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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13237 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Gela per omesso/ parziale anno 2018 n. IMU18-13237 dell'importo di euro 519,00 protocollo n. 116841 del 12.12.2023 e notificato soltanto in data 08/02/2024.
Deduceva l'intervenuta prescrizione e la mancata applicazione della sospensione legata alla normativa emergenziale legata al Covid previa declaratoria di inapplicabilità “a cascata”, per le annualità successive, della proroga dei termini decadenziali prevista dalla normativa emergenziale, in quanto irragionevole ed illogica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gela chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 10.1.2025 il difensore del ricorrente dichiarava di aver provveduto al pagamento dell'IMU e chiedeva dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/92.
La Corte deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. caltanissetta, 27 gennaio 2026 La Corte in composizione monocratica Alessandra B.Giunta
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13237 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Gela per omesso/ parziale anno 2018 n. IMU18-13237 dell'importo di euro 519,00 protocollo n. 116841 del 12.12.2023 e notificato soltanto in data 08/02/2024.
Deduceva l'intervenuta prescrizione e la mancata applicazione della sospensione legata alla normativa emergenziale legata al Covid previa declaratoria di inapplicabilità “a cascata”, per le annualità successive, della proroga dei termini decadenziali prevista dalla normativa emergenziale, in quanto irragionevole ed illogica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gela chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 10.1.2025 il difensore del ricorrente dichiarava di aver provveduto al pagamento dell'IMU e chiedeva dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/92.
La Corte deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. caltanissetta, 27 gennaio 2026 La Corte in composizione monocratica Alessandra B.Giunta