controparte_2 interesse nella causa né alcun vantaggio. ADR: Conosco i fatti di causa in quanto lavoravo presso la casa della sig.ra . ADR: Svolgevo il lavoro di aiutante nelle faccende Persona_2 di casa, da circa dieci anni prima della morte della sig.ra . ADR: Dopo la Persona_1 morte della sig.ra ho continuato a lavorare sulla casa della fino a 2-3 mesi Per_1 CP_2 Per_ prima della morte della sig.ra , della quale non fui informata del decesso e pertanto non andai al funerale. ADR: Presso la casa delle Gioffrè facevo la spesa, e le faccende di casa per tenere la casa pulita. Lavoravo due ore al giorno una la mattina e una la sera. ADR: venivo pagata ogni mese, percepivo 6 euro all'ora, circa 380,00 euro al mese. Non ho percepito null'altro. ADR: Non so se altri abbiano ricevuto grosse somme di denaro in donazione. ADR: Sulla casa lavoravamo: io, la sig.ra che faceva la spesa con la Pt_1 Per_ macchina, la sig.ra che faceva compagnia alle sig.ine e . ADR: Non Tes_5 Per_6 so se la venisse pagata, non so se abbia precipito o meno somme. ADR: Non so Pt_1 se la dormisse a casa delle signore, non so la che giorni lavorasse presso Pt_1 Pt_1 quella casa. ADR: Ricordo che la faceva solo la spesa alle signore. ADR: Quando Pt_1 ero in casa, alle volte vi era la che portava la spesa, sistemava la spesa e si fermava Pt_1 a guardare la televisione con le signore”.
8. Orbene, sebbene i testi abbiano riferito di un'attività lavorativa espletata dalla
, deve considerarsi che la terminologia usata in modo atecnico dai testimoni - ai
Pt_1 quali non può sicuramente esser demandata la qualificazione giuridica di un rapporto - abbia configurato l'espletamento di un rapporto di lavoro subordinato, non risultando alcuno dei relativi indici rivelatori: assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vincolo di orario, forma della retribuzione, ecc.. Quanto all'assoggettamento della lavoratrice alle direttive del datore di lavoro ed al rispetto degli orari di lavoro, la teste ha riferito: “… la era libera … Ricordo Tes_5 Pt_1 che la andava tutti i giorni presso la casa della , ma non vi era un obbligo di
Pt_1 CP_2 presenza lo faceva spontaneamente. Non era tenuta a rispettare turni, né orari”. Quanto alle mansioni svolte, la teste ha riferito: “Ricordo che la faceva Tes_6 Pt_1 solo la spesa alle signore. Quando ero in casa, alle volte vi era la che portava la
Pt_1 spesa, sistemava la spesa e si fermava a guardare la televisione con le signore”. La teste , con riferimento al periodo 2013 – 2014, ha dichiarato: “In questo Tes_5 periodo vidi la sig.ra presso la casa della , la quale veniva tutti i giorni non
Pt_1 CP_2 so dire da che ora a che ora, di certo non si fermava a dormire li perché ci dormivo io. ADR: Non mi risulta che lavorasse lì, lì lavorava la sig.ra la quale faceva le pulizia e Tes_6 sistemava la casa. La sig.ra , le faceva compagnia e le faceva la spesa”.
Pt_1 Quanto alla retribuzione la teste ha dichiarato: “Mi risulta che il rapporto di Tes_2 lavoro svolto dalla sig.ra , non fosse retribuito, questo mi fu detto dalla stessa
Pt_1 lavoratrice, la quale riceveva solo delle regalie. Quando chiesi alla sig.ra perché
Pt_1 11
lavorasse presso la sig.ra senza percepire stipendio lei mi disse che lo faceva per il CP_2 creatosi rapporto di amicizia e di affetto”. La teste : “Ricordo che era un rapporto lavorativo, ma improntato anche Tes_5 all'assistenza reciproca in quanto la manteneva anche la famiglia della , CP_2 Pt_1 come ad esempio per gli studi universitari della figlia”. Come riferito dalla teste , la stessa aveva riferito di essere mossa da Tes_2 Pt_1 ragioni di affetto e solidarietà che si pongono agli antipodi rispetto ad una prestazione professionale tipica del rapporto di lavoro subordinato. Va, dunque, confermato quanto ritenuto dal primo giudice secondo cui “… non sussistono elementi univoci e concordanti tali da permettere di qualificare l'assidua presenza della ricorrente presso l'appartamento di Via Pitagora, come attività svolta a favore delle sorelle quale esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato. Sussistono infatti CP_2 molteplici elementi a contrario che inducono a ritenere che tutto quanto fatto dalla ricorrente a vantaggio delle due anziane sorelle fosse effettuato per ragioni di amicizia, affetto, ma anche e soprattutto di interesse personale, un interesse volto ad attuare una captatio benevolentiae finalizzata allo scopo di ottenere donazioni, regalie e prebende, lautamente corrisposte per i servizi resi, come confermano le ingenti somme ricevute dalla ricorrente per se stessa e per il mantenimento dei propri figli nel corso degli anni, che per la loro elevata entità risultano sintomatiche della sussistenza di un rapporto sui generis, tra la Pt_1 e le sig.re ”. CP_2 La valutazione unitaria e complessiva delle deposizioni assunte conferma la valutazione del Tribunale, secondo cui “A dire il vero a parere di chi scrive, dalle dichiarazioni rese dai teste , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_5
, risulta che la casa delle sig.re fosse frequentate da molteplici Testimone_6 CP_2 persone, tra cui la , le quali per ragioni di benevolenza, di amicizia, di Pt_1 compagnia, ma soprattutto per la grande generosità e disponibilità economica delle sig.re
, sgomitavano tra di loro per poter offrire i loro favori alle due anziane donne e poter CP_2 così essere lautamente ricompensate per i loro servigi” (così sentenza pagg. 5-6). La circostanza che allo spirito di solidarietà ed ai rapporti di amicizia ed affetto riferiti dalla alla teste fossero connesse cospicue elargizioni di denaro da parte Pt_1 Tes_2 delle è provato non solo da quanto riferito dalla teste – “la manteneva CP_1 Tes_5 CP_2 anche la famiglia della , come ad esempio per gli studi universitari della figlia” – ma Pt_1 anche dalla documentazione in atti. Dalla documentazione depositata dal resistente risultano numerosi ed ingenti CP_2 versamenti eseguiti dalle in favore di prossimi congiunti della : € 70.000 CP_1 Pt_1 versati al figlio della nel 2017 (doc.05); € 7.000,00 erano stati affidati al notaio Pt_1 Per_7 per l'esecuzione di un mandato post mortem e sono stati dal notaio versati alla figlia della
(doc.09). Pt_1
Non solo, ma la risultava munita, previa revoca alla sig.ra , di Pt_1 Persona_4 procura speciale, conferita con atto del 14.01.2015, per Notaio per gestire il conto Per_7 corrente intestato ad essa mandante presso il BA di NA e/o il libretto Persona_4 presso Poste Italiane, conferendo per il compimento di tali attività i più ampi poteri e risultano documentati cospicui prelievi: € 44.703,66; dal 29.07.2017 al 31.12.2018; € 26.003,00 dal 06.06.2016 al 19.11.2016. Risultano, inoltre, numerosi e antecedenti prelievi in contanti (doc. 23), sottoscritti congiuntamente da e dalla . Persona_4 Pt_1 Si impone, a questo punto, considerare che la gestione che la ha avuto dei Pt_1 denari delle sorelle appare chiaramente incompatibile con l'esercizio di attività di CP_2 lavoro subordinato, generalmente caratterizzata da retribuzione fissa, con cadenza periodica e, soprattutto, senza che il lavoratore abbia alcuna autonomia nell'amministrazione delle finanze del proprio datore di lavoro. 12
In altre parole, la è stata talmente persona di famiglia da sostituirsi ai familiari Pt_1 delle , da poter liberamente disporre del loro denaro, da recarsi in casa loro senza CP_2 limiti orari in maniera del tutto autonoma e indipendente, senza obbligo di assolvimento di mansioni che erano, invece, affidate a personale domestico. Una relazione di tal fatta non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato e la presenza delle numerose e non irrisorie elargizioni, tutte riscontrate, in favore dei familiari della , oltre che dei prelievi diretti eseguiti autonomamente dalla , Pt_1 Pt_1 renderebbero irragionevole una tale qualificazione del rapporto. Si deve, quindi, escludere che le ragioni per le quali la frequentasse Pt_1 assiduamente l'abitazione delle sorelle fossero da ricondursi ad espletamento di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato. In ragione della genericità con cui è stata riferita, non possono esser tratte ulteriori conclusioni dalla circostanza, che ex se appare inquietante, riferita dal teste Tes_3 secondo cui: “Ricordo che nel 2018 parlai con la sig.ra la quale mi disse che si CP_2 sentiva segregata in casa e voleva andarsene e che io le chiamassi padre affinché Per_5 le trovassi uno ospizio e che mi interessassi io personalmente. Non mi spiegò la ragione. Andai da padre e gli riferì quanto detto. Chiamai anche il geometra Per_5 CP_2 riferendogli quanto detto. Preciso che mi attivai per cercare lo ospizio, presso PP RT e all'Ospizio Don Silvio. Per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1 rigettato.
8. Con l'appello incidentale ha chiesto ordinarsi all'appellante di Controparte_1 rendere il conto in relazione a tutte le operazioni di prelievo dal conto corrente presso BA di NA (oggi Banca Intesa) e dal libretto postale di cui al doc.19; condannarla a versare le somme prelevate dal conto corrente bancario e dal libretto postale della sig.ra Persona_4 e di cui la ricorrente non aveva dimostrato la consegna alla sig.ra ovvero Persona_4 l'utilizzo per le necessità di quest'ultima (per un ammontare quantificato in non meno di € 83.706,66), opponendo in compensazione il credito per la restituzione di dette somme con qualsiasi credito della sig.ra nei confronti del sig. che Parte_1 Controparte_2 dovesse essere accertato in corso di causa. La domanda non può trovare accoglimento, posto che “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum”. (Cass. civ. sez. III, 05/02/2025, n.2810 Secondo quanto chiarito in sede di elaborazione giurisprudenziale, l'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui ha eseguito l'incarico e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ. (Cass., sez. 2, 15/02/1995 n. 1600; Cass., sez. 3, 27/04/1982 n. 2634). Si tratta quindi di un negozio con funzione cognitiva della situazione preesistente (cioè dell'esecuzione del mandato) e "costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato" (conforme Cass., sez. 3, 22/08/1985 n. 4480). 13
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass., sez. 3, 20/01/1981, n. 485; Cass., sez. 1, 11/11/2013, n. 25302), l'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non genera a carico del convenuto/mandatario l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore. Ciò comporta, da un lato, che la ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti deve essere regolata avendo riguardo non al rapporto contrattuale - mandato - tra le stesse intercorso, ma alle norme dettate in tema di indebito (Cass., sez. 1, 8/03/2001 n. 3387; Cass., sez. 3, 3/03/1998 n. 2334; Cass., sez. 1, 28/07/1997 n. 7027; Cass., sez. 2, 18/12/1995 n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi: Cass., sez. 3, 14/05/2012 n. 7501; Cass., sez. L, 11/10/2010 n. 22872; Cass., sez. 2 27/11/2018, n. 30713). Inoltre, la mancanza della prova dell'adempimento dell'obbligo del mandato non equivale a provare il quantum preteso, tale che la sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di rendiconto non esclude, invero, che, “ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il resistente/appellante incidentale, che ha proposto nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo, sia tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustificasse, integrando l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la cui prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (Cass., sez. 3, 13/02/1998 n. 1557; Cass., sez. L, 13/11/2003 n. 17146)”. L'onere di cui sopra non è stato assolto, posto che l'appellante incidentale ha operato Per_ una mera ricostruzione ex post, ipotizzando una mancata consegna alla sig.ra di € 83.706,66, automaticamente ritenendola indebitamente trattenuta dalla senza, Pt_1 tuttavia allegare alcunché che possa coonestare la condotta addebitata all'accipiens. Peraltro, le risultanze processuali, se hanno escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, hanno dimostrato la liberalità delle sorelle che si “sdebitavano”, CP_1 dell'assistenza ricevuta dalla e da altri soggetti. Pt_1 Trattandosi di atti di disposizione del loro patrimonio e non essendo stata prospettata alcuna compromissione della capacità delle germane e/o alcuna coercizione a loro carico, non è dato poter ritenere, e ciò rileva in punto di an debeatur, se e quali somme l'accipiens abbia indebitamente trattenuto. Per tutti i motivi esposti, la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi va confermata. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di questo grado di giudizio vanno dichiarate compensate fra le parti. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , nonché Parte_1 Controparte_2 sull'appello incidentale da questi proposto, avverso la sentenza n. 1245/2023 emessa dal Tribunale Palmi, pubblicata in data 02.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti