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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3246/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3246/2024 promossa da:
- AG EA FE (CPF: ), nato il [...] a [...] – C.F._1
SP, Brasile, residente in [...]de Gouveia, 487 - Jardim Miriam, San Paolo - SP
- Brasile;
- (CPF: ), nato il [...] a [...] - Controparte_1 C.F._2
SP Brasile, residente in [...]dos Patriotas, 1089 apto 34B - Ipiranga, San Paolo - SP - Brasile;
- (CPF: ), nata il [...] a [...] - CP_2 Parte_1 C.F._3
SP Brasile, residente in 12222 Journeys End Trail, Huntersville, NC 28078, USA;
- (CPF: ), nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._4
- SP Brasile, residente in [...], 50 - apto 24 bloco2 - Suíço, San Bernardo do Campo-
SP Brasile;
- (CPF: ), cittadina brasiliana, nata il [...] a CP_4 Parte_2 C.F._5
San Paolo - SP Brasile, residente in [...]. Custódio de Mello, 349 - Canto do Forte, Praia
Grande - SP Brasile;
- (CPF: ), nato il [...] a [...] – SP- Parte_3 C.F._6
Brasile, residente in [...]. Custódio de Mello, 349 - Canto do Forte, Praia Grande – SP-
Brasile;
1 - (CPF: ), nata il Controparte_5 C.F._7
27/08/1962 a San Paolo - SP Brasile, residente in [...]. Custódio de Mello, 349 – Canto do Forte, Praia Grande - SP Brasile;
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Valerio Piccolo e dall'avvocato stabilito Advogado Andrew Luiz Montone ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale, sito in Corso Concordia n° 8, Milano, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_6
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato il giorno 24 novembre 1893, a Laureana di Borrello, in Provincia di Reggio Calabria, figlio dei cittadini italiani e (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Persona_2 Persona_3
Comune di Laureana di Borrello - doc. in atti n° 4).
(con l'alias o era emigrato in brasile, Persona_1 Persona_4 Persona_5 dove aveva, aveva sposato, il 14 marzo 1914, a San Paolo-SP, in Brasile, (Cfr. Persona_6 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 6) e dove era deceduto (il 30 giugno 1966 a San
Paolo, Indianópolis, SP, Brasile - Cfr. certificato di morte brasiliano – doc. in atti n° 7), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e , era nato, a San Paolo, Persona_1 Persona_6
Bela Vista-SP, Brasile, il 3 giugno 1915, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. Persona_2 in atti n° 8), il quale aveva sposato, a San Paolo, Cambuci, SP, Brasile, il 18 dicembre 1935, Per_7
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9).
[...]
Dall'unione matrimoniale tra e era nato, sempre a Cambuci, SP, il Persona_2 Persona_7
2 13 maggio 1938, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 10), il quale Persona_8 aveva sposato, a San Paolo, , SP, Brasile, il 2 aprile 1959, (Cfr. Per_9 Persona_10 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 11).
Dall'unione matrimoniale tra e erano nati, a San Paolo - Persona_8 Persona_10
SP, Brasile, tre figli: (ricorrente), nata il [...]; Persona_11
(ricorrente), nata il [...]; Persona_12 Controparte_3
(ricorrente), nato il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n.ri 12-16-20).
In particolare, sulla discendenza di : Persona_11
Il 30 giugno 1989, a San Paolo, Saúde, SP-Brasile, aveva sposato Persona_11
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 13) e da tale unione erano Per_13 CP_7 nati, a San Paolo - SP, Brasile, due figli: (ricorrente), nato prima del Parte_3 matrimonio l'11 aprile 1985 e (ricorrente), nata l'[...] (Cfr. i Parte_4 rispettivi certificati di nascita brasiliani e certificato di riconoscimento del figlio – docc. in Pt_3 atti n.ri 14- 14 bis- 15).
In particolare, sulla discendenza di Persona_12
Il 25 novembre 1989, a San Paolo, Saúde, SP, Brasile, aveva sposato Persona_12
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 17) e da Persona_14 tale unione erano nati, a San Paolo - SP, Brasile, due figli: (ricorrente), Persona_15 nato il [...] e (ricorrente), nato il [...] (Cfr. i rispettivi Controparte_1 certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n.ri 18 e 19).
In particolare, su , questi aveva sposato, il 29 gennaio 2022, Controparte_3 Parte_5
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 21)
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, non si è costituito in giudizio pertanto è Controparte_6 da considerare contumace.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico delle “memorie integrative” del 18 marzo 2025, la difesa dei ricorrenti metteva in evidenza la cronicizzazione dei ritardi consolari (ed in particolare di quello di
San Paolo-Brasile) nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, offrendo copiosa allegazione riguardante le lunghe tempistiche (eccedenti i 730 giorni previsti) di evasione delle migliaia di pratiche, così come anche riconosciuto -in procedimenti giudiziari analoghi
3 del 2023 e del 2024- dalla stessa Avvocatura. Altresì la difesa allegava diversi nuovi tentativi di prenotazione effettuati dai ricorrenti in epoca recente, sia attraverso il sistema di prenotazione telematico “PRENOT@MI”, che attraverso l'inoltro di raccomandate A/R e pec.
Allo scadere dei termini previsti per il deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., il 3 luglio
2025 la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite Persona_1
nel tempo possano essere state tramutate in o o o
[...] Persona_1 Per_16 Per_17
o o presso l'Anagrafe di Stato Persona_18 Persona_1 Persona_1
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_8 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_8
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in
4 alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_6
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da
5 proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai competenti Consolati d'Italia in San Paolo-Brasile e in
Filadelfia-USA (quest'ultimo Consolato è competente per una dei ricorrenti, Parte_6
residente in [...]– USA).
[...]
I ricorrenti hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso i Consolati Italiani in Brasile e negli USA (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in
6 grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di ben oltre 2 anni, indicando sui propri siti istituzionali che, ad oggi, i consolati non sono in grado di dare certezza riguardo i tempi di definizione delle richieste di cittadinanza.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti dal n° 22 al n° 28 e docc. allegati alle memorie integrative del 18.03.2025) si è evinto che l'Autorità consolare di San Paolo e di , Per_19 ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, da tutti i ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, tra dicembre 2024 e maggio 2025) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque allegato numerose informazioni (link del sito web consolare del Parte_7
e recenti comparse di costituzione e risposta depositate dall'Avvocatura in analoghi
[...] giudizi) grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate al a San Paolo-BR ed a Parte_8
Filadelfia-USA, superano di gran lunga il termine previsto di 730 giorni.
Altresì, tutti i ricorrenti, hanno allegato la prova di avere tentato, sempre invano, di esperire la via ammnistrativa, inoltrando singolarmente ai consolati competenti (in Brasile ed in USA) le loro richieste cartacee a mezzo raccomandate A/R, in tre diversi periodi (a gennaio, a febbraio e a maggio del 2025), nonché hanno incaricato il loro legale affinché inoltrasse tali richieste anche via pec (a dicembre 2024 e a gennaio 2025).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San Paolo
- Brasile ed in Filadelfia - USA, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda superano i 7/8 anni ed i ricorrenti da dicembre 2024 a giugno 2025 (per circa sette mesi) hanno invano e con ogni mezzo tentato il solo agendamento per la presentazione della documentazione d'interesse.
Da tale inerzia dei Consolati italiani competenti ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre
7 richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il giorno 24 novembre 1893, a Persona_1
Laureana di Borrello, in Provincia di Reggio Calabria e deceduto il 30 giugno 1966 a San Paolo, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. docc. in atti n° 5).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
10.09.2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA fino a questa data, registro di naturalizzazione in nome di o o o Persona_1 Per_16 Per_17
o o , figlio di Persona_18 Persona_1 Persona_1
e di nato in [...] [...].”. Persona_3 Persona_2 Pt_8
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da
[...] ai propri figli e ai relativi discendenti. Persona_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio
8 l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , Persona_15 nato il [...] a [...] – SP, Brasile, , nato il [...] Controparte_1
a San Paolo -SP Brasile, nata il [...] a [...] - SP Parte_6
Brasile, , nato il [...] a [...] - SP Brasile, Controparte_3 [...]
nata il [...] a [...] - SP Brasile, , nato il Parte_4 Parte_3
11/04/1985 a San Paolo – SP-Brasile, , nata il Controparte_5
27/08/1962 a San Paolo - SP Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 2 agosto 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3246/2024 promossa da:
- AG EA FE (CPF: ), nato il [...] a [...] – C.F._1
SP, Brasile, residente in [...]de Gouveia, 487 - Jardim Miriam, San Paolo - SP
- Brasile;
- (CPF: ), nato il [...] a [...] - Controparte_1 C.F._2
SP Brasile, residente in [...]dos Patriotas, 1089 apto 34B - Ipiranga, San Paolo - SP - Brasile;
- (CPF: ), nata il [...] a [...] - CP_2 Parte_1 C.F._3
SP Brasile, residente in 12222 Journeys End Trail, Huntersville, NC 28078, USA;
- (CPF: ), nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._4
- SP Brasile, residente in [...], 50 - apto 24 bloco2 - Suíço, San Bernardo do Campo-
SP Brasile;
- (CPF: ), cittadina brasiliana, nata il [...] a CP_4 Parte_2 C.F._5
San Paolo - SP Brasile, residente in [...]. Custódio de Mello, 349 - Canto do Forte, Praia
Grande - SP Brasile;
- (CPF: ), nato il [...] a [...] – SP- Parte_3 C.F._6
Brasile, residente in [...]. Custódio de Mello, 349 - Canto do Forte, Praia Grande – SP-
Brasile;
1 - (CPF: ), nata il Controparte_5 C.F._7
27/08/1962 a San Paolo - SP Brasile, residente in [...]. Custódio de Mello, 349 – Canto do Forte, Praia Grande - SP Brasile;
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Valerio Piccolo e dall'avvocato stabilito Advogado Andrew Luiz Montone ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale, sito in Corso Concordia n° 8, Milano, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_6
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato il giorno 24 novembre 1893, a Laureana di Borrello, in Provincia di Reggio Calabria, figlio dei cittadini italiani e (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Persona_2 Persona_3
Comune di Laureana di Borrello - doc. in atti n° 4).
(con l'alias o era emigrato in brasile, Persona_1 Persona_4 Persona_5 dove aveva, aveva sposato, il 14 marzo 1914, a San Paolo-SP, in Brasile, (Cfr. Persona_6 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 6) e dove era deceduto (il 30 giugno 1966 a San
Paolo, Indianópolis, SP, Brasile - Cfr. certificato di morte brasiliano – doc. in atti n° 7), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e , era nato, a San Paolo, Persona_1 Persona_6
Bela Vista-SP, Brasile, il 3 giugno 1915, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. Persona_2 in atti n° 8), il quale aveva sposato, a San Paolo, Cambuci, SP, Brasile, il 18 dicembre 1935, Per_7
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9).
[...]
Dall'unione matrimoniale tra e era nato, sempre a Cambuci, SP, il Persona_2 Persona_7
2 13 maggio 1938, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 10), il quale Persona_8 aveva sposato, a San Paolo, , SP, Brasile, il 2 aprile 1959, (Cfr. Per_9 Persona_10 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 11).
Dall'unione matrimoniale tra e erano nati, a San Paolo - Persona_8 Persona_10
SP, Brasile, tre figli: (ricorrente), nata il [...]; Persona_11
(ricorrente), nata il [...]; Persona_12 Controparte_3
(ricorrente), nato il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n.ri 12-16-20).
In particolare, sulla discendenza di : Persona_11
Il 30 giugno 1989, a San Paolo, Saúde, SP-Brasile, aveva sposato Persona_11
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 13) e da tale unione erano Per_13 CP_7 nati, a San Paolo - SP, Brasile, due figli: (ricorrente), nato prima del Parte_3 matrimonio l'11 aprile 1985 e (ricorrente), nata l'[...] (Cfr. i Parte_4 rispettivi certificati di nascita brasiliani e certificato di riconoscimento del figlio – docc. in Pt_3 atti n.ri 14- 14 bis- 15).
In particolare, sulla discendenza di Persona_12
Il 25 novembre 1989, a San Paolo, Saúde, SP, Brasile, aveva sposato Persona_12
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 17) e da Persona_14 tale unione erano nati, a San Paolo - SP, Brasile, due figli: (ricorrente), Persona_15 nato il [...] e (ricorrente), nato il [...] (Cfr. i rispettivi Controparte_1 certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n.ri 18 e 19).
In particolare, su , questi aveva sposato, il 29 gennaio 2022, Controparte_3 Parte_5
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 21)
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, non si è costituito in giudizio pertanto è Controparte_6 da considerare contumace.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico delle “memorie integrative” del 18 marzo 2025, la difesa dei ricorrenti metteva in evidenza la cronicizzazione dei ritardi consolari (ed in particolare di quello di
San Paolo-Brasile) nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, offrendo copiosa allegazione riguardante le lunghe tempistiche (eccedenti i 730 giorni previsti) di evasione delle migliaia di pratiche, così come anche riconosciuto -in procedimenti giudiziari analoghi
3 del 2023 e del 2024- dalla stessa Avvocatura. Altresì la difesa allegava diversi nuovi tentativi di prenotazione effettuati dai ricorrenti in epoca recente, sia attraverso il sistema di prenotazione telematico “PRENOT@MI”, che attraverso l'inoltro di raccomandate A/R e pec.
Allo scadere dei termini previsti per il deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., il 3 luglio
2025 la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite Persona_1
nel tempo possano essere state tramutate in o o o
[...] Persona_1 Per_16 Per_17
o o presso l'Anagrafe di Stato Persona_18 Persona_1 Persona_1
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_8 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_8
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in
4 alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_6
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da
5 proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai competenti Consolati d'Italia in San Paolo-Brasile e in
Filadelfia-USA (quest'ultimo Consolato è competente per una dei ricorrenti, Parte_6
residente in [...]– USA).
[...]
I ricorrenti hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso i Consolati Italiani in Brasile e negli USA (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in
6 grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di ben oltre 2 anni, indicando sui propri siti istituzionali che, ad oggi, i consolati non sono in grado di dare certezza riguardo i tempi di definizione delle richieste di cittadinanza.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti dal n° 22 al n° 28 e docc. allegati alle memorie integrative del 18.03.2025) si è evinto che l'Autorità consolare di San Paolo e di , Per_19 ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, da tutti i ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, tra dicembre 2024 e maggio 2025) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque allegato numerose informazioni (link del sito web consolare del Parte_7
e recenti comparse di costituzione e risposta depositate dall'Avvocatura in analoghi
[...] giudizi) grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate al a San Paolo-BR ed a Parte_8
Filadelfia-USA, superano di gran lunga il termine previsto di 730 giorni.
Altresì, tutti i ricorrenti, hanno allegato la prova di avere tentato, sempre invano, di esperire la via ammnistrativa, inoltrando singolarmente ai consolati competenti (in Brasile ed in USA) le loro richieste cartacee a mezzo raccomandate A/R, in tre diversi periodi (a gennaio, a febbraio e a maggio del 2025), nonché hanno incaricato il loro legale affinché inoltrasse tali richieste anche via pec (a dicembre 2024 e a gennaio 2025).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San Paolo
- Brasile ed in Filadelfia - USA, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda superano i 7/8 anni ed i ricorrenti da dicembre 2024 a giugno 2025 (per circa sette mesi) hanno invano e con ogni mezzo tentato il solo agendamento per la presentazione della documentazione d'interesse.
Da tale inerzia dei Consolati italiani competenti ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre
7 richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il giorno 24 novembre 1893, a Persona_1
Laureana di Borrello, in Provincia di Reggio Calabria e deceduto il 30 giugno 1966 a San Paolo, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. docc. in atti n° 5).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
10.09.2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA fino a questa data, registro di naturalizzazione in nome di o o o Persona_1 Per_16 Per_17
o o , figlio di Persona_18 Persona_1 Persona_1
e di nato in [...] [...].”. Persona_3 Persona_2 Pt_8
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da
[...] ai propri figli e ai relativi discendenti. Persona_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio
8 l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , Persona_15 nato il [...] a [...] – SP, Brasile, , nato il [...] Controparte_1
a San Paolo -SP Brasile, nata il [...] a [...] - SP Parte_6
Brasile, , nato il [...] a [...] - SP Brasile, Controparte_3 [...]
nata il [...] a [...] - SP Brasile, , nato il Parte_4 Parte_3
11/04/1985 a San Paolo – SP-Brasile, , nata il Controparte_5
27/08/1962 a San Paolo - SP Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 2 agosto 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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