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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8017 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lisa Pierri, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Fabio Domenico Corvino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 10.12.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito civile con il 30.8.2014 in Monteroni CP_1 di Lecce (LE); che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 31.1.2007 e Per_1 Per_2 il 29.4.2009; che, divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa di reciproche incomprensioni tra i coniugi, con sentenza del 13.1.2022 del Tribunale di Lecce era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in atti;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che, con ricorso in data 1°.3.2022, il ricorrente aveva impugnato la sentenza di separazione innanzi alla Corte d'Appello di Lecce e che il relativo procedimento si era concluso con la rideterminazione in euro 200,00 mensili dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per ciascuno dei figli, ferme restando le altre condizioni;
che i figli erano rimasti a vivere con la madre in un appartamento condotto in locazione in Monteroni di
Lecce; che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che, per le ragioni più ampiamente esposte in atti, la sue condizioni erano peggiorate dall'epoca della separazione, sicché vi erano i presupposti per una riduzione dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia congiunta di divorzio a causa di responsabilità imputabili alla convenuta. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con affido condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé, esercizio del diritto di visita in suo favore come specificato in ricorso, obbligo, per sé, di partecipare al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a complessivi euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, fino al raggiungimento, da parte degli stessi, dell'indipendenza economica. si è costituita, con comparsa depositata il 27.2.2025, non CP_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma deducendo: che non corrispondeva al vero la circostanza, riportata in ricorso, che la situazione economico-patrimoniale del ricorrente era peggiorata dall'epoca della separazione, per le ragioni riportate in atti;
che, in considerazione dell'età dei due figli, vi erano i presupposti per una libera disciplina del calendario d'incontri padre-figli; che le sue condizioni economico-patrimoniali erano, viceversa, quelle specificate in memoria. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con affido condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé, libero calendario d'incontri padre-figli ovvero secondo le determinazioni di questo Tribunale, obbligo, a carico del ricorrente, di partecipare al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad euro 250,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per i figli.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.3.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“- conferma delle condizioni della separazione, così come modificate dalla Corte di appello;
- diritto della sig.ra di percepire per intero l'A.U.U. per i figli;
CP_1
- resta confermato il calendario di incontri tra il padre e unica figlia ancora minorenne, anche Per_2 tenendo conto del fatto che, in ragione dell'età, in realtà gli incontri sono concordati per lo più direttamente tra padre e figlia.”. Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente alle condizioni della separazione, così come modificate, d'intesa tra le parti, all'udienza del 13.3.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito civile e non concordatario, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di scioglimento del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 3.12.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Monteroni di Lecce (LE) il
30.8.2014 tra e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1 matrimonio di quel Comune al n. 10 Parte I anno 2014, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
1 – affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e incontri tra padre e figlia secondo il calendario già fissato in sede di separazione (martedì e giovedì dall'ora di pranzo sino alle 19:00, nel periodo scolastico, e in estate dalle 10:00; fine settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo -in estate dalle
10:00- fino alla domenica alle 19:00; festività alternate), tenendo conto comunque della volontà della minore, in considerazione dell'età raggiunta;
2 – conferma dell'obbligo del ricorrente di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
(euro 200,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3 – onere delle spese straordinarie per i figli a carico di ciascuno dei genitori per il 50%, richiamando la regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
4 – diritto della sig.ra di percepire per intero l'A.U.U. per i figli;
CP_1
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore