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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1876/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1876/2022
Oggi 20.05.2025, alle ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per , l'Avv Bolognini Donatella;
Parte_1 per , l'Avv Barbara Maestrini in sostituzione dell'Avv Nesti, Parte_2 per nessuno già contumace. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Bolognini contesta la comparsa conclusionale avversaria e ribadisce che il sig ha Pt_1 fornito rigorosa prova del propria diritto di vedersi risarciti tutti i danni patri on patrimoniali, biologici e morali come specificato in conclusionale alla quale si riporta e che non risulta scalfita dalle difese avversarie. Conclude come da memoria conclusionale autorizzata cui si riporta. L'avv Maestrini conclude come da memoria conclusionale, alla quale si riporta e contesta la memoria avversa. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 16.30 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1876/2022, promossa da:
, con l' Avv. Donatella Bolognini, Parte_1
ATTORE contro in persona legale rappresentante pro-tempore, con l' Avv. Parte_2
Sabrina Nesti,
CONVENUTA
, contumace CP_1
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione odierna e sentite le conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Prato, e la compagnia di assicurazioni al Per_1 Parte_2 fine di far accertare la responsabilità esclusiva dell'auto di Sig. nella causazione del Per_1 sinistro per cui è causa e condannare quest'ultimo, quale proprietario dell'autovettura che ha causato l'incidente, in solido con , quale compagnia assicuratrice del Parte_2 veicolo del responsabile del sinistro, al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale pagina 2 di 8 patito dal Sig. . In particolare, parte attrice deduceva che il giorno 11.02.2018 Parte_1 alle ore 11,30 circa in Campi Bisenzio, Via Lucchese incrocio Viale Paolieri, mentre procedeva regolarmente in direzione Campi Bisenzio-Prato, a bordo del proprio velocipede da corsa, improvvisamente veniva urtato dalla vettura tg. CN/847/XH, di proprietà del sig. , CP_1 assicurata con la , che, proveniente in senso inverso, effettuava Parte_2 manovra di sorpasso, invadendo la semicarreggiata percorsa dal sig. facendolo cadere Pt_1
a terra in conseguenza dell'urto; che il conducente della vettura si allontanava dal luogo del sinistro, senza fermarsi e dunque senza assistere l'odierno attore;
che al sinistro assistevano il
Sig. e il Sig. , che soccorrevano il sig. e provvedevano ad Parte_3 Persona_2 Pt_1 appuntarsi il numero di targa della vettura, come da dichiarazioni testimoniali allegate all'atto di citazione;
che da una successiva verifica al PRA, l'autovettura tg. CN/847/XH risultava intestata al
Sig. , odierno convenuto contumace. Parte attrice dava, altresì, conto che: i) subito CP_1 dopo il sinistro, il sig veniva trasportato al pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato dove Pt_1 gli veniva riscontrata una “frattura di D12”; ii) il giorno successivo, a seguito di una sincope, veniva nuovamente trasportato in ospedale con ambulanza e dimesso con diagnosi di “sincope ortostatica e vaso-vagale in frattura recente di D12”; iii) in data 13.02.2018, veniva nuovamente ricoverato per un quadro di ritenzione urinaria acuta e dimesso in data 15.02.2018 a seguito di tac, RM rachide dorsale e consulenza neurochirurga che confermavano la frattura in D12 con la prescrizione di osservare riposo a letto e necessità di busto da indossare durante la mobilizzazione;
iv) di aver sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Prato, in ordine al sinistro per cui è causa, vista la condotta del conducente;
v) di aver invitato gli odierni convenuti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasta senza riscontro;
vi) che in fase stragiudiziale la compagnia assicurativa convenuta corrispondeva la somma di €17.685,00 a favore del SIg. per risarcire i danni patiti e che detta somma, Pt_1 non satisfattiva di tutti i danni realmente patiti dall'odierno attore e delle spese (mediche e legali) dallo stesso sostenute, era stata trattenuta in acconto sul maggior avere. Nel presente procedimento parte attrice chiedeva l'integrale ristoro di tutti i danni patiti a causa del sinistro e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza,
[... eccezione e deduzione disattese, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor
, quale proprietario della vettura tg. CN847XH, nella causazione del sinistro de quo e per CP_1
l'effetto condannare e , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. , a titolo di risarcimento Parte_1
pagina 3 di 8 danni tutti subiti, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e morali, di quella somma che risultera' documentata e provata a seguito dell'espletanda istruttoria, mediante pagamento della somma di
€.60.261,35 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, detratti gli acconti ricevuti per complessive €.17.695,00, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto ai singoli pagamenti sull'intero e da tali date al saldo sul residuo, e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando in punto di an e di quantum le Parte_2 domande attoree, chiedendone in tesi il rigetto;
rassegnava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento delle difese della convenuta, così provvedere: nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in parte motiva, dichiarando congruo ed equo il risarcimento corrisposto dalla Compagnia ante giudizio;
nel merito ed in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, determinare il quantum debeatur nei limiti del giusto e di quanto sarà provato in corso di giudizio, accertando e gradando la responsabilità, e decurtando l'importo già corrisposto. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA di legge.
Il convenuto Sig. , ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni ed procedevano a breve discussione orale.
Motivi di fatto e di diritto
Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento a seguito dell'espletata istruttoria.
Dinamica e responsabilità del sinistro:
Il sinistro viene ricostruito sulla base della testimonianza dei presenti e dei documenti in atti.
Alla luce di ciò, risulta integrata la prova della condotta colposa ed etiologicamente determinante in via esclusiva della causazione del sinistro da parte del conducente della macchina tg
CN/847/XH di proprietà del convenuto . I testimoni oculari, Sig. e il CP_1 Testimone_1
Sig , che si trovavano al momento del fatto in bici dietro il sig sentiti Parte_3 Pt_1 all'udienza del 02.10.2023, hanno confermato che il giorno 11.02.2018 alle ore 11,30 circa in
Campi Bisenzio assistevano al sinistro stradale verificatosi in Via Lucchese incrocio Viale Paolieri, tra la bicicletta del sig. e la vettura targata CN/847/XH, condotta nell'occorso Parte_1 da un cittadino di nazionalità cinese (cap 1) e che il sig. alla guida della propria Pt_1 bicicletta procedeva in direzione Campi Bisenzio-Prato, a bordo del proprio velocipede da corsa, mantenendosi sulla sua destra, veniva urtato dalla vettura tg. CN/847/XH, il cui conducente,
pagina 4 di 8 proveniente in senso inverso, effettuava manovra di sorpasso, invadendo la semicarreggiata percorsa dal sig. In risposta a quest'ultimo capitolo di prova, il n. 2, il Sig ha Pt_1 Per_2 espressamente dichiarato: “si , è andata proprio così, e l'ha preso. Io ho preso il numero di targa me lo sono appuntato e l'ho dato al compagno ciclista” “io stavo procedendo verso Campi Bisenzio, ero dietro alla bici” . I testi confermavano le dichiarazioni dai medesimi rilasciate e prodotte in atti sub doc 4 e 5 di parte attrice. Nel caso di specie, risulta dunque acclarata una concreta condotta colposa del conducente dell'auto di proprietà del sig che ha determinato la CP_1 causazione del sinistro in via esclusiva.
Liquidazione danni: danno non patrimoniale
La CTU medico legale espletata in Giudizio alle cui conclusioni, assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili, occorre uniformarsi, rileva che: ”Le lesioni riportate, costituite da un trauma contusivo-distorsivo del rachide dorso-lombare con conseguente frattura vertebrale di D12 ed infrazione di L1 sono di evidente natura traumatica, e correlabili da valido nesso di causalità con l'infortunio subito. - Le lesioni subite giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Totale di 60 (sessanta) giorni, una Inabilità
Temporanea Parziale al 75% di 30 (trenta) giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 60
(sessanta) giorni ed una Inabilità Temporanea Parziale al 25% di 60 (sessanta) giorni. - I postumi permanenti reliquati determinano un Danno Biologico Permanente valutabile nella misura del 10%
(dieci per cento). - Le lesioni permanenti non determinano alcuna compromissione apprezzabile della Capacità Lavorativa Specifica neppure in termini di usura del periziando, che svolge attività impiegatizia. - Le spese sanitarie prodotte in atti documentate da regolari ricevute fiscali relative a ticket ospedaliero (€10,00), ad un certificato medico (€50,00), ad accertamenti radiologici
(€294,00), ad acquisto di busto ortopedico (€280,00), alla fisioterapia (€522,00) ed alla perizia medico legale attorea (€366,00), risultano congrue e attinenti al sinistro, e pertanto da considerarsi rimborsabili nella misura totale di € 1.522,00. “.
Mette conto, altresì' evidenziare che parte attrice ha allegato in atti e provato, tramite prova documentale e per testi – cfr dichiarazioni a verbale dei testi sig , sig Testimone_2 [...]
, sig. sig. - che l'attore, per i primi due mesi della Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 malattia, è stato costretto a rimanere a letto senza alcuna possibilità di muoversi e ha dovuto indossare il busto per tre mesi;
che per le attività quotidiane ha avuto necessità di essere costantemente supportato dalla moglie, dalla anziana madre e da qualche amico volontario,
pagina 5 di 8 avendo perso in gran parte la propria autonomia;
che a causa dell'intenso dolore l'attore ha avuto frequenti episodi di insonnia, con la conseguenza di dover ricorrere quotidianamente a farmaci antidolorifici e sviluppare un forte stress emotivo;
che l'attore, per il lungo periodo di malattia è stato costretto ad affidare ai parenti e alla moglie il compito di accompagnare il figlio a scuola ed alle varie attività e non ha potuto assistere alle partite di calcio del figlio nei fine settimana;
che i dolori fisici e la profonda difficoltà alla deambulazione prolungata hanno, altresì, impedito al sig. di partecipare alla cresima del figlio celebrata il 18 Marzo del 2018 e l'hanno costretto Pt_1 ad interrompere le attività ludico-sportive di ciclismo e di calcetto che svolgeva regolarmente.
Orbene, ciò evidenzia l'impatto negativo sia sulla vita relazionale del danneggiato, sia sulla sua sofferenza interiore, che ben si può presumere sulla base delle circostanze sopra indicate, oltre che sulla base della circostanza di essere stato vittima di lesioni a causa di un sinistro, in cui il conducente ha altresì omesso di soccorrerlo. Sulla scorta di tali parametri, di quanto specificatamente allegato e provato, il danno non patrimoniale riportato dall'attore viene quantificato attraverso il riferimento alle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, recepite da questo Tribunale, come segue: €19985,00 per il danno biologico risarcibile da tabella, aumentato di un 25% pari ad €4996,25 avuto riguardo all'incidenza sulla vita relazionale del danneggiato, in quanto è stata fornita valida prova testimoniale dei cambiamenti in peius come sopra indicato;
aumentato di un ulteriore 25%, pari ad €4996,25 per la sofferenza interiore (c.d. danno morale) del danneggiato, avuto, riguardo, sul punto, ai recenti principi esplicati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. III n. 901 del 17.01.18; aggiungendo a ciò il danno biologico temporaneo pari a €.14662,50 complessivi ( di cui invalidità assoluta, 60 giorni = € 6900,00; invalidità parziale al 75%, 30 giorni = € 2587,50; Invalidità temporanea parziale al 50%, 60 giorni =€ 3450,00, Invalidità temporanea parziale al 25%, 60 giorni =€ 1725,00). Il danno non patrimoniale complessivamente liquidato è, dunque, pari ad
€44.640,00. In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, ai sensi della
Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 nel pagamento del danno da risarcire dovrà procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (11.02.2018) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici Istat, con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento. Tenuto conto, in questo procedimento di calcolo della somma di €17.695,00 già pagata dall'assicurazione al Sig.
a titolo risarcitorio, da detrarre sulla somma individuata alla data di detto pagamento. Pt_1
Danno patrimoniale
pagina 6 di 8 A parte attrice deve, altresì, essere riconosciuto il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute, come riconosciute congrue sulla base dei documenti in atti anche dal CTU nella misura di €1.522,00. Sono, altresì, dovuti €982,00 per il ripristino dei danni subiti dalla bici, come provato in giudizio tramite prova testimoniale del sig , legale Tes_6 rappresentante della Fanelli Bike di Pontedera, che ha confermato che la bici da corsa del sig.
a seguito del sinistro per cui e' causa, ha riportato danni per euro 982,00 come da Pt_1 iniziale preventivo versato in atti. Sono, altresì, dovute le spese legali sostenute dall'attore per la fase stragiudiziale, come da notula in atti di €2757,00, alla luce dei principi di cui alla Sentenza della Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n55/2014 sulla base del valore del decisum della presente controversia, seguono la soccombenza e pertanto le spese di parte attrice sono poste a carico solidale dei convenuti soccombenti così come le spese di CTU e CTP del presente giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura tg CN/847/XH di proprietà del sig nella CP_1 produzione del sinistro di cui è causa, condanna in solido i convenuti a risarcire i danni derivanti dal sinistro del 11.02.2018 corrispondenti ad €44.640,00 a titolo di danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi da calcolarsi come indicato in motivazione ed
€5261,00 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi €49901,0 (oltre interessi e rivalutazione) cui dovrà essere detratta la €17.695,00 già corrisposta al Sig. da Pt_1
, come indicato in motivazione;
Parte_2
- pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido le spese di CTU e CTP documentate in atti;
- condanna, altresì, i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite di parte attrice che si liquidano, in complessivi Euro 6164,00 di competenze oltre spese vive di €623,75 e oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.
Prato, 20.05.2025
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16,30 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 7 di 8 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1876/2022
Oggi 20.05.2025, alle ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per , l'Avv Bolognini Donatella;
Parte_1 per , l'Avv Barbara Maestrini in sostituzione dell'Avv Nesti, Parte_2 per nessuno già contumace. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Bolognini contesta la comparsa conclusionale avversaria e ribadisce che il sig ha Pt_1 fornito rigorosa prova del propria diritto di vedersi risarciti tutti i danni patri on patrimoniali, biologici e morali come specificato in conclusionale alla quale si riporta e che non risulta scalfita dalle difese avversarie. Conclude come da memoria conclusionale autorizzata cui si riporta. L'avv Maestrini conclude come da memoria conclusionale, alla quale si riporta e contesta la memoria avversa. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 16.30 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1876/2022, promossa da:
, con l' Avv. Donatella Bolognini, Parte_1
ATTORE contro in persona legale rappresentante pro-tempore, con l' Avv. Parte_2
Sabrina Nesti,
CONVENUTA
, contumace CP_1
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione odierna e sentite le conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Prato, e la compagnia di assicurazioni al Per_1 Parte_2 fine di far accertare la responsabilità esclusiva dell'auto di Sig. nella causazione del Per_1 sinistro per cui è causa e condannare quest'ultimo, quale proprietario dell'autovettura che ha causato l'incidente, in solido con , quale compagnia assicuratrice del Parte_2 veicolo del responsabile del sinistro, al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale pagina 2 di 8 patito dal Sig. . In particolare, parte attrice deduceva che il giorno 11.02.2018 Parte_1 alle ore 11,30 circa in Campi Bisenzio, Via Lucchese incrocio Viale Paolieri, mentre procedeva regolarmente in direzione Campi Bisenzio-Prato, a bordo del proprio velocipede da corsa, improvvisamente veniva urtato dalla vettura tg. CN/847/XH, di proprietà del sig. , CP_1 assicurata con la , che, proveniente in senso inverso, effettuava Parte_2 manovra di sorpasso, invadendo la semicarreggiata percorsa dal sig. facendolo cadere Pt_1
a terra in conseguenza dell'urto; che il conducente della vettura si allontanava dal luogo del sinistro, senza fermarsi e dunque senza assistere l'odierno attore;
che al sinistro assistevano il
Sig. e il Sig. , che soccorrevano il sig. e provvedevano ad Parte_3 Persona_2 Pt_1 appuntarsi il numero di targa della vettura, come da dichiarazioni testimoniali allegate all'atto di citazione;
che da una successiva verifica al PRA, l'autovettura tg. CN/847/XH risultava intestata al
Sig. , odierno convenuto contumace. Parte attrice dava, altresì, conto che: i) subito CP_1 dopo il sinistro, il sig veniva trasportato al pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato dove Pt_1 gli veniva riscontrata una “frattura di D12”; ii) il giorno successivo, a seguito di una sincope, veniva nuovamente trasportato in ospedale con ambulanza e dimesso con diagnosi di “sincope ortostatica e vaso-vagale in frattura recente di D12”; iii) in data 13.02.2018, veniva nuovamente ricoverato per un quadro di ritenzione urinaria acuta e dimesso in data 15.02.2018 a seguito di tac, RM rachide dorsale e consulenza neurochirurga che confermavano la frattura in D12 con la prescrizione di osservare riposo a letto e necessità di busto da indossare durante la mobilizzazione;
iv) di aver sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Prato, in ordine al sinistro per cui è causa, vista la condotta del conducente;
v) di aver invitato gli odierni convenuti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasta senza riscontro;
vi) che in fase stragiudiziale la compagnia assicurativa convenuta corrispondeva la somma di €17.685,00 a favore del SIg. per risarcire i danni patiti e che detta somma, Pt_1 non satisfattiva di tutti i danni realmente patiti dall'odierno attore e delle spese (mediche e legali) dallo stesso sostenute, era stata trattenuta in acconto sul maggior avere. Nel presente procedimento parte attrice chiedeva l'integrale ristoro di tutti i danni patiti a causa del sinistro e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza,
[... eccezione e deduzione disattese, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor
, quale proprietario della vettura tg. CN847XH, nella causazione del sinistro de quo e per CP_1
l'effetto condannare e , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. , a titolo di risarcimento Parte_1
pagina 3 di 8 danni tutti subiti, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e morali, di quella somma che risultera' documentata e provata a seguito dell'espletanda istruttoria, mediante pagamento della somma di
€.60.261,35 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, detratti gli acconti ricevuti per complessive €.17.695,00, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto ai singoli pagamenti sull'intero e da tali date al saldo sul residuo, e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando in punto di an e di quantum le Parte_2 domande attoree, chiedendone in tesi il rigetto;
rassegnava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento delle difese della convenuta, così provvedere: nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in parte motiva, dichiarando congruo ed equo il risarcimento corrisposto dalla Compagnia ante giudizio;
nel merito ed in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, determinare il quantum debeatur nei limiti del giusto e di quanto sarà provato in corso di giudizio, accertando e gradando la responsabilità, e decurtando l'importo già corrisposto. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA di legge.
Il convenuto Sig. , ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni ed procedevano a breve discussione orale.
Motivi di fatto e di diritto
Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento a seguito dell'espletata istruttoria.
Dinamica e responsabilità del sinistro:
Il sinistro viene ricostruito sulla base della testimonianza dei presenti e dei documenti in atti.
Alla luce di ciò, risulta integrata la prova della condotta colposa ed etiologicamente determinante in via esclusiva della causazione del sinistro da parte del conducente della macchina tg
CN/847/XH di proprietà del convenuto . I testimoni oculari, Sig. e il CP_1 Testimone_1
Sig , che si trovavano al momento del fatto in bici dietro il sig sentiti Parte_3 Pt_1 all'udienza del 02.10.2023, hanno confermato che il giorno 11.02.2018 alle ore 11,30 circa in
Campi Bisenzio assistevano al sinistro stradale verificatosi in Via Lucchese incrocio Viale Paolieri, tra la bicicletta del sig. e la vettura targata CN/847/XH, condotta nell'occorso Parte_1 da un cittadino di nazionalità cinese (cap 1) e che il sig. alla guida della propria Pt_1 bicicletta procedeva in direzione Campi Bisenzio-Prato, a bordo del proprio velocipede da corsa, mantenendosi sulla sua destra, veniva urtato dalla vettura tg. CN/847/XH, il cui conducente,
pagina 4 di 8 proveniente in senso inverso, effettuava manovra di sorpasso, invadendo la semicarreggiata percorsa dal sig. In risposta a quest'ultimo capitolo di prova, il n. 2, il Sig ha Pt_1 Per_2 espressamente dichiarato: “si , è andata proprio così, e l'ha preso. Io ho preso il numero di targa me lo sono appuntato e l'ho dato al compagno ciclista” “io stavo procedendo verso Campi Bisenzio, ero dietro alla bici” . I testi confermavano le dichiarazioni dai medesimi rilasciate e prodotte in atti sub doc 4 e 5 di parte attrice. Nel caso di specie, risulta dunque acclarata una concreta condotta colposa del conducente dell'auto di proprietà del sig che ha determinato la CP_1 causazione del sinistro in via esclusiva.
Liquidazione danni: danno non patrimoniale
La CTU medico legale espletata in Giudizio alle cui conclusioni, assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili, occorre uniformarsi, rileva che: ”Le lesioni riportate, costituite da un trauma contusivo-distorsivo del rachide dorso-lombare con conseguente frattura vertebrale di D12 ed infrazione di L1 sono di evidente natura traumatica, e correlabili da valido nesso di causalità con l'infortunio subito. - Le lesioni subite giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Totale di 60 (sessanta) giorni, una Inabilità
Temporanea Parziale al 75% di 30 (trenta) giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 60
(sessanta) giorni ed una Inabilità Temporanea Parziale al 25% di 60 (sessanta) giorni. - I postumi permanenti reliquati determinano un Danno Biologico Permanente valutabile nella misura del 10%
(dieci per cento). - Le lesioni permanenti non determinano alcuna compromissione apprezzabile della Capacità Lavorativa Specifica neppure in termini di usura del periziando, che svolge attività impiegatizia. - Le spese sanitarie prodotte in atti documentate da regolari ricevute fiscali relative a ticket ospedaliero (€10,00), ad un certificato medico (€50,00), ad accertamenti radiologici
(€294,00), ad acquisto di busto ortopedico (€280,00), alla fisioterapia (€522,00) ed alla perizia medico legale attorea (€366,00), risultano congrue e attinenti al sinistro, e pertanto da considerarsi rimborsabili nella misura totale di € 1.522,00. “.
Mette conto, altresì' evidenziare che parte attrice ha allegato in atti e provato, tramite prova documentale e per testi – cfr dichiarazioni a verbale dei testi sig , sig Testimone_2 [...]
, sig. sig. - che l'attore, per i primi due mesi della Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 malattia, è stato costretto a rimanere a letto senza alcuna possibilità di muoversi e ha dovuto indossare il busto per tre mesi;
che per le attività quotidiane ha avuto necessità di essere costantemente supportato dalla moglie, dalla anziana madre e da qualche amico volontario,
pagina 5 di 8 avendo perso in gran parte la propria autonomia;
che a causa dell'intenso dolore l'attore ha avuto frequenti episodi di insonnia, con la conseguenza di dover ricorrere quotidianamente a farmaci antidolorifici e sviluppare un forte stress emotivo;
che l'attore, per il lungo periodo di malattia è stato costretto ad affidare ai parenti e alla moglie il compito di accompagnare il figlio a scuola ed alle varie attività e non ha potuto assistere alle partite di calcio del figlio nei fine settimana;
che i dolori fisici e la profonda difficoltà alla deambulazione prolungata hanno, altresì, impedito al sig. di partecipare alla cresima del figlio celebrata il 18 Marzo del 2018 e l'hanno costretto Pt_1 ad interrompere le attività ludico-sportive di ciclismo e di calcetto che svolgeva regolarmente.
Orbene, ciò evidenzia l'impatto negativo sia sulla vita relazionale del danneggiato, sia sulla sua sofferenza interiore, che ben si può presumere sulla base delle circostanze sopra indicate, oltre che sulla base della circostanza di essere stato vittima di lesioni a causa di un sinistro, in cui il conducente ha altresì omesso di soccorrerlo. Sulla scorta di tali parametri, di quanto specificatamente allegato e provato, il danno non patrimoniale riportato dall'attore viene quantificato attraverso il riferimento alle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, recepite da questo Tribunale, come segue: €19985,00 per il danno biologico risarcibile da tabella, aumentato di un 25% pari ad €4996,25 avuto riguardo all'incidenza sulla vita relazionale del danneggiato, in quanto è stata fornita valida prova testimoniale dei cambiamenti in peius come sopra indicato;
aumentato di un ulteriore 25%, pari ad €4996,25 per la sofferenza interiore (c.d. danno morale) del danneggiato, avuto, riguardo, sul punto, ai recenti principi esplicati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. III n. 901 del 17.01.18; aggiungendo a ciò il danno biologico temporaneo pari a €.14662,50 complessivi ( di cui invalidità assoluta, 60 giorni = € 6900,00; invalidità parziale al 75%, 30 giorni = € 2587,50; Invalidità temporanea parziale al 50%, 60 giorni =€ 3450,00, Invalidità temporanea parziale al 25%, 60 giorni =€ 1725,00). Il danno non patrimoniale complessivamente liquidato è, dunque, pari ad
€44.640,00. In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, ai sensi della
Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995 nel pagamento del danno da risarcire dovrà procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (11.02.2018) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici Istat, con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento. Tenuto conto, in questo procedimento di calcolo della somma di €17.695,00 già pagata dall'assicurazione al Sig.
a titolo risarcitorio, da detrarre sulla somma individuata alla data di detto pagamento. Pt_1
Danno patrimoniale
pagina 6 di 8 A parte attrice deve, altresì, essere riconosciuto il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute, come riconosciute congrue sulla base dei documenti in atti anche dal CTU nella misura di €1.522,00. Sono, altresì, dovuti €982,00 per il ripristino dei danni subiti dalla bici, come provato in giudizio tramite prova testimoniale del sig , legale Tes_6 rappresentante della Fanelli Bike di Pontedera, che ha confermato che la bici da corsa del sig.
a seguito del sinistro per cui e' causa, ha riportato danni per euro 982,00 come da Pt_1 iniziale preventivo versato in atti. Sono, altresì, dovute le spese legali sostenute dall'attore per la fase stragiudiziale, come da notula in atti di €2757,00, alla luce dei principi di cui alla Sentenza della Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990.
Spese:
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n55/2014 sulla base del valore del decisum della presente controversia, seguono la soccombenza e pertanto le spese di parte attrice sono poste a carico solidale dei convenuti soccombenti così come le spese di CTU e CTP del presente giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura tg CN/847/XH di proprietà del sig nella CP_1 produzione del sinistro di cui è causa, condanna in solido i convenuti a risarcire i danni derivanti dal sinistro del 11.02.2018 corrispondenti ad €44.640,00 a titolo di danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi da calcolarsi come indicato in motivazione ed
€5261,00 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi €49901,0 (oltre interessi e rivalutazione) cui dovrà essere detratta la €17.695,00 già corrisposta al Sig. da Pt_1
, come indicato in motivazione;
Parte_2
- pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido le spese di CTU e CTP documentate in atti;
- condanna, altresì, i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite di parte attrice che si liquidano, in complessivi Euro 6164,00 di competenze oltre spese vive di €623,75 e oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.
Prato, 20.05.2025
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16,30 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 7 di 8 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
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