Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2022, proposto da
Icet Studios S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Venghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Porta Vittoria n. 28;
contro
Comune di Cologno Monzese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco De Marini in Milano, via Emilio Visconti Venosta n. 7;
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
di inottemperanza alla demolizione ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 56/2020 del 15 settembre 2020 relativa agli immobili siti in via Ingegnoli SNC catastalmente identificato al Fg. 28 MPP 338/535/641, notificata alla ricorrente in data 31 gennaio 2022;
- dell’atto di trascrizione ai RRII presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 (non conosciuto dalla ricorrente)
- della nota del Comune notificata in data 18 gennaio 2021
- della relazione di servizio della Polizia Locale, ufficio NUPIL, n. 30/2021 del 12 marzo 2021 (non conosciuta dalla ricorrente).
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, consequenziale o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che in data 28 maggio 2025 la società ricorrente, premesso che nelle more la questione in discussione è stata definita tra le parti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta compensazione delle spese del giudizio;
che tale dichiarazione è stata espressamente accettata dal Comune di Cinisello Balsamo, anche in punto di integrale compensazione delle spese;
che di tanto al Collegio non resta che prendere atto ai fini delle conseguenti pronunce,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO