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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4115/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 4 1 1 5 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c e s s i o n e c r e d i t i e v e r t e n t e
T R A
c.f. in plrpt, con l'avv. Paolo Bonalume, C.F. Parte_1 P.IVA_1
pec C.F._1 Email_1
Attrice
E
in p. del suo Presidente p.t. C.F. e Controparte_1
p.iva con l'avv. Stefano Serao pec P.IVA_2 Email_2
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione a mezzo pec la società conveniva in giudizio la Pt_1 [...]
al fine di sentire “accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il CP_2 Parte_1 pagamento da parte dell'Ente dell'importo di € 320.491,17 a titolo di sorte capitale scaturenti dall'elenco fatture allegate ad atto di cessione del credito, degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale nella misura di cui agli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole fatture,degli interessi legali di mora ai sensi degli art. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, dell'importo di
€46.800,00 ai sensi dell'art. 6 c.
2. del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs n. 192/12; in via subordinata: ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per le stesse Parte_1
causali; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente degli stessi importi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, vinte le spese”.
Costituitasi la che chiedeva il rigetto delle domande attoree con condanna CP_2 dell'attrice alle spese di lite, rinnovata la notifica dell'atto di citazione, esaurita la fase istruttoria documentale, la causa e' stata introitata a sentenza.
L' nella comparsa conclusionale e di replica espone che l'atto di cessione utilizzato per il CP_2
trasferimento del credito dalla società alla società è una CP_3 Parte_1
cessione prosoluto accompagnata da un elenco di fatture, gli atti di cessione concernevano i crediti indicati in allegato e i frutti a maturarsi. Nessun riferimento, quindi, agli interessi moratori con funzione risarcitoria e agli interessi legali precedenti la cessione, solo la sorte capitale ed i frutti (interessi legali) da maturarsi, inoltre la parte attrice ha limitato la propria richiesta solo a 28 fatture tutte ricomprese nel 3° contratto di cessione notificato in data 1.1.2022 riducendo la propria pretesa economica da €320.491,17 ad €113.224,65 e che pertanto potranno essere richiesti interessi moratori sulle citate 28 fatture con decorrenza dal 1.1.2022 e fino al soddisfo.
Quanto alla richiesta degli interessi moratori delle altre fatture contenute nella 1^ e nella 2^ cessione oggetto del presente giudizio parte attrice non ha dimostrato il ritardo dei pagamenti.
Infine, circa la richiesta di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 6 c.2 del d.lgs n. 231/02, poiché le uniche fatture che risultano non essere state pagate sono le n. 28 ricomprese nella 3^ cessione, l'importo richiesto di €46,800,00 ai sensi dell'art. 6 c.
2. del D.lgs. n. 231/02 come
2 novellato dal D.gs n. 192/12 potrà essere riconosciuto per la minore somma di €1120,00 derivato da € 40,oo x 28.
Stante il riconoscimento di Acer le domande attoree, pertanto, possono accogliersi parzialmente con la condanna dell' in plrpt al pagamento in favore di in CP_2 Parte_1 plrpt dell'importo di €113.224,65 oltre accessori come sopra descritto.
La gop non accoglie la richiesta di pagamento degli interessi ex artt. 1283 e 1284 – IV comma c.c. già scaduti alla data della notifica dell'atto di citazione.
Le spese di lite si compensano per la soccombenza attorea prevalente.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita così provvede:
- accoglie in parte le domande attoree e, per l'effetto condanna l' in plrpt al CP_2 pagamento in favore di in plrpt dell'importo di €113.224,65 oltre gli Parte_1
interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.l.vo 231/02 dal 1.1.2022 al soddisfo, e l'importo di
€1120,oo ai sensi dell'art. 6 c.
2. del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs n.
192/12;
- non accoglie la richiesta di pagamento degli interessi ex artt. 1283 e 1284 – IV comma c.c. già scaduti alla data della notifica dell'atto di citazione.
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Napoli, 23.5.2025
La Gop
Angela Ronconi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 4 1 1 5 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c e s s i o n e c r e d i t i e v e r t e n t e
T R A
c.f. in plrpt, con l'avv. Paolo Bonalume, C.F. Parte_1 P.IVA_1
pec C.F._1 Email_1
Attrice
E
in p. del suo Presidente p.t. C.F. e Controparte_1
p.iva con l'avv. Stefano Serao pec P.IVA_2 Email_2
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione a mezzo pec la società conveniva in giudizio la Pt_1 [...]
al fine di sentire “accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il CP_2 Parte_1 pagamento da parte dell'Ente dell'importo di € 320.491,17 a titolo di sorte capitale scaturenti dall'elenco fatture allegate ad atto di cessione del credito, degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale nella misura di cui agli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole fatture,degli interessi legali di mora ai sensi degli art. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, dell'importo di
€46.800,00 ai sensi dell'art. 6 c.
2. del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs n. 192/12; in via subordinata: ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per le stesse Parte_1
causali; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente degli stessi importi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, vinte le spese”.
Costituitasi la che chiedeva il rigetto delle domande attoree con condanna CP_2 dell'attrice alle spese di lite, rinnovata la notifica dell'atto di citazione, esaurita la fase istruttoria documentale, la causa e' stata introitata a sentenza.
L' nella comparsa conclusionale e di replica espone che l'atto di cessione utilizzato per il CP_2
trasferimento del credito dalla società alla società è una CP_3 Parte_1
cessione prosoluto accompagnata da un elenco di fatture, gli atti di cessione concernevano i crediti indicati in allegato e i frutti a maturarsi. Nessun riferimento, quindi, agli interessi moratori con funzione risarcitoria e agli interessi legali precedenti la cessione, solo la sorte capitale ed i frutti (interessi legali) da maturarsi, inoltre la parte attrice ha limitato la propria richiesta solo a 28 fatture tutte ricomprese nel 3° contratto di cessione notificato in data 1.1.2022 riducendo la propria pretesa economica da €320.491,17 ad €113.224,65 e che pertanto potranno essere richiesti interessi moratori sulle citate 28 fatture con decorrenza dal 1.1.2022 e fino al soddisfo.
Quanto alla richiesta degli interessi moratori delle altre fatture contenute nella 1^ e nella 2^ cessione oggetto del presente giudizio parte attrice non ha dimostrato il ritardo dei pagamenti.
Infine, circa la richiesta di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 6 c.2 del d.lgs n. 231/02, poiché le uniche fatture che risultano non essere state pagate sono le n. 28 ricomprese nella 3^ cessione, l'importo richiesto di €46,800,00 ai sensi dell'art. 6 c.
2. del D.lgs. n. 231/02 come
2 novellato dal D.gs n. 192/12 potrà essere riconosciuto per la minore somma di €1120,00 derivato da € 40,oo x 28.
Stante il riconoscimento di Acer le domande attoree, pertanto, possono accogliersi parzialmente con la condanna dell' in plrpt al pagamento in favore di in CP_2 Parte_1 plrpt dell'importo di €113.224,65 oltre accessori come sopra descritto.
La gop non accoglie la richiesta di pagamento degli interessi ex artt. 1283 e 1284 – IV comma c.c. già scaduti alla data della notifica dell'atto di citazione.
Le spese di lite si compensano per la soccombenza attorea prevalente.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita così provvede:
- accoglie in parte le domande attoree e, per l'effetto condanna l' in plrpt al CP_2 pagamento in favore di in plrpt dell'importo di €113.224,65 oltre gli Parte_1
interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.l.vo 231/02 dal 1.1.2022 al soddisfo, e l'importo di
€1120,oo ai sensi dell'art. 6 c.
2. del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs n.
192/12;
- non accoglie la richiesta di pagamento degli interessi ex artt. 1283 e 1284 – IV comma c.c. già scaduti alla data della notifica dell'atto di citazione.
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Napoli, 23.5.2025
La Gop
Angela Ronconi
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