CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, sicché, laddove questo sia integrato da un'operazione economica interamente illecita, l'ablazione deve investire l'intero importo che ne sia oggetto, senza alcuna distinzione tra "profitto lordo" e "profitto netto". (Fattispecie relativa al riciclaggio, da parte di un istituto di credito, dei proventi di delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, in cui la Corte ha ritenuto confiscabile l'intera somma oggetto delle illecite operazioni, e non il solo utile ricavato dal predetto istituto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2023, n. 30656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30656 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ER & CIE S.A. avverso l'ordinanza in data 13/10/2022 del TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato PAOLO SINISCALCHI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi anche alle memorie successivamente depositate. RITENUTO IN FATTO 1. La AN ME & CIE s.a. impugna l'ordinanza in data 13/10/2022 del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, ha confermato il decreto in data di 01/07/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo -in funzione di confisca diretta o per equivalente- della somma di euro 22.400.979,30 e di quella ulteriore pari a USD 1.564.865,00, in relazione al reato di riciclaggio, in combinazione con gli artt. 6 e 25-octies, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. /.\t9 I-••I 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30656 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/02/2023 Deduce: 1.1. "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 648-bis c.p. in relazione all'art. 648-quater cod.pen., nonché dell'art. 19 decreto legislativo n. 231/2001 con riferimento all'individuazione del profitto del reato suscettibile di confisca, nonché carenza e/o radicale illogicità della motivazione sul punto". Il primo motivo di ricorso si rivolge all'esatta individuazione del profitto del reato, al cui proposito il ricorrente sostiene l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto confiscabile una somma di denaro pari all'intero importo della somma che si assume riciclata, in adesione al principio di diritto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7503 del 7 dicembre 2021 (dep. il 2022, Marchesan, Rv. 282957 - 01). Secondo il ricorrente, invece, il profitto va circoscritto al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito, dovendosi tenere distinti la somma o il bene oggetto di riciclaggio e il vantaggio coincidente con il profitto, il prodotto o il prezzo che l'autore del riciclaggio ha conseguito, in conformità con i principi indicati dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, riaffermati da ultimo dalla sentenza n. 19561 del 12 aprile 2022 (Di Sani, Rv. 283194). 1.2. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 648 bis c.p. in relazione agli artt. 2 e 8 decreto legislativo n. 74/2000 e 646 c.p. e in ogni caso nullità dell'ordinanza impugnata per radicale carenza di motivazione in ordine alla determinazione effettiva del profitto dei delitti presupposti, in quanto fatto coincidere con il profitto di riciclaggio e assimilato al flusso di denaro pervenuto alla banca ricorrente, senza alcuna individuazione dell'effettiva utilità illecita prodotta dai delitti presupposti di evasione fiscale e appropriazione indebita". Il ricorrente lamenta un radicale vizio di motivazione in punto di quantificazione del profitto. A tal proposito evidenzia che il profitto del delitto di false fatture non corrisponde all'importo lordo della falsa fattura pagata, bensì alla misura dell'evasione, essendo pari all'indebito risparmio dell'imposta in relazione alla fattura. Si sostiene, dunque, che il giudice non poteva fare generico riferimento ai bonifici pervenuti a AN ME dal pagamento delle false fatture emesse in favore dei clienti di Cervino, così incorrendo in palese vizio metodologico e giuridico. 1.3. "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 324 comma 7, 309 comma 9 c.p.p., 81 cpv, 158 e 648 bis c.p. e 22 decreto legislativo 231/2001 - Illegittimità dell'ordinanza per erronea qualificazione come unitaria della condotta di riciclaggio sul punto traducentesi in vizio di legge". Il terzo motivo si rivolge alla prescrizione delle sanzioni, siccome prevista dall'art. 22 del decreto legislativo n. 231 del 2022. 2 Secondo il ricorrente il tribunale ha erroneamente escluso la maturazione della prescrizione delle sanzioni ritenendo che i fatti di riciclaggio fossero da considerarsi in maniera unitaria, mentre in realtà ogni fatto andava considerato in maniera autonoma e la prescrizione verificatasi per ciascuno di essi, singolarmente e separatamente considerati. 1.4. "Violazione e/o erronea applicazione degli articoli 125, 309, 321 commi 1 e 2 bis e 324 c.p.p. in ordine alla sussistenza del periculum in mora addotto a sostegno del provvedimento cautelare, nonché apparenza, apoditticità (e dunque inesistenza) della motivazione traducentesi in violazione di diritto sul punto". A tale proposito il ricorrente sostiene che il periculum in mora è stato giustificato con motivazione meramente apparente, che non considera che la AN ha pressocché immediatamente ottemperato all'ordine di sequestro disposto dal Procuratore svizzero. 2. Con successiva memoria il ricorrente richiama la statuizione della Corte di Appello di Milano del 15.10.2021 che in sede esecutiva ha definito il profitto del delitto di riciclaggio ascritto al sig. Cervino, giudicato separatamente nel proc.pen. n. 15462/2019 R.G.N.R., n. 5259/2022 R.G. APP.. Segnala che, con tale ordinanza, la Corte di appello ha quantificato il profitto nella somma di euro 1.184.250,80, ossia una quota pari al 5% dell'intero importo riciclato, corrispondente alla "mediazione" per l'opera di ripulitura dei capitali di illecita derivazione. Deduce, quindi, la vincolatività della decisione assunta in via definitiva nel procedimento principale. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Va premesso che il meccanismo congegnato al fine del riciclaggio delle somme provento da delitto non è in discussione, essendo già intervenute più sentenze di condanna a tale riguardo;
con specifico riferimento a ciò che qui interessa, il tribunale ha evidenziato che «la banca ME è stata come una sorta di contenitore nel quale sono confluiti e transitati i flussi di denaro provento dei delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, che grazie ai vari passaggi sui conti estero su estero, ivi compresi i conti correnti aperti presso la banca, è stato trasformato, con conseguente occultamento della sua origine illecita». La banca ME, quindi, riceveva i soldi nei propri conti correnti al fine di occultarne la provenienza delittuosa, con condotte realizzate dai suoi vice-direttori (i fratelli Bosia) e a suo vantaggio. Oggetto dell'odierno provvedimento ablatorio è l'importo dell'intera somma confluita a fini di riciclaggio nelle casse della banca ME. 3 \ •- La banca ricorrente sostiene che, invece, poteva essere sequestrata in suo danno soltanto un importo pari all'entità del vantaggio economico da essa effettivamente conseguito. 1.2. Il provvedimento impugnato non merita censura quanto alla individuazione del profitto del reato, sia pure nei termini di seguito precisati. La ricorrente oppone che il tribunale ha applicato i principi espressi dalla sentenza n. 7503 del 7/12/2021 (dep. il 2022, Marchesan, Rv. 282957 - 01) che definisce portatrice di un indirizzo minoritario, secondo il quale oggetto della confisca deve essere l'intera somma riciclata;
secondo la ricorrente, invece, andavano applicati i principi fissati dall'opposto orientamento, che definisce maggioritario, secondo il quale può essere oggetto di confisca soltanto il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non l'intera somma riciclata, per come affermato anche recentemente dalla sentenza n. 19561 del 12/04/2022 (Di Sarli, Rv. 283194 - 01). 1.3. In realtà, l'accesso all'uno o all'altro indirizzo suppone previamente individuata la nozione di profitto, che in via generale può definirsi il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, per come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza cd. "Fisia Italimpianti S.p.a." (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239924 - 01). Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite proprio in seno all'individuazione del profitto nell'ambito del decreto legislativo n. 231del 2001, al cui riguardo esse hanno operato rilevanti precisazioni, evidenziando come «l'istituto della confisca previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 [...] si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare», enucleando poi tre distinte figure di confisca: quella di cui all'art. 19, qualificata come sanzione principale;
quella dell'art. 6, comma 5, strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto; quella dell'art. 15, co. 4, avente natura di sanzione sostitutiva. Sulla base della distinzione così operata, è stato individuato il differente scopo cui sono rivolti i tre istituti, che si riverbera direttamente anche sulla nozione di profitto confiscabile. Infatti, nell'ipotesi di confisca derivante dalla gestione commissariale disciplinata dall'art. 15 decreto legislativo il profitto s'identifica con l'utile netto «essendo collegat[o] ad un'attività lecita che viene proseguita - sotto il controllo del giudice - da un commissario giudiziale nell'interesse della collettività [...] e non può che avere ad oggetto, proprio per il venire meno di ogni nesso causale con l'illecito, la grandezza contabile residuale». Per le rimanenti ipotesi di confisca e, in particolare, per quella disciplinata dall'art. 19, il Supremo Collegio ha invece condiviso l'orientamento 4 giurisprudenziale maturato in riferimento all'art. 240 c.p., ribadendo -per come anticipato- che «il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico». In tale ambito definitorio, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore distinzione, precisando che una simile concezione "rigorista" può trovare applicazione esclusivamente nel caso di attività criminali tout court. Qualora invece il reato venga occasionalmente consumato nell'ambito di una normale attività d'impresa, sarà necessario compiere un'ulteriore verifica relativa ai profili di rilevanza penale dell'operazione economica: nel caso in cui la legge qualifichi come illecito l'intero rapporto contrattuale (c.d. reato contratto), allora l'intero profitto andrà considerato indebito e sottoponibile a confisca. Se invece, ad assumere rilevanza penale, è la semplice fase di formazione della volontà contrattuale o di esecuzione dello stesso (c.d. reato in contratto), allora sarà possibile individuare degli aspetti leciti del rapporto, con la conseguenza che il corrispondente profitto potrà non essere direttamente ricollegabile al reato (e quindi non essere confiscato). Al fine della individuazione del profitto confiscabile occorre guardare, dunque, al concreto atteggiarsi delle condotte e valutare l'incidenza dei reati contestati nella vita dell'impresa, verificando se l'operazione realizzata abbia dei margini di liceità, dovendosi confiscare l'intero importo allorquando si giunga -invece- alla conclusione di trovarsi di fronte all'espletamento di un'attività totalmente illecita. In tale prospettiva va sottoposto a confisca (e a sequestro preventivo) tutto quanto direttamente ricollegabile al reato, senza operare alcuna distinzione fra "profitto lordo" e "profitto netto", mentre va esclusa dalla misura reale quella parte di utilità corrispondente a una prestazione regolarmente eseguita e accettata dalla controparte. 1.4. Così enucleata la nozione di profitto confiscabile, non rimane che rilevare come nel caso in esame non vi siano margini per individuare una qualche prestazione lecita, visto che l'intera operazione era ammantata dalla illiceità, in quanto interamente risolta all'occultamento del denaro nel portafoglio della banca. A tale ultimo proposito, peraltro, deve altresì evidenziarsi come le banche perseguono il proprio arricchimento con la raccolta del denaro poi necessario all'erogazione dei vari servizi offerti al pubblico e, in definitiva, alla sopravvivenza stessa della banca. Tanto vale a evidenziare come il vantaggio economico tratto dalla banca dall'illecito in esame e a questo strettamente pertinente si identifica proprio nell'avere ricevuto e di avere avuto nel proprio portafoglio la disponibilità di quella 5 somma di denaro provento di delitto. Tutto ciò porta alla conclusione di trovarsi di fronte all'espletamento di un'attività totalmente illecita, tale da legittimare il sequestro preventivo e la confisca dell'intera somma coinvolta nell'operazione di riciclaggio. Con conseguente infondatezza del correlato motivo di ricorso. 1.4.1. Vale rimarcare come sia non conferente al caso in esame la decisione assunta dalla Corte di appello nei confronti di SI, trattandosi di soggetto diverso dall'odierna ricorrente. 1.5. Con il secondo motivo di impugnazione, in via subordinata, la ricorrente muove censure in relazione alla esatta quantificazione del profitto realizzato con i reati presupposti, assumendo che in esso non andava compreso l'intero importo del denaro ricevuto dalla banca con i bonifici emessi in suo favore. A tal proposito sostiene che il profitto delle false fatturazioni non va individuato nell'importo "lordo" fatturato, bensì nella sola misura dell'imposta evasa e a tal fine indica gli importi costituenti il profitto. Dalla lettura del provvedimento impugnato, il tema della quantificazione del profitto del reato presupposto non risulta esposto, giacchè tale tema veniva eccepito sotto il diverso profilo della inintelligibilità dei calcoli effettuati dal G.i.p., così che la questione non risulta devoluta con l'impugnazione davanti al tribunale. Da ciò l'interruzione della catena devolutiva e la conseguente inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché il provvedimento di prime cure, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (in tal senso, Sentenza n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291, Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 1.3. Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto che le condotte di riciclaggio dovessero considerarsi unitarie, mentre in realtà occorreva configurare tante ipotesi di riciclaggio per ognuna delle operazioni di versamento in favore della banca. Il motivo è privo di correlazione con la sentenza impugnata, che ha rigettato l'identico motivo di ricorso osservando che a tale riguardo era già stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, che aveva ritenuto l'unicità della condotta. Il mancato confronto con tale parte della motivazione produce il vizio di aspecificità, che legittima la pronuncia di inammissibilità del motivo. A ciò si aggiunga che -comunque- il tribunale ha richiamato e ritenuto applicabile al caso in esame la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di riciclaggio è un reato a forma libera attuabile anche con modalità 6 frammentarie e progressive. E' stato, in particolare, osservato che in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 - dep. 18/12/2014, Montalbano e altro, Rv. 26162401). Il tribunale, a tal fine, ha osservato che la condotta doveva considerarsi unitaria, perché era venuto in rilievo un sistema unitario di riciclaggio, che ha visto la banca ME fungere da contenitore dei flussi delle somme di denaro riciclate con operazioni che non possono essere considerate in modo atomistico, slegate l'una dall'altra, in quanto volte al "lavaggio" di un unico oggetto e cioè il totale dei proventi illeciti realizzati con i reati presupposti. Con ciò rendendo una motivazione conforme agli insegnamenti di legittimità. 1.4. Manifestamente infondato è, infine, anche l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui la ricorrente si duole dell'omessa e/o apodittica motivazione circa il periculum in mora. Il Tribunale ha giustificato l'esistenza del requisito di legge in esame osservando che: «la sistematicità del meccanismo delittuoso, che ha visto interessata la banca ME per ben cinque anni e che è indice del livello non modesto di coinvolgimento dell'istituto di credito in tale operatività, non può non avere riflessi sulle garanzie che la banca sia in grado di offrire per evitare un depauperamento e più in generale sulla solidità anche patrimoniale;
preoccupante sotto il profilo della credibilità e solidità patrimoniale della banca è anche il fatto che sebbene sia un ente soggetto "doppiamente vigilato" (...) tuttavia sia stato per lungo tempo contenitore usato per riciclare ingentissime somme di denaro proventi di attività illecite attività. Tutto ciò inevitabilmente si ripercuote sulla effettiva solidità della banca al di là delle autorizzazioni a prestare servizi in Italia». Diversamente da quanto assunto dalla difesa, la motivazione si mostra tutt'altro che apodittica e mancante, visto che il tribunale àncora il proprio giudizio su elementi concreti, ricavati dalle emergenze procedimentali e processuali. Motivazione che, inoltre, è conforme agli obblighi di motivazione richiesti in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nel qual caso, la motivazione del periculum in mora non può esaurirsi nel prendere atto della confiscabilità del bene, pretendendosi l'esposizione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio (in tal senso, cfr. tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 4920 del 23/11/2022 Cc., dep. il 2023, Beni, Rv. 284313 - 01; Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), per l'esistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, 7 dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata. La motivazione surriportata è conforme anche a tale insegnamento, visto che il tribunale non si è limitato a riscontrare la confiscabilità del profitto, ma ha anche esposto le ragioni concrete che lo hanno indotto a ritenere necessaria l'anticipazione degli effetti ablatori, in ragione degli effetti sulla solidità patrimoniale della banca, siccome derivanti dalla perpetrazione di condotte illecite per almeno un lustro. 2. Quanto esposto porta al rigetto del ricorso e alla conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato PAOLO SINISCALCHI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi anche alle memorie successivamente depositate. RITENUTO IN FATTO 1. La AN ME & CIE s.a. impugna l'ordinanza in data 13/10/2022 del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, ha confermato il decreto in data di 01/07/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo -in funzione di confisca diretta o per equivalente- della somma di euro 22.400.979,30 e di quella ulteriore pari a USD 1.564.865,00, in relazione al reato di riciclaggio, in combinazione con gli artt. 6 e 25-octies, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. /.\t9 I-••I 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30656 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/02/2023 Deduce: 1.1. "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 648-bis c.p. in relazione all'art. 648-quater cod.pen., nonché dell'art. 19 decreto legislativo n. 231/2001 con riferimento all'individuazione del profitto del reato suscettibile di confisca, nonché carenza e/o radicale illogicità della motivazione sul punto". Il primo motivo di ricorso si rivolge all'esatta individuazione del profitto del reato, al cui proposito il ricorrente sostiene l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto confiscabile una somma di denaro pari all'intero importo della somma che si assume riciclata, in adesione al principio di diritto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7503 del 7 dicembre 2021 (dep. il 2022, Marchesan, Rv. 282957 - 01). Secondo il ricorrente, invece, il profitto va circoscritto al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito, dovendosi tenere distinti la somma o il bene oggetto di riciclaggio e il vantaggio coincidente con il profitto, il prodotto o il prezzo che l'autore del riciclaggio ha conseguito, in conformità con i principi indicati dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, riaffermati da ultimo dalla sentenza n. 19561 del 12 aprile 2022 (Di Sani, Rv. 283194). 1.2. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 648 bis c.p. in relazione agli artt. 2 e 8 decreto legislativo n. 74/2000 e 646 c.p. e in ogni caso nullità dell'ordinanza impugnata per radicale carenza di motivazione in ordine alla determinazione effettiva del profitto dei delitti presupposti, in quanto fatto coincidere con il profitto di riciclaggio e assimilato al flusso di denaro pervenuto alla banca ricorrente, senza alcuna individuazione dell'effettiva utilità illecita prodotta dai delitti presupposti di evasione fiscale e appropriazione indebita". Il ricorrente lamenta un radicale vizio di motivazione in punto di quantificazione del profitto. A tal proposito evidenzia che il profitto del delitto di false fatture non corrisponde all'importo lordo della falsa fattura pagata, bensì alla misura dell'evasione, essendo pari all'indebito risparmio dell'imposta in relazione alla fattura. Si sostiene, dunque, che il giudice non poteva fare generico riferimento ai bonifici pervenuti a AN ME dal pagamento delle false fatture emesse in favore dei clienti di Cervino, così incorrendo in palese vizio metodologico e giuridico. 1.3. "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 324 comma 7, 309 comma 9 c.p.p., 81 cpv, 158 e 648 bis c.p. e 22 decreto legislativo 231/2001 - Illegittimità dell'ordinanza per erronea qualificazione come unitaria della condotta di riciclaggio sul punto traducentesi in vizio di legge". Il terzo motivo si rivolge alla prescrizione delle sanzioni, siccome prevista dall'art. 22 del decreto legislativo n. 231 del 2022. 2 Secondo il ricorrente il tribunale ha erroneamente escluso la maturazione della prescrizione delle sanzioni ritenendo che i fatti di riciclaggio fossero da considerarsi in maniera unitaria, mentre in realtà ogni fatto andava considerato in maniera autonoma e la prescrizione verificatasi per ciascuno di essi, singolarmente e separatamente considerati. 1.4. "Violazione e/o erronea applicazione degli articoli 125, 309, 321 commi 1 e 2 bis e 324 c.p.p. in ordine alla sussistenza del periculum in mora addotto a sostegno del provvedimento cautelare, nonché apparenza, apoditticità (e dunque inesistenza) della motivazione traducentesi in violazione di diritto sul punto". A tale proposito il ricorrente sostiene che il periculum in mora è stato giustificato con motivazione meramente apparente, che non considera che la AN ha pressocché immediatamente ottemperato all'ordine di sequestro disposto dal Procuratore svizzero. 2. Con successiva memoria il ricorrente richiama la statuizione della Corte di Appello di Milano del 15.10.2021 che in sede esecutiva ha definito il profitto del delitto di riciclaggio ascritto al sig. Cervino, giudicato separatamente nel proc.pen. n. 15462/2019 R.G.N.R., n. 5259/2022 R.G. APP.. Segnala che, con tale ordinanza, la Corte di appello ha quantificato il profitto nella somma di euro 1.184.250,80, ossia una quota pari al 5% dell'intero importo riciclato, corrispondente alla "mediazione" per l'opera di ripulitura dei capitali di illecita derivazione. Deduce, quindi, la vincolatività della decisione assunta in via definitiva nel procedimento principale. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Va premesso che il meccanismo congegnato al fine del riciclaggio delle somme provento da delitto non è in discussione, essendo già intervenute più sentenze di condanna a tale riguardo;
con specifico riferimento a ciò che qui interessa, il tribunale ha evidenziato che «la banca ME è stata come una sorta di contenitore nel quale sono confluiti e transitati i flussi di denaro provento dei delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, che grazie ai vari passaggi sui conti estero su estero, ivi compresi i conti correnti aperti presso la banca, è stato trasformato, con conseguente occultamento della sua origine illecita». La banca ME, quindi, riceveva i soldi nei propri conti correnti al fine di occultarne la provenienza delittuosa, con condotte realizzate dai suoi vice-direttori (i fratelli Bosia) e a suo vantaggio. Oggetto dell'odierno provvedimento ablatorio è l'importo dell'intera somma confluita a fini di riciclaggio nelle casse della banca ME. 3 \ •- La banca ricorrente sostiene che, invece, poteva essere sequestrata in suo danno soltanto un importo pari all'entità del vantaggio economico da essa effettivamente conseguito. 1.2. Il provvedimento impugnato non merita censura quanto alla individuazione del profitto del reato, sia pure nei termini di seguito precisati. La ricorrente oppone che il tribunale ha applicato i principi espressi dalla sentenza n. 7503 del 7/12/2021 (dep. il 2022, Marchesan, Rv. 282957 - 01) che definisce portatrice di un indirizzo minoritario, secondo il quale oggetto della confisca deve essere l'intera somma riciclata;
secondo la ricorrente, invece, andavano applicati i principi fissati dall'opposto orientamento, che definisce maggioritario, secondo il quale può essere oggetto di confisca soltanto il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non l'intera somma riciclata, per come affermato anche recentemente dalla sentenza n. 19561 del 12/04/2022 (Di Sarli, Rv. 283194 - 01). 1.3. In realtà, l'accesso all'uno o all'altro indirizzo suppone previamente individuata la nozione di profitto, che in via generale può definirsi il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, per come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza cd. "Fisia Italimpianti S.p.a." (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239924 - 01). Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite proprio in seno all'individuazione del profitto nell'ambito del decreto legislativo n. 231del 2001, al cui riguardo esse hanno operato rilevanti precisazioni, evidenziando come «l'istituto della confisca previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 [...] si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare», enucleando poi tre distinte figure di confisca: quella di cui all'art. 19, qualificata come sanzione principale;
quella dell'art. 6, comma 5, strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto; quella dell'art. 15, co. 4, avente natura di sanzione sostitutiva. Sulla base della distinzione così operata, è stato individuato il differente scopo cui sono rivolti i tre istituti, che si riverbera direttamente anche sulla nozione di profitto confiscabile. Infatti, nell'ipotesi di confisca derivante dalla gestione commissariale disciplinata dall'art. 15 decreto legislativo il profitto s'identifica con l'utile netto «essendo collegat[o] ad un'attività lecita che viene proseguita - sotto il controllo del giudice - da un commissario giudiziale nell'interesse della collettività [...] e non può che avere ad oggetto, proprio per il venire meno di ogni nesso causale con l'illecito, la grandezza contabile residuale». Per le rimanenti ipotesi di confisca e, in particolare, per quella disciplinata dall'art. 19, il Supremo Collegio ha invece condiviso l'orientamento 4 giurisprudenziale maturato in riferimento all'art. 240 c.p., ribadendo -per come anticipato- che «il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico». In tale ambito definitorio, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore distinzione, precisando che una simile concezione "rigorista" può trovare applicazione esclusivamente nel caso di attività criminali tout court. Qualora invece il reato venga occasionalmente consumato nell'ambito di una normale attività d'impresa, sarà necessario compiere un'ulteriore verifica relativa ai profili di rilevanza penale dell'operazione economica: nel caso in cui la legge qualifichi come illecito l'intero rapporto contrattuale (c.d. reato contratto), allora l'intero profitto andrà considerato indebito e sottoponibile a confisca. Se invece, ad assumere rilevanza penale, è la semplice fase di formazione della volontà contrattuale o di esecuzione dello stesso (c.d. reato in contratto), allora sarà possibile individuare degli aspetti leciti del rapporto, con la conseguenza che il corrispondente profitto potrà non essere direttamente ricollegabile al reato (e quindi non essere confiscato). Al fine della individuazione del profitto confiscabile occorre guardare, dunque, al concreto atteggiarsi delle condotte e valutare l'incidenza dei reati contestati nella vita dell'impresa, verificando se l'operazione realizzata abbia dei margini di liceità, dovendosi confiscare l'intero importo allorquando si giunga -invece- alla conclusione di trovarsi di fronte all'espletamento di un'attività totalmente illecita. In tale prospettiva va sottoposto a confisca (e a sequestro preventivo) tutto quanto direttamente ricollegabile al reato, senza operare alcuna distinzione fra "profitto lordo" e "profitto netto", mentre va esclusa dalla misura reale quella parte di utilità corrispondente a una prestazione regolarmente eseguita e accettata dalla controparte. 1.4. Così enucleata la nozione di profitto confiscabile, non rimane che rilevare come nel caso in esame non vi siano margini per individuare una qualche prestazione lecita, visto che l'intera operazione era ammantata dalla illiceità, in quanto interamente risolta all'occultamento del denaro nel portafoglio della banca. A tale ultimo proposito, peraltro, deve altresì evidenziarsi come le banche perseguono il proprio arricchimento con la raccolta del denaro poi necessario all'erogazione dei vari servizi offerti al pubblico e, in definitiva, alla sopravvivenza stessa della banca. Tanto vale a evidenziare come il vantaggio economico tratto dalla banca dall'illecito in esame e a questo strettamente pertinente si identifica proprio nell'avere ricevuto e di avere avuto nel proprio portafoglio la disponibilità di quella 5 somma di denaro provento di delitto. Tutto ciò porta alla conclusione di trovarsi di fronte all'espletamento di un'attività totalmente illecita, tale da legittimare il sequestro preventivo e la confisca dell'intera somma coinvolta nell'operazione di riciclaggio. Con conseguente infondatezza del correlato motivo di ricorso. 1.4.1. Vale rimarcare come sia non conferente al caso in esame la decisione assunta dalla Corte di appello nei confronti di SI, trattandosi di soggetto diverso dall'odierna ricorrente. 1.5. Con il secondo motivo di impugnazione, in via subordinata, la ricorrente muove censure in relazione alla esatta quantificazione del profitto realizzato con i reati presupposti, assumendo che in esso non andava compreso l'intero importo del denaro ricevuto dalla banca con i bonifici emessi in suo favore. A tal proposito sostiene che il profitto delle false fatturazioni non va individuato nell'importo "lordo" fatturato, bensì nella sola misura dell'imposta evasa e a tal fine indica gli importi costituenti il profitto. Dalla lettura del provvedimento impugnato, il tema della quantificazione del profitto del reato presupposto non risulta esposto, giacchè tale tema veniva eccepito sotto il diverso profilo della inintelligibilità dei calcoli effettuati dal G.i.p., così che la questione non risulta devoluta con l'impugnazione davanti al tribunale. Da ciò l'interruzione della catena devolutiva e la conseguente inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché il provvedimento di prime cure, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (in tal senso, Sentenza n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291, Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 1.3. Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto che le condotte di riciclaggio dovessero considerarsi unitarie, mentre in realtà occorreva configurare tante ipotesi di riciclaggio per ognuna delle operazioni di versamento in favore della banca. Il motivo è privo di correlazione con la sentenza impugnata, che ha rigettato l'identico motivo di ricorso osservando che a tale riguardo era già stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, che aveva ritenuto l'unicità della condotta. Il mancato confronto con tale parte della motivazione produce il vizio di aspecificità, che legittima la pronuncia di inammissibilità del motivo. A ciò si aggiunga che -comunque- il tribunale ha richiamato e ritenuto applicabile al caso in esame la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di riciclaggio è un reato a forma libera attuabile anche con modalità 6 frammentarie e progressive. E' stato, in particolare, osservato che in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 - dep. 18/12/2014, Montalbano e altro, Rv. 26162401). Il tribunale, a tal fine, ha osservato che la condotta doveva considerarsi unitaria, perché era venuto in rilievo un sistema unitario di riciclaggio, che ha visto la banca ME fungere da contenitore dei flussi delle somme di denaro riciclate con operazioni che non possono essere considerate in modo atomistico, slegate l'una dall'altra, in quanto volte al "lavaggio" di un unico oggetto e cioè il totale dei proventi illeciti realizzati con i reati presupposti. Con ciò rendendo una motivazione conforme agli insegnamenti di legittimità. 1.4. Manifestamente infondato è, infine, anche l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui la ricorrente si duole dell'omessa e/o apodittica motivazione circa il periculum in mora. Il Tribunale ha giustificato l'esistenza del requisito di legge in esame osservando che: «la sistematicità del meccanismo delittuoso, che ha visto interessata la banca ME per ben cinque anni e che è indice del livello non modesto di coinvolgimento dell'istituto di credito in tale operatività, non può non avere riflessi sulle garanzie che la banca sia in grado di offrire per evitare un depauperamento e più in generale sulla solidità anche patrimoniale;
preoccupante sotto il profilo della credibilità e solidità patrimoniale della banca è anche il fatto che sebbene sia un ente soggetto "doppiamente vigilato" (...) tuttavia sia stato per lungo tempo contenitore usato per riciclare ingentissime somme di denaro proventi di attività illecite attività. Tutto ciò inevitabilmente si ripercuote sulla effettiva solidità della banca al di là delle autorizzazioni a prestare servizi in Italia». Diversamente da quanto assunto dalla difesa, la motivazione si mostra tutt'altro che apodittica e mancante, visto che il tribunale àncora il proprio giudizio su elementi concreti, ricavati dalle emergenze procedimentali e processuali. Motivazione che, inoltre, è conforme agli obblighi di motivazione richiesti in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nel qual caso, la motivazione del periculum in mora non può esaurirsi nel prendere atto della confiscabilità del bene, pretendendosi l'esposizione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio (in tal senso, cfr. tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 4920 del 23/11/2022 Cc., dep. il 2023, Beni, Rv. 284313 - 01; Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01), per l'esistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, 7 dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata. La motivazione surriportata è conforme anche a tale insegnamento, visto che il tribunale non si è limitato a riscontrare la confiscabilità del profitto, ma ha anche esposto le ragioni concrete che lo hanno indotto a ritenere necessaria l'anticipazione degli effetti ablatori, in ragione degli effetti sulla solidità patrimoniale della banca, siccome derivanti dalla perpetrazione di condotte illecite per almeno un lustro. 2. Quanto esposto porta al rigetto del ricorso e alla conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente